“STRUMENTI DI RETE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI”

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“STRUMENTI DI RETE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI”
Progetto cofinanziato da
UNIONE
EUROPEA
Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013
Accordo tra Regione Liguria e UNAR
PROGETTO FEI 2013
“STRUMENTI DI RETE CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI RAZZIALI”
Accordo tra Regione Liguria e UNAR
PROGETTO FEI 2013
“STRUMENTI DI RETE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI”
Attività B3
LINEE GUIDA
per il corretto ed efficace monitoraggio dei
casi di discriminazione amministrativa
derivante dagli atti emanati dalle pubbliche
amministrazioni locali e Regionali
Manuale operativo ad uso degli operatori della Rete Nazionale UNAR
A cura del Centro regionale contro le discriminazioni della Regione Liguria
Giugno 2015
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Costituzione della Repubblica Italiana,
articolo 3
3
INDICE
1. Premessa
5
2. Cos’è la discriminazione amministrativa (istituzionale)?
6
a. Definizione
b. Ambiti e contesti di riferimento
c. L’esperienza e il compito della rete antidiscriminazioni
6
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3. Quadro normativo e strumenti di tutela
12
4. Rilevazione dei casi di discriminazione amministrativa
21
a. Segnalazione da parte di vittima/testimone
b. Come occuparsi del monitoraggio?
c. Individuazione della discriminazione
21
21
22
5. Gestione dei casi di discriminazione amministrativa
a. Fasi dell’istruttoria e procedura di gestione del caso
b. Trasmissione del caso e lavoro di rete
6. Casi studio: alcuni esempi
24
24
25
26
7. Buone prassi nella prevenzione e nella gestione dei casi di discriminazione
amministrativa
29
APPENDICE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO
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1. Premessa
Questo testo nasce per fornire all’operatore una sintesi degli approcci e delle metodologie di
lavoro, ed è quindi un manuale operativo sulle prassi in atto ad oggi, che tiene conto
dell’esperienza e dell’evoluzione del lavoro sul tema della discriminazione amministrativa dalla
nascita del Contact Center all’assetto attuale della Rete nazionale. L’intento è quello di descrivere
buone prassi e dare indicazioni sulla gestione dei casi in tema di discriminazioni in campo
amministrativo, fornire spunti e riflessioni sulle criticità da affrontare e su quanto auspicabile
implementare in futuro.
Per questo, come molti altri documenti, anche il presente testo è insieme fotografia dell’esistente e
work in progress che potrà essere successivamente integrato con le esperienze delle nuove reti
regionali e l’implementazione di nuove prassi del Contact Center e di tutta la Rete nazionale. Il
documento è destinato agli operatori, e la gestione del caso è dunque seguita attraverso il punto di
vista dell’operatore, con l’obiettivo di mettere a frutto esperienze, individuare punti di forza e
buone prassi che siano utili a risolvere le criticità in rete. Il manuale non fissa paletti ma si propone
di condividere definizioni e procedure, come punto di partenza per raccordare l’esperienza con gli
apporti delle nuove reti che si affacciano a questo lavoro.
Le definizioni riflettono quanto prodotto nell’ambito del Glossario 1, strumento di condivisione del
linguaggio all’interno della Rete nazionale, e sono state integrate e implementate tramite il
confronto con Unar e il Contact Center.
Il manuale ha l’obiettivo di fornire all’operatore uno strumento di lavoro utile a inquadrare un caso
concreto, che aiuti a chiarire la natura della discriminazione e ad elaborare una linea d’intervento,
e nello stesso tempo gli strumenti per partecipare in prima persona all’aggiornamento su questo
tema, in modo da contribuire in rete a tenere gli occhi aperti al fine di prevenire situazioni di
discriminazione sistemica, e rafforzare l’intervento e l’efficacia nel contrasto alla discriminazione.
Il punto di vista è quello dell’operatore con la finalità di mettere al centro le vittime di
discriminazione, destinatari finali del nostro lavoro nel suo complesso, e garantire loro una tutela il
più possibile competente e uniforme su tutto il territorio nazionale. L’intento è che questo
strumento aiuti gli operatori a fare tesoro dell’esperienza e che possa contribuire al lavoro in rete e
alla collaborazione tra i diversi soggetti che compongono e che comporranno la Rete nazionale.
La tematica proposta in questo manuale è specifica, ma dà occasione di riflettere su prassi di
segnalazione e gestione dei casi comuni a gran parte del lavoro dell’operatore, per una trattazione
delle quali allo stato attuale si può fare riferimento al documento Prassi operative delle reti
regionali antidiscriminazioni e raccordo con il Contact Center2, che come questo manuale e molti
Glossario di definizioni condivise da mettere a disposizione degli operatori dei Centri/Osservatori
antidiscriminazione operanti presso le Regioni dell’Obiettivo Convergenza, al momento della stesura del presente
testo, il Glossario è in fase di ultima revisione (link).
1
2
Prassi operative delle reti regionali antidiscriminazioni e raccordo con il Contact Center a cura del Centro
regionale contro le discriminazioni in Piemonte – Regione Piemonte - IRES Piemonte nell’ambito del
Progetto interregionale “Rafforzamento della Rete per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni”
(link)
5
altri strumenti operativi, ha il fine di contribuire alla maggiore uniformità possibile del servizio che
ogni operatore della rete deve garantire alle vittime di discriminazione.
Il manuale tratta un tema delicato, quando è lo Stato a discriminare tramite atti delle Pubbliche
Amministrazioni locali. Dà indicazioni sulle modalità operative per il monitoraggio, la rilevazione e
la trattazione dei casi di discriminazione messa in atto attraverso l’emanazione di atti
amministrativi direttamente o indirettamente discriminatori nei confronti di cittadini di Paesi Terzi.
L’oggetto di questo manuale è quindi circoscritto all’analisi di discriminazioni scaturite da atti
emanati dalle Pubbliche Amministrazioni locali o regionali, e non di livello nazionale, al quale però
è imprescindibile fare riferimento per competenza normativa. Il documento ha come oggetto di
analisi gli atti amministrativi, si sofferma su prassi o comportamenti solo in caso scaturiscano da
atti, e affronta nello specifico le discriminazioni legate al fattore etnico-razziale, senza però
dimenticare il quadro più ampio dei temi di cui Unar e la Rua rete si occupa.
2. Cos’è la discriminazione amministrativa (istituzionale)?
a. Definizione
DISCRIMINAZIONE ISTITUZIONALE
Quando un ente pubblico o una qualsiasi altra istituzione manca di fornire un servizio appropriato
e professionale o prevede una norma o un regolamento che pregiudicano una particolare categoria
di persone si configura una discriminazione istituzionale. La principale caratteristica di questa
forma di discriminazione è che si esplica in modo impersonale attraverso regolamenti, procedure e
prassi.
(Glossario UNAR)
DISCRIMINAZIONE SISTEMICA
Con quest’espressione si intende una forma complessa e articolata di discriminazione che opera sia
a livello micro (interpersonale) sia a livello macro (istituzionale, politico, legislativo) originando una
situazione nella quale le persone sono trattate in modo discriminatorio in modo sistematico e
vivono una situazione di oggettivo svantaggio in molti ambiti del vivere sociale. Il caso più citato in
merito alle forme di discriminazione sistemica riguarda le comunità di origine Rom.
(Glossario UNAR)
6
Quando è lo stato a discriminare
Le discriminazioni “amministrative” rientrano nella definizione di “discriminazioni istituzionali”
utilizzata da Unar che raggruppa in questa categoria le discriminazioni che vedono come
responsabile lo Stato o un ente locale. Questa forma di discriminazione si esplica in modo
impersonale attraverso regolamenti, procedure e prassi, ma può incidere fortemente sulla vita del
singolo individuo. Inoltre quando la discriminazione è operata da parte del legislatore stesso c’è il
rischio che si vengano a creare situazioni di discriminazione strutturale o sistemica. Infatti la
discriminazione delle leggi e delle istituzioni si dimostra essere una delle forme meno evidenti ma
più persistenti tra le forme di discriminazione. La disparità di trattamento tra autoctoni e
popolazione di origine straniera, in particolare nell’accesso al welfare e a lavoro e istruzione
pubblica, rischia di far crescere una società divisa e diseguale, i cui effetti possono essere di
enorme portata e di lunghissima durata3.
Politiche, norme o atti?
La discriminazione istituzionale si può manifestare in diversi ambiti e a diversi livelli, da quello
territoriale a quello nazionale. Possono avere effetti discriminatori sia gli atti di ogni
amministrazione pubblica che le leggi dello Stato o anche quelle delle Regioni.
Gli organi istituzionali discriminano direttamente o indirettamente con le politiche, le proprie leggi,
o con la loro messa in pratica tramite l’attività amministrativa. In questo senso il termine
“amministrativo” è più tecnico ma più restrittivo rispetto a quello “istituzionale”.
In questo manuale ci si soffermerà sull’analisi dei casi scaturiti da atti amministrativi di livello
locale, che come le norme o gli atti locali, possono far riferimento correttamente o scorrettamente
alla normativa nazionale.
Scopo o effetto discriminatorio?
Per quanto riguarda le disparità di trattamento, non è determinante se l’autore dell’atto sia mosso
da intenzioni razziste oppure no. In sostanza non è rilevante la volontà, ma sono decisive
esclusivamente la fattispecie e le conseguenze.
Questioni di welfare: servizi anagrafici, prestazioni sociali, istruzione, sanità ...
Sull’accesso all’welfare ha competenza lo Stato riguardo alla definizione dei livelli minimi
essenziali, ma è affidata alle Regioni la titolarità amministrativa dell’assistenza sociale, inoltre
quando tali servizi sono rivolti a cittadini di paesi terzi si aggiungono le competenze statali in
materia di immigrazione. Questo ha causato nel tempo frammentazione di procedimenti
amministrativi, e in questo contesto dunque è facile riscontrare contraddittorietà e mancanza di
ordine nella normativa, oltre che intrecci di competenze.
3
BARTOLI C., Razzisti per legge. L’Italia che discrimina, Bari, Laterza, 2012
7
... e accesso al lavoro: il pubblico impiego
Il principio di non discriminazione nell’accesso al lavoro è sancito nei principi generali del T.U.
Immigrazione all’art. 2 comma 3: La Repubblica Italiana [...] garantisce a tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Ma soprattutto nell’ambito del pubblico impiego
molte questioni sono ancora aperte, come si vedrà più avanti.
Inoltre la discriminazione amministrativa può riguardare altri diversi aspetti della vita, come
vedremo nel prossimo paragrafo.
Prassi e comportamenti discriminatori
La discriminazione da parte di un ente pubblico può essere compiuta non solo in base ad un atto,
ma in virtù di prassi utilizzati negli uffici pubblici o di comportamenti di singoli dipendenti.
Quando vengono segnalati non atti ma comportamenti, può essere più difficile accertarli. E
l’UNAR non ha potere inquisitorio. Si deve quindi ricorrere agli strumenti che utilizziamo anche in
altri casi, cioè a testimoni. Possono essere utili le reti territoriali e le associazioni radicate nel
territorio perché possono meglio illuminare la realtà concreta vissuta dalle vittime. È necessario
inoltre indagare se i comportamenti scaturiscono da atti ed andare poi a reperire l'atto, ecc ...
b. Ambiti e contesti di riferimento
All’interno della piattaforma informatica Unar per la gestione dei casi, le segnalazioni relative a
discriminazione amministrativa o istituzionale non sono catalogate in un unico ambito, ma, come
avviene per gli altri casi, vengono inserite in ambiti diversi a seconda della tematica sulla quale la
discriminazione ha impatto.
Senza pretese di catalogazione esaustiva, gli ambiti e i relativi contesti in cui si può ritrovare la
discriminazione amministrativa si possono riassumere come segue. Si ricorda che l’oggetto del
manuale sono i casi scaturiti da atti amministrativi locali, dunque nel corso della trattazione si farà
riferimento specifico a casi derivanti da atti di amministrazioni locali, e non si ritroverà ad esempio
l’ambito Forze dell’Ordine poiché dipendenti da amministrazione centrale.
CASA
-case popolari
-altro (es. contributo affitto)
LAVORO
-accesso all'occupazione
(nel caso di pubblico impiego)
-accesso alla formazione
(nel caso di formazione erogata da enti
pubblici4)
8
SCUOLA E ISTRUZIONE
altro
(le discriminazioni si potrebbero
riscontrare all’interno di circolari
scolastiche o regolamenti universitari, o
nelle modalità di accesso ai corsi di
studio)
SALUTE
- ospedale
- asl
- altro
(in caso ad esempio di circolari o regolamenti)
TRASPORTO PUBBLICO
- azienda di trasporto
(potrebbero essere stabilite
regolamentazioni che limitano l’accesso
o l’utilizzo dei mezzi di trasporto ai
cittadini stranieri)
FORZE DELL’ORDINE
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Polizia Municipale
- altro
EROGA ZI ONE S ERVIZI DA ENTI
PUBBLICI
- tutti i contesti:
servizi anagrafici,
servizi socio-assistenziali, altro
(sempre in caso in cui si tratti di atti e
non di prassi o comportamenti non
derivati e/o supportati da atti)
VITA PUBBLICA
- spazi pubblici
(in caso ad esempio di regolamenti locali che
limitino l’utilizzo degli spazi pubblici a cittadini
stranieri)
- altro
-
TEMPO LIBERO
- spettacolo
(nel caso di regolamenti di teatri
pubblici)
- sport
(in caso ad esempio di limitazioni al
te s s e ram e nto ne lle fe de razioni
nazionali )
- altro
(in caso ad esempio di accesso ai musei
pubblici)
Il fatto che la discriminazione istituzionale non si trovi raggruppata in un unico ambito nel sistema
attuale ha il merito di rendere l’idea di quanti ambiti della vita possa riguardare la discriminazione
amministrativa, ma non permette di avere un quadro complessivo dei dati.
Ne consegue una notevole criticità a livello statistico, per questo Unar e il Contact Center stanno
portando avanti un ragionamento di risistemazione della piattaforma informatica, in modo da
poter dare rilievo sia quantitativo che qualitativo al tema delle discriminazioni istituzionali e
amministrative.5 La soluzione di riunire questo tipo di casi in un'unica catalogazione e dunque
separare questo ambito dagli altri, oltre ad essere di difficile attuazione, darebbe per contro l’esito
a questo proposito è necessario distinguere tra le ipotesi che rientrano nell’ambito “scuola e istruzione” e
quelle che rientrano nell’ambito “lavoro” (per es. un bando di formazione per medici con anni di esperienza
per lo studio di malattie rare rientra nell’ambito “lavoro”, mentre un corso di formazione professionale che
completa un ciclo di studi di base rientra nell’ambito “scuola”) - Glossario UNAR
4
9
di appiattire queste segnalazioni in un indistinto contenitore che non restituirebbe la complessità
dell’influenza della discriminazione istituzionale sui diversi ambiti della vita quotidiana. Una
soluzione di maggiore fattibilità e utilità potrebbe essere quella di continuare ad usare la
classificazione attuale, aggiungendo la possibilità di inserire nella segnalazione che la
discriminazione è attuata da un soggetto pubblico e darne chiara indicazione. In questo modo
sarebbe possibile risalire facilmente a quanti e quali casi e da quante e quali pubbliche
amministrazioni sono generati.
Sarebbe inoltre utile che la piattaforma informatica servisse per le Reti da data-base per la ricerca
e il confronto dei casi simili. Soprattutto in caso di riferimenti normativi e comunicazioni inviate da
Unar alle amministrazioni che hanno posto in essere discriminazioni, in modo da trarre frutto dalle
buone prassi e avere a disposizione strumenti per tipologia di intervento.
È infatti importante sottolineare come un singolo caso segnalato riguardante la tematica delle
discriminazioni amministrative, e più in generale istituzionali, abbia un bacino di utenza di
potenziali vittime molto elevato, potendo ricondursi nella maggior parte dei casi a situazioni di
discriminazione collettiva, sul quale sarebbe interessante poter fare proiezioni in base alle quali
ragionare su interventi di sistema. Non è da sottovalutare che è proprio riguardo a questa tematica
che possono essere raggiunti i maggiori risultati nel lavoro di prevenzione e contrasto delle
discriminazioni, attraverso il dialogo tra Unar, le sue Reti e le Istituzioni potenzialmente
discriminanti.
c. L’esperienza e il compito della rete antidiscriminazioni
In attesa che una nuova rimodulazione della piattaforma informatica possa fornire con chiarezza
l’indicazione di quando a discriminare è un soggetto pubblico, è complesso poter avere dati che
descrivano il fenomeno, a causa delle criticità descritte nel paragrafo precedente.
Per indagare la tipologia di discriminazioni amministrative-istituzionali si è provato in Liguria ad
estrapolare alcuni dati dagli ambiti e contesti cui si è fatto riferimento. La maggiore incidenza delle
discriminazioni amministrative si riscontra negli ambiti del lavoro e dell’erogazione di servizi da enti
pubblici6, dato che trova riscontro nell’esperienza del Contact Center, ripercorrendo i pareri che
UNAR ha formulato negli anni.
Anche considerando il solo ambito “erogazione di servizi da enti pubblici” le discriminazioni
istituzionali hanno un forte peso a livello nazionale, infatti l’ambito è stato il quarto per frequenza
nel 2013, con il 7,7% delle segnalazioni complessive. Ad un’analisi qualitativa le segnalazioni
pervenute in quest’ambito sono risultate particolarmente esplicative delle modalità con le quali si
manifesta la discriminazione istituzionale: limitazioni nell’accesso dei cittadini stranieri a
determinati servizi o prestazioni sociali e al pubblico impiego. “Il requisito della cittadinanza
italiana o di un altro paese UE continua a essere maldestramente inserito all’interno di bandi e
avvisi pubblici. Non ci sono istituzioni che sono esenti da questo genere di errori: enti locali piccoli
e grandi, aziende sanitarie, università, enti di formazione e scuole. Sino ad arrivare al paradosso
per il quale in una procedura comparativa per il conferimento di due incarichi professionali indetto
dall'Ufficio Pari Opportunità di una Regione si richiede il requisito di cittadinanza italiana o UE.” 7
Alcuni dei casi riportati in precedenza nell’ambito delle discriminazioni amministrative, riguardano
ad esempio alcuni Comuni del Nord Italia che hanno rifiutato il rilascio di una concessione edilizia
5
Si fa riferimento al confronto su questi temi con Unar e Contact Center nel corso del progetto FEI
“Strumenti di rete contro le discriminazioni razziali”.
6
Andamento della discriminazione in Liguria, aprile 2015, contenente un Report di approfondimento sulle
discriminazioni amministrative a cura di Arsel - Regione Liguria.
10
per la costruzione di una moschea, hanno negato la carta di identità a causa della foto con il velo o,
ancora, hanno preteso di realizzare una sorta di censimento delle persone di fede islamica. 8
Essendo scarsamente visibile ed operata in ambito di rapporti di potere tra Stato e cittadino, la
discriminazione istituzionale “si nasconde nelle pieghe di una liceità opaca”, è implicita, occulta e
apparentemente neutra: ne consegue il rischio dell’ under reporting dato da una diffusa difficoltà a
far emergere la consapevolezza della portata discriminatoria di norme e provvedimenti anche, o
soprattutto, in chi ne subisce le conseguenze.9
Il compito della rete …
Il compito di difendere il cittadino dalla possibilità che siano le stesse istituzioni - anche quelle
preposte a proteggerlo, a fornirgli servizi, cure - a discriminarlo, è uno dei compiti più ardui, e se
guardiamo dal punto di vista del cittadino sfiduciato dalle istituzioni, addirittura una missione
impossibile. L’Unar con la sua rete non promette miracoli, ma di discernere innanzitutto
nell’ambito di una generalizzata vittimizzazione o senso di ingiustizia, dove si annida la
discriminazione, e di adoperarsi perché amministrazioni che ne compiono tornino sui propri passi.
Il ruolo di Unar e della sua Rete mira a rendere il servizio più prossimo possibile al cittadino,
assicurando in ogni sede e in ogni luogo del territorio nazionale, l’esercizio paritario dei diritti di
ciascuno. Allo stesso tempo ha il compito di far emergere la percezione della discriminazione degli
Enti Locali, riducendo il divario tra la tutela giuridica in ambito discriminatorio e la percezione della
stesssa a livello sociale, ed entro la stessa Pubblica Amministrazione e i Tribunali, portando una
voce autorevole nel confronto con le amministrazioni e le istituzioni, nei casi in cui vi è un mancato
aggiornamento alla normativa nazionale come in quelli in cui da parte delle Pubbliche
Amministrazioni vi è invece una deliberata volontà di escludere.
È necessario dunque che vengano condivisi in rete ai vari livelli operativi gli strumenti atti a sapersi
orientare nell’intrico di norme e competenze dei vari livelli della Pubblica Amministrazione,
comprendere quando gli atti locali fanno riferimento correttamente o scorrettamente a normativa
nazionale e capire quando è necessario rivolgersi ad una consulenza legale, o quando invece
all’interno di atti amministrativi si perpetuano errori già noti ed evitabili.
7
Cfr.
R e l a z i o n e P C M U N A R 2 0 1 3 , h t t p : / / w w w. u n a r. i t / u n a r / p o r t a l / w p content/uploads/2014/01/RELAZIONE-PCM-2013.pdf
8
Cfr. Relazione Parlamento 2012, http://www.unar.it/unar/portal/wpcontent/uploads/2013/09/Relazione-2012.pdf
9
VULPIANI P., Diseguaglianze, discriminazioni e razzismo proteiforme, People on the Move, N° 118
January - May 2013
11
3. Quadro normativo e strumenti di tutela
L’articolo 3 della Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Secondo la Corte Costituzionale “il testuale riferimento … ai soli cittadini non esclude … che
l’eguaglianza davanti alla legge sia garantita agli stessi stranieri dove si tratti di assicurare la tutela
dei diritti inviolabili dell’uomo”10
La normativa antidiscriminatoria
La normativa antidiscriminatoria, ha le sue fonti nel diritto internazionale, europeo con le direttive
43/2000 e 78/2000, recepite con i decreti legislativi 215/2003 e 216/2003 in Italia, nazionale con il
T.U. Immigrazione ed è regolamentata anche da alcune leggi regionali 11. Discernere a seconda
della casistica a quale normativa si fa riferimento è necessario per poter mettere in atto gli
strumenti di tutela corretti, in particolare quando si tratta di dover agire in giudizio.
I principi di pari opportunità e non discriminazione sono e devono essere ribaditi nella normativa
specifica riguardante diverse tematiche, dal pubblico impiego, alle prestazioni sociali, al diritto alla
salute a quello allo studio, ecc. ... è di questi che si intende fornire una sintesi di riferimento utile
ad orientarsi nella tutela dei principali ambiti tematici. Nonostante questo può darsi il caso che sia
la legge stessa a discriminare.
Discriminare è illegale e la discriminazione istituzionale è il primo tra gli atti discriminatori indicati
nel Testo Unico Immigrazione (Decreto legislativo n. 286/98), al cui art. 43 vi è una nozione molto
chiara di discriminazione, che individua tre principali ambiti di riferimento del comportamento
discriminatorio sanzionabile: quello istituzionale appunto, quello delle relazioni sociali e quello
delle relazioni di lavoro.
Complessità nella condizione giuridica dello straniero e nella definizione delle competenze statali
e regionali e differenziazioni territoriali
Secondo il T.U. Immigrazione “Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello
Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto
10
http://www.asgi.it/discriminazioni/linee-guida-per-laccesso-degli-stranieri-al-pubblico-impiego-initalia/
11
Non essendo questa la sede per una trattazione esaustiva del complesso delle norme da cui discende la
tutela antidiscriminatoria, si rimanda ad approfondimenti in materia di normativa, ad esempio CITTI W. A
cura di, La tutela civile contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Guida alla normativa e alla giurisprudenza,
A S G I ,
a g o s t o
2 0 1 3 ,
h t t p : / / w w w . a s g i . i t / w p content/uploads/public/guida_normativa_antidiscriminazione_ago2013.pdf
12
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti”. Tali diritti non prescindono dunque dalla condizione di regolarità dello
straniero. Ma oltre alla sfera dei diritti inviolabili non c’è una perfetta coincidenza tra i diritti dei
cittadini e degli stranieri. Sussiste dunque un doppio binario di operatività del principio di
uguaglianza nei confronti dello straniero, fatto salvo che le differenziazioni di trattamento devono
essere giustificate secondo il principio di ragionevolezza.
Si individuano criticità nella discrezionalità dovuta alla complessità dei livelli di competenza e alle
differenziazioni delle normative a livello territoriale, in questo senso può essere molto utile un
lavoro integrato di rete.
I diritti sociali, dapprima con nette differenziazioni tra previdenza e assistenza, in svariate
interpretazioni sono sempre più ricondotti all’ambito dei diritti fondamentali, ma su alcune
tematiche il quadro giuridico è incerto, tanto che la Corte Costituzionale è stata più volte chiamata
a pronunciarsi sulla legittimità delle differenziazioni introdotte dal legislatore, valutandone la
ragionevolezza e il rispetto del principio di non discriminazione.
Inoltre i confini di attribuzione tra Stato e Regioni e delle responsabilità statali e regionali sono
regolate dall’art.117 della Costituzione. L’articolo riserva alla competenza statale le materie
inerenti alla “condizione giuridica dello straniero” e “immigrazione”, consentendo quindi alle
Regioni di intervenire in via concorrente o residuale con riferimento alla disciplina del fenomeno
immigratorio relativamente agli ambiti di vita dello straniero, come quello relativo all’assistenza
sociale, al diritto allo studio, all’accesso all’abitazione, alla formazione.
Differenzazione nella tutela
Il rischio di fare confusione è elevato a causa della stratificazione del diritto antidiscriminatorio,
poiché la sovrapposizione di sistemi normativi ha effetto nella differenziazione della tutela. È
importante che la tutela legale faccia riferimento alla corretta normativa nella trattazione delle tre
principali categorie di riferimento: campo applicativo (es. lavoro), fattore di discriminazione (es.
razziale) e nozione di discriminazione diretta, indiretta, molestia, ordine di discriminare.
Materia in continua evoluzione, aggiornamento della giurisprudenza
A fronte di una normativa sempre più puntuale, si riscontrano invece crescenti azioni legali e
controversie, una difficoltà della Pubblica Amministrazione a rispettare le disposizioni che per
prima dovrebbe attuare. La giurisprudenza è in continuo aggiornamento per rispondere a esigenze
reali di cambiamento sociale. il lavoro di rete deve aiutare a tenere il filo di questi aggiornamenti
per meglio comprendere la direzione e le possibilità di tutela.
Con il susseguirsi delle pronunce si stanno consolidando tendenze interpretative, ad esempio
protagoniste di molte controversie e di sentenze della Corte sono state le prestazioni sociali a
carattere continuativo ma non su base contributiva, tutte di competenza Inps 12. In questo campo
con la sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2015 si è giunti “quasi” a conclusione il percorso di
totale eliminazione delle restrizioni introdotte dall’art. 80, comma 19, L. 388/2000 per l’accesso dei
cittadini non comunitari alle prestazioni di invalidità13, e considerando la consolidatissima
giurisprudenza della Corte appare probabile (oltre che auspicabile) che la stessa dichiari
12
Cfr. A. Guariso, Immigrazione e discriminazioni istituzionali: orientamenti giurisprudenziali, in UNARIDOS, Immigrazione Dossier Statistico 2013, Edizioni IDOS, Roma 2013, pp. 183-188.
13
http://www.asgi.it/notizia/corte-costituzionale-prestazioni-assistenziali-anche-a-chi-non-ha-la-carta-disoggiorno/
13
costituzionalmente illegittimo l’art. 80 comma 19 L.388/00 e rimuova quindi l’ultimo ostacolo
all’accesso dei cittadini stranieri non lungo soggiornanti alle prestazioni di invalidità.14
Una sintesi dei principali riferimenti tematici
ACCESSO ALLA CASA
art. 40, comma 6, T.U. Immigrazione
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e
gli stranieri regolarmente soggiornanti in
possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini italiani,
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e
ai servizi di intermediazione delle agenzie
sociali eventualmente predisposte da ogni
regione o dagli enti locali per agevolare
l’accesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero,
acquisto e locazione della prima casa di
abitazione
ISCRIZIONE ANAGRAFICA E DIRITTO DI
RESIDENZA
Raccomandazione UNAR n.15
30/01/2012
Evitare di prevedere ai fini dell’iscrizione
anagrafica di stranieri comunitari,
documentazione o possessi di requisiti
ulteriori rispetto a quelli richiesti ai
cittadini italiani, e per i cittadini di paesi
estranei all’UE, il possesso di requisiti
ulteriori rispetto a quelli contemplati dal
TUI, ovvero permesso di soggiorno
annuale e passaporto in corso di validità
Le restrizioni basate sugli anni di residenza
sono discriminatorie
RACCOMANDAZIONE UNAR 15
evitare di inserire, tra i requisiti richiesti per
l’accesso all’edilizia pubblica residenziale o
ad altri benefici legati alla abitazione, il
requisito della cittadinanza italiana o di
requisiti ulteriori o aggiuntivi (come quello
della residenza temporalmente protratta)
rispetto a quelli previsti dall’articolo 40 T.U.
Immigrazione
Linee guida sul diritto alla residenza dei
richiedenti e beneficiari di protezione
internazionale16
14
http://www.asgi.it/discriminazioni/cadra-anche-lultima-barriera-per-le-prestazioni-di-invalidita/
REP. N. 14 DEL 30 GENNAIO 2012 http://www.cronachediordinariorazzismo.org/wpcontent/uploads/1.pdf
16
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/quadernosc_lineeguida.pdf
15
14
ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO
Testo unico sul pubblico impiego d.lgs. 165/01
La legge europea 2013 (n. 97/2013) ha esteso il
diritto di accesso a:
- familiari di cittadini UE non aventi la cittadinanza di
uno stato membro
- titolari permesso CE di lungo periodo
- titolari status rifugiato o protezione sussidiaria
con gli stessi limiti e condizioni poste per i cittadini
dell’Unione Europea (Art 38 D.Lvo 30/01 possono
accedere a posti di lavoro pubblici che non implicano
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
non attengono alla tutela dell'interesse nazionale)
Secondo UNAR l’accesso al pubblico impiego, in
accordo con il pricipio di parità di trattamento
espresso nel T.U. Immigrazione e la convenzione OIL
143/197517, dovrebbe essere garantito anche ai
tutti i titolari di permesso di soggiorno che abiliti
all’attività lavorativa, dello stesso parere ASGI che
ha inviato una lettera al Dipartimento della Funzione
Pubblica sollecitando il rispetto dell’applicazione
della legge europea 2013 nelle stesure dei bandi
pubblici e auspicando un ulteriore aggiornamento
della normativa in tal senso18
SALUTE
Iscrizione obbligatoria al SSN T.U. Immigrazione art. 34
"Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
sanitario nazionale" T.U. Immigrazione art. 35
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva.
Divieto di segnalare alle autorità di polizia i cittadini stranieri
sprovvisti di permesso di soggiorno che accedono alle cure.
17
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilorome/documents/normativeinstrument/wcms_153191.pdf
18
http://www.asgi.it/notizia/lettera-dellasgi-presidenza-consiglio-dei-ministri-chiede-pieno-normativa-inmateria-accesso-degli-stranieri-concorsi-pubblici/
15
Accordo Stato-Regioni
Cosa può intendersi per cure urgenti o essenziali è stato
chiarito dalla Conferenza Stato-Regioni nell'accordo
“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per
l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte
delle Regioni e Province autonome"19 recepito però in
maniera non uniforme nelle normative regionali20
ACCESSO A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI
T.U. Immigrazione art. 41
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili,
per gli invalidi civili e per gli indigenti.
L’Art. 80 c. 19 L. 388/00 ha ristretto prestazioni ai titolari di carta di
soggiorno, MA Una serie di SENTENZE della CORTE COSTITUZIONALE si è
pronunciata varie volte sull’incostituzionalità di subordinare le prestazioni
alla titolarità di carta di soggiorno. La sentenza più recente, 22/2015,
afferma che non è possibile giustificare “nella dimensione costituzionale della
convivenza solidale, una condizione ostativa – inevitabilmente discriminatoria
– che subordini al possesso della carta di soggiorno la fruizione di benefici
intrinsecamente raccordati alla necessità di assicurare a ciascuna persona,
nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute”21
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
Costituzione art. 34 “La scuola è aperta a tutti”
Il diritto allo studio è assicurato ad italiani e stranieri in
Italia, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o
sulla regolarità del soggiorno, anche quando essi non
dispongono delle risorse finanziarie necessarie.
C o nve n z i o n e O N U s u i d i r i tti d e l fa n c i u l l o
“indipendentemente dalla loro nazionalità, status
d’immigrazione o apolidia”
L’art. 6, co. 2 del T.U. Immigrazione (come modificato
19
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038879_255%20csr%20-%205%20quater.pdf
Dossier Accordo Stato Regioni e P.A. a cura della Società taliana di Medicina delle Migrazioni
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2015/marzo/doss-simm-accordo-govreg.pdf
21
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Corte_Costituzionale.aspx
20
16
dalla legge 94/09), se correttamente interpretato,
garantisce il diritto dei minori stranieri privi di
permesso di soggiorno all’istruzione, alla formazione e
all’accesso ai servizi socio-educativi22
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri23
Il diritto allo studio oltre all’obbligo scolastico il
Consiglio di Stato ha precisato che anche quando lo
straniero ha compiuto i 18 anni resta ferma la
possibilità di completare gli studi, poiché negare detta
possibilità condurrebbe a risultati irragionevoli, tenuto
conto che la scuola media superiore può ben essere
terminata oltre il compimento della maggiore età.24
articolo 39 del T.U. I mmigrazione l’accesso
all’istruzione universitaria dello straniero regolarmente
soggiornante è garantito in condizioni di parità di
trattamento con i cittadini italiani
Regolamento attuativo del T.U. Immigrazione art. 46 25
misure assistenziali e interventi per il diritto allo studio
(ad esempio borse di studio e servizi abitativi),
predisposti da pubbliche amministrazioni o da altri
soggetti pubblici o privati italiani, in condizioni di parità
di trattamento con gli studenti italiani
STRUMENTI DI TUTELA
Moral suasion
Gli strumenti che l'UNAR mette a disposizione per il contrasto alle discriminazioni e il ripristino
della parità sono la conciliazione informale, moral suasion, e la consulenza giuridica e tutela legale,
garantita in collaborazione con altri enti e istituzioni.
L’Unar, in ogni caso nel quadro della propria strategia di intervento per la risoluzione delle
situazioni di discriminazione, promuove prioritariamente tentativi di conciliazione che nel corso
degli ultimi anni hanno prodotto buoni risultati, contribuendo alla risoluzione della condotta
discriminatoria e, in alcuni casi, alla rimozione degli effetti pregiudizievoli. Tuttavia, nelle situazioni
in cui la conciliazione non è possibile e la vittima decide di perseguire la strada giudiziale, l’Ufficio
garantisce la propria assistenza, non potendo agire in giudizio direttamente, così come stabilito dal
22
http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/asgi_istruzione_2009.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
24
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Documents/FAQ_istruzione/Consi
glio%20di%20Stato%20VI%20sezione%20sentenza%2027%20febbraio%202007%20200701734.pdf
25
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/regolamento-recante-norme-di-attuazione
23
17
d.lgs n. 215 /2003 .26 Per le reti invece è possibile agire in giudizio nei casi in cui Nodi o Antenne
della rete Unar siano associazioni legittimate ad agire.
Se il provvedimento contenuto in un atto è illegittimo, come nel caso di contenuto discriminatorio,
questo può essere annullato, tramite opposizione nei confronti dell’organo che ha emanato l’atto e
la controversia si svolge ed è risolta nell’ambito dell’attività amministrativa, oppure è necessario
fare ricorso presso i giudici ordinari o amministrativi in base al tipo di situazione giuridica.
Nella maggior parte dei casi, per la rimozione della discriminazione è sufficiente una semplice
azione di moral suasion da parte dell’UNAR: una comunicazione informale, tutt’al più una lettera,
e le amministrazioni responsabili di queste “fastidiose sviste” modificano testi, regolamenti,
procedure e norme.27
È preziosa in questi casi la collaborazione con il Difensore Civico, figura istituita presso molte
amministrazioni locali e regionali, una figura imparziale cui il cittadino si può rivolgere per
segnalare abusi, disfunzioni o ingiustizie, che in molti casi è in rete con i Centri regionali contro le
discriminazioni, ad esempio una raccolta della normativa contro le discriminazioni si veda il codice
contro le discriminazioni Emilia Romagna28.
Nel capo delle discriminazioni istituzionali Unar può far valere il suo peso nella tutela delle vittime
di discriminazioni collettive, evitando che altre persone risultino discriminate a causa della
protratta applicazione del provvedimento. La tutela nei confronti delle discriminazioni collettive è
un’azione che spesso parte da segnalazioni individuali, ma in una fase successiva arriva a
coinvolgere anche gruppi molto ampi di persone, come nel caso dei bandi per la selezione dei
Comuni per il reclutamento di rilevatori per il Censimento della popolazione italiana: in quel
frangente l’intervento dell’Ufficio ha avuto una funzione deterrente, facendo sì che molti enti locali
non incorressero nell’errore di emettere bandi contenenti criteri di selezione discriminatori29. Sotto
il profilo tecnico, la tutela dalle discriminazioni collettive presenta problemi di contabilizzazione
statistica poiché non è possibile sapere con precisione quanti siano i soggetti salvaguardati
dall’intervento dell’Ufficio.30
Gli strumenti a cui si ricorre sono quindi quelli di mediazione e moral suasion, e trattandosi di enti
pubblici lo strumento usato dall’UNAR è la lettera formale. Si tenta così di stimolare
l’amministrazione a risolvere al proprio interno il caso di discriminazione. Le amministrazioni
pubbliche possono infatti avviare la procedura di autotutela, ovvero di riesaminare il procedimento
al fine di confermarlo, modificarlo, revocarlo o annullarlo.
Interlocutore privilegiato in questo senso possono essere i CUG, comitati unici di garanzia 31,
istituiti presso le Pubbliche Amministrazioni con compiti di prevenzione, contrasto, garanzia e
verifica sulle discriminazioni in ambito lavorativo dovute non più soltanto al genere, ma anche
all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla lingua, alla razza, e all’orientamento sessuale. Una
26
27
28
29
Cfr. Relazione PCM 2013, cit.
Crf. Relazione PCM 2013, cit.
http://sociale.regione.emilia-
cfr. Rapporto UNAR 2011
30
Relazione PCM 2012
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-dossier/2010-carfagna-qstrumento-unico-controle-discriminazioni-al-lavoroq
31
18
tutela che comprende, il trattamento economico, le progressioni in carriera, la sicurezza e che
viene estesa all’accesso al lavoro.
Se invece a produrre discriminazione non è l’atto ma il diritto vigente dal quale esso deriva, occorre
invece una modifica normativa, sulla quale l’Unar può esprimersi attraverso pareri e
raccomandazioni presso il legislatore e i Ministeri competenti.
Moral suasion ... LA LETTERA
Se si decide di inviarla vanno tenuti presenti alcuni elementi importanti:
a) a chi la si invia: è utile non sbagliare destinatario se si vuole ottenere la risposta giusta, a
volte può essere utile inviare a più soggetti
b) citare il numero del caso
c) merita anche considerare chi deve inviare la lettera: può essere utile che sia l’UNAR
d) il testo non può essere accusatorio ma da esso deve emergere con chiarezza cosa potrebbe
costituire – se verificato – discriminazione e cosa, di conseguenza, chiediamo che venga
attuato (rimozione dell’atto, riapertura termni del bando ecc)
Prevenire con la formazione
Un’altra importante azione che Unar intraprende è quella della formazione di amministratori e
funzionari pubblici, sia a seguito della gestione di casi, per evitare che la discriminazione si ripeta,
sia a scopo preventivo. È importante far conoscere gli strumenti di tutela vigenti non solo alle
potenziali vittime ma anche ai potenziali autori di discriminazione, soprattutto in caso di enti
pubblici, oltre che formulare pareri e proposte di modifica della normativa vigente ove vi sono
presupposti discriminatori.
La tutela giurisdizionale - Azione civile contro la discriminazione
Le vie legali non devono essere considerate a priori né la peggiore né la migliore delle strategie. La
valutazione va fatta caso per caso e a seconda della volontà del segnalante. L’azione legale può
comportare tempi lunghi e costi ingenti, ma può dar esito a pronunciamento definitivo. Sarebbe
sbagliato credere che le vie legali risolvano ogni problema. In molti casi la soluzione al caso
specifico passa attraverso una combinazione degli strumenti di tutela.
Bisogna valutare il rischio che le vie legali possano bloccare la possibilità di dialogo e precludere
una risoluzione del caso in via conciliativa. Ma talvolta le vie legali sono le uniche percorribili. Se la
situazione giuridica è incerta, si possono intentare cause pilota, anche allo scopo di pervenire alla
sensibilizzazione delle istituzioni e dell’opinione pubblica.
È importante ricordare però che l’UNAR e i Centri regionali non hanno poteri inquisitori e
sanzionatori, non possono ordinare la rimozione della discriminazione.
Il procedimento previsto dall’art. 44 T.U. di cui si parla anche nel D.Lgs. 215/03 è l'azione civile
contro la discriminazione. Tale procedimento avviene dinanzi al giudice ordinario per impugnare
l'atto discriminatorio compiuto sia da privati che dalla Pubblica Amministrazione, anche riguardo
ad una procedura di tipo concorsuale per l’accesso al Pubblico Impiego. Nel caso in cui il giudice
19
accerti il carattere discriminatorio dell’atto rientra nei suoi poteri ordinare la rimozione degli effetti
della discriminazione.
L’Unar non è legittimato ad agire in giudizio, ma è chiamato a valutare se intervenire nel
procedimento giudiziario secondo le modalità previste dallo stesso D.Lgs. 215/03, oppure se
attenderne l’esito. Se si tratta invece di un altro tipo di procedimento, non può intervenire nell’iter
giudiziario. Ad esempio non rientrano nelle discriminazioni di competenza dell’Unar quelle attuate
dalla Magistratura, che pure è parte dello Stato, perché le eventuali ingiustizie dei giudici si
possono far rimuovere con gli strumenti previsti dalla procedura giudiziaria alla quale l’Ufficio è
estraneo, rientrando nei casi di attribuzione della competenza al giudice amministrativo per il
personale indicato nel d.lgs. n. 165/2001 (i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale
della carriera diplomatica e della carriera prefettizia) anche in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro.32
Vi sono invece enti legittimati ad agire in giudizio, sono le associazioni iscritte ad un elenco
pubblicato con decreto ministeriale33. Tali enti sono legittimati ad agire anche in caso di
discriminazione collettiva, sia per razza di cui all’art. 5 D.lgs. 215/03, che per le discriminazioni
collettive per nazionalità data l’unificazione dei riti antidiscriminatori prevista dall’art. 28 D.lgs
150/1134. È fondamentale sottolineare che molti dei soggetti che compongono la Rete Unar sono
iscritti a questo elenco, e possono quindi avere uno strumento di azione in più.
Per una trattazione approfondita, si veda tra gli altri CITTI W. A cura di, La tutela civile contro le
discriminazioni etnico-razziali e religiose. Guida alla normativa e alla giurisprudenza, cit.
33
http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/associazioni/Pages/NormativaAssociazioniTutela
Discriminazione.aspx
34
Corte d’Appello di Milano, sentenza del 22 maggio 2015 http://www.asgi.it/banca-dati/cortedappello-di-milano-22-maggio-2015/
32
20
4. La rilevazione dei casi di discriminazione amministrativa
a. Segnalazione da parte di vittima/testimone
Quando a segnalare la discriminazione è la vittima o un testimone, primo compito dell’operatore è
distinguere la discriminazione reale o percepita da quanto non è di competenza della rete, ma
occorre ricordare che la segnalazione va inserita comunque nella piattaforma informatica a fini
statistici anche se non è pertinente.
Se una segnalazione rispecchia il senso di ingiustizia del cittadino di fronte alle istituzioni, ma ad
una prima analisi o in seguito ad approfondimento non si configura discriminazione, il compito
dell’operatore in questo caso è orientare a servizi competenti.
In caso di discriminazione da accertare o accertata, l’operatore deve raccogliere quante più
informazioni possibili, e attivare le azioni conciliative in accordo con il segnalante. Se il segnalante
decide di agire in giudizio, il ruolo dell’operatore può essere quello di attivare una consulenza
legale, o di orientare e di fornire il proprio supporto in caso di azione legale. Se invece all’interno
delle Reti sono presenti un servizio legale specifico del Centro regionale, o associazioni che
compongono le reti legittimate ad agire, il caso potrà essere preso in carico anche dal punto di
vista della tutela legale. In caso di azione giudiziaria bisogna chiarire la questione delle spese legali:
se non è possibile usufruire del gratuito patrocinio, si può vagliare la possibilità di fare domanda
per accedere Fondo di solidarietà per le cause di discriminazione istituito da Unar.
b. Come occuparsi del monitoraggio?
Il Contact Center non porta avanti attualmente un monitoraggio strutturato degli atti
amministrativi per far emergere casi di discriminazioni istituzionali. È questo un compito facoltativo
assegnato ai Centri regionali35, alcuni dei quali lo svolgono senza però inserirsi in un quadro di
uniformità nazionale. Il Centro regionale della Regione Liguria nel corso del progetto ha condotto
un monitoraggio sperimentale con risultati positivi, tra i quali la possibilità di affrontare criticità
come punto di partenza per porre interrogativi e rischi da minimizzare nell’eventualità di mettere a
sistema questo tipo di attività.
Che cosa monitorare? Gli atti amministrativi monitorati si possono riepilogare in: Delibere,
Regolamenti, Avvisi.
Quali enti monitorare? A livello sperimentale è utile concentrarsi sulle amministrazioni principali
per rilevanza tematica, basandosi sull’esperienza della tipologia di casi trattati e criticità note, oltre
che tenere in considerazione criteri di rilevanza territoriale (ad esempio i comuni capoluogo e
quelli a maggior densità abitativa, quelli con forte presenza di comunità immigrate).
Quali modalità discriminatorie cercare? Non potendosi che basare sull’esperienza di casi già
segnalati, il rischio è quello di non accorgersi di fattispecie discriminatorie non ancora incontrate.
È evidente che intraprendere un’azione di monitoraggio pone interrogativi rispetto all’uniformità di
lavoro su scala nazionale e alle conseguenze sui dati statistici che si producono a seconda
dell’attivazione o meno di attività di monitoraggio nei diversi territori. Sarebbe necessario un
sistema condiviso a livello nazionale e quanto più possibile omnicomprensivo della Pubblica
Amministrazione nel suo complesso.
Per i compiti dei centri regionali nelle prassi attuali si veda il documento Prassi Operative, Progetto
Interregionale, cit.
35
21
Quali metodi per il reperimento degli atti e la ricerca di potenziali discriminazioni?
Bandi, Gare e Concorsi vengono ormai omogeneamente ricompresi nelle pagine “Amministrazione
Trasparente” ma il processo non risulta completato per gran parte dei siti visionati, con numerosi
atti non ancora pubblicati. Uno strumento utile è il bollettino ufficiale regionale, dove però non
sempre sono riportati per intero i testi degli avvisi. La disomogeneità delle mappe dei siti
istituzionali costituisce di per sé la principale causa di difficoltà nella ricerca attiva dei documenti.
Tanto che in alcuni casi permane la sensazione di una volontà di scarsa trasparenza e fruibilità dei
dati per il cittadino, a maggior ragione quando subentrano problemi linguistici per gli stranieri.
Spesso gli atti vengono sommamente riepilogati, catalogati per numero di protocollo ma per
visionarli vanno richiesti direttamente all’Ente. La ricerca attiva dei cartacei è a tutt’oggi
indispensabile poiché spesso le discriminazioni si trovano all’interno della modulistica e
quest’ultima non è reperibile online.
Quali le tematiche ricorrenti? Nel caso del pubblico impiego, molte amministrazioni continuano a
riprendere la stessa formulazione dei requisiti senza aggiornarla alla nuova normativa, è necessaria
opera di sensibilizzazione, in modo che vi sia consapevolezza da parte di chi scrive i bandi.
Il punto di forza e risultato principale di questo lavoro si è rivelato il raggiungimento di una
maggiore consapevolezza nell’analisi di questa problematica da parte degli operatori , che
confrontandosi con la potenzialità della discriminazione hanno aumentato la capacità di
individuazione della stessa. Occuparsi del monitoraggio aiuta l’operatore a mantenersi aggiornati
sulla particolarità tematica e la complessità legata a riferimenti normativi, amministrativi di ambito
locale, nazionale ed europeo.
NB Il caso di discriminazione rilevato tramite il monitoraggio a cura delle reti va inserito a sistema
con anagrafica giuridica del Nodo o Antenna.
c. Individuazione della discriminazione
La discriminazione diretta e indiretta si delinea sempre come una forma di esclusione, che sia da
risorse economiche, culturali, personali o sociali. Ma non tutte le forme di esclusione possono
presentarsi come casi di discriminazione: la discriminazione è una distinzione basata su un aspetto
dell’identità della persona o del gruppo di persone discriminate che non dovrebbe
essere oggettivamente rilevante, e va distinta dall’azione positiva, come ad esempio quando
provvedimenti sono riservati ad una specifica categoria per riequilibrare situazioni di svantaggio.
Sia quando l’operatore riceve una segnalazione, che quando rileva i casi tramite il monitoraggio
degli atti, è importante poter individuare quali siano i profili effettivamente discriminatori. Vi sono
molti casi che si ripetono, soprattutto per quando riguarda alcune tipologie di bandi che vengono
riproposti secondo lo stesso modello da parte di molte amministrazioni pubbliche.
Atto di amministrazione locale che non applica o non applica correttamente la
normativa nazionale (o regionale). C’è stata una violazione della legge?
Atto che fa riferimento correttamente a normativa nazionale. È la normativa
nazionale ad essere discriminatoria?
22
ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE
È possibile subordinare l’accesso al pubblico impiego alla cittadinanza italiana?
È possibile SOLO in caso di posizioni lavorative che attengano all’interesse nazionale e alla difesa
dello Stato
È discriminatorio negare l’assegno di maternità comunale alle cittadine di paesi terzi titolari
regolarmente soggiornanti ma non titolari di carta di soggiorno?
Sì, alcuni tribunali si sono espressi in tal senso, ma la normativa non è stata adeguata. Pertanto è
necessario consigliare di depositare comunque la richiesta, e in caso di diniego agire in via
conciliativa o in giudizio.
È possibile subordinare l’iscrizione anagrafica ad un’adeguata sistemazione alloggiativa?
No, è discriminatorio richiedere il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli contemplati dal
T.U. Immigrazione, ovvero permesso di soggiorno annuale e passaporto in corso di validità
È discriminatorio il requisito legato agli anni di residenza sul territorio per l’accesso a prestazioni
sociali?
Sì, è il caso di discriminazioni istituzionali derivanti da pubbliche amministrazioni locali del Nord
Italia che hanno aggiunto requisiti discriminatori limitando di fatto l’accesso a prestazioni sociali ai
cittadini di paesi terzi. L’aggiunta del requisito legato agli anni di residenza sul territorio, mette in
atto una discriminazione indiretta 36
Formule ambigue
A fronte di casi in cui la discriminazione in un atto amministrativo è evidente, altre volte le formule
usate sono ambigue. Anche in questo caso l’atto può considerarsi discriminatorio.
Ad esempio quando in un bando per accesso al pubblico impiego si cita cittadinanza italiana o
dell’Unione Europea, “salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti” la dicitura potrebbe risultare
fuorviante, non precisando chi può essere ammesso alla selezione e, pertanto, di fatto così
scoraggiare e precludere la partecipazione degli stranieri non comunitari pur regolarmente
soggiornanti e in possesso dei necessari titoli abilitanti alla professione.
Su questo tema l’ASGI ha chiesto al Dipartimento per la Funzione Pubblica di chiarire con una
circolare quali formule sono discriminatorie.
36
GUARISO A. (a cura di), Senza distinzioni. Quattro anni di contrasto alle discriminazioni istituzionali nel Nord
Italia, I Quaderni di APN, 2, Ass. Avvocati per niente Onlus, 2012 e USAI A. (2011). Ordinanze comunali e
fenomeni discriminatori. Legalità, solidarietà e discriminazione nelle municipalità italiane. Brescia:
Liberedizioni.
23
5. La gestione del caso di discriminazione amministrativa
a. Fasi dell’istruttoria e procedura di gestione del caso
Vittima
CANALI DI RICEZIONE
Testimone
Monitoraggio atti
RICEZIONE da parte dell’operatore
INSERIMENTO della SEGNALAZIONE nel sistema informatico
b. Trasmissione del caso e lavoro di rete
Un atto, come anche un comportamento, discriminatorio adottato da un soggetto pubblico locale
si inserisce e si lavora localmente – operatore di I livello della rete locale – attivando tutte le
collaborazioni possibili interne (Nodo/Antenna/Punto Informativo/Centro Regionale/ eventuali
accordi con Difensore Civico) ed esterne alla rete; in accordo col proprio referente regionale, si può
chiedere l’intervento dell’UNAR
L’Unar invia la segnalazione alla rete locale:
-
per raccogliere elementi reperibili solo territorialmente che permettano un’azione di
rimozione da parte dell’Unar (per esempio: documenti o regolamenti delle istituzioni locali)
per fornire al segnalante la possibilità di parlare di persona con un operatore
per favorire attività di mediazione direttamente sul territorio contattando e incontrando
direttamente la controparte.
MA ... In presenza di discriminazioni istituzionali poste in essere da amministrazioni
pubbliche vigilate, partecipate o controllate dall'Amministrazione che ha istituito il
Centro/Osservatorio, ad esempio una ASL nel caso degli osservatori regionali, è opportuno
che si valuti l’intervento secondo la maggiore efficacia. Se è possibile risolvere il caso
attraverso contatti e conciliazione tra gli enti locali o se si ritiene che possa essere più
efficace intervento di Unar.
La rete invia la segnalazione all’Unar
-
-
Quando il “rango” o la “fisionomia” o la “competenza” del soggetto responsabile della
discriminazione induca a ritenere preferibile che l’interlocutore non sia un soggetto locale
(ad esempio: discriminazioni istituzionali poste in essere da Enti previdenziali o altri Enti
nazionali, ecc. )
Quando il caso di cui ha avuto notizia non è di propria competenza territoriale. Gli eventi
apparsi su mass media nazionali sono già monitorati dall'UNAR.
Per risolvere un dubbio: parere Magistrato / back office tematico (es. back office rifugiati)
Invio con proposta di soluzione e lettera predisposta dall’operatore del Nodo / Antenna o
dal referente del Centro regionale, o richiesta di fac-simile di lettera al Contact Center.
Spesso si ritiene più efficace che la lettera venga inviata a firma di Unar poiché nella
maggior parte dei casi il potere di moral suasion è più elevato
25
CRITICITÀ
REPERIMENTO DELL’ATTO
Nella raccolta della documentazione durante l’istruttoria, pur
trattandosi di atti pubblici, non sempre è facile reperire il testo. Gli
operatori non si possono accontentare di notizie di stampa, o
limitarsi alla modulistica, devono andare direttamente alla fonte. Se
l’atto non è pubblicato, va richiesto all’ente che lo ha emesso.
PROVVEDIMENTI IN VIGORE O PROPOSTE?
Sinora l’UNAR, con qualche eccezione, non ha preso in
considerazione mere proposte di atti o norme discriminatorie
(mozioni, proposte di legge ecc.) ma solo atti approvati e ormai in
vigore. Questo principio è stato adottato per mantenere la terzietà
rispetto a eventuali conflitti (ad esempio tra parti politiche prima
dell’approvazione di un atto). Il principale rischio su cui rimane
necessario interrogarsi è quello di un intervento tardivo.
Per ovviare in parte a questo rischio è necessario implementare il
lavoro di PREVENZIONE, alimentando le buone prassi di richiesta
ad Unar o ai Centri Regionali di parere preventivo riguardo al
rispetto dei prncipi di pari opportunità e non discriminazione, da
parte dello stesso ente che deve emettere l’atto.
6. Casi studio: alcuni esempi
Caso 1 EROG. SERVIZI DA ENTI PUBBLICI – SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
il Comune ***, in qualità di ente capofila del distretto socio-sanitario del territorio, richiede, fra i
requisiti per la concessione di un "buono socio-sanitario", il possesso della cittadinanza italiana.
L’UNAR ha inviato una nota all’ente locale evidenziando che la richiesta della cittadinanza italiana
26
per l'accesso a prestazioni socio-assistenziali, come quella di cui in esame, costituisce una
discriminazione nei confronti dei cittadini di Paesi membri UE e extracomunitari regolarmente
soggiornanti. Il Comune ha comunicato che, condividendo l'orientamento esposto nella nota
dell'Ufficio, ha provveduto a modificare il bando e riaprire i termini per la presentazione delle
domande.
Caso 2 VITA PUBBLICA – POLITICA
cartelli installati nel Comune di ***. Tali cartelli informano del divieto di uso di burqa, burqini e
niqab nonché di attività a “vù cumprà” e mendicanti su tutte le aree pubbliche del Comune. Alcuni
cartelli, inoltre, raffigurano immagini di donne con indumenti religiosi e anche un uomo di colore
che trasporta sacchi o buste. Tali divieti sono stati stabiliti con ordinanze sindacali. L’Unar ritiene
che il messaggio espresso dai cartelli configuri le fattispecie di discriminazione e molestia così
come definite dall’art. 43 del d.lgs. 286/98 e dall’art. 2 del d.lgs. 215/03.
L’attività di moral suasion nei confronti del Sindaco non ha prodotto l’eliminazione della
discriminazione.
Ciò nonostante, l’Ufficio ha messo in contatto la segnalante con l’Asgi che insieme hanno proposto
ricorso ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 286/98 s.m.i. Solo in seguito al procedimento giurisdizionale, i
cartelli sono stati rimossi e le ordinanze ritirate.
Caso 3 SCUOLA E ISTRUZIONE – ALTRO
con un Decreto il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di *** ha approvato il "Manifesto generale
degli studi per l'A.A. 2013/2014", disponendo, in particolare, che "gli studenti stranieri sono tenuti
al versamento della Quota fissa annuale di euro € 1.000,00 che potrà essere versata in due rate,
una all'atto dell'iscrizione/immatricolazione e l'altra entro la scadenza della seconda rata prevista
al 10/01/2014". Il contributo universitario fisso pari a 1,000 euro, suddiviso di due rate di 500 euro
ciascuna, aggiuntivo ed ulteriore rispetto al contributo accademico ordinario previsto per tutti, è
richiesto ai soli studenti di nazionalità extracomunitaria.
L’Unar, ritenendo la disposizione de qua discriminatoria, ha invitato l’Accademia a ritirarla.
Il Direttore dell'Accademia ha comunicato che il CDA ha deciso di ritirare la delibera del contributo
di € 1000,00 per gli studenti extracomunitari.
Caso 4 LAVORO – ACCESSO ALL’OCCUPAZIONE
bando di reclutamento per N. 3 operatori socio sanitari, indetto dall'Azienda Ospedaliera ***.
Richiesto il possesso della "Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,
o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea". L’UNAR ha ritenuto il bando discriminatorio
nonché illegittimo perché non ottempera le disposizioni di cui alla Legge europea 2013 (art. 7 L. n.
97/2013). Il Direttore Generale dell’Azienda ha comunicato che si è ritenuto opportuno "accogliere
in maniera espressa l'orientamento suggerito, integrando i bandi di concorso con maggiori
indicazioni rispetto al requisito della cittadinanza utile per l'ammissione alle procedure di
selezione, così recependo le casistiche introdotte dall'art. 7 della L 97/2013, di modifica dell'art. 38
del DLgs 165/2001".
Caso 5 SALUTE - SPECIALISTI
Consiglio Regionale della Regione *** nel 2013 ha respinto una mozione recante la possibilità di
estendere il servizio pediatrico di base anche ai minori stranieri irregolari. L’art. 35 del d.lgs.
27
286/98 (TUI), norme su "Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale" al comma 3 dispone quanto segue: "Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei
presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva
a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: (..) b) la tutela
della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;" - Quindi, in favore
degli stranieri non regolari sono comunque assicurate quelle cure considerate "urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative". Cosa può intendersi per cure urgenti o essenziali è
stato chiarito dalla Conferenza Stato-Regioni nell'accordo"Indicazioni per la corretta applicazione
della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e
Province autonome". Associazioni di avvocati (iscritte al registro Unar) hanno nel frattempo
promosso un'azione civile presso il Tribunale di *** perché venga accertata "la condotta
discriminatoria della Regione ***" a danno dei minori stranieri negando loro il diritto di avere
l'assistenza pediatrica. Poi la Regione in attuazione dell’accordo Stato-Regioni ha approvato nuove
“Regole di sistema 2014 della sanità” che prevedono anche per i minori stranieri figli di immigrati
irregolari l'iscrizione al Servizio sanitario regionale. Le citate regole prevedono che “i genitori
possono recarsi in una Asl che, accertati i dati anagrafici del minore e la sua età, rilascerà un
documento cartaceo con il quale gli stessi potranno recarsi da qualsiasi pediatra, che fornirà la
prestazione e verrà poi pagato direttamente dalla Regione”. Inoltre, “i minori stranieri, come gli
italiani, potranno accedere direttamente agli ambulatori pediatrici senza impegnativa del
pediatra”. Le associazioni di avvocati rilevano ancora un profilo discriminatorio: “i minori –
denunciano le associazioni – saranno iscritti al Sistema Sanitario Regionale, ma non sarà loro
assegnato il Pediatra di libera Scelta, contrariamente a quanto avviene per i minori italiani”. Ma
preso atto che le nuove disposizioni regionali sostanzialmente garantiscono l'accesso al Sistema
Sanitario agli stranieri anche non regolari, si chiude il caso.
CASA
delibera della Regione *** che fissava i criteri per l’accesso al fondo di sostegno agli affitti
prevedeva requisito decennale di residenza in Italia e quinquennale sul territorio regionale, e
controlli sui soggetti beneficiari del contributo aventi diversa entità linguistica. Unar ha formulato
parere: queste disposizioni non sono in linea con il principio di parità di trattamento e di non
discriminazione, e ha invitato la giunta a non subordinare la concessione del contributo non al
criterio di residenza di lunga durata e ad effettuare i controlli senza alcuna distinzione di
nazionalità, etnica o linguistica. «Il diritto all’abitazione va ricondotto fra i diritti inviolabili
dell’uomo. Trattandosi di diritto involabile le prestazioni sociali attribuiscono ai beneficiari un
diritto soggettivo in quanto afferiscono al soddisfacimento dei bisogni primari ed essenziali
dell’Uomo».
TEMPO LIBERO
Un museo statale ha negato l’accesso a tariffe agevolate nei musei a minori stranieri, in condizioni
di parità con i cittadini comunitari. Con l’intervento di Unar, il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali ha pubblicato un comunicato stampa invitando istituzioni culturali a far accedere
gratuitamente i minori con cittadinanza di Paesi Terzi come quelli di cittadinanza europea. Ma
purtroppo non sono seguite circolari o modifiche normative, a causa dell’avvicendamento di
governo.
28
7. Buone prassi di prevenzione della discriminazione amministrativa
PARERE PREVENTIVO
Vi sono stati casi in cui è stata l’amministrazione a chiedere parere preventivo ad Unar riguardo
all’atto che doveva emettere.
Si tratta di un servizio attivabile ogni qualvolta un’amministrazione abbia la necessità di verificare
preventivamente il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione del
provvedimento che sta per emettere. Allo stesso modo è possibile attivare questo servizio
all’interno delle Reti regionali, ed è tanto più auspicabile ove vi siano soggetti pubblici che fanno
parte delle reti locali, o si possano instaurare rapporti con alcuni dei principali enti sul proprio
territorio, impegnandosi nella sensibilizzazione per la crescita della consapevolezza all’interno degli
enti pubblici.
Sul tema della prevenzione nell’ambito della discriminazione istituzionale, attraverso una
valutazione ex ante e ex post degli atti amministrativi, la Regione Puglia ha elaborato un
documento, che seppur sia dedicato alla materia delle pari opportunità di genere, può essere di
spunto alla trattazione in materia di altri fattori di discriminazione.37
La collaborazione con il DIFENSORE CIVICO
Il Centro regionale contro le discriminazioni della Regione Piemonte ha avviato una collaborazione
con il Difensore civico regionale al fine di garantire un sistematico coordinamento delle attività nel
rispetto delle competenze di ciascuno.
Per quanto riguarda in particolare la gestione di casi di discriminazione amministrativa, il Centro
regionale contro le discriminazioni in Piemonte laddove venga a conoscenza di una vicenda
addebitabile a uffici pubblici o a enti gestori di pubblici esercizi, connessa a ipotesi di
discriminazione diretta o indiretta, invece di gestirla direttamente la segnala al Difensore civico
affinché possa svolgere la propria funzione sollecitatoria e correttiva nei riguardi delle
Amministrazioni interessate. Il Difensore civico e il Centro regionale collaborano inoltre nella
promozione di iniziative pubbliche per la sensibilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni
specifiche problematiche di discriminazione.
37
Guida per l’applicazione del principio di pari opportunita’ e non discriminazione negli avvisi pubblici
http://www.pariopportunita.regione.puglia.it/documents/10180/25589/2011_06_16_Guida+per+l'applicaz
ione+del+principio+di+pari+opportunit
%C3%A0%20di+genere+e+non+discriminazione+negli+avvisi+pubblici+della+programmazione+20102013+-.pdf/47222cf8-8c09-4edc-a860-09a3c952fa78
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APPENDICE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO
MODELLO LETTERA (Accesso Pubblico Impiego)
Comune di XXXX
Sede Comunale
Via XXXX
XXX XXX XXX
c.a. del Sindaco dott. XXXXXXX
Rif. Caso XXXXX
(citare nella risposta)
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ***
Egr. Sindaco,
in attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE, il decreto legislative 9 luglio 2003
n. 215, ha istituito in Italia, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per le Pari Opportunità, l’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali – avente il
compito di garantire efficacemente il principio della parità di trattamento e di non discriminazione,
indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tenendo conto dell’esistenza di forme di
razzismo a carattere culturale.
La normativa citata ha affidato all’Ufficio, fra gli altri, i compiti di fornire, in autonomia di
giudizio, ausilio ed assistenza alle vittime di discriminazione e di svolgere, nel rispetto dei poteri
dell’Autorità giudiziaria, inchieste autonome su fenomeni discriminatori anche a seguito di
30
segnalazioni ricevute, direttamente o tramite il contact center, da parte di vittime o testimoni di
azioni discriminatori.
Nell'ambito delle competenze previste dal decreto legislativo citato, è pervenuta a questo
Ufficio una segnalazione relativa ai possibili profili discriminatori dell’avviso di selezione pubblica
di cui in oggetto bandito da codesto Comune ***.
Tale avviso, prevede, tra i requisiti generali di ammissione, il possesso della “Cittadinanza
italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana” (art. 2, lett. a).
L’Unar ha già avuto modo di esaminare la valenza discriminatoria di quelle previsioni
normative che - generalmente legate a bandi di concorso o avvisi per assunzione di personale
addetto a mansioni tecniche - consentono l'accesso al concorso ai soli cittadini italiani e/o a cittadini
dell'Unione, escludendo gli stranieri "extracomunitari" pur regolarmente soggiornanti. L’Unar
ritiene che la richiesta del requisito di cittadinanza costituisce una discriminazione nei confronti dei
cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale. Tale giudizio si fonda
sull'analisi di numerose norme dell'ordinamento interno e sovranazionale - quest'ultime applicabili
in base al disposto dell'art. 117 Cost. - in virtù delle quali pare emergere l’illegittimità di previsioni
come quelle di cui all’avviso di selezione in oggetto ( v. nota allegata).
Inoltre, si evidenzia che l’inciso “salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti”
potrebbe risultare fuorviante, non precisando chi può essere ammesso alla selezione e, pertanto, di
fatto così scoraggiare e precludere la partecipazione degli stranieri non comunitari pur regolarmente
soggiornanti e in possesso dei necessari titoli abilitanti alla professione.
Infine, si segnala che recentemente anche il legislatore è intervenuto sulla normativa
dell’accesso al pubblico impiego proprio per parificare le condizioni di accesso; in particolare, l’art.
7 della L. 97/2013 (legge europea) ha apportato alcune modifiche al d.lgs. 165/2001, stabilendo il
diritto dei familiari di cittadini UE, lungosoggiornanti, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria
all’accesso alla funzione pubblica, con gli stessi limiti e condizioni previste per i cittadini
dell’Unione europea.
L'UNAR, quindi, auspica che il Comune di XXXXXXX possa condividere l’orientamento
esposto nel parere allegato al fine di tenerne conto per la pubblicazione di prossimi avvisi e bandi di
selezione pubblica del personale.
Resta salva la possibilità per le vittime di discriminazione di agire in giudizio ai sensi
dell’art. 44 del d.lgs.286/98 s.m.i.
Rimanendo a disposizione per chiarimenti e delucidazioni, si resta in attesa di cortese
riscontro.
Distinti saluti.
FIRMA DIRETTORE UNAR
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Un ESEMPIO di corretta definizione dei requisiti di accesso al pubblico impiego secondo la normativa
vigente (Legge europea 2013) nei modelli di bandi pubblici per posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla
tutela dell'interesse nazionale
Requisiti di ammissione

cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica)

cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea

familiari di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;

cittadini di Paesi Terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;

cittadini di Paesi Terzi titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
 età non inferiore ad anni 18;
 idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
 godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (saranno
valutate deroghe al possesso di tale requisito per coloro che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria)
 posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i
cittadini soggetti a tale obbligo)
 titolo di studio: *** ovvero titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quelli
previsti in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente;
 avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero).
32