Numero 98 - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano

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Numero 98 - Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
Notizie
Quindicinale di
informazione
previdenziale a
c u r a d e l l ’ I N C ACGIL Milano
3 maggio 2006
Infortunio in itinere: normativa e
orientamenti giurisprudenziali
Con l’ art. 12 del Decreto Legislativo n. 38/2000
è stata introdotta l’ indennizzabilità per l’ infortunio occorso al lavoratore durante il percorso
casa-lavoro : il cosiddetto infortunio in itinere.
L’ infortunio in itinere è tutelato quando esso si
verifichi durante il percorso abituale che il lavoratore compie per andare o tornare dal lavoro e,
qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il percorso che egli compie per
la consumazione abituale dei pasti ( a casa o
presso servizi di ristorazione convenzionati ). Il
decreto legislativo parla di indennizzabilità dell’
infortunio in itinere salvo interruzioni o deviazioni non necessitate; tali fattispecie risultano
necessitate quando sono dovute a cause di forza
maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili
o all’ adempimento di obblighi penalmente rile vanti. A tal proposito è opportuno segnalare l’
ordinanza n. 1 del 2005 della Corte Costituzionale la quale ha chiarito che una breve sosta che
non alteri le condizioni di rischio per l’ assicurato
non integra l’ ipotesi dell’ interruzione e non si
pone quindi al di fuori della copertura assicurativa.
Per l’ indennizzabilità del caso è necessario che
sussista il nesso causale tra l’ itinerario seguito e
l’ attività lavorativa , infatti l’ itinerario percorso
non deve essere effettuato per ragioni personali o
in orari non compatibili con l’ attività lavorativa.
Inoltre l’ art. 12 del d. lgs. 38 / 2000 contempla l’
indennizzabilità dell’ infortunio anche nel caso di
utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè
necessitato. La necessità dell’ utilizzo del proprio
mezzo deve essere considerata in relazione all’
attività lavorativa e alla compatibilità di essa con
gli orari dei mezzi pubblici. Vengono talvolta
prese in considerazione anche le esigenze personali e di vita del lavoratore.
Per quel che riguarda il rischio elettivo che esclude l’ indennizzabilità in ambito di infortunio in
itinere, la Corte di Cassazione ritiene che esso
debba essere valutato con criteri di maggior rigore che nell’ attività lavorativa diretta, tenendo
conto di comportamenti di per sé non abnormi
ma semplicemente contrari a norme di legge o di
comune prudenza. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 11885 /
2003, ha rigettato la domanda proposta dai superstiti di un lavoratore deceduto a causa di un infortunio in itinere occorsogli mentre a bordo del
suo ciclomotore si recava da casa al lavoro
e, avendo imboccato una strada in violazione del divieto di transito, si era scontrato
con un’ autovettura. A questo proposito ci
sembra interessante menzionare la sentenza
n. 714 del 25/10/2005 della Corte d’ Appello di Milano che ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Como.
Quest’ultimo aveva respinto la domanda
giudiziale di un lavoratore che aveva avuto
un incidente stradale poiché non aveva rispettato la segnaletica stradale. Nel giudizio di appello è stato valutato che il comportamento colposo del lavoratore che abbia determinato o concorso a determinare l’
infortunio stesso non è di per sé idoneo ad
escludere la tutela Inail.
Nella stesura dell’ art. n. 12 del decreto
38 / 2000 , l’ Inail, prevedendo l’ indennizzabilità degli infortuni occorsi durante il
tragitto casa-lavoro, non aveva chiarito se
il rischio in itinere protetto includesse anche le pertinenze e le aree comuni rispettivamente dell’ abitazione e del luogo di lavoro. L’ Istituto però, vista la molteplicità
di situazioni presentatesi, interviene con
circolare del 12.01.2004 chiarendo che, per
quanto attiene agli infortuni occorsi nelle
pertinenze e nelle aree comuni del luogo
di lavoro, non vi è dubbio che l’ evento sia
tutelabile in quanto infortunio sul lavoro e
non come infortunio in itinere. La questione è più complessa se si tratta di stabilire se
siano da valutare come infortuni in itinere
quelli occorsi nelle pertinenze e nelle aree
condominiali dell’ abitazione del lavoratore. A questo proposito, l’ Inail ritiene di
dover aderire ai criteri enunciati nella sentenze di Cassazione n. 9211/ 2003 nella
quale la Suprema Corte afferma che : “ l’
infortunio in itinere, come tale indennizzabile, non appare configurabile, oltre che
nell’ ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione ( o nel proprio
domicilio o dimora ) anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune ( e forzosa ) proprietà privata” , fatta comunque
salva la possibilità di riesame nel caso in
cui si consolidassero in futuro diversi orientamenti giurisprudenziali.
Numero 98
www.cgil.milano.it/inca
Sommario:
Sommario:
Contratto di
somministrazione:
l’ Inail
chiarisce
discipline,
tutele e oneri
assicurativi
P. 2
Sentenza Corte
Costituzionale
n. 264/1994:
chiarimenti
INPS
P. 3
Rinnovi contrattuali e una
tantum per il
ricalcolo delle
prestazioni economiche
P. 3
Calcolo importo Cassa integrazione guadagni
P. 4
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Notizie
Contratto di somministrazione:
l’ Inail chiarisce discipline, tutele e oneri assicurativi
(Circolare INAIL n. 21/2006 )
L’ Inail interviene e chiarisce la disciplina assicurativa e gli oneri da espletare in caso di infortunio sul
lavoro occorso al lavoratore titolare di contratto di somministrazione . Il contratto di somministrazione, introdotto dal dlgs. 276/2003, è l’ accordo trilaterale sottoscritto tra lavoratore , impresa somministratrice ( agenzia ) e impresa utilizzatrice. Il contratto presenta la stessa struttura triangolare tipica del
lavoro interinale poiché consente ad un soggetto autorizzato alla somministrazione ( somministratore )
di mettere a disposizione di soggetti terzi (utilizzatori), lavoratori subordinati assunti direttamente da lui.
Questi lavoratori restano a tutti gli effetti dipendenti dell’ Agenzia di somministrazione. Il datore di lavoro, quindi, non coincide con il soggetto che utilizza di fatto la prestazione lavorativa.
L’ obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale ricade sul somministratore, il quale è tenuto ex art. 25 comma 1 del dlgs 276 / 2003, a sostenere gli oneri contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali dei lavoratori temporanei. Di conseguenza, il lavoratore è tenuto a comunicare l’ infortunio occorsogli al somministratore , al quale dovrà essere trasmessa anche la
relativa certificazione medica. Nel caso in cui il lavoratore trasmetta la certificazione all’ utilizzatore,
questo dovrà notificarla al somministratore. Tale obbligo però deve essere oggetto di precisi accordi stipulati fra utilizzatore e somministratore, finalizzati ad assicurare la dovuta immediatezza alla comunicazione delle assenze per infortunio o per malattia professionale, consentendo al somministratore di effe ttuare le relative denunce entro i termini di legge. La circolare prosegue spiegando che si dovrà procedere alla contestazione di eventuali violazioni degli obblighi in tema di denuncia solo in presenza di elementi certi ed obiettivi.
L’ Inail chiarisce che sul piano operativo ciò comporta che qualora il lavoratore denunci l’ evento all’
utilizzatore anziché al somministratore entro i termini di legge non verrà meno il diritto all’ indennizzo
per il periodo antecedente alla denuncia. In questo caso però i termini di legge entro i quali il somministratore è tenuto a fare denuncia ( 48 ore ) partono dalla data in cui quest’ ultimo ha ricevuto il certificato e non da quando è stato erroneamente trasmesso all’ utilizzatore. Vista la complessità della fattispecie
invitiamo tutti i la voratori a inviare il certificato all’ Agenzia ( somministratore ) onde evitare problemi,
fermo restando la possibilità di contestazioni da parte del lavoratori qualora si riscontrassero irregolarità.
Ai fini della determinazione del premio assicurativo, deve farsi riferimento all’ attività svolta dall’ impresa utilizzatrice. In particolare, il calcolo deve avvenire sulla base del tasso medio o medio ponderato
stabilito per l’ attività svolta dall’ impresa presso cui prestano opera i lavoratori somministrati, in funzione delle effettive prestazioni svolte. La base imponibile è costituita dalla retribuzione complessiva e,
nei casi di contratto di somministrazione a tempo indeterminato ( staff leasing ), anche dell’ indennità di
disponibilità ( corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi durante i quali quest’ultimo,
non essendovi svolgimento di alcuna attività lavorativa, resta a disposizione del somministratore ) .
L’indennità di disponibilità è invece esclusa dalla base di calcolo delle prestazioni erogate dall’ Inail, in
quanto non cosituisce retribuzione corrispondente a una prestazione di lavoro effettiva. Dalla disciplina
del contratto di somministrazione ( in particolare dall’ art. 21, co. 1 lett. i, art. 23 co. 3, 5 e 7 ) secondo
l’ istituto si evince che l’ impresa utilizzatrice non può considerarsi un terzo estraneo al rapporto e/o rischio assicurativo. Pertanto l’ istituto ritiene di poter esperire nei confronti dell’ utilizzatore l’ azione di
regresso in base agli artt. 10 e 11 del T.U. 1124 / 1965, ma non l’ azione di rivalsa ex art. 1916 cod. civ.
Notizie
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Sentenza Corte Costituzionale n. 264/1994: chiarimenti INPS
(Messaggio INPS 12002 del 20 aprile 2006)
La sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 1994 prevede l'esclusione dal calcolo dell'ultimo quinquennio di retribuzione, i periodi meno favorevoli, sempre che non siano necessari al raggiungimento
del requisito minimo richiesto per la pensione.
L’INPS chiarisce nel messaggio che l’applicazione di questa importantissima sentenza va operata nel
senso di esclusione di tutti i periodi a partire da quello di minore retribuzione. Di fatto, quindi, l’Istituto
conferma quanto già ave va affermato nella Circolare n. 133/1997: non è possibile “isolare” il periodo
meno favorevole ed escluderlo, occorre invece partire nell’esclusione dalla retribuzione all’interno
dell’ultimo quinquennio che riduce l’importo pensionistico in avanti.
Operativamente, occorre individuare il punto di miglior favore del calcolo del pensionamento, ed escludere tutti i periodi successivi. La sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 1999 ha previsto la possibilità di esclusione dei periodi anche nei casi di pensione mista a carico dei fondi speciali dei lavoratori autonomi. L'esclusione riguarda naturalmente la quota di pensione a carico del Fpld. La Circolare
INPS n. 127/2000 ha recepito ed affermato i seguenti principi: 1) Le predette sentenze devono trovare
applicazione anche sulle quote a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di prestazioni a carico di gestioni autonome; 2) L'applicazione delle sentenze può essere operata anche su pensioni di anzianità sia a carico del Fpld che miste, sempre che i periodi oggetto di esclusione eccedano il requisito
contributivo richiesto per il trattamento di anzianità. 3) I periodi a contribuzione ridotta (effettiva, figurativa o volontaria) possono essere esclusi anche parzialmente, sempre a patto che non incidano sul diritto alla prestazione.
Ricordiamo che l’INCA di Milano tutela direttamente i propri assistiti, individuando coloro che possono
avere benefici dall’applicazione di questa sentenza, nonché la sentenza della Corte Costituzionale n.
428/1992 che prevede l’esclusione dei versamenti volontari nell’ultimo quinquennio.
Rinnovi contrattuali e una tantum per il ricalcolo delle prestazioni
economiche
Gli arretrati retributivi previsti dagli accordi per il rinnovo dei C.c.n. l. per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, per la piccola e media industria metalmeccanica e della installazione di impianti e per le
aziende cooperative metalmeccaniche (euro 320,00 per il periodo 1.1.2005-31.12.2005) sono valutati pure ai fini
della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.
Circa i riflessi sulle prestazioni economiche di malattia e di maternità (nonché sui riposi orari post partum, sulle
“retribuzioni” corrisposte ai donatori di sangue e sulle altre prestazioni a carico dell’INPS, conguagliabili con i
contributi) erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi in questione, devono essere considerate
le disposizioni fornite dalla circolare 127 del 17.5.1991 e le altre precedenti ivi richiamate, secondo le quali detti
emolumenti vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, da computare secondo le regole
previste per le mensilità aggiuntive o premi.
In considerazione della funzione suppletiva della retribuzione risultante dalle integrazioni salariali,
gli oneri
rimborsabili al datore di lavoro (nella misura dell'80 per cento e, trattandosi di integrazioni
salariali straordinarie, nei limiti del massimale mensile) devono essere calcolati seguendo i seguenti criteri:
1) i periodi da prendere in considerazione sono unicamente i periodi di sospensione totale dal lavoro, in quanto
nel caso di riduzione dell'orario settimanale di lavoro (sia verticale che orizzontale) i periodi stessi sono comunque periodi retribuiti e quindi l'erogazione e' a completo carico dell'azienda (1);
2) qualora la durata del periodo lavorato sia superiore a 15 giorni, l'onere della quota mensile grava interamente
sul datore di lavoro anche se nel mese sono compresi periodi di integrazione salariale;
3) la quota mensile e' interamente a carico dell'Istituto se la durata del periodo integrato sia superiore a 15 giorni.
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Calcolo importo Cassa integrazione guadagni
(Messaggio INPS n. 12140/2006)
Un importante messaggio dell’Istituto, purtroppo rivenibile solo sulla stampa e non direttamente pubblicato sul sito, chiarisce un punto importante a proposito del calcolo
dell’importo della cassa integrazione guadagni.
Recependo anche quanto risolto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2715/2006,
l’INPS afferma che nel calcolo dell’importo dell’integrazione salariale va conteggiato
anche i ratei di mensilità aggiuntive: ciò si riflette direttamente sul calcolo sempre che
rimanga al di sotto dei massimali previsti dalla legge n. 427/1980.
Possiamo avere a tale proposito due situazioni: a) l’importo dell’integrazione è superiore
al massimale: in tale caso è ininfluente il rateo di mensilità aggiuntiva poiché non è possibile eccedere tale importo; b) l’importo della cassa integrazione è inferiore al massimale: in tale caso la quota di mensilità aggiuntiva va aggiunta fino al raggiungimento del
massimale.
Pertanto tutte le prestazioni di integrazione salariale che si trovino al di sotto dei massimali, in cui non sono stati presi a base di calcolo i dodicesimi di tredicesima, dovranno
essere riliquidate.
Ricordiamo quali sono gli altri elementi integrabili della retribuzione: in generale si considera integrabile tutto ciò che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore in denaro o in
natura e al lordo da ritenute, ovvero: paga-base, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, aumenti contrattuali e ogni altra voce sulla quale vengono commisurati i
contributi previdenziali, a condizione che abbiano carattere di continuità e obbligatorietà
e che siano riferiti a orario di lavoro contrattualmente stabilito nel limite massimo di 40
ore settimanali.
L’INPS conferma quindi rimangono esclusi dalla base di calcolo i compensi per gli straordinari.
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