Relazioni della giornata - Azienda Ulss 4 Alto Vicentino
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Relazioni della giornata - Azienda Ulss 4 Alto Vicentino
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE La complessa gestione della residenza anagrafica e i riflessi sui servizi sociali e sanitari Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Relatori Andrea Antognoni - esperto Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA) Massimo Stefanini - esperto Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA) Vicenza | 9 ottobre 2015 Il programma: la prima parte DALL’ANAGRAFE AL WELFARE La complessa gestione della residenza anagrafica e i riflessi sui servizi sociali e sanitari • La natura giuridica dell’iscrizione anagrafica: diritto, obbligo, criteri ed eccezioni • Residenza o domicilio? Chi è e come si iscrive in anagrafe la persona senza fissa dimora • Famiglia anagrafica vs. famiglia ai fini ISEE • I ricoverati in istituti di cura e nelle strutture socio-assistenziali • Assistanza sanitaria e assistenza sociale: le norme chiave • L’accesso al sistema di welfare e la questione della spesa • Il requisito della legale occupazione dell’immobile dopo il D.l. n. 47/2014 • L’iscrizione anagrafica del minore DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Anagrafe: definizioni L’anagrafe E’ un servizio di competenza dello Stato affidato alla gestione dei Comuni. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico n. 267/2000 sovrintende al funzionamento del servizio stesso. Le controversie relative all’iscrizione anagrafica sono di competenza del giudice ordinario. Le vertenze tra Comuni sono risolte dalla Prefettura o dal Ministero dell’Interno (se i Comuni sono di Province diverse) E’ la raccolta sistematica, attraverso schede, delle posizioni che gli individui hanno in relazione con un determinato territorio: questo territorio è il Comune. Quando entrerà in vigore, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentrerà alle Anagrafi comunali, ma già oggi, e da sempre, il concetto di anagrafe è da ritenersi correlato all’intero territorio nazionale. L’ufficiale d’anagrafe ha competenza esclusiva sulle registrazioni delle posizioni che riguardano il proprio territorio di riferimento. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione anagrafica ANAGRAFE E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia. Al diritto del cittadino corrisponde l’interesse pubblico di una corretta registrazione anagrafica della popolazione. L’utilità sociale dell’anagrafe è legata a: - una corretta informazione statistica nazionale e locale; - una base di dati quantitativa e qualitativa corretta per la distribuzione equa delle risorse, l’individuazione della corretta imposizione fiscale dovuta dai cittadini, l’attuazione di politiche di welfare regionali e locali; - assicurare il diritto allo studio, i diritti sociali e politici, le prestazioni sanitarie; - assicurare una funzione certificativa e documentale per i cittadini e per lo Stato. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione anagrafica: quando è cambiata? L’ANAGRAFE IERI INTERESSE LEGITTIMO L’ANAGRAFE OGGI DIRITTO SOGGETTIVO perfetto e personalissimo Il cittadino richiede l’iscrizione anagrafica. Il Comune la concede. Il cittadino dichiara la propria residenza. Il Comune la registra. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione anagrafica RESIDENZA ANAGRAFICA DIRITTO SOGGETTIVO UFFICIALE D’ANAGRAFE ATTIVITA’ VINCOLATA … ma legata ad elementi di complessa valutazione! L’ufficiale d’anagrafe deve pesare ogni provvedimento tenendo conto che questo incide su un diritto soggettivo tutelato dalla Carta Costituzionale. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (…). Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali ANAGRAFE E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia. •La residenza determina l’appartenenza alla comunità locale nella misura in cui consente di usufruire delle prestazioni e dei servizi pubblici; •Avere la residenza in un comune, piuttosto che in un altro può comportare grandi sperequazioni: città/piccoli centri, nord/sud, presenza o no di risorse/opportunità/turismo/industria/commercio; •Le distorsioni della regionalizzazione, nei servizi sociali, sociosanitari e sanitari DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali ANAGRAFE E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia. Art.25, c. 3 L. 833/1978: L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino; •Art.25, c. 13 L. n. 833/1978: L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali ANAGRAFE E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia. Dalla corretta gestione anagrafica dipende l'esercizio effettivo di i diritti e doveri previsti e garantiti dalla nostra Costituzione. Chi non è iscritto all'anagrafe: non ha diritti elettorali non ha diritti sociali e previdenziali non ha diritti personali (all'identità, e quindi, al “nome”) in una parola: “giuridicamente” NON ESISTE Alla residenza è legato, in generale, anche l’esercizio dei diritti previsti dai livelli essenziali di assistenza. Circa 300 norme contenute nei 4 codici e nelle leggi complementari fanno riferimento a domicilio e residenza DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali ANAGRAFE E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia. I comuni spesso non desiderano “acquisire”, magari per immigrazione da altro comune, nuovi residenti anziani, disabili, malati o poveri che costituiranno un ulteriore onere per le proprie risorse e per i servizi sociali; questo problema esiste da sempre, sicuramente dal 1890 (rif. Legge Crispi). Occorre pertanto mantenere distinto il profilo della residenza da quello della sicurezza sociale, evitando, che l’assistenza sociale divenga una sorta di regolatore abusivo dell’accesso ai registri anagrafici, poiché né la legge, né il regolamento anagrafico contemplano i servizi sociali fra i soggetti titolari di competenze nel procedimento. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali ANAGRAFE E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia. La residenza è il luogo giuridico di fondamentale importanza ancor più per i poveri che per gli abbienti. In definitiva l’ultimo (unico) luogo di propria appartenenza per chi non può vantare alcun titolo di proprietà privata. …l’estromissione di una persona dallo status di cittadino residente (nella città ove in concreto svolga la sua esistenza), significando una concreta e vasta mutilazione della sua stessa capacità giuridica, corrisponde, per alcuni versi, ad una pallida, ma pur sempre odiosa, riedizione della morte civile. Paolo Morozzo della Rocca DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali ANAGRAFE E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia. Nel caso in cui a seguito di istanza di iscrizione all’APR l’ufficiale d’anagrafe non provveda a dare seguito più volte è stata esperita la strada dell’art. 700 del Codice di procedura Civile. Art. 700 cpc Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso [c.p.c. 125] al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’anagrafe: chi c’è e perché ANAGRAFE Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. (articolo 1, legge n. 1128/1954) DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Le situazioni di fatto dei cittadini RESIDENZA DOMICILIO E’ il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. E’ il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Dal punto di vista storico e giuridico è legata al luogo dell’esistenza, al centro delle relazioni sociali e familiari, ai bisogni elementari ed esistenziali. Concetto rigido: è indispensabile la situazione oggettiva. In Anagrafe comporta l’iscrizione per dimora abituale nel Comune ove essa è situata. Dal punto di vista storico e giuridico è legato agli interessi e ai bisogni del cittadino, dunque alla sfera patrimoniale. Concetto flessibile: è indispensabile la dimensione soggettiva. In Anagrafe comporta l’iscrizione come senza fissa dimora nel Comune ove esso è stabilito. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’evoluzione del concetto di residenza IL CONCETTO DI RESIDENZA La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in sesso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Corte di Cassazione, sentenza n. 1738, 04/03/1986 ELEMENTO OGGETTIVO: stabile ed effettiva permanenza sul territorio. ELEMENTO SOGGETTIVO: intenzione di abitarvi stabilmente ELEMENTO TEMPORALE: rileva la prospettiva futura, non il tempo già trascorso in un determinato luogo. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’evoluzione del concetto di residenza IL CONCETTO DI RESIDENZA Per determinare il momento in cui può ritenersi acquistata la residenza non è necessario, peraltro, che la permanenza in un determinato posto si sia già protratta per un tempo più o meno lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora con l’intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post, di stabilirvisi in modo non temporaneo. Corte di Cassazione, sentenza n. 4525, 6 luglio 1983 La residenza non viene meno per una più o meno prolungata assenza, specie quando la detta assenza sia occasionata da motivi contingenti, quali la villeggiatura, i viaggi, gli studi ed il lavoro. Tar Lombardia, sez. I, n. 5268, 31 agosto 2000 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione delle persone senza fissa dimora Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Articolo 2 Ai fini dell’obbligo dell’iscrizione anagrafica, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita. RESIDENZA DOMICILIO NASCITA DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione delle persone senza fissa dimora IL CONCETTO DI DOMICILIO Col domicilio si intende il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre principalmente avere riguardo, concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari . (Cass. Civ. 20/07/1999, n. 775) Il domicilio è sempre una scelta dell’interessato, ma deve essere suffragata da elementi di fatto: in mancanza di questi, la dichiarazione è irricevibile. Ma una volta ricevuta, il procedimento segue lo stesso iter di qualunque altro procedimento di iscrizione. Gli affari e gli interessi possono essere ricompresi anche nelle relazioni, seppur minime, con altri soggetti (persone fisiche, istituzioni, associazioni, enti pubblici o privati) sul territorio comunale, che in qualche modo siano un punto di riferimento per il senza fissa dimora. Può configurare l’esistenza del domicilio l’associazione che fornisce servizi sociali e di accoglienza, ma anche un familiare o un amico che accetta di aiutarlo, anche con il semplice recapito della posta. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione delle persone senza fissa dimora Senza tetto Senza fissa dimora Coloro che pur essendo privi di dimora stabile, risiedono stabilmente nel Comune Coloro che sono privi di dimora stabile e sono anche assenti dal territorio delComune DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione delle persone senza fissa dimora Chi è il senza fissa dimora? E’ una categoria di persone, i quali devono farvi ricorso per godere del diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica. Non è una categoria anagrafica! Ai fini anagrafici non deve essere considerato senza fissa dimora colui che, per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile, si sposti frequentemente nell’ambito dello stesso Comune. E’ evidente, infatti, che in una simile circostanza l’unico problema che potrà sorgere sarà quello di stabilire l’indirizzo da riportare negli atti anagrafici, problema che, peraltro, potrà essere risolto interpellando la stessa persona. Persona senza fissa dimora è, invece, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della residenza. Istat, Metodi e Norme Serie B n. 29 anno 1992 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione delle persone senza fissa dimora Chi è il senza fissa dimora? Per individuarlo, occorre spesso un’istruttoria approfondita. L’Ufficiale d’anagrafe potrà avvalersi di contribuiti dei servizi sociali, di associazioni e gruppi sul territorio, parenti, amici che contribuiscano a definire la situazione reale della persona. Ogni contributo è utile, nessuno indispensabile! In molti casi, sono necessari accertamenti a contrariis, per stabilire, anche attraverso altri Comuni, se il soggetto abbia in realtà una dimora abituale, oppure più dimore tra cui scegliere, e intenda avvalersi dello status di senza fissa dimora per risultare, di fatto, irreperibile. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione delle persone senza fissa dimora Il procedimento di iscrizione Dopo avere verificato che la dichiarazione di residenza è provvista dei minimi elementi necessari ad accertare l’esistenza del domicilio (condizione di ricevibilità), l’ufficiale d’anagrafe procede all’iscrizione anagrafica entro 2 giorni lavorativi. Entro i 45 giorni successivi verifica: a) il fatto che la persona sia realmente un senza fissa dimora, cioè privo di una dimora abituale sul territorio nazionale; b) la sussistenza del domicilio nel Comune. In caso di esito negativo l’iscrizione in quel Comune può essere annullata (e la domanda respinta) ma, in mancanza di un luogo di dimora abituale o di un effettivo domicilio individuabile dall’interessato, si dovrà applicare il criterio di iscrizione nel Comune di nascita (art. 2, legge n. 1228/1954). La scelta del Comune competente all’iscrizione non può MAI causare la non iscrizione di un cittadino (italiano o straniero). DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione delle persone senza fissa dimora L’indirizzo da riportare in anagrafe a) La via territorialmente non esistente Nelle note illustrative della legge anagrafica, l’Istat suggerisce l’istituzione, in ogni comune di una sezione speciale “non territoriale” nella quale elencare e censire come residenti tutti i senza fissa dimora e i senza tetto che avessero eletto domicilio al fine di ottenere la residenza anagrafica, individuando allo scopo una via territorialmente non esistente ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’ufficiale di anagrafe. Vanno evitate scrupolosamente denominazioni che possano far trasparire la condizione di disagio sociale o comunque di senza fissa dimora! b) Un indirizzo reale, corrispondente al domicilio indicato Tale possibilità, possibile secondo le indicazioni fornite da Istat e Ministero dell’Interno in seguito alla nuova formulazione dell’art. 2 della legge anagrafica, è legata al fatto che il domicilio indicato corrisponda a un luogo reale (un’associazione, un ente pubblico o privato, un parente) e che ci sia, però ,il consenso alla domiciliazione di tutte le persone interessate (i responsabili della struttura, il proprietario dell’alloggio, ecc.) DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’iscrizione anagrafica: poche, semplici e chiare fondamenta L’iscrizione anagrafica non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell’art. 16 della Carta Costituzionale. (…) La funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch’essi degni di considerazione, quale ad esempio l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico. Circolare Ministero dell’interno n. 8/1995 E’ dunque una condizione indipendente: - dalla natura dell’alloggio (grotte, camper, roulotte) purché questo faccia presupporre le possibilità di avervi fissato la dimora abituale; - dal titolo di occupazione dell’alloggio; - dalle condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio; - dalla mancata residenza di parenti quali il coniuge o i genitori. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’ufficiale d’anagrafe Legge n. 1228/1954, art. 4 L’ufficiale d’anagrafe provvede alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Il personale dell’anagrafe ha l’obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Famiglie e convivenze anagrafiche LA FAMIGLIA ANAGRAFICA La famiglia, per la gestione dell’anagrafe, è intesa come l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Dpr n. 223/1989, art. 4 La definizione di famiglia contenuta nell’articolo 4 del regolamento anagrafico non può che valere che “agli effetti anagrafici”. Nulla impedisce che ad altri fini debba considerarsi la famiglia nucleare ossia quella composta da genitori e figli con la conseguenza che più persone costituenti un’unica famiglia anagrafica rappresenteranno pur sempre distinti nuclei familiari ad altri fini (fiscali e di determinazione del reddito familiare). Consiglio di Stato, sentenza n. 770 del 4 maggio 1994 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Famiglie e convivenze anagrafiche LA FAMIGLIA ANAGRAFICA Istituto Nazionale di Statistica - Metodi e norme, serie B, n. 29 - 1992 Anagrafe della popolazione residente - Legge e regolamento anagrafico La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione della famiglia anagrafica (articolo 4), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa dell’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento - con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all'art. 4. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Famiglie e convivenze anagrafiche LA CONVIVENZA ANAGRAFICA La convivenza, per la gestione dell’anagrafe, è intesa come l’insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. Le persone addette alla convivenza per ragioni di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerati membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sé stanti. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi e pensioni non costituiscono convivenze anagrafiche. Dpr n. 223/1989, art. 5 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Famiglie e convivenze anagrafiche LA CONVIVENZA ANAGRAFICA • E’ necessario un responsabile della convivenza da individuare, normalmente, nella persona che la dirige. • Occorre la massima collaborazione: il responsabile della struttura può essere chiamato a documentare la natura e i compiti affidati alla struttura (ad esempio se sia struttura sanitaria o meno). • Le dichiarazioni anagrafiche nelle convivenze possono essere presentate dal responsabile o dall’interessato, che naturalmente mantiene la possibilità di esercitare il suo diritto soggettivo all'iscrizione. Soltanto in quest’ultimo caso, in caso di mancato visto del responsabile, gli accertamenti sono obbligatori. • L’ufficiale d’anagrafe ha sempre e comunque il potere di agire d’ufficio. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo: I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto […] nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), […] è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE Fatto salvo quando: • è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, nei casi ex art. 126 cc (separazione in attesa di giudizio), nei casi ex art. 333 cc (escl. Potestà, allontanamento famiglia), cess. Effetti civili matrimonio, abbandono del coniuge. • il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario. Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. • il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE Fatto salvo: • Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, atta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie; Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE Per le sole prestazioni sociali agevolate e socio sanitarie rivolte a minorenni il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario ed in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 I responsabili delle dichiarazioni Dpr n. 223/1989, art. 6 Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al successivo articolo 13. (…) Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa. L’iscrizione o la variazione anagrafica può avvenire: - Su dichiarazione dell’interessato - Su dichiarazione di chi esercita la potestà o la tutela (NON l’amministrazione di sostegno, a meno che non lo preveda espressamente il provvedimento del giudice) - Su dichiarazione del responsabile della convivenza - D’ufficio, con provvedimento espresso dell’ufficiale d’anagrafe, che ha sempre il potere e il dovere di intervenire (specie nelle situazioni più complesse), per garantire la corretta tenuta dell’anagrafe e il diritto soggettivo all’iscrizione di tutti i cittadini. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 I “residenti non residenti” Dpr n. 223/1989 Art. 8 - Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: - militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; - ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica; -detenuti in attesa di giudizio. Art. 9 - Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 I “residenti non residenti” RICOVERATI IN CASE DI CURA O IN COMUNITA’? “Non sembra potersi dubitare, infatti, che le varie e interdipendenti attività erogate dalle comunità terapeutiche per il recupero di tossicodipendenti o alcolisti integrino una fattispecie del tutto peculiare e di ben maggiore complessità rispetto a quello del semplice ricovero in istituti di cura, di qualsiasi natura, previsto dall’art. 8, lett. b) di detto regolamento, sol che si consideri che tali attività risultano comunque finalizzate, per definizione, all’assistenza, alla cura, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti”. Nota del Ministero della Salute, cit. da Ministero dell’Interno, risposte a quesiti 31/10/2003, 07/06/2006. Quando prevalgono gli aspetti sociali, rieducativi e residenziali rispetto a quelli strettamente sanitari (come nelle comunità di recupero, case di riposo, centri di riabilitazione, ecc.) l’art. 8 non si applica. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 I “residenti non residenti” I RICOVERATI IN CASE DI CURA Le categorie di persone contemplate nell’articolo 8 possono rimanere iscritte nell’anagrafe del Comune dal quale provengono finché non sia maturato il periodo di tempo previsto. Tale eccezione trova fondamento nella presunzione che, una volta esauritisi nei tempi previsti, i motivi che hanno determinato l’assenza dal Comune di residenza, tali categorie di persone fanno ivi ritorno. Tale presunzione viene meno quando l’interessato manifesta, prima della scadenza dei termini previsti, l’intenzione di iscriversi nell’anagrafe del Comune nel quale si trova di fatto e, nel contempo, dimostra che la dimora si protrarrà oltre i termini previsti. Possono essere considerate prova dell’intenzione di stabilire la dimora abituale nel nuovo Comune il trasferimento o la formazione di famiglia ed il corrispondente effettivo abbandono nel precedente Comune della propria abitazione. ISTAT - Metodi e norme, serie B, n. 29 - 1992 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 I “residenti non residenti” I RICOVERATI IN CASE DI CURA Elementi da tenere in considerazione: • la volontà dell’interessato • i tempi di ricovero previsti • la disponibilità o meno di un alloggio al di fuori della struttura. E’ spesso necessaria una complessa istruttoria che consenta l’intervento di tutti i portatori di notizie utili (familiari, Comune di iscrizione anagrafica, medici o dirigenti della struttura) in modo da salvaguardare il diritto dell’interessato e la regolare tenuta dell’anagrafe. L’impossibilità di attenersi in modo assoluto al divieto posto dall’art. 8 è manifesta quando nel Comune di iscrizione anagrafica il soggetto non abbia altri familiari né la disponibilità dell’abitazione ed abbia espresso la volontà di risiedere nel nuovo Comune. ISTAT - Metodi e norme, serie B, n. 29 - 1992 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La residenza complicata: assenti o irreperibili? Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 Articolo 3 Per persone residenti nel Comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel Comune. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza, assenze e residenza anagrafica Istituto Nazionale di Statistica - Metodi e norme, serie B, n. 29 - 1992 Anagrafe della popolazione residente - Legge e regolamento anagrafico Tra i residenti devono essere compresi: a) Coloro che si recano all’estero per meno di un anno o per un periodo limitato all’esercizio di attività stagionali; b) Coloro che si assentano dal comune e dimorano in un altro per meno di un anno (temporanei in altro comune); c) Coloro che raggiungono il comune dove lavorano, facendo ritorno ogni sera o settimanalmente a quello di residenza; d) Coloro che si assentano saltuariamente per recarsi in altro comune ove hanno una seconda abitazione o immobili da amministrare o interessi da tutelare. Per tali casi è da precisare che l’abitualità della dimora non è incompatibile con gli allontanamenti anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più svariati motivi (…) in quanto, al termine di questi, il ritorno è sempre nello stesso Comune. E ciò dimostra che questo è il Comune di dimora abituale. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’irreperibilità anagrafica Dall’assenza all’irreperibilità Dpr n. 223/1989, art. 11 La cancellazione dall’anagrafe viene effettuata: c) per irreperibilità accertata (…) quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intevallati, la persona sia risultata irreperibile. Una persona può essere definita irreperibile quando si allontana dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo e senza dar notizia di sé, in modo tale da ipotizzare un suo trasferimento in altro Comune o all’estero, senza che pervengano richieste di trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero e, contemporaneamente, non sia possibile stabilirne, anche d’ufficio, la reale dimora. Istat, Circolare n. 21/1990 Il periodo sufficientemente lungo è, di norma, individuato in un anno. La cancellazione: - è un provvedimento d’ufficio, la cui responsabilità è esclusivamente dell’ufficiale d’anagrafe; - è un provvedimento fortemente lesivo della posizione soggettiva del cittadino, con conseguenze drastiche sulla sua esistenza; - necessita di un’istruttoria accurata e di una motivazione forte e ben esplicitata. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’irreperibilità anagrafica Dall’assenza all’irreperibilità La notizia della ‘irreperibilità’ può pervenire all’ufficiale D’anagrafe dalle più svariate fonti: - conoscenza diretta - dichiarazioni rese da parenti o amici - dichiarazione del proprietario dell'alloggio - restituzione di atti e documenti per compiuta giacenza - segnalazioni di altri uffici comunali (tributi, sociali, messo notificatore) - segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblico servizio I contributi che pervengono da privati, altri uffici o altre pubbliche amministrazioni debbono sempre essere messe per iscritto. Quelli provenienti da privati devono avere la forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 46 del Dpr n. 445/2000. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza anagrafica e imputazione della spesa I PROBLEMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA LEGATI ALLA RESIDENZA ANAGRAFICA Discipline riferite a materie diverse ma molto simili fra: SANITÀ SERVIZI SOCIO SANITARI SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI E a casistiche differenti: SERVIZI DOMICLIARI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI SERVIZI RESIDENZIALI DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza anagrafica e imputazione della spesa LE NORME DELLA SANITA’ Art. 14 c. 3 L. n. 833/1978 Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare: […] l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche; m) alla riabilitazione; Art. 19 c. 3 L. 833/1978 Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza anagrafica e imputazione della spesa LE NORME DELLA SANITA’ Art. 26 c.1 L.n .833/1978 Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza anagrafica e imputazione della spesa LE NORME DELLA SANITA’ Fondo sanitario nazionale c. 3 art. 12 d.lgs. N. 502/1992 La quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: a) popolazione residente; b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza anagrafica e imputazione della spesa L’AMBITO SOCIO-SANITARIO IL DPCM 14/02/2001 Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'àmbito di strutture residenziali e semiresidenziali. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza anagrafica e imputazione della spesa L’AMBITO SOCIO-SANITARIO: IL DPCM 14/02/2001 Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: - interventi di sostegno e di aiuto domestico - ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani - inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza (anche tirocini e CSO). DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza anagrafica e imputazione della spesa L’AMBITO SOCIO-SANITARIO: IL DPCM 14/02/2001 Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario . DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza anagrafica e imputazione della spesa SOCIO ASS.LE O SANITARIO? Il DPCM 14/2/2001 attribuisce rilievo sanitario agli interventi con carattere di "cura" delle patologie in atto, ma non dispone che debbano definirsi tali solo i trattamenti che lascino prevedere la guarigione o la riabilitazione del paziente. A tale riguardo pare dirimente proprio il D.P.C.M., nella parte che considera di carattere sanitario i trattamenti volti al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite. Cons. Stato Sez. V, Sent. 10-02-2004, n. 479 • per individuare l'ente pubblico (comune o azienda sanitaria), obbligato alla rifusione delle spese di ricovero dei malati indigenti, il criterio guida dirimente è quello della natura oggettiva della prestazione in concreto erogata; in presenza di prestazioni miste, deve aversi riguardo alla circostanza che l'istituto di ricovero sia accreditato con il servizio sanitario nazionale e che non si tratti di prestazioni sanitarie occasionali • non può ammettersi che una struttura residenziale, priva dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, possa erogare prestazioni di carattere sanitario; Cons. Stato Sez. V, Sent. 13-05-2014, n. 2456 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza anagrafica e imputazione della spesa SOCIO ASS.LE O SANITARIO? • Laddove ad un soggetto malato cronico, oltre alle prestazioni socio-assistenziali, vengano erogate anche quelle sanitarie e sussista una stretta correlazione tra le stesse, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e quindi di totale competenza del servizio sanitario nazionale; lo stesso è a dire per le persone affette da malattia mentale cronica, ricoverate presso un'apposita struttura, se vengano ivi erogate sia prestazioni sanitarie sia prestazioni di natura assistenziale, tra loro strettamente correlate; in tal caso i relativi oneri finanziari ricadono totalmente sul servizio sanitario nazionale senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza della impossibilità di guarigione o miglioramento della malattia • La competenza degli enti del servizio sanitario nazionale è esclusa tutte le volte in cui al malato psichico risultino erogate prestazioni di mera assistenza e sorveglianza; in tale genus sono sussumibili anche quelle relative alla sorveglianza della disabile ed alla somministrazione di farmaci. Cons. Stato Sez. V, Sent. 13-05-2014, n. 2456 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza anagrafica e imputazione della spesa QUALE ENTE? Il criterio di collegamento per l'individuazione del comune (ma lo stesso vale per l'individuazione dell'azienda sanitaria), tenuto a sostenere l'onere dell'assistenza e del soccorso a soggetti affidati a strutture di ricovero, è costituito dal c.d. "domicilio di soccorso", inteso non solo come residenza, ma anche come comune di nascita o come dimora di fatto al momento del ricovero senza che abbia rilievo la successiva acquisizione della residenza nel luogo in cui è sita la struttura ospitante. Cons. Stato Sez. V, Sent. 13-05-2014, n. 2456 L'obbligo di pagamento delle rette di degenza deve gravare sull'A.U.S.L. nel cui territorio l'avente diritto alle prestazioni di rilievo sanitario aveva la residenza nel momento in cui le prestazioni stesse hanno avuto inizio (…) restando viceversa irrilevante la circostanza inevitabile ove si ricolleghi la residenza, intesa conformemente all'impostazione dell'art. 43 c.c., ad una situazione di fatto - che questi, in seguito al ricovero, abbia acquisito la residenza nel luogo in cui é situata la struttura dove egli vive stabilmente . C.d.S., Sez. V, n. 187/1997; v. anche CdS sez. V n. 6003/2003 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Residenza anagrafica e imputazione della spesa QUALE ENTE? La previsione contenuta negli art. 8 e 15 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, per cui la degenza oltre i due anni provoca il trasferimento della residenza del malato dal Comune di provenienza a quello ove ha sede la struttura sanitaria, inevitabile ove si ricolleghi la residenza, intesa conformemente all'interpretazione dell'art. 43 c.c., ad una situazione di fatto, non ha rilevanza per l'individuazione dell'U.S.L. obbligata al pagamento delle ospedalita' manicomiali. Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n. 187/1997 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Servizi sociali e spesa sociale I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Art. 128 d.lgs.n . 112/1198 Per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia LA SPESA SOCIALE Art. 6 L. n. 328/2000 I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini; nell’esercizio della funzione di comuni operano nell‘ambito delle risorse disponibili in base ai piani sociali nazionali, regionali e di zona. Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n. 187/1997 ù DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Servizi sociali e spesa sociale IL "NUOVO" DOMICILIO DI SOCCORSO c.4 art. 6 L. n. 328/2000 Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. Tale disciplina, relativa a principi fondamentali, abroga le norme regionali che fossero in eventuale contrasto con esse (Corte Cost. n. 171/99). - Il c.4 art. 6 della L. n. 328/2000 ha abrogato l’art. 72 della L. 6972/1890; - Rispetto al previgente domicilio di soccorso la nuova norma risolve solo il problema del pagamento delle rette nelle strutture residenziali di ricovero. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Servizi sociali e spesa sociale LA SPESA SOCIALE - Ai fini dell'individuazione del comune di ultima residenza del ricoverato, quale ente onerato dal pagamento di una eventuale integrazione economica,occorre fare riferimento alla concomitanza di due requisiti, ossia, oltre che al ricovero, anche al sorgere della necessità dell'integrazione economica […] che può costituire un fatto meramente eventuale - Non può farsi riferimento al primo accesso del degente al sistema assistenziale […] in quanto la norma, nel richiamare il requisito del " ricovero stabile presso strutture residenziali", non intende riferirsi all'originario ricovero, ma al ricovero presso una determinata struttura, e quindi, all'ultimo ricovero che abbia i requisiti della stabilità è il ricovero presso ogni singola struttura quello che individua il momento temporale rispetto al quale va accertata la residenza del degente Cons. Stato Sez. V, 11-12-2007, n. 6385 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Servizi sociali e spesa sociale LA SPESA SOCIALE -La norma, a tal fine, individua l'ente tenuto ad assumere tali obblighi nel comune in cui i soggetti abbiano avuto la residenza prima delle ricovero ma non contiene alcun riferimento all'ipotesi in cui la necessità dell'integrazione economica non sia esistente già al momento del ricovero ma si verifichi solo successivamente -La norma, sotto il profilo letterale, individua chiaramente il comune competente all'integrazione facendo riferimento al momento della residenza prima del ricovero, salvaguardando anche la " eventualità" di tale integrazione, nel senso che la stessa è dovuta fin dal momento del ricovero o, in via eventuale, dal momento in cui si verifica la necessità di tale integrazione. - Pertanto, la residenza precedente al ricovero è stata ritenuta dal legislatore quale elemento oggettivo di collegamento necessario e sufficiente per individuare l'ente locale tenuto a farsi carico delle prestazioni di bisogno del degente. Cons. Stato Sez. V, 11-12-2007, n. 6386 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La normativa “antiabusivismo” Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 [Convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80] Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 Art. 5 Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Art. 282 - Codice Civile Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La normativa “antiabusivismo” Il titolo in base a cui si occupa legittimamente l’immobile deve essere autodichiarato dall’interessato, nel modulo della dichiarazione di residenza, indicando se necessario i riferimenti di colui che gode del diritto di utilizzo del bene (a cui sarà inviata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990). Art. 71 - Modalità dei controlli Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La normativa “antiabusivismo” E’ abusiva l'occupazione di un immobile da parte di chi non abbia il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, né l’assenso di coloro che hanno un diritto d’uso reale del bene. Non determina l’occupazione abusiva di un alloggio: • la mancanza del titolo edilizio • la mancanza di agibilità dell'alloggio • la mancanza di denominazione o collaudo dell'area di circolazione • la mancanza del numero civico DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La normativa “antiabusivismo” L’occupazione di un immobile è documentalmente legittima nei seguenti casi: PROPRIETÀ documentabile con: atto notarile o altro titolo USUFRUTTO documentabile con: contratto di usufrutto o testamento LOCAZIONE documentabile con: contratto di locazione registrato COMODATO D’USO documentabile con: contratto di comodato, redatto in forma scritta e registrato in alternativa copia della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza ex art. 12 del DL n. 59/1978 E’ valido il contratto di locazione scritto ma non registrato, non rilevando, nei rapporti tra le parti, la totale omissione dell’adempimento fiscale. La mancata registrazione del contratto di locazione non determina nullità. La registrazione non è stata elevata a requisito di validità del contratto, atteso che l’art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo la forma scritta, sicché un contratto di locazione concluso in forma scritta ma non registrato, è valido e vincolante per le parti. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza n. 16089 del 27 ottobre 2003 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La normativa “antiabusivismo” …e se il proprietario non consente di ospitare terze persone? Anche se il contratto di locazione vieta “di ospitare non temporaneamente persone estranee al nucleo familiare anagrafico”, l’autonomia negoziale non può essere disancorata dagli interessi sui quali una data disposizione è destinata ad incidere. La persona è inseparabile dalla solidarietà che non può essere pertanto limitata alla sfera dei rapporti economici, dato che il principio solidaristico, oltre a svolgere una funzione emancipatoria ed a garantire l’adempimento dei doveri del singolo verso la comunità, assume rilevanza anche nell’ambito dei rapporti interindividuali. I divieti di cui al contratto di locazione configgono proprio con l’adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l’ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà e possono altresì configgere con la tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l’esplicazione di rapporti di amicizia. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza n. 14343 del 19 giugno 2009 L’art. 21 della legge 23 maggio 1950, n. 253, prevede la presunzione di sublocazione nei casi in cui l’immobile sia occupato da persone che non sono al servizio o ospiti del conduttore né a questo legate da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado. La Corte (sentenza n. 14343/2009) ha già ritenuto che è nulla la clausola di un contratto di locazione nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, sia contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico, siccome configgente proprio con l’adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l’ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia anagrafica fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l’esplicazione di rapporti di amicizia. L’ospitalità - anche non temporanea e protratta nel tempo - non concreta l’ipotesi di presunzione di sublocazione. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza n. 9931 del 18 giugno 2012 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La normativa “antiabusivismo” La normativa antiabusismo va applicata unitamente ai principi fondamentali dell’ordinamento anagrafico! La risoluzione del Ministero dell’Interno n. 633/2015 La funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata di soggetti sul territorio comunale. L’art. 5 del D.L. n. 47/2014 prevede la nullità dell’iscrizione anagrafica di chi occupa abusivamente un immobile in relazione all’immobile medesimo, con ciò ammettendo implicitamente (e non potrebbe essere il contrario) la sussistenza del diritto primario all’iscrizione anagrafica anche di coloro che trasferiscano e riescano a stabilire, nonostante tutto, la loro dimora abituale in un immobile occupato abusivamente. L’ordinamento anagrafico al fine di consentire a tutti, senza alcuna eccezione, di essere iscritti nell’anagrafe della popolazione residente individua i criteri del luogo di dimora abituale e del domicilio, criterio residuale utilizzabile nel caso in cui risulti impossibile applicare il criterio della dimora abituale. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La normativa “antiabusivismo” La risoluzione del Ministero dell’Interno n. 633/2015 I principi sanciti dalla legge anagrafica, in particolare dal chiaro disposto dell’art. 2 della legge n. 1228/1954, dispongono che tutte le persone che vivono stabilmente sul territorio di un comune debbano essere iscritte nell’anagrafe di quel comune. Poiché il criterio generale e prevalentemente del luogo di dimora abituale non può essere applicato a coloro che abitino in un immobile occupato abusivamente, non è possibile individuare altra soluzione se non l’iscrizione per domicilio, in analogia con le persone senza fissa dimora. L’iscrizione anagrafica in presenza del requisito della stabile presenza, in rispetto della sua obbligatorietà e dei diritti costituzionalmente garantiti che ne derivano, potrà essere effettuata (anche con provvedimento d’ufficio) nella via territorialmente non esistente. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Il minore in anagrafe IL MINORE IN ANAGRAFE - Viene iscritto dove dimora abitualmente, indipendentemente dall’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci. - L’ufficiale d’anagrafe ha il compito di tutelare il suo diritto all’iscrizione anagrafica, nonché il suo interesse primario, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. - Occorre verificare chi siano i soggetti titolati a rendere le dichiarazioni per il minore, fermo restando il potere dell’Ufficiale d’anagrafe di agire anche d’ufficio. - In caso di disaccordo tra i genitori, occorrono più elementi oggettivi idonei a stabilire l’effettiva residenza del minore, che l’ufficiale d’anagrafe avrà il compito di bilanciare per individuare ragionevolmente il luogo di dimora abituale. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Il minore in anagrafe Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia 20/11/1989 (ratificata con L. 176/1991) Articolo 3 - In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, (…) e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e amministrativo. Articolo 7 - Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito. Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia (…). DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Il minore in anagrafe L’ISCRIZIONE PER NASCITA Art 7 lettera a) Dpr n. 223/1989 L’iscrizione anagrafica per nascita viene effettuata: 1. nella famiglia anagrafica ove sono iscritti i genitori; 2. nella famiglia anagrafica ove è iscritta la madre se i genitori sono iscritti in anagrafi diverse; 3. nella famiglia anagrafica ove è iscritto il padre, se soltanto questi è residente in Italia. E' un'iscrizione d'ufficio, effettuata dall'ufficiale d'anagrafe competente in base alla comunicazione dell'ufficiale dello Stato Civile. Decorre dalla nascita e può essere effettuata entro un anno dalla stessa. E' indipendente: • dalla dimora abituale. •dal luogo ove è avvenuta la nascita (in Italia o all‘estero, se almeno un genitore è residente in Italia – o, nel caso di italiani, è iscritto AIRE). •dalla regolarità del soggiorno dei genitori. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Il minore in anagrafe LA DIMORA ABITUALE DEL MINORE L’obbligo di rendere le dichiarazioni per sé e per le persone sulle quali si esercita la potestà o la tutela deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Essendo l’ordinamento anagrafico orientato a riflettere la situazione reale, esso può presentare eccezioni: qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l’iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela. Istat, Metodi e Norme Serie B n. 29 anno 1992 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Il minore in anagrafe IL MINORE AFFIDATO AI SERVIZI SOCIALI La responsabilità giuridica sul minore affidato dipende dal provvedimento di affido del Tribunale e dall'eventuale decadenza della potestà genitoriale. E' dunque nei confronti del Comune affidatario, normalmente nella persona del Sindaco, che grava il compito di provvedere alle dichiarazioni anagrafiche prescritte dalla legge, anche qualora il minore dimorasse sul territorio di un altro Comune. L‘Ufficiale d’anagrafe è chiamato a collaborare con i servizi sociali, tenendo però sempre presente la funzione dell’anagrafe! L’AFFIDO DEL MINORE: LA SPESA L’ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di persone in stato di disagio e dei figli minori ed ospitati in strutture residenziali o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori o il tutore hanno la residenza nel momento in cui ha avuto inizio la prestazione assistenziale a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori. Parere del Ministero dell’Interno in data 9/4/2013 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Il minore in anagrafe E SE IL MINORE RESTA SOLO? (…) Una scheda di famiglia può essere intestata anche ad un minorenne, quando quest’ultimo non coabiti con persone maggiorenni che formino con lui una stessa famiglia anagrafica con l’avvertenza di indicare, nella scheda stessa, il cognome e nome del titolare della potestà sul minore. La segnalazione al Tribunale per i Minorenni e al Giudice Tutelare andrà fatta soltanto se si rileva, in sede di istruttoria, una situazione di abbandono effettivo. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Il minore in anagrafe IL MINORE “CONTESO” DAI GENITORI: COME AGISCE L’ANAGRAFE? Punti fermi: - La residenza anagrafica del minore non segue regole speciali ma si basa sempre e comunque sul riscontro della dimora abituale. - In ogni procedimento riguardante il minore, l’ufficiale d’anagrafe deve avere in considerazione in primo luogo l’interesse del minore stesso. Se il minore è affidato esclusivamente o prevalentemente a un genitore, allora il provvedimento del Giudice fornisce già un elemento potenzialmente sufficiente (ma non sempre!) a definirne anche la residenza anagrafica. Ciò non toglie che, qualora la situazione di fatto sia diversa da quanto pattuito, l’UdA ha il compito di prenderne atto e procedere con le dovute registrazioni anagrafiche. Il genitore non potrà opporsi alla variazione anagrafica: oggetto di un eventuale ricorso al giudice sarà la mutata situazione di fatto (la residenza effettiva del minore) in violazione dell’art. 337-ter del Codice Civile (esercizio congiunto della responsabilità genitoriale). In caso di affido condiviso, non resta altro che raccogliere molteplici elementi e garantire a tutti, attraverso gli istituti previsti dalla legge n. 241/1990 (in primis la comunicazione di avvio del procedimento) un’adeguata partecipazione all’istruttoria. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Anagrafe e Welfare: secondo modulo • Stranieri e cittadini dell’Unione europea: la diversa gestione del diritto-dovere alla residenza • Modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri: regola ed eccezioni • L’iscrizione anagrafica del cittadino straniero richiedente asilo: criticità e soluzioni • L’accesso alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni sociali: norme, principi e giurisprudenza • La cancellazione anagrafica dei cittadini stranieri • L’accesso al welfare dei cittadini stranieri DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Anagrafe: Stranieridefinizioni e cittadini dell’Unione Europea LO STRANIERO E’ la persona avente la cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea o di un Paese equiparato ai fini del diritto di libera circolazione e soggiorno. Il quadro normativo rientra nell’ambito della pubblica sicurezza, ingresso e soggiorno sono autorizzati dalle autorità di p.s. La presenza in Italia è legata a una autorizzazione al soggiorno. IL CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA E’ la persona avente la cittadinanza di un Paese appartenente all’Unione Europea o di un Paese equiparato ai fini del diritto di libera circolazione e soggiorno. Il quadro normativo rientra nell’ambito del diritto di libera circolazione e soggiorno, di competenza del diritto dell’Unione europea. La presenza in Italia è legata al diritto di libera circolazione e soggiorno attribuito dai Trattati dell’Unione Europea. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e cittadini dell’Unione Europea CITTADINI ITALIANI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA • Legge n. 1228/1954 • Legge n. 1228/1954 • D.p.R. n. 223/1989 • D.p.R. n. 223/1989 • D.Lgs n. 30/2007 CITTADINI STRANIERI • Legge n. 1228/1954 • D.p.R. n. 223/1989 CITTADINI STRANIERI FAMILIARI DI CITTADINO UE • Legge n. 1228/1954 • D.p.R. n. 223/1989 • D.Lgs n. 30/2007 • D.Lgs n. 286/1998 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e cittadini dell’Unione Europea Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Articolo 5, comma 2 La verifica della regolarità del soggiorno per i cittadini stranieri precede l’iscrizione anagrafica L’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno dei cittadini dell’Unione europea provenienti dall’estero Ministero dell’interno Circolare n. 9 del 27 aprile 2012 - punto 5) DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’identità del cittadino non italiano L. n. 218/1995, art. 24 L’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto. Dpr 223 1989, art. 14 1.Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’identità del cittadino non italiano I RIFUGIATI I rifugiati possono avere un titolo di viaggio rilasciato in base della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. E chi ne è privo? Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possibile procedere alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell'art. 1 lett. c del DPR 445/2000 riveste la natura di documento di riconoscimento. Ministero dell’Interno – Risposta a un quesito del 6 novembre 2006 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’identità del cittadino non italiano LA CARTA DI IDENTITA’ E’ equipollente al passaporto tra i Paesi dell’Unione Europea nell’area Schengen. PRADO è il registro ufficiale dei documenti di identità e di viaggio dell’Unione Europea: nel registro si possono vedere tutti i documenti rilasciati dai vari Paesi nel tempo. prado.consilium.europa.eu Attraverso il PRADO è anche possibile, per alcuni Paesi, verificare in tempo reale l’autenticità dei documenti, ad esempio mediante l’utilizzo di particolari codici seriali. ! Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda e Norvegia non rilasciano la carta di identità. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 L’identità del cittadino non italiano DATI E STATUS DEL CITTADINO NON ITALIANO Riferimento generale: legge n. 218/1995 Riferimento operativo: art. 14 Dpr n. 223/989 Ulteriore indicazione: i dati vanno registrati sulla base “di altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza" (Circolare del Ministero dell’Interno n. 20 del 25-07-1997) Cosa fa l’anagrafe? Registra i dati sulla base di idonea documentazione, sulla base dei registri dello Stato Civile o di atti e documenti provenienti dallo Stato estero, senza alcuna valutazione sul rapporto tra questi atti e l’ordinamento interno o l’ordine pubblico. In caso di variazioni, l’ufficiale d’anagrafe può richiedere un’attestazione consolare di esatte generalità in caso di fondati dubbi sull’identità della persona. Altrimenti è sufficiente il nuovo passaporto o carta di identità. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLO STRANIERO: LE NORME CHIAVE Art. 5 D. Lgs. n. 286/1998 “Possono soggiornare nel territorio dello stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’art. 4 che siano muniti di carta o di permesso di soggiorno” Art. 6 D. Lgs. n. 286/1998 7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente competente. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLO STRANIERO: I PRINCIPI ESSENZIALI Per l’iscrizione anagrafica degli stranieri si osservano le stesse norme e le stesse modalità previste per i cittadini italiani. articolo 6, comma 7, decreto legislativo n. 286/98 Il solo requisito aggiuntivo che deve essere posseduto è che gli stranieri siano regolarmente soggiornanti. E tale requisito deve essere costantemente mantenuto per tutto il periodo dell’iscrizione anagrafica. articolo 7, comma 3, decreto del presidente della Repubblica n. 223/89 Sono regolarmente soggiornanti se: • Entrati regolarmente in Italia (muniti di passaporto e visto) • In possesso di permesso (o carta) di soggiorno articolo 5, comma 7, decreto legislativo n. 286/98 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno L’INGRESSO IN ITALIA All’arrivo in Italia, lo straniero che intende soggiornare per oltre 90 giorni deve richiedere un permesso di soggiorno entro 8 giorni. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno L’INGRESSO IN ITALIA Per molti Paesi non appartenenti all'area Schenghen è necessario un VISTO d'ingresso per entrare nel Paese. Il visto è una vignetta applicata sul passaporto o su altro documento di viaggio del cittadino straniero. E' un'autorizzazione a fare ingresso nel territorio italiano, e in tutta l'area Schenghen. Il sistema dei visti Schenghen consente al cittadino di viaggiare all'interno dello spazio per un periodo massimo di tre mesi. Egli è dunque regolare per un massimo di tre mesi dal momento dell'arrivo, attestato mediante il timbro di ingresso nell'area Schenghen riscontrabile sul passaporto. Il TIMBRO SCHENGHEN viene apposto sui documenti di viaggio a ogni entrata e uscita dallo spazio Schenghen, e permette di controllare che lo straniero non abbia superato la durata massima consentita all'interno dell'area (3 mesi). DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso Sono regolarmente soggiornanti ai fini anagrafici anche senza permesso o carta di soggiorno gli stranieri che… nascono in Italia da genitori già regolarmente soggiornanti. (Circolare n. 32/2004) DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso L’iscrizione del minore per NASCITA segue all’iscrizione dell’atto di nascita nei registri dello Stato Civile. L’ufficiale di Stato Civile, nell’esercizio della Sua attività, persegue L’INTERESSE PUBBLICO alla corretta e puntuale registrazione degli eventi. Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6. Circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2009 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso NASCITA IN ITALIA: a seguito di formazione dell’atto di nascita, sulla base della comunicazione dello stato civile (indistintamente per italiani, comunitari e stranieri). L’iscrizione avviene nella famiglia dei genitori, oppure: della madre se hanno residenze diverse, del padre se è il solo iscritto in anagrafe, presso l’istituto a cui il minore è affidato (se è figlio di ignoti). NASCITA OCCASIONALE ALL’ESTERO DA GENITORI ISCRITTI IN APR: - se i GENITORI sono ITALIANI: a seguito di trascrizione dell’atto di nascita, sulla base della comunicazione dello stato civile - se i GENITORI NON sono ITALIANI: previa esibizione all’ufficiale d’anagrafe dell’atto di nascita (in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione). L’iscrizione per nascita è possibile entro un anno dalla nascita. Decorso quel termine, si procederà con un’iscrizione per immigrazione e saranno necessari passaporto e permesso di soggiorno. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso Ordinanza del Tribunale di Milano, n. 2380 dell’11 febbraio 2008 La posizione del minore nell’ambito della regolamentazione del soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato appare del tutto peculiare ed autonoma rispetto a quella dei suoi familiari, presenti o meno anch’essi sul territorio dello Stato. Al divieto di espulsione del minore straniero (art. 19, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 286/1998) corrisponde il diritto del minore stesso ad ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della maggiore età (art. 28, comma 1, lettera a) del d.p.r. n. 394/1999) e dunque, indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori, non è possibile ritenere un minore straniero in condizione di irregolarità quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato. Non risulta rilevante il fatto che il minore, pur avendone pieno titolo, in concreto non sia (formalmente) titolare di permesso di soggiorno - in quanto evidentemente tale omissione non potrebbe essere ad esso addebitabile al punto da compromettere l’esercizio dei diritti ad esso spettanti. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso MINORI STRANIERI ADOTTATI O AFFIDATI Direttiva ministeriale del 21 febbraio 2007 I minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione, per il soggiorno, non necessitano di permesso di soggiorno il cui eventuale rilascio darebbe luogo ad una duplicazione degli adempimenti e ad un conseguente appesantimento burocratico. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso MINORI STRANIERI ADOTTATI O AFFIDATI Se l’adozione è pronunciata all’estero e il Tribunale per i minorenni si limita a riconoscerne l’efficacia in Italia, (art. 35 e segg. L. 184/1983) l’iscrizione in anagrafe può essere effettuata direttamente con l’attribuzione dello status di figlio, purché il Tribunale, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica del minore, abbia già riconosciuto gli effetti del provvedimento straniero Se, invece, l’adozione deve perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento come affido preadottivo: il minore sarà iscritto come “convivente”. In molti casi, se il minore risiedeva già in Italia, il Tribunale impone la secretazione dell’identità, impedendone di fatto l’iscrizione anagrafica fino al completamento dell’adozione. Soltanto in quel momento, ordina all’Ufficiale d’anagrafe l’iscrizione comunicando le nuove generalità e la motivazione generica “per altri motivi”. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso Per i soggiorni di breve durata (sino a tre mesi) per motivi di visite, affari, turismo e studio non è necessario il permesso di soggiorno (legge 27 maggio 2007, n. 68). E’ sufficiente presentare una dichiarazione di presenza. Per gli stranieri che entrano in Italia provenienti da uno Stato non appartenente all’Area Schengen: la polizia di frontiera appone sul passaporto, all’ingresso in Italia, il timbro “Schengen”. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso Per i soggiorni di breve durata (sino a tre mesi) per motivi di visite, affari, turismo e studio non è necessario il permesso di soggiorno (legge 27 maggio 2007, n. 68). E’ sufficiente presentare una dichiarazione di presenza. Gli stranieri che entrano in Italia provenienti da uno Stato appartenente all’Area Schengen devono rendere la dichiarazione di presenza, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia: a) alla Questura della provincia in cui si trova; b) Presso una struttura ricettiva o alberghiera in cui viene registrato (lo straniero dovrà farsene rilasciare una copia). DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso IL RICHIEDENTE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CIVITATIS Le circolari ministeriali n. 32 del 13 giugno 2007 e n. 52 del 28 settembre 2007 consentono l’iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, mediante esibizione della sola dichiarazione di presenza. La circolare ministeriale n. 14 del 31 ottobre 2008 consente l’iscrizione anagrafica degli stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 91/1992 con la sola esibizione della dichiarazione di presenza prevista dalla legge n. 68/2007, (previa verifica del pregresso status di cittadino italiano). L’ufficiale d’anagrafe agisce in collaborazione con l’ufficiale dello Stato Civile, chiamato a una prima valutazione dei documenti esibiti. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso LA REGOLARITA’ DURANTE IL RINNOVO DEL PERMESSO Direttiva ministeriale del 5 agosto 2006 Circolare ministeriale n. 42 del 17 novembre 2006 I cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno scaduto - ma mai precedentemente iscritti in anagrafe - possono richiedere l’iscrizione anagrafica anche con la sola esibizione della ricevuta, a condizione che: • la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro i 60 giorni successivi alla scadenza dello stesso; • sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo; • sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione. Occorre dare comunicazione alla Questura che l’iscrizione è stata effettuata ai sensi della direttiva del 5 agosto 2006. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso L’ATTESA DEL PRIMO PERMESSO PER LAVORO SUBORDINATO Direttiva ministeriale del 20 febbraio 2007 Circolare ministeriale n. 16 del 2 aprile 2007 I cittadini stranieri che richiedono il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato possono richiedere l’iscrizione anagrafica anche con la sola esibizione della ricevuta, a condizione che: • Abbiano presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale; • Abbiano sottoscritto un contratto di soggiorno (oggi modello unificato Lav); • Siano in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ; • Siano in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dall’Ufficio postale abilitato. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso L’ATTESA DEL PRIMO PERMESSO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Circolare ministeriale n. 43 del 2 agosto 2007 I cittadini stranieri che richiedono il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare possono richiedere l’iscrizione anagrafica anche con la sola esibizione della ricevuta, e esibiscano: • il visto di ingresso (se necessario) • la ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale di richiesta del permesso di soggiorno • fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Richiedenti asilo: un’iscrizione complessa ma essenziale DIRITTO D’ASILO: I PRINCIPI FONDAMENTALI L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Costituzione della Repubblica, art. 10 “Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali o per il loro tramite. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro tramite e fanno fede fino a prova del contrario. Ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza. Gli Stati contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono sul loro territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido” Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (1951), artt. 25, 26, 27 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Richiedenti asilo: un’iscrizione complessa ma essenziale I “RICHIEDENTI ASILO” I richiedenti la protezione internazionale (cd. richiedenti asilo o "Dublino", dal nome della relativa convenzione internazionale sulla competenza all'esame delle domande di asilo) hanno diritto a rimanere nello Stato fino all'esame della domanda e, in caso di ricorso, fino alla decisione del Tribunale Direttiva 2013/32/CE D.lgs n. 25/2008, art. 7 Per l’iscrizione anagrafica: - l’identità è accertata, in assenza di passaporto, attraverso il permesso di soggiorno; - la regolarità del soggiorno prescinde dalla tipologia e dalla durata del permesso di soggiorno - la dimora abituale è documentata dalla volontà del cittadino (elemento soggettivo) e dalle risultanze degli accertamenti, da effettuarsi con la collaborazione delle strutture di accoglienza. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Richiedenti asilo: un’iscrizione complessa ma essenziale I “RICHIEDENTI ASILO” D.lgs n. 182/2015 (G.U. 15 settembre 2015) Art. 4 - Documentazione 1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente. 3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Richiedenti asilo: un’iscrizione complessa ma essenziale I “RICHIEDENTI ASILO” D.lgs n. 182/2015 (G.U. 15 settembre 2015) Art. 5 - Domicilio 1.Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza e' assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza e' comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1 2.Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e' comunicato dalla questura alla Commissione territoriale. 3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare GLI STRANIERI E L’ASSISTENZA SANITARIA Art. 2 c 5 d.lgs. N. 286/1998. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Art. 34 c. 1 d.lgs. N. 286/1998. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare GLI STRANIERI E L’ASSISTENZA SANITARIA Art. 34 c. 2 d.lgs. N. 286/1998. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. Art. 34 c. 3 d.lgs. N. 286/1998 3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare GLI STRANIERI E L’ASSISTENZA SANITARIA Art. 35 c. 3 d.lgs.n . 286/1998. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare GLI STRANIERI E L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI Art. 41 d.lgs. N. 286/1998 (assistenza sociale). Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare GLI STRANIERI E L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI Art. 2 c.1 L. 328/2000 Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DELLE SOCIALI: LA REGIONE VENETO L.R. Veneto n. 9/1990 - Interventi nel settore dell'immigrazione. Art. 2 c.1 Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati provenienti dai Paesi extracomunitari che dimorano nel territorio della Regione. Art. 4 1. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica la Regione assicura agli immigrati e loro familiari, che dimorano nel territorio regionale, l'erogazione delle prestazioni sanitarie presso i presidi e i servizi ospedalieri e territoriali, pubblici o convenzionati, su prescrizione-proposta di un medico dipendente delle strutture regionali del Servizio sanitario nazionale, alle stesse condizioni e nei limiti previsti per il cittadino italiano. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DELLE SOCIALI: LA REGIONE VENETO L. R. Veneto n. 22/1989 (PSR 1989-1991) Art. 7 1. Tutti i cittadini, nonché gli apolidi residenti nel Veneto possono fruire dei servizi, delle prestazioni e degli interventi socio- assistenziali. 2. Sono altresì ammessi a fruire dei suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovino nel territorio regionale e fino al possibile rientro nella Comunità di provenienza anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità. 3. Agli utenti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali in relazione alle condizioni economiche dei soggetti e alla rilevanza sociale delle prestazioni. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DELLE SOCIALI: LA REGIONE VENETO L.R. Veneto n. 55/1982 - Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale Hanno diritto a usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali, tutti i cittadini residenti nel Veneto senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico, religioso nonché gli apolidi residenti nel Veneto. Sono altresì ammessi a fruire dei suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovino nel territorio del Veneto e fino al possibile rientro nella comunità di provenienza, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a stati per i quali sussista trattamento di reciprocità. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare LA PRESA IN CARICO: ALCUNI DATI Percentuale (sul totale nazionale) di stranieri adulti presi in carico dai servizi sociali: Veneto 26,1% Lombardia 20,9% Piemonte 12,4% Toscana 7,3% Emilia Romagna 5,5 % Fonte: rapporto Ministero dell’Interno 2008 Dip. Libertà civili e immigrazione (pag. 214) DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare LA GRADAZIONE DELLE PRESTAZIONI SECONDO LE SENTENZE CORTE COST. 269/2010 E 61/2011 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare SENTT. CORTE COST. 432/2005 E 40/2011 È arbitraria (e quindi incostituzionale) l’esclusione da benefici e forme di assistenza fondata sul possesso di una cittadinanza (italiana o europea) oppure anche sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta. Al legislatore è consentito introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una "causa" normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria Causa ragionevole: una specifica, trasparente e razionale "causa giustificatrice", idonea a "spiegare", sul piano costituzionale, le "ragioni" poste a base della deroga. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare LE DIVERSE TIPOLOGIE DI STRANIERO PER IL SISTEMA WELFARE Rifugiati - Art. 27 D.lgs. n. 251/2007: I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Apolidi - Art. 23 Convenzione New York rat. con L. 306/1962: In materia di assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini. Accordi euromediterranei (Turchia, Maroccho, Algeria e Tunisia) - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17966/2011 ha affermato il diritto dei cittadini di Paesi terzi che ricadono nelle sfere applicative della clausola di parità di trattamento prevista da taluni Accordi euromediterranei, ad accedere alle prestazioni sociali familiari, nonchè a quelle relative alla disabilità e all’assegno sociale, anche a carattere non contributivo, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani, a prescindere dal grado di consolidamento del loro soggiorno in Italia, e dunque dal possesso o meno del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Stranieri e welfare LE DIVERSE TIPOLOGIE DI STRANIERO PER IL SISTEMA WELFARE Minori stranieri non accompagnati Convenzione sui diritti del fanciullo L. n. 176/1991 – parità di trattamento con i cittadini italiani Lavoratori – convenzione OIL 143/1975 rat. L. 158/1991 - parità di trattamento in termini di sicurezza sociale senza necessità di un particolare permesso di soggiorno DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Il matrimonio: l’accesso a un diritto fondamentale PERMESSO DI SOGGIORNO E DICHIARAZIONI DI STATO CIVILE "Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano". Nuovo art. 116 Codice Civile dopo la l. 94/2009 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 20 luglio 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte dell’art. 116 C.C. in cui si prevede l’obbligo di presentare un documento di regolarità del soggiorno. Il matrimonio è un diritto fondamentale, riconosciuto anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 16), dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 9): in quanto diritto fondamentale della persona non può essere limitato dalla regolarità o meno del soggiorno dello straniero. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Il matrimonio: l’accesso a un diritto fondamentale LO STRANIERO E LA CARTA DI IDENTITA’ La carta di identità si rilascia alle persone residenti o dimoranti nel Comune (purché iscritte in anagrafe). Il Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza non fa alcuna distinzione tra italiani e stranieri. Requisito necessario e sufficiente per il rilascio del documento è la corretta identificazione del cittadino. E se il permesso di soggiorno è scaduto? La norma che legava la validità della carta di identità al possesso del permesso di soggiorno è stata abrogata (L. 6.3.1998, n. 40 e art. 47 D.Lgs. 25.7.1998, n. 286). L’art. 6, comma 3, del D.L. 30.12.1989 N. 416 coordinato con la legge di conv. 28.2.1990 n. 39 (G.U. n. 67/1990), disponeva che: “La carta di identità di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell’interno.” DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 Il matrimonio: l’accesso a un diritto fondamentale LO STRANIERO E LA CARTA DI IDENTITA’ E se il permesso di soggiorno non serve, non è legittimo richiederlo! Non può essere infatti invocato l’art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 286/1998. Tale norma dispone che il permesso e la carta di soggiorno, con alcune eccezioni espressamente previste, “devono essere esibiti agli uffici della P.A. ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti nell’interesse dello straniero comunque denominati”. La carta di identità non rientra fra le fattispecie giuridiche nominate dalla citata normativa, in quanto non può essere considerata una licenza, né un’autorizzazione, né un’iscrizione; e nemmeno può rientrare fra “altri provvedimenti nell’interesse dello straniero”, in quanto la carta di identità, oltre a non essere un “provvedimento”, è stata istituita e viene rilasciata essenzialmente nell’interesse pubblico. L’art. 76, secondo comma, del Dpr n. 445/2000 prevede espressamente responsabilità penali per “l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verità”, che “equivale ad uso di atto falso”. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La perdita del diritto di soggiorno LA CANCELLAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Regolamento anagrafico Articolo 7, comma 3 Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Articolo 11 La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata: c) per i cittadini stranieri per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La perdita del diritto di soggiorno LA CANCELLAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO Come ponderare la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale? "La cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevede il concorso di due elementi. Il primo costituito dall’ omessa dichiarazione e il secondo rappresentato dal decorso dell’ anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida. Dalla lettura coordinata dell’ art. 7, nella sua nuova formulazione, e dell’ art. 11 del medesimo DPR 223/89, si desume che il termine di un anno vada riferito all’ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda". Ministero dell’Interno, circolare n. 12/2005 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015 La perdita del diritto di soggiorno LA CANCELLAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO Quando non si può provvedere a cancellazione? "In attesa della definizione del procedimento giurisdizionale - scrive il Ministero - l’interessato possa rimanere iscritto in anagrafe anche alla luce delle previsioni dell’art. 42 del DPR 394/99, così come modificato dal DPR 334/2004, che prevede che non venga meno l’iscrizione all’A.S.L. qualora l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso avverso il provvedimento di espulsione". Ministero dell’Interno – Risposta a quesito 14/07/2006 DALL’ANAGRAFE AL WELFARE Santorso (VI) | 9 ottobre 2015