Relazioni della giornata - Azienda Ulss 4 Alto Vicentino

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Relazioni della giornata - Azienda Ulss 4 Alto Vicentino
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
La complessa gestione della residenza anagrafica
e i riflessi sui servizi sociali e sanitari
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Relatori
Andrea Antognoni - esperto Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA)
Massimo Stefanini - esperto Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA)
Vicenza | 9 ottobre 2015
Il programma: la prima parte
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
La complessa gestione della residenza anagrafica
e i riflessi sui servizi sociali e sanitari
• La natura giuridica dell’iscrizione anagrafica:
diritto, obbligo, criteri ed eccezioni
• Residenza o domicilio? Chi è e come si iscrive in
anagrafe la persona senza fissa dimora
• Famiglia anagrafica vs. famiglia ai fini ISEE
• I ricoverati in istituti di cura e nelle strutture
socio-assistenziali
• Assistanza sanitaria e assistenza sociale: le
norme chiave
• L’accesso al sistema di welfare e la questione
della spesa
• Il requisito della legale occupazione
dell’immobile dopo il D.l. n. 47/2014
• L’iscrizione anagrafica del minore
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Anagrafe:
definizioni
L’anagrafe
E’ un servizio di competenza dello Stato affidato alla
gestione dei Comuni.
Il Sindaco, quale ufficiale di governo, ai sensi dell’articolo 54
del Testo unico n. 267/2000 sovrintende al funzionamento del
servizio stesso.
Le controversie relative all’iscrizione anagrafica sono di
competenza del giudice ordinario.
Le vertenze tra Comuni sono risolte dalla Prefettura o dal
Ministero dell’Interno (se i Comuni sono di Province diverse)
E’ la raccolta sistematica, attraverso schede, delle posizioni
che gli individui hanno in relazione con un determinato
territorio: questo territorio è il Comune.
Quando entrerà in vigore, l’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente (ANPR) subentrerà alle Anagrafi
comunali, ma già oggi, e da sempre, il concetto di anagrafe è
da ritenersi correlato all’intero territorio nazionale.
L’ufficiale d’anagrafe ha competenza esclusiva sulle
registrazioni delle posizioni che riguardano il proprio
territorio di riferimento.
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L’iscrizione anagrafica
ANAGRAFE
E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di
ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia.
Al diritto del cittadino corrisponde l’interesse pubblico di una corretta
registrazione anagrafica della popolazione.
L’utilità sociale dell’anagrafe è legata a:
- una corretta informazione statistica nazionale e locale;
- una base di dati quantitativa e qualitativa corretta per la distribuzione equa delle
risorse, l’individuazione della corretta imposizione fiscale dovuta dai cittadini,
l’attuazione di politiche di welfare regionali e locali;
- assicurare il diritto allo studio, i diritti sociali e politici, le prestazioni sanitarie;
- assicurare una funzione certificativa e documentale per i cittadini e per lo Stato.
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L’iscrizione anagrafica: quando è cambiata?
L’ANAGRAFE IERI
INTERESSE
LEGITTIMO
L’ANAGRAFE OGGI
DIRITTO
SOGGETTIVO
perfetto e personalissimo
Il cittadino richiede
l’iscrizione anagrafica.
Il Comune la concede.
Il cittadino dichiara
la propria residenza.
Il Comune la registra.
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L’iscrizione anagrafica
RESIDENZA ANAGRAFICA
DIRITTO SOGGETTIVO
UFFICIALE D’ANAGRAFE
ATTIVITA’ VINCOLATA
… ma legata ad elementi di complessa valutazione!
L’ufficiale d’anagrafe deve pesare ogni provvedimento tenendo conto che questo
incide su un diritto soggettivo tutelato dalla Carta Costituzionale.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (…).
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità e sicurezza.
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L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali
ANAGRAFE
E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di
ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia.
•La residenza determina l’appartenenza alla comunità locale nella misura in cui
consente di usufruire delle prestazioni e dei servizi pubblici;
•Avere la residenza in un comune, piuttosto che in un altro può comportare grandi
sperequazioni:
città/piccoli
centri,
nord/sud,
presenza
o
no
di
risorse/opportunità/turismo/industria/commercio;
•Le distorsioni della regionalizzazione, nei servizi sociali, sociosanitari e sanitari
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L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali
ANAGRAFE
E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di
ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia.
Art.25, c. 3 L. 833/1978: L'assistenza medico-generica e
pediatrica è prestata dal personale dipendente o
convenzionato del servizio sanitario nazionale operante
nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del
cittadino;
•Art.25, c. 13 L. n. 833/1978: L'assistenza ospedaliera è
prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli
altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della
regione di residenza dell'utente.
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L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali
ANAGRAFE
E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di
ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia.
Dalla corretta gestione anagrafica dipende l'esercizio effettivo di i diritti e doveri
previsti e garantiti dalla nostra Costituzione.
Chi non è iscritto all'anagrafe:
 non ha diritti elettorali
 non ha diritti sociali e previdenziali
 non ha diritti personali (all'identità, e quindi, al “nome”)
in una parola: “giuridicamente” NON ESISTE
Alla residenza è legato, in generale, anche l’esercizio dei diritti previsti dai livelli
essenziali di assistenza.
Circa 300 norme contenute nei 4 codici e nelle leggi complementari fanno
riferimento a domicilio e residenza
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L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali
ANAGRAFE
E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di
ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia.
I comuni spesso non desiderano “acquisire”, magari per immigrazione da altro
comune, nuovi residenti anziani, disabili, malati o poveri che costituiranno un
ulteriore onere per le proprie risorse e per i servizi sociali; questo problema esiste da
sempre, sicuramente dal 1890 (rif. Legge Crispi).
Occorre pertanto mantenere distinto il profilo della residenza da quello della
sicurezza sociale, evitando, che l’assistenza sociale divenga una sorta di regolatore
abusivo dell’accesso ai registri anagrafici, poiché né la legge, né il regolamento
anagrafico contemplano i servizi sociali fra i soggetti titolari di competenze
nel procedimento.
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L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali
ANAGRAFE
E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di
ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia.
La residenza è il luogo giuridico di fondamentale importanza ancor più per i
poveri che per gli abbienti. In definitiva l’ultimo (unico) luogo di propria
appartenenza per chi non può vantare alcun titolo di proprietà privata.
…l’estromissione di una persona dallo status di cittadino residente (nella città
ove in concreto svolga la sua esistenza), significando una concreta e vasta
mutilazione della sua stessa capacità giuridica, corrisponde, per alcuni versi, ad
una pallida, ma pur sempre odiosa, riedizione della morte civile.
Paolo Morozzo della Rocca
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L’iscrizione anagrafica: i riflessi sociali
ANAGRAFE
E’ il luogo amministrativo ove si registra il diritto soggettivo di
ogni cittadino presente in modo non occasionale in Italia.
Nel caso in cui a seguito di istanza di iscrizione all’APR l’ufficiale d’anagrafe non
provveda a dare seguito più volte è stata esperita la strada dell’art. 700 del Codice di
procedura Civile.
Art. 700 cpc
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere
che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia
minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso [c.p.c. 125] al
giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad
assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
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L’anagrafe: chi c’è e perché
ANAGRAFE
Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le
posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle
convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza,
nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che
hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio.
(articolo 1, legge n. 1128/1954)
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Le situazioni di fatto dei cittadini
RESIDENZA
DOMICILIO
E’ il luogo in cui la persona ha la dimora
abituale.
E’ il luogo in cui la persona ha stabilito
la sede principale dei suoi affari e
interessi.
Dal punto di vista storico e giuridico è
legata al luogo dell’esistenza, al centro
delle relazioni sociali e familiari, ai
bisogni elementari ed esistenziali.
Concetto rigido: è indispensabile la
situazione oggettiva.
In Anagrafe comporta l’iscrizione per
dimora abituale nel Comune ove essa è
situata.
Dal punto di vista storico e giuridico è
legato agli interessi e ai bisogni del
cittadino,
dunque
alla
sfera
patrimoniale.
Concetto flessibile: è indispensabile la
dimensione soggettiva.
In Anagrafe comporta l’iscrizione come
senza fissa dimora nel Comune ove
esso è stabilito.
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L’evoluzione del concetto di residenza
IL CONCETTO DI RESIDENZA
La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora
in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale
luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata
dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa
stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a
svolgere altre attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in sesso
l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie
relazioni familiari e sociali.
Corte di Cassazione, sentenza n. 1738, 04/03/1986
ELEMENTO OGGETTIVO: stabile ed effettiva
permanenza sul territorio.
ELEMENTO SOGGETTIVO: intenzione di abitarvi
stabilmente
ELEMENTO TEMPORALE: rileva la prospettiva futura,
non il tempo già trascorso in un determinato luogo.
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L’evoluzione del concetto di residenza
IL CONCETTO DI RESIDENZA
Per determinare il momento in cui può ritenersi acquistata la residenza non è
necessario, peraltro, che la permanenza in un determinato posto si sia già protratta
per un tempo più o meno lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia
fissato in quel posto la propria dimora con l’intenzione, desumibile da ogni
elemento di prova anche con giudizio ex post, di stabilirvisi in modo non
temporaneo.
Corte di Cassazione, sentenza n. 4525, 6 luglio 1983
La residenza non viene meno per una più o meno prolungata assenza, specie
quando la detta assenza sia occasionata da motivi contingenti, quali la
villeggiatura, i viaggi, gli studi ed il lavoro.
Tar Lombardia, sez. I, n. 5268, 31 agosto 2000
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L’iscrizione delle persone senza fissa dimora
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Articolo 2
Ai fini dell’obbligo dell’iscrizione
anagrafica, la persona che non ha fissa
dimora si considera residente nel
comune dove ha stabilito il proprio
domicilio.
La persona stessa, al momento della
richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire
all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari
allo svolgimento degli accertamenti atti a
stabilire
l’effettiva
sussistenza
del
domicilio.
In mancanza del domicilio, si considera
residente nel comune di nascita.
RESIDENZA
DOMICILIO
NASCITA
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L’iscrizione delle persone senza fissa dimora
IL CONCETTO DI DOMICILIO
Col domicilio si intende il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre
principalmente avere riguardo, concentra la generalità dei propri interessi, sia
materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari .
(Cass. Civ. 20/07/1999, n. 775)
Il domicilio è sempre una scelta dell’interessato, ma deve essere suffragata da elementi
di fatto: in mancanza di questi, la dichiarazione è irricevibile. Ma una volta ricevuta, il
procedimento segue lo stesso iter di qualunque altro procedimento di iscrizione.
 Gli affari e gli interessi possono essere ricompresi anche nelle relazioni, seppur minime,
con altri soggetti (persone fisiche, istituzioni, associazioni, enti pubblici o privati) sul
territorio comunale, che in qualche modo siano un punto di riferimento per il senza fissa
dimora.
 Può configurare l’esistenza del domicilio l’associazione che fornisce servizi sociali e di
accoglienza, ma anche un familiare o un amico che accetta di aiutarlo, anche con il
semplice recapito della posta.
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L’iscrizione delle persone senza fissa dimora
Senza tetto
Senza fissa dimora
Coloro che pur essendo privi di
dimora stabile, risiedono
stabilmente nel Comune
Coloro che sono privi di dimora stabile e sono
anche assenti dal territorio delComune
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L’iscrizione delle persone senza fissa dimora
Chi è il senza fissa dimora?
E’ una categoria di persone, i quali devono farvi ricorso per godere del diritto
soggettivo all’iscrizione anagrafica.
Non è una categoria anagrafica!
Ai fini anagrafici non deve essere considerato senza fissa dimora colui che, per
ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile, si sposti frequentemente
nell’ambito dello stesso Comune. E’ evidente, infatti, che in una simile circostanza
l’unico problema che potrà sorgere sarà quello di stabilire l’indirizzo da riportare negli
atti anagrafici, problema che, peraltro, potrà essere risolto interpellando la stessa
persona.
Persona senza fissa dimora è, invece, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun
Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l’accertamento della
residenza.
Istat, Metodi e Norme Serie B n. 29 anno 1992
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L’iscrizione delle persone senza fissa dimora
Chi è il senza fissa dimora?
Per individuarlo, occorre spesso un’istruttoria approfondita.
L’Ufficiale d’anagrafe potrà avvalersi di contribuiti dei servizi sociali, di
associazioni e gruppi sul territorio, parenti, amici che contribuiscano a definire la
situazione reale della persona. Ogni contributo è utile, nessuno indispensabile!
In molti casi, sono necessari
accertamenti a contrariis, per stabilire,
anche attraverso altri Comuni, se il
soggetto abbia in realtà una dimora
abituale, oppure più dimore tra cui
scegliere, e intenda avvalersi dello
status di senza fissa dimora per
risultare, di fatto, irreperibile.
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L’iscrizione delle persone senza fissa dimora
Il procedimento di iscrizione
Dopo avere verificato che la dichiarazione di residenza è provvista dei minimi elementi
necessari ad accertare l’esistenza del domicilio (condizione di ricevibilità), l’ufficiale
d’anagrafe procede all’iscrizione anagrafica entro 2 giorni lavorativi.
Entro i 45 giorni successivi verifica:
a) il fatto che la persona sia realmente un senza fissa dimora, cioè privo di una dimora
abituale sul territorio nazionale;
b) la sussistenza del domicilio nel Comune.
In caso di esito negativo l’iscrizione in quel Comune può essere annullata (e la domanda
respinta) ma, in mancanza di un luogo di dimora abituale o di un effettivo domicilio
individuabile dall’interessato, si dovrà applicare il criterio di iscrizione nel Comune di
nascita (art. 2, legge n. 1228/1954).
La scelta del Comune competente all’iscrizione non può MAI causare la non iscrizione
di un cittadino (italiano o straniero).
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L’iscrizione delle persone senza fissa dimora
L’indirizzo da riportare in anagrafe
a) La via territorialmente non esistente
Nelle note illustrative della legge anagrafica, l’Istat suggerisce l’istituzione, in ogni
comune di una sezione speciale “non territoriale” nella quale elencare e censire come
residenti tutti i senza fissa dimora e i senza tetto che avessero eletto domicilio al fine di
ottenere la residenza anagrafica, individuando allo scopo una via territorialmente non
esistente ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’ufficiale di anagrafe.
Vanno evitate scrupolosamente denominazioni che possano far trasparire la
condizione di disagio sociale o comunque di senza fissa dimora!
b) Un indirizzo reale, corrispondente al domicilio indicato
Tale possibilità, possibile secondo le indicazioni fornite da Istat e Ministero dell’Interno in
seguito alla nuova formulazione dell’art. 2 della legge anagrafica, è legata al fatto che il
domicilio indicato corrisponda a un luogo reale (un’associazione, un ente pubblico o
privato, un parente) e che ci sia, però ,il consenso alla domiciliazione di tutte le persone
interessate (i responsabili della struttura, il proprietario dell’alloggio, ecc.)
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L’iscrizione anagrafica: poche, semplici e chiare fondamenta
L’iscrizione anagrafica non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe
essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di
spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese
violazione dell’art. 16 della Carta Costituzionale. (…)
La funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile,
comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere
alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch’essi degni di
considerazione, quale ad esempio l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, per la cui
tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello
anagrafico.
Circolare Ministero dell’interno n. 8/1995
E’ dunque una condizione indipendente:
- dalla natura dell’alloggio (grotte, camper, roulotte) purché questo faccia presupporre le
possibilità di avervi fissato la dimora abituale;
- dal titolo di occupazione dell’alloggio;
- dalle condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio;
- dalla mancata residenza di parenti quali il coniuge o i genitori.
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L’ufficiale d’anagrafe
Legge n. 1228/1954, art. 4
L’ufficiale d’anagrafe provvede alla regolare tenuta dell’anagrafe della
popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli
adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.
Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti
denunciati dagli interessati relativi alle loro posizioni anagrafiche, e
dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della
presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.
Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per
fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta
dell’anagrafe.
Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici
pubblici e privati.
Il personale dell’anagrafe ha l’obbligo di osservare il segreto su tutte le
notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.
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Famiglie e convivenze anagrafiche
LA FAMIGLIA ANAGRAFICA
La famiglia, per la gestione
dell’anagrafe, è intesa come l’insieme
di persone legate da vincoli di
matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale
nello stesso comune.
Dpr n. 223/1989, art. 4
La definizione di famiglia contenuta nell’articolo 4 del regolamento anagrafico non può
che valere che “agli effetti anagrafici”.
Nulla impedisce che ad altri fini debba considerarsi la famiglia nucleare ossia quella
composta da genitori e figli con la conseguenza che più persone costituenti un’unica
famiglia anagrafica rappresenteranno pur sempre distinti nuclei familiari ad altri fini (fiscali
e di determinazione del reddito familiare).
Consiglio di Stato, sentenza n. 770 del 4 maggio 1994
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Famiglie e convivenze anagrafiche
LA FAMIGLIA ANAGRAFICA
Istituto Nazionale di Statistica - Metodi e norme, serie B, n. 29 - 1992 ​
Anagrafe della popolazione residente - Legge e regolamento anagrafico
La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione della famiglia anagrafica
(articolo 4), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al
momento della costituzione o subentro nella famiglia.​
La dichiarazione già resa dell’esistenza dei vincoli affettivi non può essere
soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati
soltanto con il cessare della coabitazione.
Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento - con altra
persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i
componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all'art. 4.
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Famiglie e convivenze anagrafiche
LA CONVIVENZA ANAGRAFICA
La convivenza, per la gestione dell’anagrafe, è intesa come l’insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e
simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
Le persone addette alla convivenza per ragioni di lavoro, se vi convivono
abitualmente, sono considerati membri della convivenza, purché non
costituiscano famiglie a sé stanti.
Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi e pensioni non costituiscono
convivenze anagrafiche.
Dpr n. 223/1989, art. 5
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Famiglie e convivenze anagrafiche
LA CONVIVENZA ANAGRAFICA
• E’ necessario un responsabile della convivenza da individuare, normalmente,
nella persona che la dirige.
• Occorre la massima collaborazione: il responsabile della struttura può essere
chiamato a documentare la natura e i compiti affidati alla struttura (ad esempio
se sia struttura sanitaria o meno).
• Le dichiarazioni anagrafiche nelle convivenze possono essere presentate dal
responsabile o dall’interessato, che naturalmente mantiene la possibilità di
esercitare il suo diritto soggettivo all'iscrizione.
Soltanto in quest’ultimo caso, in caso di mancato visto del responsabile, gli
accertamenti sono obbligatori.
• L’ufficiale d’anagrafe ha sempre e comunque il potere di agire d’ufficio.
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Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare
I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE
Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la
famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo:
I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo
familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il
coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto […] nel nucleo la cui
residenza anagrafica coincide con quella familiare. Il coniuge iscritto nelle
anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), […] è attratto nel nucleo
anagrafico dell'altro coniuge.
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Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare
I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE
Fatto salvo quando:
• è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della
separazione consensuale, nei casi ex art. 126 cc (separazione in attesa di
giudizio), nei casi ex art. 333 cc (escl. Potestà, allontanamento famiglia), cess.
Effetti civili matrimonio, abbandono del coniuge.
• il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale
convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo
familiare dell'affidatario. Il minore in affidamento temporaneo è considerato
nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di
considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e
collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
• il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF,
nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei
genitori.
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Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare
I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE
Fatto salvo:
• Il soggetto che si trova in convivenza
anagrafica, è considerato nucleo familiare a sé
stante, salvo che debba essere considerato
componente del nucleo familiare del coniuge. Il
figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore
con cui conviveva prima dell'ingresso in
convivenza anagrafica.
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Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare
I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE
Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di
maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare composto dal
coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, atta comunque
salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le
regole ordinarie;
 Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo in
caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi
del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio
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Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare
I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE
Per le sole prestazioni sociali agevolate e socio sanitarie rivolte a minorenni il
genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore,
che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che
non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di
assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo
333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in
materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
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Famiglia anagrafica vs. Nucleo familiare
I NUCLEI FAMILIARI SECONDO IL NUOVO ISEE
Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo
studio universitario ed in presenza di genitori non conviventi con lo studente che
ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori,
a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni
rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta
a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro
b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012,
n. 68.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
I responsabili delle dichiarazioni
Dpr n. 223/1989, art. 6
Ciascun componente della famiglia è responsabile
per sé e per le persone sulle quali esercita la
potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche
di cui al successivo articolo 13. (…)
Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza
ha un suo responsabile da individuare nella
persona che normalmente dirige la convivenza
stessa.
L’iscrizione o la variazione anagrafica può avvenire:
- Su dichiarazione dell’interessato
- Su dichiarazione di chi esercita la potestà o la tutela (NON l’amministrazione di
sostegno, a meno che non lo preveda espressamente il provvedimento del giudice)
- Su dichiarazione del responsabile della convivenza
- D’ufficio, con provvedimento espresso dell’ufficiale d’anagrafe, che ha sempre il potere
e il dovere di intervenire (specie nelle situazioni più complesse), per garantire la corretta
tenuta dell’anagrafe e il diritto soggettivo all’iscrizione di tutti i cittadini.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
I “residenti non residenti”
Dpr n. 223/1989
Art. 8 - Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato,
l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti
categorie di persone:
- militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i
carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che
abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per
frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
- ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel
comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno
dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
-detenuti in attesa di giudizio.
Art. 9 - Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di
regola, anche il trasferimento di componenti della famiglia stessa eventualmente
assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
I “residenti non residenti”
RICOVERATI IN CASE DI CURA O IN COMUNITA’?
“Non sembra potersi dubitare, infatti, che le varie e interdipendenti attività erogate dalle
comunità terapeutiche per il recupero di tossicodipendenti o alcolisti integrino una fattispecie
del tutto peculiare e di ben maggiore complessità rispetto a quello del semplice ricovero in
istituti di cura, di qualsiasi natura, previsto dall’art. 8, lett. b) di detto regolamento, sol che si
consideri che tali attività risultano comunque finalizzate, per definizione, all’assistenza, alla
cura, alla riabilitazione e al reinserimento sociale dei tossicodipendenti”.
Nota del Ministero della Salute, cit. da Ministero dell’Interno, risposte a quesiti
31/10/2003, 07/06/2006.
Quando prevalgono gli aspetti sociali, rieducativi e
residenziali rispetto a quelli strettamente sanitari
(come nelle comunità di recupero, case di riposo,
centri di riabilitazione, ecc.) l’art. 8 non si applica.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
I “residenti non residenti”
I RICOVERATI IN CASE DI CURA
Le categorie di persone contemplate nell’articolo 8 possono rimanere iscritte
nell’anagrafe del Comune dal quale provengono finché non sia maturato il periodo di
tempo previsto. Tale eccezione trova fondamento nella presunzione che, una volta
esauritisi nei tempi previsti, i motivi che hanno determinato l’assenza dal Comune di
residenza, tali categorie di persone fanno ivi ritorno.
Tale presunzione viene meno quando l’interessato manifesta, prima della scadenza dei
termini previsti, l’intenzione di iscriversi nell’anagrafe del Comune nel quale si trova di
fatto e, nel contempo, dimostra che la dimora si protrarrà oltre i termini previsti.
Possono essere considerate prova dell’intenzione di stabilire la dimora abituale nel nuovo
Comune il trasferimento o la formazione di famiglia ed il corrispondente effettivo
abbandono nel precedente Comune della propria abitazione.
ISTAT - Metodi e norme, serie B, n. 29 - 1992
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
I “residenti non residenti”
I RICOVERATI IN CASE DI CURA
Elementi da tenere in considerazione:
• la volontà dell’interessato
• i tempi di ricovero previsti
• la disponibilità o meno di un alloggio al di fuori della struttura.
E’ spesso necessaria una complessa istruttoria che consenta l’intervento di tutti i
portatori di notizie utili (familiari, Comune di iscrizione anagrafica, medici o dirigenti della
struttura) in modo da salvaguardare il diritto dell’interessato e la regolare tenuta
dell’anagrafe.
L’impossibilità di attenersi in modo assoluto al divieto posto dall’art. 8 è manifesta
quando nel Comune di iscrizione anagrafica il soggetto non abbia altri familiari né la
disponibilità dell’abitazione ed abbia espresso la volontà di risiedere nel nuovo
Comune.
ISTAT - Metodi e norme, serie B, n. 29 - 1992
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La residenza complicata: assenti o irreperibili?
Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Articolo 3
Per persone residenti nel Comune s’intendono quelle aventi la propria
dimora abituale nel Comune.
Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone
temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all’estero per l’esercizio
di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza, assenze e residenza anagrafica
Istituto Nazionale di Statistica - Metodi e norme, serie B, n. 29 - 1992
Anagrafe della popolazione residente - Legge e regolamento anagrafico
Tra i residenti devono essere compresi:
a) Coloro che si recano all’estero per meno di un anno o per un periodo limitato
all’esercizio di attività stagionali;
b) Coloro che si assentano dal comune e dimorano in un altro per meno di un anno
(temporanei in altro comune);
c) Coloro che raggiungono il comune dove lavorano, facendo ritorno ogni sera o
settimanalmente a quello di residenza;
d) Coloro che si assentano saltuariamente per recarsi in altro comune ove hanno
una seconda abitazione o immobili da amministrare o interessi da tutelare.
Per tali casi è da precisare che l’abitualità della dimora non è incompatibile con gli
allontanamenti anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più svariati
motivi (…) in quanto, al termine di questi, il ritorno è sempre nello stesso
Comune. E ciò dimostra che questo è il Comune di dimora abituale.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
L’irreperibilità anagrafica
Dall’assenza all’irreperibilità
Dpr n. 223/1989, art. 11
La cancellazione dall’anagrafe viene effettuata: c) per irreperibilità accertata (…) quando a
seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intevallati, la persona sia risultata
irreperibile.
Una persona può essere definita irreperibile quando si allontana dal luogo di dimora
abituale per un periodo sufficientemente lungo e senza dar notizia di sé, in modo tale da
ipotizzare un suo trasferimento in altro Comune o all’estero, senza che pervengano
richieste di trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero e,
contemporaneamente, non sia possibile stabilirne, anche d’ufficio, la reale dimora.
Istat, Circolare n. 21/1990
Il periodo sufficientemente lungo è, di norma, individuato in un anno.
La cancellazione:
- è un provvedimento d’ufficio, la cui responsabilità è esclusivamente
dell’ufficiale d’anagrafe;
- è un provvedimento fortemente lesivo della posizione soggettiva del
cittadino, con conseguenze drastiche sulla sua esistenza;
- necessita di un’istruttoria accurata e di una motivazione forte e ben
esplicitata.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
L’irreperibilità anagrafica
Dall’assenza all’irreperibilità
La notizia della ‘irreperibilità’ può pervenire all’ufficiale
D’anagrafe dalle più svariate fonti:
- conoscenza diretta
- dichiarazioni rese da parenti o amici
- dichiarazione del proprietario dell'alloggio
- restituzione di atti e documenti per compiuta giacenza
- segnalazioni di altri uffici comunali (tributi, sociali, messo notificatore)
- segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblico servizio
I contributi che pervengono da privati, altri uffici o altre pubbliche amministrazioni
debbono sempre essere messe per iscritto. Quelli provenienti da privati devono avere
la forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 46 del
Dpr n. 445/2000.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza anagrafica e imputazione della spesa
I PROBLEMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA LEGATI ALLA RESIDENZA
ANAGRAFICA
Discipline riferite a materie diverse ma molto simili fra:
SANITÀ
SERVIZI SOCIO SANITARI
SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI
E a casistiche differenti:
SERVIZI DOMICLIARI
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
SERVIZI RESIDENZIALI
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza anagrafica e imputazione della spesa
LE NORME DELLA SANITA’
Art. 14 c. 3 L. n. 833/1978
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:
[…]
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
Art. 19 c. 3 L. 833/1978
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente
aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza anagrafica e imputazione della spesa
LE NORME DELLA SANITA’
Art. 26 c.1 L.n .833/1978
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle
unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.
L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di
fornire il servizio direttamente, vi provvede
mediante convenzioni con istituti esistenti nella
regione in cui abita l'utente o anche in altre
regioni, aventi requisiti indicati dalla legge, stipulate
in conformità ad uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza anagrafica e imputazione della spesa
LE NORME DELLA SANITA’
Fondo sanitario nazionale c. 3 art. 12 d.lgs. N. 502/1992
La quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base
di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni
sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai
seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla
base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle
aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti
tecnologici e delle dotazioni strumentali.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza anagrafica e imputazione della spesa
L’AMBITO SOCIO-SANITARIO
IL DPCM 14/02/2001
Sono da considerare prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che,
erogate contestualmente ad adeguati interventi
sociali, sono finalizzate alla promozione della salute,
alla prevenzione, individuazione, rimozione e
contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di
patologie congenite o acquisite, contribuendo,
tenuto conto delle componenti ambientali, alla
partecipazione alla vita sociale e alla espressione
personale.
Dette prestazioni, di competenza delle aziende
unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono
inserite in progetti personalizzati di durata
medio/lunga e sono erogate in regime
ambulatoriale, domiciliare o nell'àmbito di strutture
residenziali e semiresidenziali.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza anagrafica e imputazione della spesa
L’AMBITO SOCIO-SANITARIO: IL DPCM 14/02/2001
Sono da considerare prestazioni sanitarie a
rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema
sociale che hanno l'obiettivo di supportare la
persona in stato di bisogno, con problemi di
disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato
di salute.
Tali attività, di competenza dei comuni, sono
prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei
cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano
attraverso:
- interventi di sostegno e di aiuto domestico
- ospitalità alberghiera presso strutture residenziali
e semiresidenziali di adulti e anziani
- inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità
o patologia psicofisica e da dipendenza (anche
tirocini e CSO).
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza anagrafica e imputazione della spesa
L’AMBITO SOCIO-SANITARIO: IL DPCM 14/02/2001
Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad
elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le
prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza
terapeutica e intensità della componente sanitaria,
le quali attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie
psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e
farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie
terminali, inabilità o disabilità conseguenti a
patologie cronico-degenerative. Dette prestazioni
a elevata integrazione sanitaria sono erogate
dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo
sanitario .
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza anagrafica e imputazione della spesa
SOCIO ASS.LE O SANITARIO?
Il DPCM 14/2/2001 attribuisce rilievo sanitario agli interventi con carattere di "cura" delle
patologie in atto, ma non dispone che debbano definirsi tali solo i trattamenti che lascino
prevedere la guarigione o la riabilitazione del paziente. A tale riguardo pare dirimente
proprio il D.P.C.M., nella parte che considera di carattere sanitario i trattamenti volti al
contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite.
Cons. Stato Sez. V, Sent. 10-02-2004, n. 479
• per individuare l'ente pubblico (comune o azienda sanitaria), obbligato alla rifusione
delle spese di ricovero dei malati indigenti, il criterio guida dirimente è quello della natura
oggettiva della prestazione in concreto erogata; in presenza di prestazioni miste, deve
aversi riguardo alla circostanza che l'istituto di ricovero sia accreditato con il servizio
sanitario nazionale e che non si tratti di prestazioni sanitarie occasionali
• non può ammettersi che una struttura residenziale, priva dell'autorizzazione
all'esercizio di attività sanitaria, possa erogare prestazioni di carattere sanitario;
Cons. Stato Sez. V, Sent. 13-05-2014, n. 2456
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza anagrafica e imputazione della spesa
SOCIO ASS.LE O SANITARIO?
• Laddove ad un soggetto malato cronico, oltre alle prestazioni socio-assistenziali,
vengano erogate anche quelle sanitarie e sussista una stretta correlazione tra le stesse,
l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e quindi di totale competenza del
servizio sanitario nazionale; lo stesso è a dire per le persone affette da malattia mentale
cronica, ricoverate presso un'apposita struttura, se vengano ivi erogate sia prestazioni
sanitarie sia prestazioni di natura assistenziale, tra loro strettamente correlate; in tal caso i
relativi oneri finanziari ricadono totalmente sul servizio sanitario nazionale senza che
assuma rilievo, in contrario, la circostanza della impossibilità di guarigione o
miglioramento della malattia
• La competenza degli enti del servizio sanitario nazionale è esclusa tutte le volte in cui al
malato psichico risultino erogate prestazioni di mera assistenza e sorveglianza; in tale
genus sono sussumibili anche quelle relative alla sorveglianza della disabile ed alla
somministrazione di farmaci.
Cons. Stato Sez. V, Sent. 13-05-2014, n. 2456
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza anagrafica e imputazione della spesa
QUALE ENTE?
Il criterio di collegamento per l'individuazione del comune (ma lo stesso vale per
l'individuazione dell'azienda sanitaria), tenuto a sostenere l'onere dell'assistenza e del
soccorso a soggetti affidati a strutture di ricovero, è costituito dal c.d. "domicilio di
soccorso", inteso non solo come residenza, ma anche come comune di nascita o come
dimora di fatto al momento del ricovero senza che abbia rilievo la successiva acquisizione
della residenza nel luogo in cui è sita la struttura ospitante.
Cons. Stato Sez. V, Sent. 13-05-2014, n. 2456
L'obbligo di pagamento delle rette di degenza deve gravare sull'A.U.S.L. nel cui territorio
l'avente diritto alle prestazioni di rilievo sanitario aveva la residenza nel momento in cui le
prestazioni stesse hanno avuto inizio (…) restando viceversa irrilevante la circostanza inevitabile ove si ricolleghi la residenza, intesa conformemente all'impostazione dell'art.
43 c.c., ad una situazione di fatto - che questi, in seguito al ricovero, abbia acquisito la
residenza nel luogo in cui é situata la struttura dove egli vive stabilmente .
C.d.S., Sez. V, n. 187/1997; v. anche CdS sez. V n. 6003/2003
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Residenza anagrafica e imputazione della spesa
QUALE ENTE?
La previsione contenuta negli art. 8 e 15 del
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, per cui la
degenza oltre i due anni provoca il
trasferimento della residenza del malato
dal Comune di provenienza a quello ove ha
sede la struttura sanitaria, inevitabile ove si
ricolleghi
la
residenza,
intesa
conformemente all'interpretazione dell'art.
43 c.c., ad una situazione di fatto, non ha
rilevanza per l'individuazione dell'U.S.L.
obbligata al pagamento delle ospedalita'
manicomiali.
Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n. 187/1997
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Servizi sociali e spesa sociale
I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 128 d.lgs.n . 112/1198
Per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione
di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso
della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello
sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia
LA SPESA SOCIALE
Art. 6 L. n. 328/2000
I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti
a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate
dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla
spesa ed al rapporto con i cittadini; nell’esercizio della funzione di comuni operano
nell‘ambito delle risorse disponibili in base ai piani sociali nazionali, regionali e di zona.
Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n. 187/1997
ù
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Servizi sociali e spesa sociale
IL "NUOVO" DOMICILIO DI SOCCORSO
c.4 art. 6 L. n. 328/2000
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture
residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,
previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione
economica.
Tale disciplina, relativa a principi fondamentali, abroga le norme regionali che fossero in
eventuale contrasto con esse (Corte Cost. n. 171/99).
- Il c.4 art. 6 della L. n. 328/2000 ha abrogato l’art. 72 della L. 6972/1890;
- Rispetto al previgente domicilio di soccorso la nuova norma risolve solo il problema del
pagamento delle rette nelle strutture residenziali di ricovero.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Servizi sociali e spesa sociale
LA SPESA SOCIALE
- Ai fini dell'individuazione del comune di ultima residenza del ricoverato, quale ente
onerato dal pagamento di una eventuale integrazione economica,occorre fare riferimento
alla concomitanza di due requisiti, ossia, oltre che al ricovero, anche al sorgere della
necessità dell'integrazione economica […] che può costituire un fatto meramente
eventuale
- Non può farsi riferimento al primo accesso del degente al sistema assistenziale […] in
quanto la norma, nel richiamare il requisito del " ricovero stabile presso strutture
residenziali", non intende riferirsi all'originario ricovero, ma al ricovero presso una
determinata struttura, e quindi, all'ultimo ricovero che abbia i requisiti della stabilità è il
ricovero presso ogni singola struttura quello che individua il momento temporale rispetto
al quale va accertata la residenza del degente
Cons. Stato Sez. V, 11-12-2007, n. 6385
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Servizi sociali e spesa sociale
LA SPESA SOCIALE
-La norma, a tal fine, individua l'ente tenuto ad assumere tali obblighi nel comune in cui i
soggetti abbiano avuto la residenza prima delle ricovero ma non contiene alcun
riferimento all'ipotesi in cui la necessità dell'integrazione economica non sia esistente già
al momento del ricovero ma si verifichi solo successivamente
-La norma, sotto il profilo letterale, individua chiaramente il comune competente
all'integrazione facendo riferimento al momento della residenza prima del ricovero,
salvaguardando anche la " eventualità" di tale integrazione, nel senso che la stessa è
dovuta fin dal momento del ricovero o, in via eventuale, dal momento in cui si verifica la
necessità di tale integrazione.
- Pertanto, la residenza precedente al ricovero è stata ritenuta dal legislatore quale
elemento oggettivo di collegamento necessario e sufficiente per individuare l'ente locale
tenuto a farsi carico delle prestazioni di bisogno del degente.
Cons. Stato Sez. V, 11-12-2007, n. 6386
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La normativa “antiabusivismo”
Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 [Convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80]
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per Expo 2015
Art. 5
Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non
può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in
relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di
tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
Art. 282 - Codice Civile
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi
d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre
costruzioni, anche se unite al suolo a scopo
transitorio, e in genere tutto ciò che
naturalmente o artificialmente è incorporato al
suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e
gli altri edifici galleggianti quando sono
saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono
destinati a esserlo in modo permanente per la
loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La normativa “antiabusivismo”
Il titolo in base a cui si occupa
legittimamente l’immobile deve essere
autodichiarato
dall’interessato,
nel
modulo della dichiarazione di residenza,
indicando se necessario i riferimenti di colui
che gode del diritto di utilizzo del bene (a
cui sarà inviata comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi della legge n.
241/1990).
Art. 71 - Modalità dei controlli
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La normativa “antiabusivismo”
E’ abusiva l'occupazione di un immobile da parte di chi non abbia il titolo che
attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità
immobiliare, né l’assenso di coloro che hanno un diritto d’uso reale del bene.
Non determina l’occupazione abusiva di un alloggio:
• la mancanza del titolo edilizio
• la mancanza di agibilità dell'alloggio
• la mancanza di denominazione o collaudo dell'area
di circolazione
• la mancanza del numero civico
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La normativa “antiabusivismo”
L’occupazione di un immobile è documentalmente legittima nei seguenti casi:
PROPRIETÀ
documentabile con:
atto notarile o altro titolo
USUFRUTTO
documentabile con:
contratto di usufrutto o testamento
LOCAZIONE
documentabile con:
contratto di locazione registrato
COMODATO D’USO
documentabile con:
contratto di comodato, redatto in forma scritta e registrato
in alternativa copia della comunicazione all’autorità di pubblica
sicurezza ex art. 12 del DL n. 59/1978
E’ valido il contratto di locazione scritto ma non registrato, non rilevando, nei rapporti tra le parti, la totale
omissione dell’adempimento fiscale. La mancata registrazione del contratto di locazione non determina nullità.
La registrazione non è stata elevata a requisito di validità del contratto, atteso che l’art. 1, comma 4, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, richiede quale requisito di validità del contratto di locazione solo la forma scritta, sicché un
contratto di locazione concluso in forma scritta ma non registrato, è valido e vincolante per le parti.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza n. 16089 del 27 ottobre 2003
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La normativa “antiabusivismo”
…e se il proprietario non consente di ospitare terze persone?
Anche se il contratto di locazione vieta “di ospitare non temporaneamente persone estranee al nucleo familiare
anagrafico”, l’autonomia negoziale non può essere disancorata dagli interessi sui quali una data disposizione è
destinata ad incidere.
La persona è inseparabile dalla solidarietà che non può essere pertanto limitata alla sfera dei rapporti economici,
dato che il principio solidaristico, oltre a svolgere una funzione emancipatoria ed a garantire l’adempimento dei
doveri del singolo verso la comunità, assume rilevanza anche nell’ambito dei rapporti interindividuali.
I divieti di cui al contratto di locazione configgono proprio con l’adempimento dei doveri di solidarietà che si può
manifestare attraverso l’ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà e possono altresì configgere con la
tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in
quanto formazione sociale, o con l’esplicazione di rapporti di amicizia.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza n. 14343 del 19 giugno 2009
L’art. 21 della legge 23 maggio 1950, n. 253, prevede la presunzione di sublocazione nei casi in cui l’immobile sia
occupato da persone che non sono al servizio o ospiti del conduttore né a questo legate da vincoli di parentela o
affinità entro il quarto grado.
La Corte (sentenza n. 14343/2009) ha già ritenuto che è nulla la clausola di un contratto di locazione nella quale,
oltre alla previsione del divieto di sublocazione, sia contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non
temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico, siccome configgente proprio con l’adempimento
dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l’ospitalità offerta per venire incontro ad altrui
difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all’interno della famiglia anagrafica fondata sul matrimonio sia di
una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l’esplicazione di rapporti di amicizia.
L’ospitalità - anche non temporanea e protratta nel tempo - non concreta l’ipotesi di presunzione di
sublocazione.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza n. 9931 del 18 giugno 2012
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La normativa “antiabusivismo”
La normativa antiabusismo va applicata unitamente ai principi fondamentali
dell’ordinamento anagrafico!
La risoluzione del Ministero dell’Interno n. 633/2015
La funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque
situata di soggetti sul territorio comunale.
L’art. 5 del D.L. n. 47/2014 prevede la nullità dell’iscrizione anagrafica di chi occupa
abusivamente un immobile in relazione all’immobile medesimo, con ciò ammettendo
implicitamente (e non potrebbe essere il contrario) la sussistenza del diritto primario
all’iscrizione anagrafica anche di coloro che trasferiscano e riescano a stabilire,
nonostante tutto, la loro dimora abituale in un immobile occupato abusivamente.
L’ordinamento anagrafico al fine di consentire a tutti, senza alcuna eccezione, di essere
iscritti nell’anagrafe della popolazione residente individua i criteri del luogo di dimora
abituale e del domicilio, criterio residuale utilizzabile nel caso in cui risulti impossibile
applicare il criterio della dimora abituale.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La normativa “antiabusivismo”
La risoluzione del Ministero dell’Interno n. 633/2015
I principi sanciti dalla legge anagrafica, in particolare dal chiaro disposto dell’art. 2 della
legge n. 1228/1954, dispongono che tutte le persone che vivono stabilmente sul
territorio di un comune debbano essere iscritte nell’anagrafe di quel comune.
Poiché il criterio generale e prevalentemente del luogo di dimora abituale non può
essere applicato a coloro che abitino in un immobile occupato abusivamente, non è
possibile individuare altra soluzione se non l’iscrizione per domicilio, in analogia con le
persone senza fissa dimora.
L’iscrizione anagrafica in presenza del
requisito della stabile presenza, in rispetto
della sua obbligatorietà e dei diritti
costituzionalmente garantiti che ne derivano,
potrà essere effettuata (anche con
provvedimento
d’ufficio)
nella
via
territorialmente non esistente.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Il minore in anagrafe
IL MINORE IN ANAGRAFE
- Viene iscritto dove dimora abitualmente, indipendentemente
dall’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
- L’ufficiale d’anagrafe ha il compito di tutelare il suo diritto
all’iscrizione anagrafica, nonché il suo interesse primario, ai sensi
della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.
- Occorre verificare chi siano i soggetti titolati a rendere le
dichiarazioni per il minore, fermo restando il potere dell’Ufficiale
d’anagrafe di agire anche d’ufficio.
- In caso di disaccordo tra i genitori, occorrono più elementi
oggettivi idonei a stabilire l’effettiva residenza del minore, che
l’ufficiale d’anagrafe avrà il compito di bilanciare per individuare
ragionevolmente il luogo di dimora abituale.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Il minore in anagrafe
Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia 20/11/1989
(ratificata con L. 176/1991)
Articolo 3 - In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che
scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche,
tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse
superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria
considerazione. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al
fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, (…) e, a
tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere
legislativo e amministrativo.
Articolo 7 - Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente
dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad
acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i
propri genitori ed essere da essi accudito. Gli Stati parti
assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro
legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti
internazionali applicabili in materia (…).
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Il minore in anagrafe
L’ISCRIZIONE PER NASCITA
Art 7 lettera a) Dpr n. 223/1989
L’iscrizione anagrafica per nascita viene effettuata:
1. nella famiglia anagrafica ove sono iscritti i genitori;
2. nella famiglia anagrafica ove è iscritta la madre se i genitori sono iscritti in anagrafi
diverse;
3. nella famiglia anagrafica ove è iscritto il padre, se soltanto questi è residente in Italia.
E' un'iscrizione d'ufficio, effettuata dall'ufficiale d'anagrafe competente in base alla
comunicazione dell'ufficiale dello Stato Civile.
Decorre dalla nascita e può essere effettuata entro un anno dalla stessa.
E' indipendente:
• dalla dimora abituale.
•dal luogo ove è avvenuta la nascita (in Italia o all‘estero, se almeno un genitore è
residente in Italia – o, nel caso di italiani, è iscritto AIRE).
•dalla regolarità del soggiorno dei genitori.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Il minore in anagrafe
LA DIMORA ABITUALE
DEL MINORE
L’obbligo di rendere le dichiarazioni per sé e per le
persone sulle quali si esercita la potestà o la tutela deve
essere interpretata nel senso che tale obbligo grava
normalmente su chi la esercita.
Essendo l’ordinamento anagrafico orientato a riflettere
la situazione reale, esso può presentare eccezioni:
qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune
diverso da quello di residenza della persona che
esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione
anagrafica dovrà essere fatta da un componente della
famiglia presso la quale il minore va a convivere e
l’iscrizione del minore può essere eseguita anche
senza il consenso di colui che esercita la potestà o la
tutela.
Istat, Metodi e Norme Serie B n. 29 anno 1992
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Il minore in anagrafe
IL MINORE AFFIDATO AI SERVIZI SOCIALI
La responsabilità giuridica sul minore affidato dipende dal
provvedimento di affido del Tribunale e dall'eventuale
decadenza della potestà genitoriale.
E' dunque nei confronti del Comune affidatario,
normalmente nella persona del Sindaco, che grava il
compito di provvedere alle dichiarazioni anagrafiche
prescritte dalla legge, anche qualora il minore dimorasse
sul territorio di un altro Comune.
L‘Ufficiale d’anagrafe è chiamato a collaborare con i
servizi sociali, tenendo però sempre presente la
funzione dell’anagrafe!
L’AFFIDO DEL MINORE: LA SPESA
L’ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di persone in stato di
disagio e dei figli minori ed ospitati in strutture residenziali o affidati a famiglie, è quello
nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori o il tutore hanno la residenza nel
momento in cui ha avuto inizio la prestazione assistenziale a nulla rilevando i
successivi cambiamenti di residenza dei genitori.
Parere del Ministero dell’Interno in data 9/4/2013
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Il minore in anagrafe
E SE IL MINORE RESTA SOLO?
(…) Una scheda di famiglia può essere intestata anche
ad un minorenne, quando quest’ultimo non coabiti con
persone maggiorenni che formino con lui una stessa
famiglia anagrafica con l’avvertenza di indicare, nella
scheda stessa, il cognome e nome del titolare della
potestà sul minore.
La segnalazione al Tribunale per i Minorenni e al
Giudice Tutelare andrà fatta soltanto se si rileva, in
sede di istruttoria, una situazione di abbandono
effettivo.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Il minore in anagrafe
IL MINORE “CONTESO” DAI GENITORI: COME AGISCE L’ANAGRAFE?
Punti fermi:
- La residenza anagrafica del minore non segue regole speciali ma si basa sempre e
comunque sul riscontro della dimora abituale.
- In ogni procedimento riguardante il minore, l’ufficiale d’anagrafe deve avere in
considerazione in primo luogo l’interesse del minore stesso.
 Se il minore è affidato esclusivamente o prevalentemente a un genitore, allora il
provvedimento del Giudice fornisce già un elemento potenzialmente sufficiente (ma non
sempre!) a definirne anche la residenza anagrafica.
Ciò non toglie che, qualora la situazione di fatto sia diversa da quanto pattuito, l’UdA ha il
compito di prenderne atto e procedere con le dovute registrazioni anagrafiche. Il genitore
non potrà opporsi alla variazione anagrafica: oggetto di un eventuale ricorso al giudice
sarà la mutata situazione di fatto (la residenza effettiva del minore) in violazione
dell’art. 337-ter del Codice Civile (esercizio congiunto della responsabilità genitoriale).
 In caso di affido condiviso, non resta altro che raccogliere molteplici elementi e
garantire a tutti, attraverso gli istituti previsti dalla legge n. 241/1990 (in primis la
comunicazione di avvio del procedimento) un’adeguata partecipazione all’istruttoria.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Anagrafe e Welfare: secondo modulo
• Stranieri e cittadini dell’Unione europea: la
diversa gestione del diritto-dovere alla
residenza
• Modalità di iscrizione anagrafica dei cittadini
stranieri: regola ed eccezioni
• L’iscrizione anagrafica del cittadino straniero
richiedente asilo: criticità e soluzioni
• L’accesso alle prestazioni sanitarie e alle
prestazioni sociali: norme, principi e
giurisprudenza
• La cancellazione anagrafica dei cittadini
stranieri
• L’accesso al welfare dei cittadini stranieri
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Anagrafe:
Stranieridefinizioni
e cittadini dell’Unione Europea
LO STRANIERO
E’ la persona avente la cittadinanza di un Paese non
appartenente all’Unione Europea o di un Paese equiparato ai
fini del diritto di libera circolazione e soggiorno.
Il quadro normativo rientra nell’ambito della pubblica
sicurezza, ingresso e soggiorno sono autorizzati dalle autorità
di p.s.
La presenza in Italia è legata a una autorizzazione al
soggiorno.
IL CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA
E’ la persona avente la cittadinanza di un Paese appartenente
all’Unione Europea o di un Paese equiparato ai fini del diritto
di libera circolazione e soggiorno.
Il quadro normativo rientra nell’ambito del diritto di libera
circolazione e soggiorno, di competenza del diritto
dell’Unione europea.
La presenza in Italia è legata al diritto di libera circolazione
e soggiorno attribuito dai Trattati dell’Unione Europea.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e cittadini dell’Unione Europea
CITTADINI
ITALIANI
CITTADINI
DELL’UNIONE
EUROPEA
• Legge n. 1228/1954
• Legge n. 1228/1954
• D.p.R. n. 223/1989
• D.p.R. n. 223/1989
• D.Lgs n. 30/2007
CITTADINI
STRANIERI
• Legge n.
1228/1954
• D.p.R. n. 223/1989
CITTADINI
STRANIERI
FAMILIARI DI
CITTADINO UE
• Legge n. 1228/1954
• D.p.R. n. 223/1989
• D.Lgs n. 30/2007
• D.Lgs n. 286/1998
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e cittadini dell’Unione Europea
Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla
presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche.
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
Articolo 5, comma 2
La verifica della regolarità del soggiorno per i cittadini
stranieri precede l’iscrizione anagrafica
L’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare
gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica
dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno dei
cittadini dell’Unione europea provenienti dall’estero
Ministero dell’interno
Circolare n. 9 del 27 aprile 2012 - punto 5)
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
L’identità del cittadino non italiano
L. n. 218/1995, art. 24
L’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge
nazionale del soggetto.
Dpr 223 1989, art. 14
1.Chi trasferisce la residenza dall’estero deve
comprovare all’atto della dichiarazione di cui
all’art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità
mediante l’esibizione del passaporto o di altro
documento equipollente.
Se il trasferimento concerne anche la famiglia,
deve esibire inoltre atti autentici che ne
dimostrino la composizione, rilasciati dalle
competenti autorità dello Stato di provenienza se
straniero o apolide, o dalle autorità consolari se
cittadino italiano.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
L’identità del cittadino non italiano
I RIFUGIATI
I rifugiati possono avere un titolo di viaggio
rilasciato in base della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951.
E chi ne è privo?
Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili,
questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può
pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente
soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che
possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento
equipollente, si ritiene possibile procedere alla loro identificazione mediante il
titolo di soggiorno, che a mente dell'art. 1 lett. c del DPR 445/2000 riveste la
natura di documento di riconoscimento.
Ministero dell’Interno – Risposta a un quesito del 6 novembre 2006
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
L’identità del cittadino non italiano
LA CARTA DI IDENTITA’
E’ equipollente al passaporto tra i Paesi dell’Unione
Europea nell’area Schengen.
PRADO è il registro ufficiale dei documenti di identità e
di viaggio dell’Unione Europea: nel registro si possono
vedere tutti i documenti rilasciati dai vari Paesi nel
tempo.
prado.consilium.europa.eu
Attraverso il PRADO è anche possibile, per alcuni Paesi,
verificare in tempo reale l’autenticità dei documenti, ad
esempio mediante l’utilizzo di particolari codici seriali.
!
Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda e
Norvegia non rilasciano la carta di identità.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
L’identità del cittadino non italiano
DATI E STATUS DEL CITTADINO NON ITALIANO
Riferimento generale: legge n. 218/1995
Riferimento operativo: art. 14 Dpr n. 223/989
Ulteriore indicazione: i dati vanno registrati sulla base “di altri documenti rilasciati
dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza" (Circolare del Ministero
dell’Interno n. 20 del 25-07-1997)
Cosa fa l’anagrafe?
Registra i dati sulla base di idonea documentazione, sulla base dei registri dello Stato
Civile o di atti e documenti provenienti dallo Stato estero, senza alcuna valutazione
sul rapporto tra questi atti e l’ordinamento interno o l’ordine pubblico.
In caso di variazioni, l’ufficiale d’anagrafe può richiedere un’attestazione
consolare di esatte generalità in caso di fondati dubbi sull’identità della
persona. Altrimenti è sufficiente il nuovo passaporto o carta di identità.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno
L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLO STRANIERO: LE NORME CHIAVE
Art. 5 D. Lgs. n. 286/1998
“Possono soggiornare nel territorio dello stato gli
stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’art. 4 che
siano muniti di carta o di permesso di soggiorno”
Art. 6 D. Lgs. n. 286/1998
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si
considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da
comunicazione alla questura territorialmente competente.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno
L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLO STRANIERO: I PRINCIPI ESSENZIALI
Per l’iscrizione anagrafica degli stranieri si osservano le stesse norme e le stesse
modalità previste per i cittadini italiani.
articolo 6, comma 7, decreto legislativo n. 286/98
Il solo requisito aggiuntivo che deve essere posseduto è che gli stranieri siano
regolarmente soggiornanti.
E tale requisito deve essere costantemente mantenuto per tutto il periodo
dell’iscrizione anagrafica.
articolo 7, comma 3, decreto del presidente della Repubblica n. 223/89
Sono regolarmente soggiornanti se:
• Entrati regolarmente in Italia (muniti di passaporto e visto)
• In possesso di permesso (o carta) di soggiorno
articolo 5, comma 7, decreto legislativo n. 286/98
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno
L’INGRESSO IN ITALIA
All’arrivo in Italia, lo straniero
che intende soggiornare per
oltre 90 giorni deve richiedere
un permesso di soggiorno
entro 8 giorni.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno
L’INGRESSO IN ITALIA
Per molti Paesi non appartenenti all'area Schenghen è
necessario un VISTO d'ingresso per entrare nel Paese.
Il visto è una vignetta applicata sul passaporto o su altro
documento di viaggio del cittadino straniero. E'
un'autorizzazione a fare ingresso nel territorio italiano,
e in tutta l'area Schenghen.
Il sistema dei visti Schenghen consente al cittadino di
viaggiare all'interno dello spazio per un periodo
massimo di tre mesi. Egli è dunque regolare per un
massimo di tre mesi dal momento dell'arrivo, attestato
mediante il timbro di ingresso nell'area Schenghen
riscontrabile sul passaporto.
Il TIMBRO SCHENGHEN viene apposto sui
documenti di viaggio a ogni entrata e uscita dallo
spazio Schenghen, e permette di controllare che lo
straniero non abbia superato la durata massima
consentita all'interno dell'area (3 mesi).
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
Sono regolarmente soggiornanti ai fini anagrafici
anche senza permesso o carta di soggiorno
gli stranieri che…
nascono in Italia da genitori già regolarmente soggiornanti.
(Circolare n. 32/2004)
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
L’iscrizione del minore per NASCITA segue all’iscrizione dell’atto di nascita nei registri
dello Stato Civile.
L’ufficiale di Stato Civile, nell’esercizio della Sua attività, persegue L’INTERESSE
PUBBLICO alla corretta e puntuale registrazione degli eventi.
Per lo svolgimento delle attività riguardanti le
dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di
filiazione (registro di nascita - dello stato civile)
non devono essere esibiti documenti
inerenti al soggiorno trattandosi di
dichiarazioni rese, anche a tutela del minore,
nell'interesse pubblico della certezza delle
situazioni di fatto.
L'atto di stato civile ha natura diversa e non
assimilabile a quella dei provvedimenti
menzionati nel citato art. 6.
Circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2009
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
NASCITA IN ITALIA: a seguito di formazione dell’atto di nascita, sulla base della
comunicazione dello stato civile (indistintamente per italiani, comunitari e stranieri).
L’iscrizione avviene nella famiglia dei genitori, oppure: della madre se hanno
residenze diverse, del padre se è il solo iscritto in anagrafe, presso l’istituto a cui il
minore è affidato (se è figlio di ignoti).
NASCITA OCCASIONALE ALL’ESTERO DA GENITORI ISCRITTI IN APR:
- se i GENITORI sono ITALIANI: a seguito di trascrizione dell’atto di nascita, sulla
base della comunicazione dello stato civile
- se i GENITORI NON sono ITALIANI: previa esibizione all’ufficiale d’anagrafe
dell’atto di nascita (in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione).
L’iscrizione per nascita è possibile entro un anno dalla nascita. Decorso quel
termine, si procederà con un’iscrizione per immigrazione e saranno necessari
passaporto e permesso di soggiorno.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
Ordinanza del Tribunale di Milano, n. 2380 dell’11 febbraio 2008
La posizione del minore nell’ambito della regolamentazione
del soggiorno dello straniero sul territorio dello Stato appare
del tutto peculiare ed autonoma rispetto a quella dei suoi
familiari, presenti o meno anch’essi sul territorio dello Stato.
Al divieto di espulsione del minore straniero (art. 19, comma 2, lettera a) del d.lgs. n.
286/1998) corrisponde il diritto del minore stesso ad ottenere un permesso di
soggiorno fino al raggiungimento della maggiore età (art. 28, comma 1, lettera a) del
d.p.r. n. 394/1999) e dunque, indipendentemente dalla posizione giuridica dei
genitori, non è possibile ritenere un minore straniero in condizione di
irregolarità quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato.
Non risulta rilevante il fatto che il minore, pur avendone pieno titolo, in concreto non
sia (formalmente) titolare di permesso di soggiorno - in quanto evidentemente tale
omissione non potrebbe essere ad esso addebitabile al punto da compromettere
l’esercizio dei diritti ad esso spettanti.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
MINORI STRANIERI ADOTTATI O AFFIDATI
Direttiva ministeriale del 21 febbraio 2007
I minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione, per il soggiorno, non
necessitano di permesso di soggiorno
il cui eventuale rilascio darebbe luogo ad una duplicazione degli
adempimenti e ad un conseguente appesantimento burocratico.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
MINORI STRANIERI ADOTTATI O AFFIDATI
Se l’adozione è pronunciata all’estero e il Tribunale per i minorenni si limita a
riconoscerne l’efficacia in Italia, (art. 35 e segg. L. 184/1983) l’iscrizione in anagrafe può
essere effettuata direttamente con l’attribuzione dello status di figlio, purché il
Tribunale, al momento della richiesta di iscrizione anagrafica del minore, abbia già
riconosciuto gli effetti del provvedimento straniero
Se, invece, l’adozione deve perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in Italia, il Tribunale
per i minorenni riconosce il provvedimento come affido preadottivo: il minore sarà
iscritto come “convivente”.
In molti casi, se il minore risiedeva già in Italia, il
Tribunale impone la secretazione dell’identità,
impedendone di fatto l’iscrizione anagrafica fino al
completamento dell’adozione. Soltanto in quel
momento, ordina all’Ufficiale d’anagrafe l’iscrizione
comunicando le nuove generalità e la motivazione
generica “per altri motivi”.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
Per i soggiorni di breve durata (sino a tre mesi) per motivi di visite, affari, turismo e
studio non è necessario il permesso di soggiorno (legge 27 maggio 2007, n. 68).
E’ sufficiente presentare una dichiarazione di presenza.
Per gli stranieri che entrano in Italia provenienti da uno
Stato non appartenente all’Area Schengen:
la polizia di frontiera appone sul passaporto, all’ingresso
in Italia, il timbro “Schengen”.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
Per i soggiorni di breve durata (sino a tre mesi) per motivi di visite, affari, turismo e
studio non è necessario il permesso di soggiorno (legge 27 maggio 2007, n. 68).
E’ sufficiente presentare una dichiarazione di presenza.
Gli stranieri che entrano in Italia provenienti da uno Stato
appartenente all’Area Schengen devono rendere la
dichiarazione di presenza, entro 8 giorni dall’ingresso in
Italia:
a) alla Questura della provincia in cui si trova;
b) Presso una struttura ricettiva o alberghiera in cui viene
registrato (lo straniero dovrà farsene rilasciare una copia).
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
IL RICHIEDENTE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CIVITATIS
Le circolari ministeriali n. 32 del 13 giugno 2007 e n. 52 del
28 settembre 2007 consentono l’iscrizione anagrafica dei
discendenti di cittadini italiani per nascita, mediante
esibizione della sola dichiarazione di presenza.
La circolare ministeriale n. 14 del 31 ottobre 2008 consente
l’iscrizione anagrafica degli stranieri che intendono
riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, della legge n. 91/1992 con la sola esibizione della
dichiarazione di presenza prevista dalla legge n. 68/2007,
(previa verifica del pregresso status di cittadino italiano).
L’ufficiale d’anagrafe agisce in collaborazione con
l’ufficiale dello Stato Civile, chiamato a una prima
valutazione dei documenti esibiti.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
LA REGOLARITA’ DURANTE IL RINNOVO DEL PERMESSO
Direttiva ministeriale del 5 agosto 2006
Circolare ministeriale n. 42 del 17 novembre 2006
I cittadini stranieri già titolari di un permesso di
soggiorno scaduto - ma mai precedentemente iscritti in anagrafe - possono richiedere
l’iscrizione anagrafica anche con la sola esibizione della ricevuta, a condizione che:
• la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di
soggiorno o entro i 60 giorni successivi alla scadenza dello stesso;
• sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della
richiesta di rinnovo;
• sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo.
Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo
in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione. Occorre dare
comunicazione alla Questura che l’iscrizione è stata effettuata ai sensi della direttiva del 5
agosto 2006.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
L’ATTESA DEL PRIMO PERMESSO PER LAVORO SUBORDINATO
Direttiva ministeriale del 20 febbraio 2007
Circolare ministeriale n. 16 del 2 aprile 2007
I cittadini stranieri che richiedono il rilascio del primo
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato possono richiedere
l’iscrizione anagrafica anche con la sola esibizione della ricevuta, a condizione che:
• Abbiano presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello
unico per l’Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale;
• Abbiano sottoscritto un contratto di soggiorno (oggi modello unificato Lav);
• Siano in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno
rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ;
• Siano in possesso della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di
permesso di soggiorno rilasciata dall’Ufficio postale abilitato.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La regolarità del soggiorno senza materiale possesso del permesso
L’ATTESA DEL PRIMO PERMESSO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Circolare ministeriale n. 43 del 2 agosto 2007
I cittadini stranieri che richiedono il rilascio del
permesso
di
soggiorno
per
motivi
di
ricongiungimento familiare possono richiedere
l’iscrizione anagrafica anche con la sola esibizione della
ricevuta, e esibiscano:
• il visto di ingresso (se necessario)
• la ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale di richiesta del
permesso di soggiorno
• fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato
dallo Sportello unico per l’immigrazione
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Richiedenti asilo: un’iscrizione complessa ma essenziale
DIRITTO D’ASILO: I PRINCIPI FONDAMENTALI
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Costituzione della Repubblica, art. 10
“Le autorità indicate nel paragrafo 1 rilasciano o fanno rilasciare ai rifugiati, sotto il loro
controllo, i documenti o gli attestati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle
sue autorità nazionali o per il loro tramite. I documenti o gli attestati in tal modo rilasciati
sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali o per il loro
tramite e fanno fede fino a prova del contrario.
Ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo
territorio il diritto di scegliervi il loro luogo di residenza.
Gli Stati contraenti rilasciano documenti d’identità a tutti i rifugiati che risiedono sul loro
territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido”
Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (1951), artt. 25, 26, 27
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Richiedenti asilo: un’iscrizione complessa ma essenziale
I “RICHIEDENTI ASILO”
I richiedenti la protezione internazionale (cd.
richiedenti asilo o "Dublino", dal nome della
relativa
convenzione internazionale sulla
competenza all'esame delle domande di asilo)
hanno diritto a rimanere nello Stato fino
all'esame della domanda e, in caso di ricorso, fino
alla decisione del Tribunale
Direttiva 2013/32/CE
D.lgs n. 25/2008, art. 7
Per l’iscrizione anagrafica:
- l’identità è accertata, in assenza di passaporto, attraverso il permesso di soggiorno;
- la regolarità del soggiorno prescinde dalla tipologia e dalla durata del permesso di
soggiorno
- la dimora abituale è documentata dalla volontà del cittadino (elemento soggettivo) e
dalle risultanze degli accertamenti, da effettuarsi con la collaborazione delle strutture
di accoglienza.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Richiedenti asilo: un’iscrizione complessa ma essenziale
I “RICHIEDENTI ASILO”
D.lgs n. 182/2015 (G.U. 15 settembre 2015)
Art. 4 - Documentazione
1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel
territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o
comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai
sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. In caso di trattenimento ai sensi dell'articolo 6, la questura rilascia al
richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente
protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale
rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26,
comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di
soggiorno provvisorio.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Richiedenti asilo: un’iscrizione complessa ma essenziale
I “RICHIEDENTI ASILO”
D.lgs n. 182/2015 (G.U. 15 settembre 2015)
Art. 5 - Domicilio
1.Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o
residenza e' assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di
protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza e'
comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo
domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1
2.Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14,
l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e
delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di
ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente
decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 e' comunicato dalla
questura alla Commissione territoriale.
3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a
cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1,
ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura
rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
GLI STRANIERI E L’ASSISTENZA SANITARIA
Art. 2 c 5 d.lgs. N. 286/1998.
Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla
legge.
Art. 34 c. 1 d.lgs. N. 286/1998.
Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per
quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio
sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di
soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
GLI STRANIERI E L’ASSISTENZA SANITARIA
Art. 34 c. 2 d.lgs. N. 286/1998.
L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri
iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti.
Art. 34 c. 3 d.lgs. N. 286/1998 3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei
commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio
sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini
italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
GLI STRANIERI E L’ASSISTENZA SANITARIA
Art. 35 c. 3 d.lgs.n . 286/1998.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme
relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine
italiane;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione
collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi
focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti
qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione
alla spesa a parità con i cittadini italiani.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
GLI STRANIERI E L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
Art. 41 d.lgs. N. 286/1998
(assistenza sociale).
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta
di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,
sono equiparati ai cittadini italiani ai fini
della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che
sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi,
per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi
civili e per gli indigenti.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
GLI STRANIERI E L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
Art. 2 c.1 L. 328/2000
Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei
servizi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto
degli accordi internazionali, con le modalità e nei
limiti definiti dalle leggi regionali, anche i
cittadini di Stati appartenenti all'Unione
europea ed i loro familiari, nonché gli
stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41
del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono
garantite le misure di prima assistenza, di cui
all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DELLE SOCIALI: LA REGIONE VENETO
L.R. Veneto n. 9/1990 - Interventi nel settore dell'immigrazione.
Art. 2 c.1
Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati provenienti dai
Paesi extracomunitari che dimorano nel territorio della Regione.
Art. 4 1.
Al fine di garantire la tutela della salute pubblica la Regione assicura agli immigrati e
loro familiari, che dimorano nel territorio regionale, l'erogazione delle prestazioni
sanitarie presso i presidi e i servizi ospedalieri e territoriali, pubblici o convenzionati,
su prescrizione-proposta di un medico dipendente delle strutture regionali del
Servizio sanitario nazionale, alle stesse condizioni e nei limiti previsti per il cittadino
italiano.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DELLE SOCIALI: LA REGIONE VENETO
L. R. Veneto n. 22/1989 (PSR 1989-1991)
Art. 7
1. Tutti i cittadini, nonché gli apolidi residenti nel Veneto possono fruire dei servizi,
delle prestazioni e degli interventi socio- assistenziali.
2. Sono altresì ammessi a fruire dei suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si
trovino nel territorio regionale e fino al possibile rientro nella Comunità di
provenienza anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a
Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità.
3. Agli utenti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli
alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni,
secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali in relazione alle
condizioni economiche dei soggetti e alla rilevanza sociale delle prestazioni.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DELLE SOCIALI: LA REGIONE VENETO
L.R. Veneto n. 55/1982 - Norme per l’esercizio
delle funzioni in materia di assistenza
sociale
Hanno diritto a usufruire dei servizi e degli
interventi di cui alla presente legge, nel rispetto
delle vigenti norme statali e regionali, tutti i
cittadini residenti nel Veneto senza distinzione
di carattere giuridico, economico, sociale,
ideologico, religioso nonché gli apolidi residenti
nel Veneto.
Sono altresì ammessi a fruire dei suddetti servizi
gli stranieri e gli apolidi che si trovino nel
territorio del Veneto e fino al possibile rientro
nella comunità di provenienza, anche se non
siano assimilati ai cittadini e non risultino
appartenenti a stati per i quali sussista
trattamento di reciprocità.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
LA PRESA IN CARICO: ALCUNI DATI
Percentuale (sul totale nazionale) di stranieri
adulti presi in carico dai servizi sociali:
Veneto 26,1%
Lombardia 20,9%
Piemonte 12,4%
Toscana 7,3%
Emilia Romagna 5,5 %
Fonte: rapporto Ministero dell’Interno 2008 Dip.
Libertà civili e immigrazione (pag. 214)
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
LA GRADAZIONE DELLE PRESTAZIONI SECONDO LE SENTENZE
CORTE COST. 269/2010 E 61/2011
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
SENTT. CORTE COST. 432/2005 E 40/2011
È arbitraria (e quindi incostituzionale)
l’esclusione da benefici e forme di assistenza
fondata sul possesso di una cittadinanza (italiana o
europea) oppure anche sulla mancanza di una
residenza temporalmente protratta.
Al legislatore è consentito introdurre regimi
differenziati, circa il trattamento da riservare ai
singoli consociati, soltanto in presenza di una
"causa" normativa non palesemente irrazionale o,
peggio, arbitraria
Causa ragionevole: una specifica, trasparente e
razionale "causa giustificatrice", idonea a
"spiegare", sul piano costituzionale, le "ragioni"
poste a base della deroga.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI STRANIERO PER IL SISTEMA WELFARE
Rifugiati - Art. 27 D.lgs. n. 251/2007: I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al
cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Apolidi - Art. 23 Convenzione New York rat. con L. 306/1962: In materia di
assistenza e di soccorsi pubblici, gli Stati contraenti concedono agli apolidi che
risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro
cittadini.
Accordi euromediterranei (Turchia, Maroccho, Algeria e Tunisia) - La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 17966/2011 ha affermato il diritto dei cittadini di Paesi
terzi che ricadono nelle sfere applicative della clausola di parità di trattamento
prevista da taluni Accordi euromediterranei, ad accedere alle prestazioni sociali
familiari, nonchè a quelle relative alla disabilità e all’assegno sociale, anche a carattere
non contributivo, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani, a
prescindere dal grado di consolidamento del loro soggiorno in Italia, e dunque dal
possesso o meno del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Stranieri e welfare
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI STRANIERO PER IL SISTEMA WELFARE
Minori stranieri non accompagnati
Convenzione sui diritti del fanciullo L. n. 176/1991 – parità di trattamento con i
cittadini italiani
Lavoratori – convenzione OIL 143/1975 rat. L. 158/1991 - parità di trattamento in
termini di sicurezza sociale senza necessità di un particolare permesso di soggiorno
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Il matrimonio: l’accesso a un diritto fondamentale
PERMESSO DI SOGGIORNO E DICHIARAZIONI DI STATO CIVILE
"Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare
all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio
paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio
nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".
Nuovo art. 116 Codice Civile dopo la l. 94/2009
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245 del 20 luglio 2011, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della parte dell’art. 116 C.C. in cui si prevede l’obbligo di
presentare un documento di regolarità del soggiorno.
Il matrimonio è un diritto fondamentale, riconosciuto anche dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo (art. 16), dalla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 12) e dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (art. 9): in quanto diritto fondamentale della
persona non può essere limitato dalla regolarità o meno del soggiorno dello
straniero.
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Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Il matrimonio: l’accesso a un diritto fondamentale
LO STRANIERO E LA CARTA DI IDENTITA’
 La carta di identità si rilascia alle persone residenti o dimoranti nel Comune
(purché iscritte in anagrafe).
 Il Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza non fa alcuna distinzione tra
italiani e stranieri.
 Requisito necessario e sufficiente per il rilascio del documento è la corretta
identificazione del cittadino.
E se il permesso di soggiorno è scaduto?
La norma che legava la validità della carta di identità al possesso del permesso di
soggiorno è stata abrogata (L. 6.3.1998, n. 40 e art. 47 D.Lgs. 25.7.1998, n. 286).
L’art. 6, comma 3, del D.L. 30.12.1989 N. 416 coordinato con la legge di conv.
28.2.1990 n. 39 (G.U. n. 67/1990), disponeva che: “La carta di identità di validità
limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno è rilasciata
agli stranieri che hanno ottenuto l’iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su
apposito modello approvato con decreto del Ministro dell’interno.”
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
Il matrimonio: l’accesso a un diritto fondamentale
LO STRANIERO E LA CARTA DI IDENTITA’
E se il permesso di soggiorno non serve, non è legittimo richiederlo!
Non può essere infatti invocato l’art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 286/1998.
Tale norma dispone che il permesso e la carta di soggiorno, con alcune eccezioni
espressamente previste, “devono essere esibiti agli uffici della P.A. ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti
nell’interesse dello straniero comunque denominati”.
La carta di identità non rientra fra le fattispecie giuridiche nominate dalla citata
normativa, in quanto non può essere considerata una licenza, né un’autorizzazione,
né un’iscrizione; e nemmeno può rientrare fra “altri provvedimenti nell’interesse
dello straniero”, in quanto la carta di identità, oltre a non essere un
“provvedimento”, è stata istituita e viene rilasciata essenzialmente nell’interesse
pubblico.
L’art. 76, secondo comma, del Dpr n. 445/2000 prevede espressamente responsabilità
penali per “l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verità”, che
“equivale ad uso di atto falso”.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La perdita del diritto di soggiorno
LA CANCELLAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Regolamento anagrafico
Articolo 7, comma 3
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la
dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del
permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non
decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Articolo 11
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
c) per i cittadini stranieri per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui
all’art. 7, comma 3, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della
carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei
successivi 30 giorni.
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La perdita del diritto di soggiorno
LA CANCELLAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO
Come ponderare la cancellazione per mancato
rinnovo della dichiarazione di dimora abituale?
"La cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione
di dimora abituale prevede il concorso di due elementi. Il
primo costituito dall’ omessa dichiarazione e il secondo
rappresentato dal decorso dell’ anno dalla scadenza del
permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.
Dalla lettura coordinata dell’ art. 7, nella sua nuova
formulazione, e dell’ art. 11 del medesimo DPR 223/89, si
desume che il termine di un anno vada riferito all’ipotesi di
omessa attivazione delle procedure di rinnovo del
titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione,
alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini
stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad
esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece,
che abbiano prodotto regolare domanda".
Ministero dell’Interno, circolare n. 12/2005
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015
La perdita del diritto di soggiorno
LA CANCELLAZIONE DEL CITTADINO STRANIERO
Quando non si può provvedere a cancellazione?
"In
attesa
della
definizione
del
procedimento giurisdizionale - scrive il
Ministero - l’interessato possa rimanere
iscritto in anagrafe anche alla luce delle
previsioni dell’art. 42 del DPR 394/99, così
come modificato dal DPR 334/2004, che
prevede che non venga meno l’iscrizione
all’A.S.L. qualora l’interessato esibisca la
documentazione comprovante la pendenza
del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione".
Ministero dell’Interno – Risposta a
quesito 14/07/2006
DALL’ANAGRAFE AL WELFARE
Santorso (VI) | 9 ottobre 2015