Recovery and Resolution Framework

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Recovery and Resolution Framework
FLASH REPORT
Recovery and Resolution Framework:
proposta di un quadro comune di norme per la gestione delle crisi bancarie
Giugno 2012
Introduzione
La crisi finanziaria ha messo in luce l’inadeguatezza degli strumenti di cui dispongono le Autorità pubbliche per gestire la crisi
delle banche. Per garantire i servizi finanziari essenziali per i cittadini e le imprese, i governi hanno dovuto iniettare denaro
pubblico nel sistema bancario ed emettere garanzie in uno sforzo senza precedenti: tra ottobre 2008 e ottobre 2011, la
Commissione Europea ha approvato aiuti di Stato a favore degli enti finanziari pari a 4.500 miliardi di euro (equivalenti al 37%
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del PIL dell'UE) .
Ciò ha evitato fallimenti bancari e perturbazioni economiche su ampia scala, ma ha fatto ricadere sui contribuenti il costo del
deterioramento delle finanze pubbliche e non ha risolto il problema di come gestire le difficoltà delle grandi banche
internazionali.
La proposta, presentata in data 6 giugno 2012 dalla Commissione Europea, relativa a norme a livello UE per il risanamento
delle banche e la risoluzione delle crisi bancarie, la cui approvazione è prevista tra giugno e dicembre 2013 con entrata in
vigore entro i 12 mesi successivi, ha l’obiettivo di assicurare che in futuro le Autorità dispongano di strumenti che gli
consentano di intervenire con decisione sia prima che i problemi si verifichino, sia quando sono già in atto.
Gli elementi essenziali della proposta
Il quadro comune di norme proposte si fonda sulle misure recentemente adottate da diversi Stati membri per migliorare i
sistemi di risoluzione delle crisi a livello nazionale, ne rafforza gli aspetti fondamentali e ne garantisce l’applicabilità sul
mercato finanziario integrato europeo.
Gli strumenti proposti dalla Commissione Europea si dividono in strumenti di “preparazione e prevenzione”, di “intervento
precoce” e di “risoluzione delle crisi”; l’intervento delle Autorità di Vigilanza diventa più incisivo al deteriorarsi della
situazione finanziaria.
1.
Preparazione e prevenzione
In primo luogo, il quadro impone a tutte le banche di redigere piani di risanamento (Recovery Plan) che stabiliscano
le misure da attivare in caso di deterioramento della loro situazione finanziaria, finalizzate a ripristinare la sostenibilità
economica.
In secondo luogo, le Autorità di Vigilanza sono tenute a preparare piani di risoluzione delle crisi (Resolution Plan)
che contengano opzioni per gestire le banche che versano in condizioni critiche e ormai economicamente insostenibili
(ad esempio, dettagli sull’applicazione degli strumenti di risoluzione delle crisi e su come garantire la continuità delle
funzioni essenziali).
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Fonte: Commissione Europea.
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In sintesi:
Inoltre, se le Autorità individuano ostacoli alla possibilità di risoluzione delle crisi nel corso dell’elaborazione dei
piani, esse possono imporre alle banche interessate la modifica delle proprie strutture giuridiche od operative, in modo
da assicurare che la risoluzione della crisi sia possibile con gli strumenti disponibili e con modalità che non
compromettano le funzioni essenziali della banca, non mettano a rischio la stabilità finanziaria e non implichino costi a
carico del contribuente.
I gruppi finanziari possono infine sottoscrivere accordi di sostegno finanziario infragruppo per limitare l’evoluzione
della crisi e ripristinare rapidamente la stabilità finanziaria dell'intero gruppo (il sostegno finanziario infragruppo è
subordinato all’approvazione delle Autorità di Vigilanza e degli azionisti di ciascuna entità parte dell’accordo).
2.
Intervento precoce
L’intervento di vigilanza precoce assicura che le difficoltà finanziarie vengano affrontate non appena le stesse si
presentano: i poteri di intervento precoce scattano quando un ente non rispetta i requisiti patrimoniali previsti dalla legge
o, presumibilmente, non sarà più in grado di rispettarli. Le Autorità potranno imporre all’ente di attuare le misure
previste dal piano di risanamento, elaborare un programma d’azione e stabilire un calendario per la sua attuazione,
richiedere la convocazione di un’assemblea degli azionisti per adottare decisioni urgenti e imporre all’ente di elaborare
un piano per ristrutturare i propri debiti con i creditori.
Inoltre, le Autorità di Vigilanza avranno il potere di nominare per un periodo limitato un Amministratore straordinario, il
cui compito sarà risanare la situazione finanziaria della banca e provvedere a una sana e prudente gestione della sua
attività.
3.
Risoluzione delle crisi
La risoluzione delle crisi scatta se le misure preventive e di intervento precoce non sono in grado di evitare che la
situazione si deteriori al punto tale da portare al dissesto della banca (o da renderlo probabile). Qualora l’Autorità
preposta stabilisca che nessun’altra azione eviterebbe il dissesto della banca e che è a rischio l’interesse pubblico
(accesso a funzioni bancarie essenziali, stabilità finanziaria, integrità delle finanze pubbliche, ecc.), allora dovrebbe
assumere il controllo dell’ente e avviare un’azione decisiva di risoluzione delle crisi.
Strumenti e poteri di risoluzione delle crisi armonizzati, insieme a piani preparati in anticipo, sia per le banche operative
a livello nazionale che per quelle operative a livello transfrontaliero, garantiranno che le Autorità nazionali in tutti gli Stati
membri siano dotate di strumenti e di “tabelle di marcia” comuni per gestire i dissesti delle banche. I principali strumenti
di risoluzione delle crisi sono:

vendita dell’attività d’impresa: le autorità vendono la banca in dissesto, nella sua totalità o in parte, ad un’altra
banca;

costituzione dell’ente-ponte: individuazione delle attività sane o delle funzioni essenziali della banca per farne
una nuova banca (banca-ponte o bridge-bank), che sarà venduta ad un’altra entità. La vecchia banca, comprese le
attività deteriorate o le funzioni non essenziali, sarà quindi liquidata con procedura ordinaria di insolvenza;

riduzione del debito (o bail-in): la banca viene ricapitalizzata, gli azionisti vengono smaltiti o diluiti e i creditori
vedono i loro crediti ridotti o convertiti in azioni. A questo scopo, le banche saranno obbligate a detenere una
percentuale minima delle loro passività totali sotto forma di strumenti ammissibili al salvataggio interno;

separazione delle attività: le attività deteriorate della banca vengono trasferite ad un veicolo di gestione, che ne
“ripulisce” lo stato patrimoniale. Per evitare che questo strumento venga usato esclusivamente come aiuto di Stato,
il quadro di risoluzione delle crisi dispone che possa essere usato soltanto congiuntamente ad un altro strumento
(banca-ponte, vendita dell'attività d'impresa o riduzione del debito): ciò assicura che la banca che riceve aiuto
venga anche ristrutturata.
Affinché questi strumenti funzionino, è però necessaria la cooperazione tra le Autorità nazionali. Il quadro delle norme per
la risoluzione delle crisi ha quindi anche l’obiettivo di far fronte alle difficoltà delle banche o dei gruppi bancari UE che
operano a livello transfrontaliero, attraverso una migliore cooperazione tra le Autorità nazionali in tutte le 3 fasi definite nella
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proposta. Potranno essere costituiti collegi di risoluzione delle crisi, sotto la leadership dell'Autorità di Vigilanza a livello di
gruppo e con la partecipazione dell’Autorità Bancaria Europea (EBA - European Banking Authority); l'EBA agevolerà azioni
congiunte e, se necessario, svolgerà un ruolo di mediazione vincolante. Ciò getta le basi per una vigilanza delle entità
transfrontaliere sempre più integrata a livello UE, che potrà essere ulteriormente sviluppata negli anni futuri nel quadro del
riesame complessivo dell'architettura di vigilanza europea.
Finanziamento della risoluzione della crisi
Per essere efficaci, gli strumenti di risoluzione delle crisi dovranno essere finanziati. Se, ad esempio, le autorità creano una
banca-ponte, la stessa per operare avrà bisogno di capitale o di prestiti a breve termine. Se il finanziamento non può
provenire dal mercato e per evitare che le azioni di risoluzione delle crisi vengano finanziate dallo Stato, i fondi di risoluzione
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delle crisi forniranno un finanziamento supplementare che raccoglierà contributi dalle banche, proporzionati alle loro
passività e profilo di rischio.
I fondi dovranno accumulare capacità sufficiente per raggiungere in 10 anni l’1% dei depositi coperti, da usare
esclusivamente per sostenere una conduzione ordinata della riorganizzazione e risoluzione delle crisi (e mai per il
salvataggio di una banca). I fondi nazionali potranno interagire, soprattutto per fornire finanziamenti destinati alla risoluzione
delle crisi di banche transfrontaliere.
Per un uso ottimale delle risorse, la Direttiva si avvarrà anche dei fondi già disponibili nei 27 sistemi di garanzia dei depositi:
tali sistemi forniranno, accanto al fondo di risoluzione delle crisi, finanziamenti per la protezione dei depositanti al dettaglio.
Per ottimizzare le sinergie, agli Stati membri sarà anche consentito di fondere i sistemi di garanzia dei depositi e il fondo di
risoluzione delle crisi, a condizione che siano disponibili tutte le garanzie in grado di assicurare che il sistema possa
rimborsare i depositanti in caso di dissesto.
Elementi critici per il successo del Recovery e Resolution Plan
Secondo Protiviti, la rapida implementazione del Recovery e Resolution Plan dovrebbe includere i seguenti elementi:



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



executive summary delle principali strategie di risanamento e liquidazione e dei corrispondenti piani operativi di
implementazione;
analisi strategica basata sull’analisi di scenario;
descrizione delle condizioni necessarie e sufficienti che determinano l’attivazione delle strategie;
alternative concrete e attuabili per gli interventi di risanamento e liquidazione;
azioni di preparazione necessarie per assicurare l’implementazione tempestiva ed efficace degli interventi previsti;
dettaglio di tutte le condizioni ostative all’attuazione efficace e tempestiva delle strategie;
attribuzione delle responsabilità per l’attuazione delle azioni di preparazione e per l’implementazione dei piani e dei
relativi interventi;
dettaglio sulle strategie di comunicazione.
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Protiviti ha già maturato esperienze nello sviluppo di piani di Recovery per G-SIFI e ritiene che gli elementi chiave del
successo siano il coinvolgimento attivo e tempestivo del Top Management e degli organi aziendali, oltre alla
collaborazione con le Autorità di Vigilanza. Data la complessità del progetto e la numerosità delle strutture coinvolte, è
necessaria una precisa attribuzione delle responsabilità e una chiara visione delle possibili azioni correttive e dei relativi
impatti. Non ultima, l’identificazione di scenari teorici ma plausibili, che abbiano un impatto sia idiosincratico sia sistemico.
A fronte della necessità per le Banche italiane ed europee di adattarsi quanto prima alla proposta del quadro normativo della
Commissione Europea, Protiviti è in grado di garantire professionisti con esperienze su progetti analoghi presso G-SIFI, forti
competenze locali su tutte le aree coinvolte (Risk Management, Finanza, Operations, IT, Legale), conoscenza della
normativa e della materia di riferimento ed esperienza su progetti per la gestione di situazioni di crisi in Italia e all’estero.
Contatti:
Marin Gueorguiev – Managing Director
([email protected])
Tel: 02 6550 6301
Cristina Gualerzi – Manager
([email protected])
Tel: 02 6550 6301
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Il 26 maggio 2010 la Commissione Europea ha proposto all’Unione Europea di creare una rete UE di fondi per finanziare le misure di risoluzione delle
insolvenze bancarie, garantendo che in futuro i fallimenti di banche non avvengano a spese del contribuente, né destabilizzino il sistema finanziario.
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Istituti finanziari di rilevanza sistemica mondiale, come definiti dal Financial Stabilty Board, 4 novembre 2011.
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