apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 1864/2015 pubbl. il 11/02/2015 RG n. 54836/2012 Repert. n. 1512/2015 del 11/02/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Paola Gandolfi Presidente rel. Dott. Sivia Giani Giudice Dott. Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 54836/2012 R.G. promossa da: TENDER CORPORATION (c.f. ), con il patrocinio degli avv. CANEVA DANIELE e FUCCI GIANLUCA TEODORO (FCCGLC75P24F205N) Corso Porta Vittoria, 18 20122 MILANO; , ATTORE contro: BOUTY SPA (C.F. 00844760157 ), con il patrocinio dell’avv. RACCA ELISABETTA e PANZARINI ELISABETTA (PNZLBT68H46F205V) Corso Europa, 5 20122 MILANO; pagina http://bit.ly/29qYJLt 1 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 1864/2015 pubbl. il 11/02/2015 RG n. 54836/2012 Repert. n. 1512/2015 del 11/02/2015 CONVENUTO NELL’INTERESSE DI TENDER CORPORATION Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e domanda: Nel merito in via principale - accertare e dichiarare che la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione, la pubblicizzazione, la detenzione, l’uso dei prodotti contestati recanti il marchio “AFTER BITE”/”AFTERBITE” e comunque di qualunque altro prodotto recante il marchio “AFTER BITE”/”AFTERBITE”, costituiscono contraffazione dei marchi aventi ad oggetto l’espressione “AFTER BITE” di titolarità di parte attrice, fra cui il marchio nazionale n. 0000764683, depositato in data 5.08.94, classe 3 e 5, registrato in data 24.12.98 e rinnovato in data 11.06.04 (cfr. doc. n. 7), il marchio nazionale n. 0000842273, depositato in data 12.06.98, classe 3 e 5, registrato in data 22.03.01 e rinnovato in data 26.6.08 (cfr. doc. n. 8), nonché atto di concorrenza sleale e conseguentemente inibirne la continuazione; - ordinare il ritiro definitivo dal commercio e la distruzione dei prodotti contraffatti e di tutte le cose costituenti la violazione (fra cui, a mero titolo esemplificativo, materiale commerciale, dépliant, confezioni, cataloghi, etichette ecc.); - condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale, e in ogni caso alla reversione degli utili conseguiti dal contraffattore, determinati anche in via equitativa; - ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza su “Il Corriere della Sera”, “Il Sole 24 Ore”, “Donna Moderna” e “Il Farmacista”, in caratteri doppi del normale, per due volte consecutive, a spese delle parti convenute e a cura dell’attrice; - disporre una penale di € 5.000,00 a carico della convenuta, per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare alla sentenza nonché € 50.000,00, per ogni violazione successivamente constatata e accertata nel presente giudizio; In via istruttoria - disporre l’interrogatorio formale, anche ai sensi degli artt. 121 e 121 bis C.P.I. del legale rappresentante della società convenuta richiedendosi di indicare i quantitativi dei prodotti commercializzati dalla convenuta recanti il marchio “After bite”, il prezzo di vendita, l’eventuale prezzo di acquisto dei prodotti da fornitori ovvero il costo di produzione, il fatturato complessivo dall’inizio dell’illecito ad oggi e, in ogni caso per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, nonché informazioni sulle origini e sulle reti di distribuzione dei prodotti in contestazione recanti il marchio “AFTER BITE”/“AFTERBITE” commercializzati dalla convenuta, e in particolare: nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri pagina http://bit.ly/29qYJLt 2 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Conclusioni delle parti: precedenti detentori dei prodotti in questione, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate; - ammettersi prova per testimoni, sui seguenti capitoli: 1) vero che le fatture sub doc. n. 32 a) che si rammostrano al teste sono state emesse dalla società Tender nei confronti di Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. per la vendita di prodotti a marchio “After Bite”? 2) vero che le fatture sub doc. n. 32 b) che si rammostrano al teste sono state emesse dalla società Tender nei confronti di Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. per la vendita di prodotti a marchio “After Bite”? 3) vero che le fatture sub doc. n. 32 c) che si rammostrano al teste sono state emesse dalla società Tender nei confronti di Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. per la vendita di prodotti a marchio “After Bite”? 4) vero che le fatture sub doc. n. 32 d) che si rammostrano al teste sono state emesse dalla società Tender nei confronti di Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. per la vendita di prodotti a marchio “After Bite”? 5) vero che le fatture sub doc. n. 32 e) che si rammostrano al teste sono state emesse dalla società Tender nei confronti di Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. per la vendita di prodotti a marchio “After Bite”? 6) vero che i prodotti a marchio “After Bite” di Tender Corporation sono stati venduti da Tender in Italia a Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. dal 1987? 7) le fatture sub doc. n. 33) che si rammostrano al teste sono state emesse dalla società Tender nei confronti di Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. per la vendita di prodotti a marchio “After Bite”? 8) vero che il fatturato realizzato da Sella nell’anno 2006 sui prodotti a marchio “After Bite” di Tender è pari a Euro 1.088.146,49? 9) vero che il fatturato realizzato da Sella nell’anno 2007 sui prodotti a marchio “After Bite” di Tender è pari a Euro 1.170.135,70? 10) vero che il fatturato realizzato da Sella nell’anno 2008 sui prodotti a marchio “After Bite” di Tender è pari a Euro 891.246,57? 11) vero che il fatturato realizzato da Sella nell’anno 2009 sui prodotti a marchio “After Bite” di Tender è pari a Euro 1.046.663,01? 12) vero che il fatturato realizzato da Sella nell’anno 2010 sui prodotti a marchio “After Bite” di Tender è pari a Euro 1.111.959,63? 13) vero che il fatturato realizzato da Sella nell’anno 2011 sui prodotti a marchio “After Bite” di Tender è pari a Euro 907.436,97? 14) vero che il fatturato realizzato da Sella nell’anno 2012 sui prodotti a marchio “After Bite” di Tender è pari a Euro 983.256,35? 15) vero che nell’anno 2006 Sella ha distribuito in Italia n. 472.852 prodotti contraddistinti dal marchio “After Bite”? pagina http://bit.ly/29qYJLt 3 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1864/2015 pubbl. il 11/02/2015 RG n. 54836/2012 Repert. n. 1512/2015 del 11/02/2015 16) vero che nell’anno 2007 Sella ha distribuito in Italia n. 513.530 prodotti contraddistinti dal marchio “After Bite”? 17) vero che nell’anno 2008 Sella ha distribuito in Italia n. 368.558 prodotti contraddistinti dal marchio “After Bite”? 18) vero che nell’anno 2009 Sella ha distribuito in Italia n. 420.826 prodotti contraddistinti dal marchio “After Bite”? 19) vero che nell’anno 2010 Sella ha distribuito in Italia n. 455.346 prodotti contraddistinti dal marchio “After Bite”? 20) vero che nell’anno 2011 Sella ha distribuito in Italia n. 380.353 prodotti contraddistinti dal marchio “After Bite”? 21) vero che nell’anno 2012 Sella ha distribuito in Italia n. 402.712 prodotti contraddistinti dal marchio “After Bite”? 22) vero che la dichiarazione sub doc. 34 che mi si rammostra riporta i dati di fatturato per anno dal 2006 al 2012 realizzati da Sella con la vendita dei prodotti a marchio After Bite e il numero di pezzi After Bite lenitivo da 14ml venduti da Sella in ciascuno anno dal 2006 al 2012? 23) vero che le fatture sub doc. n. 37 riguardano spese sostenute da Sella per l’acquisto di spazi pubblicitari per i prodotti a marchio “After Bite”? 24) vero che le fatture sub doc. n. 38 riguardano spese sostenute da Sella per la realizzazione di espositori per farmacie per i prodotti a marchio “After Bite”? Si indicano come testi i Dottori Antonio Salviato e Roberto Salviato, entrambi domiciliati presso Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella S.r.l. con sede in Schio (VI), Via Vicenza 67; - ordinare alla convenuta Bouty S.p.A., ai sensi dell’art. 121 C.P.I. od, in subordine, ex artt. 2711, comma 2, c.c., 210 e 212 c.p.c., l'esibizione delle scritture contabili, in particolare, di fatture di acquisto e di vendita, del libro giornale, dei libri IVA, del libro carico e scarico di magazzino, del libro inventari, delle bolle doganali di importazione ed esportazione, fatture di acquisto e di vendita, del listino prezzi dei prodotti contestati recanti “After bite” o “Afterbite”, il tutto a decorrere dalla data di inizio della produzione, pubblicizzazione ed offerta in vendita fino alla data di cessazione dell’illecito ovvero a quella di adozione del provvedimento di esibizione se più recente e, in ogni caso, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013; - disporre, sempre ai sensi dell’art. 121 c.p.i., la comunicazione ed indicazione degli elementi (fatture di acquisto, fatture di vendita, ordini, bolle di consegna, prospetti e provvigioni) necessari per l’identificazione dei terzi cooperanti con la società convenuta nella produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti contestati per cui è causa e nei correlativi servizi, con particolare riguardo ai distributori e ai rivenditori indipendenti; - disporre CTU contabile diretta a determinare il fatturato della convenuta relativo ai prodotti per cui è causa, il numero degli esemplari prodotti e/o venduti, il ricavo pagina http://bit.ly/29qYJLt 4 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1864/2015 pubbl. il 11/02/2015 RG n. 54836/2012 Repert. n. 1512/2015 del 11/02/2015 Sentenza n. 1864/2015 pubbl. il 11/02/2015 RG n. 54836/2012 Repert. n. 1512/2015 del 11/02/2015 per la convenuta BOUTY S.p.A., Voglia codesto Ill.mo Tribunale così giudicare: respingere nel miglior modo le domande tutte dell’attrice per le ragioni esposte in atti; con vittoria di spese diritti e onorari di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato il 5/2/12 la TENDER CORPORATION ha chiamato in giudizio BOUTY s.p.a. per sentirla dichiarare responsabile di contraffazione del marchio “AFTER BITE” di titolarità dell’attrice, con conseguenti ordine di ritiro dal commercio, distruzione dei prodotti e del materiale commerciale, risarcimento dei danni ed in ogni caso retroversione degli utili, nonché pubblicazione della sentenza. L’attrice, società statunitense, è titolare del marchio in vari Paesi del mondo, in particolare in Italia della registrazione n. 764683, su domanda depositata il 5/8/94, rinnovata al n. 1088627 (nonché protetta da altre registrazioni) per contraddistinguere prodotti lenitivi degli effetti di punture di insetti (zanzare). Tender contesta quindi alla convenuta l’uso del segno per contraddistinguere una linea di prodotti farmaceutici per la cura della punture di insetti. Si è costituta Bouty, rilevando di contraddistinguere i suoi prodotti della linea repellenti per insetti con il marchio “ZCare”, utilizzando per ciascuno una dizione descrittiva della funzione (protection, natural protection, insect repellent). Così per i prodotti lenitivi degli effetti della puntura il marchio ZCare risulta affiancato dalla dicitura “after bite”, dizione peraltro usata anche dal Ministero della Salute nella definizione generale dei farmaci e dispositivi medici contenuta nella circolare 18/2/11. Di conseguenza, Bouty eccepisce l’insussistenza della contraffazione e la nullità del marchio attoreo per carenza di capacità distintiva. In ogni caso, la convenuta contesta anche l’intervenuto acquisto di capacità distintiva del marchio attoreo. Il G.I. concedeva i termini ex art. 183,VI c.p.c., quindi, senza istruttoria, all’udienza del 22/10/14 rimetteva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Come accennato in narrativa, l’attrice risulta titolare della registrazione 764683, concessa il 24/12/98, su domanda 5/8/94, rinnovata il 22/1/08 al n. 1088627 (su pagina http://bit.ly/29qYJLt 5 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 marginale e l’utile conseguente alla vendita del prodotto contestato nonché la royalty media del settore e ogni altro elemento idoneo a determinare il lucro cessante per l’attrice e gli utili realizzati dal contraffattore, ivi compresa l’eventuale indagine sul fatturato dell’attrice e sugli utili da essa conseguiti nella vendita dei prodotti contraddistinti dal marchio azionato. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali domanda 11/6/04) “consistente nella dicitura after bite riprodotto in qualsiasi colore dimensione e carattere di stampa” per le classi 3 e 5 (doc. 7 att.). Tender è altresì titolare di un marchio tridimensionale n. 842273, rilasciato il 22/3/01 su domanda 12/6/98 e rinnovato il 15/7/10 al 1316598 (su domanda 26/5/08) che “consiste in un involucro cilindrico su cui è raffigurata una rappresentazione stilizzata di una zanzara di colore abbinata alla dicitura after bite in carattere stampatello di colore azzurro, essendo prevista una molletta di aggancio cromato con incisa la parola “tender” in carattere corsivo” (doc. 8). Secondo l’attrice per entrambi i segni, anche quello complesso, tridimensionale, il nucleo ideologico in cui si riassume l’ attitudine individualizzante (c.d. “cuore”), dotato di autonoma potenzialità evocativa nella memoria del consumatore, si concentrerebbe nell’espressione “after bite” (“dopo morso”/“dopo puntura” in lingua inglese). Pare al tribunale che effettivamente, come eccepito dalla convenuta, siffatta dicitura incontri ab origine il divieto di registrabilità di cui all’art. 13 CPI, consistendo esclusivamente dall’indicazione descrittiva della funzione e destinazione del prodotto all’utilizzazione “dopo puntura” dell’insetto. Il fatto che l’espressione registrata non sia nella lingua ufficiale nazionale non conferisce di per sé distintività, ove si consideri da un lato che l’inglese è divenuto la lingua comune della koinè mondiale e dall’altro che proprio nel settore cosmetico è invalso anche in Italia l’uso di contraddistinguere in inglese la funzionalità/destinazione del prodotto (“after sun”, “bath shower”, “body cream” ecc.). Non a caso il Ministero della Salute aveva utilizzato il termine “after bite”, proprio per la sua funzione definitoria dei prodotti “anti puntura”, nella circolare 6518 del 16/2/11, destinata al loro corretto inquadramento normativo. Tale dimostrazione della generale descrittività del segno (cfr. anche docc. 12, 28, 29, 30, 31 e 32 conv.) non appare smentita dalla mera presa d’atto delle contestazioni di Tender da parte del Ministero, che si è limitato a sottolineare l’estraneità dai suoi compiti delle questioni di PI (doc. 46 att.) Ovviamente, la percezione del consumatore medio della descrittività del segno deve essere contestualizzata in relazione al prodotto che è destinato a contraddistinguere e non può essere svolta in astratto (mediante un’indagine sulle conoscenze linguistiche generali, quale quella di cui alla prima domanda della indagine demoscopica Doxa 22/5/13, doc. 31 att.) La brevettabilità di parole d’ uso comune quale marchio è subordinata infatti alla circostanza che siano collegate al prodotto da un accostamento di pura fantasia, concettualmente distinto dalla categoria merceologica ed in grado di indicarne l’ origine imprenditoriale. Il divieto previsto dall’ art. 13 CPI. (già 18 lett. b L.M.), riguarda non solo le denominazioni generiche del prodotto o servizio, ma anche i “segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, il valore” del prodotto o pagina http://bit.ly/29qYJLt 6 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1864/2015 pubbl. il 11/02/2015 RG n. 54836/2012 Repert. n. 1512/2015 del 11/02/2015 servizio stesso, riferendosi alla loro ontologica attitudine, anche solo potenziale, alla descrittività, che è indipendente dal loro uso nella pratica. E’ infatti implicito nel sistema, per l’ esigenza generale di evitare una concorrenza sfalsata (cfr. Corte Giust. CE 10/4/08, caso Adidas) un “imperativo di disponibilità” che impone che taluni segni possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori del commercio. In altri termini, la finalità della norma (una delle prime definizioni del punto di equilibrio necessario tra le contrapposte esigenze dei monopoli legittimi e della libertà di concorrenza) è quella di impedire che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico, che debbono rimanere patrimonio comune onde evitare ogni ingiustificato ostacolo ai concorrenti, mediante la trasformazione dell’esclusiva sul segno in monopolio di fabbricazione. In proposito, la questione che ci occupa merita poche considerazioni, anche alla luce delle nozioni di comune esperienza, partendo dalla banale constatazione sopra riportata del testuale riferimento, nell’elemento denominativo che costituisce il marchio di Tender, alla funzione di lenitivo degli effetti del morso degli insetti ed alla sua modalità di applicazione “dopo puntura”. Siffatta funzione descrittiva costituisce un impedimento, dal punto di vista normativo, all’ appropriazione monopolistica del fonema “after bite” come elemento distintivo, con riferimento a prodotti che abbiano forte aderenza concettuale e nesso logico con la funzione lenitiva. Analoghe considerazioni debbono avere guidato la decisione dell’UAMI di rifiutare la registrazione comunitaria dell’analogo termine “anti bite” richiesta da Tender (cfr doc. 23 conv.). L’espressione “after bite” non è quindi neppure atta costituire il nucleo ideologico in cui si riassumerebbe l’ attitudine individualizzante (c.d. “cuore”) di segni complessi in cui è utilizzata, che andranno, se del caso, analizzati nella loro inscindibile dimensione grafico-denominativa. In ipotesi, la combinazione di elementi descrittivi e grafici potrebbe essere dotata di potenzialità distintiva anche quale c.d. “marchio di insieme” (nel quale i vari elementi che lo compongono, singolarmente considerati mancano di distintività ed è soltanto la combinazione a cui danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo, più o meno accentuato; cfr. Cass. 7488/04). Poiché nessuna domanda di accertamento della nullità del segno risulta svolta in questa sede da Bouty, che ha eccepito l’irregistrabilità originaria del marchio attoreo quale argomento difensivo rispetto all’accusa di contraffazione, il Tribunale risulta esentato da un maggiore approfondimento della questione, anche in relazione alla dedotta secondarizzazione del segno allagata da Tender. In proposito, pur non potendosi escludere una soluzione diversa, la dimostrazione che il segno “after bite” abbia acquisito una rinomanza sul mercato che le attribuisce un pagina http://bit.ly/29qYJLt 7 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1864/2015 pubbl. il 11/02/2015 RG n. 54836/2012 Repert. n. 1512/2015 del 11/02/2015 secondary meaning, non potrebbe essere demandata alle produzioni effettuate in questa sede, che attestano una commercializzazione sul territorio italiano dal 2009 al 2013 per poche centinaia di migliaia di euro all’anno (peraltro si tratta di prodotti dal prezzo unitario inferiore all’euro doc, 32 att.) ed agli sforzi pubblicitari per accreditarlo, per lo più relativi mercati esteri (docc. 14-18 att.), salvo qualche trafiletto ed una pagina pubblicitaria la cui diffusione è rimasta ignota, anche ove si considerino gli scarsi investimenti in proposito (doc. 37 att.). Peraltro, se anche una parola descrittiva del prodotto o servizio e loro funzionalità possono in ipotesi divenire distintivi di un solo specifico prodotto, il monopolio che ne verrebbe attribuito al titolare non può estendersi fino ad impedire ai concorrenti di utilizzarlo quale indicazione descrittiva dei componenti, funzioni, modalità d’uso del prodotto, pena un’ inammissibile limitazione della libertà di mercato (al cui pieno espandersi le esclusive debbono essere stimolo, non ostacolo). Se l’ipotizzata secondarizzazione (ove avvenuta ed a far data da tale mutamento di percezione nel consumatore) non potrebbe mai impedire agli altri imprenditori di usare il segno nel suo significato primario e descrittivo, nei limiti di cui all’art. 21,I CPI, vanno considerate le concrete modalità di utilizzazione dell’espressione in contestazione da parte di Bouty. Dalla documentazione prodotta risulta che i prodotti della convenuta sono contraddistinti dal marchio “Z Care” di cui è titolare (doc. 1 conv., registrazione comunitaria n. 9285156), accompagnata da una dizione descrittiva della funzione a cui ciascun prodotto è destinato o a talune sue caratteristiche: “protection” (docc. 2-6 e 10 conv.), “natural” (docc. 6-9) e “afterbite” (docc. 11-12). Le medesime dizioni, inserite in una striscia di ridotte dimensioni sotto il marchio di fabbrica fortemente evidenziato, vengono poi riprodotte in varie parti della confezione sia nella declinazione in italiano (“insetto repellente”, “protezione naturale”, “dopo puntura”) che in inglese, lingua in cui sono declinate anche altre caratteristiche del singolo prodotto (“with ammonia and almond oil”, “with lemongrass, geranium, levander and carnation essential oils”). Risulta quindi evidente che il termine “after bite” appare utilizzato nella sua primaria natura descrittiva della funzionalità del prodotto, che, dal punto di vista della indicazione di provenienza imprenditoriale, appare contraddistinto dal differente segno “ZCare”. Non a caso, nella stessa indagine Doxa (doc. 31 att.), solo il 30% degli intervistati ipotizza un collegamento del prodotto della convenuta in contestazione con quello dell’attrice, mentre il residuo 70% ha ben chiaro che si tratta comunque di due prodotti “di marche diverse”. In conclusione, le doglianze dell’attrice sono risultate prive di fondamento e le relative domande non possono trovare accoglimento. Nessuna domanda ex art. 2598 c.c. risulta proposta, peraltro, in quanto fondata sui medesimi fatti costituitivi di uso indebito del segno registrato da Tender, non potrebbe avere sorte diversa da quella di contraffazione. pagina http://bit.ly/29qYJLt 8 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1864/2015 pubbl. il 11/02/2015 RG n. 54836/2012 Repert. n. 1512/2015 del 11/02/2015 Al rigetto della domanda consegue la condanna dell’attrice alla rifusione delle spese di lite, qui liquidate in euro 21.387,00, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge ed oltre ad euro 10.000, per spese vive di difesa. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato il 5/2/12 dalla TENDER CORPORATION nei confronti di BOUTY s.p.a., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta la domanda di contraffazione del marchio “AFTER BITE” di titolarità dell’attrice e tutte le domande conseguenti; condanna l’attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, come sopra liquidate in euro 21.387,00, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge ed oltre ad euro 10.000, per spese vive di difesa. Così deciso in Milano, camera di Consiglio del 22/1/15 Il Presidente est. dott. Paola Gandolfi pagina http://bit.ly/29qYJLt 9 di 9 Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Sentenza n. 1864/2015 pubbl. il 11/02/2015 RG n. 54836/2012 Repert. n. 1512/2015 del 11/02/2015