comodato auto: ridotti i casi

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comodato auto: ridotti i casi
Dott. CARMELO DI GRADO
Dott.ssa PATRIZIA DI GRADO
Dottori commercialisti
Revisori contabili
Albo dell’Ordine dei
Dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia
Lo scorso 27.10.2014 il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha fornito con al circolare n.
23743 una serie di ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo, in capo ai soggetti utilizzatori “abituali” di
veicoli di terzi, di comunicare “tempestivamente” alla Motorizzazione la variazione del possesso del
mezzo.
E’ stato ulteriormente precisato l’ambito di applicazione della norma, in particolare con riguardo ai
“veicoli aziendali” in uso ai dipendenti / amministratori / collaboratori, limitando di fatto l’adempimento
in esame, decorrente dal 3.11.2014: il presupposto fondamentale dell’obbligo è l’uso esclusivo e
personale, escludendo dall’obbligo quindi ogni forma di utilizzo “promiscuo”. Qui di seguito
riportiamo i principali chiarimenti, rimandando tuttavia ai Clienti la verifica dell’applicabilità dell’obbligo
ad ogni singolo caso presso una Agenzia Automobilistica di propria fiducia.
VEICOLI AZIENDALI
• detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero
acquistati
con patto di riservato dominio;
• concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.
FATTISPECIE ESCLUSE DALL’OBBLIGO
Posto che il comodato è per legge un contratto a titolo gratuito, la Circolare chiarisce innanzitutto
che la sussistenza di un comodato è esclusa “ogni qualvolta la disponibilità del veicolo
costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo”.
Di conseguenza l’obbligo di comunicazione è escluso in presenza di veicoli in disponibilità:
• a titolo di “fringe benefit” poiché in tal caso, venendo meno la “gratuità”, non si configura la
fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura);
• ad uso promiscuo, al di fuori delle ipotesi di fringe benefit, in quanto viene meno il requisito
dell’uso esclusivo e personale del veicolo;
• a più dipendenti, poiché viene meno, oltre al requisito dell’uso esclusivo e personale del
veicolo, anche quello della continuità temporale (30 giorni consecutivi).
FATTISPECIE INTERESSATE DALL’OBBLIGO
Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli concessi in comodato con
uso esclusivo e personale ai dipendenti, anche a quelli concessi in comodato con uso esclusivo e
personale:
• a soci / amministratori / collaboratori dell’azienda;
• a terzi dall’imprenditore individuale, se i veicoli costituiscono un bene strumentale
dell’impresa. In tal caso il relativo comodato a terzi impone l’aggiornamento esclusivamente
dei dati dell’Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce
bene personale dell’imprenditore il relativo comodato a terzi comporta anche l’obbligo di
aggiornamento della carta di circolazione;
• a soggetti diversi dalle persone fisiche quali “Aziende, Enti ed Organizzazioni”.
Resta in ogni caso esclusa l’annotazione dei subcomodati.
Via Guglielmo Marconi, 5 25045 CASTEGNATO BS Italy - Tel. 0302140525 – Fax. 0304077144 e-mail [email protected] C.F. DGRCML41D24G273B Partita I.V.A. 01271810176
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Il Ministero precisa che:
• la contestuale immatricolazione del veicolo e annotazione dei dati relativi al comodatario sarà
possibile, “non appena sarà attivata la relativa procedura” a condizione che, in sede di
immatricolazione, la data di scadenza del contratto di comodato sia “già certa”;
• alla scadenza del comodato di veicoli aziendali non è richiesta alcuna ulteriore
comunicazione in quanto il veicolo si presume rientrato nella piena disponibilità del
comodante. È richiesta una nuova comunicazione soltanto qualora il veicolo sia concesso in
comodato ad un nuovo soggetto;
• la cessazione anticipata del comodato:
va comunicata solo se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante, senza che lo stesso
sia posto nella disponibilità del nuovo comodatario;
non va comunicata se il veicolo, entro il termine di 30 giorni, è posto nella disponibilità di un
nuovo comodatario. In tal caso sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato (e non la
cessazione del precedente).
UTILIZZO DI VEICOLI INTESTATI AL “DE CUIUS” (soggetto deceduto)
Dopo aver evidenziato che l’intestazione temporanea del veicolo del de cuius non configura
accettazione tacita di eredità in quanto lo scopo perseguito con l’introduzione dell’adempimento in
esame è quello di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei
veicoli, il MIT conferma l’obbligo per il soggetto utilizzatore di richiedere il tagliando di
aggiornamento della carta di circolazione nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà essere
apposta la “nuova” dicitura “Intestatario deceduto - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art.
94, comma 4-bis, c.d.s. in attesa di definizione della procedura di successione”.
La Circolare precisa che il codice civile non impone il vincolo della forma scritta del contratto di
comodato; tuttavia di fatto essa si rende necessaria e imprescindibile per avere la data certa di
decorrenza del contratto e quindi il rispetto dei 30 giorni dalla stipula, termine entro cui va
regolarizzato l’adempimento (suggerimento: potrebbe essere anche solo una lettera di consegna
dell’auto da comodante al comodatario, con tutti i dati anagrafici e fiscali di entrambi e i dati veicolo,
datata, firmata e con apposizione del timbro postale da richiedere allo sportello dell’Ufficio Postale).
Studio Di Grado
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