comodato auto: ridotti i casi
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comodato auto: ridotti i casi
Dott. CARMELO DI GRADO Dott.ssa PATRIZIA DI GRADO Dottori commercialisti Revisori contabili Albo dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia Lo scorso 27.10.2014 il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha fornito con al circolare n. 23743 una serie di ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo, in capo ai soggetti utilizzatori “abituali” di veicoli di terzi, di comunicare “tempestivamente” alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo. E’ stato ulteriormente precisato l’ambito di applicazione della norma, in particolare con riguardo ai “veicoli aziendali” in uso ai dipendenti / amministratori / collaboratori, limitando di fatto l’adempimento in esame, decorrente dal 3.11.2014: il presupposto fondamentale dell’obbligo è l’uso esclusivo e personale, escludendo dall’obbligo quindi ogni forma di utilizzo “promiscuo”. Qui di seguito riportiamo i principali chiarimenti, rimandando tuttavia ai Clienti la verifica dell’applicabilità dell’obbligo ad ogni singolo caso presso una Agenzia Automobilistica di propria fiducia. VEICOLI AZIENDALI • detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio; • concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni. FATTISPECIE ESCLUSE DALL’OBBLIGO Posto che il comodato è per legge un contratto a titolo gratuito, la Circolare chiarisce innanzitutto che la sussistenza di un comodato è esclusa “ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo”. Di conseguenza l’obbligo di comunicazione è escluso in presenza di veicoli in disponibilità: • a titolo di “fringe benefit” poiché in tal caso, venendo meno la “gratuità”, non si configura la fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura); • ad uso promiscuo, al di fuori delle ipotesi di fringe benefit, in quanto viene meno il requisito dell’uso esclusivo e personale del veicolo; • a più dipendenti, poiché viene meno, oltre al requisito dell’uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale (30 giorni consecutivi). FATTISPECIE INTERESSATE DALL’OBBLIGO Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli concessi in comodato con uso esclusivo e personale ai dipendenti, anche a quelli concessi in comodato con uso esclusivo e personale: • a soci / amministratori / collaboratori dell’azienda; • a terzi dall’imprenditore individuale, se i veicoli costituiscono un bene strumentale dell’impresa. In tal caso il relativo comodato a terzi impone l’aggiornamento esclusivamente dei dati dell’Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell’imprenditore il relativo comodato a terzi comporta anche l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione; • a soggetti diversi dalle persone fisiche quali “Aziende, Enti ed Organizzazioni”. Resta in ogni caso esclusa l’annotazione dei subcomodati. Via Guglielmo Marconi, 5 25045 CASTEGNATO BS Italy - Tel. 0302140525 – Fax. 0304077144 e-mail [email protected] C.F. DGRCML41D24G273B Partita I.V.A. 01271810176 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO Il Ministero precisa che: • la contestuale immatricolazione del veicolo e annotazione dei dati relativi al comodatario sarà possibile, “non appena sarà attivata la relativa procedura” a condizione che, in sede di immatricolazione, la data di scadenza del contratto di comodato sia “già certa”; • alla scadenza del comodato di veicoli aziendali non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione in quanto il veicolo si presume rientrato nella piena disponibilità del comodante. È richiesta una nuova comunicazione soltanto qualora il veicolo sia concesso in comodato ad un nuovo soggetto; • la cessazione anticipata del comodato: va comunicata solo se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante, senza che lo stesso sia posto nella disponibilità del nuovo comodatario; non va comunicata se il veicolo, entro il termine di 30 giorni, è posto nella disponibilità di un nuovo comodatario. In tal caso sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato (e non la cessazione del precedente). UTILIZZO DI VEICOLI INTESTATI AL “DE CUIUS” (soggetto deceduto) Dopo aver evidenziato che l’intestazione temporanea del veicolo del de cuius non configura accettazione tacita di eredità in quanto lo scopo perseguito con l’introduzione dell’adempimento in esame è quello di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli, il MIT conferma l’obbligo per il soggetto utilizzatore di richiedere il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà essere apposta la “nuova” dicitura “Intestatario deceduto - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. in attesa di definizione della procedura di successione”. La Circolare precisa che il codice civile non impone il vincolo della forma scritta del contratto di comodato; tuttavia di fatto essa si rende necessaria e imprescindibile per avere la data certa di decorrenza del contratto e quindi il rispetto dei 30 giorni dalla stipula, termine entro cui va regolarizzato l’adempimento (suggerimento: potrebbe essere anche solo una lettera di consegna dell’auto da comodante al comodatario, con tutti i dati anagrafici e fiscali di entrambi e i dati veicolo, datata, firmata e con apposizione del timbro postale da richiedere allo sportello dell’Ufficio Postale). Studio Di Grado Via Guglielmo Marconi, 5 25045 CASTEGNATO BS Italy - Tel. 0302140525 – Fax. 0304077144 e-mail [email protected] C.F. DGRCML41D24G273B Partita I.V.A. 01271810176