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Veicoli/intestazione
Ravenna 05/11/2014
NIENTE COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
SE L’AUTOVETTURA È UN FRINGE BENEFIT
L’obbligo
Il Codice della Strada impone l’obbligo di comunicare gli atti dai quali derivino variazioni
concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei
veicoli, in via esclusiva e per periodi superiori ai 30 giorni a titolo gratuito (no fringe benefit),
in favore di soggetti diversi dagli intestatari. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
integrazione delle istruzioni diramate con circolare n. 15513 dello scorso 10 luglio, fornisce ora
specifici chiarimenti in ordine all’utilizzo dell’auto aziendale (Circolare del 27 ottobre 2014, n.
23743).
L’esenzione
Il Ministero ha reso noto che il datore di lavoro, che concede dal 3 novembre u.s. un’autovettura
aziendale in uso promiscuo (fringe benefit) al dipendente per più di 30 giorni, non è tenuto ad
annotare sulla carta di circolazione il nominativo del soggetto diverso dall’intestatario della stessa
carta nonché a richiedere l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei veicoli.
Computo del periodo (30 giorni) di detenzione del veicolo
Con riguardo al periodo, il Ministero precisa che lo stesso va computato in giorni “naturali e
consecutivi”, non rilevando il fatto che:
 si esaurisca nell’arco di un anno;
 si protragga a cavallo di 2 o più anni successivi.
È, inoltre, chiarito che la comunicazione non è richiesta se, a favore del medesimo intestatario
temporaneo:
 sia disposta una proroga, di durata inferiore o pari a 30 giorni, della scadenza dell’atto che
ha dato luogo all’annotazione in esame;
 sia stipulato un nuovo atto (ad esempio, nuovo contratto di comodato stipulato alla
scadenza di quello precedente) di durata inferiore o pari a 30 giorni, che legittima il predetto
soggetto all’utilizzo del medesimo veicolo.
La sanzione
Come riportato, l’obbligo in esame decorre per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014; il
mancato adempimento comporta una multa pari a € 705 e il ritiro della carta di circolazione.
Con riguardo agli atti stipulati prima di tale data, il Ministero precisa che è comunque possibile
comunicarli e che l’eventuale omissione non è sanzionabile.
La ratio della suddetta previsione normativa, specifica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
è, in particolare, da ricercare nell’esigenza di rendere maggiormente certa l’identificazione dei
responsabili della circolazione dei veicoli. L’annotazione dell’intestazione temporanea
presuppone, pertanto, l’uso esclusivo gratuito e personale del veicolo in capo
all’utilizzatore. Ciò vale, quindi, a escludere la possibilità che un medesimo veicolo possa essere
contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori. (es utilizzo di
un mezzo aziendale per uso privato a favore di più collaboratori).
Con particolare riguardo al comodato di veicoli aziendali, lo stesso Ministero ha specificato
che, ai fini della sussistenza dell’obbligo in questione, deve esserci un uso esclusivo e
personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
L’obbligo non trova applicazione nel caso in cui la disponibilità del veicolo aziendale per il
dipendente costituisce, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo. Ad esempio per una
prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera.
Inoltre sono esclusi dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione:
 l’utilizzo dei veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit. In questo caso infatti
non ricorre il comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
 l’utilizzo promiscuo di veicoli aziendali. In questo caso viene meno l’uso esclusivo e
personale del veicolo;
 l’utilizzo del veicolo da parte di più dipendenti che si alternano tra loro. In questo caso viene
meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo dei veicolo aziendale oltre alla continuità
temporale dello stesso.
In sostanza l’obbligo trova applicazione solo in caso di comodato di veicoli aziendali
utilizzati esclusivamente e personalmente non solo dal dipendente, ma anche dai soci, dagli
amministratori e dai collaboratori dell’azienda.
L’obbligo si applica anche ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, ma solo se i
veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa.
Inoltre, sottolinea la circolare, il comodato dei veicoli aziendali fa scattare l’obbligo non solo
quando l’uso viene concesso a persone fisiche, ma anche in favore di altre aziende, enti ed
organizzazioni.
Rimangono invece esclusi dalle annotazioni i subcomodati dei veicoli aziendali.
Modalità di effettuazione della comunicazione
Nei termini sopra evidenziati, l’utilizzatore (comodatario) ovvero l’intestatario (comodante) del
veicolo, in quest’ultimo caso su delega dell’utilizzatore redatta utilizzando l’apposito modello
(allegato A/1 alla Circolare n. 15513), presenta istanza (Allegato B/1 alla Circolare n. 15513) al
competente UMC (ufficio della motorizzazione civile) volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale
dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti:
 euro 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;
 euro 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.
Non appena sarà operativa la procedura, si potrà procedere contestualmente all’immatricolazione
dei veicoli aziendali all’annotazione dei dati relativi al comodatario, ma solo a condizione che in
sede di immatricolazione sia già certa la data di scadenza del comodato.
Il Responsabile Servizio Libri Paga
Michele Ianiri