Scarica Comunicazione UMC autovetture aziendali
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Viale Berlinguer, 8 – 48124 Ravenna RA - Tel. 0544.516111 – Fax 0544.407733 Reg. Imprese/RA, C.F. e P.IVA 00431550391 Albo Società Cooperative Sez. Mutualità prevalente n. A116117 Sito web: www.confartigianato.ra.it e-mail: [email protected] Veicoli/intestazione Ravenna 05/11/2014 NIENTE COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE SE L’AUTOVETTURA È UN FRINGE BENEFIT L’obbligo Il Codice della Strada impone l’obbligo di comunicare gli atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, in via esclusiva e per periodi superiori ai 30 giorni a titolo gratuito (no fringe benefit), in favore di soggetti diversi dagli intestatari. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a integrazione delle istruzioni diramate con circolare n. 15513 dello scorso 10 luglio, fornisce ora specifici chiarimenti in ordine all’utilizzo dell’auto aziendale (Circolare del 27 ottobre 2014, n. 23743). L’esenzione Il Ministero ha reso noto che il datore di lavoro, che concede dal 3 novembre u.s. un’autovettura aziendale in uso promiscuo (fringe benefit) al dipendente per più di 30 giorni, non è tenuto ad annotare sulla carta di circolazione il nominativo del soggetto diverso dall’intestatario della stessa carta nonché a richiedere l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei veicoli. Computo del periodo (30 giorni) di detenzione del veicolo Con riguardo al periodo, il Ministero precisa che lo stesso va computato in giorni “naturali e consecutivi”, non rilevando il fatto che: si esaurisca nell’arco di un anno; si protragga a cavallo di 2 o più anni successivi. È, inoltre, chiarito che la comunicazione non è richiesta se, a favore del medesimo intestatario temporaneo: sia disposta una proroga, di durata inferiore o pari a 30 giorni, della scadenza dell’atto che ha dato luogo all’annotazione in esame; sia stipulato un nuovo atto (ad esempio, nuovo contratto di comodato stipulato alla scadenza di quello precedente) di durata inferiore o pari a 30 giorni, che legittima il predetto soggetto all’utilizzo del medesimo veicolo. La sanzione Come riportato, l’obbligo in esame decorre per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014; il mancato adempimento comporta una multa pari a € 705 e il ritiro della carta di circolazione. Con riguardo agli atti stipulati prima di tale data, il Ministero precisa che è comunque possibile comunicarli e che l’eventuale omissione non è sanzionabile. La ratio della suddetta previsione normativa, specifica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è, in particolare, da ricercare nell’esigenza di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli. L’annotazione dell’intestazione temporanea presuppone, pertanto, l’uso esclusivo gratuito e personale del veicolo in capo all’utilizzatore. Ciò vale, quindi, a escludere la possibilità che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori. (es utilizzo di un mezzo aziendale per uso privato a favore di più collaboratori). Con particolare riguardo al comodato di veicoli aziendali, lo stesso Ministero ha specificato che, ai fini della sussistenza dell’obbligo in questione, deve esserci un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore. L’obbligo non trova applicazione nel caso in cui la disponibilità del veicolo aziendale per il dipendente costituisce, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo. Ad esempio per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera. Inoltre sono esclusi dall’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione: l’utilizzo dei veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit. In questo caso infatti non ricorre il comodato, venendo meno il carattere della gratuità; l’utilizzo promiscuo di veicoli aziendali. In questo caso viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo; l’utilizzo del veicolo da parte di più dipendenti che si alternano tra loro. In questo caso viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo dei veicolo aziendale oltre alla continuità temporale dello stesso. In sostanza l’obbligo trova applicazione solo in caso di comodato di veicoli aziendali utilizzati esclusivamente e personalmente non solo dal dipendente, ma anche dai soci, dagli amministratori e dai collaboratori dell’azienda. L’obbligo si applica anche ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, ma solo se i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa. Inoltre, sottolinea la circolare, il comodato dei veicoli aziendali fa scattare l’obbligo non solo quando l’uso viene concesso a persone fisiche, ma anche in favore di altre aziende, enti ed organizzazioni. Rimangono invece esclusi dalle annotazioni i subcomodati dei veicoli aziendali. Modalità di effettuazione della comunicazione Nei termini sopra evidenziati, l’utilizzatore (comodatario) ovvero l’intestatario (comodante) del veicolo, in quest’ultimo caso su delega dell’utilizzatore redatta utilizzando l’apposito modello (allegato A/1 alla Circolare n. 15513), presenta istanza (Allegato B/1 alla Circolare n. 15513) al competente UMC (ufficio della motorizzazione civile) volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti: euro 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028; euro 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001. Non appena sarà operativa la procedura, si potrà procedere contestualmente all’immatricolazione dei veicoli aziendali all’annotazione dei dati relativi al comodatario, ma solo a condizione che in sede di immatricolazione sia già certa la data di scadenza del comodato. Il Responsabile Servizio Libri Paga Michele Ianiri