Gattamorta 12.11.02 - Camera di Commercio di Prato
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Gattamorta 12.11.02 - Camera di Commercio di Prato
ACTA STUDIO LEGALE COMMERCIALE Associazione Professionale Viale G.B. Ercolani, 3 - 40138 Bologna – Tel. 051/6569788 – Fax 051/6569796 E-mail: [email protected] I crediti documentari ed in particolare la lettera di credito: funzionamento, scopo, strumenti alternativi Va opportunamente premesso che il credito documentario trova la sua principale fonte regolamentare nelle Norme ed usi uniformi (Nuu) della Camera di Commercio Internazionale (CCI) ed in particolare nella Brochure 500 di dette Norme. Le Nuu non hanno forza di legge e risultano pertanto applicabili solo e nella misura in cui esse siano espressamente richiamate nel testo del credito documentario, come di prassi avviene e come in ogni caso si consiglia di fare. Il credito documentario è uno strumento sorto dalla prassi delle operazioni commerciali internazionali e consiste in un documento con il quale la banca del compratore, c.d. banca emittente, si impegna al pagamento di una determinata somma su richiesta del proprio cliente in favore di un soggetto beneficiario (venditore), per il tramite di una banca corrispondente sita nel Paese del beneficiario stesso. Tale documento viene inviato dalla banca dell’ordinante-compratore ad una banca sita nel Paese del beneficiario- venditore, la quale potrà assumere il ruolo di mera intermediaria (c.d. banca avvisante) - notificando in questo caso al venditore-beneficiario l’impegno della banca emittente al pagamento, senza alcuna garanzia né responsabilità di essa banca avvisante - oppure divenire obbligata principale nei confronti del venditore dichiarando di confermare il credito (c.d. banca confermante). In tale ultimo caso, dunque, entrambe le banche, emittente e confermante, risponderanno dell’impegno nei confronti del venditore beneficiario del credito. Va da sé che l’esportatore che voglia l’impegno irrevocabile anche della banca corrispondente (di solito la propria banca) dovrà pretendere sempre e solo crediti confermati sin dalla formazione del contratto. Tuttavia, nel caso di credito notificato e non confermato dalla banca corrispondente, il venditore potrebbe chiedere a quest’ultima di emettere lo “star del credere”, che consiste in un impegno assunto autonomamente dalla banca corrispondente nei confronti del beneficiario del credito senza intervento alcuno della banca emittente, che può anche rimanerne all’oscuro. In tale ed invero non frequente caso, la banca corrispondente che ha avvisato il beneficiario s’impegna irrevocabilmente alla prestazione contenuta nel credito documentario, sempre che documenti e condizioni siano regolari e conformi. Nel caso di credito non confermato dalla banca corrispondente, ricordi il beneficiario di verificare la solidità e la solvibilità della banca obbligata alla prestazione (banca emittente, di solito situata nel Paese del compratore) nonché il rischio Paese, ossia il rischio che situazioni sociopolitiche o finanziarie del Paese della banca emittente non consentano a quest’ultima di eseguire gli impegni assunti. Circa il luogo in cui il beneficiario ha diritto di ottenere la prestazione indicata dal credito, esso è individuato dal credito stesso. Si segnala in proposito che, nel caso si tratti di credito utilizzabile su piazza del compratore (c.d. “credito per documenti a destino”) esso sarà sempre un credito non confermato. La banca che deve effettuare la prestazione è la banca emittente e sul beneficiario grava - oltre ai già segnalati rischi del credito non confermato - il rischio di smarrimento dei documenti da lui presentati alla banca avvisante e da questa inoltrati alla banca emittente. Sebbene l’obbligazione di pagamento sorta in capo alla banca emittente ed a quella corrispondente nei confronti del beneficiario tragga origine dal rapporto commerciale sottostante, essa resta del tutto autonoma rispetto a tale rapporto, per cui la banca emittente assume in proprio, sebbene per conto del cliente ordinante, l’onere di effettuare la prestazione nei confronti del beneficiario, a prescindere dalle sorti del rapporto sottostante. L’impegno della banca emittente (ed eventualmente anche della banca confermante) è condizionato alla sola presentazione dei documenti prescritti ed all’osservanza dei termini e delle condizioni previste nel credito stesso. L’impegno di pagamento può essere, però, revocabile o irrevocabile. A tale riguardo è molto importante verificare il contenuto della lettera di credito poiché la revocabilità comporta in capo all’ordinante (il compratore) ed alla banca emittente (banca del compratore) la possibilità in qualunque momento di annullare o modificare il credito senza necessità di preventivo avviso o di assenso del beneficiario, dunque senza certezze per il venditore. Se il documento nulla dice al riguardo dovrà presumersi l’irrevocabilità, ma è sempre bene specificare. Stante la caratteristica di astrattezza rispetto al rapporto commerciale sottostante, il beneficiario della lettera di credito avrà diritto alla prestazione anche se il compratore non vuole o non sia più in grado di adempiere la propria prestazione (ad es. ritirare la merce). A fronte della presentazione di documenti regolari e conformi, il venditore-beneficiario avrà diritto alla prestazione prevista nel credito indipendentemente dall’esito della fornitura. Si rammenta che il compratore potrebbe, tuttavia, chiedere al venditore che sia previsto un controllo preventivo della merce con rilascio di apposito documento da parte di organi quale la Camera di Commercio internazionale (certificato di ispezione, certificato di sorveglianza, verbale di controllo, certificato di qualità ecc.) da presentarsi per ottenere la prestazione di pagamento. In tal caso, qualora il venditore concordi su tale pattuizione, sarà comunque opportuno evitare che la merce sia ispezionata a destino ed in ogni caso rifiutare che sia il compratore a firmare il documento di ispezione della merce quale segno di accettazione. Il rischio, evidente, è che il compratore, abusando della facoltà a lui concessa, non consenta di fatto al venditore di negoziare la lettera di credito, ad esempio ritardando o negando la propria firma sul certificato di accettazione anche se la fornitura è stata effettuata correttamente. La prestazione, nel caso di pagamento a vista, può avvenire sulle casse della banca emittente o sulle casse della banca confermante (o, nel caso di terza banca designata, sulle casse di quest’ultima, a seguito di credito non confermato). Nel primo caso sono a carico del beneficiario tutti i rischi (viaggio dei documenti, insolvenza della banca e rischio Paese) nonché le commissioni e spese della banca avvisante; anche l’eventuale anticipo della prestazione da parte della banca avvisante al beneficiario sarà sempre da considerarsi salvo buon fine. Nel secondo caso, invece, il venditore evita i rischi sopra menzionati, che saranno a carico dell’ordinante e della banca confermante. Il credito documentario può altresì prevedere, adeguandosi alle esigenze della operazione commerciale sottostante, che nell’ambito di un'unica compravendita e di un unico credito documentario siano ammissibili consegne parziali e corrispondenti pagamenti parziali, naturalmente entro il limite della somma complessiva portata dalla lettera di credito. Una volta avvenuta da parte della banca avvisante (e/o confermante) la notifica del credito al beneficiario, questi dovrà immediatamente effettuare alcuni controlli fondamentali sul credito ricevuto, innanzitutto verificando la rispondenza del contenuto del credito agli accordi contrattuali intercorsi con il compratore (importo, scadenza, tipo di credito aperto, termini di resa ecc.). Dovrà poi verificare, sempre prima di dar corso alla propria prestazione, che i documenti richiesti siano quelli concordati e che siano reperibili nella forma, ne i termini e con le indicazioni prescritte nel credito. Si rammenta l’opportunità per il venditore di evitare crediti il cui utilizzo sia sottoposto alla presentazione di documenti a cura dell’ordinante, per gli ovvii motivi già segnalati. Una volta adempiuti i propri obblighi contrattuali di fornitura, il beneficiario potrà negoziare il credito presentando alla banca incaricata di effettuare la prestazione, nel termine e nei modi stabiliti, documenti rigorosamente rispondenti alle prescrizioni del credito. Si sottolinea che il termine di presentazione dei documenti, se non coincide con la data di scadenza ma è più ristretto rispetto ad essa, è un termine tassativo, dunque non procrastinabile. Se il credito non è utilizzato entro il previsto termine di validità, esso perde ogni efficacia e gli impegni assunti dalla banca cessano. E’ implicito che i termini di scadenza del credito dovranno essere fissati in modo tale da garantire al beneficiario la massima tranquillità possibile, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso. Si segnala che la normativa in tema di crediti documentari, con riferimento al termine di presentazione di documenti di trasporto, prevede che - se non diversamente indicato - la presentazione di tali documenti debba avvenire non oltre 21 giorni dalla data di spedizione e, comunque, entro la data di scadenza del credito. Ciò significa che se nei ventuno giorni successivi alla data di emissione del documento di trasporto non viene presentata la documentazione richiesta, la banca potrà le gittimamente rifiutare la prestazione per mancata presentazione nei termini, anche se la data di scadenza del credito sia successiva a tale periodo di tempo. Quanto alla forma dei documenti da presentare per l’incasso, ribadita la necessaria conformità dei medesimi rispetto a quanto previsto dal credito documentario, l’art.20b/i- ii delle Nuu della CCI precisa anche che “salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno come originali documenti prodotti o che appaiano essere stati prodotti: a) con sistemi di riproduzione ottica; b) con sistemi automatizzati o computerizzati o come risultato di tali sistemi; c) in carta carbone”. Le banche avranno un periodo di tempo non superiore a sette giorni per esaminare i documenti e decidere se rifiutarli o ritirarli. In caso di rifiuto e sempre entro lo stesso termine di sette giorni, la banca emittente dovrà darne comunicazione al beneficiario o alla banca corrispondente da cui ha ricevuto i documenti, specificando le irregolarità riscontrate ed indicando se gli stessi sono tenuti a disposizione del beneficiario perché li sostituisca o li corregga, o se invece li restituisce al mittente. Il mancato rispetto di tali regole da parte della banca comporta la perdita del diritto ad eccepire al beneficiario la non conformità dei documenti e l’obbligo di corrispondere il credito nonostante le eventuali irregolarità. La pratica del commercio internazionale ha dato altresì luogo a forme particolari di crediti documentari, in gran parte non previsti né rego lamentati dalle Nuu della CCI e speciali per le caratteristiche che assumono in forza di determinate clausole. Per completezza si espongono brevi cenni sul credito trasferibile, sul credito revolving, sulle clausole c.d. “red clause” e “green clause”, sul “back to back” ed, infine, sugli pseudocrediti. - Il credito trasferibile consente all’esportatore-venditore di trasferire ad un terzo (solitamente il fornitore della merce oggetto del contratto di commercio) i benefici di un credito aperto a proprio favore dall’importatore-compratore. Previsto e regolato dall’art.48 delle Nuu, il credito trasferibile necessita della dicitura specifica di “trasferibile” apposta dalla banca emittente. Qualunque altra espressione, sebbene sinonimo di “trasferibile” si avrà per non apposta, escludendo la trasferibilità del credito. Il venditore può trasferire il credito una sola volta, ma potrà frazionarne il trasferimento a diversi soggetti che diverranno beneficiari ognuno per la frazione di credito attribuitagli in beneficio (ciò, peraltro, a condizione che siano ammesse le spedizioni parziali). Il maggiore rischio per il venditore è che l’ordinante venga in contatto diretto con il nuovo beneficiario che è anche il produttore delle merci (spesso nel credito è previsto che sia il produttore ad inviare direttamente la merce al compratore); la tutela per il venditore può, in tal caso, essere rappresentata da un contratto di esclusiva con gli altri due soggetti dell’operazione commerciale. - Il credito revolving è, in sostanza, un credito ripristinabile. L’impegno della banca emittente sarà rappresentato dall’importo massimo utilizzabile e non dall’importo nominale del credito, che rappresenta solo il valore del singolo ripristino. E’ necessario, per essere “revolving”, che il documento contenga nel testo tale esatta dicitura, che sia indicato il numero massimo di ripristini possibili e se – in caso di mancato utilizzo di uno dei ripristini consentiti – possa operarsi un cumulo della tranche non utilizzata al ripristino successivo (credito ad utilizzo continuativo) o se tale tranche perda ogni efficacia e resti inutilizzabile (credito ad utilizzo non continuativo). Da non confondere con un normale credito a utilizzo frazionato, quale quel credito che, aperto per l’importo totale della fornitura, consenta spedizioni parziali con cadenza costante. - “Red clause” e “Green clause” sono clausole che consentono di ottenere un finanziamento a valere sul futuro utilizzo del credito. Ciò consentirà al venditore di portare a termine l’esportazione con incassi e traenze anticipate senza dover chiedere interventi esterni. Più rischiosa per il compratore la “red clause” (autorizza la banca a pagare il venditore-beneficiario dietro semplice presentazione di un suo impegno scritto a destinare i fond i acquisiti all’adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto commerciale. Se poi il beneficiario non presenterà entro la scadenza i documenti richiesti, il compratore dovrà rimborsare alla banca gli anticipi pagati al venditore); più prudente, sempre per il compratore, la “green clause” (la banca potrà pagare anticipi al venditore che presenti una ricevuta di deposito attestante che la merce è stata già approntata e immagazzinata). - “Back to back” è il credito composto da due crediti distinti e autono mi, per cui il venditore è nel contempo beneficiario del credito export e ordinante del credito import, aperto a favore del proprio fornitore. Sono autonomi e dunque utilizzabili indipendentemente l’uno dall’altro. - Merchant’s letter of credit e crediti documentari a operatività subordinata sono i c.d. pseudocrediti, i primi emessi direttamente dall’ordinante e notificati al beneficiario da una banca intermediaria che si limita ad autenticare le firme dell’ordinante ma non emette alcun impegno e non assume alcuna responsabilità a favore del beneficiario; i secondi subordinano la loro stessa operatività al verificarsi di determinati eventi indipendenti dalla volontà delle parti (es. all’ottenimento di licenze di importazioni, di autorizzazioni valutarie, di finanziamento da parte della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo – Birs). Insomma sono crediti che il venditore dovrebbe cercare di evitare poiché le condizioni che li caratterizzano stravolgono di fatto lo scopo dei crediti documentari nell’ottica del venditore, che è quello di dare certezza ad una prestazione. * * * Da quanto sopra indicato si possono trarre alcuni consigli pratici che, sempre nell’ottica del venditore, si sintetizzano come segue: 1. ottenere, ove possibile, l’apertura di crediti documentari irrevocabili e confermati da primaria banca italiana, con possibilità, se del caso, di spedizioni parziali e di incassi ugualmente frazionati; 2. prevedere nel testo della L/C che la stessa sia regolata dalle Nuu della CCI nella versione vigente (ora Brochure 500); 3. evitare, ove possibile, l’inserimento di condizioni il cui verificarsi dipenda dalla volontà dell’ordinante (es. rilascio di un certificato di accettazione delle merci); 4. esaminare con estrema attenzione il testo della L/C per verificarne la corrispondenza al pattuito e chiedere eventuali modifiche prima di rilasciare le merci; 5. prevedere un congruo termine di validità della L/C tenuto conto di tutte le circostanze del caso; 6. osservare la massima attenzione nella predisposizione dei documenti e fare in modo che gli stessi siano perfettamente conformi a quanto indicato nella L/C, anche negli aspetti apparentemente più insignificanti (es. la lingua); 7. un’ultima considerazione: capita che l’acquirente rifiuti l’apertura della L/C a motivo delle spese che essa comporta; in simili casi può essere opportuno che il venditore stesso offra di accollarsi dette spese (eventualmente in termini di sconto sul prezzo della fornitura) se ciò può condurre al risultato voluto. *** Chiariti gli aspetti più rilevanti nell’ottica del venditore, si osserva che la prassi del commercio internazionale ha dato vita a forme di pagamento diverse dai crediti documentari. Il graduale abbattimento delle barriere normative fra gli Stati ed il sorgere di accordi di collaborazione tra le banche a livello mondiale, hanno determinato l’utilizzo di sistemi di pagamento sempre più automatizzati ed efficienti, con concreti vantaggi per gli operatori del commercio internazionale. Citiamo alcuni di tali sistemi di pagamento riportando per brevi cenni le caratteristiche di essi e i vantaggi e svantaggi riscontrati: − Il “lock box system”: il venditore pagato con rimessa diretta a mezzo assegno invita i propri clienti a far affluire i pagamenti in una casella postale gestita da una banca di sua fiducia situata di solito nel Paese dei compratori. Tale banca raccoglie gli assegni ricevuti e ne contabilizza gli importi a favore del venditore. Quest’ultimo potrà scegliere di far accreditare le somme sul proprio conto corrente intrattenuto presso la banca estera (in valuta) oppure di far accreditare le somme direttamente sul proprio conto presso la propria banca nel Paese del venditore a mezzo swift. Tale sistema abbrevia i tempi d’incasso delle esportazioni a mezzo assegno e consente all’esportatore di ottenere giornalmente dalla banca estera tutti i dettagli informativi relativi agli assegni ricevuti e tutta la documentazione eventualmente ricevuta insieme agli assegni. − Il sistema Rid : (Rapporti interbancari diretti) consiste nella esazione automatizzata, compiuta dalla banca per conto della clientela creditrice, di incassi di natura diversa mediante addebito preautorizzato sul conto del debitore. Il venditore acquisisce dai propri clienti debitori l’autorizzazione continuativa di addebito in conto corrente bancario, che viene consegnata alla banca incaricata; spedisce direttamente ai propri clienti i documenti connessi all’esportazione (fatture) e consegna alla propria banca incaricata il supporto magnetico con le informazio ni necessarie per la gestione degli incassi. La banca incaricata accrediterà salvo buon fine al venditore gli incassi segnalati sul supporto magnetico e procederà ad addebitare le singole partite sui conti dei correntisti importatori (direttamente o tramite banche corrispondenti a seconda se questi ultimi sono correntisti presso la stessa banca incaricata o presso banche diverse). Nonostante la maggior rapidità nell’esecuzione dell’operazione grazie all’utilizzo di supporti magnetici ed ai minori costi (viene meno anche l’onere fiscale della bollatura su effetti) va segnalata la possibilità per il debitore, in caso di contenzioso con il venditore, di opporre rifiuto all’addebito entro i sei giorni successivi alla sua effettuazione. − Il Banklastscrift : sorto in Germania ed esteso, in seguito alla liberalizzazione valutaria, agli operatori italiani per l’incasso dei loro crediti sulla Germania. L’esportatore potrà incassare i suoi crediti con semplice richiesta di pagamento indirizzata alla banca del debitore, precedentemente autorizzata dal debitore stesso. *** Accanto ai crediti documentari ed agli strumenti di pagamento alternativi sin qui esposti, va evidenziato un altro strumento spesso utilizzato nelle operazioni di commercio internazionale, chiamato lettera di credito “standby”. Nonostante la denominazione, non si tratta in realtà di uno strumento di pagamento come i crediti documentari, bensì di una vera e propria garanzia di pagamento. Tale distinzione ha portato ad una regolamentazione specifica in vigore dall’1/1/1999 chiamata “International Standby Practises Isp 98”, pubblicazione CCI n.590. La Standby consiste in un impegno irrevocabile della banca emittente di pagare il prezzo previsto nel contratto commerciale perfezionato fra acquirente e venditore nel caso in cui al pagamento non ottemperi l’acquirente stesso secondo le modalità ed entro la data prevista dal documento Standby. L’impegno che la banca assume con la Standby è autonomo e vincolante sin dalla emissione della lettera e la garanzia è escutibile da parte del soggetto garantito a condizione della presentazione dei documenti previsti nella Standby e della dichiarazione del beneficiario del mancato pagamento entro la data prevista dalla stessa fattura o dal contratto e, comunque, entro la data di presentazione della richiesta alla banca. La nuova regolamentazione citata prevede limiti importanti alla responsabilità della banca emittente la Standby nei confronti dell’ordinante: la banca emittente non è ad esempio responsabile della autenticità, esattezza e valore legale dei documenti presentati e non è tenuta all’accertamento dell’identità della persona che presenta la richiesta di pagamento della Standby. Inoltre, la banca emittente non risponde dell’operato dei propri corrispondenti nei confronti dell’ordinante e non risponde nei confronti di quest’ultimo dei pagamenti effettuati in favore del beneficiario in violazione di norme o prassi in vigore nel Paese del beneficiario. In tali casi pertanto l’ordinante non potrà chiedere alla banca emittente la restituzione di quanto pagato. Si tratta di una forma di garanzia bancaria “a prima richiesta” e la caratteristica dell’autonomia rispetto all’obbligazione principale che garantisce ne comporta la valida sussistenza anche nel caso in cui l’obbligazione garantita non sia ancora sorta o sia venuta meno. In ciò si distingue dalla fideiussione, che è invece un rapporto accessorio rispetto all’obbligazione principale di pagamento sorto in capo al compratore e di cui, di regola, segue la sorte. Nei contratti internazionali, le garanzie bancarie a prima richiesta più frequentemente utilizzate sono i “bond”, a cui il diritto internazionale ha conferito la natura di contratto autonomo di garanzia, distinguendolo dalla fideiussione. A fronte dell’emissione del “bond” con la clausola “a prima richiesta”, la banca garante deve pagare, appunto, a semplice richiesta del beneficiario, senza poter opporre eccezioni derivanti dal rapporto principale garantito e senza poter subordinare il pagamento all’accertamento dell’inadempimento dell’ordinante. Si segnala tuttavia come nella pratica si sia riscontrato l’utilizzo di strumenti processuali atti a sospendere, in presenza di determinati presupposti, il pagamento delle garanzie “a prima richiesta” (e invero anche di crediti documentari) laddove anomalie importanti siano sorte nell’ambito dell’operazione commerciale garantita. In Italia, negli ultimi anni, i giudici hanno spesso accolto la richiesta di provvedimenti d’urgenza volti ad autorizzare il garante a no n adempiere all’obbligazione di garanzia in conseguenza di gravi inadempimenti del venditore nell’ambito del rapporto commerciale garantito; e ciò nonostante la garanzia fosse stata rilasciata appunto “a prima richiesta” o, nel caso di crediti documentari, in forma irrevocabile. Dunque, in questi casi, esiste sempre un margine di rischio a carico del venditore, nonostante il rilascio a suo favore di garanzie o di mezzi di pagamento apparentemente sicuri. Va detto che la sospensione cautelare delle garanzie ad opera dei giudici è di regola concessa solo in presenza di un comportamento manifestamente fraudolento da parte del venditore. Tutte le forme di garanzia sopra descritte sono utilizzate non solo nei contratti di vendita ma, più in generale, in ogni contratto che preveda prestazioni corrispettive.