Gattamorta 12.11.02 - Camera di Commercio di Prato

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Gattamorta 12.11.02 - Camera di Commercio di Prato
ACTA
STUDIO LEGALE COMMERCIALE
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I crediti documentari ed in particolare la lettera di credito:
funzionamento, scopo, strumenti alternativi
Va opportunamente premesso che il credito documentario trova la sua principale fonte
regolamentare nelle Norme ed usi uniformi (Nuu) della Camera di Commercio Internazionale (CCI)
ed in particolare nella Brochure 500 di dette Norme. Le Nuu non hanno forza di legge e risultano
pertanto applicabili solo e nella misura in cui esse siano espressamente richiamate nel testo del
credito documentario, come di prassi avviene e come in ogni caso si consiglia di fare.
Il credito documentario è uno strumento sorto dalla prassi delle operazioni commerciali
internazionali e consiste in un documento con il quale la banca del compratore, c.d. banca
emittente, si impegna al pagamento di una determinata somma su richiesta del proprio cliente in
favore di un soggetto beneficiario (venditore), per il tramite di una banca corrispondente sita nel
Paese del beneficiario stesso.
Tale documento viene inviato dalla banca dell’ordinante-compratore ad una banca sita nel Paese del
beneficiario- venditore, la quale potrà assumere il ruolo di mera intermediaria (c.d. banca avvisante)
- notificando in questo caso al venditore-beneficiario l’impegno della banca emittente al pagamento,
senza alcuna garanzia né responsabilità di essa banca avvisante - oppure divenire obbligata
principale nei confronti del venditore dichiarando di confermare il credito (c.d. banca confermante).
In tale ultimo caso, dunque, entrambe le banche, emittente e confermante, risponderanno
dell’impegno nei confronti del venditore beneficiario del credito.
Va da sé che l’esportatore che voglia l’impegno irrevocabile anche della banca corrispondente (di
solito la propria banca) dovrà pretendere sempre e solo crediti confermati sin dalla formazione del
contratto.
Tuttavia, nel caso di credito notificato e non confermato dalla banca corrispondente, il venditore
potrebbe chiedere a quest’ultima di emettere lo “star del credere”, che consiste in un impegno
assunto autonomamente dalla banca corrispondente nei confronti del beneficiario del credito senza
intervento alcuno della banca emittente, che può anche rimanerne all’oscuro. In tale ed invero non
frequente caso, la banca corrispondente che ha avvisato il beneficiario s’impegna irrevocabilmente
alla prestazione contenuta nel credito documentario, sempre che documenti e condizioni siano
regolari e conformi.
Nel caso di credito non confermato dalla banca corrispondente, ricordi il beneficiario di verificare la
solidità e la solvibilità della banca obbligata alla prestazione (banca emittente, di solito situata nel
Paese del compratore) nonché il rischio Paese, ossia il rischio che situazioni sociopolitiche o
finanziarie del Paese della banca emittente non consentano a quest’ultima di eseguire gli impegni
assunti.
Circa il luogo in cui il beneficiario ha diritto di ottenere la prestazione indicata dal credito, esso è
individuato dal credito stesso. Si segnala in proposito che, nel caso si tratti di credito utilizzabile su
piazza del compratore (c.d. “credito per documenti a destino”) esso sarà sempre un credito non
confermato. La banca che deve effettuare la prestazione è la banca emittente e sul beneficiario grava
- oltre ai già segnalati rischi del credito non confermato - il rischio di smarrimento dei documenti da
lui presentati alla banca avvisante e da questa inoltrati alla banca emittente.
Sebbene l’obbligazione di pagamento sorta in capo alla banca emittente ed a quella corrispondente
nei confronti del beneficiario tragga origine dal rapporto commerciale sottostante, essa resta del
tutto autonoma rispetto a tale rapporto, per cui la banca emittente assume in proprio, sebbene per
conto del cliente ordinante, l’onere di effettuare la prestazione nei confronti del beneficiario, a
prescindere dalle sorti del rapporto sottostante. L’impegno della banca emittente (ed eventualmente
anche della banca confermante) è condizionato alla sola presentazione dei documenti prescritti ed
all’osservanza dei termini e delle condizioni previste nel credito stesso.
L’impegno di pagamento può essere, però, revocabile o irrevocabile. A tale riguardo è molto
importante verificare il contenuto della lettera di credito poiché la revocabilità comporta in capo
all’ordinante (il compratore) ed alla banca emittente (banca del compratore) la possibilità in
qualunque momento di annullare o modificare il credito senza necessità di preventivo avviso o di
assenso del beneficiario, dunque senza certezze per il venditore. Se il documento nulla dice al
riguardo dovrà presumersi l’irrevocabilità, ma è sempre bene specificare.
Stante la caratteristica di astrattezza rispetto al rapporto commerciale sottostante, il beneficiario
della lettera di credito avrà diritto alla prestazione anche se il compratore non vuole o non sia più in
grado di adempiere la propria prestazione (ad es. ritirare la merce). A fronte della presentazione di
documenti regolari e conformi, il venditore-beneficiario avrà diritto alla prestazione prevista nel
credito indipendentemente dall’esito della fornitura.
Si rammenta che il compratore potrebbe, tuttavia, chiedere al venditore che sia previsto un controllo
preventivo della merce con rilascio di apposito documento da parte di organi quale la Camera di
Commercio internazionale (certificato di ispezione, certificato di sorveglianza, verbale di controllo,
certificato di qualità ecc.) da presentarsi per ottenere la prestazione di pagamento. In tal caso,
qualora il venditore concordi su tale pattuizione, sarà comunque opportuno evitare che la merce sia
ispezionata a destino ed in ogni caso rifiutare che sia il compratore a firmare il documento di
ispezione della merce quale segno di accettazione. Il rischio, evidente, è che il compratore,
abusando della facoltà a lui concessa, non consenta di fatto al venditore di negoziare la lettera di
credito, ad esempio ritardando o negando la propria firma sul certificato di accettazione anche se la
fornitura è stata effettuata correttamente.
La prestazione, nel caso di pagamento a vista, può avvenire sulle casse della banca emittente o sulle
casse della banca confermante (o, nel caso di terza banca designata, sulle casse di quest’ultima, a
seguito di credito non confermato). Nel primo caso sono a carico del beneficiario tutti i rischi
(viaggio dei documenti, insolvenza della banca e rischio Paese) nonché le commissioni e spese della
banca avvisante; anche l’eventuale anticipo della prestazione da parte della banca avvisante al
beneficiario sarà sempre da considerarsi salvo buon fine. Nel secondo caso, invece, il venditore
evita i rischi sopra menzionati, che saranno a carico dell’ordinante e della banca confermante.
Il credito documentario può altresì prevedere, adeguandosi alle esigenze della operazione
commerciale sottostante, che nell’ambito di un'unica compravendita e di un unico credito
documentario siano ammissibili consegne parziali e corrispondenti pagamenti parziali, naturalmente
entro il limite della somma complessiva portata dalla lettera di credito.
Una volta avvenuta da parte della banca avvisante (e/o confermante) la notifica del credito al
beneficiario, questi dovrà immediatamente effettuare alcuni controlli fondamentali sul credito
ricevuto, innanzitutto verificando la rispondenza del contenuto del credito agli accordi contrattuali
intercorsi con il compratore (importo, scadenza, tipo di credito aperto, termini di resa ecc.). Dovrà
poi verificare, sempre prima di dar corso alla propria prestazione, che i documenti richiesti siano
quelli concordati e che siano reperibili nella forma, ne i termini e con le indicazioni prescritte nel
credito. Si rammenta l’opportunità per il venditore di evitare crediti il cui utilizzo sia sottoposto alla
presentazione di documenti a cura dell’ordinante, per gli ovvii motivi già segnalati.
Una volta adempiuti i propri obblighi contrattuali di fornitura, il beneficiario potrà negoziare il
credito presentando alla banca incaricata di effettuare la prestazione, nel termine e nei modi stabiliti,
documenti rigorosamente rispondenti alle prescrizioni del credito.
Si sottolinea che il termine di presentazione dei documenti, se non coincide con la data di scadenza
ma è più ristretto rispetto ad essa, è un termine tassativo, dunque non procrastinabile. Se il credito
non è utilizzato entro il previsto termine di validità, esso perde ogni efficacia e gli impegni assunti
dalla banca cessano. E’ implicito che i termini di scadenza del credito dovranno essere fissati in
modo tale da garantire al beneficiario la massima tranquillità possibile, avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso.
Si segnala che la normativa in tema di crediti documentari, con riferimento al termine di
presentazione di documenti di trasporto, prevede che - se non diversamente indicato - la
presentazione di tali documenti debba avvenire non oltre 21 giorni dalla data di spedizione e,
comunque, entro la data di scadenza del credito. Ciò significa che se nei ventuno giorni successivi
alla data di emissione del documento di trasporto non viene presentata la documentazione richiesta,
la banca potrà le gittimamente rifiutare la prestazione per mancata presentazione nei termini, anche
se la data di scadenza del credito sia successiva a tale periodo di tempo.
Quanto alla forma dei documenti da presentare per l’incasso, ribadita la necessaria conformità dei
medesimi rispetto a quanto previsto dal credito documentario, l’art.20b/i- ii delle Nuu della CCI
precisa anche che “salvo che il credito non disponga diversamente, le banche accetteranno come
originali documenti prodotti o che appaiano essere stati prodotti: a) con sistemi di riproduzione
ottica; b) con sistemi automatizzati o computerizzati o come risultato di tali sistemi; c) in carta
carbone”.
Le banche avranno un periodo di tempo non superiore a sette giorni per esaminare i documenti e
decidere se rifiutarli o ritirarli. In caso di rifiuto e sempre entro lo stesso termine di sette giorni, la
banca emittente dovrà darne comunicazione al beneficiario o alla banca corrispondente da cui ha
ricevuto i documenti, specificando le irregolarità riscontrate ed indicando se gli stessi sono tenuti a
disposizione del beneficiario perché li sostituisca o li corregga, o se invece li restituisce al mittente.
Il mancato rispetto di tali regole da parte della banca comporta la perdita del diritto ad eccepire al
beneficiario la non conformità dei documenti e l’obbligo di corrispondere il credito nonostante le
eventuali irregolarità.
La pratica del commercio internazionale ha dato altresì luogo a forme particolari di crediti
documentari, in gran parte non previsti né rego lamentati dalle Nuu della CCI e speciali per le
caratteristiche che assumono in forza di determinate clausole. Per completezza si espongono brevi
cenni sul credito trasferibile, sul credito revolving, sulle clausole c.d. “red clause” e “green
clause”, sul “back to back” ed, infine, sugli pseudocrediti.
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Il credito trasferibile consente all’esportatore-venditore di trasferire ad un terzo (solitamente il
fornitore della merce oggetto del contratto di commercio) i benefici di un credito aperto a
proprio favore dall’importatore-compratore.
Previsto e regolato dall’art.48 delle Nuu, il credito trasferibile necessita della dicitura specifica
di “trasferibile” apposta dalla banca emittente. Qualunque altra espressione, sebbene sinonimo
di “trasferibile” si avrà per non apposta, escludendo la trasferibilità del credito.
Il venditore può trasferire il credito una sola volta, ma potrà frazionarne il trasferimento a
diversi soggetti che diverranno beneficiari ognuno per la frazione di credito attribuitagli in
beneficio (ciò, peraltro, a condizione che siano ammesse le spedizioni parziali).
Il maggiore rischio per il venditore è che l’ordinante venga in contatto diretto con il nuovo
beneficiario che è anche il produttore delle merci (spesso nel credito è previsto che sia il
produttore ad inviare direttamente la merce al compratore); la tutela per il venditore può, in tal
caso, essere rappresentata da un contratto di esclusiva con gli altri due soggetti dell’operazione
commerciale.
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Il credito revolving è, in sostanza, un credito ripristinabile. L’impegno della banca emittente
sarà rappresentato dall’importo massimo utilizzabile e non dall’importo nominale del credito,
che rappresenta solo il valore del singolo ripristino. E’ necessario, per essere “revolving”, che il
documento contenga nel testo tale esatta dicitura, che sia indicato il numero massimo di
ripristini possibili e se – in caso di mancato utilizzo di uno dei ripristini consentiti – possa
operarsi un cumulo della tranche non utilizzata al ripristino successivo (credito ad utilizzo
continuativo) o se tale tranche perda ogni efficacia e resti inutilizzabile (credito ad utilizzo non
continuativo).
Da non confondere con un normale credito a utilizzo frazionato, quale quel credito che, aperto
per l’importo totale della fornitura, consenta spedizioni parziali con cadenza costante.
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“Red clause” e “Green clause” sono clausole che consentono di ottenere un finanziamento a
valere sul futuro utilizzo del credito. Ciò consentirà al venditore di portare a termine
l’esportazione con incassi e traenze anticipate senza dover chiedere interventi esterni. Più
rischiosa per il compratore la “red clause” (autorizza la banca a pagare il venditore-beneficiario
dietro semplice presentazione di un suo impegno scritto a destinare i fond i acquisiti
all’adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto commerciale. Se poi il beneficiario non
presenterà entro la scadenza i documenti richiesti, il compratore dovrà rimborsare alla banca gli
anticipi pagati al venditore); più prudente, sempre per il compratore, la “green clause” (la
banca potrà pagare anticipi al venditore che presenti una ricevuta di deposito attestante che la
merce è stata già approntata e immagazzinata).
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“Back to back” è il credito composto da due crediti distinti e autono mi, per cui il venditore è nel
contempo beneficiario del credito export e ordinante del credito import, aperto a favore del
proprio fornitore. Sono autonomi e dunque utilizzabili indipendentemente l’uno dall’altro.
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Merchant’s letter of credit e crediti documentari a operatività subordinata sono i c.d.
pseudocrediti, i primi emessi direttamente dall’ordinante e notificati al beneficiario da una
banca intermediaria che si limita ad autenticare le firme dell’ordinante ma non emette alcun
impegno e non assume alcuna responsabilità a favore del beneficiario; i secondi subordinano la
loro stessa operatività al verificarsi di determinati eventi indipendenti dalla volontà delle parti
(es. all’ottenimento di licenze di importazioni, di autorizzazioni valutarie, di finanziamento da
parte della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo – Birs). Insomma sono crediti
che il venditore dovrebbe cercare di evitare poiché le condizioni che li caratterizzano
stravolgono di fatto lo scopo dei crediti documentari nell’ottica del venditore, che è quello di
dare certezza ad una prestazione.
* * *
Da quanto sopra indicato si possono trarre alcuni consigli pratici che, sempre nell’ottica del
venditore, si sintetizzano come segue:
1. ottenere, ove possibile, l’apertura di crediti documentari irrevocabili e confermati da primaria
banca italiana, con possibilità, se del caso, di spedizioni parziali e di incassi ugualmente
frazionati;
2. prevedere nel testo della L/C che la stessa sia regolata dalle Nuu della CCI nella versione
vigente (ora Brochure 500);
3. evitare, ove possibile, l’inserimento di condizioni il cui verificarsi dipenda dalla volontà
dell’ordinante (es. rilascio di un certificato di accettazione delle merci);
4. esaminare con estrema attenzione il testo della L/C per verificarne la corrispondenza al pattuito
e chiedere eventuali modifiche prima di rilasciare le merci;
5. prevedere un congruo termine di validità della L/C tenuto conto di tutte le circostanze del caso;
6. osservare la massima attenzione nella predisposizione dei documenti e fare in modo che gli
stessi siano perfettamente conformi a quanto indicato nella L/C, anche negli aspetti
apparentemente più insignificanti (es. la lingua);
7. un’ultima considerazione: capita che l’acquirente rifiuti l’apertura della L/C a motivo delle
spese che essa comporta; in simili casi può essere opportuno che il venditore stesso offra di
accollarsi dette spese (eventualmente in termini di sconto sul prezzo della fornitura) se ciò può
condurre al risultato voluto.
***
Chiariti gli aspetti più rilevanti nell’ottica del venditore, si osserva che la prassi del commercio
internazionale ha dato vita a forme di pagamento diverse dai crediti documentari.
Il graduale abbattimento delle barriere normative fra gli Stati ed il sorgere di accordi di
collaborazione tra le banche a livello mondiale, hanno determinato l’utilizzo di sistemi di
pagamento sempre più automatizzati ed efficienti, con concreti vantaggi per gli operatori del
commercio internazionale.
Citiamo alcuni di tali sistemi di pagamento riportando per brevi cenni le caratteristiche di essi e i
vantaggi e svantaggi riscontrati:
− Il “lock box system”: il venditore pagato con rimessa diretta a mezzo assegno invita i propri
clienti a far affluire i pagamenti in una casella postale gestita da una banca di sua fiducia situata
di solito nel Paese dei compratori. Tale banca raccoglie gli assegni ricevuti e ne contabilizza gli
importi a favore del venditore. Quest’ultimo potrà scegliere di far accreditare le somme sul
proprio conto corrente intrattenuto presso la banca estera (in valuta) oppure di far accreditare le
somme direttamente sul proprio conto presso la propria banca nel Paese del venditore a mezzo
swift. Tale sistema abbrevia i tempi d’incasso delle esportazioni a mezzo assegno e consente
all’esportatore di ottenere giornalmente dalla banca estera tutti i dettagli informativi relativi agli
assegni ricevuti e tutta la documentazione eventualmente ricevuta insieme agli assegni.
− Il sistema Rid : (Rapporti interbancari diretti) consiste nella esazione automatizzata, compiuta
dalla banca per conto della clientela creditrice, di incassi di natura diversa mediante addebito
preautorizzato sul conto del debitore. Il venditore acquisisce dai propri clienti debitori
l’autorizzazione continuativa di addebito in conto corrente bancario, che viene consegnata alla
banca incaricata; spedisce direttamente ai propri clienti i documenti connessi all’esportazione
(fatture) e consegna alla propria banca incaricata il supporto magnetico con le informazio ni
necessarie per la gestione degli incassi. La banca incaricata accrediterà salvo buon fine al
venditore gli incassi segnalati sul supporto magnetico e procederà ad addebitare le singole
partite sui conti dei correntisti importatori (direttamente o tramite banche corrispondenti a
seconda se questi ultimi sono correntisti presso la stessa banca incaricata o presso banche
diverse). Nonostante la maggior rapidità nell’esecuzione dell’operazione grazie all’utilizzo di
supporti magnetici ed ai minori costi (viene meno anche l’onere fiscale della bollatura su effetti)
va segnalata la possibilità per il debitore, in caso di contenzioso con il venditore, di opporre
rifiuto all’addebito entro i sei giorni successivi alla sua effettuazione.
− Il Banklastscrift : sorto in Germania ed esteso, in seguito alla liberalizzazione valutaria, agli
operatori italiani per l’incasso dei loro crediti sulla Germania. L’esportatore potrà incassare i
suoi crediti con semplice richiesta di pagamento indirizzata alla banca del debitore,
precedentemente autorizzata dal debitore stesso.
***
Accanto ai crediti documentari ed agli strumenti di pagamento alternativi sin qui esposti, va
evidenziato un altro strumento spesso utilizzato nelle operazioni di commercio internazionale,
chiamato lettera di credito “standby”.
Nonostante la denominazione, non si tratta in realtà di uno strumento di pagamento come i crediti
documentari, bensì di una vera e propria garanzia di pagamento. Tale distinzione ha portato ad una
regolamentazione specifica in vigore dall’1/1/1999 chiamata “International Standby Practises Isp
98”, pubblicazione CCI n.590.
La Standby consiste in un impegno irrevocabile della banca emittente di pagare il prezzo previsto
nel contratto commerciale perfezionato fra acquirente e venditore nel caso in cui al pagamento non
ottemperi l’acquirente stesso secondo le modalità ed entro la data prevista dal documento Standby.
L’impegno che la banca assume con la Standby è autonomo e vincolante sin dalla emissione della
lettera e la garanzia è escutibile da parte del soggetto garantito a condizione della presentazione dei
documenti previsti nella Standby e della dichiarazione del beneficiario del mancato pagamento
entro la data prevista dalla stessa fattura o dal contratto e, comunque, entro la data di presentazione
della richiesta alla banca.
La nuova regolamentazione citata prevede limiti importanti alla responsabilità della banca emittente
la Standby nei confronti dell’ordinante: la banca emittente non è ad esempio responsabile della
autenticità, esattezza e valore legale dei documenti presentati e non è tenuta all’accertamento
dell’identità della persona che presenta la richiesta di pagamento della Standby. Inoltre, la banca
emittente non risponde dell’operato dei propri corrispondenti nei confronti dell’ordinante e non
risponde nei confronti di quest’ultimo dei pagamenti effettuati in favore del beneficiario in
violazione di norme o prassi in vigore nel Paese del beneficiario. In tali casi pertanto l’ordinante
non potrà chiedere alla banca emittente la restituzione di quanto pagato.
Si tratta di una forma di garanzia bancaria “a prima richiesta” e la caratteristica dell’autonomia
rispetto all’obbligazione principale che garantisce ne comporta la valida sussistenza anche nel caso
in cui l’obbligazione garantita non sia ancora sorta o sia venuta meno. In ciò si distingue dalla
fideiussione, che è invece un rapporto accessorio rispetto all’obbligazione principale di pagamento
sorto in capo al compratore e di cui, di regola, segue la sorte.
Nei contratti internazionali, le garanzie bancarie a prima richiesta più frequentemente utilizzate
sono i “bond”, a cui il diritto internazionale ha conferito la natura di contratto autonomo di garanzia,
distinguendolo dalla fideiussione. A fronte dell’emissione del “bond” con la clausola “a prima
richiesta”, la banca garante deve pagare, appunto, a semplice richiesta del beneficiario, senza poter
opporre eccezioni derivanti dal rapporto principale garantito e senza poter subordinare il pagamento
all’accertamento dell’inadempimento dell’ordinante.
Si segnala tuttavia come nella pratica si sia riscontrato l’utilizzo di strumenti processuali atti a
sospendere, in presenza di determinati presupposti, il pagamento delle garanzie “a prima richiesta”
(e invero anche di crediti documentari) laddove anomalie importanti siano sorte nell’ambito
dell’operazione commerciale garantita. In Italia, negli ultimi anni, i giudici hanno spesso accolto la
richiesta di provvedimenti d’urgenza volti ad autorizzare il garante a no n adempiere
all’obbligazione di garanzia in conseguenza di gravi inadempimenti del venditore nell’ambito del
rapporto commerciale garantito; e ciò nonostante la garanzia fosse stata rilasciata appunto “a prima
richiesta” o, nel caso di crediti documentari, in forma irrevocabile. Dunque, in questi casi, esiste
sempre un margine di rischio a carico del venditore, nonostante il rilascio a suo favore di garanzie o
di mezzi di pagamento apparentemente sicuri. Va detto che la sospensione cautelare delle garanzie
ad opera dei giudici è di regola concessa solo in presenza di un comportamento manifestamente
fraudolento da parte del venditore.
Tutte le forme di garanzia sopra descritte sono utilizzate non solo nei contratti di vendita ma, più in
generale, in ogni contratto che preveda prestazioni corrispettive.