FOGLIO INFORMATIVO relativo al contratto di
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FOGLIO INFORMATIVO relativo al contratto di
FOGLIO INFORMATIVO relativo al contratto di Apertura di credito EXPORT 1 novembre 2006 Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono una riproduzione dell'offerta che la banca può proporre stanti le attuali condizioni praticate. Le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento del contratto. Il presente documento non obbliga in alcun modo la banca a contrarre. Per una miglior comprensione dei termini tecnici utilizzati, il cliente può avvalersi della legenda posta in calce al presente foglio. SEZIONE I: informazioni sulla banca (Banca) Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e amministrativa in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, capitale sociale euro 310.659.856,26; riserve euro 656.825.125,28; indirizzo telematico: www.deutsche-bank.it; codice ABI n. 3104; iscritta all’Albo delle Banche al n. 30.7.0, capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto al n..3104.7 all’Albo dei Gruppi Bancari; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01340740156, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998. SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l’identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente Nome : ____________________ Cognome : ___________________ Qualifica : ____________________ Eventuale nr. Iscrizione Albo : ____________________ SEZIONE II: caratteristiche e rischi dell'operazione Struttura e funzione economica Il servizio consiste nell’assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (importatore/compratore della merce), a seguito del quale la banca effettuerà o farà effettuare il pagamento nei confronti del beneficiario (esportatore/venditore), contro presentazione, da parte di quest’ultimo, di tutti i documenti richiesti e che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale , omettendo quindi valutazioni di merito, secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. I crediti documentari possono essere confermati. In tal caso all’impegno inderogabile della Banca emittente si aggiunge l’impegno inderogabile della Banca confermante sempre che i documenti presentati in utilizzo del credito siano conformi ai termini ed alle condizioni del credito stesso. L’emissione di un credito documentario su richiesta di un cliente (crediti import) è operazione comportante rischio per la Banca e, pertanto, può essere effettuata soltanto in presenza di specifico affidamento a favore del Cliente importatore. La conferma di un credito, di norma su richiesta della Banca emittente (crediti export) è invece operazione comportante rischio in capo alla Banca emittente. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi connessi a questi servizi si segnalano i seguenti: • poiché l’operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento che opera attraverso un’obbligazione autonoma della Banca rispetto all’operazione commerciate sottostante, condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi, l’ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la banca emittente è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo; • le operazioni denominate in valuta estera sono soggette al rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione. SEZIONE III: principali condizioni economiche Diritto di notifica euro 50,00 Commissioni di conferma - minimo da stabilire di volta in volta in base a rischio banca/rischio paese euro 200,00 al trimestre o frazione Spese per modifica euro 50,00 Commissioni di utilizzo (Taking up of documents) - minimo 0,30 % euro 150,00 Commissioni di mancato utilizzo - minimo 0,15 % euro 100,00 Commissioni di accettazione • Per lettere di credito confermate - minimo • Per lettere di credito non confermate - minimo da stabilire di volta in volta in base a rischio banca/rischio paese euro 150,00 al trimestre o frazione 0,40% per mese o frazione euro 200,00 Commissioni di rimborso euro 75,00 Commissioni di trasferimento - minimo 0,30 % euro 200,00 Recupero spese Spese invio comunicazioni (Trasparenza, contabili, etc.) recupero spese vive (postali, corriere espresso, etc.) euro 2,30 Comunicazioni Valutarie Statistiche (C.V.S.) Canalizzate – diritto fisso Decanalizzate – diritto fisso euro 8,00 euro 5,00 1/2 SEZIONE IV: principali clausole che regolano il contratto Il servizio è regolato dalle Regole ed usi uniformi relativi ai Crediti Documentari della Camera di Commercio Internazionale di Parigi e nel caso dei crediti import pure dal relativo contratto che deve essere perfezionato con la Banca al fine della sua attivazione. Resta fermo il diritto del Cliente di ottenere dalla Banca copia completa di quest’ultimo testo contrattuale idonea per la stipula, fermo restando che la consegna dello stesso non impegna la Banca a contrarre. Di detto testo si riportano in appresso, anche in sintesi, le principali clausole recanti i diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il Cliente. Privilegi legali Alla Banca spettano i privilegi di cui agli articoli 1721,2756 e 2761 cod.civ. tanto sui documenti quanto sulle merci da essi rappresentate e sulle indennità di assicurazione per tutti i pagamenti e spese incontrate dalla Banca in esecuzione del mandato. Limitazione di responsabilità della Banca e rinunzia del Cliente ad eccezioni Il Cliente resta obbligato verso la Banca per il rimborso di tutta l’esposizione più ogni spesa, anche relativa ad interessi e commissioni, non appena la Banca avrà fatto ritirare o ritirato i documenti senza riguardo all’arrivo o al possesso delle merci, restando la Banca libera da ogni responsabilità al riguardo; il Cliente resta altresì obbligato a rifondere alla Banca eventuali spese derivanti da pratiche giudiziarie, ecc. in dipendenza del mandato, riconoscendo alla medesima Banca, in difetto, il diritto di vendere le merci o i documenti per conto del Cliente a mezzo di pubblico mediatore, senza obbligo di preavviso e diffida, ritenendo sul prezzo tutto l’importo del proprio avere, fermo restando l’obbligo del Cliente di rimborsare subito alla Banca l’eventuale differenza; Resta a completo carico del Cliente ogni rischio e responsabilità (anche nei rapporti della Banca estera corrispondente) circa la regolarità e verità - sotto qualsiasi aspetto - di tutti i documenti e del loro contenuto, ed ogni rischio riguardante ritardi, smarrimenti, erronee interpretazioni di lettere o telegrammi ed ogni rischio nella trasmissione di documenti. Al Cliente non competerà eccezione di sorta qualora, per difficoltà permanenti o transitorie nel porto indicato, la merce non risulti imbarcata nel porto stesso ma in altro porto più o meno vicino. Estensione del privilegio Il diritto della Banca al privilegio derivante dal contratto si intende per patto delle parti esteso alle merci oggetto di altri consimili mandati per altre merci che il Cliente abbia rilasciato alla Banca e che questa abbia accettati, considerandosi tali successivi mandati ricollegati tra loro, in guisa da rappresentare un mandato unico, ed ugualmente le singole merci ad ognuno di esse relative. Dichiarazione di conoscenza di leggi e consuetudini vigenti all’estero Per le aperture di credito disposte su paesi esteri, il Cliente accetta che tutte le sue istruzioni debbano essere interpretate in conformità alle leggi ed alle consuetudini vigenti in quel paese estero, leggi e consuetudini di cui il Cliente dichiara d’essere edotto. Applicabilità di ulteriori norme L’operazione è regolata pure dalle Regole ed usi uniformi relativi ai Crediti Documentari (Revisione 1993) Brochure N. 500 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Foro Per gli effetti rivenienti dal mandato ed in genere da qualunque rapporto giuridico che dal medesimo intercorresse tra le parti, è sempre competente l’autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione è sita la sede della Banca. LEGENDA Camera di Commercio internazionale di Parigi: organizzazione rappresentativa delle diverse branche dell’attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. Comunicazione Valutaria Statistica (CVS): modulo richiesto dall’Ufficio Italiano dei Cambi agli operatori che intervengono a qualsiasi titolo in operazioni con l’estero, valutarie ed in cambi, per la segnalazione dei dati concernenti tali operazioni. conferma: Intervento della banca avvisante che, dietro, pagamento di un compenso, aggiunge il proprio impegno di garanzia a favore del beneficiario, pe quanto attiene agli obblighi della banca emittente la fideiussione. controllo documenti: fase nella quale la banca che ha notificato il credito al beneficiario verifica che i documenti presentati ad utilizzo siano conformi a quanto richiesto, evidenziando al beneficiario e/o alla banca emittente eventuali difformità o discrepanze. divisa estera: moneta diversa da quella dell’Euro. rischio paese: valutazione dell’affidabilità di una nazione combinando tra loro diversi elementi, quali, ad esempio, quadro politico, andamento economico, normative, sistema bancario. utilizzo: momento in cui il beneficiario presenta i documenti richiesti dal credito per riceverne il pagamento a vista o l’impegno di pagamento alla scadenza prevista nelle condizioni del credito stesso. 2/2