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S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
IMPRESA SOCIALE
Monica Poletto
Milano, 31 marzo 2015
S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Testo di riferimento:
Disegno di Legge C2617
licenziato dalla Commissione Affari Sociali della Camera in data (di seguito Testo Riforma)
Attribuzione della qualifica
Testo Riforma
b) revisione dell'attuale disciplina dell'attribuzione facoltativa
della qualifica di impresa sociale e sua attribuzione di diritto
alle cooperative sociali e ai loro consorzi; [soppresso]
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Definizione di Impresa Sociale
DL 155/2006
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi
compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e
principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio
di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e
che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.
Testo Riforma
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 procedono al riordino e alla revisione della
disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli
2 e 9 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) qualificazione dell’impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse
generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti
sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di
utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di
obiettivi sociali e che adotta modelli di gestione responsabili, trasparenti e che
favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i
soggetti interessati alle sue attività;
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Attenzione alle definizioni
Testo riforma
Articolo 1, comma 1
Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e
solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale,
anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche
attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le
finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
Articolo 4, comma 1, lettera b)
Individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo
settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla
normativa
Articolo 6, comma 1, lettera a)
qualificazione dell’impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale
Articolo 9, comma 1, lettera a)
definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale
perseguite dall'ente e introduzione di un regime di tassazione agevolativo che tenga conto
delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente
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Settori di attività
DL 155/2006
1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti
settori:
a) assistenza sociale
b) assistenza sanitaria
c) assistenza socio-sanitaria
d) educazione, istruzione e formazione
e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
f) valorizzazione del patrimonio culturale
g) turismo sociale
h) formazione universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al
settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
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Settori di attività
2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma
1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano
attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:
a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i),
ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002,
della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato
regolamento (CE) n. 2204/2002.
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Settori di attività
Testo Riforma
b) ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, aggiungendo ai settori previsti
dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, anche quelli del commercio equo
e solidale, dei servizi al lavoro finalizzati all’inserimento dei lavoratori
svantaggiati, dell’alloggio sociale e dell’erogazione del microcredito da
parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente e individuazione
dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità
sociale;
e) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle
nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai princìpi di pari
opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e
dell'Unione europea;
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Remunerazione del capitale sociale e distribuzione di utili
DL 155/2006
1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di
gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di
gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.
Testo Riforma
c) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili,
da assoggettare a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla
forma giuridica adottata dall’impresa, in analogia con quanto disposto per le
cooperative a mutualità prevalente, che assicurino in ogni caso la prevalente
destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;
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Remunerazione del capitale sociale e distribuzione di utili
Proposta di Legge presentata il 13 febbraio 2014
(primo firmatario Luigi Bobba)
«2-bis. L'impresa sociale, costituita nelle forme societarie di cui al libro quinto del
codice civile, può destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione
all'aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle
variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati calcolate dall'Istituto nazionale di statistica per il
periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di
gestione sono stati prodotti.
2-ter. L'impresa sociale costituita nelle forme societarie di cui al libro quinto del codice
civile può destinare alla distribuzione di dividendi ai soci una quota non superiore
al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione. In ogni caso non
possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei
buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato»;
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Governance dell’Impresa Sociale
DL 155/2006
3. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di
un'impresa sociale.
Testo Riforma
f) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche
sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di
assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;
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Relazione con altre norme di legge
DL 155/2006
1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di
impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal
medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei
requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.
3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i
cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono
la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo
precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della
normativa specifica delle cooperative.
Testo Riforma
g) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle
attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa
sociale.
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Trattamento fiscale
Testo Riforma
f) previsione, per le imprese sociali:
1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite
portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
g) istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli
investimenti degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 e all’articolo 6 della
presente legge in beni strumentali materiali e immateriali;
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Audizione dell’Agenzia delle Entrate alla Camera dei Deputati “Esame dei progetti di
Legge recanti Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore” – 13 novembre
2014
La previsione di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese
sociali di cui all’art. 6, comma 1, lettera f del ddl in discussione, rappresenta in tal senso un
importante elemento di novità dell’attuale Disegno di legge.
L’eventuale introduzione di misure agevolative di carattere fiscale, però, va certamente
contemperato con la normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato (art. 107 TCE).
Va tuttavia evidenziato come l’Unione europea ha recentemente varato un’articolata
disciplina riguardante la compatibilità di quegli Aiuti di Stato che si configurino
specificamente come forme di compensazione degli obblighi di servizio pubblico,
concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale (SIEG).
Come specificato nella Comunicazione, infatti, “taluni SIEG… possono essere prestati solo se le
autorità offrono una compensazione finanziaria al fornitore” - anche sotto forma di
agevolazione fiscale -.
Tra i servizi di interesse economico generale, la Decisione della Commissione del 20/12/2011
comprende anche i servizi sociali che rispondono a esigenze sociali essenziali in materia di
assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l'infanzia, accesso e
reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di
gruppi vulnerabili.
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Audizione dell’Agenzia delle Entrate alla Camera dei Deputati “Esame dei progetti di
Legge recanti Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore” – 13 novembre
2014
Tutto ciò appare particolarmente interessante perché consente di ipotizzare misure di
fiscalità che potremmo chiamare “compensative”, ovvero costruite in modo tale da
tener conto dell’effettivo impatto sociale, così come delineato dallo stesso ddl delega, all’art.
6, comma 1, lettera a). Si tratta di convertire il paradigma delle politiche fiscali da quello
orientato agli incentivi destinati agli investimenti a quello secondo cui gli incentivi vengono
corrisposti in base ai risultati.
[…]
Va dunque apprezzata la possibilità di ripensare l’attuale regime di tassazione del Terzo Settore
alla luce delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, della non lucratività
soggettiva e dell’impatto sociale, così come delineato dalla lett. a) del comma 1 dell’art.
6 del ddl in discussione. Resta ovviamente il problema di costruire un sistema normativo in
grado di verificare le finalità solidaristiche e di utilità sociale, il divieto di ripartizione (diretta e
indiretta) degli utili e di misurare l’impatto sociale. Ogni valutazione è tuttavia rimessa
all’eventuale e successivo momento di attuazione della delega.
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