Premi di Produttivta` 2017

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Premi di Produttivta` 2017
Regionale Lombardia
UFFICIO SINDACALE
NOTA INTERNA prot. 221.47.16
APPLICABILI LE DISPOSIZIONI 2016
Premi di produttività:
requisiti e condizioni tra conferme e novità
La legge di Bilancio 2017 rilancia le agevolazioni sui premi di produttività e sulle somme erogate sotto forma di
partecipazione agli utili dell’impresa. Vengono, infatti, incrementati gli importi dei premi agevolati, nonché
innalzati i limiti reddituali di accesso, con conseguente ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari.
Il campo di applicazione dei dipendenti che potranno usufruirne si allarga anche a lavoratori che svolgono mansioni
di più elevata qualificazione e di conseguenza con un trattamento retributivo più elevato.
Le condizioni per l’accesso alle agevolazioni sui premi di risultato e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli
utili dell’impresa non subiscono stravolgimenti dal 2017. Viene, infatti, mantenuta la filosofia della legge di Stabilità 2016
(Legge n. 208 del 2015) che consente l’accesso ai benefici esclusivamente ai datori di lavoro privati in presenza di effettivi
risultati, affidando alla contrattazione collettiva di secondo livello l’individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi
di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto
forma di partecipazione agli utili dell'impresa che consentono di fruire della tassazione agevolata.
Raggiungimento degli obiettivi
Potranno consentire l’accesso alle agevolazioni, secondo quanto previsto nel provvedimento attuativo, i premi legati
ad obiettivi raggiunti mediante:
 aumento della produzione;
 risparmi dei fattori produttivi;
 miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non
straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
Come evidenziato in precedenza, tuttavia, le modalità di raggiungimento degli obiettivi vengono lasciate ai contratti collettivi
senza limitazioni.
La conferma di tale indirizzo è rilevabile dalla lettura del modello allegato al decreto interministeriale 25 marzo 2016 che i
datori di lavoro debbono compilare e trasmettere alla direzione territoriale del lavoro. Il modulo riporta 19 indicatori che in
astratto possono essere previsti dal contratto.
Misurabilità dei premi
Gli accordi comunque debbono altresì individuare un congruo periodo di osservazione per la misurazione e la verifica dei
risultati.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 a tal proposito chiarisce che ai fini dell’applicazione del
beneficio fiscale all’ammontare complessivo del premio di risultato erogato, nell’arco di un periodo congruo definito
nell’accordo, è necessario che sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività,
qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori
numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva, che dovranno essere riportati nel modello allegato al Decreto, al
momento della presentazione della dichiarazione di conformità.
Alla luce di quanto evidenziato, se la condizione principale è quella che i premi debbono essere misurabili in arco temporale
prestabilito, dall’altro la modalità attuativa è affidata ai contratti collettivi. Sotto questo profilo non si registra alcuna novità.
Contratti collettivi territoriali o aziendali
Il legislatore ha previsto specificamente quali sono gli agenti negoziali legittimati alla sottoscrizione degli accordi attraverso
l’esplicito richiamo all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Pertanto, sotto il profilo del livello l’accesso
alle agevolazioni è consentito se la previsione è contenuta in accordi territoriali o aziendali.
Viceversa non è possibile che a regolare l’agevolazione siano i contratti collettivi nazionali. Non è peraltro consentito
l’accesso delle agevolazioni qualora l’accordo venga concluso direttamente dal datore di lavoro e dal singolo lavoratore.
Inoltre, la norma prevede che gli accordi (territoriali o aziendali) devono essere sottoscritti da Associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I contratti aziendali possono essere sottoscritti altresì dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza
sindacale unitaria delle medesime Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il grado di rappresentatività richiesto è quindi quello del Sindacato comparativamente più rappresentativo.
Di conseguenza non è sufficiente che l’agente negoziale possa vantare una maggiore rappresentatività ma, considerato che
tale requisito può essere posseduto nella categoria da diversi soggetti, occorre selezionare chi tra essi risulti più
rappresentativo attraverso una comparazione sul piano nazionale.
Il requisito non è oggettivamente individuabile in quanto ad accertare gli indici rilevanti ai fini della verifica del grado di
rappresentatività degli agenti negoziali è chiamata la giurisprudenza.
A tal fine, la giurisprudenza ha individuato quali elementi utili: consistenza numerica dei soggetti rappresentati, ampiezza e
diffusione delle strutture organizzative, partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro,
partecipazione alle controversie individuali, plurime e collettive.
Da notare che anche le rappresentanze sindacali aziendali sono quelle costituite all’interno delle Associazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali dotate del richiamato grado di rappresentanza.
Pertanto, non potrà essere ritenuto valido un accordo firmato con una rappresentanza aziendale che, pur svolgendo
legittimamente la propria attività sindacale secondo il principio di libertà sindacale all’interno dell’azienda, non sia
espressione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, si osserva che la comparazione dovrà essere fatta esclusivamente sul piano nazionale,
a differenza ad esempio di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 del D.L. n. 138/2011 che invece consente che tale grado di
rappresentatività possa essere verificato anche a livello “sul piano nazionale o territoriale”.
La stipula del contratto collettivo aziendale sarà peraltro possibile anche in mancanza di rappresentanze sindacali
stipulando gli accordi con le Associazioni sindacali dei lavoratori a livello territoriale.
Il legislatore prevede, come si può notare dalla lettera dell’art. 51 del D.lgs. n.81/2015, che i contratti collettivi siano stipulati
“da” e non “dalle”.
Pertanto è sufficiente la firma del contratto collettivo anche da una sola delle Associazioni sindacali.
Dopo la sottoscrizione dell’accordo, occorrerà procedere al deposito in via telematico entro trenta giorni alla Direzione
Territoriale del Lavoro competente attraverso l’apposita procedura.
Sotto il profilo operativo, in presenza di un contratto territoriale i singoli datori di lavoro
Ammontare dei premi
L’ammontare dei premi agevolati dal 2017 viene incrementata da 2.000 euro a 3.000 euro.
Anche l’incremento in presenza di contratti collettivi che prevedono specifici criteri attraverso i quali i datori di lavoro
procedono al coinvolgimento in forma paritetica dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro dal 2017 viene aumentato. Si
passa infatti a 4.000 euro (nel 2016 era di 2.500 euro).
Le Parti potranno individuare nell’accordo collettivo le concrete modalità di coinvolgimento dei lavoratori.
Il decreto interministeriale 25 marzo 2016, ha ritenuto che a titolo esemplificativo sono ritenuti validi ai fini dell’incremento,
la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano i responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o
all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e
monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che
illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, aggiunge che tale disposizione è finalizzata ad incentivare
quegli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a
coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in tal modo incrementi di efficienza, produttività e di
miglioramento della qualità della vita e del lavoro.
Al fine di beneficiare dell’incremento dell’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva, è necessario che i lavoratori
intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza
e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno “dal basso”
che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.
Viceversa non costituiscono strumenti e modalità utili i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o
formazione.
L’importo del premio agevolato è da considerarsi al lordo delle imposte ma al netto dei contributi previdenziali dovuti
(circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2016).
Condizioni reddituali
Altra condizione in capo al lavoratore riguarda la previsione di un limite reddituale. L’agevolazione spetta ai lavoratori che
abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro nell'anno precedente quello
di percezione delle somme (nel 2016 il limite era di 50.000 euro).
Ai fini della verifica del limite, occorre fare riferimento esclusivamente a periodo d'imposta precedente, e non assume alcuna
rilevanza l'eventuale superamento di tale soglia nel corso del periodo di imposta agevolato.
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