brevi riflessioni sui più recenti sviluppi nel diritto della concorrenza
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BREVI RIFLESSIONI SUI PIÙ RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA DELL’UNIONE EUROPEA Massimo Merola e Leonardo Armati 1 Keywords Competition Law, European Commission, crisis, effect based approach, commitment decisions, preliminary rulings, fundamental rights Abstract: This contribution provides an overview of the most recent developments (from 1 January 2012 to 30 April 2013) in the decision-making practice of the European Commission and in the case-law of the European Court of Justice, with the purpose of interpreting the main trends as well as the current degree of understanding and legitimation of EU competition law. We address some selected topics, deliberately horizontal, i.e. applicable regardless of the sector and, in most cases, of the relevant competition provision. These topics are: (i) competition law enforcement during the crisis; (ii) an assessment of the effects-based approach connected with the modernisation of antitrust law; (iii) settlements with the authorities (in particular, commitment decisions and settlements in cartel cases); (iv) the revival of preliminary rulings in the field of competition law; and (v) the evolution of fundamental and procedural rights in competition proceedings. 1 Questo articolo riflette il contenuto della relazione presentata da Massimo Merola al 2° Convegno Nazionale dell’Associazione Antitrust Italiana “I principali sviluppi nel diritto della concorrenza dell'Unione Europea e nazionale”, tenutosi a Roma il 30 e 31 maggio 2013. Esso ha ad oggetto la prassi della Commissione europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 aprile 2013 ed è aggiornato alla data del convegno. 1. INTRODUZIONE Abbozzare un bilancio dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione europea (UE) nel 2012 e nel primo quadrimestre del 2013 è compito arduo. Esercizi di questo genere sono sempre difficili perché richiedono un sufficiente distacco, anche in termini di tempo, dagli avvenimenti. Ancor più lo sono oggi, tante sono le sofisticazioni e i tecnicismi sviluppatisi intorno al diritto della concorrenza negli ultimi anni e le connessioni che sempre più emergono tra questa e altre discipline giuridiche. È difficile abbracciare in una visione di sintesi tutti gli aspetti del diritto della concorrenza, sia per le competenze che ciò richiede, pure di carattere interdisciplinare, e sempre più legate anche alle scienze economiche se non perfino a quelle politiche, sia per l’autonomia che sembrano avere alcune sue aree, nonché talvolta l’incoerenza tra le linee di tendenza che si registrano con riferimento ad alcuni settori e ad altri. Queste difficoltà sono particolarmente rilevanti quando ci si colloca sul piano europeo, a causa della rapidità con la quale evolvono regolamentazione (in senso lato, riferito anche alle misure c.d. di soft law), prassi e giurisprudenza nell’ambito dell’Unione nonché in ragione della necessità di continuo 16 adattamento non solo alla realtà economica ma anche ai progressi (o regressi secondo alcuni) dell’integrazione tra i Paesi membri 2 e alla concezione di Europa che si va rapidamente ridisegnando. Nonostante le indicate difficoltà, non tentare neppure di approssimarsi a una visione d’insieme degli sviluppi intervenuti, limitando lo studio esclusivamente a un elenco di decisioni o sentenze riguardanti specifiche fattispecie sarebbe, oltre che noioso, particolarmente carente e inadeguato. È invece molto interessante tentare di leggere oltre le singole situazioni per capire le tendenze che si vanno affermando e quindi anticipare i successivi cambiamenti. Altrettanto interessante è chiedersi quale sia il grado di comprensione e accettazione del diritto della 2 Il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (G.U.C.E. L 1 del 4 gennaio 2003, p. 1) e la decentralizzazione dell’applicazione dell’art. 101, comma 3, che ne è il fulcro (o uno dei fulcri), hanno senz’altro contribuito in modo significativo a tale integrazione, accelerando la diffusione del diritto della concorrenza anche nei nuovi Stati membri. Un bilancio serio sui risultati di questo processo potrà tuttavia farsi solo attraverso un confronto approfondito tra le esperienze nazionali, per determinare, in particolare, se i meccanismi giuridici previsti nel regolamento, le iniziative intraprese dalla Commissione a livello di soft law e la rete europea di autorità della concorrenza si stanno rivelando strumenti adeguati rispetto al difficile obiettivo di perseguire la necessaria uniformità di applicazione del diritto europeo della concorrenza. Al riguardo, il nono convegno annuale del Global Competition Law Center del Collegio d’Europa Antitrust Damages in EU Law and Policy, che si è tenuto a Bruxelles il 7-8 novembre 2013, ha avuto ad oggetto, tra l’altro, proprio una panoramica sullo stato dell’arte, a livello nazionale, delle azioni private di risarcimento del danno derivante da infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione europea. concorrenza nella società contemporanea e se si possa dire che l’azione delle Istituzioni europee (essenzialmente Commissione e Corte di giustizia) abbia oggi un alto grado di legittimazione presso l’opinione pubblica e i soggetti ai quali tale diritto essenzialmente si applica, cioè le imprese. Per non perdersi in astrazioni, questo esame può svolgersi attraverso la considerazione di alcuni aspetti selezionati (sicuramente senza pretesa di esaustività), di natura deliberatamente orizzontale, cioè applicabili indipendentemente dal settore di attività e anche in buona misura a diversi ambiti del diritto della concorrenza. I profili di esame che abbiamo individuato come di particolare interesse e che tratteremo nel seguito sono i seguenti: l’applicazione del diritto della concorrenza durante la crisi (§ 2), il bilancio sull’approccio effects-based connesso alla modernizzazione delle norme antitrust (§ 3), la risoluzione consensuale delle controversie (§ 4), la riscoperta dello strumento del rinvio pregiudiziale nelle controversie in materia di concorrenza (§ 5), l’evoluzione dei diritti fondamentali e dei diritti procedurali nel settore della concorrenza (§ 6). Nel contesto così delineato, potranno più utilmente essere richiamati i principali sviluppi a livello di giurisprudenza e prassi applicativa, anche nella prospettiva di proporre una risposta al difficile quesito, appena esposto, riguardante l’attuale grado di comprensione e di legittimazione del diritto della concorrenza presso il pubblico. 17 2. APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA DURANTE LA CRISI A differenza degli aiuti di Stato, il settore dell’antitrust e quello del controllo delle concentrazioni non hanno subìto radicali modifiche, né nel quadro applicabile, né nell’attività di enforcement, a causa della crisi economico-finanziaria. Tuttavia, le autorità responsabili dell’applicazione del diritto della concorrenza subiscono ormai da anni sollecitazioni di vario tipo per adottare un atteggiamento più conciliante, o forse soltanto meno attivo, al fine di non aggravare la situazione economica di imprese che fanno fatica a rimanere sul mercato o comunque a mantenersi in attivo. Sin dall’inizio della crisi, la posizione della Commissione si è peraltro mantenuta rigorosa, in linea con la teoria economica prevalente, fondata sull’esperienza delle crisi precedenti, secondo cui allentare la presa oggi potrebbe provocare danni difficilmente riparabili alla struttura del mercato in futuro 3. Nonostante 3 V. A. Stephan, Price Fixing in Crisis: Implications of an Economic Downturn for Cartels and Enforcement, in World Competition, 35, n.3, 2012, pag. 511, che cita i discorsi dell’allora Commissario responsabile per la concorrenza, N. Kroes, presso l’Economic Club di Toronto in data 30 marzo 2009 e presso l’Università di Fordham (New York), in data 24 settembre 2009, durante i quali dichiarò la sua intenzione di punire severamente i cartelli anche durante la crisi (“today’s softness is tomorrow’s nightmare”), intenzione confermata dal suo successore J. Almunia (“EU Antitrust Policy: the Road Ahead”, 9 marzo 2010, International Forum on EU Competition Law, Bruxelles). L’autore cita inoltre la dottrina economica secondo cui il rilassamento delle politiche della concorrenza negli Stati Uniti durante la “Grande Depressione” potrebbe aver questo punto di partenza, è possibile individuare alcune tendenze che si sono delineate, o comunque consolidate, in quest’ultimo anno per effetto del perdurare della crisi nell’attività di public enforcement relativa a intese, abusi e concentrazioni; tendenze che sono in fin dei conti inevitabili, visto che il diritto della concorrenza, diritto economico per eccellenza, è necessariamente influenzato dal contesto fattuale in cui viene applicato. Nell’ambito delle intese, si è confermata la propensione della Commissione a punire severamente i cartelli, i quali, secondo la dottrina prevalente, non possono costituire una soluzione alla crisi e non devono quindi beneficiare di un trattamento più clemente 4. Anzi, al riguardo è stato sostenuto che in tempi di difficoltà economiche il livello di deterrenza dovrebbe aumentare, dato che aumenta anche la tentazione ad accordarsi sui prezzi per sopperire al calo della domanda 5. Il numero relativamente basso di casi di cartello su cui la prolungato il periodo di crisi di diversi anni (cfr. H.L. Cole, L.E. Ohanian, New Deal Policies and the Persistence of the Great Depression, in Journal of Political Economy 112, 2004, pag. 779). 4 Cfr. D.A. Crane, Antitrust Enforcement During National Crises: An Unhappy History, in Global Competition Policy, 2008. Per un’illustrazione delle principali teorie economiche relative ai c.d. cartelli di crisi e della posizione delle principali autorità internazionali della concorrenza sul tema cfr. OECD Global Forum on Competition, paper on Crisis Cartels DAF/COMP/GF(2011)11, disponibile sul sito web dell’Organizzazione al seguente indirizzo http://www.oecd.org/competition/cartels/48948847.pd f. 5 Atti del Convegno Competition Law in Times of Crisis: In Need of Adjustment?, Working Group 1, che cita a sostegno la sentenza del Tribunale nelle cause riunite T259/02 a T-264/09 e T271/02 Raiffesen Zemtralbank Osteereich, in Racc. 2006II-5169, punto 510 della motivazione. 18 Commissione si è pronunciata nel 2012 (quattro, oltre alla riadozione di decisioni relative al cartello “Quadri elettrici” 6) non deve essere letto come un calo nell’attività dell’Istituzione 7 ma come un segno della crescente complessità delle procedure, derivante tra l’altro dall’esigenza di tutelare in modo adeguato i diritti della difesa delle parti. Nel periodo di riferimento, la Commissione ha, per l’appunto, dimostrato di non avere alcuna intenzione di rivedere al ribasso il livello delle ammende, se si pensa che il valore totale delle stesse è stato più di quattro volte superiore a quello dell’anno precedente 8. In particolare, nel caso “Tubi catodici” 9, le ammende hanno raggiunto l’importo totale record di 1,47 miliardi di euro, peraltro in un settore attualmente in perdita, mentre a livello individuale sono state imposte la seconda e la terza ammenda più alte di sempre 10. Nel caso “Spedizionieri” 11, Commissione europea, AT.39966 Gas Insulated Switchgears, decisione del 27 giugno 2012, in G.U. C 70/12, 2013 (sintesi). Il testo completo della decisione è accessibile sul sito web della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/cases.ht ml. 7 I procedimenti di cartello attualmente aperti sono molti (cfr.http://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/case s.html). 8 Il valore totale delle ammende irrogate a partecipanti a cartelli nel 2012 è stato di € 1.875.694.000 contro € 614.053.000 nel 2011 (cfr. Commissione europea, statistiche sui cartelli: http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statis tics.pdf). 9 Commissione europea, COMP. 39437 Cathodic Tube Monitors, decisione del 5 dicembre 2012, non ancora disponibile sul sito della Commissione. Cfr. comunicato stampa IP/12/1317. 10 Rispettivamente a Philips (705.296.000 euro) e LG Electronics (687.537.000 euro), di cui una parte è stata imposta in solido alle due società. L’ammenda più alta di 6 l’ammenda totale, pur non raggiungendo gli stessi livelli, è stata comunque significativa (169 milioni di euro), mentre negli altri due casi (“Gestione delle acque” 12 e “Ferramenta per finestre” 13) sono state irrogate ammende inferiori globalmente ai 100 milioni di euro, anche perché i cartelli riguardavano settori industriali meno importanti in termini di valore. Il cartello delle ferramenta per finestre assume, tuttavia, particolare rilevanza nel contesto della crisi attuale per un altro aspetto: in netta controtendenza rispetto alla prassi recente (illustrata ad esempio dalla decisione sui tubi catodici), la Commissione ha per la prima volta fatto ricorso al punto 37 degli orientamenti del 2006 sul calcolo delle ammende 14, che le consente di discostarsi dalla metodologia standard in casi specifici: ne è risultata una sostanziale riduzione dell’ammenda per quasi tutti i partecipanti che, essendo essenzialmente operatori mono-prodotto, avrebbero altrimenti subìto multe pari al massimo edittale del 10% del fatturato totale (mentre la percentuale negli sempre è stata irrogata a Saint Gobain nel 2008 (880 milioni di euro) nel caso dei vetri per automobili. 11 Commissione europea, AT.39462 Freight Forwarding, decisione del 28 marzo 2012, in G.U. C 375/7, 2012 (sintesi). 12 Commissione europea, AT.39611 - Water management products, decisione del 26 giugno 2012, in G.U. C335/4, 2012 (sintesi). Il testo completo della decisione è accessibile dal sito della Commissione http://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/cases/ht ml. 13 Commisisone europea, AT.39452 - Mountings for windows and window-doors, decisione del 28 marzo 2012, in G.U. C292/6, 2012 (sintesi). 14 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazioni dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, in G.U. C 210/2, 2006. 19 altri casi di cartello raramente supera il 5%) 15. Nella stessa decisione, la Commissione ha anche concesso una riduzione per incapacità contributiva a uno dei partecipanti, conformemente al punto 35 delle guidelines. Lo stesso strumento è stato utilizzato per alleviare l’ammenda di un membro del cartello nella decisione relativa ai tubi catodici. Rispetto agli anni precedenti, in cui il ricorso a questo sconto di pena era stato diffuso, si registra quindi una benaugurante riduzione dei casi di “inability to pay”, anche se un campione di quattro decisioni non è sufficientemente rappresentativo per tracciare un vero bilancio. Peraltro, lo strumento dell’incapacità contributiva è stato aspramente criticato in diverse cause dinanzi al Tribunale di Lussemburgo 16, proprio perché determina una disparità di trattamento tra chi riesce a dimostrare che fallirebbe a causa della multa e chi, invece, pur non riuscendo a soddisfare i criteri stabiliti dalla Commissione, vede comunque il suo equilibro finanziario fortemente compromesso e deve far fronte a oneri che possono svantaggiarlo nel gioco competitivo. Da questa rapida rassegna, l’unica linea di tendenza che ci pare emergere con chiarezza in Dalle statistiche sui cartelli pubblicate da DG Comp risulta che più del 75 % delle ammende irrogate in casi di cartello si attestano al di sotto del 5 % del fatturato delle imprese sanzionate, e che circa la metà sono comprese tra lo 0 e l’1% del fatturato (cfr. http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statis tics.pdf). 16 Cfr. ad esempio il contenzioso scaturito dalla decisione della Commissione del 23 giugno 2010 relativa al cartello sulle ceramiche sanitarie e rubinetteria (Caso COMP.39.092) e in particolare Tribunale dell’Unione europea, 16 settembre 2013, Causa T-412/10 Roca/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. relazione all’attuale congiuntura economica, in contrasto con il rigore dimostrato a più riprese dalla Commissione, è la possibilità per le imprese più piccole, specializzate in uno o pochi prodotti - che poi sono spesso le più colpite dall’attuale crisi - d’invocare il punto 37 degli orientamenti sul calcolo delle ammende per sperare di ottenere un trattamento più mite da parte della Commissione. Va tuttavia segnalato che il Commissario Almunia ha più volte precisato, a questo proposito, che l’applicazione del punto 37 nella decisione “Ferramenta per finestre” è avvenuta in circostanze assolutamente eccezionali e che il caso non costituisce pertanto un precedente 17. Un altro aspetto rilevante della politica sanzionatoria in tempi di crisi è la tendenza della Commissione, ormai consolidata, di sanzionare le società madri dei partecipanti al cartello, in special modo quando queste detengano l’intero capitale sociale della filiale e la Commissione sia dunque sollevata, per costante giurisprudenza, dall’onere di provare che la filiale non agisce in modo indipendente sul mercato (c.d. presunzione Akzo Nobel) 18. Non risulta che, durante la crisi, la Commissione sia ricorsa meno a questo strumento, che le consente di alzare 15 Cfr. verbale della riunione della Commissione tenutasi a Bruxelles (Berlaymont) il 28 marzo 2012 (mattina), PV(2012)1996 final, disponibile sul sito web della Commissione al seguente indirizzo: . http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=g ridyear. 18 Corte di Giustizia, 10 settembre 2009, causa C-97/08 P Akzo Nobel NV e altri/Commissione, in Racc. 2009 I8237. Cfr. anche, per una conferma della giurisprudenza, Corte di Giustizia, 29 settembre 2011, causa C-521/09 P Elf Aquitaine SA /Commissione, in Racc. 2011 I-8947. 17 20 notevolmente il livello delle ammende o, quanto meno, il limite edittale delle stesse. Tant’è che in tutti e quattro i casi citati le società madri sono state regolarmente sanzionate in solido con le proprie filiali. Questa tendenza è peraltro assecondata dai giudici e dagli avvocati generali di Lussemburgo, i quali, anche durante il periodo in esame, hanno emesso sentenze o pareri favorevoli ad un ampio ricorso alla presunzione Akzo Nobel legata alla detenzione dell’intero capitale sociale, e comunque hanno assecondato la scelta d’imputare la condotta delle filiali alle società madri anche in casi non pacifici. In particolare, l’Avvocato Generale Kokott (nel caso Portielje e Gosselin Group) 19 ha raccomandato alla Corte di annullare l’unica sentenza in cui il Tribunale ha riconosciuto che una società madre aveva dimostrato l’assenza di legami economici, organizzativi e giuridici con la filiale, così ribaltando la presunzione. Più precisamente, il Tribunale aveva ritenuto una serie di elementi, presentati dal ricorrente, sufficienti a dimostrare l’assenza di legami tra le due entità, segnatamente la natura di fondazione della controllante, che era stata costituita da persone fisiche al solo fine di detenere le loro azioni in Gosselin Group, ed il fatto che il Consiglio di amministrazione di tale fondazione non si era riunito, così come non si era riunita l’assemblea della filiale, durante il periodo dell’infrazione. L’Avvocato Generale ha per contro ritenuto che la valutazione di tali legami non può fondarsi su semplici Conclusioni del 29 novembre 2012, Causa C-440/11 P Commissione / Stichting Administratiekantoor Portielje e Gosselin Group, punti 69-77. 19 considerazioni legate alla governance intesa dal punto di vista giuridico, ma deve incentrarsi sull’esame, nei fatti, dei rapporti personali tra le due entità e della loro influenza sulla condotta della società controllata sul mercato. Le sue conclusioni sono state confermate di recente dalla Corte 20. Alla luce di questa e di altre cause recentemente risolte (ad esempio quella relativa al cartello nel settore dei sanitari per bagno 21), nell’ambito delle quali si è tentato invano di vincere la presunzione di co-responsabilità della società madre, si può senz’altro affermare che la linea giurisprudenziale, già più volte confermata, è ormai definitivamente consolidata. Per quanto riguarda più in generale l’imputabilità delle sanzioni alla capogruppo indipendentemente dall’applicazione della c.d. presunzione Akzo Nobel, è interessante segnalare che nelle sentenze El Dupont22 e Dow Chemical 23 il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione che imputava pro quota la responsabilità del cartello alle società madri di un’impresa comune full function, ammettendo così, per estensione logica, che l’art. 101 TFUE non è applicabile ai rapporti tra 20 Corte di Giustizia, 11 luglio 2013, Causa C-440/11 P Commissione / Stichting Administratiekantoor Portielje e Gosselin Group, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 67-69 della motivazione. 21 V., ad es., Tribunale dell’Unione europea, 16 settembre 2013, Cause T-408/10 Roca Sanitario/Commissione e T412/10 Roca/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta. 22 Tribunale dell’Unione europea, 2 febbraio 2012, Causa T-76/08 El du Pont/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. 23Tribunale dell’Unione europea, 2 febbraio 2012, causa T-77/08 The Dow Chemical Company/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. 21 società madri e imprese comuni di pieno esercizio. La sentenza del Tribunale è stata recentemente confermata dalla Corte, che ha respinto l’appello con una motivazione piuttosto succinta 24. Si tratta di uno sviluppo giurisprudenziale che, se pur sorprendente 25, non è del tutto inedito perché già nel 2010 la Corte, sia pure al di fuori dell’ambito antitrust, aveva considerato un’impresa comune full function come appartenente a ciascuno dei due gruppi cui facevano capo le società madri 26. Per il resto, vanno segnalate le sentenze FLS Plast 27 e FL Smidth 28, in cui il Tribunale ha annullato le decisioni della Commissione per difetto d’istruttoria nella parte in cui, per il periodo in cui non operava la presunzione Corte di Giustizia, 26 settembre 2013, Cause C-172/12 P El du Pont/Commissione e C-179/12 P The Dow Chemical Company/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta. 25 Commissione europea, AT.38.443 “Rubber chemicals” (decisione del 21 dicembre 2005, in G.U. L353/50, 2006 (sintesi), il testo integrale è disponibile sul sito della Commissione), la Commissione aveva invece escluso l’imputabilità alle società madri sulla base di una presunzione che l’impresa comune full function fosse autonoma rispetto ad esse. Al riguardo, il Tribunale nella sentenza The Dow Chemical Company/Commissione, cit. precisa che l’autonomia operativa necessaria per la natura full function dell’impresa comune non implica che l’impresa sia indipendente con riferimento all’adozione delle sue decisioni strategiche ai fini dell’esercizio dell’influenza determinante nell’ambito di applicazione dell’art. 101 TFUE (v. punto 93 della motivazione, confermato in appello dalla Corte di Giustizia, 26 settembre 2013, causa C-179/12 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 65 della motivazione). 26 Corte di Giustizia, 16 dicembre 2010, Causa C-480/09 P AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione, in Racc. 2010 I-13355. 27 Tribunale dell’Unione europea, 6 marzo 2012, Causa T-64/06 FLS Plast/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. 28 Tribunale dell’Unione europea, 6 marzo 2012, Causa T-65/06 FLS Smidth/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta 24 legata alla detenzione dell’intero capitale sociale, imputavano alla società madre l’infrazione della filiale sulla base del solo cumulo di incarichi nei consigli di amministrazione delle due società, senza ulteriori prove dell’esercizio effettivo dell’influenza determinante. Tema collegato ma diverso è quello dell’estensione alla società madre del beneficio della riduzione dell’ammenda concesso alla controllata, se la responsabilità della prima è legata esclusivamente al comportamento della seconda. In questo quadro, la sentenza della Corte di Giustizia nella causa Tomkins 29, del 22 gennaio scorso, ha confermato che il Tribunale ben poteva, senza per questo statuire ultra petita, tener conto dell’esito del ricorso presentato dalla controllata e annullare la decisione controversa per un determinato periodo anche per quanto riguarda la società madre. La soluzione adottata dalla Corte ci pare pienamente condivisibile, mentre lo zelo della Commissione nel difendere la responsabilità pecuniaria della società madre e il principio non ultra petita in casi del genere ben rappresenta la talora eccessiva rigidità dell’Istituzione nell’applicazione delle regole che disciplinano l’imputabilità dell’infrazione e appartiene a quelle battaglie, alle quali ogni tanto indulgono i suoi agenti, non sempre comprensibili alla luce degli obiettivi d’interesse generale cui dovrebbe tendere l’Istituzione. Tornando a esaminare i riflessi della crisi sulle altre aree di competenza della Commissione in Corte di Giustizia, 22 gennaio 2013, Causa C-286/11 P Commissione/Tomkins, non ancora pubblicata nella Raccolta. 29 22 materia di diritto della concorrenza, non si registrano particolari tendenze con riferimento alle pratiche unilaterali, a meno che si voglia collegare all’attuale situazione economica, almeno indirettamente, il crescente ricorso alle decisioni d’impegni ex art. 9 del Reg. n. 1/2003 (v. § 3 infra). Per le concentrazioni è invece interessante rilevare un dato statistico: a fronte di un calo significativo delle notifiche si è riscontrato un aumento, altrettanto se non più importante, di operazioni tra concorrenti, dovuto alla crescente necessità di ristrutturazione che si riscontra in quasi tutti i settori industriali. La particolare tipologia di operazioni notificate ha condotto a una nuova ondata di proibizioni dopo il brusco arresto che si era registrato a seguito degli interventi giurisdizionali degli anni 2002/2005 30. Questo fenomeno è stato, in molti casi, aggravato notevolmente dalla difficoltà di trovare rimedi adeguati nel contesto di crisi e incertezza economica attuale, sicché le decisioni di divieto sono arrivate anche perché gli impegni presentati dalle Parti sono stati ritenuti insufficienti. Ne è un esempio l’ultimo capitolo della saga Ci si riferisce in particolare alle sentenze con cui l’allora Tribunale di Primo Grado (ora Tribunale) ha annullato le decisioni della Commissione di proibire le concentrazioni GE/Honewyell (14 dicembre 2005, Causa T-210/01 GE/Commissione, in Racc., 2005, II-5575), Schneider/Legrand (22 ottobre 2002, Causa T-77/02 Shneider/Commissione, in Racc., 2002, II-4201), Airtours/First Choice (6 giugno 2002, Causa T-342/99 Airtours/Commissione, in Racc., 2002, II-2585), Tetra Laval/Sidel (25 ottobre 2002, Causa T-5/02 Tetra Laval/Commissione, Racc., 2002, II-4381, confermata in appello, Causa C-13/03 P). 30 Ryanair / Aer Lingus (III) 31. La Commissione ha proibito l’acquisizione perché avrebbe creato un monopolio o una posizione dominante su ben quarantasei tratte aeree dove attualmente le due compagnie competono vivacemente l’una con l’altra. Inoltre, data la posizione dei due operatori in Irlanda, peraltro notevolmente rafforzatisi rispetto alla data della prima notifica dell’operazione nel 2007, la Commissione ha rilevato che non vi sarebbe stata alcuna ragionevole prospettiva d’ingresso per nuovi vettori. Gli impegni offerti da Ryanair sono stati rigettati perché gli acquirenti individuati (Flybe e IAG British Airways) non sono risultati sufficientemente credibili o comunque interessati ad investire sulle rotte in questione anche al di là del periodo oggetto d’impegni 32. Inoltre, restavano incerte le tempistiche di attuazione dei proposti impegni e la cessione temporanea degli slot proposta da Ryanair (tre anni) non sembrava idonea a risolvere i problemi strutturali del mercato derivanti dalla concentrazione. Anche in un altro recentissimo caso di divieto Commissione europea, M.6663 Ryanair / Aer Lingus (III), decisione del 27 febbraio 2013, disponibile sul sito della Commissione europea. 32 Gli impegni proposti dalle parti consistevano principalmente nella vendita a Flybe delle operazioni di Aer Lingus su 43 tratte in sovrapposizione e nella cessione a IAG/British Airways degli slot di partenza e arrivo presso gli aeroporti londinesi per tre anni, oltre alla cessione di altre tratte Londra-Irlanda. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che Flybe non fosse in grado di competere in maniera adeguata con la nuova entità risultante dalla concentrazione, perché non sufficientemente strutturata, mentre IAG/British Airways, oltre ad essere maggiormente interessata ad alimentare i propri voli internazionali rispetto a quelli c.d. point-to-point, non avrebbe avuto incentivi sufficienti ad operare le rotte in questione al di là di un periodo di tre anni. 31 23 (UPS / TNT Express) 33, l’impegno a dismettere società controllate nei moltissimi Paesi europei in cui l’operazione avrebbe sostanzialmente impedito la concorrenza nel mercato della spedizione espressa di piccoli pacchi, unitamente alla concessione all’acquirente degli attivi ceduti e dell’accesso al network aereo intraeuropeo delle parti per cinque anni, sono stati ritenuto inidonei a risolvere le preoccupazioni concorrenziali sollevate dalla Commissione. Per poter offrire in modo efficiente un servizio dai Paesi in questione, infatti, l’acquirente avrebbe già dovuto disporre di un’adeguata rete di partners nel resto dello Spazio economico europeo, il che rendeva particolarmente difficile l’individuazione dei potenziali acquirenti. La Commissione ha dovuto peraltro constatare che nessuno di essi sembrava avere incentivi sufficienti a rafforzare a lungo termine il proprio network a terra né a investire in una soluzione di trasporto aereo di proprietà. Per questi motivi, la Commissione ha richiesto a UPS l’individuazione di un upfront buyer, che tuttavia non è intervenuta in tempo utile. Infine, nel caso Deutsche Börse / NYSE Euronext 34, a fronte della fusione tra le due più grandi Piazze finanziarie di scambio dei derivati con sottostante europeo (Eurex, gestito da Deutsche Börse e Liffe, da NYSE Euronext), la Commissione ha considerato che la creazione di un quasi-monopolio su una serie di prodotti Commissione europea, M.6570 UPS / TNT Express, decisione del 30 gennaio 2013, non ancora pubblicata sul sito della Commissione (v. IP/13/68 Mergers: Commission blocks proposed acquisition of TNT Express by UPS). 34 Commissione europea, M.6166 Deutsche Börse / NYSE Euronext, decisione del 1° febbraio 2013, pubblicata sul sito della Commissione. (in particolare, quelli legati ai tassi d’interesse europei, a singoli titoli azionari e agli indici azionari) non avrebbe potuto essere risolta con l’impegno di dismettere solo alcuni di essi e di fornire, per gli altri, accesso alle infrastrutture di clearing-house delle parti (camere di compensazione per prodotti finanziari). Nel complesso, infatti, il valore dei prodotti dismessi è stato ritenuto troppo esiguo e la loro diversificazione insufficiente a costituire un’attività stand-alone. Peraltro, l’impegno relativo all’accesso alla clearing-house è stato considerato troppo limitato, perché ristretto ad alcune categorie di contratti nuovi (ad esclusione, quindi, di quelli esistenti) e comunque inidoneo a facilitare l’entrata nel mercato di concorrenti credibili. È interessante notare che il caso è stato oggetto di particolare attenzione mediatica, tra l’altro, perché i mercati finanziari direttamente interessati dall’operazione erano sotto stretta osservazione per via della crisi del debito sovrano nell’Eurozona. Proprio per questo motivo, subito dopo la proibizione, il Commissario Almunia ha tenuto a precisare che la decisione non aveva alcuna relazione con la crisi né con i movimenti e le speculazioni sui valori denominati in euro che, a detta di molti, potrebbero averla aggravata 35. In conclusione, la tendenza che si registra a livello europeo durante la crisi è non già di un rilassamento del controllo delle concentrazioni ma anzi di un’aumentata attenzione ad 33 Cfr. dichiarazioni del Commissario J. Almunia durante la conferenza stampa del 1° febbraio 2012, come riportate da IlSole24ore (http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-emercati/2012-02-01/boccia-fusione-nyse-deutsche112503_PRN.shtml). 35 24 assicurare che gli eventuali impegni offerti dalle parti siano adeguati a rimediare efficacemente agli effetti anti-competitivi della concentrazione e, soprattutto, immediatamente attuabili, ad esempio attraverso l’individuazione di un upfront buyer. In altri termini, la Commissione tende ora ad anticipare alla fase di esame della concentrazione valutazioni che in precedenza venivano svolte, in alcuni casi con scarsa efficacia, nella fase di verifica dell’esecuzione degli impegni. Va comunque precisato, per completezza, che non mancano casi in cui, dopo una lunga istruttoria, le parti sono riuscite a proporre impegni soddisfacenti, anche in condizioni molto complesse 36. Quando ciò non è stato possibile, la Commissione ha tuttavia dimostrato di non avere remore a vietare l’operazione 37, spingendo anche le parti, ove V. Commissione europea: M.6266 J&J / Synthes, decisione del 18 aprile 2012 disponibile sul sito della Commissione; M.6286 Südzucker / ED&F MAN, decisione del 16 maggio 2012 non ancora pubblicata (v. comunicato stampa IP/12/486); M.6410 UTC / Goodrich, decisione del 26 luglio 2012, disponibile sul sito della Commissione; M.6447 IAG/BMI, decisione del 30 marzo 2012, disponibile sul sito della Commissione; M.6458 Universal Music Group / EMI Music, decisione del 21 settembre 2012, disponibile sul sito della Commissione; M.6497 Hutchison 3G Austria / Orange Austria, decisione del 12 dicembre 2012, disponibile sul sito della Commissione. 37 Anche nel caso COMP/M.5830 — Olympic/Aegean (che pur esulando dal periodo di riferimento – risale a gennaio 2011 - fa parte del filone di decisioni di divieto adottate sotto l’amministrazione Almunia) l’impegno di cedere slots è stato ritenuto inadeguato in quanto la disponibilità degli slot stessi non rappresentava una vera barriera all’ingresso (gli aeroporti interessati non avevano problemi di congestione) mentre si era constato in generale un’assenza di vettori internazionali o nazionali greci con un progetto credibile di entrare nel mercato. Di conseguenza, secondo la Commissione, dopo la concentrazione non ci sarebbero ingressi probabili, rapidi 36 necessario, a ritirare la notifica per evitare la decisione di divieto38. 3. BILANCIO EFFECTS-BASED COMMISSIONE SULL’APPROCCIO DELLA Un secondo elemento di carattere orizzontale che possiamo chiaramente individuare è il consolidamento del ruolo dell’analisi economica nella prassi della Commissione. L’approccio fondato sugli effetti, che si è rapidamente affermato dagli anni novanta in poi e si è consolidato con l’adozione del Reg. n. 1/2003, ha conosciuto un ulteriore sviluppo negli ultimi tempi ed è ormai giunto a una fase di maturità. Esso rappresenta – ci sia consentita l’espressione - un “male necessario” per il diritto della concorrenza nel periodo contemporaneo: se indubbiamente nuoce alla prevedibilità e oggettività dell’analisi, e di conseguenza alla certezza del diritto, riflette tuttavia una tendenza inevitabile e positiva se si vuole che il diritto della concorrenza sia al servizio dell’economia e quindi che nella sua applicazione si tenga conto anche delle considerazioni di efficienza, legate ad un’analisi dinamica, che consentano di perseguire in ogni circostanza il benessere del consumatore. La necessità dell’analisi economica deriva, infatti, dall’impossibilità del diritto di predeterminare e sufficienti per poter condizionare il comportamento del nuovo soggetto in materia tariffaria. Cfr. Commissione europea, COMP/M.5830 — Olympic/Aegean, decisione del 26 gennaio 2011, in G.U. C 195/11, 2012 (sintesi). 38 Cfr. ad es. avviso di ritiro della notifica nel caso M.5969 SCJ/Sara Lee Insecticides Business, G.U. C 168/18, 2011. 25 regole e criteri standard di valutazione in situazioni in continuo e rapido mutamento, e dalla lentezza del diritto stesso ad adeguarsi a tali cambiamenti. Anche nell’ultimo anno la Commissione europea ha dato prova di aderire fedelmente a questo approccio. Nel settore delle concentrazioni, la Commissione continua a utilizzare modelli e calcoli sempre più sofisticati per predire gli effetti unilaterali derivanti dalle operazioni notificate, attribuendo un ruolo sempre più centrale al Chief Economist. Nel periodo di riferimento, ad esempio, si contano ben due decisioni in cui la Commissione ha ravvisato un impedimento della concorrenza in mercati oligopolistici senza constatare la creazione o rafforzamento di una posizione dominante , dando così pieno effetto al test orientato agli effetti economici introdotto dal Reg. n. 139/2004 39. Ricordiamo che il test di matrice statunitense 40 dell’“ostacolo ad una concorrenza effettiva” - che, peraltro, non è stato ancora recepito in Italia - era stato adottato proprio per colmare il c.d. oligopoly gap, vale a dire la lacuna nel precedente regolamento che impediva di vietare le concentrazioni in situazioni di oligopolio al di fuori dei rarissimi casi di posizione dominante collettiva 41. Da qui l’appellativo di “gap cases” attualmente utilizzato per i casi suscettibili di intervento nel regime attuale ma che non avrebbero sollevato problemi concorrenziali ai sensi del previgente G.U. L 24/1, 2004. Ai sensi dell’art. 7 del Clayton Act del 1914 sono vietate le acquisizioni ‘the effect of such acquisition may be substantially to lessen competition, or to tend to create a monopoly’. 41 La cui configurabilità era stata all’epoca resa ancor più difficile dall’applicazione degli stringenti criteri stabiliti nella sentenza del Tribunale nella Causa T-342/99 Airtours/Commissione, cit.. 39 40 sistema. Tra questi, il recentissimo UPS/TNT Express 42, già commentato, costituisce il primo caso di divieto e dovrà ora passare il vaglio dei giudici dell’Unione 43. L’altro “gap case” esaminato recentemente, ma con esito diverso, dalla Commissione, Hutchison 3G Austria / Orange Austria 44, merita attenzione per l’utilizzo - potremmo dire a titolo sperimentale dell’indice denominato GUPPI (GrossUpwardsPricingPressureIndex), introdotto nel 2010 come standard nelle guidelines statunitensi sulle concentrazioni orizzontali per calcolare l’aumento dei prezzi derivante dalla concentrazione, che ha rilanciato il dibattito tra gli economisti della concorrenza su vantaggi e svantaggi di simulazioni piene e tecniche alternative per calcolare l’elasticità incrociata tra due prodotti nello stesso mercato 45. Meno tecnico ma altrettanto illustrativo di un esame delle concentrazioni basato su un affinamento dell’analisi economica è il tema dei miglioramenti di efficienza. Come noto, la Commissione dovrebbe valutare se una concentrazione suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza porti a incrementi di efficienza che compensino il pregiudizio potenziale per i consumatori. Commissione europea, M.6570 UPS / TNT Express, cit.. 43 Ricorso presentato il 5 aprile 2013 (causa T-194/13), in G.U. C 147/30, 2013. 44 Commissione europea, M.6497 Hutchison 3G Austria / Orange Austria, cit.. 45 Altre tecniche che consentono di prevedere l’aumento dei prezzi derivanti da una concentrazione sulla base di una serie di ipotesi e senza dover ricorrere a simulazioni piene sono, ad esempio, gli indici UpwardPricingPressure (UPP) e IllustrativePriceRise (IPR). Tutte le simulazioni si fondano, tra l’altro, sui c.d. diversion ratios, vale a dire i coefficienti di dirottamento da un prodotto all’altro, elaborati da società specializzate nel rilevamento dei dati di consumo. 42 26 Questo esame in due fasi, introdotto nel Reg. n. 139/2004 proprio in ossequio all’approccio effects-based ormai prevalente per le intese ex art. 101, par. 3 TFUE, è finora rimasto lettera morta, a causa delle condizioni troppo rigorose imposte dalla Commissione nella comunicazione sulle concentrazioni orizzontali 46. Pur non risultando ancora alcun caso di autorizzazione fondata su incrementi di efficienza, la Commissione ha indicato di aver accolto la difesa fondata sulle efficiencies nel recente caso UPS/TNT Express, anche se solo su una parte degli elementi presentati da UPS (segnatamente, i risparmi sui costi legati al trasporto aereo). Tuttavia, avendo constatato che i beneficî in termini di prezzo finale per i consumatori derivanti dai risparmi realizzati sarebbero stati inferiori all’aumento di prezzo risultante dal modello economico utilizzato, la Commissione non ha ritenuto gli incrementi di efficienza sufficienti a compensare gli effetti anti-competitivi dell’operazione 47. Benché questo risultato abbia probabilmente facilitato il riconoscimento delle considerazioni di efficienza nella motivazione della decisione (che ancora non è stata resa pubblica), ora sarà Secondo gli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, G.U. n. C 031/5 del 05 febbraio 2004, punti 76 ss), perché la Commissione possa tener conto delle considerazioni di efficienza e giungere alla conclusione che, grazie ad esse, non vi è motivo di dichiarare una concentrazione incompatibile con il mercato comune, i miglioramenti di efficienza devono (i) andare a beneficio dei consumatori, (ii) essere specificamente legati alla concentrazione e (iii) essere verificabili. 47 V. MEMO/13/48 del 30 gennaio 2013 Mergers: Commission prohibits proposed acquisition of TNT Express by UPS – frequently asked questions. Per un’analisi di questo aspetto della decisione, v. A. Lofaro, C. Doyle, Do Efficiencies Ever Deliver? Lessons from UPS/TNT case, in E.C.L.R., 34, n. 7, 2013, pag. 373. 46 difficile tornare indietro e non attribuire maggior peso alle argomentazioni basate sugli incrementi di efficienza. È del resto noto che gli sviluppi della prassi e della giurisprudenza nascono spesso in tal modo. Nel campo dell’abuso di posizione dominante, il più interessante sviluppo dell’ultimo anno viene non tanto dalla prassi della Commissione, che continua a focalizzarsi sugli abusi escludenti piuttosto che sugli abusi di sfruttamento, seguendo l’impostazione dei suoi orientamenti sulle priorità 48 ispirati, come noto, prevalentemente a principî economici, quanto dalla Corte di Giustizia. Nella sentenza del 27 marzo 2012, Post Danmark 49, la Corte ha statuito che una politica di prezzi bassi applicati a importanti ex clienti di un concorrente da parte di un’impresa dominante non viola necessariamente l’art.102 TFUE, quando il prezzo sia inferiore ai costi totali medi ma superiore a quelli incrementali medi, e non vi sia prova dell’intento di escludere il concorrente stesso. Nell’interessante motivazione, la Corte dapprima accetta il principio che non tutti i comportamenti escludenti sono pregiudizievoli, visto che la concorrenza sui meriti può anche condurre alla sparizione dei concorrenti meno efficienti (punto 22); quindi afferma che solo le pratiche il cui effetto sia di estromettere dal mercato concorrenti altrettanto efficienti sono sanzionabili in forza dell’art. 102 (punto 25). Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti (2009/C 45/02), in G.U. C 45/7, 2009. 49 Corte di Giustizia, 27 marzo 2012, Causa C-209/10 Post Danmark A/S contro Konkurrencerådet, non ancora pubblicata nella Raccolta. 48 27 Infine, la Corte ammette apertamente la possibilità di giustificare un abuso di posizione dominante con i guadagni che ne derivano in termini di efficienza, purché vadano a vantaggio del consumatore (punti 41 ss). È curioso notare come la sentenza in Post Danmark, che segna, come appena indicato, un importante progresso verso l’approccio effectsbased sposato negli orientamenti della Commissione sugli abusi escludenti, si discosti invece in modo palese da quella emessa nemmeno un mese dopo nel caso Tomra 50. In Tomra, che riguardava un regime misto di sconti retroattivi e di clausole di esclusiva con effetti escludenti nel settore degli imballaggi usati per bevande, la Corte di Giustizia conferma in appello la sentenza del Tribunale con un ragionamento molto conservatore, ancora legato all’impostazione tradizionale di valutazione dell’abuso quasi come violazione di per sé: in particolare, al punto 42 della motivazione, la Corte afferma che i concorrenti di un’impresa dominante dovrebbero poter partecipare alla concorrenza su tutto il mercato e non soltanto su una parte di esso. In altri termini, la Corte sembra considerare che all’impresa dominante sia preclusa qualsiasi condotta astrattamente suscettibile di escludere i concorrenti, a prescindere dai suoi effetti e, in particolare, dalla quota di mercato che essa possa concretamente bloccare con tale condotta (quindi, anche la conclusione di accordi di esclusiva su una percentuale poco significativa di clienti). Un approccio agli antipodi di quello tenuto nella sentenza Post 50 Corte di Giustizia, 19 aprile 2012, Causa C-549/10 P Tomra Systems ASA e a./Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. Danmark e nella più recente prassi della Commissione 51. La divergenza tra le due sentenze è forse dovuta, oltre che alle circostanze specifiche di ciascun caso, al fatto che Post Danmark è un rinvio pregiudiziale in cui la Corte ha dovuto esprimersi unicamente sui principî, senza avere piena contezza della valutazione svolta dall’autorità della concorrenza, mentre Tomra si riferisce a un ricorso diretto, in un caso peraltro di superdominanza (quote di mercato intorno al 95%, per quanto su un mercato molto ristretto), valutato dalla Commissione prima della pubblicazione degli orientamenti sugli abusi escludenti. Per completezza, si segnalano anche due sentenze del Tribunale in materia di abuso emesse nel periodo di riferimento, relative alle pratiche di margin squeeze di Telefonica sul mercato spagnolo dell’accesso ad internet a banda larga sanzionate nel 2007 (anch’esse, dunque, precedenti agli orientamenti sugli abusi escludenti) 52. Nella specie, il Tribunale ha La Corte conferma inoltre che le pratiche censurate possono essere considerate abusive senza necessità di determinare una soglia precisa di blocco del mercato oltre la quale l’entrata o espansione dei concorrenti sarebbe stata impossibile (par. 46), o ancora senza necessità di esaminare i costi pertinenti per stabilire il livello al di sotto del quale i prezzi applicati hanno effetti di esclusione (parr. 67 ss). Inoltre, la Corte ha affermato, sulla base della sua giurisprudenza tradizionale (su tutte, Corte di Giustizia, 9 novembre 1983, Causa 322/81 N.V. Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, Racc. (1983), 3461), che un sistema di sconti retroattivi attuato da un’impresa dominante è contrario all’art. 102 TFUE a prescindere dal livello di prezzi applicato e dagli effetti concreti che esso produce (punti 78-79 della motivazione). 52 Tribunale dell’Unione europea, 29 marzo 2012, Cause T-336/07 Telefónica, SA e Telefónica de España, SA /Commissione e T-398/07 Regno di Spagna/Commissione, non ancora pubblicate nella Raccolta. 51 28 rifiutato di equiparare la compressione dei margini a un rifiuto di contrarre di fatto, limitando la propria analisi al confronto tra costo di accesso e prezzi di rivendita (senza che i costi debbano essere eccessivi o i prezzi predatori), confermando così la giurisprudenza nei casi Deutsche Telekom 53 e Telia Sonera 54. Il Tribunale ha altresì confermato la giurisprudenza Deutsche Telekom, secondo cui l’impresa dominante è tenuta a sapere che il rispetto della tariffa regolamentata non la mette al riparo da una contestazione per violazione dell’art. 102 TFUE 55. Questo risultato, per quanto possa apparire paradossale dal punto di vista di un operatore di mercato, sembra coerente con il filone di giurisprudenza relativo alla c.d. act-of-State defense, ben rappresentato dalla sentenza CIF56 (molto nota in Italia perché originata da una decisione dell’AGCM), ai sensi del quale un’autorità di concorrenza può infliggere sanzioni alle imprese interessate per comportamenti che siano stati semplicemente facilitati o incoraggiati dalla normativa nazionale, pur tenendo in debito Corte di Giustizia, 14 ottobre 2010, Causa C‑280/08 P Deutsche Telekom/Commissione, Racc. 2010, I-9555, punto 169 della motivazione. 54 Corte di Giustizia, 17 febbraio 2011, Causa C‑52/09 Konkurrensverket contro TeliaSonera Sverige AB, Racc. 2011, I-527, punti 97-98 della motivazione. 55 V. al riguardo le recentissime conclusioni del 26 settembre 2013 sul ricorso in appello (causa C-295/12), in cui l’Avvocato Generale Wathelet suggerisce di tener conto delle aspettative legittime maturate da Telefonica durante il periodo dell’infrazione precedente alla decisione Deutsche Telekom, perché in quest’ultima la Commissione aveva per la prima volta sanzionato il comportamento dell’incumbent come abusivo, nonostante fosse in linea con le disposizioni dell’Autorità di regolazione. 56 Corte di Giustizia, 9 settembre 2003, Causa C-198/01 Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Racc. 2003, I-8055. 53 conto, come fattore attenuante, il contesto normativo nel quale le imprese hanno agito. Per quanto riguarda le intese, occorre naturalmente porre su due piani diversi gli accordi verticali o più in generale quelli potenzialmente esentabili e quelli considerati restrittivi per oggetto (in particolare, i cartelli). Per i primi l’approccio effects-based si è consolidato con l’adozione recente di diversi regolamenti di esenzione e relative linee guida, nelle quali per la prima volta la Commissione si dichiara disponibile a ritornare, in nome dell’analisi economica, su posizioni consolidatesi in più di 40 anni, ad esempio riguardo al divieto di fissare i prezzi alla rivendita (per il quale le linee guida sulle restrizioni verticali prevedono alcune eccezioni, per evitare fenomeni di free riding 57), o di scambiarsi informazioni (pratica considerata pro-competitiva, in alcuni settori e circostanze specifiche, nelle linee guida sulla cooperazione orizzontale 58). Per i cartelli, invece, la Commissione oppone ancora una certa resistenza all’utilizzo dell’analisi economica, confortata in questo dalla lettera del Trattato e dalla giurisprudenza, che le consentono di punire l’illecito unicamente sulla base del suo oggetto. Ci si chiede da più parti, tuttavia, se un’evoluzione verso un esame più economico dei cartelli non stia lentamente prendendo piede, sia pure Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle restrizioni verticali, in G.U. n. C 130/1, 2010, punti 223 ss. 58 Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, in G.U. C 11/1, 2011, punti 95 ss. 57 29 ancora in modo embrionale, e se non sia auspicabile. Sotto il profilo della nozione di pratica concertata, a seguito della dichiarazione di principio (per ora solo su carta) che gli scambi d’informazioni non sono 59 necessariamente anticoncorrenziali , pare legittimo attendersi un’apertura della Commissione ad approfondire l’analisi degli effetti concreti nel contesto della realtà economica in cui i contatti tra concorrenti prendono forma 60, analisi che invece è generalmente assente o comunque carente nelle decisioni relative ai cartelli. Ma è soprattutto nell’ambito della valutazione della gravità dell’illecito che la Commissione sembra non poter più prescindere dalll’analisi dei suoi effetti concreti e del danno effettivamente arrecato alla comunità, sulla Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale, cit. 60 L’analisi economica dovrebbe in particolare mirare a stabilire se i contatti tra concorrenti siano effettivamente idonei a ridurre la concorrenza alla luce delle caratteristiche del mercato, risultato che non è affatto scontato, ad esempio, in caso di opacità del mercato, quando non sia possibile mettere in piedi meccanismi efficaci di ritorsione o in presenza di altri fattori che potrebbero impedire effetti rilevanti sulla concorrenza, come l’esistenza di una regolamentazione fondata su un sistema di quote. Al riguardo si segnalano le sentenze piuttosto conservarici del Tribunale emesse a seguito dei ricorsi avverso la decisione della Commissione del 15 ottobre 2008 nel caso COMP/39 188 – Banane, in cui sono stati rigettati gli argomenti dei ricorrenti volti a dimostrare che i contatti tra di loro non potevano avere effetti sulla concorrenza alla luce dell’organizzazione del mercato in cicli settimanali. Il Tribunale ha al contrario considerato che, a prescindere da ciò, la Commissione aveva dimostrato che le comunicazioni tra i produttori diminuivano il livello d’incertezza sul mercato (cfr. Tribunale dell’Unione europea 14 maggio 2013, Causa T588/08 Dole /Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 302-312 della motivazione). 59 scorta della giurisprudenza KME 61. Riteniamo pertanto che, quando l’accordo non è stato eseguito, o comunque non può avere un’incidenza reale o apprezzabile sui prezzi o sulla qualità dei prodotti (ad esempio se riguardante prodotti molto diversificati, o quando il potere negoziale dei clienti è molto rilevante), esso dovrebbe, coerentemente con l’approccio effects-oriented, essere valutato meno severamente. Importanti segnali in questo senso sono venuti recentemente anche da membri autorevoli del Tribunale UE 62 e dal Tribunale stesso, che nella sentenza GDF/E.On ha ridotto significativamente Corte di Giustizia, 8 dicembre 2011, Causa C-389/10 P KME Germany AG, KME France SAS e KME Italy SpA/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 124 della motivazione. La Corte fa riferimento, come parametro per determinare l’importo dell’ammenda, tra gli altri, al “deterioramento subìto dall’ordine pubblico economico”. Si veda, tuttavia, anche il punto 34 della medesima sentenza, in cui la Corte conferma l’affermazione del Tribunale che l’impatto concreto delle intese sul mercato non rappresenta un criterio determinante per la fissazione dell’ammontare delle ammende. 62 In un convegno tenutosi a Bruxelles il 2 febbraio 2012 (European Competition Forum 2012) un giudice del Tribunale dell’Unione europea, M. Van der Woude, ha espresso la sua personale opinione circa la necessità che gli orientamenti della Commissione sul calcolo delle ammende tengano in maggior conto gli effetti dei cartelli. L’intervento prendeva spunto dalla sentenza KME, citata supra (Causa C-389/10 P KME Germany AG, KME France SAS e KME Italy SpA/Commissione, cit.). Cfr. anche R. Wesseling, M. Van der Woude, The lawfulness and Acceptability of Enforcement of European Cartel Law, in World Competition, 35, n 4, pag. 573, in cui gli autori sottolineano il rischio che un’applicazione formalistica della giurisprudenza (in particolare Corte di Giustizia, 4 giugno 2009, Causa C-8/08 T-Mobile e a., Racc. 2009, I4529) possa condurre a dei c.d. “falsi positivi”, per cui delle pratiche possono essere sanzionate come cartelli anche se non è affatto certo che restringano la concorrenza, unicamente sulla base della constatazione che riducono in qualche misura l’incertezza riguardo la condotta dei concorrenti (pag. 588). 61 30 l’ammenda irrogata dalla Commissione, ritenendo che per buona parte del periodo considerato l’Istituzione aveva basato la sua censura di ripartizione dei mercati su una valutazione astratta e poco realistica del grado di concorrenza potenziale tra i due soggetti 63. 4. IMPEGNI E (SETTLEMENT): RISOLUZIONE TRANSAZIONI VERSO LA CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE CON LA COMMISSIONE? Terzo profilo orizzontale da segnalare guardando agli sviluppi recenti è la tendenza che va delineandosi verso una risoluzione consensuale delle controversie in materia di concorrenza. Due sono gli strumenti utilizzati a tal fine: il primo, di gran lunga più rilevante, è la soluzione del procedimento mediante impegni, in virtù dell’art. 9 del Reg. n. 1 /2003; il secondo, di portata molto più limitata al momento (e probabilmente anche in prospettiva), è la possibilità di transazione Tribunale dell’Unione europea, 29 giugno 2012, Cause T-360/09 E.ON Ruhrgas AG e E.ON AG/Commissione e T-370/09 GDF Suez SA/Commissione europea, non ancora pubblicate nella Raccolta. Cfr. in particolare punti 103106 della motivazione (Causa T-360/09), in cui il Tribunale afferma che, indipendentemente dal fatto che non vi era un monopolio legale, né la decisione impugnata né il fascicolo contenevano elementi che consentissero di dimostrare sufficientemente che, in mancanza dell’applicazione dell’accordo e nonostante le caratteristiche del mercato tedesco del gas che ne limitavano fortemente l’accesso, vi era una possibilità effettiva e concreta per GDF di aderire al mercato tedesco del gas e di fare concorrenza a E.On, precisando che la possibilità puramente teorica di un ingresso sul mercato non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di una concorrenza potenziale. 63 (settlement) nell’ambito dei cartelli. La presentazione d’impegni al fine di evitare una decisione negativa per abuso di posizione dominante (con relativa sanzione ma anche obblighi puntuali di facĕre) appare particolarmente adatta quando la fattispecie esaminata non sia facilmente riconducibile a un precedente, il che accade spesso soprattutto nei mercati delle tecnologie e dei servizi legati a internet. Questi ultimi, a dispetto della stagnazione generale dell’economia, si stanno sviluppando molto velocemente, facendo emergere nuovi mercati, in cui l’operatore o la tecnologia che s’impongono sul mercato finiscono spesso per detenere una posizione dominante se non addirittura un monopolio. In questi casi, vista la novità delle questioni, vanno sempre più affermandosi soluzioni negoziate. Un chiaro esempio in questo senso è il caso Google, i cui impegni sono stati resi pubblici dalla Commissione nella comunicazione ex art. 27, par. 4, del Reg. n. 1/2003, il 26 aprile scorso 64, a seguito di una lunga istruttoria durante la quale la società ha dovuto più volte rivedere al rialzo gli impegni proposti. Nella valutazione preliminare, la Commissione aveva constatato che la piattaforma di ricerca web di Google si è ormai imposta sul mercato europeo rispetto a tutti gli altri motori di ricerca, conferendo all’impresa una posizione dominante nei mercati della ricerca su web e della pubblicità tramite web. La Commissione ha quindi censurato una serie di pratiche potenzialmente contrarie all’art. 102 TFUE tendenti a favorire il proprio servizio di ricerca Commissione europea, Caso AT.39740 — Google, in G.U. C 120/22 del 26 aprile 2013. 64 31 tematica rispetto a quello dei concorrenti 65. Gli impegni offerti da Google, rispetto ai quali sono state avanzate obiezioni nell’ambito del market test, tendono in particolare a: (i) assicurare la neutralità delle ricerche orizzontali rispetto ai servizi di ricerca tematica offerti da Google e dai propri concorrenti; (ii) mettere a disposizione soluzioni che permettano ai titolari di siti web terzi di controllare e di opporsi all’utilizzo dei propri contenuti; (iii) eliminare le clausole di esclusiva oggetto di censura 66. Sempre nel settore della tecnologia, la Commissione ha adottato una decisione ex art. 9 il 20 dicembre 2012 nei confronti di Thompson Reuters 67 nel settore dei servizi d’informazione finanziaria e, più in particolare, nel mercato dei flussi di dati in tempo reale consolidati. La Commissione ha in particolare censurato alcune restrizioni tendenti, per l’essenziale, a: (i) impedire ai clienti di Thomson Reuters di reperire dati consolidati offerti da fornitori concorrenti; (ii) limitare l’interoperabilità di terzi con i codici Reuters Segnatamente: (i) il trattamento preferenziale riservato, all’interno dei risultati delle ricerche web orizzontali effettuate da Google, ai link verso i servizi di ricerca web tematica (o “verticale”) offerti dalla stessa Google; (ii) l’utilizzo di contenuti originali di siti web terzi senza autorizzazione; (iii) gli accordi esclusivi con siti web terzi (c.d. editori), tendenti a far procurare a questi ultimi gli annunci pubblicitari attinenti alle ricerche online solo tramite Google; (iv) altre restrizioni contrattuali relative alla gestione e trasferibilità delle campagne pubblicitarie collegate alle ricerche online tra le diverse piattaforme di pubblicità sui motori di ricerca. 66 Da quanto si apprende, Google ha presentato nuovi impegni alla Commissione poco prima della consegna del presente articolo all’editore. 67 Commissione europea, AT.39654 – Reuters Instrument Codes “RICs”, decisione del 20 dicembre 2012, disponibile sul sito della Commissione. 65 per realizzare servizi integrati (tabelle di corrispondenza), cui Thompson Reuters ha accettato di metter fine, offrendo soluzioni adeguate a superare ogni preoccupazione concorrenziale. Ancora nel settore delle nuove tecnologie, la Commissione ha avviato due procedimenti per presunta violazione delle norme sull’abuso di posizione dominante, entrambe legate a brevetti su standard essenziali (Standard Essential Patent - SEP). Quando uno standard è dichiarato essenziale dagli enti di normalizzazione, i titolari del brevetto relativo a tale standard s’impegnano nei confronti dell’ente a concederlo in licenza a tutti gli interessati su base equa, ragionevole e non discriminatoria (c.d. FRAND, fair, reasonable and non-discriminatory). A gennaio 2012 la Commissione ha avviato un procedimento formale contro Samsung (seguito a dicembre dello stesso anno dalla comunicazione degli addebiti 68) e ad aprile 2012 ne ha avviati due nei confronti di Motorola 69. Nel primo caso, la Commissione lamenta il possibile abuso di posizione dominante da parte di Samsung consistente nel presentare ingiunzioni contro Apple per l’infrazione di un brevetto su standard UMTS, al fine di arrestare la vendita di prodotti concorrenti in diversi Stati membri. La condotta di Samsung è ritenuta 68 Commissione europea, AT.39939 - Samsung. cfr. IP12-1448 del 21 dicembre 2012 “Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Samsung on potential misuse of mobile phone standard-essential patents”. 69 Commissione europea, casi AT.39985 e AT.39986 Motorola, cfr. comunicati stampa IP-12-345 del 3 aprile 2012 “Commission opens proceedings against Motorola”. In data 6 maggio 2013 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a Motorola nel caso AT.39985. 32 potenzialmente abusiva perché le ingiunzioni riguardano l’infrazione di brevetti su standard di base per l’industria degli smartphone detenuti da Samsung, per i quali Apple ha dato disponibilità ad acquistare una licenza su base FRAND. Le due indagini su Motorola riguardano, rispettivamente, una condotta del tutto simile a quella contestata a Samsung (ingiunzione contro Apple per infrazione di un brevetto relativo ad uno standard GPRS/GSM) e l’offerta di condizioni inique sempre con riferimento alla licenza dei propri brevetti essenziali nel settore della telefonia mobile. In questi casi, il ricorso alle ingiunzioni può, secondo la Commissione, danneggiare la concorrenza, perché rischia di escludere prodotti dal mercato senza giustificazione o comunque alterare le negoziazione dei termini della licenza sul brevetto essenziale Rimane da vedere se anche in questi casi la Commissione si accontenterà di accettare gli impegni delle imprese soggette a indagine (Samsung, ad esempio, ha già annunciato di aver ritirato le ingiunzioni in diversi Stati membri) o andrà fino in fondo accertando l’infrazione. Va segnalato, al riguardo, che è pendente un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia riguardante proprio la questione della legittimità, ai sensi dell’art. 102 TFUE, dell’utilizzo delle ingiunzioni fondate su brevetti SEP nei confronti di un contraffattore che ha manifestato la propria disponibilità a condurre una trattativa in relazione alla relativa licenza 70. Cfr. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 5 aprile 2013 – 70 Ad ogni modo, l’impressione che si ricava dall’esame dei casi recenti nel settore delle nuove tecnologie è che, dopo l’aspra controversia nel caso Microsoft, la Commissione preferisca incoraggiare l’adozione d’impegni piuttosto che sanzionare gli operatori con ammende che, visti i soggetti coinvolti, raggiungerebbero spesso valori molto elevati. Microsoft, insomma, ha pagato per tutti, trovandosi all’origine della learning curve. D’altra parte, in settori particolarmente esposti ai media e caratterizzati dall’esistenza di operatori dinamici e spesso agguerriti come quelli delle nuove tecnologie, la Commissione riesce generalmente a reperire in tempo utile notizia di eventuali abusi ed intervenire tempestivamente, il che rende sensato agire pro-futuro piuttosto che rischiare, con ingenti sanzioni, di scoraggiare investimenti in un’industria vitale per la crescita economica; sempre che, naturalmente, l’autorità di concorrenza non si trovi confrontata a casi di recidiva o nei quali l’elemento soggettivo (volontà di procurarsi un vantaggio competitivo illecito) sia manifesto, configurandosi come dolo specifico. L’applicazione dell’art. 9 non ha tuttavia riguardato esclusivamente casi di possibile abuso, sebbene questi siano certamente prevalenti. Una decisione recente ex art. 9, sempre nel settore delle tecnologie ma riguardante una presunta pratica concordata e non un abuso, è stata adottata recentemente (il 12 dicembre 2012) nel settore dell’editoria Huawei Technologies Co. Ltd / ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH (Causa C-170/13), in G.U. C 215/5, 2013. 33 elettronica 71. La Commissione ha ritenuto che, prima del 2009, quattro gruppi editoriali (cui si aggiunge Penguin, la cui posizione è stata stralciata non avendo quest’ultima offerto impegni contestualmente agli altri) 72, avessero intrattenuto contatti diretti e indiretti, attraverso Apple, al fine di aumentare i prezzi al dettaglio dei libri elettronici rispetto a quelli proposti da Amazon, un importante sito di vendita al dettaglio online. Per raggiungere l’obiettivo, i quattro gruppi editoriali, insieme ad Apple, avevano previsto di sostituire congiuntamente il modello di vendita all’ingrosso di libri elettronici (in cui è il rivenditore a stabilire i prezzi al dettaglio) con un modello di agenzia (in cui è l’editore a stabilire i prezzi al dettaglio) a livello mondiale e con le stesse condizioni economiche di base, prima con Apple e poi con altri rivenditori (tra cui Amazon), servendosi a tal fine, in particolare, di clausole NPF (nazione più favorita) che hanno l’effetto di accrescere la visibilità sulle offerte dei concorrenti. Gli impegni assunti dagli editori riguardano essenzialmente la risoluzione dei contratti di agenzia con Apple, l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera fissazione del prezzo dei libri elettronici da parte dei rivenditori, oltre alla rimozione delle clausole NPF dai contratti. Va da ultimo segnalato che l’adozione di decisioni ex art. 9 non è limitata alle nuove tecnologie. Si possono citare vari esempi, Commissione europea, AT.39847, E-BOOKS, in G.U. C 73/17, 2013. 72 La comunicazione ex art. 24, par. 4, relativa agli impegni di Penguin è stata pubblicata in G.U. C 112/9, 2013. La Commissione ha accettato gli impegni in data 25 luglio 2013 (v. IP/13/746 Antitrust: Commission accepts legally binding commitments from Penguin in e-books market). 71 riguardanti altri settori, in cui la Commissione, nell’ultimo anno e mezzo, ha accettato gli impegni delle imprese sotto indagine senza irrogare ammende 73. Ci si può dunque chiedere se l’ampio ricorso all’art. 9 in questo periodo possa in qualche modo essere legato alla crisi economica in corso e, in primis, alla preoccupazione di non infierire sulle imprese con multe che, se calcolate seguendo i criteri dei relativi orientamenti, risulterebbero spesso sproporzionate rispetto alla (presunta) violazione. È difficile tuttavia dare una risposta a questa domanda, anche perché la scelta di ricorrere a una decisione ex art. 9 può dipendere da molteplici fattori contingenti, come il tipo di violazione contestato, i mercati interessati, il carico di lavoro della Commissione in un determinato momento, oltre che, naturalmente, ragioni di policy interna dell’Istituzione. Certo è che, a fronte dei sicuri vantaggi che presenta in termini di speditezza ed efficienza, questo strumento ha però il difetto della mancanza di trasparenza, sicché i casi oggetto d’impegni assumono spesso un valore limitato come precedenti. In controtendenza rispetto alle decisioni ex art. 9 del Reg. n. 1/2003, le transazioni nell’ambito Commissione europea, casi: AT.39727 - CEZ, decisione del 10 aprile 2013, disponibile sul sito della Commissione, relativo ad un presunto abuso nel settore dell’energia; AT.39230 - Rio Tinto Alcan, decisione del 20 dicembre 2012, disponibile sul sito della Commissione, relativo ad un presunto abuso nel mercato degli strumenti per la fusione dell’alluminio; AT. 39736 Siemens/Areva, decisione del 18 giugno 2012, in G.U. C 280/8, 2012 (sintesi), relativo ad un’intesa nel settore dell’energia nucleare; AT.39595 Continental/United/Lufthansa/Air Canada, decisione del 23 maggio 2013, disponibile sul sito della Commissione, relativo ad un’alleanza tra compagnie aeree (Star Alliance). 73 34 dei cartelli ex art. 10 a) del Reg. n. 773/2004 hanno scarseggiato: una sola nel 2012, nel caso “Prodotti di gestione dell’acqua” 74, che ha consentito una riduzione del 10 % dell’ammenda, dopo che ne erano state adottate tre nel 2011 (“Detergenti” 75, “Vetro CRT” 76 e “Compressori per refrigerazione” 77). Questo strumento è tuttavia radicalmente diverso rispetto alle decisioni ex art. 9, visto che la transazione può avere ad oggetto solo l’importo dell’ammenda, senza alcun effetto sulla constatazione dell’infrazione. L’attrattiva è pertanto molto più limitata, in un ambito in cui le imprese temono peraltro azioni civili di risarcimento sulle quali le transazioni non avrebbero alcun impatto. Ciò detto, deve essere anche ricordato che sono state adottate solo quattro decisioni di cartello dal gennaio del 2012, il che suggerisce una certa cautela nel valutare se esista una tendenza generale a non avvalersi di questo strumento. Va citata infine, a titolo di segnalazione, la crescente attenzione della Commissione europea per le transazioni tra concorrenti relative ai brevetti in scadenza nel settore farmaceutico (c.d. patent settlements)78, Commissione europea, AT.39611 - Water management products, cit. 75 Commissione europea, AT. 39579 - Consumer Detergents, decisione del 13 aprile 2011, in G.U. C 193/14, 2011 (sintesi). 76 Commissione europea, AT.39605 - CRT glass bulbs, decisione del 19 ottobre 2011, in G.U. C 48/18, 2012 (sintesi). 77 Commissione europea, AT.39600 - Refrigeration compressors, decisione del 7 dicembre 2011, in G.U. C 122/6, 2012 (sintesi). 78 Per una disamina del tema, D. Geradin, Standards, Intellectual Property and European Competition Policy, in I. Govaere, D. Hanf, Scrutinizing Internal and External Dimensions of European Law Liber Amicorum Paul Demaret, 74 testimoniata dalla pubblicazione nel 2012 di un aggiornamento della relativa indagine 79 conoscitiva e, per quanto riguarda l’attività di enforcement, dalla recentissima decisione con cui la Commissione ha sanzionato l’azienda farmaceutica Lundbek e altri produttori di farmaci generici per abuso di posizione dominante, perpetrato attraverso una transazione finalizzata a ritardare o impedire l’accesso al mercato di versioni generiche di un farmaco antidepressivo 80, nonché l’invio di una comunicazione degli addebiti a Servier per un’infrazione simile 81. Il tema dei “pay-for-delay settlements”, che per esigenze di sintesi non potremo trattare in questa sede, è al centro di un acceso dibattito anche negli Stati Uniti 82. 5. RICORSO AI RINVII PREGIUDIZIALI Un altro profilo orizzontale che sembra emergere dall’analisi condotta - e merita di essere sottolineato - è la riscoperta dello strumento del rinvio pregiudiziale in cause in cui vengono in considerazione le norme sulla College of Europe, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, pag. 589. 79 3rd Report on the Monitoring of Patent Settlements (period: January-December 2011), pubblicato il 25 luglio 2012, accessibile sul sito web della Commissione all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceutica ls/inquiry/patent_settlements_report3_en.pdf. 80 Commissione europea, AT.39226 Lundbeck, decisione del 13 giugno 2013, non ancora pubblicata (v. IP/13/563, Antitrust: Commission fines Lundbeck and other pharma companies for delaying market entry of generic medicines). 81 Commissione europea, AT.39612 Perindopril (Servier) (cfr. IP/12/835 del 30 luglio 2012, Antitrust: Commission sends Statement of Objections on perindopril to Servier and others). 82 Per un approfondimento v. S. de Margerie, Pay-forDelay Settlements: In Search of the Right Standard”, in World Competition, 36, n.1, 2013, pag. 85. 35 concorrenza. Da una rassegna della giurisprudenza europea nel periodo esaminato (2012 e primo quadrimestre 2013), emerge un numero rilevante (dieci) di pronunce pregiudiziali ex art. 267 TFUE riguardanti l’applicazione del diritto della concorrenza, in netto rialzo rispetto al passato (solo tre ad esempio nel 2011, anche meno di media in precedenza). Come vedremo subito, la Corte di Giustizia si è pronunciata su temi giuridici nuovi e interessanti. Innanzitutto la sentenza Post Danmark di marzo 2012 83, già commentata, segna probabilmente l’inizio di un nuovo approccio della Corte, meno dogmatico e più aperto a soluzioni innovative fondate sugli effetti economici delle condotte sanzionate. La sentenza è stata emessa a seguito del rinvio da parte di un tribunale danese adito per l’annullamento di una decisione adottata dall’autorità della concorrenza contro l’ex monopolista (incumbent) del settore postale. Di grande interesse è pure la sentenza Expedia 84, anch’essa originata da un contenzioso con l’autorità della concorrenza (questa volta francese). In tale pronuncia, la Corte ha enunciato il principio secondo cui un’autorità nazionale di concorrenza può applicare l’art. 101 TFUE a un accordo tra imprese, che sia idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri, anche se le quote di mercato delle parti non raggiungono le soglie fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione relativa agli accordi “de Corte di Giustizia, 27 marzo 2012, causa C-209/10, cit. Corte di Giustizia, 13 dicembre 2012, causa C-226/11 Expedia, non ancora pubblicata nella Raccolta. 83 84 minimis” 85, purché tale accordo comporti una restrizione sensibile della concorrenza. Ciò avviene necessariamente, precisa la Corte, quando l’accordo ha un oggetto 86 anticoncorrenziale . Al di là del principio di diritto, ineccepibile, secondo cui un documento di soft law emesso dalla Commissione non può vincolare altri che la Commissione stessa, la sentenza solleva un tema serio di uniformità nell’applicazione del diritto UE, che dovrebbe a nostro avviso scoraggiare, in un sistema di applicazione decentrata come quello risultante dal Reg. n. 1/2003, il ricorso a comunicazioni della Commissione su aspetti di stretta interpretazione giuridica di norme primarie. Si registra poi una terza sentenza scaturente da un giudizio contro un’autorità della concorrenza nazionale (portoghese 87), riguardante la possibile incompatibilità con l’art. 101 TFUE di un sistema di formazione obbligatoria, tramite crediti formativi, istituito dall’Ordine degli esperti contabili. Al giudice di rinvio, che s’interrogava sulla compatibilità con l’art. 101 di un sistema di formazione obbligatoria, la Corte ha risposto che il sistema concepito dall’ordine professionale si configura come una restrizione alla concorrenza quando elimina la concorrenza su una parte sostanziale del mercato (nella specie, il mercato della formazione obbligatoria, creato proprio per Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (de minimis), in G.U. C 368/13 del 22 dicembre 2001. 86 Punto 37 della motivazione. 87 Corte di Giustizia, 28 febbraio 2013, Causa C-1/12 Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas – OTOC (Ordine degli esperti contabili), ancora non pubblicata nella Raccolta. 85 36 effetto della regolamentazione della formazione minima continuativa), riservandolo all’ordine stesso, e impone condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti. - Le pronunce pregiudiziali che originano da cause relative a impugnazioni di decisioni amministrative delle autorità della concorrenza rivestono ovviamente particolare interesse perché provengono da tribunali necessariamente abituati a trattare la materia, il che spiega la novità e l’interesse dei temi affrontati. Le altre pronunce in esame riguardano invece: - - - i servizi di una pubblica autorità, consistenti nel consentire la consultazione e l’estrazione di copie di dati che le impese sono tenute a comunicare in forza di obblighi di legge, che la Corte ha ritenuto non costituire attività d’impresa anche se effettuate dietro pagamento di un corrispettivo previsto dalla legge 88; l’interpretazione dell’espressione “locali e terreni a partire dei quali opera l’acquirente” nell’ambito del regolamento di esenzione di categoria per gli accordi verticali 89; l’interpretazione della dizione “criteri specifici” in un sistema di distribuzione selettiva basato su parametri quantitativi, nell’ambito del regolamento di esenzione Corte di Giustizia, 12 luglio 2012, causa C-138/11, Compass-Datenbank, non ancora pubblicata nella Raccolta. 89 Corte di Giustizia, 7 febbraio 2013, causa C-117/09, La Retoucherie de Manuela SL contro La Retoucherie de Burgos, non ancora pubblicata nella Raccolta. 88 - - - di categoria nel settore automobilistico 90; l’applicazione del divieto di restrizioni aventi un oggetto anti-competitivo ex art.101 TFUE a pattuizioni bilaterali tra società di assicurazioni e concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, riguardanti la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli quando tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società 91; l’irrilevanza, per constatare la violazione dell’art. 101 TFUE, del fatto che l’impresa lesa da un accordo restrittivo operi sul mercato in modo illegale 92; la possibilità, per un’autorità di concorrenza di uno Stato membro, di sanzionare, in base al proprio diritto nazionale, un accordo anticoncorrenziale che ha prodotto effetti nel periodo precedente l’adesione di tale Stato membro all’UE, laddove le ammende già inflitte da una precedente decisione della Commissione europea non abbiano avuto come oggetto la sanzione di tali effetti 93; infine, nell’ambito di una singolare causa pendente dinanzi ai tribunali belgi, in cui la Commissione è parte lesa per i danni derivanti dalla partecipazione dei suoi 90 Corte di Giustizia, 14 giugno 2012 (ord.), causa C158/11 Auto24, non ancora pubblicata nella Raccolta. 91 Corte di Giustizia, 14 marzo 2013, causa C-32/11 Allianz Hungaria, non ancora pubblicata nella Raccolta. 92 Corte di Giustizia, 7 febbraio 2013, causa C-68/12 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, non ancora pubblicata nella Raccolta. 93 Corte di Giustizia, 14 febbraio 2012, causa C-17/10 Toshiba Corporation e a. c. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, non ancora pubblicata nella Raccolta. 37 fornitori di ascensori in un cartello, la Corte ha confermato che l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (diritto a una tutela giurisdizionale effettiva) non osta a che la Commissione intenti, in nome dell’Unione, dinanzi a un giudice nazionale, un’azione di risarcimento dei danni subiti dall’Unione a seguito di un’intesa o di una pratica di cui essa stessa abbia constatato con propria decisione la contrarietà all’articolo 81 CE ovvero all’articolo 101 TFUE 94. Il ritorno in auge del rinvio pregiudiziale può a prima vista sorprendere in un periodo di consolidamento della modernizzazione delle norme antitrust, in vigore dal 2004, in cui l’applicazione del diritto della concorrenza dovrebbe aver raggiunto una certa maturità; a maggior ragione se si considera che solo una parte marginale dei rinvii (tre) provengono da nuovi Stati membri, mentre la maggior parte originano da Stati Membri come Francia (due), Belgio, Austria, Danimarca, Spagna, Portogallo. Questo fenomeno può essere in parte addebitato alla sofisticazione dell’analisi economica nell’applicazione del diritto della concorrenza, in particolare negli orientamenti della Commissione sugli abusi escludenti (Post Danmark) 95, o alla crescente complessità dei rapporti tra applicazione del diritto europeo a 94 Corte di Giustizia, 6 novembre 2012, causa C- 199/11 Europese Gemeenschap c. Otis NV, non ancora pubblicata nella Raccolta. 95 Il che dimostra che i nuovi contributi dell’analisi economica al diritto antitrust devono essere accompagnati da un continuo sforzo di sistematizzazione e qualificazione in categorie giuridiche che è opera dell’interprete e della dottrina, a pena di nuocere all’obiettivo di certezza del diritto in una materia in costante evoluzione. livello centrale e periferico (Expedia), o ancora ai rapporti tra diritto nazionale e diritto UE della concorrenza (Toshiba). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è difficile interpretare questa tendenza se non come una conferma dell’utilità dello strumento del rinvio pregiudiziale, rimasto attuale nonostante le evoluzioni della giurisprudenza dei giudici europei e gli sforzi compilativi della Commissione attraverso la pubblicazione, sempre più frequente, di comunicazioni, orientamenti o altri documenti di c.d. soft-law. Anzi, spesso le sentenze più interessanti e innovative in materia di concorrenza sono proprio quelle rese su rinvio pregiudiziale, probabilmente perché la Commissione non è direttamente parte in causa e i giudici possono concentrarsi sui principî di diritto senza troppo preoccuparsi delle circostanze di fatto. 6. DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTI PROCEDURALI Un ultimo aspetto di carattere generale che la nostra analisi ha fatto emergere e che sembra importante segnalare riguarda il progresso nella definizione dei diritti fondamentale e dei diritti procedurali delle parti coinvolte nel procedimento. Come noto, il sistema di applicazione delle norme di concorrenza da parte della Commissione europea è stato, sin dalle sue origini, oggetto di critiche nella misura in cui riunirebbe, nella stessa autorità amministrativa, il ruolo di pubblica accusa e di 38 giudice 96. Tali critiche, inaspritesi con il forte aumento dell’importo delle multe in anni recenti (che, secondo alcuni autori 97, impongono una tutela rafforzata dei diritti fondamentali delle imprese) sono state in qualche modo “sedate” dalla celebre sentenza nel caso Menarini 98, nella quale la Corte europea dei diritti dell’uomo, dopo aver confermato che le sanzioni fondate sul diritto della concorrenza sono assimilabili a sanzioni penali, ha statuito che un sistema in cui la stessa autorità amministrativa (nella specie, l’AGCM) è responsabile della raccolta delle prove e dell’irrogazione della sanzione è compatibile con l’art. 6 CEDU, riguardante il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, quando il controllo giurisdizionale sulle sue decisioni sia illimitato ed esercitato in modo effettivo. Se pur riferita al sistema italiano, la sentenza Menarini potrebbe essere considerata come R. Wesseling, M.Van der Woude, The lawfulness and Acceptability of Enforcement of European Cartel Law, cit. 97 Cfr., tra molti, I. Forrester A Bush in Need of Pruning: the Luxuriant Growth of 'Light Judicial Review, in C.D. Ehlermann, M. Marquis European Competition Law Annual 2009: Evaluation of Evidence and its Judicial Review in Competition Cases, Oxford and Portland, Oregon, 2011, pag. 407; D. Waelbroek, S. Frisch, Après l’arrêt Menarini. L’impact de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et les Libertés Fondamentales sur les procédures en droit de la concurrence, in I. Govaere, D. Hanf, Scrutinizing Internal and External Dimensions of European Law Liber Amicorum Paul Demaret, College of Europe, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, pag. 663. Sul tema v. anche M. Jaeger, The Standard of Review in Competition Cases Involving Complex Economic Assessments: Towards the Marginalisation of the Marginal Review?, JECLAP, 2011, pag. 295. 98 Sentenza CEDU del 27 settembre 2011, causa N. 43509/08, Menarini Diagnostics Italia. Cfr. per un dettagliato commento P.G. Muguet-Poullennec, D.P. Domenicucci, Amende infligée par une autorité de concurrence et droit à une protection juridictionnelle effective: les enseignements de l’arrêt Menarini de la CEDH, Révue Lamy de la Concurrence, n. 30, 2012, pag. 49. 96 un’assoluzione generalizzata dei sistemi di competition enforcement puramente amministrativi, come anche quello della Commissione europea. In questo senso, nelle sentenze Chalkor 99 e KME, 100 pronunciate solo poche settimane dopo Menarini, la Corte di Giustizia ha riconosciuto, pur senza farvi espressamente riferimento, la conformità del controllo giurisdizionale della Corte ai criteri espressi nella sentenza della Corte di Strasburgo, chiarendo che il margine discrezionale di cui dispone la Commissione nell’analisi di questioni economiche complesse non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare la valutazione di dati di natura economica. Il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono 101. La Corte aggiunge che il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’art. 31 del Reg. n. 1/2003, che lo autorizza, conformemente all’art. 261 TFUE, a sostituire la sua valutazione a quella della Corte di Giustizia, 8 dicembre 2011, Causa C-386/10 P Chalkor AE Epexergasias Metallon/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. 100 Corte di Giustizia, 8 dicembre 2011, Causa C-389/10 P KME Germany AG, KME France SAS e KME Italy SpA/Commissione, cit. 101 Corte di Giustizia, 8 dicembre 2011, Chalkor, cit. punto 54 della motivazione e la giurisprudenza ivi citata, in particolare la sentenza della Corte del 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P Commissione/Tetra Laval, Racc. pag. I‑987, punto 39 della motivazione. 99 39 Commissione in materia di sanzioni pecuniarie (e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta). La Corte ne trae la conclusione che il sindacato giurisdizionale del Tribunale è pieno ed effettivo, e come tale pienamente conforme all’art. 6 CEDU e al corrispondente art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE. A seguito di queste sentenze, che sono immediatamente antecedenti al nostro periodo di riferimento (dicembre 2011), si può segnalare, nel 2012, uno sviluppo interessante sul fronte EFTA con la sentenza nel caso Posten Norge 102, nella quale la Corte EFTA, partendo da Menarini, si è spinta fino ad affermare che nessun margine discrezionale dell’autorità amministrativa può sfuggire al sindacato giurisdizionale, nemmeno nell’esame di questioni economiche complesse, precisando che il giudice, pur non potendosi sostituire all’autorità, deve riesaminare il caso nella sua totalità per raggiungere un proprio convincimento e poter in tal modo confermare o viceversa invalidare le conclusioni che l’autorità ha tratto dai fatti esaminati 103. Risale al 2012, inoltre, l’autorevole dottrina secondo cui la giurisprudenza Menarini, Chalkor e KME non va interpretata tanto come un’approvazione in bianco del sistema europeo, quanto piuttosto nel senso di un invito ad esercitare il sindacato giurisdizionale in modo effettivo e non formalistico, per mantenerlo in linea con l’art. 6 CEDU e l’art. 47 della Carta. A una conclusione simile, infine, è giunto Corte EFTA, 8 aprile del 2012, Causa E-15/10, Posten Norge AS c. EFTA Surveillance Authority, in G.U. C 307/25, 2012. 103 Corte EFTA, 8 aprile del 2012, Causa E-15/10, Posten Norge, cit. punti 100-101 della motivazione. 102 l’Avvocato Generale Wathelet nelle recentissime conclusioni rese nel caso Telefonica 104. Il Tribunale è quindi chiamato a esaminare nei particolari i fatti oggetto di valutazione della Commissione e ad analizzare in profondità le condotte censurate al di là delle “etichette” utilizzate dalla Commissione (come ad esempio quella di “cartello” o di “restrizione per oggetto”, spesso abusata per sanzionare qualsiasi tipo di scambio tra concorrenti), formandosi una propria autonoma opinione sulla proporzionalità delle ammende irrogate, indipendentemente dalla metodologia applicata negli orientamenti della Commissione 105. Di là del dibattito su questi aspetti fondamentali del sistema di public enforcement, i più interessanti sviluppi nella giurisprudenza relativa ai diritti fondamentali delle imprese soggette a indagine riguarda il tema, più pratico, dei diritti procedurali. Innanzitutto, le sentenze Nexans 106 e Prysmian 107 hanno stabilito l’importante principio secondo 104 Conclusioni del 26 settembre 2013 nella causa C295/12, cit., punti 107-145. 105 R. Wesseling, M. Van der Woude, “The lawfulness and Acceptability of Enforcement of European Cartel Law”, cit. In particolare, secondo gli autori “There should be no place for a formalistic and mechanical application of presumptions and suppositions (…) this calls for a review of how the conditions for applying Article 101 TFEU are actually used”. Per quanto riguarda i cartelli, gli autori precisano “the concepts that have been developed as part of combating highly institutionalized cartels may only be used if the facts unambiguously point to the existence of such a cartel. However, the ‘label’ cartel cannot be stuck on every agreement or meeting”. 106 Tribunale dell’Unione europea, 14 novembre 2012, causa T-140/09, Prysmian SpA e Prysmian Cavi e Sistemi Energia srl /Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. 107 Tribunale dell’Unione europea, 14 novembre 2012, causa T-135/09, Nexans France SAS Nexans SA /Commissione non ancora pubblicata nella Raccolta. 40 cui, per poter condurre un’ispezione, la Commissione ha l’obbligo di disporre di indizi sufficientemente seri con riferimento a tutte le attività indicate come oggetto della decisione 108. Pur non dovendoli rivelare al momento dell’ispezione stessa, la Commissione deve tuttavia poterli dimostrare in caso di successiva contestazione della decisione che dispone l’ispezione 109, essenzialmente sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri d’ispezione ed eventualmente della proporzionalità dell’attività ispettiva intrapresa, poiché altrimenti si permetterebbe alla Commissione di condurre delle c.d. “fishing expeditions” in spregio alla tutela della sfera privata delle persone giuridiche “garantita quale diritto fondamentale in una società democratica” 110. Nel caso di specie, la decisione d’ispezione è stata parzialmente annullata perché la Commissione aveva indicato come oggetto della decisione l’intero settore dei cavi elettrici, mentre disponeva d’indizi d’infrazione solo riguardo a un tipo specifico di cavi; con la conseguenza che la Commissione non avrebbe potuto acquisire documenti attinenti a prodotti diversi da questi ultimi 111. Il Tribunale non si è invece espresso sulla prassi della Commissione di estrarre copia degli hard disk dei dipendenti delle imprese per analizzarli successivamente nei suoi uffici di Bruxelles, ritenendolo atto intermedio e pertanto suscettibile di essere impugnato soltanto nell’ambito dell’eventuale ricorso per l’annullamento della decisione finale. Senza attendere una pronuncia sul punto, la Commissione ha ufficializzato Tribunale dell’Unione europea, 14 novembre 2012, causa T-140/09, Prysmian, cit., punto 65. 109 Ibidem, punti 68-70 della motivazione. 110 Ibidem, punto 63 della motivazione. 111 Ibidem, punto 62 della motivazione. 108 comunque tale prassi nella sua nota esplicativa sulle ispezioni, modificata poco dopo le sentenze, il 18 marzo 2013 112. Le sentenze Nexans e Prysmian hanno aperto un filone che avrà il merito di apportare chiarimenti importanti sulle modalità di esercizio dei poteri d’indagine della Commissione in linea generale. I principî ivi stabiliti sono stati, in effetti, invocati da numerose imprese di vari Stati membri nei ricorsi interposti contro una decisione della Commissione nel caso del cartello del cemento, per opporsi questa volta non a un’ispezione ma a una richiesta d’informazioni, assai inusuale per l’eccezionale onerosità 113. Il Tribunale dovrà chiarire se il principio affermato in Nexans e Prysmian si applichi anche alle richieste d’informazioni, per le quali la giurisprudenza attualmente richiede soltanto l’indicazione delle presunzioni o ipotesi d’infrazione. Non è escluso tuttavia che l’esistenza d’indizi sufficienti possa venire in rilievo sotto il profilo della proporzionalità. A nostro parere l’applicazione di criteri diversi a diverse attività d’indagine può sollevare problemi e non ha un fondamento solido, sicché rimane da chiarire – ed è auspicabile che anche la Corte abbia ben presto la possibilità di Explanatory note to an authorisation to conduct an inspection in execution of a Commission decision under Article 20(4) of Council Regulation No 1/2003, aggiornata il 18 marzo 2013, disponibile sul sito della Commissione al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/information _en.html, punti 12-15. 113 Commissione europea, AT.39520 - Cement and related products. Cfr, tra gli altri, annuncio di ricorso proposto il 10 giugno 2011, Causa T-297/11 Buzzi Unicem/Commissione, in G.U. C 226/28, 2011. 112 41 pronunciarsi sulla questione – quale sia la rilevanza degli indizi nelle varie situazioni e quale la portata dell’obbligo di motivazione gravante sulla Commissione. È ragionevole pensare che prospettare un’ipotesi d’infrazione sia sufficiente nella maggior parte dei casi mentre la prova di indizi concreti può essere richiesta secondo la fase dell’indagine e l’invasività della misura ispettiva intrapresa. Sempre in tema d’ispezioni, la sentenza KWS 114, del 27 settembre 2012, ha chiarito alcuni aspetti pratici, anch’essi recepiti nella nota esplicativa della Commissione 115. Essi riguardano essenzialmente due punti: a proposito dell’assistenza legale durante l’ispezione, il Tribunale ha stabilito che i funzionari della Commissione non hanno alcun obbligo di attendere (anche solo 47 minuti) l’arrivo dei legali della società sottoposta ad accertamento, che di conseguenza non può negare l’accesso ai propri locali sotto questo pretesto senza rischiare di essere sanzionata per mancata collaborazione 116. Sotto lo stesso profilo, il Tribunale ha statuito che la società non può impedire l’accesso a un ufficio in cui ritiene non possano esservi elementi pertinenti per l’indagine, confermando la valutazione della Commissione secondo cui tale comportamento può costituire un’aggravante per mancata collaborazione (che aveva comportato, nel caso in esame, un aumento dell’ammenda pari a 1,71 114 Tribunale dell’Unione europea, 27 settembre 2012, Causa T-357/06 Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (KWS)/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. 115 Explanatory note to an authorisation to conduct an inspection in execution of a Commission decision under Article 20(4) of Council Regulation No 1/2003, cit., punto 6. 116 Tribunale dell’Unione europea, 27 settembre 2012, KWS, cit. punti 232-233 della motivazione. milioni di euro) 117. Infine, con riferimento alle ispezioni, va fatto un cenno alla conferma in appello, da parte della Corte di Giustizia, dell’ammenda di 38 milioni di euro irrogata ad E.ON Energie per infrazione dei sigilli apposti durante un’ispezione 118. Questa sentenza deve mettere in guardia tutte le società soggette a ispezioni quanto alle istruzioni che devono essere impartite al personale o ai fornitori che hanno accesso ai locali dell’impresa di non infrangere i sigilli apposti dalla Commissione durante un’ispezione 119. Con riferimento, infine, all’accesso al fascicolo ai sensi del Reg. n. 1049/2001 120 in casi di cartello, nella sentenza EnBW 121 il Tribunale conferma l’approccio rigoroso già seguito nella precedente sentenza CDC Hydrogene Peroxide 122, statuendo che ogni documento (anche se meramente interno) deve essere oggetto di esame specifico e concreto da parte della 117 Tribunale dell’Unione europea, 27 settembre 2012, KWS, cit. punti 237-239 della motivazione. 118 Corte di Giustizia, 22 novembre 2012, Causa C-89/11 P, E.ON Energie AG /Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. 119 Per un approfondimento sul tema, v. M. ter Haar, Obstruction of Investigation in EU Competition Law: Issues and Develoments in the European Commission’s Approach, in World Competition, 36, n. 2, 2013, pag. 247. 120 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in G.U. L 145/43, 2001. 121 Tribunale dell’Unione europea, 22 maggio 2012, causa T-344/08, EnBW Energie Baden-Württemberg AG/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta. 122 Tribunale dell’Unione europea, 15 dicembre 2011, causa T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 77-78 della motivazione. 42 Commissione, che non può rifiutare l’accesso per intere categorie di documenti, salvo per quelli ottenuti durante l’ispezione 123. Il Tribunale ha inoltre stabilito che l’accesso ai documenti interni della procedura non ha come conseguenza di mettere a repentaglio le attività d’indagine quando tale indagine si sia conclusa, indipendentemente dai suoi sviluppi eventuali (es. azioni civili) 124. Per quanto riguarda l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali delle società coinvolte, il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, che essi diminuiscono con il passare del tempo e, soprattutto, che una società che abbia partecipato a un cartello non può qualificare il suo interesse ad evitare azioni di risarcimento come interesse commerciale meritevole di tutela, segnatamente alla luce del diritto, espressamente riconosciuto dalla giurisprudenza 125, che spetta a ciascuna persona chiedere la riparazione del pregiudizio cagionato da un comportamento anticoncorrenziale. È facile intuire le implicazioni di questa sentenza, che si pone nel solco della sentenza Pfleiderer 126, per le imprese 123 Tribunale dell’Unione europea, 22 maggio 2012, EnBW, punti 64-68 della motivazione. 124 Sentenza del 22 maggio 2012, causa T-344/08, EnBW, cit., punto 57 della motivazione. 125 Sentenza del 22 maggio 2012, causa T-344/08, EnBW, cit. punto 148 della motivazione e giurisprudenza ivi citata, in particolare Corte di Giustizia, 20 settembre 2001, Causa C-453/99 Courage e Crehan, Racc. (2001) I6297, punti 25-27 della motivazione, e 13 luglio 2006, Cause riunite da C-295/04 a C-298/04, Manfredi e a., Racc.(2006) I-6619, punti 59 e 61 della motivazione. 126 Corte di Giustizia, 14 giugno 2011, Pfleiderer AG c. Bundeskartellamt, causa C-360/09, Racc. 2011, I-05161. Nella sentenza la Corte ha ritenuto che, in assenza di una legislazione europea, spetti al giudice nazionale decidere, in base al diritto nazionale e caso per caso, se consentire o meno la divulgazione di documenti, compresi quelli attinenti al programma di trattamento favorevole, bilanciando l'interesse di tutelare l'effettiva applicazione a livello pubblico delle norme UE sulla concorrenza e che richiedono la clemenza. Finché non interverrà una normativa specifica che tuteli maggiormente i leniency applicant127, questi dovranno necessariamente tenere in conto che i terzi, una volta chiusa l’indagine, potranno avere accesso ai documenti da esse depositati quando gli stessi non contengano segreti d’affari nel senso stretto del termine. Resta da vedere se la Corte di giustizia confermerà la sentenza del Tribunale a seguito del ricorso in appello proposto dalla Commissione 128. quello di garantire il reale esercizio del diritto a un pieno risarcimento (v. punti 23, 30-32 della motivazione e dispositivo). Per approfondimenti sulla sentenza Pfleiderer cfr. M. Sanders, E. Jordan, C. Dimoulis, K. Schwedt, B. De Luigi e M. van Wissen, Disclosure of leniency materials in follow-on damages actions: striking “the right balance” between the interests of lenienicy applicants and private claimants? in E.C.L.R., 34, n. 4, 2013, pag.174 e P.J. Slot, Does the Pfleiderer judgment make the fight against international cartels more difficult? in E.C.L.R., 34, n. 4, 2013, pag. 197. 127 L’11 giugno 2011 la Commissione ha pubblicato una proposta di Direttiva relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (COM(2013) 404 final 2013/0185 (COD) (disponibile sul sito della Commissione all’indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdama ges/documents.html), ponendosi, tra gli altri, l’obiettivo di ottimizzare l’interazione fra l’applicazione delle norme UE sulla concorrenza a livello pubblico e privato, per garantire il mantenimento di una politica di ferma applicazione a livello pubblico e, allo stesso tempo, un efficace ricorso al risarcimento per i danni subìti da infrazioni antitrust. L’art. 6 della proposta (Limiti alla divulgazione delle prove provenienti dal fascicolo di un'autorità garante della concorrenza) prevede “Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, i giudici nazionali non possano in nessun momento ordinare a una parte o a un terzo di divulgare prove rientranti nelle seguenti categorie:(a) dichiarazioni ufficiali di imprese legate a un programma di trattamento favorevole, e (b) proposte di transazione”. 128 Va segnalato che nella recente sentenza del 6 giugno 2013 Bundeswettbewerbsbehörde contro Donau Chemie AG e altri (causa C-536/11, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte di Giustizia ha chiarito, nel solco della 43 Sullo stesso tema, è interessante segnalare la giurisprudenza di segno opposto sviluppatasi nell’ambito del controllo preventivo delle concentrazioni, la quale lascia intendere come la Corte ritenga giustificata in tale ambito una tutela rafforzata dei segreti d’ufficio e dei segreti commerciali rispetto al caso dei cartelli. La Corte di Giustizia, nelle cause Odile Jacobs 129 e ha stabilito che un accesso Agrofert 130, generalizzato, sulla base del Reg. n. 1049/2001, ai documenti scambiati tra la Commissione e le parti notificanti o i terzi metterebbe a repentaglio l’equilibrio che il legislatore dell’Unione ha voluto garantire, nel regolamento sulle concentrazioni, tra, da un lato, l’obbligo per le imprese interessate di comunicare alla Commissione informazioni commerciali eventualmente sensibili (al fine di consentire a quest’ultima di valutare la compatibilità dell’operazione di concentrazione progettata con il mercato comune) e, dall’altro, la garanzia di tutela della riservatezza delle informazioni così trasmesse alla Commissione 131. Occorre pertanto riconoscere giurisprudenza Pleiderer, che il principio di effettività osta a una disposizione di diritto nazionale che subordini l’accesso, da parte di terzi che intendano chiedere un risarcimento, ai documenti contenuti nel fascicolo (ivi inclusi quelli comunicati nell’ambito di un programma di clemenza), al consenso di tutte le parti del procedimento, senza che ai giudici nazionali sia lasciata la possibilità di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco. 129 Corte di Giustizia, 28 giugno 2012, causa C-404/10 P Commissione / Éditions Odile Jacob SAS, non ancora pubblicata nella Raccolta. 130 Corte di Giustizia, 28 giugno 2012, causa C-477/10 P Commissione/Agrofert Holding a.s., non ancora pubblicata nella Raccolta. 131 Corte di Giustizia, causa C-477/10 P Commissione/Agrofert Holding a.s., cit., punti 62-64 della motivazione e Commissione / Éditions Odile Jacob SAS, cit. punto 121 della motivazione. l’esistenza di una presunzione di carattere generale in base alla quale la divulgazione dei documenti depositati dalle parti notificanti pregiudica, in linea di principio, la tutela degli interessi commerciali delle imprese coinvolte nell’operazione di concentrazione nonché la tutela degli obiettivi delle attività d’indagine relative al procedimento di controllo della stessa operazione di concentrazione 132. La conclusione della Corte è valida a prescindere dal fatto che la domanda di accesso riguardi un procedimento di controllo già concluso oppure un procedimento pendente, perché l’eventualità della divulgazione delle informazioni dopo la conclusione del procedimento di controllo rischierebbe di nuocere alla disponibilità delle imprese a collaborare nel corso del procedimento. Si registra quindi un’ulteriore, marcata, differenza nella definizione dei diritti procedurali in ambiti diversi del diritto della concorrenza, giustificata probabilmente dal fatto che, nei casi di concentrazioni, l’accesso al dossier non è strumentale all’esercizio di un diritto degno di tutela rafforzata come quello riconosciuto ai soggetti danneggiati da un illecito antitrust. A conferma di ciò, la Corte afferma che “se persone diverse da quelle che la normativa sul controllo delle concentrazioni autorizza ad accedere al fascicolo o quelle che potevano essere considerate interessate ma che non si sono avvalse del loro diritto di accesso alle informazioni o a cui tale diritto è stato negato, fossero in grado di ottenere l’accesso ai documenti in base al regolamento n. 1049/2001, il sistema istituito da tale normativa sarebbe messo in discussione” (Corte di Giustizia, causa C-477/10 P Commissione/Agrofert Holding a.s., cit., punto 63 della motivazione). V. anche, in tal senso, Corte di Giustizia, 29 giugno 2010, C‑139/07 P Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau, Racc., 2010 I‑5885, punti 61 e 62 della motivazione. 132 44 7. CONCLUSIONI Volendo ora concludere sul tema che abbiamo posto all’inizio di questo studio, riguardante il grado di legittimazione di cui attualmente gode il diritto della concorrenza presso l’opinione pubblica nonché il grado di comprensione, accettazione ed efficacia dello stesso, la risposta non può essere pienamente positiva. E’ vero che gli sviluppi registrati da inizio 2012 ad oggi testimoniano di una sempre maggiore sofisticazione dell’analisi economica, soprattutto nel settore delle concentrazioni, della diffusione di strumenti di soluzione negoziata delle controversie, e soprattutto di una provata solidità del controllo della Commissione, anche nel periodo di crisi economica e finanziaria. Ciò nondimeno, si percepisce una diffusa perplessità per l’opacità che ancora in parte esiste nelle procedure, per la crescente complessità delle stesse, nonché per le difficoltà nel trovare un equilibrio tra applicazione uniforme e decentrata del diritto dell’Unione, come anche tra public e private enforcement; perplessità che si si estende a una giurisprudenza che non riesce a ritrovare l’antica coerenza e autorevolezza, con il risultato, poco desiderabile, di sollevare, a tratti, più difficoltà che soluzioni, specie nell’ambito degli abusi di posizione dominante. Suscita, poi, grande interesse, soprattutto per il possibile impatto sul livello delle ammende, ma anche molti dubbi interpretativi, l’evoluzione riscontrata nell’applicazione dei diritti fondamentali in procedimenti tipicamente amministrativi come quelli aventi ad oggetto le norme antitrust. prevedibile impatto negativo sulla certezza giuridica derivante, per un verso, dal “vuoto” amministrativo creato dalla modernizzazione e, per altro verso, dalla moltiplicazione degli attori chiamati ad applicare le norme per effetto del decentramento, non pare ancora definitivamente assorbito. Prevale nel complesso la sensazione che le imprese, complice anche la lunga crisi economica, tuttora non si orientino agevolmente in un sistema complesso di norme e giurisprudenza che, pur essendo progressivamente entrato nel loro bagaglio culturale, offre pochi punti fermi. Non possiamo dunque concludere se non con l’auspicio che, soprattutto in questo momento storico per l’Europa, che fronteggia una delle più gravi crisi del progetto d’integrazione, tutte le autorità di concorrenza e i giudici competenti (ma soprattutto le Istituzioni federali: Commissione e Corte di Giustizia) abbiano la lucidità e la lungimiranza non di rilassare l’applicazione del diritto della concorrenza ma di privilegiare l’obiettivo della chiarezza, della certezza del diritto e della conseguente accettazione ed effettività delle norme sulla concorrenza. Il che, a sua volta, non potrà che avere effetti benefici sul difficile contesto in cui le imprese sono chiamate ad operare e, in ultima analisi, sulla ripresa economica. A quasi dieci anni dalla più grande riforma nella storia del diritto europeo della concorrenza, il 45 BIBLIOGRAFIA A. Stephan, Price Fixing in Crisis: Implications of an Economic Downturn for Cartels and Enforcement, in World Competition, 35, n.3, 2012, pag. 511. H.L. Cole, L.E. Ohanian, New Deal Policies and the Persistence of the Great Depression, in Journal of Political Economy 112, 2004, pag. 779. D.A. Crane, Antitrust Enforcement During National Crises: An Unhappy History, in Global Competition Policy, 2008. A. Lofaro, C. Doyle, Do Efficiencies Ever Deliver? Lessons from UPS/TNT case, in E.C.L.R., 34, n. 7, 2013, pag. 373. R. Wesseling, M. Van der Woude, The lawfulness and Acceptability of Enforcement of European Cartel Law, in World Competition, 35, n. 4, pag. 573. D. Geradin, Standards, Intellectual Property and European Competition Policy, in I. Govaere, D. Hanf, Scrutinizing Internal and External Dimensions of European Law Liber Amicorum Paul Demaret, College of Europe, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, pag. 589. S. de Margerie, Pay-for-Delay Settlements: In Search of the Right Standard”, in World Competition, 36, n.1, 2013, pag. 85. Amicorum Paul Demaret, College of Europe, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, pag. 663. M. Jaeger, The Standard of Review in Competition Cases Involving Complex Economic Assessments: Towards the Marginalisation of the Marginal Review?, JECLAP, 2011, pag. 295. G. Muguet-Poullennec, D.P. Domenicucci, Amende infligée par une autorité de concurrence et droit à une protection juridictionnelle effective: les enseignements de l’arrêt Menarini de la CEDH, Révue Lamy de la Concurrence, n. 30, 2012, pag. 49. M. ter Haar, Obstruction of Investigation in EU Competition Law: Issues and Develoments in the European Commission’s Approach, in World Competition, 36, n. 2, 2013, pag. 247. M. Sanders, E. Jordan, C. Dimoulis, K. Schwedt, B. De Luigi, M. van Wissen, Disclosure of leniency materials in follow-on damages actions: striking “the right balance” between the interests of leniency applicants and private claimants? in E.C.L.R., 34, n. 4, 2013, pag.174. P.J. Slot, Does the Pfleiderer judgment make the fight against international cartels more difficult? in E.C.L.R., 34, n. 4, 2013, pag. 197. I. Forrester A Bush in Need of Pruning: the Luxuriant Growth of 'Light Judicial Review’, in C.D. Ehlermann, M. Marquis European Competition Law Annual 2009: Evaluation of Evidence and its Judicial Review in Competition Cases, Oxford and Portland, Oregon, 2011, pag. 407. D. Waelbroek, S. Frisch, Après l’arrêt Menarini. L’impact de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et les Libertés Fondamentales sur les procédures en droit de la concurrence, in I. Govaere, D. Hanf, Scrutinizing Internal and External Dimensions of European Law Liber 46