Ordinanza n. 63 2013 “Trasloco e deposito temporaneo di mobili

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Ordinanza n. 63 2013 “Trasloco e deposito temporaneo di mobili
1 AGOSTO 2013
Ordinanza n. 63 2013 “Trasloco e deposito temporaneo di mobili “
INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRIBUTI PER TRASLOCHI E DEPOSITI
TEMPORANEI
NOTA DEL 5 LUGLIO 2013 INTEGRATA A SEGUITO DELL’INCONTRO DEL
19 LUGLIO 2013
INQUILINI - PROPRIETARI – NON RESIDENTI
Il contributo è riconosciuto a tutti i soggetti/nuclei che alla data del sisma occupavano
l’immobile oggetto di ordinanza di sgombero, residenti anagraficamente o meno,
indipendentemente che siano inquilini o proprietari, che devono sostenere spese per traslochi
e/o depositi temporanei.
RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A PRESCINDERE DALLA VOLONTA’ DI RIENTRARE
NELL’ABITAZIONE
L’ordinanza, all’art. 2, indica che lo svuotamento dei locali deve essere connesso ai lavori di
ripristino, ma non richiede l’impegno al rientro una volta che l’agibilità sia stata ripristinata.
INQUILINI ACER
Le spese di trasloco in questi casi dovrebbero essere state sostenute direttamente da Acer, che
ne ha chiesto il rimborso al Commissario ai sensi dell’ordinanza 24/2013. È certamente
opportuno verificare caso per caso, qualora si presentassero dei casi, se tale copertura è stata
utilizzata dal nucleo o meno e se è sufficiente al riconoscimento dei costi sostenuti.
COPERTURA ASSICURATIVA
Nel caso vi sia la copertura assicurativa sino ad un certo importo di spese della stessa tipologia di
quelle oggetto dell’ord. 63/2013, ai fini del calcolo del contributo spettante occorre sottrarre dal
totale l’importo del rimborso garantito dall’assicurazione.
RICHIESTA DI ANTICIPO – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari sono già aperti, e
non è previsto un termine di scadenza.
PRESENTAZIONE DI UNA O PIÙ DOMANDE
In linea generale un nucleo potrebbe presentare anche più domande (1 domanda per ogni
richiesta di contributo – trasloco in uscita, deposito, trasloco di rientro). Il suggerimento che
possiamo dare è quello di attendere la conclusione del trasloco (alla fine del trasloco, dopo il
rientro) e fare un’unica domanda alla fine, per facilitare l’attività di vigilanza e controllo del
Comune. Qualora il nucleo, eventualmente, optasse per lo sdoppiamento, deve obbligatoriamente
fare riferimento alla domanda già presentata.
Naturalmente, qualora il richiedente abbia raggiunto una spesa uguale o superiore a 1.500 euro
rendicontabile ed ammissibile già in fase di trasloco in uscita o di deposito temporaneo, può
presentare subito domanda di rimborso.
1 AGOSTO 2013
FRAZIONAMENTO SPESE TRA PIÙ NUCLEI FAMILIARI
E’ possibile il frazionamento nel tempo delle spese di deposito fra più nuclei familiari ma ogni
nucleo correderà la domanda di rimborso con la documentazione di spesa (fatture o ricevute)
del periodo a proprio carico.
ESEMPI DI TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
ESEMPI DI SPESE AMMISSIBILI: Smontaggio mobili, spese di trasloco, deposito temporaneo: si
possono intendere spese di deposito/trasloco anche le spese di noleggio/affitto di un container
od altro spazio destinato a deposito; ri-montaggio mobili, eventuali spese per il ri-allacciamento
degli elettrodomestici.
Nel rapporto con un privato (ad esempio privato che affitta un locale per depositarvi i mobili) il
contratto di locazione DEVE essere REGISTRATO;
ESEMPI DI SPESE NON AMMISSIBILI: Sono ESCLUSI dal contributo gli ACQUISTI di strutture
rimovibili quali ad esempio container, prefabbricati modulari, … ove si depositano i mobili.
Gli elenchi sopra riportati sono a titolo meramente esemplificativo e non tassativi, pertanto non
sono da escludere a priori spese non specificamente riportate.
DIMOSTRAZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO
La domanda deve essere corredata da fatture con quietanza, bonifici, ricevute, contratto d’affitto
o uso, …..
Nel caso di dicitura "pagato" riportato sulla fattura o ricevuta senza nessun allegato a riprova
dell'avvenuto pagamento, si suggerisce:
- nel caso di bonifico bancario la stampa da parte dell’istituto di credito della contabile a
certificazione dell’avvenuto pagamento.
- nel caso di assegno: non è sufficiente la matrice ma occorre la stampa da parte dell’istituto di
credito con gli estremi del pagamento oppure dichiarazione della ditta di avvenuto pagamento,
data e "nulla a pretendere" (equivalente alla quietanza liberatoria). Fatta eccezione per l'assegno
circolare per cui richiediamo la ricevuta dell'emissione dell'assegno.
- nel caso di contanti: domanda non ricevibile per importi superiori ai mille euro. Per importi
inferiori domanda valida se accompagnata da dichiarazione della ditta di avvenuto pagamento,
data e "nulla a pretendere".
VERIFICA / ANNULLAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SPESA
È necessario richiedere, come previsto nel Modulo di richiesta di contributo, originali delle spese
sostenute (fatture o ricevute).
Il Comune successivamente ne prende visione e ne verifica la congruità ed ammissibilità; annulla
per la parte ammessa a contributo e trattiene tali originali, anche allo scopo di facilitare
eventuali successivi controlli (in considerazione anche fatto che tale spese sono rendicontate a
valere sul Fondo di Solidarietà Europeo). Eventualmente, se richiesto, ne rilascia copia conforme
al beneficiario.
AMMISSIBILITÀ DELL’EREDE
L’erede che sostiene le spese di trasloco può presentare domanda di contributo. Però le spese di
trasloco “di ritorno” se dovessero entrare a far parte della domanda di rimborso, possono essere
riconosciute solo se l’erede dimostra che è andato ad abitarvi.
1 AGOSTO 2013
Per gli eredi (ad es. figlio) viene richiesto l’ATTO DI SUCCESSIONE; per la moglie/marito si fa
riferimento all’anagrafe. In questo caso basta dunque una la verifica interna.
DOMANDA “SOSPESA”
NON si può tenere “in sospeso” la domanda in attesa delle fatture finali;
DESTINATARIO DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario NON può essere l’impresa e, di conseguenza, NON si può liquidare direttamente
all’impresa in quanto il beneficiario è sempre il “nucleo terremotato”.