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Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata CIRCOLARI - NOTE - RISOLUZIONI - PARERI MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE RELATIVE AL 3% Nota Min. lavoro n. 572 del 30 settembre 1992 Oggetto: legge 31 gennaio 1992 n. 59 concernente "Nuove norme in materia di società cooperative - quesiti" Con riferimento ai quesiti proposti in merito alla legge in oggetto con la nota che si riscontra, questa direzione generale rappresenta quanto segue: SOVRAPREZZO AZIONARIO Sul primo quesito prospettato relativo all'art. 9della legge 59/92 si ritiene che per una corretta applicazione della norma in esame, si debba prendere a base il momento della effettiva liquidazione della quota o dell'azione. Pertanto il sovrapprezzo versato dal socio può essere rimborsato - sempre che ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo 9 - a quei soci che, avendo risolto il rapporto societario con la cooperativa, ottengano il rimborso di cui sopra successivamente all'entrata in vigore della legge in argomento. SOCIO SOVVENTORE La formulazione dell'art. 4 della legge 59/92 con il rinvio all'art. 2548 c.c. sembrerebbe ammettere il cumulo delle due posizioni previsto per le mutue assicuratrici. Tuttavia la particolarità dei rapporti intercorrenti all'interno della società cooperativa e il rilievo attribuito dall'ordinamento alla partecipazione dei singoli all'attività sociale non consente di porre sullo stesso piano le due situazioni giuridiche. Numerosi sono i dubbi sollevati al riguardo da più parti per cui si ritiene necessario un ulteriore approfondimento per una meditata e giusta soluzione che potrebbe anche richiedere un chiarimento legislativo. MODIFICHE OBBLIGATORIE STATUTO Si ritiene necessario che le società cooperative procedano ad una modifica statutaria che recepisca in toto la nuova disciplina in materia di distribuzione degli utili di esercizio dettata nell'articolo 8 della legge 59/92 . Ciò sembra essere richiesto dalla tassatività dell'indicazione degli elementi che l'atto costitutivo deve contenere ai sensi dell'art. 2518 c.c. FONDI Poiché la materia trattata nell'art. 11 punto 9 della legge 59/92 rientra nella competenza del Ministero delle Finanze, la scrivente Direzione formulerà apposito quesito a detta Amministrazione al fine di ottenere elementi chiarificatori sulla norma. Circa il versamento del 3% degli utili annuali ai sensi dell'art. 11 sono in via di emanazione direttive alle quali si fa rinvio - rivolta alla generalità delle cooperative, per quanto riguarda sia il termine che le modalità di assolvimento di tale obbligo. Per quanto attiene, inoltre al quesito sulla base imponibile per l'effettuazione del calcolo del 3% da versare ai costituendi Fondi, si ritiene che da detta base debbano essere escluse le Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata somme destinate ai ristorni, configurandosi questi come componenti negativi del reddito, anche in base alla vigente normativa fiscale. In ordine all'ultimo quesito, si ritiene di dover dare risposta negativa essendo lo scopo di lucro escluso dalla norma ( art. 11, comma 1 ) e contrastante con le finalità mutualistiche e sociali che hanno ispirato la costituzione dei Fondi in argomento. RIVALUTAZIONE QUOTE O AZIONI E TRATTENUTE FISCALI L'esclusione delle azioni di partecipazione cooperativa dalla rivalutazione in base all'indice Istat mediante utilizzo degli utili di esercizio è desumibile dal dettato dell'art. 7 della legge 59/92 il quale espressamente menziona solo le quote sociali e le azioni dei soci sovventori. Tale esclusione peraltro trova compensazione nel particolare regime privilegiato previsto per la remunerazione delle azioni di partecipazione e nel diritto di prelazione nel rimborso del capitale (art. 5 commi 7 e 8 ) . Inoltre poiché, è inequivocabile il riferimento al comma 7 dell'art. 20 del D. L. 8 aprile 1974 n. 216 e successive modificazioni, in assenza di diversa statuizione, la ritenuta da applicare sul rimborso del capitale fino alla concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni, è pari al 12,50%. QUOTA SOCIALE Il quesito è d agevole soluzione, in quanto la deroga consentita dall'art. 21 punto 4 della più volte citata legge 59/92 per le cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della normativa in esame si riferisce al valore nominale della quota o azione indicato nello statuto sociale la quale è di ammontare unico per tutti i soci. CERTIFICAZIONE DEI BILANCI L'attuazione della norma di cui all'art. 15 comma 2 è subordinata agli adempimenti della stessa posti a carico della scrivente o delle Associazioni che hanno recentemente inviato lo schema di convenzione, la quale è tuttora in corso di perfezionamento. Non pare peraltro che l'obbligo di sottoporre a certificazione il bilancio possa essere condizionato dall'affidamento dell'incarico fin dall'inizio dell'esercizio. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n 29 del 16 marzo 1993 Criteri per la determinazione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 concernente " Nuove norme in materia di società cooperative" L'articolo 11 comma 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ha posto a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari alla quota del 3 per cento degli utili annuali, da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione, da adottarsi da parte degli appositi fondi che, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 11, possono essere costituiti dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nonché da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In ordine alla determinazione di tale contributo - che deve essere versato ai sensi del comma 4 del citato art. 11. Dalle società cooperative e loro consorzi aderenti alle predette associazioni direttamente ai fondi dalle stesse rispettivamente costituiti, nonché ai sensi del comma 6 dello stesso articolo dalle società cooperative e loro consorzi non aderenti, alla Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata Tesoreria Provinciale dello Stato secondo le disposizioni impartite con nota ministeriale n. 341 del 22 gennaio 1993 - è stato posto quesito circa la misura degli utili annuali in relazione ai quali deve essere calcolata la quota del 3 per cento. Al riguardo si precisa che l'importo del contributo deve essere calcolato sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo pertanto, sia delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie sia quelle da destinare a riserve straordinarie. Ciò si evince chiaramente dalle disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 11 della legge 59/1992 il quale parla di utili annuali per la generalità degli enti cooperativi e prevede, unicamente per quelli disciplinati dal RD 26 agosto 1937 n. 127 e successive modificazioni ( Casse rurali ed artigiane) l'esclusione delle sole riserve obbligatorie dall'ammontare degli utili annuali cui commisurare il contributo in questione. La norma opera, quindi, una eccezione che, proprio con la sua previsione espressa, conferma il principio generale dell'assoggettamento al contributo del 3% di tutti gli utili prodotti. Tale è anche l'orientamento della Commissione centrale per le cooperative cui il quesito è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 20 del DLCPS 14 dicembre 21947 n. 1577 , e successive modificazioni, ed esaminato nella seduta del 9 febbraio 1993. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE -DIVISIONE II Circ. n. 83/93 Roma, 10 agosto 1993 OGGETTO: Contributo di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio n. 59,1 concernente «Nuove norme in materia di cooperative » Questo Ministero ha già avuto modo di affrontare alcuni quesiti sorti in merito all'applicazione dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, com'è noto, ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari alla quota del 3% degli utili annuali, da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione, da adottarsi da parte degli appositi fondi che, ai sensi dei commi 1 e 2 dei medesimo art. 11, possono essere costituiti dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, nonché da parte dei Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Con la presente circolare si intende riordinare ed integrare le diverse direttive già emanate, al fine di facilitare l'attuazione della normativa in oggetto, la cui in ottemperanza determina, a carico dei soggetti inadempienti, la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura in godimento, e viene, quindi, a configurarsi alla stregua dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 dei D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. Soggetti e modalità di adempimento Sono tenuti al versamento dei contributo: le società cooperative e i loro consorzi aderenti a Associazioni riconosciute di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 59192. Versano il Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata contributo al fondo costituito dalle Associazioni cui aderiscono, con le modalità da queste indicate; 2 - le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1 del citato articolo 11 Essi sono tenuti al versamento annuale dei contributo sul ccp n. 11854015 intestato alla «Tesoreria provinciale dello Stato - contributi legge 17 febbraio 1971 n. 127 --V. Marconi n. 01100 Viterbo". Sul retro dei bollettino di versamento dovranno essere indicati la denominazione e la sede sociale, nonché l'esercizio cui il versamento si riferisce; 3 - le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle Regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute o che aderiscano ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1 dei citato art. 11. Essi assolvono al predetto obbligo con versamento al fondo regionale, se istituito, con le modalità previste dalla Regione. In mancanza della costituzione di detto fondo il versamento avrà luogo secondo le modalità di cui al punto 2. Termini La Legge n. 59192 non fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento dei contributo, al quale, peraltro, l'ente cooperativo è tenuto fin dalla data di approvazione dei bilancio. Con circolare n. 40 dei 16 aprìle 1993 questo Minìstero ha disposto che l'avvenuto adempimento deve essere comprovato all'atto dei deposito del bilancio di esercizio per la pubblicazione dei BUSC, il quale ai sensi del D.M. 18 giugno 1979 come confermato dal D.M, 26 aprile 1993, deve essere effettuato entro 30 giorni dal deposito dei bilancio presso il Tribunale. Il versamento deve, pertanto, essere effettuato entro il suddetto termine e copia della relativa ricevuta dev'essere presentata unitamente al bilancio. In mancanza, non verrà rilasciato l'attestato dell'avvenuto deposito del bilancio. Enti destinatari Nel caso di adesione a più associazioni che hanno provveduto., a costituire il fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, il contributo del 3% deve essere suddiviso in parti uguali fra le associazioni stesse. In caso di passaggio da un'associazione ad un'altra, ovvero in, caso di prima adesione da parte di una cooperativa non aderente nel corso dell'anno, come nel caso inverso, si pone il problema del criterio da osservare per l'attribuzione dei contributo. Considerato che tale contributo è dovuto in forza di una norma di legge, che non lascia discrezionalità agli organi sociali; il suo solo presupposto é nel conseguimento di utili di esercizio; che il periodo di riferimento è correlato all’esercizio di competenza; l'attribuzione del detto contributo deve essere effettuata ai fondi o al capitolo dei bilancio dei Ministero del Lavoro, rispettivamente in misura proporzionale al periodo di iscrizione alle associazioni o al periodo di insussistenza di adesione. Criteri per la determinazione della base di calcolo del contributo del 3% il Ministero ha più volte avuto modo di esaminare il problema della definizione della base di calcolo del contributo dei 3% con disposizioni già impartite in materia, con nota n. 572 del 30 ottobre 1992 e con circolare ministeriale n. 29 dei 16 marzo 1993 e che si intendono riconfermate. Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata Nella nota n. 572 citata, in risposta a specifico quesito, veniva precisato che nella base del calcolo per il contributo dei 3% non rientrano le somme destinato ai ristorni, in quanto considerate componenti negativi del reddito anche dalla vigente normativa fiscale. Nella richiamata circolare n. 29, questo Ministero, considerando che l'unica esclusione ammessa dalla legge n. 59/92 dalla base di calcolo per il contributo riguarda le riserve obbligatorie degli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, ` n. 1706, e successive modificazioni (casse Rurali ed Artigiane) ha disposto che l'importo del contributo deve essere calcolato sull'intero ammontare. dell'utile di esercizio, comprensivo, pertanto, sia delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie sia di quelle da destinare a riserve straordinarie, inclusa quella costituita ai sensi dell'art. 12 della legge n. 904/77 Per quanto riguarda invece le perplessità manifestate in ordine all'inclusione tra i componenti positivi dei reddito delle plusvalenze da alienazioni di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 917186 e dei contributi in conto esercizio di cui all'art. 53 dei D.P.R. citato, questo Ministero osserva che tali voci attive non possono essere escluse dalla determinazione dei risultato di esercizio che costituisce base di calcolo dei contributo del 3%, anche in base alla nuova normativa civilistica in materia di bilancio emanata con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in attuazione delle direttive n. 781660/CEE e n. 83/349/CEE. Inoltre, in presenza di perdite di esercizi precedenti determinate secondo le modalità indicate nell'art. 102 dei D.P.R. n. 917/86, a contributo in questione è calcolato sull'importo degli utili, diminuito della sola parte destinata al ripianamento delle stesse. Alcuni Tribunali hanno rigettato richieste di omologazione delle deliberazioni di modifiche statutarie con le quali società cooperative, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 59192, hanno recepito nei loro statuti disposizioni della legge stessa. Si ritiene al riguardo che non sussistano dubbi circa la volontà del legislatore di agevolare cori la richiamata disposizione transitoria il suddetto recepimento, sia semplificando la procedura relativa sia eliminando i costi derivanti dalla partecipazione di un notaio alla stesura dei verbale, in deroga al disposto dei secondo comma dell'art. 2375 c.c.. In tal senso si è espressa la Corte d'Appello di Brescia con i decreti nn. 1035, 1036, 1037 e 1038 dei 24 marzo 1993, in accoglìmento di reclami proposti da alcune cooperative contro il diniego di omologazione dei Tribunale di Bergamo di delíbere contenenti le modifiche statutarie in questione. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 96 del 19 settembre 1994 : contributo di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 concernente "nuove norme in materia su società cooperative". Alcuni uffici del lavoro hanno chiesto a questo Ministero se siano tenuti a rilasciare ricevuta di deposito del bilancio per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative, in caso di mancata presentazione della prova dell'avvenuto versamento del 3 per cento degli utili annuali di esercizio, come la circolare n. 40/93 del 16 aprile 1993. Inoltre dagli stessi uffici è stato chiesto quali iniziative possano essere assunte nell'eventualità che sia stato accertato il mancato versamento del 3% sugli utili di esercizio. Per quanto riguarda il primo caso, a parziale modifica della circolare n. 83/1993 del 10 agosto 1993. Si ritiene che la ricevuta di deposito del bilancio debba comunque essere rilasciata, sottoponendo però sollecitamente la cooperativa inadempiente a visita ispettiva, anche ai fini dell'accertamento del versamento del contributo in questione. Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata Nel caso, poi, che sia accertato il mancato versamento del 3% codesti uffici sono pregati di darne comunicazione ai locali Uffici finanziari e a chiunque abbia concesso eventuali altri benefici, atteso che l'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 59/92 prevede la decadenza di benefici fiscali e di altra natura per le cooperative inadempienti. Per quanto concerne invece la riscossione delle somme dovute, si fa presente che è stata già avviata la procedura per ottenere dal Ministero delle finanze l'autorizzazione alla riscossione coatta tramite ruoli così come già avviene per i contributi dovuti per le ispezioni ordinarie. Nelle more del perfezionamento di tale provvedimento e facendo seguito alla ministeriale n. 551 del 26 gennaio 1994, codesti uffici, dopo aver formalmente invitato con nota raccomandata le società tenute al versamento ad effettuarlo nel termine di 30 giorni, dovranno interessare le avvocature distrettuali competenti, in caso di omesso pagamento, per il recupero di quanto dovuto. La comunicazione agli uffici finanziari e agli erogatori di altri benefici deve essere inviata contestualmente anche alla cooperativa interessata. Le associazioni di rappresentanza, in indirizzo, una volta accertato il mancato versamento del contributo del 3% da parte delle cooperative loro aderenti, sono tenute a darne comunicazione ai locali Uffici del Lavoro per l'adempimento di cui sopra. Nota Ministero del Lavoro n. 753/F24 del 10 ottobre 1994 Oggetto: Circolare Ministero del Lavoro n. 83 del 10 agosto 1993 In esito alla lettera di codeste Associazioni dell'11 aprile 1994 con la quale sono state richieste precisazioni su alcuni punti della circolare di questo Ministero n. 83 del 10 agosto 1993, si fa presente quanto segue 1. Il versamento del contributo del 3% da parte delle cooperative aventi sede nelle Regioni a statuto speciale ed aderenti a codeste Associazioni , si ritiene possa essere effettuato a favore dei fondi mutualistici a livello nazionale, qualora la Regione non abbia a sua volta costituito il fondo regionale e salvo diverso avviso della Regione stessa, in relazione a specifiche situazioni. 2. La modifica della circolare n. 83 in relazione al criterio proposta da codeste Associazioni per l'individuazione dell'associazione cui far riferimento per il versamento del contributo, non appare sostenuta da adeguate motivazioni, trattandosi di incidere su un provvedimento a carattere generale e potendo implicare, fra l'altro, uno spostamento di somme dal capitolo 4033 del bilancio di questo Ministero. Il richiamo all'art. 24 comma 2 del Codice civile non sembra pertinente, in quanto l'effetto del recesso si produce allo scadere dell'anno in corso e quindi, in un momento pur sempre antecedente l'approvazione del bilancio relativo a detto anno, durante il quale potrà verificarsi la compresenza di più adesioni. 3. Per quanto riguarda il quesito sulle plusvalenze da iscrizione e quello relativo alla determinazione delle perdite secondo i criteri civilistici, le richieste non possono essere accolte, ostando il parere contrario del Ministero delle Finanze Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata IL DIRETTORE GENERALE Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1103/F24 del 24/02/1995 : contributo di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992n. 59 concernente "nuove norme in materia di società cooperative" A chiarimento di quanto attiene l'applicazione dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, che ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3 per cento degli utili annuali, da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione, si precisa , come già esplicitato nella circolare di questo Ministero n. 29/93 del 16 marzo 1993, che 2l'importo del contributo deve essere calcolato sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo, pertanto, sia delle quote che si intendono destinare a riserve straordinarie" prevedendo unicamente per le Casse di credito cooperativo l'esclusione delle sole riserve obbligatorie. Si è eliminato, in tal modo ogni dubbio in merito all'ammontare cui riferire la percentuale del 3 per cento da destinare ai già individuati fondi obbligatori. In tale importo di riferimento verranno quindi ricomprese anche le somme rinviate a riserve indivisibili durante l'esercizio. All'interno del concetto di utile così definito risultano già assorbite tutte le voci che concorrono alla formazione del conto economico comprese quindi le plusvalenze ( sia quelle di iscrizione sia quelle di alienazione) . Non risultano, invece, soggetti al contributo del 3 per cento gli utili utilizzati per la copertura di eventuali perdite maturate in esercizi precedenti. Poiché gli utili sono calcolati ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile anche le perdite dovranno essere determinate secondo gli stessi criteri. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1102/F24 del 24/02/1995 : chiarimenti in tema di bilancio delle cooperative relazione sulla gestione ex art. 2 L. 31.01.92 n. 59 L'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 concernente "nuove norme in materia di società cooperative" ha sancito l'obbligo, per le predette società ed i loro consorzi di indicare nella relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2428 c.c. "specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società". Su tali criteri il collegio sindacale deve riferire all'assemblea ai sensi del 2° comma dello stesso art. 2 . Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata In seguito alla emanazione del decreto leg.vo 30 dicembre 1992 n. 526 con il quale è stato riformulato l'art. 2435 bis c.c. prevedendo che le società ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata possano omettere la relazione sulla gestione, la maggior parte delle cooperative, come segnalato da alcuni uffici del lavoro, hanno depositato il bilancio d'esercizio 1993 privo non solo della predetta relazione ma anche di qualsiasi cenno sulle indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2 della legge 59/92. Questa direzione generale è del parere che, tale obbligo continui a sussistere in virtù del carattere di normativa speciale rivestito dalla legge 59/92 ed in mancanza di una sua espressa abolizione da parte del decreto legislativo n. 526/92 che ha modificato per altre ragioni la disciplina della relazione sulla gestione. Circa la collocazione documentale degli elementi informativi richiesti dal ricordato art. 2 legge 59/92 si ritiene in conformità del parere al riguardo espresso dalla commissione centrale delle cooperative nella seduta del 21 luglio 1994 che essi vadano inseriti nella nota integrativa di cui all'art 2427 del codice civile, per quanto riguarda le società cooperative non tenute alla presentazione della relazione sulla gestione, fermo restando l'inserimento in quest'ultima per quelle cooperative che sono tenute a presentarla. Per quanto riguarda l'esercizio 1993 considerata la novità della prescrizione in questione, unita alle incertezze in materia di redazione dei bilanci secondo le nuove regole, si ritiene che, avendo le cooperative tempestivamente redatto e depositato i bilanci stessi, non debba essere richiesto alcun adempimento, purchè i bilanci successivi risultino completi anche degli elementi prescritti dall'art. 2 della legge 59/92. IL DIRETTORE GENERALE Risoluzione Ministero delle Finanze n. 214 / E del 17 luglio 1995 Risposte a note del 21.12.1994 e 14.03.1995 n. 947/F24 e 1134/F24 oggetto: L. 31 gennaio 1992 n. 59 . Destinazione del 3 per cento degli utili annuali e devoluzione del patrimonio residuo delle società cooperative in liquidazione ai fondi mutualistici. Previsione statutaria. Con la lettera datata 21 dicembre 1994 n. 947/F24 diretta alla Prefettura di Varese e per conoscenza alla scrivente, e con lettera datata 14 marzo 1995 n. 1134/F24 diretta alla Prefettura di Savona nonché a questa Direzione codesto Ministero ha sollevato alcune problematiche in merito alla necessità ai fini tributari di una espressa previsione statutaria della destinazione del 3 per cento degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in forza degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 nonché della devoluzione agli stessi fondi del patrimonio residuo delle società cooperative in liquidazione, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 11 della legge n. 59 . Il menzionato art. 8 della legge n. 59 ha sostituito l'art. 2536 del codice civile - concernente "distribuzione di utili" - il quale nella nuova formulazione, al secondo comma, stabilisce che "una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge". Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata Il successivo art. 11 disciplina la misura ( e per cento ) e le modalità di destinazione della quota di utili agli anzidetti fondi, e al quinto comma, dispone, inoltre la devoluzione agli stessi fondi del "patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera e) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni". Riguardo al contenuto dello statuto codesto Ministero a rappresentato il proprio orientamento, al quale la scrivente ritiene di poter aderire circa la necessità di un'espressa revisione statutaria "che recepisca in toto la nuova disciplina in materia di distribuzione degli utili di esercizio dettata dall'art. 8 della legge 59/92 " in considerazione della tassatività dell'indicazione degli elementi che l'atto costitutivo deve contenere ai sensi dell'art. 2518 c.c. L'art. 2518 secondo comma infatti nello stabilire al punto 9 che l'atto costitutivo ( di cui lo statuto costituisce parte integrante ) deve indicare "le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui" impone, in sostanza, anche l'esplicita indicazione statutaria della destinazione di una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici ai sensi del secondo comma dell'art. 2536 c.c. come modificato dall'art. 8 della legge 59. Ai fini tributari l'applicabilità delle agevolazioni indicate dal Titolo III del DPR 29 settembre 1973 n. 601 è subordinata fra l'altro anche all'espressa ed inderogabile previsione statutaria di determinate clausole , inerenti alla più rigorosa "mutualità fiscale" che integrano, presupponendolo, il contenuto dello statuto già fissato dalle richiamate nome civilistiche. In particolare per fruire dei benefici fiscali, lo statuto delle società cooperative, oltre agli elementi stabiliti dall'art. 2518 c.c. ( tra i quali la previsione delle destinazione del 3 per cento degli utili annuali ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della citata legge 59/92 ) deve contenere altresì l'indicazione delle ulteriori clausole fissate dall'art. 26 primo comma del DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577 come modificate relativamente alla lettera a) dalla legge 19 marzo 1983 n. 72 ( cfr Direzione generale II.DD - del 18 maggio 1983 n. 23) e relativamente alla lettera c) dall'art. 11 quinto comma della legge n. 59 del 1992. IL DIRETTORE GENERALE Decreto 14 aprile 1998 Determinazione delle modalità di versamento del contributo del 3 per cento annuo degli utili di esercizio delle società cooperative Vista la legge 31 gennaio 1992 n. 59 articoli 8 e 11 comma 6, che ha istituito carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione. Visto il decreto interministeriale datato 18 marzo 1997 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 maggio 1997 emanato di concerto tra il Ministro delle finanze il Ministro del Tesoro ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il quale si autorizzava la riscossione coattiva mediante ruoli dei contributi di cui al punto precedente, dovuti dalle società Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata cooperative e dai loro consorzi non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; considerata la necessità di fissare un termine entro cui i soggetti giuridici di cui al punto precedente debbono assolvere al versamento diretto; decreta Art. 1 La riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative e dei loro consorzi non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% annuo degli utili di esercizio, è effettuata con versamento diretto a mezzo d bollettino di c/c postale n. 11854015 intestato alla tesoreria provinciale di Viterbo entro sessanta giorni da quello successivo all'approvazione del bilancio di esercizio. Art. 2 Decorso il termine di cui all'art. 1 troverà applicazione la procedura di riscossione coattiva mediante ruoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 dal decreto del Presidente della repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e dal decreto del Ministro delle finanze datato 28 dicembre 1989. Il Ministro Treu. Circolare Ministero del Lavoro n. 96 del 22 luglio 1998 Oggetto: riscossione coattiva tramite ruoli contributo ex art. 8 e 11 comma 6 legge 59/92 Con nota n. 23 luglio 1997 la scrivente comunicava a codesti uffici che con decreto interministeriale del 8 marzo 1997, pubblicato nella G.U. n. 101 del 3 maggio 1997, il Ministero delle finanze aveva autorizzato questo Ministero a riscuotere coattivamente tramite ruoli e contributo dovuti dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti alle Associazioni nazionali riconosciute per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% annuo degli utili. Ciò premesso, dovendo dare avvio alla procedura di cui trattasi ai fini di una corretta compilazione dei ruoli, si forniscono le istruzioni seguenti: DESTINAZIONE DEL 3% DEGLI UTILI DI ESERCIZIO Ai sensi dell'art. 11 comma 6 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute devono destinare una quota degli utili annuali pari al 3% per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tale obbligo decorre dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. TERMINI PER L'ADEMPIMENTO Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata La legge 59 non prevede un termine tassativo per assolvere all'obbligo del versamento diretto né indica le relative modalità Questa direzione aveva in precedenza individuato nei 60 gironi successivi all'approvazione del bilancio i termini entro cui adempiere. Con l'introduzione della procedura di riscossione coattiva di cui nelle premesse si è reso necessario fissare con il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 14 aprile 1998 pubblicato nella G.U. del 18 maggio 1998, il termine perentorio di 60 giorni da quello successivo all'approvazione del bilancio per l'adempimento diretto da parte delle società cooperative. Con lo stesso decreto sono state peraltro precisate le modalità di versamento. CALCOLO DEL CONTRIBUTO Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 della legge 59 e per la generalità di esse, sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 904/77. I casi di esclusione dalla base di calcolo sono: - la quota di utili determinata asi sensi dell'art. 2423 e seguenti del c.c. destinata a copertura di perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate; - le somme destinate ai ristorni in quanto considerati componenti negativi di reddito; - le somme accantonate nell'esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito dell'ottenimento di contributi in c/ capitale quando questi costituiscono componenti attivi della gestione ( ricavi) ; - enti cooperativi disciplinati dal RD 26 agosto 1937 n. 1706 e successive modificazioni per i quali la quota del 3% è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1999 Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA Art. 3. (Disposizioni in materia di società cooperative). 1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata 2. Le società cooperative e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile e all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992, concernenti la devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che, entro la stessa data, ottemperino agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni. 3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire". Art. 4. (Esenzione dall'IVA delle prestazioni socio - sanitarie rese in base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici). 1. All'articolo 10, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola: "direttamente" è soppressa. Art. 14. (Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale). 1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Art. 18. (Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni). 1. Ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, i comuni hanno la facoltà di stabilire con propria deliberazione che fra le attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comprese anche quelle svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni, nonché quella svolta da persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1. Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata Art. 19. (Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti). 1. All'articolo 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, le parole da: "è dovuta" sino alla fine della nota, sono sostituite dalle seguenti: "non è dovuta". MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Generale della Cooperazione OGGETTO. L. 31/1/1992 N. 59 – ART. 11 – RISPOSTA AL QUESITO Si riscontra la nota prot. 489/Edo/gf del 15 dicembre 1998 con la quale codesta Associazione ha prodotto un quesito in merito alla determinazione della base imponibile del contributo del 3% di cui all’art. 11 della L. 59/92 relativamente ad una cooperativa che in sede di redazione del bilancio di esercizio abbia effettuato accantonamenti a “Fondi per rischi e oneri” del passivo dello stato patrimoniale. Sul tema oggetto del quesito ha avuto modo di pronunciarsi la Divisione II di questa Direzione in risposta al quesito pervenuto dalla Prefettura di Ravenna con riferimento al caso in specie. Su un piano più generale, ad integrazione e completamento delle indicazioni già fornite con la nota stessa, si ritiene di dover osservare quanto segue: l’art. 2424 bis, comma 3 del c.c. prevede che i fondi di cui trattasi “sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza”. Si deduce che l’accantonamento è consentito a condizione che l’evento, sulla base del quale viene effettuato l’accantonamento stesso, si sia effettivamente manifestato, che la perdita sia certa o estremamente probabile ma ne siano indeterminati l’ammontare o la data, ed inoltre che ne venga data esplicita notizia in nota integrativa specificando la tipologia del rischio. In tale ipotesi sugli importi descritti, il contributo di cui al citato art. 11 della L. 59/92 non si ritiene dovuto. Pertanto, qualora l’accantonamento venga effettuato unicamente a fronte di un “rischio generico” ossia nella possibilità che, nell’esercizio d’impresa si manifestino risultati negativi di gestione o minori utili, il contributo del 3% dovrà essere determinato sull’importo dell’utile di esercizio risultante dal bilancio, redatto secondo le disposizioni civilistiche, aumentato degli accantonamenti di cui trattasi, perfino dubitando sulla legittimità dell’accantonamento stesso. Per quanto concerne “ accantonamenti specifici” che si riferiscono a poste indicate nell’attivo dello stato patrimoniale quale “ rischi su crediti”, “ oscillazione cambi”, ecc., si conferma ch ela verifica per l’esatta determinazione del 3% deve essere effettuata sulla base del bilancio redatto dagli amministratori tenendo conto di quanto illustrato nella nota integrativa. Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected] Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata In tal caso si deve tener presente che il bilancio deve comunque rispondere ai principi di rappresentazione veritiera e corretta di cui agli art. 2423 e seguenti del c.c. IL DIRETTORE GENERALE Ufficio Comunicazione all’ Impresa - [email protected]