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Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata
CIRCOLARI - NOTE - RISOLUZIONI - PARERI
MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
RELATIVE AL 3%
Nota Min. lavoro n. 572 del 30 settembre 1992
Oggetto: legge 31 gennaio 1992 n. 59 concernente "Nuove norme in materia di società
cooperative - quesiti"
Con riferimento ai quesiti proposti in merito alla legge in oggetto con la nota che si
riscontra, questa direzione generale rappresenta quanto segue:
SOVRAPREZZO AZIONARIO
Sul primo quesito prospettato relativo all'art. 9della legge 59/92 si ritiene che per una corretta
applicazione della norma in esame, si debba prendere a base il momento della effettiva
liquidazione della quota o dell'azione.
Pertanto il sovrapprezzo versato dal socio può essere rimborsato - sempre che ricorrano le
condizioni previste dallo stesso articolo 9 - a quei soci che, avendo risolto il rapporto
societario con la cooperativa, ottengano il rimborso di cui sopra successivamente all'entrata in
vigore della legge in argomento.
SOCIO SOVVENTORE
La formulazione dell'art. 4 della legge 59/92 con il rinvio all'art. 2548 c.c. sembrerebbe
ammettere il cumulo delle due posizioni previsto per le mutue assicuratrici.
Tuttavia la particolarità dei rapporti intercorrenti all'interno della società cooperativa e il
rilievo attribuito dall'ordinamento alla partecipazione dei singoli all'attività sociale non
consente di porre sullo stesso piano le due situazioni giuridiche.
Numerosi sono i dubbi sollevati al riguardo da più parti per cui si ritiene necessario un
ulteriore approfondimento per una meditata e giusta soluzione che potrebbe anche richiedere
un chiarimento legislativo.
MODIFICHE OBBLIGATORIE STATUTO
Si ritiene necessario che le società cooperative procedano ad una modifica statutaria che
recepisca in toto la nuova disciplina in materia di distribuzione degli utili di esercizio dettata
nell'articolo 8 della legge 59/92 . Ciò sembra essere richiesto dalla tassatività dell'indicazione
degli elementi che l'atto costitutivo deve contenere ai sensi dell'art. 2518 c.c.
FONDI
Poiché la materia trattata nell'art. 11 punto 9 della legge 59/92 rientra nella competenza del
Ministero delle Finanze, la scrivente Direzione formulerà apposito quesito a detta
Amministrazione al fine di ottenere elementi chiarificatori sulla norma.
Circa il versamento del 3% degli utili annuali ai sensi dell'art. 11 sono in via di emanazione
direttive alle quali si fa rinvio - rivolta alla generalità delle cooperative, per quanto riguarda
sia il termine che le modalità di assolvimento di tale obbligo.
Per quanto attiene, inoltre al quesito sulla base imponibile per l'effettuazione del calcolo del
3% da versare ai costituendi Fondi, si ritiene che da detta base debbano essere escluse le
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somme destinate ai ristorni, configurandosi questi come componenti negativi del reddito,
anche in base alla vigente normativa fiscale.
In ordine all'ultimo quesito, si ritiene di dover dare risposta negativa essendo lo scopo di lucro
escluso dalla norma ( art. 11, comma 1 ) e contrastante con le finalità mutualistiche e sociali
che hanno ispirato la costituzione dei Fondi in argomento.
RIVALUTAZIONE QUOTE O AZIONI E TRATTENUTE FISCALI
L'esclusione delle azioni di partecipazione cooperativa dalla rivalutazione in base all'indice
Istat mediante utilizzo degli utili di esercizio è desumibile dal dettato dell'art. 7 della legge
59/92 il quale espressamente menziona solo le quote sociali e le azioni dei soci sovventori.
Tale esclusione peraltro trova compensazione nel particolare regime privilegiato previsto per
la remunerazione delle azioni di partecipazione e nel diritto di prelazione nel rimborso del
capitale (art. 5 commi 7 e 8 ) .
Inoltre poiché, è inequivocabile il riferimento al comma 7 dell'art. 20 del D. L. 8 aprile 1974
n. 216 e successive modificazioni, in assenza di diversa statuizione, la ritenuta da applicare
sul rimborso del capitale fino alla concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle
quote o delle azioni, è pari al 12,50%.
QUOTA SOCIALE
Il quesito è d agevole soluzione, in quanto la deroga consentita dall'art. 21 punto 4 della più
volte citata legge 59/92 per le cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore
della normativa in esame si riferisce al valore nominale della quota o azione indicato nello
statuto sociale la quale è di ammontare unico per tutti i soci.
CERTIFICAZIONE DEI BILANCI
L'attuazione della norma di cui all'art. 15 comma 2 è subordinata agli adempimenti della
stessa posti a carico della scrivente o delle Associazioni che hanno recentemente inviato lo
schema di convenzione, la quale è tuttora in corso di perfezionamento. Non pare peraltro che
l'obbligo di sottoporre a certificazione il bilancio possa essere condizionato dall'affidamento
dell'incarico fin dall'inizio dell'esercizio.
Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n 29 del 16 marzo 1993
Criteri per la determinazione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio
1992 n. 59 concernente " Nuove norme in materia di società cooperative"
L'articolo 11 comma 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ha posto a carico delle società
cooperative e dei loro consorzi un contributo pari alla quota del 3 per cento degli utili
annuali, da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e sviluppo della
cooperazione, da adottarsi da parte degli appositi fondi che, ai sensi dei commi 1 e 2 del
medesimo articolo 11, possono essere costituiti dalle associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, nonché da parte del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
In ordine alla determinazione di tale contributo - che deve essere versato ai sensi del comma
4 del citato art. 11. Dalle società cooperative e loro consorzi aderenti alle predette
associazioni direttamente ai fondi dalle stesse rispettivamente costituiti, nonché ai sensi del
comma 6 dello stesso articolo dalle società cooperative e loro consorzi non aderenti, alla
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Tesoreria Provinciale dello Stato secondo le disposizioni impartite con nota ministeriale n.
341 del 22 gennaio 1993 - è stato posto quesito circa la misura degli utili annuali in relazione
ai quali deve essere calcolata la quota del 3 per cento.
Al riguardo si precisa che l'importo del contributo deve essere calcolato sull'intero
ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo pertanto, sia delle quote che si intendono
destinare a riserve ordinarie sia quelle da destinare a riserve straordinarie.
Ciò si evince chiaramente dalle disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 11 della legge
59/1992 il quale parla di utili annuali per la generalità degli enti cooperativi e prevede,
unicamente per quelli disciplinati dal RD 26 agosto 1937 n. 127 e successive modificazioni (
Casse rurali ed artigiane) l'esclusione delle sole riserve obbligatorie dall'ammontare degli utili
annuali cui commisurare il contributo in questione.
La norma opera, quindi, una eccezione che, proprio con la sua previsione espressa, conferma
il principio generale dell'assoggettamento al contributo del 3% di tutti gli utili prodotti.
Tale è anche l'orientamento della Commissione centrale per le cooperative cui il quesito è
stato sottoposto, ai sensi dell'art. 20 del DLCPS 14 dicembre 21947 n. 1577 , e successive
modificazioni, ed esaminato nella seduta del 9 febbraio 1993.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE
GENERALE DELLA COOPERAZIONE -DIVISIONE II
Circ. n. 83/93
Roma, 10 agosto 1993
OGGETTO: Contributo di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio n. 59,1 concernente
«Nuove norme in materia di cooperative »
Questo Ministero ha già avuto modo di affrontare alcuni quesiti sorti in merito
all'applicazione dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, com'è noto, ha istituito a
carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari alla quota del 3% degli
utili annuali, da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della
cooperazione, da adottarsi da parte degli appositi fondi che, ai sensi dei commi 1 e 2 dei
medesimo art. 11, possono essere costituiti dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, nonché da parte dei Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale.
Con la presente circolare si intende riordinare ed integrare le diverse direttive già emanate, al
fine di facilitare l'attuazione della normativa in oggetto, la cui in ottemperanza determina, a
carico dei soggetti inadempienti, la decadenza dai benefici fiscali e di altra natura in
godimento, e viene, quindi, a configurarsi alla stregua dei requisiti mutualistici di cui all'art.
26 dei D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
Soggetti e modalità di adempimento
Sono tenuti al versamento dei contributo: le società cooperative e i loro consorzi aderenti a
Associazioni riconosciute di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 59192. Versano il
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contributo al fondo costituito dalle Associazioni cui aderiscono, con le modalità da queste
indicate;
2 - le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute o che
aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1 del citato
articolo 11 Essi sono tenuti al versamento annuale dei contributo sul ccp n. 11854015
intestato alla «Tesoreria provinciale dello Stato - contributi legge 17 febbraio 1971 n. 127 --V.
Marconi n. 01100 Viterbo". Sul retro dei bollettino di versamento
dovranno essere indicati la denominazione e la sede sociale, nonché l'esercizio cui il
versamento si riferisce;
3 - le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle Regioni a statuto
speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute o che aderiscano ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1 dei citato art. 11. Essi assolvono al
predetto obbligo con versamento al fondo regionale, se istituito, con le modalità previste dalla
Regione. In mancanza della costituzione di detto fondo il versamento avrà luogo secondo le
modalità di cui al punto 2.
Termini
La Legge n. 59192 non fissa il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento dei
contributo, al quale, peraltro, l'ente cooperativo è tenuto fin dalla data di approvazione dei
bilancio.
Con circolare n. 40 dei 16 aprìle 1993 questo Minìstero ha disposto che l'avvenuto
adempimento deve essere comprovato all'atto dei deposito del bilancio di esercizio per la
pubblicazione dei BUSC, il quale ai sensi del D.M. 18 giugno 1979 come confermato dal
D.M, 26 aprile 1993, deve essere effettuato entro 30 giorni dal deposito dei bilancio presso il
Tribunale.
Il versamento deve, pertanto, essere effettuato entro il suddetto termine e copia della relativa
ricevuta dev'essere presentata unitamente al bilancio. In mancanza, non verrà rilasciato
l'attestato dell'avvenuto deposito del bilancio.
Enti destinatari
Nel caso di adesione a più associazioni che hanno provveduto., a costituire il fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, il contributo del 3% deve
essere suddiviso in parti uguali fra le associazioni stesse.
In caso di passaggio da un'associazione ad un'altra, ovvero in, caso di prima adesione da parte
di una cooperativa non aderente nel corso dell'anno, come nel caso inverso, si pone il
problema del criterio da osservare per l'attribuzione dei contributo.
Considerato che tale contributo è dovuto in forza di una norma di legge, che non lascia
discrezionalità agli organi sociali; il suo solo presupposto é nel conseguimento di utili di
esercizio; che il periodo di riferimento è correlato all’esercizio di competenza; l'attribuzione
del detto contributo deve essere effettuata ai fondi o al capitolo dei bilancio dei Ministero del
Lavoro, rispettivamente in misura proporzionale al periodo di iscrizione alle associazioni o al
periodo di insussistenza di adesione.
Criteri per la determinazione della base di calcolo del contributo del 3%
il Ministero ha più volte avuto modo di esaminare il problema della definizione della base di
calcolo del contributo dei 3% con disposizioni già impartite in materia, con nota n. 572 del 30
ottobre 1992 e con circolare ministeriale n. 29 dei 16 marzo 1993 e che si intendono
riconfermate.
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Nella nota n. 572 citata, in risposta a specifico quesito, veniva precisato che nella base del
calcolo per il contributo dei 3% non rientrano le somme destinato ai ristorni, in quanto
considerate componenti negativi del reddito anche dalla vigente normativa fiscale.
Nella richiamata circolare n. 29, questo Ministero, considerando che l'unica esclusione
ammessa dalla legge n. 59/92 dalla base di calcolo per il contributo riguarda le riserve
obbligatorie degli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, ` n. 1706, e successive
modificazioni (casse Rurali ed Artigiane) ha disposto che l'importo del contributo deve essere
calcolato sull'intero ammontare. dell'utile di esercizio, comprensivo, pertanto, sia delle quote
che si intendono destinare a riserve ordinarie sia di quelle da destinare a riserve straordinarie,
inclusa quella costituita ai sensi dell'art. 12 della legge n. 904/77
Per quanto riguarda invece le perplessità manifestate in ordine all'inclusione tra i componenti
positivi dei reddito delle plusvalenze da alienazioni di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 917186 e
dei contributi in conto esercizio di cui all'art. 53 dei D.P.R. citato, questo Ministero osserva
che tali voci attive non possono essere escluse dalla determinazione dei risultato di esercizio
che costituisce base di calcolo dei contributo del 3%, anche in base alla nuova normativa
civilistica in materia di bilancio emanata con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in
attuazione delle direttive n. 781660/CEE e n. 83/349/CEE.
Inoltre, in presenza di perdite di esercizi precedenti determinate secondo le modalità
indicate nell'art. 102 dei D.P.R. n. 917/86, a contributo in questione è calcolato
sull'importo degli utili, diminuito della sola parte destinata al ripianamento delle stesse.
Alcuni Tribunali hanno rigettato richieste di omologazione delle deliberazioni di modifiche
statutarie con le quali società cooperative, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 59192,
hanno recepito nei loro statuti disposizioni della legge stessa.
Si ritiene al riguardo che non sussistano dubbi circa la volontà del legislatore di agevolare cori
la richiamata disposizione transitoria il suddetto recepimento, sia semplificando la procedura
relativa sia eliminando i costi derivanti dalla partecipazione di un notaio alla stesura dei
verbale, in deroga al disposto dei secondo comma dell'art. 2375 c.c..
In tal senso si è espressa la Corte d'Appello di Brescia con i decreti nn. 1035, 1036, 1037 e
1038 dei 24 marzo 1993, in accoglìmento di reclami proposti da alcune cooperative contro il
diniego di omologazione dei Tribunale di Bergamo di delíbere contenenti le modifiche
statutarie in questione.
Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 96 del 19 settembre 1994 :
contributo di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 concernente "nuove norme
in materia su società cooperative".
Alcuni uffici del lavoro hanno chiesto a questo Ministero se siano tenuti a rilasciare ricevuta
di deposito del bilancio per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società cooperative,
in caso di mancata presentazione della prova dell'avvenuto versamento del 3 per cento degli
utili annuali di esercizio, come la circolare n. 40/93 del 16 aprile 1993. Inoltre dagli stessi
uffici è stato chiesto quali iniziative possano essere assunte nell'eventualità che sia stato
accertato il mancato versamento del 3% sugli utili di esercizio.
Per quanto riguarda il primo caso, a parziale modifica della circolare n. 83/1993 del 10 agosto
1993. Si ritiene che la ricevuta di deposito del bilancio debba comunque essere rilasciata,
sottoponendo però sollecitamente la cooperativa inadempiente a visita ispettiva, anche ai fini
dell'accertamento del versamento del contributo in questione.
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Nel caso, poi, che sia accertato il mancato versamento del 3% codesti uffici sono pregati di
darne comunicazione ai locali Uffici finanziari e a chiunque abbia concesso eventuali altri
benefici, atteso che l'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 59/92 prevede la decadenza di
benefici fiscali e di altra natura per le cooperative inadempienti.
Per quanto concerne invece la riscossione delle somme dovute, si fa presente che è stata
già avviata la procedura per ottenere dal Ministero delle finanze l'autorizzazione alla
riscossione coatta tramite ruoli così come già avviene per i contributi dovuti per le
ispezioni ordinarie.
Nelle more del perfezionamento di tale provvedimento e facendo seguito alla ministeriale n.
551 del 26 gennaio 1994, codesti uffici, dopo aver formalmente invitato con nota
raccomandata le società tenute al versamento ad effettuarlo nel termine di 30 giorni, dovranno
interessare le avvocature distrettuali competenti, in caso di omesso pagamento, per il recupero
di quanto dovuto.
La comunicazione agli uffici finanziari e agli erogatori di altri benefici deve essere inviata
contestualmente anche alla cooperativa interessata.
Le associazioni di rappresentanza, in indirizzo, una volta accertato il mancato versamento del
contributo del 3% da parte delle cooperative loro aderenti, sono tenute a darne comunicazione
ai locali Uffici del Lavoro per l'adempimento di cui sopra.
Nota Ministero del Lavoro n. 753/F24 del 10 ottobre 1994
Oggetto: Circolare Ministero del Lavoro n. 83 del 10 agosto 1993
In esito alla lettera di codeste Associazioni dell'11 aprile 1994 con la quale sono state richieste
precisazioni su alcuni punti della circolare di questo Ministero n. 83 del 10 agosto 1993, si fa
presente quanto segue
1. Il versamento del contributo del 3% da parte delle cooperative aventi sede nelle Regioni a
statuto speciale ed aderenti a codeste Associazioni , si ritiene possa essere effettuato a
favore dei fondi mutualistici a livello nazionale, qualora la Regione non abbia a sua volta
costituito il fondo regionale e salvo diverso avviso della Regione stessa, in relazione a
specifiche situazioni.
2. La modifica della circolare n. 83 in relazione al criterio proposta da codeste Associazioni
per l'individuazione dell'associazione cui far riferimento per il versamento del contributo,
non appare sostenuta da adeguate motivazioni, trattandosi di incidere su un
provvedimento a carattere generale e potendo implicare, fra l'altro, uno spostamento di
somme dal capitolo 4033 del bilancio di questo Ministero. Il richiamo all'art. 24 comma 2
del Codice civile non sembra pertinente, in quanto l'effetto del recesso si produce allo
scadere dell'anno in corso e quindi, in un momento pur sempre antecedente l'approvazione
del bilancio relativo a detto anno, durante il quale potrà verificarsi la compresenza di più
adesioni.
3. Per quanto riguarda il quesito sulle plusvalenze da iscrizione e quello relativo alla
determinazione delle perdite secondo i criteri civilistici, le richieste non possono essere
accolte, ostando il parere contrario del Ministero delle Finanze
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IL DIRETTORE GENERALE
Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1103/F24 del 24/02/1995 :
contributo di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992n. 59 concernente "nuove norme in
materia di società cooperative"
A chiarimento di quanto attiene l'applicazione dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59,
che ha istituito a carico delle società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3
per cento degli utili annuali, da destinare al finanziamento di iniziative di promozione e
sviluppo della cooperazione, si precisa , come già esplicitato nella circolare di questo
Ministero n. 29/93 del 16 marzo 1993, che 2l'importo del contributo deve essere calcolato
sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo, pertanto, sia delle quote che si
intendono destinare a riserve straordinarie" prevedendo unicamente per le Casse di credito
cooperativo l'esclusione delle sole riserve obbligatorie.
Si è eliminato, in tal modo ogni dubbio in merito all'ammontare cui riferire la percentuale del
3 per cento da destinare ai già individuati fondi obbligatori.
In tale importo di riferimento verranno quindi ricomprese anche le somme rinviate a
riserve indivisibili durante l'esercizio.
All'interno del concetto di utile così definito risultano già assorbite tutte le voci che
concorrono alla formazione del conto economico comprese quindi le plusvalenze ( sia
quelle di iscrizione sia quelle di alienazione) .
Non risultano, invece, soggetti al contributo del 3 per cento gli utili utilizzati per la
copertura di eventuali perdite maturate in esercizi precedenti.
Poiché gli utili sono calcolati ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile anche le
perdite dovranno essere determinate secondo gli stessi criteri.
Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1102/F24 del 24/02/1995 :
chiarimenti in tema di bilancio delle cooperative relazione sulla gestione ex art. 2 L.
31.01.92 n. 59
L'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 concernente "nuove norme in materia di società
cooperative" ha sancito l'obbligo, per le predette società ed i loro consorzi di indicare nella
relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2428 c.c. "specificatamente i
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in
conformità con il carattere cooperativo della società". Su tali criteri il collegio sindacale deve
riferire all'assemblea ai sensi del 2° comma dello stesso art. 2 .
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In seguito alla emanazione del decreto leg.vo 30 dicembre 1992 n. 526 con il quale è stato
riformulato l'art. 2435 bis c.c. prevedendo che le società ammesse alla redazione del bilancio
in forma abbreviata possano omettere la relazione sulla gestione, la maggior parte delle
cooperative, come segnalato da alcuni uffici del lavoro, hanno depositato il bilancio
d'esercizio 1993 privo non solo della predetta relazione ma anche di qualsiasi cenno sulle
indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2 della legge 59/92.
Questa direzione generale è del parere che, tale obbligo continui a sussistere in virtù del
carattere di normativa speciale rivestito dalla legge 59/92 ed in mancanza di una sua espressa
abolizione da parte del decreto legislativo n. 526/92 che ha modificato per altre ragioni la
disciplina della relazione sulla gestione.
Circa la collocazione documentale degli elementi informativi richiesti dal ricordato art. 2
legge 59/92 si ritiene in conformità del parere al riguardo espresso dalla commissione centrale
delle cooperative nella seduta del 21 luglio 1994 che essi vadano inseriti nella nota integrativa
di cui all'art 2427 del codice civile, per quanto riguarda le società cooperative non tenute alla
presentazione della relazione sulla gestione, fermo restando l'inserimento in quest'ultima per
quelle cooperative che sono tenute a presentarla.
Per quanto riguarda l'esercizio 1993 considerata la novità della prescrizione in questione,
unita alle incertezze in materia di redazione dei bilanci secondo le nuove regole, si ritiene che,
avendo le cooperative tempestivamente redatto e depositato i bilanci stessi, non debba essere
richiesto alcun adempimento, purchè i bilanci successivi risultino completi anche degli
elementi prescritti dall'art. 2 della legge 59/92.
IL DIRETTORE GENERALE
Risoluzione Ministero delle Finanze n. 214 / E del 17 luglio 1995
Risposte a note del 21.12.1994 e 14.03.1995
n. 947/F24 e 1134/F24
oggetto: L. 31 gennaio 1992 n. 59 . Destinazione del 3 per cento degli utili annuali e
devoluzione del patrimonio residuo delle società cooperative in liquidazione ai fondi
mutualistici. Previsione statutaria.
Con la lettera datata 21 dicembre 1994 n. 947/F24 diretta alla Prefettura di Varese e per
conoscenza alla scrivente, e con lettera datata 14 marzo 1995 n. 1134/F24 diretta alla
Prefettura di Savona nonché a questa Direzione codesto Ministero ha sollevato alcune
problematiche in merito alla necessità ai fini tributari di una espressa previsione statutaria
della destinazione del 3 per cento degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, in forza degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59
nonché della devoluzione agli stessi fondi del patrimonio residuo delle società cooperative in
liquidazione, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 11 della legge n. 59 .
Il menzionato art. 8 della legge n. 59 ha sostituito l'art. 2536 del codice civile - concernente
"distribuzione di utili" - il quale nella nuova formulazione, al secondo comma, stabilisce che
"una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla
legge".
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Il successivo art. 11 disciplina la misura ( e per cento ) e le modalità di destinazione della
quota di utili agli anzidetti fondi, e al quinto comma, dispone, inoltre la devoluzione agli
stessi fondi del "patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale
versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera e)
dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947 n.
1577 e successive modificazioni".
Riguardo al contenuto dello statuto codesto Ministero a rappresentato il proprio orientamento,
al quale la scrivente ritiene di poter aderire circa la necessità di un'espressa revisione statutaria
"che recepisca in toto la nuova disciplina in materia di distribuzione degli utili di esercizio
dettata dall'art. 8 della legge 59/92 " in considerazione della tassatività dell'indicazione degli
elementi che l'atto costitutivo deve contenere ai sensi dell'art. 2518 c.c.
L'art. 2518 secondo comma infatti nello stabilire al punto 9 che l'atto costitutivo ( di cui lo
statuto costituisce parte integrante ) deve indicare "le norme secondo le quali devono essere
ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere
data agli utili residui" impone, in sostanza, anche l'esplicita indicazione statutaria della
destinazione di una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici ai sensi del secondo
comma dell'art. 2536 c.c. come modificato dall'art. 8 della legge 59.
Ai fini tributari l'applicabilità delle agevolazioni indicate dal Titolo III del DPR 29 settembre
1973 n. 601 è subordinata fra l'altro anche all'espressa ed inderogabile previsione statutaria di
determinate clausole , inerenti alla più rigorosa "mutualità fiscale" che integrano,
presupponendolo, il contenuto dello statuto già fissato dalle richiamate nome civilistiche.
In particolare per fruire dei benefici fiscali, lo statuto delle società cooperative, oltre agli
elementi stabiliti dall'art. 2518 c.c. ( tra i quali la previsione delle destinazione del 3 per cento
degli utili annuali ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della citata legge 59/92 ) deve
contenere altresì l'indicazione delle ulteriori clausole fissate dall'art. 26 primo comma del
DLCPS 14 dicembre 1947 n. 1577 come modificate relativamente alla lettera a) dalla legge
19 marzo 1983 n. 72 ( cfr Direzione generale II.DD - del 18 maggio 1983 n. 23) e
relativamente alla lettera c) dall'art. 11 quinto comma della legge n. 59 del 1992.
IL DIRETTORE GENERALE
Decreto 14 aprile 1998
Determinazione delle modalità di versamento del contributo del 3 per cento annuo degli
utili di esercizio delle società cooperative
Vista la legge 31 gennaio 1992 n. 59 articoli 8 e 11 comma 6, che ha istituito carico delle
società cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili annuali da destinare
al finanziamento di iniziative di promozione e di sviluppo della cooperazione.
Visto il decreto interministeriale datato 18 marzo 1997 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 101
del 30 maggio 1997 emanato di concerto tra il Ministro delle finanze il Ministro del Tesoro ed
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il quale si autorizzava la riscossione
coattiva mediante ruoli dei contributi di cui al punto precedente, dovuti dalle società
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cooperative e dai loro consorzi non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
considerata la necessità di fissare un termine entro cui i soggetti giuridici di cui al punto
precedente debbono assolvere al versamento diretto;
decreta
Art. 1
La riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative e dei loro consorzi non aderenti
alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura
del 3% annuo degli utili di esercizio, è effettuata con versamento diretto a mezzo d bollettino
di c/c postale n. 11854015 intestato alla tesoreria provinciale di Viterbo entro sessanta giorni
da quello successivo all'approvazione del bilancio di esercizio.
Art. 2
Decorso il termine di cui all'art. 1 troverà applicazione la procedura di riscossione coattiva
mediante ruoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602
dal decreto del Presidente della repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e dal decreto del Ministro
delle finanze datato 28 dicembre 1989.
Il Ministro Treu.
Circolare Ministero del Lavoro n. 96 del 22 luglio 1998
Oggetto: riscossione coattiva tramite ruoli contributo ex art. 8 e 11 comma 6 legge 59/92
Con nota n. 23 luglio 1997 la scrivente comunicava a codesti uffici che con decreto
interministeriale del 8 marzo 1997, pubblicato nella G.U. n. 101 del 3 maggio 1997, il
Ministero delle finanze aveva autorizzato questo Ministero a riscuotere coattivamente tramite
ruoli e contributo dovuti dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti alle
Associazioni nazionali riconosciute per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella
misura del 3% annuo degli utili.
Ciò premesso, dovendo dare avvio alla procedura di cui trattasi ai fini di una corretta
compilazione dei ruoli, si forniscono le istruzioni seguenti:
DESTINAZIONE DEL 3% DEGLI UTILI DI ESERCIZIO
Ai sensi dell'art. 11 comma 6 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 le società cooperative e i loro
consorzi non aderenti alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute devono
destinare una quota degli utili annuali pari al 3% per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
Tale obbligo decorre dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
TERMINI PER L'ADEMPIMENTO
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La legge 59 non prevede un termine tassativo per assolvere all'obbligo del versamento diretto
né indica le relative modalità
Questa direzione aveva in precedenza individuato nei 60 gironi successivi all'approvazione
del bilancio i termini entro cui adempiere.
Con l'introduzione della procedura di riscossione coattiva di cui nelle premesse si è reso
necessario fissare con il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 14
aprile 1998 pubblicato nella G.U. del 18 maggio 1998, il termine perentorio di 60 giorni da
quello successivo all'approvazione del bilancio per l'adempimento diretto da parte delle
società cooperative. Con lo stesso decreto sono state peraltro precisate le modalità di
versamento.
CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Il calcolo del contributo dovrà essere effettuato direttamente dalle società cooperative sulla
base di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 11 della legge 59 e per la generalità di esse,
sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono
destinare a riserve ordinarie e ad altre riserve straordinarie inclusa quella costituita ai sensi
dell'articolo 12 della legge 904/77.
I casi di esclusione dalla base di calcolo sono:
- la quota di utili determinata asi sensi dell'art. 2423 e seguenti del c.c. destinata a copertura
di perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a
qualsiasi titolo accantonate;
- le somme destinate ai ristorni in quanto considerati componenti negativi di reddito;
- le somme accantonate nell'esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito dell'ottenimento
di contributi in c/ capitale quando questi costituiscono componenti attivi della gestione (
ricavi) ;
- enti cooperativi disciplinati dal RD 26 agosto 1937 n. 1706 e successive modificazioni per
i quali la quota del 3% è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
Legge 18 febbraio 1999, n. 28
"Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di
revisione generale del catasto"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1999
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 3.
(Disposizioni in materia di società cooperative).
1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito
imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che
l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la
decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a
quando le riserve non siano state ricostituite.
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2. Le società cooperative e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che, entro il sesto mese successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge, recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'articolo
2536 del codice civile e all'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992,
concernenti la devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio
che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza delle agevolazioni fiscali e
di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che, entro la stessa data,
ottemperino agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.
3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo
per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota
degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".
Art. 4.
(Esenzione dall'IVA delle prestazioni socio - sanitarie rese in base a contratti o convenzioni
stipulati con enti pubblici).
1. All'articolo 10, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola: "direttamente" è soppressa.
Art. 14.
(Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale).
1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo
d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti
correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti
esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Art. 18.
(Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di
arti e professioni).
1. Ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, i comuni hanno la facoltà di stabilire con
propria deliberazione che fra le attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono comprese anche quelle svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi
per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative
agricole di conduzione dei terreni, nonché quella svolta da persone fisiche o giuridiche,
singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in
acque dolci sia in acque salmastre e marine.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989,
n. 144.
3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle
disposizioni richiamate al comma 1.
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Art. 19.
(Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti).
1. All'articolo 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, le parole da: "è dovuta" sino alla fine della nota, sono
sostituite dalle seguenti: "non è dovuta".
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della Cooperazione
OGGETTO. L. 31/1/1992 N. 59 – ART. 11 – RISPOSTA AL QUESITO
Si riscontra la nota prot. 489/Edo/gf del 15 dicembre 1998 con la quale codesta Associazione
ha prodotto un quesito in merito alla determinazione della base imponibile del contributo del
3% di cui all’art. 11 della L. 59/92 relativamente ad una cooperativa che in sede di redazione
del bilancio di esercizio abbia effettuato accantonamenti a “Fondi per rischi e oneri” del
passivo dello stato patrimoniale.
Sul tema oggetto del quesito ha avuto modo di pronunciarsi la Divisione II di questa
Direzione in risposta al quesito pervenuto dalla Prefettura di Ravenna con riferimento al caso
in specie.
Su un piano più generale, ad integrazione e completamento delle indicazioni già fornite con la
nota stessa, si ritiene di dover osservare quanto segue:
l’art. 2424 bis, comma 3 del c.c. prevede che i fondi di cui trattasi “sono destinati soltanto a
coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia
alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza”.
Si deduce che l’accantonamento è consentito a condizione che l’evento, sulla base del quale
viene effettuato l’accantonamento stesso, si sia effettivamente manifestato, che la perdita sia
certa o estremamente probabile ma ne siano indeterminati l’ammontare o la data, ed inoltre
che ne venga data esplicita notizia in nota integrativa specificando la tipologia del rischio.
In tale ipotesi sugli importi descritti, il contributo di cui al citato art. 11 della L. 59/92 non si
ritiene dovuto.
Pertanto, qualora l’accantonamento venga effettuato unicamente a fronte di un “rischio
generico” ossia nella possibilità che, nell’esercizio d’impresa si manifestino risultati negativi
di gestione o minori utili, il contributo del 3% dovrà essere determinato sull’importo dell’utile
di esercizio risultante dal bilancio, redatto secondo le disposizioni civilistiche, aumentato
degli accantonamenti di cui trattasi, perfino dubitando sulla legittimità dell’accantonamento
stesso.
Per quanto concerne “ accantonamenti specifici” che si riferiscono a poste indicate
nell’attivo dello stato patrimoniale quale “ rischi su crediti”, “ oscillazione cambi”, ecc., si
conferma ch ela verifica per l’esatta determinazione del 3% deve essere effettuata sulla base
del bilancio redatto dagli amministratori tenendo conto di quanto illustrato nella nota
integrativa.
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In tal caso si deve tener presente che il bilancio deve comunque rispondere ai principi di
rappresentazione veritiera e corretta di cui agli art. 2423 e seguenti del c.c.
IL DIRETTORE GENERALE
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