Riforma Lavoro – Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali
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Riforma Lavoro – Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali
n° 30 del 27 luglio 2012 circolare n° 492 del 26 luglio 2012 referente GRANDI/af Riforma Lavoro – Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali Come noto, dal 18 luglio 2012 è operativa la norma relativa alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali per tutti i lavoratori e le lavoratrici, prevista dalla Legge n.92/2012 (Riforma del mercato del lavoro). Le procedure previste sono due: 1. Lavoratrici madri e lavoratori padri La convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio è obbligatoria per: - la lavoratrice durante il periodo di gravidanza - la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino - la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento. Pertanto, dal 18 luglio 2012, l`obbligo della convalida, agli effetti dell`efficacia dell`atto risolutorio, già prevista dall`ordinamento: - viene estesa da uno ai primi tre anni di vita del bambino, o ai primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento; vale, oltre che per le dimissioni, anche per il caso di risoluzione consensuale del rapporto. La lavoratrice madre e il lavoratore padre, che si trovino nelle situazioni sopra descritte, dovranno presentarsi presso l’Ufficio relazioni col pubblico della Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona (via Belfuso, 13 - Cremona) con copia della lettera di dimissioni presentate al datore di lavoro ( riportante data, timbro e firma di ricevuta del datore di lavoro) e un documento di identità per procedere alla convalida delle dimissioni stesse. 2. Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici Le dimissioni e le risoluzioni consensuali potranno essere rese effettive alternativamente: a) tramite convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego competente per territorio. Per quanto riguarda la Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona il/la lavoratore/trice deve recarsi presso l’Ufficio relazioni col pubblico (via Belfuso, 13 - Cremona) con tre copie della lettera di dimissioni presentate al datore di lavoro e un documento di identità per far apporre la convalida sulla lettera stessa. pagina 168 b) tramite sottoscrizione di una dichiarazione del lavoratore/trice apposta in calce alla ricevuta del modello di cessazione inviato, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego Il portale Sintesi segnala l'introduzione di un apposito spazio disponibile stampando la COB completa dopo il suo invio telematico (si precisa che la ricevuta è stata integrata nella stampa completa dopo l'invio). Per stampare la COB completa dopo l'invio: menu Comunicazioni di avviamento, Elenco, indicare N° protocollo, cliccare [cerca] in basso, aprire in anteprima la COB, eseguire il comando Stampa. La dimissione o la risoluzione consensuale è sospensivamente condizionata ad una delle procedure di convalida indicate ai precedenti punti a) e b). Qualora il lavoratore o la lavoratrice non sottoscriva l’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, o non proceda tempestivamente alla convalida presso la DTL o il Centro per l`Impiego, consegnandone poi copia al datore di lavoro, l`Azienda, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, deve invitare il lavoratore stesso, mediante comunicazione scritta, ad effettuare entro sette giorni dalla ricezione una delle procedure di convalida. All`invito scritto deve essere allegata la copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione inviata al Centro per l`Impiego. La comunicazione al/alla lavoratore/trice, contenente l`invito convalida/sottoscrizione, si considera validamente effettuata quando: - a provvedere alla è recapitata al domicilio del/della lavoratore/trice indicato nel contratto di lavoro, o altro domicilio formalmente dallo stesso comunicato all`Azienda, ovvero è consegnata direttamente alla lavoratrice o al lavoratore, che ne sottoscrive una copia per ricevuta. Nell`ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda entro sette giorni dalla ricezione dell`invito alla convalida presso la DTL o il Centro per l`Impiego, ovvero alla sottoscrizione della dichiarazione in calce alla ricevuta della comunicazione di cessazione al Centro per l`Impiego il rapporto di lavoro si intende risolto, salvo che nei predetti sette giorni non effettui la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Infatti nei sette giorni dalla ricezione dell`invito del datore di lavoro a provvedere alla convalida/sottoscrizione il lavoratore può revocare le dimissioni. Il contratto di lavoro, se precedentemente interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il lavoratore non matura alcun diritto retributivo. In mancanza della convalida/sottoscrizione da parte del lavoratore, nelle forme di rito sopra illustrate, se l`Azienda non provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale a trasmettere allo stesso la comunicazione contenente l`invito alla convalida/sottoscrizione, le dimissioni o la risoluzione consensuale si considerano definitivamente prive di effetto. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini