Riforma Lavoro – Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali

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Riforma Lavoro – Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali
n° 30 del 27 luglio 2012
circolare n° 492 del 26 luglio 2012
referente GRANDI/af
Riforma Lavoro –
Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali
Come noto, dal 18 luglio 2012 è operativa la norma relativa alla convalida delle dimissioni e
delle risoluzioni consensuali per tutti i lavoratori e le lavoratrici, prevista dalla Legge
n.92/2012 (Riforma del mercato del lavoro).
Le procedure previste sono due:
1. Lavoratrici madri e lavoratori padri
La convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio è
obbligatoria per:
-
la lavoratrice durante il periodo di gravidanza
-
la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino
-
la lavoratrice ed il lavoratore durante i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento.
Pertanto, dal 18 luglio 2012, l`obbligo della convalida, agli effetti dell`efficacia dell`atto
risolutorio, già prevista dall`ordinamento:
-
viene estesa da uno ai primi tre anni di vita del bambino, o ai primi tre anni di
accoglienza del minore adottato o in affidamento;
vale, oltre che per le dimissioni, anche per il caso di risoluzione consensuale del
rapporto.
La lavoratrice madre e il lavoratore padre, che si trovino nelle situazioni sopra descritte,
dovranno presentarsi presso l’Ufficio relazioni col pubblico della Direzione Territoriale del
Lavoro di Cremona (via Belfuso, 13 - Cremona) con copia della lettera di dimissioni presentate
al datore di lavoro ( riportante data, timbro e firma di ricevuta del datore di lavoro) e un
documento di identità per procedere alla convalida delle dimissioni stesse.
2. Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici
Le dimissioni e le risoluzioni consensuali potranno essere rese effettive alternativamente:
a) tramite convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego
competente per territorio.
Per quanto riguarda la Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona il/la lavoratore/trice
deve recarsi presso l’Ufficio relazioni col pubblico (via Belfuso, 13 - Cremona) con tre
copie della lettera di dimissioni presentate al datore di lavoro e un documento di identità
per far apporre la convalida sulla lettera stessa.
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b) tramite sottoscrizione di una dichiarazione del lavoratore/trice apposta in calce alla
ricevuta del modello di cessazione inviato, tramite l’UniLav, al Centro per l’Impiego
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La dimissione o la risoluzione consensuale è sospensivamente condizionata ad una delle
procedure di convalida indicate ai precedenti punti a) e b).
Qualora il lavoratore o la lavoratrice non sottoscriva l’apposita dichiarazione in calce alla
ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, o non
proceda tempestivamente alla convalida presso la DTL o il Centro per l`Impiego,
consegnandone poi copia al datore di lavoro, l`Azienda, entro 30 giorni dalla data delle
dimissioni o della risoluzione consensuale, deve invitare il lavoratore stesso, mediante
comunicazione scritta, ad effettuare entro sette giorni dalla ricezione una delle procedure di
convalida.
All`invito scritto deve essere allegata la copia della ricevuta di trasmissione della
comunicazione inviata al Centro per l`Impiego.
La comunicazione al/alla lavoratore/trice, contenente l`invito
convalida/sottoscrizione, si considera validamente effettuata quando:
-
a
provvedere
alla
è recapitata al domicilio del/della lavoratore/trice indicato nel contratto di lavoro, o altro
domicilio formalmente dallo stesso comunicato all`Azienda, ovvero
è consegnata direttamente alla lavoratrice o al lavoratore, che ne sottoscrive una copia
per ricevuta.
Nell`ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda entro sette giorni dalla ricezione
dell`invito alla convalida presso la DTL o il Centro per l`Impiego, ovvero alla sottoscrizione
della dichiarazione in calce alla ricevuta della comunicazione di cessazione al Centro per
l`Impiego il rapporto di lavoro si intende risolto, salvo che nei predetti sette giorni non effettui
la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
Infatti nei sette giorni dalla ricezione dell`invito del datore di lavoro a provvedere alla
convalida/sottoscrizione il lavoratore può revocare le dimissioni.
Il contratto di lavoro, se precedentemente interrotto per effetto del recesso, torna ad avere
corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.
Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia
stata svolta, il lavoratore non matura alcun diritto retributivo.
In mancanza della convalida/sottoscrizione da parte del lavoratore, nelle forme di rito sopra
illustrate, se l`Azienda non provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data delle
dimissioni o della risoluzione consensuale a trasmettere allo stesso la comunicazione
contenente l`invito alla convalida/sottoscrizione, le dimissioni o la risoluzione consensuale si
considerano definitivamente prive di effetto.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Ernesto Cabrini