LE ASSICURAZIONI - Corso amministrativo
Transcript
LE ASSICURAZIONI - Corso amministrativo
LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE Indicazioni generali RELAZIONE La polizza RCA La polizza incendio La polizza furto La polizza infortunio La polizza in caso di appalti d. Nino Gulli Arcidiocesi di Agrigento UFFICIO ECONOMATO FORMAZIONE PERMANENTE DEL CLERO Corso aggiornamento 20/22 - 27/29 settembre 2010 Grand’Hotel Mosè-Agrigento LE POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER LA PARROCCHIA INDICAZIONI GENERALI Art. 1882. Nozione. L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Tramite un contratto di assicurazione ci si garantisce contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (rischio), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio. L'assicurazione ha lo scopo precipuo di "trasformare il rischio in una spesa". Infatti attraverso la stipula di un contratto, l'assicurando "quantifica" il danno patrimoniale che esso avrebbe se l'evento coperto da garanzia (il rischio) si verificasse. Attraverso il versamento del premio, la società accolla a sé la gestione dell'eventualità del verificarsi dell'evento (detto "sinistro") al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all'assicurato (ovvero agli eventuali eredi e/o beneficiari da quest'ultimo indicati) il capitale (o la rendita nel caso ad esempio di assicurazioni sulla vita) pattuito. Il Parroco, e di conseguenza anche l’amministratore parrocchiale, è tenuto, a norma del can. 1284 § 2, n. 1°, a stipulare contratti di assicurazione per tutelare il patrimonio della parrocchia e le attività dalla stessa esercitate. Considerato altresì che le conseguenze di eventi dannosi con conseguenti richieste di risarcimento possono incidere significativamente sul patrimonio della parrocchia, è necessario che il parroco, insieme al CPAE, valuti quali possano essere le situazioni più a rischio. Pur non essendo tenuti ad ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81 del 9.4.2008 - sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, potrebbe essere utile abbozzare un “documento di valutazione dei rischi” in modo da programmare, nel tempo la eliminazione degli stessi o la riduzione del fattore di rischio. Tornando al tema delle assicurazioni, quanto richiesto dal can 1284 esige che vengano valutate caso per caso le condizioni contrattuali, le prestazioni a carico della parrocchia (pagamento del premio), le prestazioni a carico della compagnia (obbligo di indennizzo), in modo da risultare idonee alle necessità della parrocchia. Non si può lasciare la scelta della polizza e delle condizioni contrattuali al solo assicuratore, né tanto meno ci si può fidare di una polizza generica, che non tenga conto della specificità dell’ente ecclesiastico. Alcune considerazioni generali: • Per la scelta di una compagnia o di una polizza non ci si può basare solo sull’entità del premio. A fronte di un premio basso ci sarà una scarsa copertura! • Le clausole contrattuali vanno lette, prestando attenzione alle ipotesi che sono escluse dalla copertura o che esonerano l’assicurazione dall’indennizzo. • Il valore dei beni (mobili e immobili) dichiarato nella polizza deve essere quanto più possibile prossimo a quello reale. • Particolari beni di valore abbiamo una polizza specifica. • Il contratto deve essere intestato alla parrocchia, utilizzando la sua denominazione giuridica ufficiale. 2 • È necessario indicare con precisione gli eventuali beneficiari delle prestazioni a carico dell’assicurazione. Tale indicazione può essere fatta nominale o per gruppi (catechisti, ragazzi, volontari, ecc…) • Bisogna fare attenzione alla durata del contratto. Di solito la parrocchia ha già sottoscritto o viene invitata a sottoscrivere contratti di durata pluriennale, spesso decennale, con clausole di rinnovo automatico. Il decreto legge del 31 gennaio 2007 n. 7 (convertito con L. n. 40/2007) ha modificato l’art. 1899 del Cod. Civ. disponendo che “in caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni”. • L’importanza della franchigia. Con il termine franchigia si intende la quota al di sotto della quale è escluso l’obbligo dell’indennizzo. Si consiglia di indicare la franchigia in valore assoluto e non in percentuale, in modo da essere certi di quanto a carico della parrocchia. • Non bisogna abbassare di molto i massimali. Con il termine massimale si intende la somma massima che l’assicurazione garantisce per sinistro o per periodo. Il parroco, con i suoi collaboratori, individuerà per ciascuna tipologia il massimale necessario. I DIVESI TIPI DI ASSICURAZIONE La polizza per Responsabilità Civile (RC) Secondo quanto recita l’articolo 2043 del Cod. Civ. “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Al fine di tutelare la Parrocchia dall’obbligo al risarcimento è necessario stipulare un contratto di assicurazione per la R.C. Sempre come recita il Cod. Civ. all’art. 1917 “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.” Tra i principali rischi, si ricordano: • Quelli connessi alla proprietà, conduzione, possesso e custodia di un edificio e dei relativi impianti e contenuti (Art. 2051. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Art. 2053. Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione). • Quelli relativi all’esercizio delle molteplici attività parrocchiali (le celebrazioni liturgiche; l’organizzazione di eventi, riunioni, conferenze; le attività caritative ed assistenziali; gestione di circoli e ritrovi; le attività ricreative e sportive; l’organizzazione di gite, pellegrinaggi, soggiorni, campeggi…). • Quelli connessi alla sorveglianza e accompagnamento di minori (Art. 2047. “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.”. Art. 2048. “…I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.” • Quelli derivanti dalla conduzione, dal possesso e dalla custodia di fabbricati di proprietà di terzi. 3 • Quelli relativi alle responsabilità del datore di lavoro per gli eventi che possono riguardare i prestatori di lavoro e d’opera. • Quelli per danni provocati dalla somministrazione di cibi e bevande. • Quelli riguardanti il committente di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione per danni causati a terzi dagli appaltatori. • Quelli relativi al datore di lavoro per danni causati dai dipendenti nell’esercizio delle mansioni loro affidate. Si consiglia di fare comprendere nella garanzia non solo i danni provocati a persone, ma anche alle loro cose. Si consiglia di precisare nella stesura del contrato che devono essere considerati terzi, per i danni da essi subiti, anche il parroco e gli altri presbiteri o diaconi, le religiose e i laici che prestano il loro servizio volontario. Si consiglia di prestare attenzione ai massimali, ovvero ai limiti di risarcimento cui la società assicuratrice si obbliga, nonché alle singole componenti (patrimoniale, morale e biologica) e anche ad eventuali franchigie. Deve essere chiaro che, per quanto riguarda la polizza per la R.C. l’assicurazione interviene al posto della parrocchia solo quando il fatto che ha causato il danno è giuridicamente attribuito alla stessa; ciò significa che l’eventuale risarcimento dipende dai fatti e non da eventuale assunzione di responsabilità da parte del parroco. La polizza “incendio” È la polizza che copre sia il rischio incendio in senso stretto (combustione con sviluppo di fiamma) sia (ma deve essere espressamente messo per iscritto) i rischi diretti e indiretti derivati da eventi calamitosi (fulmini, esplosioni, scoppi, cadute di aeromobili, urto di veicoli, bufere, trombe d’aria, grandine, vento, neve, ecc…) sia i rischi da fenomeni elettrici o elettronici, nonché gli atti di vandalismo, terrorismo, sabotaggio, ecc… La copertura assicurativa deve essere estesa non solo al fabbricato, ma anche al contenuto e può essere sia a “valore intero” (quando il valore assicurato corrisponde al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile e del contenuto) sia “parziale (quando il valore assicurato è inferiore al valore dell’immobile e del contenuto). A tal proposito bisogna tenere in considerazione quanto disposto dall’art. 1908 del Cod. Civ. “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.” La polizza “furto” È la polizza che il copre sia il rischio furto (sottrazione di un bene altrui) sia il rischio rapina (sottrazione con violenza o minaccia di un bene altrui), nonché gli atti vandalici commessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati. A seconda delle situazioni la polizza può prevedere anche l’assicurazione per i valori, intesi quali denaro, titoli di credito, preziosi e anche il denaro contenuto nelle cassette delle offerte fino ad un massimale convenuto. 4 Bisogna fare attenzione alle clausole che di solito completano detta polizza, perché alcune, al verificarsi, sollevano la compagnia dall’obbligo del risarcimento. Una di queste è quella dei “mezzi di chiusura sufficienti” che dovrà essere esclusa o contrattualmente definita in relazione alla reale consistenza degli stessi. Invece, per le chiese, deve essere presente la clausola che prevede il risarcimento anche quando il furto avvenga durante le ore di apertura. Un discorso a parte meritano poi le opere d’arte, per le quali è opportuno pensare o a clausole o a contratti specifici. La polizza “infortuni” La polizza infortuni copre gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che provocano lesioni corporali oggettivamente constatabili le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Questa polizza riconosce a coloro che subiscono un infortunio, senza che alcun altro ne sia giuridicamente responsabile, un indennizzo. Questa polizza, per la Parrocchia, non è strettamente obbligatoria ma certamente consigliabile perché offre la possibilità di dare copertura a quei danni conseguenza di un fatto non imputabile alla stessa. Come già chiarito, in presenza di una polizza infortuni, l’assicurazione è tenuta a eseguire la prestazione prevista a prescindere da qualsiasi titolo di responsabilità. I soggetti assicurati potrebbero essere individuati in coloro che sono presenti presso gli ambienti parrocchiali o partecipano alle sue attività. L’identificazione delle persone assicurate, infine, può essere nominativa oppure riferita a particolari categorie di soggetti (il tutto deve essere precisamente definito nel contratto). La polizza in caso di appalti Nel caso in cui la parrocchia affida in appalto lavori per la costruzione, ricostruzione e ristrutturazione, è opportuno stipulare una assicurazione per i rischi. Si suggerisce la polizza Contractor’s All Risks (CAR) che copre i danni causati: • a impianti e opere permanenti; • a impianti e opere preesistenti; • dalle demolizioni; • dai macchinari, installazioni e attrezzature di cantiere. Bisogna tuttavia vigilare che la ditta appaltatrice stipuli una polizza per responsabilità civile nei cantieri, facendo attenzione: • che l’obbligo in capo alla ditta sia previsto dal contratto e dai capitolati; • a verificare che tale polizza sia stata stipulata; • ad ottenere la consegna di una copia del contratto, unitamente alle quietanze periodiche. La polizza protezione legale parrocchie - sacerdoti È la polizza che copre il pagamento delle spese legali per la parrocchia, il parroco e i collaboratori per le attività svolte nell’ambito della vita della parrocchia stessa. È proposta da alcune compagnie di assicurazione e, volendo, può essere sottoscritta a parte. 5