Whistleblowing Policy approvata 4 luglio 2016
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Whistleblowing Policy approvata 4 luglio 2016
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ai sensi della L. 190/2012 Allegato 3.3 del MOG 231/2001 APPROVATA DAL CDA DI ADB S.P.A. IN DATA 4 LUGLIO 2016 Sommario 1 Ricognizione della normativa Vigente ....................................................................................... 3 2 Scopo e finalità della policy ........................................................................................................ 4 3 Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante ................ 5 4 Modalità operative...................................................................................................................... 6 4.1 La piattaforma WB Confidential .......................................................................................... 6 4.2 Oggetto della segnalazione ................................................................................................. 7 4.3 Destinatari della segnalazione ............................................................................................. 8 4.4 Verifica della fondatezza della segnalazione ...................................................................... 9 5 Tutela del segnalante................................................................................................................ 10 6 Responsabilità del segnalante................................................................................................... 11 Approvato dal CdA AdB in data 4 Luglio 2016 Pagina 2 di 12 1 RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE L’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, oltre che in raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all’ambito della pubblica amministrazione1, con la disposizione dell’art. 1, co. 51, che introduce l’art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti (o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La stessa norma disciplina, poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari e la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). La disposizione richiamata delinea esclusivamente una protezione generale e astratta: essa per più versi deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie. Questa tutela è, poi, nell’interesse oggettivo dell’ordinamento, funzionale all’emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio. La tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni: in primo luogo da parte dell’Ente di appartenenza del Segnalante, in secondo luogo da parte delle altre autorità che, attraverso la segnalazione, possono attivare i propri poteri di accertamento e 1 S i se g n a la c he I l 1 5 ot t obr e 2 0 1 5 è s t a t a pr e se nt a t a l a pr o po st a d i l e g ge n. 3 3 6 5, c o nt e ne nt e “ Di s p o si zi o ni pe r l a t u t e l a d e g li au t or i d i se g n al a zi o ni d i r e at i o i r r e g ol ar i t à d i cu i si an o v e n u t i a c o n o sc e n z a ne ll’ am bi t o d i u n r a pp or t o d i l av or o p u b b li c o o pr i v at o” c he , qu a lor a a ppr o v a t a e r e c e pi t a, d i sp or e b be l’ i n se r i m e nt o al l’ i nt e r n o d e ll’ ar t . 6 d e l D. L gs. 2 3 1 /0 1 d i t r e nu o v i c om m i c o n l’ i nt e nt o d i r e g ol ar e l a t u t e l a d e l d i pe nd e n t e c he se g na l a i l le c i t i a nc he ne l se t t or e pr i v at o. Approvato dal CdA AdB in data 4 Luglio 2016 Pagina 3 di 12 sanzione, ovvero l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), l’Autorità giudiziaria e la Corte dei conti. L’attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA), aggiornato con la Determinazione A.N.AC. n.12 del 28 ottobre 2015, e le “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (Determinazione A.N.AC. n.8 del 17 giugno 2015)2 riconducono espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge che, quindi, le amministrazioni pubbliche (e le società dalle stesse controllate) devono porre in essere ed attuare. Nello specifico, il PNA e la suddetta Determinazione n°8/15 prevedono che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 (e le società dalle stesse controllate) siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all’art. 54-bis del predetto decreto. L’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell’ambito del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) come intervento da realizzare con tempestività. La ratio dell’art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. In tale ottica la segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il Whistleblower3 contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione (o la società controllata da ente pubblico) di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico. A tal fine la norma prevede la tutela del Segnalante tramite l’obbligo di riservatezza da parte dell’amministrazione (o società), mantenendo l’anonimato del Segnalante, nonché rendendolo esente da sanzioni, come il licenziamento, o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2 SCOPO E FINALITÀ DELLA POLICY 2 “le a m m i ni s t r a zi o ni co nt r o l la nt i p r o m uo v o no l’ a d o z i o ne d a p a r t e d e l le s o c i e t à d i m i s u r e i d o ne e a d i n co ra g gi a r e i l d i p e n d e nt e a d e n u n ci a r e gl i i lle c i t i d i c u i v i e n e a co n o s ce n za ne l l’ a m bi t o d e l r a p p o r t o d i la v o r o , a v e n d o c ur a d i g a r a nt i r e la r i s e r v a t e z z a d e l l’ i d e nt i t à d e l s e g na la nt e d a l la r i ce zi o ne e i n o g ni co nt a t t o s u c ce s s i v o a lla s e gn a la z i o ne ” c f r . D e t e r m i n azi o ne A . N . A C . n. 8 d e l 1 7 gi u g n o 2 0 1 5, p a g. 1 6 3 C o n i l t e r m i ne W hi st l e b l o we r o S e g n al a nt e si f a r i f e r i m e n t o al d i pe nd e nt e d i u n’ am m i ni s t r a zi o ne / s o ci e t à c he se g n al a ag li or g ani le gi t t i m at i ad i nt e r v e ni r e v i o l a zi o ni o i r r e g ol ar i t à c om m e sse ai d a n ni d e ll’ i nt e r e s se pu b bli c o Approvato dal CdA AdB in data 4 Luglio 2016 Pagina 4 di 12 Il presente documento intende porsi quale strumento guida per fornire risposte certe sulle procedure e sulle dinamiche della gestione della denuncia da parte del Segnalante individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all’istituto. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente policy è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che, con l’introduzione della normativa in materia di Prevenzione della Corruzione, vengono offerte. 3 DISTINZIONE TRA SEGNALAZIONE ANONIMA E SEGNALAZIONE NOMINATIVA È necessario prima di tutto chiarire che esiste una sostanziale distinzione tra “segnalazione anonima” e la “segnalazione nominativa” che garantisce la riservatezza dell’identità di chi si espone in prima persona, regolamentata dalla presente policy. Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma e dalla presente policy come «dipendente che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In sostanza, la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta comunque fermo che AdB ha deciso di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. L’invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso lo stesso strumento informatico approntato per quelle riservate (cfr piattaforma WB Confidential) oggetto della presente Policy4, benché la procedura per la loro gestione non sia definita nel presente documento. 4 R e s t a f e r m a an c he l a d i st i nt a d i s c i p li n a r e l at i v a ai p u b bli c i u f f i c i a li e a gli i n c ar i c at i d i p u b b li c o se r v i zi o c he , i n pr e se n z a d i sp e c i f i c i pr e su pp o st i , s o n o gr av a t i d a u n v e r o e pr opr i o d ov e r e d i r i f e r i r e se n z a r i t ar d o a nc he , m a n o n so l o, f at t i d i c or r u zi o ne , i n v i r t ù d i qu a nt o pr e v i s t o d a l c o m bi n a t o d i s p ost o d e l l’ ar t . 3 3 1 d e l c od i c e d i pr o c e d u r a pe n al e e d e gli ar t t . 3 6 1 e 3 6 2 d e l c o d i c e pe n ale . L’ ob b li g o d i d e nu n c i a i n b a se a lle su d d e t t e pr e v i si oni d e l c od i c e pe n a le e d i pr o c e d u r a pe n al e e la p o ssi bi li t à d i se gn a l ar e d i sf u n zi o ni e i l le c i t i c om e d i pe nd e nt e p u b b li c o ai se n si d e l l’ ar t . 54 - bi s d e l d . l gs. 16 5 /2 0 0 1 h an n o u n d i v e r s o r i li e v o. L a d i s c i pli n a pe n ali st i c a si f o n d a s u u n v e r o e pr opr i o o b bli g o di d e nu n c i a al l’ A u t or i t à gi u d i zi ar i a, a n c he m a n o n s o l o, r i f e r i t a ai r e at i i n m at e r i a d i c or r u zi on e , li m i t at am e nt e a d e t e r m i na t e c at e g or i e d i s o gg e t t i e i n pr e se n z a d i sp e c i f i c i p r e su p po st i . Approvato dal CdA AdB in data 4 Luglio 2016 Pagina 5 di 12 4 MODALITÀ OPERATIVE 4.1 La piattaforma WB Confidential La Società, adempiendo anche a quanto previsto della Determinazione A.N.AC. n°6/15 (Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), per gli aspetti che sono risultati compatibili con la natura del soggetto giuridico AdB, si è dotata di un sistema che si compone di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse. La parte organizzativa riguarda principalmente la presente Policy e quanto ivi descritto. La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: la Società si è dotata della piattaforma WB Confidential che permette in generale a tutti gli stakeholder interni ed esterni (dipendenti, azionisti, partner, ecc.) di inviare segnalazioni a destinatari pre-determinati, garantendo una comunicazione efficace e riservata. La soluzione WB Confidential ha la caratteristica di tutelare al massimo la riservatezza del segnalante svincolandone le credenziali di accesso da ogni possibile identità. L’accesso alla piattaforma avviene al seguente indirizzo web: http://whistleblowing.bolognaairport.it Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l’efficacia del processo di segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni prevede di: • identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la qualifica e il ruolo; • separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario; • non permettere di risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato come previsto dall’art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001; L a n or m a c o nt e n u t a n e l l’ ar t . 5 4 - bi s, ol t r e a d a v e r e u n am bi t o s og ge t t i v o e o gg e t t i v o pi ù am pi o, è r i v o lt a i n p ar t i c o lar e a d e f i ni r e i l r e gi m e d i t u t e l a d e i se gn a l a nt i , d i pe nd e nt i pu b bli ci , d a p ar t e d e i s o gge t t i a c u i l a se g n a l azi o ne pu ò o d e v e e s se r e i n o lt r at a Approvato dal CdA AdB in data 4 Luglio 2016 Pagina 6 di 12 • mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa. Per ulteriori dettagli si rimanda alle regole organizzative per la gestione delle segnalazioni tramite la piattaforma, meglio definite nella Procedura/Manuale Utente “Gestione Segnalazioni Piattaforma WB Confidential”. 4.2 Oggetto della segnalazione Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano ragionevoli e sinceri sospetti relativi ad un dipendente con riferimento a possibili frodi, pericoli o altri seri rischi che possano minacciare clienti, colleghi, stakeholders, il pubblico in generale o la reputazione della società (cfr PAS 1998:2008, Whistlebowing Arrangements – Code of Practiceelaborato da British Standards nel luglio 2008). In particolare, in considerazione anche di quanto previsto dalla Determinazione A.N.AC. n°6/15, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano: − passibili di sanzioni amministrative o penali o di altre misure amministrative, anche nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01; − riferibili all’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; − l’evidenza di un mal funzionamento della Società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (ad esempio sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro); − poste in essere in violazione del Codice Etico, del Regolamento interno aziendale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; − suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società o ai soci/azionisti; − suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società. La segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione Sviluppo Persone & Organizzazione. Approvato dal CdA AdB in data 4 Luglio 2016 Pagina 7 di 12 La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: • una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; • se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; • se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; • l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; • l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; • ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. In ogni caso, considerato lo spirito della norma, non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato. In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche. 4.3 Destinatari della segnalazione Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, la Società, in accordo con le linee guida dell’A.N.AC. ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba avviarsi con l’invio della segnalazione al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione. Ciò in considerazione del fatto che il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella legge 190/2012 fa perno sul Responsabile della prevenzione della corruzione a cui è affidato il delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni corruttivi. Egli è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti, al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a Approvato dal CdA AdB in data 4 Luglio 2016 Pagina 8 di 12 rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l’attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi confronti. Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione potrà valutare la trasmissione delle segnalazioni ricevute ad altri soggetti che fanno parte, per esigenze di tutela del segnalante, di un gruppo ristretto. Nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto una violazione del Codice Etico o del Modello 231, il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione trasmette immediatamente la segnalazione all’Organismo di Vigilanza. In generale, nella gestione ordinaria dell’istruttoria è previsto il coinvolgimento della Funzione Internal Audit, quale funzione competente per le attività di verifica interna ed avvio di eventuali specifici audit. Qualora necessario, il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione potrà avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, con competenze multidisciplinari, dovranno essere chiaramente identificati prima dell’avvio di qualsiasi istruttoria. Per il funzionamento del gruppo devono essere previsti casi di astensione di alcuni componenti nell’eventualità di ipotetici conflitti di interesse. Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all’A.N.AC ([email protected]). Qualora il Segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l’invio della segnalazione al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti. 4.4 Verifica della fondatezza della segnalazione Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, con la collaborazione della Funzione Internal Audit (o di un componente del gruppo di lavoro di cui al paragrafo precedente), prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. La valutazione del Responsabile Trasparenza e Anticorruzione dovrà avviarsi entro 30 giorni dall’invio della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso. Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, a conclusione degli accertamenti nei termini di cui sopra, informa, tramite la piattaforma in uso, il Segnalante dell’esito o dello stato degli stessi. Approvato dal CdA AdB in data 4 Luglio 2016 Pagina 9 di 12 Se indispensabile, il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione richiede chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele. Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, con la collaborazione della Funzione Internal Audit (o di un componente del gruppo di lavoro di cui al paragrafo precedente), verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che si ritiene opportuna, compresa l’audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, con la collaborazione della Funzione Internal Audit (o di un componente del gruppo di lavoro di cui al paragrafo precedente), sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti - quali: • il Direttore Generale e/o il Responsabile della funzione in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato; • la Direzione Sviluppo Persone & Organizzazione, per eventuali profili di responsabilità disciplinare; • l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge. Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione pubblica, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge 190/2012 5 TUTELA DEL SEGNALANTE Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile». Approvato dal CdA AdB in data 4 Luglio 2016 Pagina 10 di 12 La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa. La norma è, tuttavia, lacunosa in merito all’individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela che deve essere accordata. Vi è, infatti, un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale. La cessazione della tutela discende dall’accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 del codice civile) e, quindi, solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante. Ai sensi dell’art. 54-bis, co. 2, l’amministrazione è tenuta, inoltre, a garantire nell’ambito dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza dell’identità del segnalante. La norma fornisce già un’indicazione specifica disponendo che, se l’addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell’amministrazione (o società) o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere dalla segnalazione, l’identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso. Invece, quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla denuncia del dipendente, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest’ultimo, solo se ciò sia “assolutamente indispensabile” per la propria difesa. Spetta al Direttore Sviluppo Persone & Organizzazione valutare, su richiesta dell’interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso di diniego, il Direttore Sviluppo Persone & Organizzazione deve adeguatamente motivare la scelta. È opportuno, comunque, che il Direttore Sviluppo Persone & Organizzazione venga a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda sia resa nota l’identità dello stesso per la sua difesa. Gravano sul Direttore Sviluppo Persone & Organizzazione gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, la Funzione Internal Audit e gli eventuali componenti del gruppo di supporto. 6 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE Approvato dal CdA AdB in data 4 Luglio 2016 Pagina 11 di 12 La presente policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura. Approvato dal CdA AdB in data 4 Luglio 2016 Pagina 12 di 12