Whistleblowing Policy approvata 4 luglio 2016

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Whistleblowing Policy approvata 4 luglio 2016
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ai sensi della L. 190/2012
Allegato 3.3 del MOG 231/2001
APPROVATA DAL CDA DI ADB S.P.A. IN DATA 4 LUGLIO 2016
Sommario
1
Ricognizione della normativa Vigente ....................................................................................... 3
2
Scopo e finalità della policy ........................................................................................................ 4
3
Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante ................ 5
4
Modalità operative...................................................................................................................... 6
4.1
La piattaforma WB Confidential .......................................................................................... 6
4.2
Oggetto della segnalazione ................................................................................................. 7
4.3
Destinatari della segnalazione ............................................................................................. 8
4.4
Verifica della fondatezza della segnalazione ...................................................................... 9
5
Tutela del segnalante................................................................................................................ 10
6
Responsabilità del segnalante................................................................................................... 11
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1
RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE
L’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente (pubblico e
privato) che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro è prevista in
convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa) ratificate dall’Italia, oltre che in
raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, talvolta in modo
vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha recepito tali sollecitazioni, sia
pure limitatamente all’ambito della pubblica amministrazione1, con la disposizione dell’art. 1,
co. 51, che introduce l’art. 54-bis nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevedendo che:
«fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria
o alla Corte dei conti (o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)), ovvero riferisce al proprio
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di
lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia». La stessa norma disciplina, poi, nei successivi commi, il
tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari e la
sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme sul procedimento amministrativo).
La disposizione richiamata delinea esclusivamente una protezione generale e astratta: essa per
più versi deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale - per
effettuare la propria segnalazione - deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed
efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie. Questa tutela è, poi,
nell’interesse oggettivo dell’ordinamento, funzionale all’emersione dei fenomeni di corruzione
e di mala gestio.
La tutela deve essere fornita da parte di tutti i soggetti che ricevono le segnalazioni: in primo
luogo da parte dell’Ente di appartenenza del Segnalante, in secondo luogo da parte delle altre
autorità che, attraverso la segnalazione, possono attivare i propri poteri di accertamento e
1
S i se g n a la c he I l 1 5 ot t obr e 2 0 1 5 è s t a t a pr e se nt a t a l a pr o po st a d i l e g ge n. 3 3 6 5, c o nt e ne nt e “ Di s p o si zi o ni pe r l a t u t e l a d e g li
au t or i d i se g n al a zi o ni d i r e at i o i r r e g ol ar i t à d i cu i si an o v e n u t i a c o n o sc e n z a ne ll’ am bi t o d i u n r a pp or t o d i l av or o p u b b li c o o
pr i v at o” c he , qu a lor a a ppr o v a t a e r e c e pi t a, d i sp or e b be l’ i n se r i m e nt o al l’ i nt e r n o d e ll’ ar t . 6 d e l D. L gs. 2 3 1 /0 1 d i t r e nu o v i c om m i
c o n l’ i nt e nt o d i r e g ol ar e l a t u t e l a d e l d i pe nd e n t e c he se g na l a i l le c i t i a nc he ne l se t t or e pr i v at o.
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sanzione, ovvero l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), l’Autorità giudiziaria e la Corte
dei conti.
L’attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA), aggiornato con la Determinazione A.N.AC. n.12
del 28 ottobre 2015, e le “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” (Determinazione
A.N.AC. n.8 del 17 giugno 2015)2 riconducono espressamente la tutela del dipendente che
segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della
corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge
che, quindi, le amministrazioni pubbliche (e le società dalle stesse controllate) devono porre in
essere ed attuare. Nello specifico, il PNA e la suddetta Determinazione n°8/15 prevedono che le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 (e le società dalle stesse
controllate) siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla
tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all’art. 54-bis del predetto decreto.
L’adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell’ambito del Piano di prevenzione
della corruzione (PPC) come intervento da realizzare con tempestività.
La ratio dell’art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è quella di evitare che il dipendente
ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.
In tale ottica la segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il
Whistleblower3 contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli
per l’amministrazione (o la società controllata da ente pubblico) di appartenenza e, di riflesso,
per l’interesse pubblico.
A tal fine la norma prevede la tutela del Segnalante tramite l’obbligo di riservatezza da parte
dell’amministrazione (o società), mantenendo l’anonimato del Segnalante, nonché rendendolo
esente da sanzioni, come il licenziamento, o misure discriminatorie, dirette o indirette, avente
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia.
2 SCOPO E FINALITÀ DELLA POLICY
2
“le a m m i ni s t r a zi o ni co nt r o l la nt i p r o m uo v o no l’ a d o z i o ne d a p a r t e d e l le s o c i e t à d i m i s u r e i d o ne e a d i n co ra g gi a r e i l d i p e n d e nt e a
d e n u n ci a r e gl i i lle c i t i d i c u i v i e n e a co n o s ce n za ne l l’ a m bi t o d e l r a p p o r t o d i la v o r o , a v e n d o c ur a d i g a r a nt i r e la r i s e r v a t e z z a
d e l l’ i d e nt i t à d e l s e g na la nt e d a l la r i ce zi o ne e i n o g ni co nt a t t o s u c ce s s i v o a lla s e gn a la z i o ne ” c f r . D e t e r m i n azi o ne A . N . A C . n. 8 d e l 1 7
gi u g n o 2 0 1 5, p a g. 1 6
3
C o n i l t e r m i ne W hi st l e b l o we r o S e g n al a nt e si f a r i f e r i m e n t o al d i pe nd e nt e d i u n’ am m i ni s t r a zi o ne / s o ci e t à c he se g n al a ag li or g ani
le gi t t i m at i ad i nt e r v e ni r e v i o l a zi o ni o i r r e g ol ar i t à c om m e sse ai d a n ni d e ll’ i nt e r e s se pu b bli c o
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Il presente documento intende porsi quale strumento guida per fornire risposte certe sulle
procedure e sulle dinamiche della gestione della denuncia da parte del Segnalante individuando
e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il
ricorso all’istituto.
In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente policy è quello di fornire al segnalante
chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione
delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che, con l’introduzione della normativa in
materia di Prevenzione della Corruzione, vengono offerte.
3 DISTINZIONE TRA SEGNALAZIONE ANONIMA E SEGNALAZIONE NOMINATIVA
È necessario prima di tutto chiarire che esiste una sostanziale distinzione tra “segnalazione
anonima” e la “segnalazione nominativa” che garantisce la riservatezza dell’identità di chi si
espone in prima persona, regolamentata dalla presente policy.
Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria
identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma e dalla presente policy
come «dipendente che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione,
non si renda conoscibile.
In sostanza, la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata
la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti individuabili e
riconoscibili.
Resta comunque fermo che AdB ha deciso di prendere in considerazione anche le segnalazioni
anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove
cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
L’invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso lo stesso
strumento informatico approntato per quelle riservate (cfr piattaforma WB Confidential)
oggetto della presente Policy4, benché la procedura per la loro gestione non sia definita nel
presente documento.
4
R e s t a f e r m a an c he l a d i st i nt a d i s c i p li n a r e l at i v a ai p u b bli c i u f f i c i a li e a gli i n c ar i c at i d i p u b b li c o se r v i zi o c he , i n pr e se n z a d i
sp e c i f i c i pr e su pp o st i , s o n o gr av a t i d a u n v e r o e pr opr i o d ov e r e d i r i f e r i r e se n z a r i t ar d o a nc he , m a n o n so l o, f at t i d i c or r u zi o ne ,
i n v i r t ù d i qu a nt o pr e v i s t o d a l c o m bi n a t o d i s p ost o d e l l’ ar t . 3 3 1 d e l c od i c e d i pr o c e d u r a pe n al e e d e gli ar t t . 3 6 1 e 3 6 2 d e l c o d i c e
pe n ale .
L’ ob b li g o d i d e nu n c i a i n b a se a lle su d d e t t e pr e v i si oni d e l c od i c e pe n a le e d i pr o c e d u r a pe n al e e la p o ssi bi li t à d i se gn a l ar e
d i sf u n zi o ni e i l le c i t i c om e d i pe nd e nt e p u b b li c o ai se n si d e l l’ ar t . 54 - bi s d e l d . l gs. 16 5 /2 0 0 1 h an n o u n d i v e r s o r i li e v o. L a d i s c i pli n a
pe n ali st i c a si f o n d a s u u n v e r o e pr opr i o o b bli g o di d e nu n c i a al l’ A u t or i t à gi u d i zi ar i a, a n c he m a n o n s o l o, r i f e r i t a ai r e at i i n
m at e r i a d i c or r u zi on e , li m i t at am e nt e a d e t e r m i na t e c at e g or i e d i s o gg e t t i e i n pr e se n z a d i sp e c i f i c i p r e su p po st i .
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4 MODALITÀ OPERATIVE
4.1
La piattaforma WB Confidential
La Società, adempiendo anche a quanto previsto della Determinazione A.N.AC. n°6/15 (Linee
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), per gli aspetti che sono
risultati compatibili con la natura del soggetto giuridico AdB, si è dotata di un sistema che si
compone di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse.
La parte organizzativa riguarda principalmente la presente Policy e quanto ivi descritto.
La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: la
Società si è dotata della piattaforma WB Confidential che permette in generale a tutti gli
stakeholder interni ed esterni (dipendenti, azionisti, partner, ecc.) di inviare segnalazioni a
destinatari pre-determinati, garantendo una comunicazione efficace e riservata.
La soluzione WB Confidential ha la caratteristica di tutelare al massimo la riservatezza del
segnalante svincolandone le credenziali di accesso da ogni possibile identità.
L’accesso alla piattaforma avviene al seguente indirizzo web: http://whistleblowing.bolognaairport.it
Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l’efficacia del processo di
segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni prevede di:
• identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche la
qualifica e il ruolo;
• separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione,
prevedendo l’adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la
segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la
successiva associazione della segnalazione con l’identità del segnalante nei soli casi in
cui ciò sia strettamente necessario;
• non permettere di risalire all’identità del segnalante se non nell’eventuale procedimento
disciplinare a carico del segnalato: ciò a motivo del fatto, già ricordato, che l’identità del
segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza
non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato come previsto dall’art.
54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001;
L a n or m a c o nt e n u t a n e l l’ ar t . 5 4 - bi s, ol t r e a d a v e r e u n am bi t o s og ge t t i v o e o gg e t t i v o pi ù am pi o, è r i v o lt a i n p ar t i c o lar e a d e f i ni r e i l
r e gi m e d i t u t e l a d e i se gn a l a nt i , d i pe nd e nt i pu b bli ci , d a p ar t e d e i s o gge t t i a c u i l a se g n a l azi o ne pu ò o d e v e e s se r e i n o lt r at a
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• mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie,
il contenuto della segnalazione durante l’intera fase di gestione della stessa.
Per ulteriori dettagli si rimanda alle regole organizzative per la gestione delle segnalazioni
tramite la piattaforma, meglio definite nella Procedura/Manuale Utente “Gestione Segnalazioni
Piattaforma WB Confidential”.
4.2 Oggetto della segnalazione
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del
whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano ragionevoli e
sinceri sospetti relativi ad un dipendente con riferimento a possibili frodi, pericoli o altri seri
rischi che possano minacciare clienti, colleghi, stakeholders, il pubblico in generale o la
reputazione della società (cfr PAS 1998:2008, Whistlebowing Arrangements – Code of Practiceelaborato da British Standards nel luglio 2008).
In particolare, in considerazione anche di quanto previsto dalla Determinazione A.N.AC. n°6/15,
la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:
− passibili di sanzioni amministrative o penali o di altre misure amministrative, anche nei
confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01;
− riferibili all’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere
vantaggi privati;
− l’evidenza di un mal funzionamento della Società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni
attribuite (ad esempio sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi
procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni,
violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro);
− poste in essere in violazione del Codice Etico, del Regolamento interno aziendale, del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 o di altre disposizioni
aziendali sanzionabili in via disciplinare;
− suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società o ai
soci/azionisti;
− suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la
loro attività presso la Società.
La segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante
o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore
gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione Sviluppo Persone &
Organizzazione.
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La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:
• una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
• se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
• se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge
l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i
fatti segnalati;
• l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di
segnalazione;
• l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti
segnalati
Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in quanto è
necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella
segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere
poco utili e comunque dispendiose.
In ogni caso, considerato lo spirito della norma, non è necessario che il dipendente sia certo
dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece
sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che
si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.
In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e
offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute
verifiche.
4.3 Destinatari della segnalazione
Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, la Società, in accordo
con le linee guida dell’A.N.AC. ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba avviarsi
con l’invio della segnalazione al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione.
Ciò in considerazione del fatto che il sistema di prevenzione della corruzione disciplinato nella
legge 190/2012 fa perno sul Responsabile della prevenzione della corruzione a cui è affidato il
delicato e importante compito di proporre strumenti e misure per contrastare fenomeni
corruttivi. Egli è, dunque, da considerare anche il soggetto funzionalmente competente a
conoscere eventuali fatti illeciti, al fine di predisporre, di conseguenza, le misure volte a
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rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione, pena, peraltro, l’attivazione di specifiche
forme di responsabilità nei suoi confronti.
Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione potrà valutare la trasmissione delle segnalazioni
ricevute ad altri soggetti che fanno parte, per esigenze di tutela del segnalante, di un gruppo
ristretto.
Nel caso in cui la segnalazione abbia ad oggetto una violazione del Codice Etico o del Modello
231, il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione trasmette immediatamente la segnalazione
all’Organismo di Vigilanza.
In generale, nella gestione ordinaria dell’istruttoria è previsto il coinvolgimento della Funzione
Internal Audit, quale funzione competente per le attività di verifica interna ed avvio di eventuali
specifici audit.
Qualora necessario, il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione potrà avvalersi di un gruppo
di lavoro dedicato, i cui componenti, con competenze multidisciplinari, dovranno essere
chiaramente identificati prima dell’avvio di qualsiasi istruttoria. Per il funzionamento del gruppo
devono essere previsti casi di astensione di alcuni componenti nell’eventualità di ipotetici
conflitti di interesse.
Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione gli interessati
possono inviare le stesse direttamente all’A.N.AC ([email protected]).
Qualora il Segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,
l’invio della segnalazione al Responsabile Trasparenza e Anticorruzione non lo esonera
dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti.
4.4 Verifica della fondatezza della segnalazione
Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, con la collaborazione della Funzione Internal
Audit (o di un componente del gruppo di lavoro di cui al paragrafo precedente), prende in
carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. La valutazione del Responsabile
Trasparenza e Anticorruzione dovrà avviarsi entro 30 giorni dall’invio della segnalazione, salvo
proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni. Il termine per la conclusione del
procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della
segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente
complesso. Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, a conclusione degli accertamenti nei
termini di cui sopra, informa, tramite la piattaforma in uso, il Segnalante dell’esito o dello stato
degli stessi.
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Se indispensabile, il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione richiede chiarimenti al
Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle
necessarie cautele.
Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, con la collaborazione della Funzione Internal
Audit (o di un componente del gruppo di lavoro di cui al paragrafo precedente), verifica la
fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che si
ritiene opportuna, compresa l’audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti
segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.
Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, con la collaborazione della Funzione Internal
Audit (o di un componente del gruppo di lavoro di cui al paragrafo precedente), sulla base di
una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e
manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.
Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile
Trasparenza e Anticorruzione inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti - anche per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:
• il Direttore Generale e/o il Responsabile della funzione in cui si è verificato il fatto per
l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
• la Direzione Sviluppo Persone & Organizzazione, per eventuali profili di responsabilità
disciplinare;
• l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.AC., per i profili di rispettiva competenza.
I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.
Il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione pubblica, con modalità tali da garantire
comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il
loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge
190/2012
5 TUTELA DEL SEGNALANTE
Il dipendente che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in
ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette,
aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia». La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di
calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile».
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La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false
rese con dolo o colpa.
La norma è, tuttavia, lacunosa in merito all’individuazione del momento in cui cessa la garanzia
della tutela che deve essere accordata. Vi è, infatti, un generico riferimento alle responsabilità
penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali
responsabilità vengano accertate in sede giudiziale. La cessazione della tutela discende
dall’accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per
responsabilità ex art. 2043 del codice civile) e, quindi, solo in presenza di una sentenza di primo
grado sfavorevole al segnalante.
Ai sensi dell’art. 54-bis, co. 2, l’amministrazione è tenuta, inoltre, a garantire nell’ambito
dell’eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, la riservatezza
dell’identità del segnalante. La norma fornisce già un’indicazione specifica disponendo che, se
l’addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi in possesso
dell’amministrazione (o società) o che la stessa abbia autonomamente acquisito a prescindere
dalla segnalazione, l’identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo consenso.
Invece, quando la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa
unicamente sulla denuncia del dipendente, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare
può accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest’ultimo, solo
se ciò sia “assolutamente indispensabile” per la propria difesa.
Spetta al Direttore Sviluppo Persone & Organizzazione valutare, su richiesta dell’interessato, se
ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del
segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel
caso di diniego, il Direttore Sviluppo Persone & Organizzazione deve adeguatamente motivare
la scelta.
È opportuno, comunque, che il Direttore Sviluppo Persone & Organizzazione venga a
conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda sia
resa nota l’identità dello stesso per la sua difesa. Gravano sul Direttore Sviluppo Persone &
Organizzazione gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del
segnalante, cui sono tenuti il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, la Funzione Internal
Audit e gli eventuali componenti del gruppo di supporto.
6 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE
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La presente policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del nell’ipotesi di
segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice
civile.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali
forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o
compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di
utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente
procedura.
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