Modello 5 Marzo 2007

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Modello 5 Marzo 2007
5
modello
Supplemento al numero odierno di
Spedizione in abbonamento postale
45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96
- Filiale di Milano. Direttore
responsabile Paolo Panerai.
Registrazione del tribunale
di Milano n. 602 del 31/7/91
Issn 1827-7837
Realizzato in collaborazione con la
CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA FORENSE
Responsabile editoriale
Marcello Colloca
Il presidente Riccardo Scocozza punta alla centralità del Comitato dei delegati
Una squadra forte
per una Cassa
ancora più autonoma
L’intervento
Totalizzazione:
convenzione
Cassa Forense-Inps
MARCELLO COLLOCA
È stata sottoscritta il 14
marzo scorso la convenzione
tra la Cassa forense e l’Istituto nazionale di previdenza
sociale per l’erogazione delle
prestazioni pensionistiche in
regime di totalizzazione.
Regolamentato dal decreto
legislativo del 2 febbraio 2006
n. 42, l’accordo prevede la presentazione della domanda da
parte del professionista interessato a ricongiungere gli
spezzoni contributivi all’ultimo ente di iscrizione, che, a
sua volta, ne curerà la registrazione nella procedura
informatica di collegamento
fra gli enti firmatari, strutturalmente realizzata e gestita
dall’Inps; saranno poi questi i
singoli enti a compiere gli accertamenti di rispettiva competenza, inserendo in rete i
propri dati e l’eventuale quota di trattamento pensionistico di propria spettanza.
Le domande in giacenza potranno pertanto essere finalmente avviate a disamina, sol
che per ora ciò avverrà «alla
vecchia maniera», in attesa
dell’approntamento dell’infrastruttura informatica, con documentazione cartacea e con
gli interessati che dovranno affrontare un altro piccolo sforzo: la riproposizione della domanda secondo gli standard
che metterà a punto l’Inps.
La convenzione era quindi
indispensabile, dal momento
che l’Inps è l’unico soggetto liquidatore, per come previsto
dall’art. 5 del decreto legislativo citato, mentre le altre gestioni convenzionate devono
contribuire pro quota al pagamento dell’assegno pensionistico.
A questo punto è appena il
caso di ricordare che per avere diritto alla totalizzazione il
professionista dovrà avere,
complessivamente, almeno
venti anni di contribuzione e
sessantacinque anni di età o,
alternativamente, senza vincolo di età almeno quaranta
anni di contributi, e il periodo contributivo minimo nell’ambito di ogni gestione previdenziale dovrà essere di almeno sei anni e i singoli periodi non dovranno essere fra
loro coincidenti.
Una volta presentata la domanda, l’ente destinatario opererà la verifica dei requisiti richiesti e comunicherà l’im-
S
ono onorato e orgoglioso di
essere il presidente di Cassa forense. Non si può non esserlo dopo quanto è accaduto
durante l’ultimo comitato. I delegati hanno tributato il dovuto omaggio a Maurizio de Tilla con un lunghissimo caloroso applauso, riconoscendogli
tutti i meriti di una lunga indimenticabile presidenza. Poi,
subito, il comitato, con un’unica votazione, raggiunta la
maggioranza qualificata richiesta dallo statuto, ha nominato il nuovo presidente.
Considero quanto accaduto il
segno inequivocabile, per me
una conferma, che Cassa forense e questo comitato, affondando radici forti e stabili nel
passato, sanno guardare senza timori al futuro. Credo fortemente nel ruolo centrale del
comitato e di ciascun delegato, voce degli iscritti alla Cassa. Sarà per me imperativo ineludibile ricercare accuratamente e portare alla luce tutte le competenze specifiche, le
peculiarità e le potenzialità esistenti nel comitato e chiamare ogni delegato a dare il suo
contributo, anche con l’affidamento di incarichi speciali.
Piuttosto che l’apice di una piramide, vorrò essere il fulcro e
il nucleo del comitato da cui
con forza centripeta accoglierò
suggerimenti e stimoli e a cui
porto lordo della pensione spettante all’Inps, che, a sua volta, provvederà all’erogazione
come sostituto di imposta.
Da quel momento in poi sarà
l’Inps a gestire il rapporto previdenziale col pensionato, con
la comunicazione del diritto alla pensione totalizzata, con la
determinazione del rateo di
spettanza per singole casse,
con le ritenute di legge e con
l’invio annuale del Cud. Quanto ai costi la Cassa si farà carico del versamento anticipato all’Inps, mese per mese, dei
ratei a proprio carico, mentre
l’ente previdenziale pubblico
sopporterà gli oneri gestionali e amministrativi.
Della convenzione viene pubblicato il testo integrale nella
pagina seguente.
con forza centrifuga distribuirò
compiti, incarichi e responsabilità. Ogni delegato rappresenta un vero patrimonio che
va valorizzato. Promuoverò e
attuerò iniziative preordinate
a perfezionamento dei delegati nella materia previdenziale
e assistenziale e nella tecnica
di gestione del patrimonio, così come previsto dallo statuto.
Solo così sarà possibile individuare e far crescere un gruppo intercambiabile di colleghi
che dovranno, con capacità ed
esperienza, fronteggiare le sfide dei prossimi anni. Considero, poi, valore e forza di Cassa forense i dipendenti, tutti,
indistintamente. Sono preparati e qualificati, impegnati e
motivati, un’autentica ricchezza, un capitale che non trova
voce adeguata in alcun bilancio. Porrò al servizio di Cassa
forense la mia esperienza di
amministratore pubblico e privato e la cognizione di questioni
aziendali; la risalente conoscenza dell’istituzione previdenziale e dei temi della previdenza forense; la contezza
dello stato dell’Avvocatura, degli scenari futuri e del ruolo
che la Cassa è chiamata a svolgere; i rapporti istituzionali,
politici e sociali consolidati; e,
perché no, il bagaglio di tutta
la mia vita.
Tutti insieme, nell’unico
mandato biennale che mi sono
dato, potremo:
• riaffermare l’autonomia
della Cassa forense;
• dialogare con tutte le istituzioni e con enti previdenziali pubblici e privati in posizione di autonomia;
• consolidare i rapporti con
l’Avvocatura istituzionale e associata;
• definire la riforma della
previdenza, tenendo conto dello sconvolgimento «Bersani» e
dei progetti di riforma della legge professionale;
• sviluppare le basi solidamente poste dal comitato per
la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
• rafforzare le sinergie in ambito Adepp su temi comuni anche di carattere gestionale e
operativo;
• concretare la partecipazione dei coordinatori delle commissioni alle riunioni del consiglio di amministrazione limitatamente alla trattazione di
argomenti già esaminati in
commissione;
• utilizzare tutte le professionalità, capacità ed esperienze specifiche dei delegati,
anche da anteporre a consulenze esterne;
• ridurre i costi ed evitare
sprechi di risorse, anche umane;
• riorganizzare e razionaliz-
zare gli uffici con finalità di
maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane secondo criteri certi di meritocrazia (carriere) e impegno personale (incentivazione);
• riorganizzare e razionalizzare il call-center supportandolo di un prontuario, predisposto da apposita commissione, di risposte standard ai quesiti di maggior frequenza. Vorrei anche costituire un gruppo
di lavoro di delegati per la redazione di una «Carta dei diritti» che sia la sintesi e la garanzia degli impegni assunti da
Cassa forense nei confronti dei
suoi iscritti. Vorrei inoltre individuare nel comitato, se possibile, e comunque nella struttura, una risorsa che possa
coordinare e gestire le comunicazioni esterne di Cassa forense. Nello stesso ambito vorrei affidare a una commissione il monitoraggio di tutte le
novità e progetti in tema previdenziale, così da garantire all’istituzione la conoscenza in
tempo reale dello «stato dell’arte» degli argomenti in trattazione e poter intervenire tempestivamente a salvaguardia
degli interessi di Cassa forense.
… e non è tutto. E non è poco. Per questo basta parole, vado a lavorare.
Riccardo Scocozza
I nuovi vertici della Cassa
Consiglio di amministrazione
Avv. Riccardo Scocozza
PRESIDENTE
Avv. Marcello Colloca
VICE PRESIDENTE
AVV. PAOLO ROSA
VICE PRESIDENTE
Avv. Alberto Bagnoli
CONSIGLIERE
Avv. Vittorio Mormando
CONSIGLIERE
Avv. Giovanni Romano
CONSIGLIERE
Avv. Raffaele Ruggiero
CONSIGLIERE
Giunta Esecutiva
Avv. Giovanni Ceriello
CONSIGLIERE
Avv. Giovanni Ceriello
COMPONENTE EFFETTIVO
Avv. Giuseppe Della Casa
CONSIGLIERE
Avv. Raffaele Ruggiero
COMPONENTE EFFETTIVO
Avv. Salvatore Di Cristofalo
CONSIGLIERE
Avv. Alberto Bagnoli
COMPONENTE SUPPLENTE
Avv. Vincenzo La Russa
CONSIGLIERE
AVV. GIOVANNI ROMANO
COMPONENTE SUPPLENTE
2
Marzo 2007
MODELLO 5
La Cassa forense ha stipulato una convenzione con l’Istituto nazionale di previdenza sociale
Totalizzazione al traguardo per i legali
Linea diretta Cassa-Inps per liquidare facilmente le pensioni
Modello 5 pubblica la
convenzione tra l’Inps e la
Cassa, firmata il 14 marzo
scorso al fine dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n.
42 del 2 febbraio 2006
PREMESSO CHE
• il decreto legislativo 2 febbraio
2006, n. 42, ha disciplinato la totalizzazione dei periodi assicurativi
conseguibile a domanda dell’interessato nel rispetto del principio
del pro quota tra le singole gestioni
previdenziali presso le quali sono
maturati i relativi periodi contributivi;
• l’art. 5 del citato dlgs dispone
che l’onere dei trattamenti pensionistici è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla
propria quota, e che il pagamento
degli importi liquidati dalle singole
gestioni è effettuato dall’Inps;
• il citato art. 5 stabilisce che, al
fine di provvedere al pagamento di
cui al precedente capoverso, l’Inps
stipula con gli enti interessati all’erogazione di una quota dei trattamenti pensionistici apposite convenzioni;
• il ministero del lavoro e della
previdenza sociale nella direttiva
del 2 marzo 2006 ha affidato all’Inps il compito di mettere a disposizione degli altri enti/casse una procedura informatica che operi in
tempo reale per consentire di acquisire le domande, rilevare i dati
contributivi e assicurativi, evidenziare l’esito e procedere alla liquidazione del trattamento spettante;
• pertanto, si rende necessario
disciplinare convenzionalmente le
modalità procedurali per provvedere alla corresponsione delle pensioni mediante totalizzazione in favore degli aventi diritto;
• alla presente convenzione si
applicano anche le disposizioni del
codice civile in quanto compatibili e
laddove non diversamente disposto
dalle norme della convenzione medesima;
• per ente di istruttoria si intende l’ente di ultima iscrizione del lavoratore assicurato che presenta la
domanda di totalizzazione, quindi
tanto l’Inps che la Cassa stipulante;
• tutto ciò premesso, tra le parti
si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1 PREMESSA
La premessa costituisce parte
integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2 TRASFERIMENTO DATI
E ACCERTAMENTO REQUISITI
L’Inps mette a disposizione della Cassa una procedura automatizzata condivisa, per consentire di
acquisire in tempo reale le domande degli interessati, raccogliere
tutte le informazioni necessarie,
rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l’esito della
domanda e il trattamento pensionistico spettante.
ART. 3 SISTEMI DI SICUREZZA
E DI ACCESSO ALLA PROCEDURA
La procedura è caratterizzata
da sistemi di controllo e autenticazione degli accessi per garantire la
sicurezza e l’integrità dei dati. La
Cassa dovrà comunicare all’ufficio
incaricato della sicurezza dell’Inps
i nominativi delle persone autorizzate all’accesso e al trattamento
dei dati.
ART. 4 ACQUISIZIONE
DELLA DOMANDA
La domanda viene presentata
dagli interessati presso la Cassa di
ultima iscrizione, utilizzando modelli unificati concordati dai soggetti che sottoscrivono la presente
convenzione. La Cassa di istruttoria presso la quale la domanda è
stata presentata procede in tempo
reale e, di norma entro 24 ore, all’acquisizione della domanda nella
procedura messa a disposizione
dall’Inps. In caso di pensione di reversibilità la domanda viene presentata all’Inps che provvede a determinare le quote di competenza
di ciascun ente/cassa chiedendone
la preventiva conferma prima di
effettuare il pagamento della pensione.
ART. 5 INSERIMENTO
PERIODI ASSICURATIVI
La Cassa competente, indicata
dal richiedente nella domanda di
prestazione, una volta effettuata
la propria istruttoria, provvede a
inserire attraverso la procedura
messa a disposizione dall’Inps i
dati relativi all’anzianità contributiva maturata presso ciascun
ente e al pro rata da corrispondere
in caso di accoglimento della domanda. Tale inserimento ha carattere certificativo e solleva la
Cassa istruttore da ogni responsabilità e controllo con riferimento ai
dati relativi alle altre gestioni e
solleva l’Inps dalla responsabilità
afferente le validazioni aventi valore certificativo dichiarato dagli
enti/casse gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
ART. 6 DEFINIZIONE
DELLA DOMANDA
Sulla base delle informazioni
pervenute e convalidate dagli enti
competenti, la Cassa di istruttoria
avvia gli adempimenti necessari
per la definizione della domanda
determinando l’esistenza del diritto a pensione e la relativa decorrenza. La Cassa di istruttoria
adotta quindi il provvedimento,
che può essere di accoglimento o di
reiezione della domanda, dandone
comunicazione sia all’interessato
sia a tutti gli enti coinvolti nella totalizzazione nonché, in ogni caso,
all’Inps.
ART. 7 ENTE COMPETENTE
PER LA GESTIONE DEI RICORSI
I provvedimenti assunti dalla Cassa di istruttoria potranno essere impugnati in sede di
ricorso amministrativo con le
modalità previste per gli altri
provvedimenti di competenza
della Cassa medesima. Gli al-
tri enti/casse dovranno concorrere alla fase di istruttoria del
ricorso per quanto di competenza. La decisione del ricorso
è deliberata previa acquisizione del parere vincolante di tutti i soggetti coinvolti nella totalizzazione.
ART. 8 CREAZIONE
DELLA PROVVISTA
L’Inps comunica, entro il giorno 10 di ciascun mese, attraverso
la procedura informatica, gli importi lordi delle quote di pensione
da porre in pagamento nel mese
successivo, di pertinenza di ciascun ente/cassa. Con la stessa
modalità l’Inps comunica l’eventuale importo degli interessi spettanti al pensionato in caso di liquidazione della prestazione oltre i termini previsti dalla legge,
il cui onere è ripartito proporzionalmente in base alla quota a carico di ciascun ente/cassa. La
Cassa precostituisce, in favore
dell’Inps, i fondi necessari alla copertura delle somme di cui ai precedenti capoversi nei cinque giorni lavorativi successivi (data operazione) e con valuta non oltre il
penultimo giorno bancabile, del
mese precedente a quello di pagamento dei trattamenti pensionistici, mediante bonifico bancario
con causale «trattamenti pensionistici da totalizzazione mese
……… anno ………». Le relative
coordinate bancarie saranno comunicate successivamente da
parte dell’Inps. La Cassa provvede a trasmettere all’Inps, tramite
fax e nello stesso giorno della
provvista fondi, copia del bonifico
bancario di cui al precedente capoverso. D’accordo tra le parti potrà essere presa in considerazione una diversa modalità di comunicazione dei dati relativi al bonifico stesso, nel momento in cui
verrà messa a disposizione la procedura informatica di cui in premessa.
ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO
E COMUNICAZIONI DELLE QUOTE
IN PAGAMENTO
L’Inps, come ente pagatore,
provvede a erogare le prestazioni di cui alla presente convenzione, con le medesime modalità, procedure e periodicità
in uso, per il pagamento ai pensionati Inps. L’Inps comunica
agli interessati e agli enti/casse, con la periodicità in uso, il
dettaglio delle quote di pertinenza dei predetti enti/casse.
ART. 10 RECUPERO DI PRESTAZIONI
In caso di decesso del pensionato, l’ente/cassa che ne viene a conoscenza ha l’obbligo di
darne immediata comunicazione all’Inps, nonché agli altri enti/casse, mediante la procedura informatica messa a disposizione, in modo che l’Inps provveda all’interruzione dei pagamenti. Eventuali somme poste
in pagamento successivamente
alla data di cessazione del diritto alla prestazione verranno
restituite alla Cassa entro il
mese successivo a quello di contabilizzazione del riaccredito
da parte degli enti/casse pagatori ovvero del recupero effettuato direttamente dall’Inps.
Qualora non sia possibile procedere al recupero da parte dell’Inps, ognuno degli enti/casse
erogatori dovrà provvedere direttamente al recupero per la
quota di pensione di propria
competenza. Eventuali somme
sospese a seguito del termine
di validità del mandato di pagamento o per altre cause e che
risultino non più dovute verranno restituite all’ente/cassa
entro il mese successivo a quello in cui è stata accertata la
cessazione del diritto alla prestazione.
ART. 11 MANLEVA
L’Inps inoltre manleva
espressamente la Cassa da ogni
e qualsivoglia pretesa da parte dei pensionati in ordine al
mancato o inesatto accredito
della quota parte del trattamento pensionistico, qualora la
Cassa abbia regolarmente
adempiuto agli obblighi posti a
suo carico.
ART. 12 COMUNICAZIONE
DI VARIAZIONI DA PARTE
DELLA CASSA
La Cassa è tenuta a comunicare
all’Inps, tramite la procedura
informatica messa a disposizione,
ogni variazione relativa alle quote
di propria competenza, fermo restando quanto precisato all’art. 10
per il recupero delle somme indebitamente riscosse.
ART. 13 ADEMPIMENTI
A CARICO DELL’INPS
L’Inps provvede all’aggiornamento della propria banca dati
e a ogni successivo intervento
di rettifica e/o conguaglio dell’importo messo in pagamento
comunicato dalla Cassa, secondo quanto previsto al precedente art. 12 ovvero determinato automaticamente dall’Inps nei casi di perequazione automatica
delle pensioni e gestione anagrafica (variazioni banca, indirizzi ecc.).
ART. 14 RIMBORSO ONERI
La Cassa si impegna a corrispondere all’Inps gli oneri derivanti dalle attività finalizzate
all’erogazione delle prestazioni,
oggetto della presente convenzione, costituiti da commissioni
e rimborsi comunque riconosciuti da apposite convenzioni o
accordi in vigore all’atto del pagamento tra l’Inps e gli enti pagatori (istituti di credito e le Poste italiane spa) per i pagamenti
dagli stessi effettuati, compresi
i rimborsi relativi a spese postali, ripartiti sulla base del numero degli enti/casse che concorrono al pagamento della singola prestazione. Il rimborso di
tali oneri verrà regolato su base semestrale.
ART. 15 OBBLIGHI EX DECRETO
LEGISLATIVO N. 196/2003
È fatto divieto espresso alle parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente
convenzione per fini diversi da
quelli previsti dalle leggi citate in
premessa, da quelli inerenti i propri fini istituzionali nonché da
quelli consentiti dalla normativa
vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e
imprese. È fatto assoluto divieto di
cedere a terzi i dati oggetto di
scambio ai sensi della presente
convenzione o di utilizzarli per usi
commerciali. La violazione di tale
divieto comporta la risoluzione
ipso iure della convenzione, fatta
salva l’eventuale risarcibilità dei
danni. Le parti comunicheranno
vicendevolmente per atto scritto i
nominativi dei responsabili del
trattamento dei dati e avranno cura di impartire le relative istruzioni agli addetti dei rispettivi istituti/enti/casse di appartenenza. Tali
addetti, operando in qualità di incaricati del trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dai
rispettivi responsabili.
ART. 16 GRUPPO TECNICO
INPS/RAPPRESENTANZA
ENTI/CASSE PER L’ATTUAZIONE
DELLA CONVENZIONE
Le parti costituiranno un gruppo tecnico congiunto con l’incarico
di organizzare e gestire le procedure amministrative ed informatiche afferenti l’attuazione del presente accordo.
ART. 17 CONTROVERSIE
In caso di controversia in ordine all’applicazione della presente convenzione le parti si impegnano a nominare una commissione di arbitrato costituita
da un rappresentate scelto da
ciascuna delle parti e dal presidente nominato dal direttore
del dipartimento previdenza del
ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nelle cause promosse dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria dagli assicurati o pensionati è fatta comunque salva la facoltà della
parte convenuta in giudizio di
chiamare nel processo l’altro
contraente.
ART. 18 DOMANDE DI PENSIONE
PRESENTATE IN VIGENZA DELL’ART.
71, COMMA 2, LEGGE 388/2000
Al fine di ottenere una semplificazione gestionale, le parti
concordano che la presente convenzione, a partire da una data che sarà definita dal gruppo
tecnico di cui all’art. 16, dovrà
trovare applicazione anche per
la gestione delle domande di
pensione presentate in vigenza
dell’art. 71, comma 2, legge
388/2000.
Continua a pag. 7
Marzo 2007
MODELLO 5
3
Resoconto delle elezioni: Scocozza succede a De Tilla. Parzialmente rinnovato anche il Cda
Riforma strutturale delle pensioni
Illustrato al Comitato dei delegati il programma operativo
GIUSEPPE ANTONIO MADEO
A
distanza di due anni dall’insediamento, avvenuto
l’11 marzo 2005, i delegati della Cassa forense, nei giorni 15
e 16 marzo 2007, sono tornati a
votare per eleggere un nuovo
presidente e cinque consiglieri
di amministrazione.
L’appuntamento elettorale
era molto sentito e ha visto la
partecipazione di tutti gli 80 delegati certamente e soprattutto
perché segnava la fine di un’epoca, in quanto in virtù del nuovo statuto approvato con decreto interministeriale (ministro
della giustizia, ministro del lavoro e ministro del tesoro) del
23 dicembre 2003, l’avv. Maurizio de Tilla, rimasto ininterrottamente alla guida della Fondazione per oltre dieci anni, precisamente dal 1° febbraio 1997,
non poteva essere più ricandidabile. Già dalla sua ultima elezione, infatti, avvenuta nella
riunione dell’11 marzo 2005 e
per la prima volta direttamente dal comitato dei delegati, si
era aperta la corsa alla successione che negli ultimi tempi si
era concretizzata con l’aperta
candidatura dell’avv. Marcello
Colloca, dell’avv. Dario Donella, dell’avv. Ignazio Ligotti e dell’avv. Riccardo Scocozza.
L’esito della votazione, benché alla vigilia presentasse elementi di incertezza e alcuni pronosticavano (in considerazione
dell’elevato quorum necessario:
maggioranza assoluta degli
aventi diritti al voto) un’estenuante sessione con diverse votazioni (tanto è vero che per il
rinnovo delle cariche erano state previste due giornate), è stato nettamente favorevole all’avv. Scocozza, che al primo
scrutinio ha riportato 42 voti su
80 votanti e aventi diritto al voto. Lo stesso, pertanto, è stato
immediatamente proclamato
presidente della Cassa forense
per il prossimo biennio 20072009, ricevendo l’applauso convinto e condiviso da tutti i componenti del comitato dei delegati.
Per l’avv. Scocozza, nato ad
Eboli (Sa) il 26 gennaio 1929, si
tratta in realtà di un ritorno alla leadership della Fondazione,
in quanto egli era stato già presidente della medesima prima
della privatizzazione, seppure
per un breve periodo (circa otto
mesi: dal 15 gennaio 1993 al 4
settembre 1993).
Nel suo breve, sintetico e per
certi versi emozionato discorso
di insediamento, dopo aver ringraziato per l’opera svolta il
presidente uscente, avv. de Tilla (che peraltro, in apertura di
seduta e prima di procedere alle operazioni elettorali, aveva ricevuto da tutti i delegati una
fortissima e duratura ovazione),
il nuovo presidente ha voluto subito precisare e puntualizzare
che: a) alla scadenza del suo
mandato non si ricandiderà più
alla presidenza della Cassa; b)
intende restituire centralità al
comitato dei delegati con attribuzione di maggiore responsabilità ai suoi componenti; c) riprendere il cammino per addivenire a una riforma strutturale della previdenza forense condivisa, con una particolare attenzione ai giovani avvocati, e
rafforzare vieppiù il patto di solidarietà generazionale; d) mantenere, quantomeno, sino al mese di luglio 2008, come rappresentante della Cassa forense in
seno all’Associazione delle Casse professionali privatizzate
(Adepp) l’avv. de Tilla, che ne è
attualmente il presidente, attraverso apposita delega che
certamente sarà approvata e
ratificata nella prossima riunione del comitato dei delegati
prevista per la prima quindicina del mese di aprile 2007.
Conclusa questa prima fase
elettorale, la giornata è proseguita con una serie di incontri
e riunioni tra i delegati, finalizzati alla messa a punto delle
candidature per i cinque nuovi
consiglieri di amministrazione,
in sostituzione di quelli uscenti, avv. Ligotti e avv. Edoardo
Vinciguerra, non più ricandidabili, avv. Colloca, avv. Salvatore Di Cristofalo e avv. Carlo
Dolci.
La mattina del 16 marzo 2007,
pertanto, venivano proposte ufficialmente diverse candidature e all’esito dello scrutinio risultavano eletti, in base al numero di preferenze ricevute,
l’avv. Colloca, l’avv. Vincenzo La
Russa, l’avv. Di Cristofalo, l’avv.
Alberto Bagnoli e l’avv. Giuseppe Della Casa.
Nella prima riunione, fissata
per il 22 marzo 2007, il consiglio di amministrazione, che per
effetto delle celebrate elezioni
risulta essere composto, oltre al
presidente, avv. Scocozza, dall’avv. Bagnoli, dall’avv. Giovanni Ceriello, dall’avv. Colloca, dall’avv. Della Casa, dall’avv. Di Cristofalo, dall’avv. La
Russa, dall’avv. Vittorio Mormando, dall’avv. Giovanni Romano, dall’avv. Paolo Rosa e
dall’avv. Raffaele Ruggiero, ha
eletto a scrutinio segreto e a
maggioranza dei suoi componenti i due nuovi vicepresidenti per il biennio 2007-2009 nelle persone dei consiglieri avv.
Colloca e avv. Rosa, nonché i
componenti della giunta esecutiva nelle persone degli avv.ti
Ceriello e Ruggiero componenti effettivi e gli avv.ti Romano
e Bagnoli componenti supplenti.
L’augurio di tutti e per tutti,
presidente, consiglieri di amministrazione e delegati, è che,
metabolizzate al più presto le
delusioni e le giuste euforie per
l’esito delle elezioni, si possa riprendere a lavorare con dinamismo e rinnovato entusiasmo
nell’interesse e per il bene della Cassa forense e dell’Avvocatura tutta.
Da circa un anno è operativo alla Cassa forense il nuovo ufficio con il compito di analizzare e monitorare le procedure
ROSA CENTOLA
Adeguandosi alle richieste di garantire il miglioramento dell’organizzazione e del funzionamento
aziendale, da circa due anni, su indicazione del comitato dei delegati,
il vertice della Cassa forense ha deliberato di costituire l’ufficio di internal auditing, cui ha assegnato
le funzioni di analisi e monitoraggio delle procedure, e l’organo di
audit committee, deputato alla individuazione, condivisa con il responsabile dell’internal auditing,
delle aree di intervento e alle priorità da seguire.
L’esigenza di un controllo indipendente dell’attendibilità di un
sistema aziendale è stata sentita
da sempre, anche se inizialmente
al solo scopo di dissuasione dal
compimento di irregolarità gestionali. Nata in Gran Bretagna verso
la fine del 1800, quale risposta alla
crescente necessità di un controllo
delle risultanze contabili, e approdata negli Stati Uniti dove ha avuto ampio sviluppo negli anni successivi alla crisi del 1929, l’auditing si estende in Italia dagli anni
70 evolvendosi dall’impostazione
iniziale. Così la funzione di revisione interna (internal auditing) è
sempre più spesso presente negli
organigrammi delle aziende di medie e grandi dimensioni, in posizione di staff all’alta direzione, con lo
scopo di presidiare gli obiettivi di
attendibilità informativa, financial auditing, economicità operativa, operational auditing, e conformità alle normative, compliance
auditing.
L’internal auditing, general-
Efficienza, un passo in più
con l’internal auditing
mente ritenuta l’azione interna di
revisione del funzionamento di un
sistema, ha l’obiettivo di assicurare l’ottimale compatibilità tra i risultati raggiunti dall’organizzazione aziendale e il sistema degli
obiettivi a essa assegnati.
È quindi una funzione, indipendente e vicina al vertice aziendale,
che, su mandato fiduciario, misura
l’efficienza e l’efficacia dei sistemi
organizzativi, procedurali e produttivi dell’azienda, rilevando i rischi cui l’attività è esposta, vagliandoli nella loro portata e probabilità di accadimento. In tale ottica fornisce consulenza specifica
su come rinforzare e ridisegnare
l’organizzazione e il ciclo operativo
dell’azienda, in funzione dell’efficacia o efficienza riscontrata, degli
aspetti migliorabili o delle carenze,
foriere di errori se non di fraudolenze. Si tratta, quindi, di una consulenza organizzativa-funzionale
in permanente attività, idonea a
soddisfare le esigenze di controllo
dell’affidabilità del funzionamento
aziendale.
La corretta concezione e definizione di tale nuova funzione, che
non si concentra più sulla mera verifica della contabilità, supera,
quindi, il concetto di controllo, tipico dei desueti uffici ispettivi aziendali, e la proietta in un ambito di
più ampio respiro, che prevale sul
restrittivo concetto di funzione di
L’istituto è nato
in Gran
Bretagna
e si è sviluppato
negli Usa
ascolto e acquisizione dati nella
prospettiva della correzione migliorativa dei comportamenti e
delle procedure.
Le possibilità e le finalità dell’auditing vanno ben oltre, forniscono un servizio di consulenza al
vertice aziendale che permetta di
correggere e di migliorare sia l’efficienza sia l’efficacia dell’azienda.
Tra le varie possibilità, un auditor
può occuparsi di verificare la
conformità dell’azienda a leggi e
normative di settore; può testare la
sicurezza e la funzionalità delle
informazioni e dei sistemi informatici; può suggerire cambiamenti nell’organizzazione e nell’utilizzo delle risorse al fine di adeguarli
agli obbiettivi prefissati dall’azienda. Può infine fornire una consulenza sulla validità dei progetti,
sulla gestione dei rischi, sulle previsioni di sviluppo e sui movimenti
finanziari. Quindi non un ispetto-
re, con funzioni di controllo e repressione, ma un revisore, con funzioni di supporto, per correggere le
strategie e migliorare l’andamento
dell’azienda.
L’ufficio di internal auditing di
Cassa forense, in funzione da poco
più di un anno, è composto da un
auditor esterno, con competenze
professionali specifiche e notevole
esperienza, individuato su selezione tra candidati segnalati da società esperte nel campo della selezione del personale, supportato da
due figure interne, per le quali è in
corso il processo di formazione e
addestramento operativo. Ha già
proceduto ad approfondite analisi
dei più importanti settori operativi, stilandone le mappe dei rischi,
evidenziando le lacune operative e
procedurali e indicando i provvedi-
5
modello
menti correttivi da adottare anche
in funzione della prevenzione di
frodi. Tali attività sono metodologicamente propedeutiche all’implementazione di una vera e propria funzione di internal auditing,
il cui programma pluriennale è già
stato proposto dall’auditor, previo
l’indispensabile approfondimento
delle specificità dell’ente, certamente non elementari, con i presupposti di sistematicità e di strutturazione solida e permanente.
La peculiarità della funzione,
che rappresenta la garanzia professionale, responsabile e indipendente di fronte ai portatori delle
massime responsabilità politiche
ed esecutive del «sistema azienda»
circa l’efficacia e l’efficienza dei
controlli aziendali interni intesi
nella loro più ampia accezione, ne
richiede l’affiancamento a un organo di collegamento, audit committee, che sia composto in maggioranza da amministratori non esecutivi, in possesso di requisiti di indipendenza e con adeguati poteri
di informazione e di controllo.
Direttore responsabile Marcello Colloca
Direttore editoriale Giovanni Romano
Comitato di redazione
Domenico Borrelli, Rosa Centola, Paolo Fusco, Antonio Gattuso,
Nunzio Luciano, Giuseppe Antonio Madeo, Riccardo Marchio,
Francesco Monaco, Bruno Ricciotti, Liborio Sabatino
Consiglio d’amministrazione Cassa Forense
Presidente: Maurizio de Tilla
VicePresidenti: Marcello Colloca e Paolo Rosa
Consiglieri: Giovanni Ceriello, Salvatore Di Cristofalo, Carlo
Dolci, Ignazio Li Gotti, Vittorio Mormando, Giovanni Romano,
Raffaele Ruggiero, Edoardo Vinciguerra
4
Marzo 2007
MODELLO 5
I provvedimenti adottati nel 2006
Provvedimenti previdenziali adottati dalla Giunta Esecutiva
PENSIONI DI INABILITÀ
accolte
1
1
0
0
3
2
0
0
2
2
4
4
4
4
2
2
3
1
0
0
2
2
respinte
rinviate
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
PENSIONI DI INVALIDITÀ
accolte
8
4
11
6
12
7
10
6
13
9
8
2
11
9
21
9
13
6
5
3
3
2
respinte
rinviate
visita medica revis. accolte
2
0
2
2
0
2
2
0
3
4
0
0
4
0
0
4
0
2
1
0
1
7
0
3
5
1
1
1
0
0
1
0
0
visita medica revis. respinte
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
PENSIONI DI ANZIANITÀ
Elenco non cancellati
Elenco cancellati
11
3
8
6
0
1
7
1
4
2
0
1
5
2
1
6
1
4
12
6
4
10
3
6
17
7
8
2
1
1
2
0
2
Decadenza
Esami particolari
0
5
2
1
2
1
2
0
2
0
0
15
accolte
respinte
rinviate
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
MAGGIORAZIONE EX-COMB.
0
21
18
3
0
0
115
63
33
1
14
4
0
80
24
40
0
1
4
2
1
0
0
0
0
1
0
120
109
75
67
156
140
88
85
71
69
74
67
80
77
126
118
97
92
76
75
35
33
7
3
5
3
6
10
2
1
1
1
3
4
1
1
7
1
1
4
1
0
1
1
35
29
rinviate
COMMUTAZIONE
SUPPLEMENTO
1
3
148
0
1
56
0
2
100
0
4
57
0
3
61
0
2
55
1
1
79
0
1
136
0
142
0
4
87
0
3
83
2
24
1004
Biennale
76
36
48
29
38
26
43
64
62
46
44
512
Triennale
Quinquennale
per cancellazione e/o decesso
69
1
2
15
2
3
46
1
5
27
0
1
23
0
0
26
0
3
36
0
0
68
0
4
72
0
8
41
0
0
37
0
2
460
4
28
PENSIONI DI REVERSIBILITÀ
Elenco
46
46
30
28
50
45
26
24
23
22
28
25
35
34
42
37
36
32
36
31
27
26
Esami particolari
accolte
respinte
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
10
0
rinviate
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reversibilità figli inabili
accolte
respinte
0
0
1
1
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
3
2
2
0
3
1
0
0
13
5
rinviate
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
PENSIONI INDIRETTE
Elenco
Esami particolari
7
4
0
0
5
5
4
4
8
7
12
11
8
7
7
6
2
2
7
6
4
2
accolte
respinte
rinviate
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
6
2
0
Indirette figli inabili
accolte
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
respinte
rinviate
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PENSIONI CONTRIBUTIVA
Elenco
36
36
12
11
28
28
2
1
35
30
33
33
36
34
51
48
22
22
20
20
22
20
Esami particolari
accolte
respinte
0
0
1
0
0
0
1
0
3
2
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
2
0
rinviate
PENSIONI MEDIANTE TOTALIZZAZIONE
0
2
0
0
0
2
0
3
0
2
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
Esami particolari
accolte
2
0
1
3
2
1
1
2
0
0
0
12
respinte
rinviate
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
RIDETERMINAZIONE PENS/SUPP.
LIQUIDAZIONE INTERESSI
7
2
6
2
3
0
14
4
17
3
15
0
7
0
8
1
8
1
4
0
2
0
91
13
PENSIONI DI VECCHIAIA
Elenco
Esami particolari
accolte
respinte
9
0
0
0
998
932
379
350
1
0
0
64
54
297
283
11
2
0
1
13
Marzo 2007
MODELLO 5
5
La Cassa forense ha aggiudicato alle Assicurazioni Generali la gara per l’assistenza sanitaria
Una polizza sanitaria a 360 gradi
Il nuovo piano diventerà operativo a partire dal 1° aprile 2007
SANTINO BONFIGLIO
GIUSEPPE A. MADEO
E
T
ra la fine del mese di febbraio e i primi giorni del
mese di marzo 2007, la Cassa
forense, a seguito dell’annullamento in autotutela della
precedente aggiudicazione del
12/1/2007, per esclusione del
Rti con capogruppo mandataria Unisalute spa, ha aggiudicato, alle Assicurazioni Generali spa, la gara per la stipula
della polizza assicurativa cumulativa Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi
e Convenzione assicurativa integrativa per gli avvocati, praticanti e pensionati iscritti alla Cassa forense.
Il piano sanitario assicurativo che decorrerà dall’1/4/2007,
maggiormente articolato e con
più coperture rispetto a quello precedentemente in essere
sempre con le Assicurazioni Generali spa, sinteticamente e
riassuntivamente prevede:
1. polizza assicurativa per la
copertura dei rischi Grandi interventi chirurgici e Gravi
eventi morbosi a carico Cassa
forense per circa 130 mila avvocati, praticanti e pensionati
iscritti alla Cassa forense, con
l’esclusione degli avvocati che
si riscrivono alla Cassa forense dopo il 65° anno di età, a
meno che la cancellazione non
sia stata determinata dallo
svolgimento di incarichi istituzionali;
2. estensione della copertura assicurativa, con onere a carico degli iscritti, pensionati
iscritti alla Cassa forense e
superstiti di assicurati (titolari di pensione indiretta e di reversibilità e nei limiti delle prestazioni previsti per i familiari a carico), a favore dei propri
familiari conviventi con limite
di età fissato a 80 anni (come
risultanti da stato di famiglia
ovvero da autocertificazione ai
sensi degli art. 75 e 76 del dpr
n. 445/2000);
3. convenzione per polizza integrativa (triennale, con pagamento del premio annuale),
con onere a carico degli iscritti, pensionati iscritti alla Cassa e superstiti di assicurati,
nonché dei propri familiari con
limite di età fissato a 80 anni
(come risultanti da stato di famiglia ovvero da autocertificazione ai sensi degli art. 75 e 76
del dpr n. 445/2000).
Tale polizza ha lo scopo di
dare la possibilità di poter godere, facoltativamente, di una
copertura assicurativa per tutte le forme di ricovero, con o
senza intervento chirurgico, e
per l’alta diagnostica, non gestita dalla compagnia assicuratrice con la polizza collettiva a carico della Cassa forense e si intende estensione di
questa ai rischi non coperti.
La copertura assicurativa integrativa è altresì operante per
le spese sostenute dall’assicurato in conseguenza di:
• ricovero in istituto di cura
reso necessario anche da parto;
• ricovero in regime di dayhospital;
• intervento chirurgico ambulatoriale;
• parto e aborto;
• prestazioni di alta specializzazione;
• prevenzione;
• servizi di informazione;
• prestazioni di assistenza;
• visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici.
CRITERI
DI LIQUIDAZIONE
I rimborsi relativamente alla polizza Grandi interventi
chirurgici e Gravi eventi morbosi avverranno secondo le seguenti modalità:
a) per il ricovero in strutture sanitarie convenzionate con
la compagnia è previsto il pagamento diretto da parte dell’assicuratore alla casa di cura per tutte le prestazioni erogate sia mediche sia di degenza;
b) per il ricovero in strutture sanitarie non convenzionate con la compagnia è previsto
il rimborso entro i limiti di massimale indicati nell’elenco dei
Grandi interventi chirurgici,
delle spese sostenute per le prestazioni erogate senza applicazione della franchigia;
c) per il ricovero in istituto
di cura a totale carico del Ssn
è previsto il rimborso dei tickets
o delle spese connesse o conseguenti al passaggio di clas-
se e di tutte le eventuali spese pre e post ricovero e di quelle per l’accompagnatore, l’assistenza infermieristica, il trasporto dell’assicurato e dell’accompagnatore nei limiti
previsti in polizza;
c) day-hospital: la degenza in
istituto di cura in regime di
day-hospital superiore a giorni tre è equiparata, a tutti gli
effetti, a ricovero in istituto di
cura;
La compagnia di assicurazione, inoltre, si impegna a liquidare i sinistri entro 30 giorni dalla presentazione dell’intera documentazione attinente la relativa pratica (cartella
clinica, fatture e notule debitamente quietanzate).
Per quanto riguarda, invece,
la polizza integrativa, la compagnia di assicurazione provvede al pagamento delle spese
per le seguenti prestazioni:
Prestazioni in strutture
sanitarie private o pubbliche convenzionate con la società. Le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate
direttamente dalla società alle strutture sanitarie convenzionate senza alcun limite, all’infuori del massimale di euro 260 mila annuo.
L’assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione
della prestazione, la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le
prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.
In caso di prestazione extraricovero l’assicurato dovrà firmare le ricevute a titolo di at-
testazione dei servizi ricevuti.
La società provvederà a liquidare direttamente alla
struttura convenzionata le
competenze per le prestazioni
sanitarie autorizzate. A tal fine l’assicurato delega la società
a pagare le strutture/medici
convenzionate/i a saldo delle
spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza.
Prestazioni in strutture
sanitarie private o pubbliche non convenzionate con
la società. Le spese relative
alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’assicurato
con l’applicazione di uno scoperto del 15% e con un minimo non indennizzabile di 500
euro, che verrà applicato sull’insieme delle spese sostenute a eccezione delle spese contenute nei sotto elencati punti, i cui limiti sono indicati nelle singole rispettive garanzie
previste in polizza, sub. Ricovero in istituto di cura, relativamente a:
rette di degenza;
accompagnatore;
assistenza infermieristica
privata individuale;
parto e aborto.
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l’assicurato deve inviare alla sede indicata dalla società la documentazione necessaria e concordata con Cassa forense.
L’assicurato deve consentire
eventuali controlli medici disposti dalla società e fornire
alla stessa ogni informazione
sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i
Vademecum per l’assistenza
DI
PAOLO FUSCO
A seguito delle numerose richieste pervenute alla redazione, pubblichiamo uno specchio riepilogativo relativo alle modalità di erogazione dell’assistenza.
ASSISTENZA IN CASO DI BISOGNO
- entro il 31 marzo di ogni anno la Cassa comunica ai Consigli dell’Ordine l’importo entro
il quale potranno essere proposte erogazioni
assistenziali;
- l’importo annuale è determinato in relazione al numero degli iscritti alla Cassa alla
data del 31 ottobre dell’anno precedente;
- ciascun Ordine entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione deve portare a conoscenza dei propri iscritti l’entità dell’importo deliberato e le modalità per accedere all’erogazione.
-il trattamento viene erogato su domanda dell’interessato, presentata all’Ordine di appartenenza;
- beneficiari sono gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti previdenziali e assistenziali;
- il Consiglio dell’Ordine dell’interessato trasmette copia della proposta di assegnazione
motivata alla Cassa;
- la giunta esecutiva della Cassa, verificati
requisiti e presupposti, entro 60 giorni dispone la trasmissione al Consiglio dell’Ordine dell’importo deliberato;
ASSISTENZA INDENNITARIA
E SANITARIA
Prevede:
- indennizzi totali o parziali in caso di catastrofe
o calamità naturali dichiarati ai sensi dell’art. 5
legge 24/2/92 n. 255 a favore degli iscritti alla Cassa che risiedano o esercitano la professione nel comune colpito dall’evento;
- indennizzi agli iscritti alla Cassa da almeno tre
anni e non pensionati che per infortunio o malattia
non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta
l’attività professionale per almeno tre mesi;
- l’erogazione avviene su domanda dell’interessato che sia iscritto alla Cassa al momento del verificarsi dell’evento.
ALTRE PROVVIDENZE
- borse di studio;
- contributo spese funerarie;
- contributo spese ricovero in istituti per anziani
malati cronici e lungodegenti;
- contributo assistenza infermieristica domiciliare;
- assistenza sanitaria diretta o indiretta a favore
degli iscritti a pieno titolo e dei pensionati che conservano l’iscrizione a un Albo;
- erogazioni assistenziali a favore di avvocati
pensionati a carico della Cassa che abbiano compiuto 80 anni.
Per tutte le prestazioni la modulistica e le ulteriori informazioni possono essere visionate nel sito
della Cassa (www.cassaforense.it).
medici che l’hanno visitato e
curato.
Il pagamento di quanto spettante all’assicurato viene effettuato a cura ultimata, previa consegna alla società della documentazione di spesa (distinte e ricevute) in originale,
debitamente quietanzata.
Per i sinistri avvenuti all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in euro al
cambio medio della settimana
in cui è stata sostenuta la spesa, ricavato dalle quotazioni
dell’Ufficio italiano cambi.
La società procederà alla liquidazione entro 33 giorni dal
ricevimento della documentazione completa (medica e di
spesa) attinente il sinistro.
PREMI
Ciascun iscritto potrà effettuare l’estensione della polizza Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi corrispondendo per ogni componente il proprio nucleo familiare, il premio di euro 72, mentre per la copertura assicurativa integrativa, con onere a
carico dell’iscritto, per sé e per
il proprio nucleo familiare, il
relativo premio pro capite
verrà determinato sulla base
delle seguenti fasce di età:
• per ogni assicurato (associato coniuge o figlio) di età fino a 40 anni, euro 200;
• per ogni assicurato (associato coniuge o figlio) di età superiore a 40 anni e fino a 60
anni, euro 360;
• per ogni assicurato (associato coniuge o figlio) di età superiore a 60 anni fino a 80 anni, euro 520.
È previsto, soltanto per i premi riguardanti la copertura assicurativa integrativa, un trattamento di sconto in ragione
del numero dei componenti il
nucleo familiare dell’iscritto:
• 15% nel caso di nucleo composto da due persone;
• 25% nel caso di nucleo composto da tre persone;
• 30% nel caso di nucleo composto da quattro o più persone.
Il termine ultimo per poter
effettuare l’estensione della copertura assicurativa della polizza Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi a favore del proprio nucleo
familiare, nonché il pagamento del premio per la copertura
integrativa per ciascun iscritto e per il proprio nucleo familiare, è stato fissato improrogabilmente entro il 31 luglio
2007, ferma la decorrenza della garanzia al 1° aprile 2007.
La brochure del piano sanitario
che
decorrerà
dall’1/4/2007, contenente le
nuove condizioni assicurative
e la relativa modulistica, verrà
distribuita in allegato con la
pubblicazione del mese di aprile di Modello 5. (riproduzione
riservata)
6
MODELLO 5
Marzo 2007
Analisi della nuova disciplina. Per l’Avvocatura italiana non si tutela la specificità della professione
Antiriciclaggio, adempimenti pesanti
La normativa mette a rischio il rapporto di fiducia legali-clienti
LEONARDO CARBONE
C
on l’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, che impone l’obbligo anche per gli avvocati di informare le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali, si è posto il problema se tale obbligo sia in contrasto
con il segreto professionale cui l’avvocato è tenuto a osservare nell’esercizio della professione, evidenziando che la ragion d’essere del segreto professionale (degli avvocati)
risiede nel rapporto di fiducia necessariamente esistente tra cliente
e avvocato.
L’Avvocatura ha con forza «gridato», ma inutilmente, che i principi di indipendenza dell’avvocato,
del diritto della difesa e del diritto
al silenzio, vengono messi in discussione dall’obbligo di informazione prevista dalla normativa antiriciclaggio (che non fa altro che
recepire una disposizione di diritto
comunitario).
Occorre allora valutare se l’obbligo di informazione imposto dalla normativa antiriciclaggio agli
avvocati italiani compromette il
principio del segreto professionale
dell’avvocato, tutelato in quanto
tale dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario. La soluzione favorevole per la
non applicabilità della normativa
DI CARLO DOLCI
Nell’ultima riunione del comitato dei delegati, prima del rinnovo delle cariche istituzionali, la
commissione bilancio e patrimonio, coordinata da Riccardo Scocozza, neopresidente della Cassa,
ha presentato un interessante documento ricognitivo intitolato
«Analisi e prospettive del patrimonio immobiliare». L’ora tarda
mi ha impedito di intervenire ed
esprimere le mie osservazioni più
sull’argomento che sul documento. Ci provo ora con la possibilità
di un’analisi più meditata, anche
se sempre giornalisticamente
sintetica. Come tutti sanno da
quando sono alla Cassa, mi sono
sempre interessato della materia,
sia come coordinatore della commissione bilancio e patrimonio
dal 1996 al 1999 sia come consigliere di amministrazione. Negli
ultimi tre anni ho rivolto la mia
attenzione sui fondi immobiliari.
Il documento propone un’analisi riassuntiva del patrimonio immobiliare della Cassa, della sua
gestione, dei criteri manutentivi
adottati dal cda e del suo rendimento. Inoltre, dopo una descrizione dei vari strumenti a disposizione dell’operatore immobiliare
per intervenire sul mercato, si
conclude con alcune proposte.
Come i lettori più attenti di
Modello 5 ricorderanno, nel n. 1
del 2006 in un’analisi abbastanza grossolana indicavo la redditività reale del patrimonio immobiliare nel 2% del valore di libro
e nell’1,8% del suo valore com-
antiriciclaggio all’Avvocatura,
quantomeno nei termini dettati
dal legislatore italiano, può venire
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Infatti, l’avvocato
generale Poiares Madura, per la
causa C-305/05, nelle conclusioni,
dopo aver affermato che la lotta
contro il riciclaggio di capitali può
essere considerata quale obiettivo
di interesse generale che giustifica
l’eliminazione del segreto professionale dell’avvocato, a patto che
tale eliminazione non incida sul
contesto delle attività fondamen-
Studi, è possibile non pagare l’Irap
PAOLO ROSA
La Cassazione, sez. tributaria, il 18 febbraio
2007 ha depositato 11 sentenze (prime di un gruppo di quasi 90), le nn. 3672, 3673, 3674, 3675, 3676,
3677, 3678, 3679, 3680, 3681 e 3682/2007, con le
quali ha stabilito che gli avvocati che non dispongano di un minimo di organizzazione non pagano
l’Irap. Numerosi ricorsi proposti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia Ue, le pronunce dei
quali organi non hanno sostanzialmente intaccato
l’imposta. Ora la giurisprudenza della Suprema
corte ha aperto una maglia, anche se stretta, per i
piccoli professionisti. Questi i principi fissati dalla
Suprema corte:
- il contribuente, piccolo professionista non
strutturato, che ha presentato la richiesta di condono non può ottenere il rimborso dell’Irap;
- perché ci sia organizzazione e quindi assoggettamento all’Irap occorre che il professionista sia,
sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- è necessario che impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in
assenza di organizzazione oppure si avvalga, in
modo non occasionale, di lavoro altrui;
- l’organizzazione rilevante ai fini Irap deve rappresentare un reale apporto aggiuntivo all’opera
del professionista;
- viene negata l’assimilabilità dell’Irap all’Ilor
ma anche all’Iva e all’Iciap o alle imposte sui redditi, valorizzandone il peculiare presupposto impositivo rappresentato dal valore aggiunto della produzione.
In particolare, la sentenza n. 3678/07 riguardava il caso di un avvocato con attività svolta in casa,
senza collaboratori esterni e con beni strumentali
minimi, quali il telefono e il computer. In questo
caso la Corte ha accolto il ricorso contro la sentenza a lui sfavorevole della Commissione tributaria
dell’Emilia Romagna così mandandolo assolto dal
pagamento dell’Irap. Poiché con gli attuali sistemi
informatici computer e telefono, utilizzando una
buona banca dati, consentono all’avvocato di poter
comunque svolgere la sua attività in modo professionalmente qualificato, forse sarebbe stato più
aderente alla realtà individuare il concetto di organizzazione nella produzione di un minimale di reddito Irpef o Iva, magari quello richiesto per l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa forense.
La politica immobiliare
della Cassa di previdenza
merciale. Nell’analisi della commissione il rendimento di un ipotetico patrimonio immobiliare di
200 milioni di euro gestito da una
Fondazione come la nostra è indicato nel 2%, rendimento che sale al 2,8% se gestito da una società immobiliare e al 5,3% se la
gestione viene attuata attraverso un fondo immobiliare. Il collega Sonzini, nella sua analisi allegata al documento, con calcoli
molto meticolosi sul rendimento
del patrimonio immobiliare della
Cassa, lo fissa all’1,5%. Esaminiamo le proposte. Al primo punto viene confermato quanto sostenuto nella relazione allegata
al bilancio di previsione 2007, e
cioè la necessità di portare il peso del patrimonio immobiliare al
20% del totale, considerando anche gli investimenti indiretti attraverso gli strumenti finanziari
relativi a detti asset. Si prevede
anche di valutare l’ipotesi di dismissione dei cespiti meno redditizi. Altro suggerimento importante, che è stato avanzato più
volte dai nostri consulenti (ricordo negli anni 1997 o 1998 l’invito
di Pictet a decentrare il nostro
patrimonio troppo «romano»), è
quello che esorta la Cassa alla diversificazione territoriale e tipologica. Infine, si esprime un convinto assenso al programma di riqualificazione immobiliare in-
trapreso dal cda.
Le proposte e l’impostazione
che emergono dall’analisi della
commissione non potrebbero essere più in sintonia con quello che
ho sempre pensato e anche scritto su queste colonne. Se dovessi
fare un rilievo, ma è polemica
inutile ancorché legata al mio caratteraccio, è che al tempo delle
mie riflessioni scritte mi sembra
di ricordare che tali analisi e proposte non fossero state accolte
con grande favore. Del resto, in
un intervento sentito in sede di
discussione sul documento, un
delegato ha affermato che
l’1,50% di rendimento oltre l’auspicabile (ma non sempre conseguita) rivalutazione del tasso
d’inflazione costituisce pur sempre un risultato accettabile e preferibile anche ad altri migliori legati al mondo volatile della carta
o addirittura alla virtualità
informatica. Devo confessare che
la parola «sempre», da me usata
nel precedente paragrafo per indicare la tetragona permanenza
nel tempo delle mie convinzioni,
è assolutamente inappropriata.
Proprio negli anni intorno al
1997/1998, allorché de Tilla si
era infatuato dello spin-off immobiliare, intervenni nella discussione asserendo che avere in
mano un pezzo di carta non poteva equivalere alla proprietà rea-
le di un mattone. Era un’osservazione poco meditata anche se
nel caso specifico non corrispondeva a un errore, ma sempre poco meditata era. In questo momento storico, invece, la normativa si è evoluta e ci ha fornito gli
strumenti per rendere il pezzo di
carta di una quota di fondo o di
società molto più vantaggioso per
la Cassa di un mattone costoso,
senza concreta liquidità e meno
remunerativo. Tutte le proposte
della commissione sono state
pertanto attuate dal cda negli ultimi tre anni. Tranne quella più
importante della costituzione di
uno o più fondi immobiliari con
relativa sgr (società di gestione
del risparmio). Il programma inserito nel bilancio previsionale di
portare l’asset immobiliare al
20% dell’intero patrimonio è stato da me suggerito e con la dovuta gradualità sarà certo raggiunto.
La valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso interventi di riqualificazione è in corso. Non abbiamo più comprato
immobili se non all’asta perché le
transazioni commerciali del settore, se non fatte attraverso strumenti adeguati come un fondo
immobiliare, sono estremamente poco trasparenti, ma abbiamo
investito in vari fondi, che ci venivano proposti, osservando il
tali da questo svolte, «suggerisce»
alla Corte di risolvere la questione
della compatibilità del principio
del segreto professionale dell’avvocato con la normativa antiriciclaggio di capitali, nei seguenti termini: «L’articolo 2-bis, punto 5, e l’articolo 6 della direttiva del Consiglio
10 giugno 1991, n. 91/308/Cee, relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 4 dicembre 2001, n.
2001/97/Ce, sono validi purché interpretati, conformemente al “considerando” 17 della suddetta direttiva e nel rispetto del diritto fondamentale alla tutela del segreto professionale dell’avvocato, nel senso
che devono essere esonerate da
ogni obbligo di dichiarazione le
informazioni ottenute prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, ovvero nell’ambito della
prestazione di una consulenza legale». L’eventuale decisione della
Corte di giustizia delle Comunità
europee nel senso delle riportate
conclusioni dell’avvocato generale,
anche se relativa alla normativa
antiriciclaggio vigente in Belgio,
non potrà non avere riflessi (positivi) anche sulla normativa antiriciclaggio introdotta dal legislatore
italiano, e quindi sull’Avvocatura.
criterio della diversificazione tipologica e anche gestionale. Infine, ultimamente, il cda ha deciso
di aderire all’ipotesi della costituzione di un fondo immobiliare
ad apporto di liquidità con altre
Casse previdenziali e si sta elaborando lo statuto della sgr che
lo governerà. Il programma è in
avanzata fase di studio e si spera
di portarlo a compimento entro
l’anno.
Un’ultima osservazione la voglio fare sul nuovo strumento
delle Siiq (Società d’investimento immobiliare quotate), citate
nel documento. Dico subito che,
se verrà varato al più presto il loro regolamento (nella Finanziaria si prevedeva entro fine aprile, ma ho qualche dubbio che il
governo ci riesca), potranno essere un utile strumento per il mercato. Non ritengo però che, allo
stato, siano uno strumento che
possa servire alle Casse di previdenza, proprio per l’obbligatorietà della quotazione sul libero
mercato. In un mercato libero si
potrebbe realizzare il rischio concreto di perdere completamente
il controllo dei propri cespiti immobiliari. La loro utilità potrebbe invece verificarsi proprio nel
momento di consolidare alcuni
patrimoni omogenei che si ritiene non possano continuare a essere movimentati da un fondo all’altro o da una società immobiliare all’altra. Per le Casse privatizzate mi sembra che per ora ci
sia da lavorare sui fondi immobiliari, affinando lo studio della loro utilizzazione pratica.
Marzo 2007
MODELLO 5
7
Indicazioni della Cassa per recuperare la contribuzione Completati i lavori del Testo Unico
Riscatto della laurea Per i legali un T.U.
Costi e benefici fiscali dell’operazione
DI
LEONARDO CARBONE
L
a vigente normativa prevede a carico dei liberi professionisti iscritti alle casse categoriali l’obbligo del pagamento di contributi previdenziali a loro totale carico (contributo soggettivo).
La normativa delle varie casse di previdenza dei liberi professionisti consente al professionista, di norma, il riscatto
dalla laurea, del periodo di praticantato, del servizio militare,
del periodo per il quale si è verificata una parziale omissione
contributiva ormai prescritta,
il versamento di contributi volontari per conservare la posizione assicurativa, la ricongiunzione onerosa di periodi assicurativi.
Tale contribuzione versata
«volontariamente» dal professionista è deducibile ai fini fiscali a decorrere da gennaio
2001 (per il periodo antecedente
il 2001, la non deducibilità era
stata avallata da Corte cost. 5
marzo 1999, n. 61, Foro it.,
2000, I, 217. Contra,si era pronunciata Comm. Trib.centrale
15 luglio 1996, n. 3813, id., Rep.
1996, voce Redditi (imposte), n.
315, affermando che dalla scelta in favore della ricongiunzione, deriva automaticamente e
necessariamente l’obbligo il cui
adempimento costituisce proprio quella «ottemperanza a disposizioni di legge» che deve caratterizzare il versamento del
contributo previdenziale perché
esso possa essere interamente
deducibile ai fini Irpef).
A decorrere dal 1° gennaio
2001, invece, la disciplina fi-
scale (art. 10, comma 1, lett. e),
del dpr n. 917 del 1986, come
novellato dall’art. 13, comma 1,
lett. a), n. 1), d.lgs. 18 febbraio
2000 n. 47) prevede la deducibilità dal reddito complessivo
degli oneri sostenuti dal contribuente per i contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di
appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di
periodi assicurativi; la deduzione è ammessa qualunque sia
la causa che origina il versamento.
Sono quindi totalmente deducibili i contributi versati per
il riscatto degli anni di laurea,
per la prosecuzione volontaria,
quelli versati per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, ecc. (riproduzione riservata)
sulla previdenza
DI
GIANTULLIO PIRILLO
Completati i lavori della commissione per la redazione del Testo unico della previdenza forense.
Il lavoro è consistito nel coordinamento delle tre leggi fondamentali del sistema pensionistico
forense, e cioè le leggi 20 settembre 1980, n. 576, 2 maggio 1983,
n. 175 e 11 febbraio 1992, n. 141.
Particolare attenzione è stata
dedicata alle note, ove sono state
riportate le delibere del consiglio
di amministrazione della Cassa
ed altresì alcune sentenze della
Corte di cassazione e della Corte
costituzionale intervenute sul
punto.
Il tutto è stato poi scomposto e
ricomposto in singoli articoli in
modo da consentire sia una agevole lettura sia un immediato re-
perimento delle norme.
Una suddivisione in tre parti,
la prima relativa al rapporto previdenziale, la seconda ai trattamenti assistenziali e la terza ai
trattamenti pensionistici, facilita
ancor più la consultazione.
Terminata questa prima fase,
che non è peraltro esaustiva di
tutta la materia trattata, il lavoro
dovrà essere perfezionato in una
fase successiva in modo da poter
varare un vero e proprio Testo
unico da portare alla approvazione del comitato dei delegati.
La Commissione, che si è avvalsa della costante collaborazione della dott.ssa Franca Martellone, dirigente della Cassa forense, e della consulenza del dott.
Michele Proietti, vicedirettore generale della stessa, ritiene così di
aver svolto un lavoro utile per tutti i delegati.
Il filo di Arianna/Rubrica legale
Calcolo della pensione: individuazione di scaglioni e coefficienti applicabili
DI MARCELLO BELLA
Periodicamente, alcune questioni che
sembravano oramai risolte e definitivamente decise dalla giurisprudenza vengono riproposte in giudizio dagli iscritti, come nel
caso che ha investito la Corte d’appello di Milano, che, con sentenza n. 164/2007, si è pronunciata sulla problematica degli scaglioni e
dei coefficienti da applicare nel calcolo della
pensione.
L’art. 2, comma 2, della legge n. 576/1980
prevede che, «per il calcolo della media di cui
sopra, si considera solo la parte del reddito
professionale soggetta al contributo di cui all’art. 10, primo comma, lettera a); i redditi
annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’art. 15 della presente
legge…».
In sostanza, il predetto art. 2 della legge n.
576/1980 disciplina i requisiti per l’attribuzione del diritto alla pensione di vecchiaia ed
i criteri per la determinazione dell’ammontare della stessa ed il successivo art. 15 disciplina il meccanismo di rivalutazione dei redditi da considerare come base di calcolo per la
determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico, al fine di evitare che il
riferimento ad un dato reale, quale quello del
reddito dichiarato ai fini Irpef, perda di attualità.
A tale proposito, è necessario precisare che
il legislatore, quando all’art. 2, primo comma, della legge n. 576/1980, per l’individuazione della «base pensionabile», parla di redditi «risultanti dalle dichiarazioni relative ai
quindici (n.d.r.: prima delle recenti riforme)
anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione», ha inteso riferirsi all’anno
inteso come periodo temporale intercorrente
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre e non già al
periodo dei 365 giorni anteriori al pensionamento.
A conferma di quanto esposto nel precedente capoverso, la Corte di cassazione, con
sentenze a sezioni unite n. 7271/2004 e n.
7280/2004, ha affermato che «la Cassa correttamente ha osservato che per anno solare
cui fa riferimento il legislatore deve intendersi non un periodo di 365 giorni, ma il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre e
che è quello preso in considerazione anche ai
fini della dichiarazione dei redditi. La coincidenza , nel sistema di previdenza forense-
dell’anno civile con quello solare trova ulteriore riscontro anche nella previsione di un
contributo soggettivo annuale da parte dell’art. 10, comma 3, della legge 576/1980».
In tale contesto, l’ultimo reddito da prendere in considerazione è quello prodotto nell’anno «solare» precedente il pensionamento,
al quale vanno riferiti e rapportati i redditi
prodotti precedentemente.
Allo stesso modo, quando il secondo comma dell’articolo 2 della stessa legge dispone
che tutti i redditi precedenti vanno rivalutati escluso l’ultimo, non può che essere inteso
nel senso che il reddito a coefficiente uno, e
cioè non rivalutabile, è quello prodotto nel
periodo 1° gennaio -31 dicembre dell’anno solare precedente il pensionamento. Si rileva
che è costante l’orientamento in giurisprudenza che per il calcolo del trattamento pensionistico erogato dalla Cassa debba farsi riferimento esclusivamente all’articolo 2 della
legge numero 576 del 1980 che, per il calcolo
della base pensionabile, fa riferimento ai
redditi prodotti nell’anno antecedente al
pensionamento con conseguente applicazione degli scaglioni e coefficienti in vigore per
quello stesso anno (ex multis, Cass., sez. lav.,
3/08/2000, n. 10218; Cass., 10/04/2002, numero 5084; Cass. 11822/2003, Cass.,
15/09/2004, n. 18543; e da ultimo Cass., Sezioni Unite, n. 7271/2004 e n. 7280/2004). In
particolare, la Suprema Corte, con la sentenza 10218/2000, ha statuito che, per la rivalutazione degli anni utili per l’individuazione
della base pensionistica, prevista dall’art. 2
della legge 576/1980, vanno usati i coefficienti previsti dalle tabelle, aggiornate ai sensi
dell’art. 15 della legge stessa, per l’anno anteriore a quello di maturazione del diritto a
pensione. La stessa Corte, con la sentenza
11822/2003, ha peraltro affermato che nel sistema della Cassa le pensioni sono ragguagliate al reddito annualmente dichiarato ai
fini Irpef e, quindi, sono di necessità riferite
ai redditi annui percepiti anteriormente all’anno di pensionamento e, per l’effetto, la liquidazione della pensione deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 2 della legge 576/80,
sulla base dei redditi prodotti nel quindicennio antecedente il pensionamento con esclusione del reddito relativo all’anno del pensionamento.
Già in precedenza, peraltro, il supremo
giudice di legittimità aveva affermato che «il
senso fatto palese dalle parole adoperate nei
testi legislativi è tale da non suscitare dubbio
alcuno circa l’interpretazione che ad essi deve essere data. La norma di cui all’art. 2, primo comma, della legge n. 576/1980 (nella
nuova formulazione ricevuta dall’art. 2 della
legge 2/5/1983 n. 175) stabilisce, come detto,
che l’ammontare della pensione in esame deve essere computata nella misura dell’1,50%
della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) risultanti dalle dichiarazioni relative ai
quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Non v’è dubbio,
quindi, che il ricorrente avendo maturato i
requisiti per la concessione della pensione di
vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età
(1/10/1983: nel caso concreto all’esame della
Corte, n.d.r.), aveva diritto di averla computata sulla base delle dichiarazioni dei redditi
anteriori di cui l’ultima da prendere in considerazione era quella relativa all’anno
1981/82, presentata nella primavera del
1983» (Cass. 30 luglio 1992, n. 9142). La Suprema corte di cassazione, nelle già citate
sentenze a sezioni unite n. 7271/2004 e n.
7280/2004, ha affermato che «l’art. 2 della
legge 576/80, nell’imporre la rivalutazione di
tutti i redditi presi in considerazione escluso
l’ultimo, non può che riferirsi, quanto all’esclusione dalla rivalutazione, al reddito prodotto nell’anno precedente il pensionamento. Con l’ulteriore conseguenza che, proprio
perché il sistema delle pensioni erogate dalla
Cassa è ragguagliato ai redditi dichiarati ai
fini Irpef, il reddito dell’anno in corso al momento del pensionamento non entra nella
base di calcolo perché sarà oggetto di dichiarazione solo nel corso dell’anno successivo».
In conclusione, si sottolinea che le sezioni
unite della Corte di cassazione, dissipando
ogni dubbio, hanno statuito che nel sistema
della Cassa forense le pensioni sono ragguagliate al reddito annualmente dichiarato ai
fini Irpef e, quindi, sono di necessità riferite
ai redditi annui percepiti anteriormente all’anno di pensionamento e, per l’effetto, la liquidazione della pensione deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 2 della legge n.
576/80, sulla base dei redditi prodotti nel
quindicennio (n.d.r.: ante riforme) antecedente il pensionamento con esclusione del
reddito relativo all’anno del pensionamento
che non entra nella base di calcolo perché
sarà oggetto di dichiarazione solo nel corso
dell’anno successivo.
Le sezioni unite della Corte di cassazione
hanno, per di più, statuito che tale conclusione non muta ove il ricorrente abbia, eventualmente, versato il contributo soggettivo
per l’anno del pensionamento, cioè su uno
scaglione di reddito non rilevante ai fini pensionistici: di tale contributo potrà tenersi
conto in sede di liquidazione del supplemento di pensione. La Corte d’appello di Milano,
nella citata sentenza n. 164/2007, recependo
l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, «se la legge avesse voluto trasformare l’anno figurativo in anno effettivo, includendo reddito e massimale dell’anno in cui matura la pensione, avrebbe dovuto prevedere una liquidazione della pensione differita oppure sdoppiata in due momenti diversi».
Continua da pag. 2
ART. 19 NORMA TRANSITORIA
Nelle more della messa a disposizione
delle procedure informatiche, previste dalla presente convenzione, le parti contraenti si impegnano a garantire la definizione e il pagamento delle prestazioni agli
aventi diritto, utilizzando le consuete modalità di comunicazione. Le parti si impegnano reciprocamente a fornire l’elenco
delle strutture territoriali competenti per
la trattazione delle domande di pensione
in totalizzazione.
ART. 20 REGISTRAZIONE
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli
artt. 5 e 40 del dpr 26 aprile 1986, n. 131, e
le relative spese sono a carico della parte
che vi provvede.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 14/3/2007
Per L’Inps
Il presidente
f.to avv. Gian Paolo Sassi
Per la Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense
Il presidente
f.to avv. Maurizio de Tilla
8
Marzo 2007
MODELLO 5