Modello 5 Marzo 2007
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Modello 5 Marzo 2007
5 modello Supplemento al numero odierno di Spedizione in abbonamento postale 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano. Direttore responsabile Paolo Panerai. Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91 Issn 1827-7837 Realizzato in collaborazione con la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Responsabile editoriale Marcello Colloca Il presidente Riccardo Scocozza punta alla centralità del Comitato dei delegati Una squadra forte per una Cassa ancora più autonoma L’intervento Totalizzazione: convenzione Cassa Forense-Inps MARCELLO COLLOCA È stata sottoscritta il 14 marzo scorso la convenzione tra la Cassa forense e l’Istituto nazionale di previdenza sociale per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione. Regolamentato dal decreto legislativo del 2 febbraio 2006 n. 42, l’accordo prevede la presentazione della domanda da parte del professionista interessato a ricongiungere gli spezzoni contributivi all’ultimo ente di iscrizione, che, a sua volta, ne curerà la registrazione nella procedura informatica di collegamento fra gli enti firmatari, strutturalmente realizzata e gestita dall’Inps; saranno poi questi i singoli enti a compiere gli accertamenti di rispettiva competenza, inserendo in rete i propri dati e l’eventuale quota di trattamento pensionistico di propria spettanza. Le domande in giacenza potranno pertanto essere finalmente avviate a disamina, sol che per ora ciò avverrà «alla vecchia maniera», in attesa dell’approntamento dell’infrastruttura informatica, con documentazione cartacea e con gli interessati che dovranno affrontare un altro piccolo sforzo: la riproposizione della domanda secondo gli standard che metterà a punto l’Inps. La convenzione era quindi indispensabile, dal momento che l’Inps è l’unico soggetto liquidatore, per come previsto dall’art. 5 del decreto legislativo citato, mentre le altre gestioni convenzionate devono contribuire pro quota al pagamento dell’assegno pensionistico. A questo punto è appena il caso di ricordare che per avere diritto alla totalizzazione il professionista dovrà avere, complessivamente, almeno venti anni di contribuzione e sessantacinque anni di età o, alternativamente, senza vincolo di età almeno quaranta anni di contributi, e il periodo contributivo minimo nell’ambito di ogni gestione previdenziale dovrà essere di almeno sei anni e i singoli periodi non dovranno essere fra loro coincidenti. Una volta presentata la domanda, l’ente destinatario opererà la verifica dei requisiti richiesti e comunicherà l’im- S ono onorato e orgoglioso di essere il presidente di Cassa forense. Non si può non esserlo dopo quanto è accaduto durante l’ultimo comitato. I delegati hanno tributato il dovuto omaggio a Maurizio de Tilla con un lunghissimo caloroso applauso, riconoscendogli tutti i meriti di una lunga indimenticabile presidenza. Poi, subito, il comitato, con un’unica votazione, raggiunta la maggioranza qualificata richiesta dallo statuto, ha nominato il nuovo presidente. Considero quanto accaduto il segno inequivocabile, per me una conferma, che Cassa forense e questo comitato, affondando radici forti e stabili nel passato, sanno guardare senza timori al futuro. Credo fortemente nel ruolo centrale del comitato e di ciascun delegato, voce degli iscritti alla Cassa. Sarà per me imperativo ineludibile ricercare accuratamente e portare alla luce tutte le competenze specifiche, le peculiarità e le potenzialità esistenti nel comitato e chiamare ogni delegato a dare il suo contributo, anche con l’affidamento di incarichi speciali. Piuttosto che l’apice di una piramide, vorrò essere il fulcro e il nucleo del comitato da cui con forza centripeta accoglierò suggerimenti e stimoli e a cui porto lordo della pensione spettante all’Inps, che, a sua volta, provvederà all’erogazione come sostituto di imposta. Da quel momento in poi sarà l’Inps a gestire il rapporto previdenziale col pensionato, con la comunicazione del diritto alla pensione totalizzata, con la determinazione del rateo di spettanza per singole casse, con le ritenute di legge e con l’invio annuale del Cud. Quanto ai costi la Cassa si farà carico del versamento anticipato all’Inps, mese per mese, dei ratei a proprio carico, mentre l’ente previdenziale pubblico sopporterà gli oneri gestionali e amministrativi. Della convenzione viene pubblicato il testo integrale nella pagina seguente. con forza centrifuga distribuirò compiti, incarichi e responsabilità. Ogni delegato rappresenta un vero patrimonio che va valorizzato. Promuoverò e attuerò iniziative preordinate a perfezionamento dei delegati nella materia previdenziale e assistenziale e nella tecnica di gestione del patrimonio, così come previsto dallo statuto. Solo così sarà possibile individuare e far crescere un gruppo intercambiabile di colleghi che dovranno, con capacità ed esperienza, fronteggiare le sfide dei prossimi anni. Considero, poi, valore e forza di Cassa forense i dipendenti, tutti, indistintamente. Sono preparati e qualificati, impegnati e motivati, un’autentica ricchezza, un capitale che non trova voce adeguata in alcun bilancio. Porrò al servizio di Cassa forense la mia esperienza di amministratore pubblico e privato e la cognizione di questioni aziendali; la risalente conoscenza dell’istituzione previdenziale e dei temi della previdenza forense; la contezza dello stato dell’Avvocatura, degli scenari futuri e del ruolo che la Cassa è chiamata a svolgere; i rapporti istituzionali, politici e sociali consolidati; e, perché no, il bagaglio di tutta la mia vita. Tutti insieme, nell’unico mandato biennale che mi sono dato, potremo: • riaffermare l’autonomia della Cassa forense; • dialogare con tutte le istituzioni e con enti previdenziali pubblici e privati in posizione di autonomia; • consolidare i rapporti con l’Avvocatura istituzionale e associata; • definire la riforma della previdenza, tenendo conto dello sconvolgimento «Bersani» e dei progetti di riforma della legge professionale; • sviluppare le basi solidamente poste dal comitato per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare; • rafforzare le sinergie in ambito Adepp su temi comuni anche di carattere gestionale e operativo; • concretare la partecipazione dei coordinatori delle commissioni alle riunioni del consiglio di amministrazione limitatamente alla trattazione di argomenti già esaminati in commissione; • utilizzare tutte le professionalità, capacità ed esperienze specifiche dei delegati, anche da anteporre a consulenze esterne; • ridurre i costi ed evitare sprechi di risorse, anche umane; • riorganizzare e razionaliz- zare gli uffici con finalità di maggiore efficienza nella gestione delle risorse umane secondo criteri certi di meritocrazia (carriere) e impegno personale (incentivazione); • riorganizzare e razionalizzare il call-center supportandolo di un prontuario, predisposto da apposita commissione, di risposte standard ai quesiti di maggior frequenza. Vorrei anche costituire un gruppo di lavoro di delegati per la redazione di una «Carta dei diritti» che sia la sintesi e la garanzia degli impegni assunti da Cassa forense nei confronti dei suoi iscritti. Vorrei inoltre individuare nel comitato, se possibile, e comunque nella struttura, una risorsa che possa coordinare e gestire le comunicazioni esterne di Cassa forense. Nello stesso ambito vorrei affidare a una commissione il monitoraggio di tutte le novità e progetti in tema previdenziale, così da garantire all’istituzione la conoscenza in tempo reale dello «stato dell’arte» degli argomenti in trattazione e poter intervenire tempestivamente a salvaguardia degli interessi di Cassa forense. … e non è tutto. E non è poco. Per questo basta parole, vado a lavorare. Riccardo Scocozza I nuovi vertici della Cassa Consiglio di amministrazione Avv. Riccardo Scocozza PRESIDENTE Avv. Marcello Colloca VICE PRESIDENTE AVV. PAOLO ROSA VICE PRESIDENTE Avv. Alberto Bagnoli CONSIGLIERE Avv. Vittorio Mormando CONSIGLIERE Avv. Giovanni Romano CONSIGLIERE Avv. Raffaele Ruggiero CONSIGLIERE Giunta Esecutiva Avv. Giovanni Ceriello CONSIGLIERE Avv. Giovanni Ceriello COMPONENTE EFFETTIVO Avv. Giuseppe Della Casa CONSIGLIERE Avv. Raffaele Ruggiero COMPONENTE EFFETTIVO Avv. Salvatore Di Cristofalo CONSIGLIERE Avv. Alberto Bagnoli COMPONENTE SUPPLENTE Avv. Vincenzo La Russa CONSIGLIERE AVV. GIOVANNI ROMANO COMPONENTE SUPPLENTE 2 Marzo 2007 MODELLO 5 La Cassa forense ha stipulato una convenzione con l’Istituto nazionale di previdenza sociale Totalizzazione al traguardo per i legali Linea diretta Cassa-Inps per liquidare facilmente le pensioni Modello 5 pubblica la convenzione tra l’Inps e la Cassa, firmata il 14 marzo scorso al fine dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006 PREMESSO CHE • il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, ha disciplinato la totalizzazione dei periodi assicurativi conseguibile a domanda dell’interessato nel rispetto del principio del pro quota tra le singole gestioni previdenziali presso le quali sono maturati i relativi periodi contributivi; • l’art. 5 del citato dlgs dispone che l’onere dei trattamenti pensionistici è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota, e che il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps; • il citato art. 5 stabilisce che, al fine di provvedere al pagamento di cui al precedente capoverso, l’Inps stipula con gli enti interessati all’erogazione di una quota dei trattamenti pensionistici apposite convenzioni; • il ministero del lavoro e della previdenza sociale nella direttiva del 2 marzo 2006 ha affidato all’Inps il compito di mettere a disposizione degli altri enti/casse una procedura informatica che operi in tempo reale per consentire di acquisire le domande, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l’esito e procedere alla liquidazione del trattamento spettante; • pertanto, si rende necessario disciplinare convenzionalmente le modalità procedurali per provvedere alla corresponsione delle pensioni mediante totalizzazione in favore degli aventi diritto; • alla presente convenzione si applicano anche le disposizioni del codice civile in quanto compatibili e laddove non diversamente disposto dalle norme della convenzione medesima; • per ente di istruttoria si intende l’ente di ultima iscrizione del lavoratore assicurato che presenta la domanda di totalizzazione, quindi tanto l’Inps che la Cassa stipulante; • tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue. ART. 1 PREMESSA La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. ART. 2 TRASFERIMENTO DATI E ACCERTAMENTO REQUISITI L’Inps mette a disposizione della Cassa una procedura automatizzata condivisa, per consentire di acquisire in tempo reale le domande degli interessati, raccogliere tutte le informazioni necessarie, rilevare i dati contributivi e assicurativi, evidenziare l’esito della domanda e il trattamento pensionistico spettante. ART. 3 SISTEMI DI SICUREZZA E DI ACCESSO ALLA PROCEDURA La procedura è caratterizzata da sistemi di controllo e autenticazione degli accessi per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati. La Cassa dovrà comunicare all’ufficio incaricato della sicurezza dell’Inps i nominativi delle persone autorizzate all’accesso e al trattamento dei dati. ART. 4 ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA La domanda viene presentata dagli interessati presso la Cassa di ultima iscrizione, utilizzando modelli unificati concordati dai soggetti che sottoscrivono la presente convenzione. La Cassa di istruttoria presso la quale la domanda è stata presentata procede in tempo reale e, di norma entro 24 ore, all’acquisizione della domanda nella procedura messa a disposizione dall’Inps. In caso di pensione di reversibilità la domanda viene presentata all’Inps che provvede a determinare le quote di competenza di ciascun ente/cassa chiedendone la preventiva conferma prima di effettuare il pagamento della pensione. ART. 5 INSERIMENTO PERIODI ASSICURATIVI La Cassa competente, indicata dal richiedente nella domanda di prestazione, una volta effettuata la propria istruttoria, provvede a inserire attraverso la procedura messa a disposizione dall’Inps i dati relativi all’anzianità contributiva maturata presso ciascun ente e al pro rata da corrispondere in caso di accoglimento della domanda. Tale inserimento ha carattere certificativo e solleva la Cassa istruttore da ogni responsabilità e controllo con riferimento ai dati relativi alle altre gestioni e solleva l’Inps dalla responsabilità afferente le validazioni aventi valore certificativo dichiarato dagli enti/casse gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. ART. 6 DEFINIZIONE DELLA DOMANDA Sulla base delle informazioni pervenute e convalidate dagli enti competenti, la Cassa di istruttoria avvia gli adempimenti necessari per la definizione della domanda determinando l’esistenza del diritto a pensione e la relativa decorrenza. La Cassa di istruttoria adotta quindi il provvedimento, che può essere di accoglimento o di reiezione della domanda, dandone comunicazione sia all’interessato sia a tutti gli enti coinvolti nella totalizzazione nonché, in ogni caso, all’Inps. ART. 7 ENTE COMPETENTE PER LA GESTIONE DEI RICORSI I provvedimenti assunti dalla Cassa di istruttoria potranno essere impugnati in sede di ricorso amministrativo con le modalità previste per gli altri provvedimenti di competenza della Cassa medesima. Gli al- tri enti/casse dovranno concorrere alla fase di istruttoria del ricorso per quanto di competenza. La decisione del ricorso è deliberata previa acquisizione del parere vincolante di tutti i soggetti coinvolti nella totalizzazione. ART. 8 CREAZIONE DELLA PROVVISTA L’Inps comunica, entro il giorno 10 di ciascun mese, attraverso la procedura informatica, gli importi lordi delle quote di pensione da porre in pagamento nel mese successivo, di pertinenza di ciascun ente/cassa. Con la stessa modalità l’Inps comunica l’eventuale importo degli interessi spettanti al pensionato in caso di liquidazione della prestazione oltre i termini previsti dalla legge, il cui onere è ripartito proporzionalmente in base alla quota a carico di ciascun ente/cassa. La Cassa precostituisce, in favore dell’Inps, i fondi necessari alla copertura delle somme di cui ai precedenti capoversi nei cinque giorni lavorativi successivi (data operazione) e con valuta non oltre il penultimo giorno bancabile, del mese precedente a quello di pagamento dei trattamenti pensionistici, mediante bonifico bancario con causale «trattamenti pensionistici da totalizzazione mese ……… anno ………». Le relative coordinate bancarie saranno comunicate successivamente da parte dell’Inps. La Cassa provvede a trasmettere all’Inps, tramite fax e nello stesso giorno della provvista fondi, copia del bonifico bancario di cui al precedente capoverso. D’accordo tra le parti potrà essere presa in considerazione una diversa modalità di comunicazione dei dati relativi al bonifico stesso, nel momento in cui verrà messa a disposizione la procedura informatica di cui in premessa. ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO E COMUNICAZIONI DELLE QUOTE IN PAGAMENTO L’Inps, come ente pagatore, provvede a erogare le prestazioni di cui alla presente convenzione, con le medesime modalità, procedure e periodicità in uso, per il pagamento ai pensionati Inps. L’Inps comunica agli interessati e agli enti/casse, con la periodicità in uso, il dettaglio delle quote di pertinenza dei predetti enti/casse. ART. 10 RECUPERO DI PRESTAZIONI In caso di decesso del pensionato, l’ente/cassa che ne viene a conoscenza ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Inps, nonché agli altri enti/casse, mediante la procedura informatica messa a disposizione, in modo che l’Inps provveda all’interruzione dei pagamenti. Eventuali somme poste in pagamento successivamente alla data di cessazione del diritto alla prestazione verranno restituite alla Cassa entro il mese successivo a quello di contabilizzazione del riaccredito da parte degli enti/casse pagatori ovvero del recupero effettuato direttamente dall’Inps. Qualora non sia possibile procedere al recupero da parte dell’Inps, ognuno degli enti/casse erogatori dovrà provvedere direttamente al recupero per la quota di pensione di propria competenza. Eventuali somme sospese a seguito del termine di validità del mandato di pagamento o per altre cause e che risultino non più dovute verranno restituite all’ente/cassa entro il mese successivo a quello in cui è stata accertata la cessazione del diritto alla prestazione. ART. 11 MANLEVA L’Inps inoltre manleva espressamente la Cassa da ogni e qualsivoglia pretesa da parte dei pensionati in ordine al mancato o inesatto accredito della quota parte del trattamento pensionistico, qualora la Cassa abbia regolarmente adempiuto agli obblighi posti a suo carico. ART. 12 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI DA PARTE DELLA CASSA La Cassa è tenuta a comunicare all’Inps, tramite la procedura informatica messa a disposizione, ogni variazione relativa alle quote di propria competenza, fermo restando quanto precisato all’art. 10 per il recupero delle somme indebitamente riscosse. ART. 13 ADEMPIMENTI A CARICO DELL’INPS L’Inps provvede all’aggiornamento della propria banca dati e a ogni successivo intervento di rettifica e/o conguaglio dell’importo messo in pagamento comunicato dalla Cassa, secondo quanto previsto al precedente art. 12 ovvero determinato automaticamente dall’Inps nei casi di perequazione automatica delle pensioni e gestione anagrafica (variazioni banca, indirizzi ecc.). ART. 14 RIMBORSO ONERI La Cassa si impegna a corrispondere all’Inps gli oneri derivanti dalle attività finalizzate all’erogazione delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, costituiti da commissioni e rimborsi comunque riconosciuti da apposite convenzioni o accordi in vigore all’atto del pagamento tra l’Inps e gli enti pagatori (istituti di credito e le Poste italiane spa) per i pagamenti dagli stessi effettuati, compresi i rimborsi relativi a spese postali, ripartiti sulla base del numero degli enti/casse che concorrono al pagamento della singola prestazione. Il rimborso di tali oneri verrà regolato su base semestrale. ART. 15 OBBLIGHI EX DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 È fatto divieto espresso alle parti di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della presente convenzione per fini diversi da quelli previsti dalle leggi citate in premessa, da quelli inerenti i propri fini istituzionali nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone, gruppi e imprese. È fatto assoluto divieto di cedere a terzi i dati oggetto di scambio ai sensi della presente convenzione o di utilizzarli per usi commerciali. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione ipso iure della convenzione, fatta salva l’eventuale risarcibilità dei danni. Le parti comunicheranno vicendevolmente per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e avranno cura di impartire le relative istruzioni agli addetti dei rispettivi istituti/enti/casse di appartenenza. Tali addetti, operando in qualità di incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dai rispettivi responsabili. ART. 16 GRUPPO TECNICO INPS/RAPPRESENTANZA ENTI/CASSE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE Le parti costituiranno un gruppo tecnico congiunto con l’incarico di organizzare e gestire le procedure amministrative ed informatiche afferenti l’attuazione del presente accordo. ART. 17 CONTROVERSIE In caso di controversia in ordine all’applicazione della presente convenzione le parti si impegnano a nominare una commissione di arbitrato costituita da un rappresentate scelto da ciascuna delle parti e dal presidente nominato dal direttore del dipartimento previdenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nelle cause promosse dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria dagli assicurati o pensionati è fatta comunque salva la facoltà della parte convenuta in giudizio di chiamare nel processo l’altro contraente. ART. 18 DOMANDE DI PENSIONE PRESENTATE IN VIGENZA DELL’ART. 71, COMMA 2, LEGGE 388/2000 Al fine di ottenere una semplificazione gestionale, le parti concordano che la presente convenzione, a partire da una data che sarà definita dal gruppo tecnico di cui all’art. 16, dovrà trovare applicazione anche per la gestione delle domande di pensione presentate in vigenza dell’art. 71, comma 2, legge 388/2000. Continua a pag. 7 Marzo 2007 MODELLO 5 3 Resoconto delle elezioni: Scocozza succede a De Tilla. Parzialmente rinnovato anche il Cda Riforma strutturale delle pensioni Illustrato al Comitato dei delegati il programma operativo GIUSEPPE ANTONIO MADEO A distanza di due anni dall’insediamento, avvenuto l’11 marzo 2005, i delegati della Cassa forense, nei giorni 15 e 16 marzo 2007, sono tornati a votare per eleggere un nuovo presidente e cinque consiglieri di amministrazione. L’appuntamento elettorale era molto sentito e ha visto la partecipazione di tutti gli 80 delegati certamente e soprattutto perché segnava la fine di un’epoca, in quanto in virtù del nuovo statuto approvato con decreto interministeriale (ministro della giustizia, ministro del lavoro e ministro del tesoro) del 23 dicembre 2003, l’avv. Maurizio de Tilla, rimasto ininterrottamente alla guida della Fondazione per oltre dieci anni, precisamente dal 1° febbraio 1997, non poteva essere più ricandidabile. Già dalla sua ultima elezione, infatti, avvenuta nella riunione dell’11 marzo 2005 e per la prima volta direttamente dal comitato dei delegati, si era aperta la corsa alla successione che negli ultimi tempi si era concretizzata con l’aperta candidatura dell’avv. Marcello Colloca, dell’avv. Dario Donella, dell’avv. Ignazio Ligotti e dell’avv. Riccardo Scocozza. L’esito della votazione, benché alla vigilia presentasse elementi di incertezza e alcuni pronosticavano (in considerazione dell’elevato quorum necessario: maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto) un’estenuante sessione con diverse votazioni (tanto è vero che per il rinnovo delle cariche erano state previste due giornate), è stato nettamente favorevole all’avv. Scocozza, che al primo scrutinio ha riportato 42 voti su 80 votanti e aventi diritto al voto. Lo stesso, pertanto, è stato immediatamente proclamato presidente della Cassa forense per il prossimo biennio 20072009, ricevendo l’applauso convinto e condiviso da tutti i componenti del comitato dei delegati. Per l’avv. Scocozza, nato ad Eboli (Sa) il 26 gennaio 1929, si tratta in realtà di un ritorno alla leadership della Fondazione, in quanto egli era stato già presidente della medesima prima della privatizzazione, seppure per un breve periodo (circa otto mesi: dal 15 gennaio 1993 al 4 settembre 1993). Nel suo breve, sintetico e per certi versi emozionato discorso di insediamento, dopo aver ringraziato per l’opera svolta il presidente uscente, avv. de Tilla (che peraltro, in apertura di seduta e prima di procedere alle operazioni elettorali, aveva ricevuto da tutti i delegati una fortissima e duratura ovazione), il nuovo presidente ha voluto subito precisare e puntualizzare che: a) alla scadenza del suo mandato non si ricandiderà più alla presidenza della Cassa; b) intende restituire centralità al comitato dei delegati con attribuzione di maggiore responsabilità ai suoi componenti; c) riprendere il cammino per addivenire a una riforma strutturale della previdenza forense condivisa, con una particolare attenzione ai giovani avvocati, e rafforzare vieppiù il patto di solidarietà generazionale; d) mantenere, quantomeno, sino al mese di luglio 2008, come rappresentante della Cassa forense in seno all’Associazione delle Casse professionali privatizzate (Adepp) l’avv. de Tilla, che ne è attualmente il presidente, attraverso apposita delega che certamente sarà approvata e ratificata nella prossima riunione del comitato dei delegati prevista per la prima quindicina del mese di aprile 2007. Conclusa questa prima fase elettorale, la giornata è proseguita con una serie di incontri e riunioni tra i delegati, finalizzati alla messa a punto delle candidature per i cinque nuovi consiglieri di amministrazione, in sostituzione di quelli uscenti, avv. Ligotti e avv. Edoardo Vinciguerra, non più ricandidabili, avv. Colloca, avv. Salvatore Di Cristofalo e avv. Carlo Dolci. La mattina del 16 marzo 2007, pertanto, venivano proposte ufficialmente diverse candidature e all’esito dello scrutinio risultavano eletti, in base al numero di preferenze ricevute, l’avv. Colloca, l’avv. Vincenzo La Russa, l’avv. Di Cristofalo, l’avv. Alberto Bagnoli e l’avv. Giuseppe Della Casa. Nella prima riunione, fissata per il 22 marzo 2007, il consiglio di amministrazione, che per effetto delle celebrate elezioni risulta essere composto, oltre al presidente, avv. Scocozza, dall’avv. Bagnoli, dall’avv. Giovanni Ceriello, dall’avv. Colloca, dall’avv. Della Casa, dall’avv. Di Cristofalo, dall’avv. La Russa, dall’avv. Vittorio Mormando, dall’avv. Giovanni Romano, dall’avv. Paolo Rosa e dall’avv. Raffaele Ruggiero, ha eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei suoi componenti i due nuovi vicepresidenti per il biennio 2007-2009 nelle persone dei consiglieri avv. Colloca e avv. Rosa, nonché i componenti della giunta esecutiva nelle persone degli avv.ti Ceriello e Ruggiero componenti effettivi e gli avv.ti Romano e Bagnoli componenti supplenti. L’augurio di tutti e per tutti, presidente, consiglieri di amministrazione e delegati, è che, metabolizzate al più presto le delusioni e le giuste euforie per l’esito delle elezioni, si possa riprendere a lavorare con dinamismo e rinnovato entusiasmo nell’interesse e per il bene della Cassa forense e dell’Avvocatura tutta. Da circa un anno è operativo alla Cassa forense il nuovo ufficio con il compito di analizzare e monitorare le procedure ROSA CENTOLA Adeguandosi alle richieste di garantire il miglioramento dell’organizzazione e del funzionamento aziendale, da circa due anni, su indicazione del comitato dei delegati, il vertice della Cassa forense ha deliberato di costituire l’ufficio di internal auditing, cui ha assegnato le funzioni di analisi e monitoraggio delle procedure, e l’organo di audit committee, deputato alla individuazione, condivisa con il responsabile dell’internal auditing, delle aree di intervento e alle priorità da seguire. L’esigenza di un controllo indipendente dell’attendibilità di un sistema aziendale è stata sentita da sempre, anche se inizialmente al solo scopo di dissuasione dal compimento di irregolarità gestionali. Nata in Gran Bretagna verso la fine del 1800, quale risposta alla crescente necessità di un controllo delle risultanze contabili, e approdata negli Stati Uniti dove ha avuto ampio sviluppo negli anni successivi alla crisi del 1929, l’auditing si estende in Italia dagli anni 70 evolvendosi dall’impostazione iniziale. Così la funzione di revisione interna (internal auditing) è sempre più spesso presente negli organigrammi delle aziende di medie e grandi dimensioni, in posizione di staff all’alta direzione, con lo scopo di presidiare gli obiettivi di attendibilità informativa, financial auditing, economicità operativa, operational auditing, e conformità alle normative, compliance auditing. L’internal auditing, general- Efficienza, un passo in più con l’internal auditing mente ritenuta l’azione interna di revisione del funzionamento di un sistema, ha l’obiettivo di assicurare l’ottimale compatibilità tra i risultati raggiunti dall’organizzazione aziendale e il sistema degli obiettivi a essa assegnati. È quindi una funzione, indipendente e vicina al vertice aziendale, che, su mandato fiduciario, misura l’efficienza e l’efficacia dei sistemi organizzativi, procedurali e produttivi dell’azienda, rilevando i rischi cui l’attività è esposta, vagliandoli nella loro portata e probabilità di accadimento. In tale ottica fornisce consulenza specifica su come rinforzare e ridisegnare l’organizzazione e il ciclo operativo dell’azienda, in funzione dell’efficacia o efficienza riscontrata, degli aspetti migliorabili o delle carenze, foriere di errori se non di fraudolenze. Si tratta, quindi, di una consulenza organizzativa-funzionale in permanente attività, idonea a soddisfare le esigenze di controllo dell’affidabilità del funzionamento aziendale. La corretta concezione e definizione di tale nuova funzione, che non si concentra più sulla mera verifica della contabilità, supera, quindi, il concetto di controllo, tipico dei desueti uffici ispettivi aziendali, e la proietta in un ambito di più ampio respiro, che prevale sul restrittivo concetto di funzione di L’istituto è nato in Gran Bretagna e si è sviluppato negli Usa ascolto e acquisizione dati nella prospettiva della correzione migliorativa dei comportamenti e delle procedure. Le possibilità e le finalità dell’auditing vanno ben oltre, forniscono un servizio di consulenza al vertice aziendale che permetta di correggere e di migliorare sia l’efficienza sia l’efficacia dell’azienda. Tra le varie possibilità, un auditor può occuparsi di verificare la conformità dell’azienda a leggi e normative di settore; può testare la sicurezza e la funzionalità delle informazioni e dei sistemi informatici; può suggerire cambiamenti nell’organizzazione e nell’utilizzo delle risorse al fine di adeguarli agli obbiettivi prefissati dall’azienda. Può infine fornire una consulenza sulla validità dei progetti, sulla gestione dei rischi, sulle previsioni di sviluppo e sui movimenti finanziari. Quindi non un ispetto- re, con funzioni di controllo e repressione, ma un revisore, con funzioni di supporto, per correggere le strategie e migliorare l’andamento dell’azienda. L’ufficio di internal auditing di Cassa forense, in funzione da poco più di un anno, è composto da un auditor esterno, con competenze professionali specifiche e notevole esperienza, individuato su selezione tra candidati segnalati da società esperte nel campo della selezione del personale, supportato da due figure interne, per le quali è in corso il processo di formazione e addestramento operativo. Ha già proceduto ad approfondite analisi dei più importanti settori operativi, stilandone le mappe dei rischi, evidenziando le lacune operative e procedurali e indicando i provvedi- 5 modello menti correttivi da adottare anche in funzione della prevenzione di frodi. Tali attività sono metodologicamente propedeutiche all’implementazione di una vera e propria funzione di internal auditing, il cui programma pluriennale è già stato proposto dall’auditor, previo l’indispensabile approfondimento delle specificità dell’ente, certamente non elementari, con i presupposti di sistematicità e di strutturazione solida e permanente. La peculiarità della funzione, che rappresenta la garanzia professionale, responsabile e indipendente di fronte ai portatori delle massime responsabilità politiche ed esecutive del «sistema azienda» circa l’efficacia e l’efficienza dei controlli aziendali interni intesi nella loro più ampia accezione, ne richiede l’affiancamento a un organo di collegamento, audit committee, che sia composto in maggioranza da amministratori non esecutivi, in possesso di requisiti di indipendenza e con adeguati poteri di informazione e di controllo. Direttore responsabile Marcello Colloca Direttore editoriale Giovanni Romano Comitato di redazione Domenico Borrelli, Rosa Centola, Paolo Fusco, Antonio Gattuso, Nunzio Luciano, Giuseppe Antonio Madeo, Riccardo Marchio, Francesco Monaco, Bruno Ricciotti, Liborio Sabatino Consiglio d’amministrazione Cassa Forense Presidente: Maurizio de Tilla VicePresidenti: Marcello Colloca e Paolo Rosa Consiglieri: Giovanni Ceriello, Salvatore Di Cristofalo, Carlo Dolci, Ignazio Li Gotti, Vittorio Mormando, Giovanni Romano, Raffaele Ruggiero, Edoardo Vinciguerra 4 Marzo 2007 MODELLO 5 I provvedimenti adottati nel 2006 Provvedimenti previdenziali adottati dalla Giunta Esecutiva PENSIONI DI INABILITÀ accolte 1 1 0 0 3 2 0 0 2 2 4 4 4 4 2 2 3 1 0 0 2 2 respinte rinviate 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 PENSIONI DI INVALIDITÀ accolte 8 4 11 6 12 7 10 6 13 9 8 2 11 9 21 9 13 6 5 3 3 2 respinte rinviate visita medica revis. accolte 2 0 2 2 0 2 2 0 3 4 0 0 4 0 0 4 0 2 1 0 1 7 0 3 5 1 1 1 0 0 1 0 0 visita medica revis. respinte 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 PENSIONI DI ANZIANITÀ Elenco non cancellati Elenco cancellati 11 3 8 6 0 1 7 1 4 2 0 1 5 2 1 6 1 4 12 6 4 10 3 6 17 7 8 2 1 1 2 0 2 Decadenza Esami particolari 0 5 2 1 2 1 2 0 2 0 0 15 accolte respinte rinviate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 MAGGIORAZIONE EX-COMB. 0 21 18 3 0 0 115 63 33 1 14 4 0 80 24 40 0 1 4 2 1 0 0 0 0 1 0 120 109 75 67 156 140 88 85 71 69 74 67 80 77 126 118 97 92 76 75 35 33 7 3 5 3 6 10 2 1 1 1 3 4 1 1 7 1 1 4 1 0 1 1 35 29 rinviate COMMUTAZIONE SUPPLEMENTO 1 3 148 0 1 56 0 2 100 0 4 57 0 3 61 0 2 55 1 1 79 0 1 136 0 142 0 4 87 0 3 83 2 24 1004 Biennale 76 36 48 29 38 26 43 64 62 46 44 512 Triennale Quinquennale per cancellazione e/o decesso 69 1 2 15 2 3 46 1 5 27 0 1 23 0 0 26 0 3 36 0 0 68 0 4 72 0 8 41 0 0 37 0 2 460 4 28 PENSIONI DI REVERSIBILITÀ Elenco 46 46 30 28 50 45 26 24 23 22 28 25 35 34 42 37 36 32 36 31 27 26 Esami particolari accolte respinte 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 10 0 rinviate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reversibilità figli inabili accolte respinte 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 3 1 0 0 13 5 rinviate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PENSIONI INDIRETTE Elenco Esami particolari 7 4 0 0 5 5 4 4 8 7 12 11 8 7 7 6 2 2 7 6 4 2 accolte respinte rinviate 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2 0 Indirette figli inabili accolte 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 respinte rinviate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PENSIONI CONTRIBUTIVA Elenco 36 36 12 11 28 28 2 1 35 30 33 33 36 34 51 48 22 22 20 20 22 20 Esami particolari accolte respinte 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 rinviate PENSIONI MEDIANTE TOTALIZZAZIONE 0 2 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 Esami particolari accolte 2 0 1 3 2 1 1 2 0 0 0 12 respinte rinviate 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 RIDETERMINAZIONE PENS/SUPP. LIQUIDAZIONE INTERESSI 7 2 6 2 3 0 14 4 17 3 15 0 7 0 8 1 8 1 4 0 2 0 91 13 PENSIONI DI VECCHIAIA Elenco Esami particolari accolte respinte 9 0 0 0 998 932 379 350 1 0 0 64 54 297 283 11 2 0 1 13 Marzo 2007 MODELLO 5 5 La Cassa forense ha aggiudicato alle Assicurazioni Generali la gara per l’assistenza sanitaria Una polizza sanitaria a 360 gradi Il nuovo piano diventerà operativo a partire dal 1° aprile 2007 SANTINO BONFIGLIO GIUSEPPE A. MADEO E T ra la fine del mese di febbraio e i primi giorni del mese di marzo 2007, la Cassa forense, a seguito dell’annullamento in autotutela della precedente aggiudicazione del 12/1/2007, per esclusione del Rti con capogruppo mandataria Unisalute spa, ha aggiudicato, alle Assicurazioni Generali spa, la gara per la stipula della polizza assicurativa cumulativa Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi e Convenzione assicurativa integrativa per gli avvocati, praticanti e pensionati iscritti alla Cassa forense. Il piano sanitario assicurativo che decorrerà dall’1/4/2007, maggiormente articolato e con più coperture rispetto a quello precedentemente in essere sempre con le Assicurazioni Generali spa, sinteticamente e riassuntivamente prevede: 1. polizza assicurativa per la copertura dei rischi Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi a carico Cassa forense per circa 130 mila avvocati, praticanti e pensionati iscritti alla Cassa forense, con l’esclusione degli avvocati che si riscrivono alla Cassa forense dopo il 65° anno di età, a meno che la cancellazione non sia stata determinata dallo svolgimento di incarichi istituzionali; 2. estensione della copertura assicurativa, con onere a carico degli iscritti, pensionati iscritti alla Cassa forense e superstiti di assicurati (titolari di pensione indiretta e di reversibilità e nei limiti delle prestazioni previsti per i familiari a carico), a favore dei propri familiari conviventi con limite di età fissato a 80 anni (come risultanti da stato di famiglia ovvero da autocertificazione ai sensi degli art. 75 e 76 del dpr n. 445/2000); 3. convenzione per polizza integrativa (triennale, con pagamento del premio annuale), con onere a carico degli iscritti, pensionati iscritti alla Cassa e superstiti di assicurati, nonché dei propri familiari con limite di età fissato a 80 anni (come risultanti da stato di famiglia ovvero da autocertificazione ai sensi degli art. 75 e 76 del dpr n. 445/2000). Tale polizza ha lo scopo di dare la possibilità di poter godere, facoltativamente, di una copertura assicurativa per tutte le forme di ricovero, con o senza intervento chirurgico, e per l’alta diagnostica, non gestita dalla compagnia assicuratrice con la polizza collettiva a carico della Cassa forense e si intende estensione di questa ai rischi non coperti. La copertura assicurativa integrativa è altresì operante per le spese sostenute dall’assicurato in conseguenza di: • ricovero in istituto di cura reso necessario anche da parto; • ricovero in regime di dayhospital; • intervento chirurgico ambulatoriale; • parto e aborto; • prestazioni di alta specializzazione; • prevenzione; • servizi di informazione; • prestazioni di assistenza; • visite specialistiche, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici. CRITERI DI LIQUIDAZIONE I rimborsi relativamente alla polizza Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi avverranno secondo le seguenti modalità: a) per il ricovero in strutture sanitarie convenzionate con la compagnia è previsto il pagamento diretto da parte dell’assicuratore alla casa di cura per tutte le prestazioni erogate sia mediche sia di degenza; b) per il ricovero in strutture sanitarie non convenzionate con la compagnia è previsto il rimborso entro i limiti di massimale indicati nell’elenco dei Grandi interventi chirurgici, delle spese sostenute per le prestazioni erogate senza applicazione della franchigia; c) per il ricovero in istituto di cura a totale carico del Ssn è previsto il rimborso dei tickets o delle spese connesse o conseguenti al passaggio di clas- se e di tutte le eventuali spese pre e post ricovero e di quelle per l’accompagnatore, l’assistenza infermieristica, il trasporto dell’assicurato e dell’accompagnatore nei limiti previsti in polizza; c) day-hospital: la degenza in istituto di cura in regime di day-hospital superiore a giorni tre è equiparata, a tutti gli effetti, a ricovero in istituto di cura; La compagnia di assicurazione, inoltre, si impegna a liquidare i sinistri entro 30 giorni dalla presentazione dell’intera documentazione attinente la relativa pratica (cartella clinica, fatture e notule debitamente quietanzate). Per quanto riguarda, invece, la polizza integrativa, la compagnia di assicurazione provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la società. Le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla società alle strutture sanitarie convenzionate senza alcun limite, all’infuori del massimale di euro 260 mila annuo. L’assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all’atto dell’effettuazione della prestazione, la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste. In caso di prestazione extraricovero l’assicurato dovrà firmare le ricevute a titolo di at- testazione dei servizi ricevuti. La società provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l’assicurato delega la società a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie di polizza. Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la società. Le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all’assicurato con l’applicazione di uno scoperto del 15% e con un minimo non indennizzabile di 500 euro, che verrà applicato sull’insieme delle spese sostenute a eccezione delle spese contenute nei sotto elencati punti, i cui limiti sono indicati nelle singole rispettive garanzie previste in polizza, sub. Ricovero in istituto di cura, relativamente a: rette di degenza; accompagnatore; assistenza infermieristica privata individuale; parto e aborto. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l’assicurato deve inviare alla sede indicata dalla società la documentazione necessaria e concordata con Cassa forense. L’assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla società e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i Vademecum per l’assistenza DI PAOLO FUSCO A seguito delle numerose richieste pervenute alla redazione, pubblichiamo uno specchio riepilogativo relativo alle modalità di erogazione dell’assistenza. ASSISTENZA IN CASO DI BISOGNO - entro il 31 marzo di ogni anno la Cassa comunica ai Consigli dell’Ordine l’importo entro il quale potranno essere proposte erogazioni assistenziali; - l’importo annuale è determinato in relazione al numero degli iscritti alla Cassa alla data del 31 ottobre dell’anno precedente; - ciascun Ordine entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione deve portare a conoscenza dei propri iscritti l’entità dell’importo deliberato e le modalità per accedere all’erogazione. -il trattamento viene erogato su domanda dell’interessato, presentata all’Ordine di appartenenza; - beneficiari sono gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti previdenziali e assistenziali; - il Consiglio dell’Ordine dell’interessato trasmette copia della proposta di assegnazione motivata alla Cassa; - la giunta esecutiva della Cassa, verificati requisiti e presupposti, entro 60 giorni dispone la trasmissione al Consiglio dell’Ordine dell’importo deliberato; ASSISTENZA INDENNITARIA E SANITARIA Prevede: - indennizzi totali o parziali in caso di catastrofe o calamità naturali dichiarati ai sensi dell’art. 5 legge 24/2/92 n. 255 a favore degli iscritti alla Cassa che risiedano o esercitano la professione nel comune colpito dall’evento; - indennizzi agli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati che per infortunio o malattia non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l’attività professionale per almeno tre mesi; - l’erogazione avviene su domanda dell’interessato che sia iscritto alla Cassa al momento del verificarsi dell’evento. ALTRE PROVVIDENZE - borse di studio; - contributo spese funerarie; - contributo spese ricovero in istituti per anziani malati cronici e lungodegenti; - contributo assistenza infermieristica domiciliare; - assistenza sanitaria diretta o indiretta a favore degli iscritti a pieno titolo e dei pensionati che conservano l’iscrizione a un Albo; - erogazioni assistenziali a favore di avvocati pensionati a carico della Cassa che abbiano compiuto 80 anni. Per tutte le prestazioni la modulistica e le ulteriori informazioni possono essere visionate nel sito della Cassa (www.cassaforense.it). medici che l’hanno visitato e curato. Il pagamento di quanto spettante all’assicurato viene effettuato a cura ultimata, previa consegna alla società della documentazione di spesa (distinte e ricevute) in originale, debitamente quietanzata. Per i sinistri avvenuti all’estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in euro al cambio medio della settimana in cui è stata sostenuta la spesa, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio italiano cambi. La società procederà alla liquidazione entro 33 giorni dal ricevimento della documentazione completa (medica e di spesa) attinente il sinistro. PREMI Ciascun iscritto potrà effettuare l’estensione della polizza Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi corrispondendo per ogni componente il proprio nucleo familiare, il premio di euro 72, mentre per la copertura assicurativa integrativa, con onere a carico dell’iscritto, per sé e per il proprio nucleo familiare, il relativo premio pro capite verrà determinato sulla base delle seguenti fasce di età: • per ogni assicurato (associato coniuge o figlio) di età fino a 40 anni, euro 200; • per ogni assicurato (associato coniuge o figlio) di età superiore a 40 anni e fino a 60 anni, euro 360; • per ogni assicurato (associato coniuge o figlio) di età superiore a 60 anni fino a 80 anni, euro 520. È previsto, soltanto per i premi riguardanti la copertura assicurativa integrativa, un trattamento di sconto in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare dell’iscritto: • 15% nel caso di nucleo composto da due persone; • 25% nel caso di nucleo composto da tre persone; • 30% nel caso di nucleo composto da quattro o più persone. Il termine ultimo per poter effettuare l’estensione della copertura assicurativa della polizza Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi a favore del proprio nucleo familiare, nonché il pagamento del premio per la copertura integrativa per ciascun iscritto e per il proprio nucleo familiare, è stato fissato improrogabilmente entro il 31 luglio 2007, ferma la decorrenza della garanzia al 1° aprile 2007. La brochure del piano sanitario che decorrerà dall’1/4/2007, contenente le nuove condizioni assicurative e la relativa modulistica, verrà distribuita in allegato con la pubblicazione del mese di aprile di Modello 5. (riproduzione riservata) 6 MODELLO 5 Marzo 2007 Analisi della nuova disciplina. Per l’Avvocatura italiana non si tutela la specificità della professione Antiriciclaggio, adempimenti pesanti La normativa mette a rischio il rapporto di fiducia legali-clienti LEONARDO CARBONE C on l’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, che impone l’obbligo anche per gli avvocati di informare le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali, si è posto il problema se tale obbligo sia in contrasto con il segreto professionale cui l’avvocato è tenuto a osservare nell’esercizio della professione, evidenziando che la ragion d’essere del segreto professionale (degli avvocati) risiede nel rapporto di fiducia necessariamente esistente tra cliente e avvocato. L’Avvocatura ha con forza «gridato», ma inutilmente, che i principi di indipendenza dell’avvocato, del diritto della difesa e del diritto al silenzio, vengono messi in discussione dall’obbligo di informazione prevista dalla normativa antiriciclaggio (che non fa altro che recepire una disposizione di diritto comunitario). Occorre allora valutare se l’obbligo di informazione imposto dalla normativa antiriciclaggio agli avvocati italiani compromette il principio del segreto professionale dell’avvocato, tutelato in quanto tale dai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico comunitario. La soluzione favorevole per la non applicabilità della normativa DI CARLO DOLCI Nell’ultima riunione del comitato dei delegati, prima del rinnovo delle cariche istituzionali, la commissione bilancio e patrimonio, coordinata da Riccardo Scocozza, neopresidente della Cassa, ha presentato un interessante documento ricognitivo intitolato «Analisi e prospettive del patrimonio immobiliare». L’ora tarda mi ha impedito di intervenire ed esprimere le mie osservazioni più sull’argomento che sul documento. Ci provo ora con la possibilità di un’analisi più meditata, anche se sempre giornalisticamente sintetica. Come tutti sanno da quando sono alla Cassa, mi sono sempre interessato della materia, sia come coordinatore della commissione bilancio e patrimonio dal 1996 al 1999 sia come consigliere di amministrazione. Negli ultimi tre anni ho rivolto la mia attenzione sui fondi immobiliari. Il documento propone un’analisi riassuntiva del patrimonio immobiliare della Cassa, della sua gestione, dei criteri manutentivi adottati dal cda e del suo rendimento. Inoltre, dopo una descrizione dei vari strumenti a disposizione dell’operatore immobiliare per intervenire sul mercato, si conclude con alcune proposte. Come i lettori più attenti di Modello 5 ricorderanno, nel n. 1 del 2006 in un’analisi abbastanza grossolana indicavo la redditività reale del patrimonio immobiliare nel 2% del valore di libro e nell’1,8% del suo valore com- antiriciclaggio all’Avvocatura, quantomeno nei termini dettati dal legislatore italiano, può venire dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Infatti, l’avvocato generale Poiares Madura, per la causa C-305/05, nelle conclusioni, dopo aver affermato che la lotta contro il riciclaggio di capitali può essere considerata quale obiettivo di interesse generale che giustifica l’eliminazione del segreto professionale dell’avvocato, a patto che tale eliminazione non incida sul contesto delle attività fondamen- Studi, è possibile non pagare l’Irap PAOLO ROSA La Cassazione, sez. tributaria, il 18 febbraio 2007 ha depositato 11 sentenze (prime di un gruppo di quasi 90), le nn. 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681 e 3682/2007, con le quali ha stabilito che gli avvocati che non dispongano di un minimo di organizzazione non pagano l’Irap. Numerosi ricorsi proposti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia Ue, le pronunce dei quali organi non hanno sostanzialmente intaccato l’imposta. Ora la giurisprudenza della Suprema corte ha aperto una maglia, anche se stretta, per i piccoli professionisti. Questi i principi fissati dalla Suprema corte: - il contribuente, piccolo professionista non strutturato, che ha presentato la richiesta di condono non può ottenere il rimborso dell’Irap; - perché ci sia organizzazione e quindi assoggettamento all’Irap occorre che il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; - è necessario che impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui; - l’organizzazione rilevante ai fini Irap deve rappresentare un reale apporto aggiuntivo all’opera del professionista; - viene negata l’assimilabilità dell’Irap all’Ilor ma anche all’Iva e all’Iciap o alle imposte sui redditi, valorizzandone il peculiare presupposto impositivo rappresentato dal valore aggiunto della produzione. In particolare, la sentenza n. 3678/07 riguardava il caso di un avvocato con attività svolta in casa, senza collaboratori esterni e con beni strumentali minimi, quali il telefono e il computer. In questo caso la Corte ha accolto il ricorso contro la sentenza a lui sfavorevole della Commissione tributaria dell’Emilia Romagna così mandandolo assolto dal pagamento dell’Irap. Poiché con gli attuali sistemi informatici computer e telefono, utilizzando una buona banca dati, consentono all’avvocato di poter comunque svolgere la sua attività in modo professionalmente qualificato, forse sarebbe stato più aderente alla realtà individuare il concetto di organizzazione nella produzione di un minimale di reddito Irpef o Iva, magari quello richiesto per l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa forense. La politica immobiliare della Cassa di previdenza merciale. Nell’analisi della commissione il rendimento di un ipotetico patrimonio immobiliare di 200 milioni di euro gestito da una Fondazione come la nostra è indicato nel 2%, rendimento che sale al 2,8% se gestito da una società immobiliare e al 5,3% se la gestione viene attuata attraverso un fondo immobiliare. Il collega Sonzini, nella sua analisi allegata al documento, con calcoli molto meticolosi sul rendimento del patrimonio immobiliare della Cassa, lo fissa all’1,5%. Esaminiamo le proposte. Al primo punto viene confermato quanto sostenuto nella relazione allegata al bilancio di previsione 2007, e cioè la necessità di portare il peso del patrimonio immobiliare al 20% del totale, considerando anche gli investimenti indiretti attraverso gli strumenti finanziari relativi a detti asset. Si prevede anche di valutare l’ipotesi di dismissione dei cespiti meno redditizi. Altro suggerimento importante, che è stato avanzato più volte dai nostri consulenti (ricordo negli anni 1997 o 1998 l’invito di Pictet a decentrare il nostro patrimonio troppo «romano»), è quello che esorta la Cassa alla diversificazione territoriale e tipologica. Infine, si esprime un convinto assenso al programma di riqualificazione immobiliare in- trapreso dal cda. Le proposte e l’impostazione che emergono dall’analisi della commissione non potrebbero essere più in sintonia con quello che ho sempre pensato e anche scritto su queste colonne. Se dovessi fare un rilievo, ma è polemica inutile ancorché legata al mio caratteraccio, è che al tempo delle mie riflessioni scritte mi sembra di ricordare che tali analisi e proposte non fossero state accolte con grande favore. Del resto, in un intervento sentito in sede di discussione sul documento, un delegato ha affermato che l’1,50% di rendimento oltre l’auspicabile (ma non sempre conseguita) rivalutazione del tasso d’inflazione costituisce pur sempre un risultato accettabile e preferibile anche ad altri migliori legati al mondo volatile della carta o addirittura alla virtualità informatica. Devo confessare che la parola «sempre», da me usata nel precedente paragrafo per indicare la tetragona permanenza nel tempo delle mie convinzioni, è assolutamente inappropriata. Proprio negli anni intorno al 1997/1998, allorché de Tilla si era infatuato dello spin-off immobiliare, intervenni nella discussione asserendo che avere in mano un pezzo di carta non poteva equivalere alla proprietà rea- le di un mattone. Era un’osservazione poco meditata anche se nel caso specifico non corrispondeva a un errore, ma sempre poco meditata era. In questo momento storico, invece, la normativa si è evoluta e ci ha fornito gli strumenti per rendere il pezzo di carta di una quota di fondo o di società molto più vantaggioso per la Cassa di un mattone costoso, senza concreta liquidità e meno remunerativo. Tutte le proposte della commissione sono state pertanto attuate dal cda negli ultimi tre anni. Tranne quella più importante della costituzione di uno o più fondi immobiliari con relativa sgr (società di gestione del risparmio). Il programma inserito nel bilancio previsionale di portare l’asset immobiliare al 20% dell’intero patrimonio è stato da me suggerito e con la dovuta gradualità sarà certo raggiunto. La valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso interventi di riqualificazione è in corso. Non abbiamo più comprato immobili se non all’asta perché le transazioni commerciali del settore, se non fatte attraverso strumenti adeguati come un fondo immobiliare, sono estremamente poco trasparenti, ma abbiamo investito in vari fondi, che ci venivano proposti, osservando il tali da questo svolte, «suggerisce» alla Corte di risolvere la questione della compatibilità del principio del segreto professionale dell’avvocato con la normativa antiriciclaggio di capitali, nei seguenti termini: «L’articolo 2-bis, punto 5, e l’articolo 6 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, n. 91/308/Cee, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, n. 2001/97/Ce, sono validi purché interpretati, conformemente al “considerando” 17 della suddetta direttiva e nel rispetto del diritto fondamentale alla tutela del segreto professionale dell’avvocato, nel senso che devono essere esonerate da ogni obbligo di dichiarazione le informazioni ottenute prima, durante o dopo un procedimento giudiziario, ovvero nell’ambito della prestazione di una consulenza legale». L’eventuale decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nel senso delle riportate conclusioni dell’avvocato generale, anche se relativa alla normativa antiriciclaggio vigente in Belgio, non potrà non avere riflessi (positivi) anche sulla normativa antiriciclaggio introdotta dal legislatore italiano, e quindi sull’Avvocatura. criterio della diversificazione tipologica e anche gestionale. Infine, ultimamente, il cda ha deciso di aderire all’ipotesi della costituzione di un fondo immobiliare ad apporto di liquidità con altre Casse previdenziali e si sta elaborando lo statuto della sgr che lo governerà. Il programma è in avanzata fase di studio e si spera di portarlo a compimento entro l’anno. Un’ultima osservazione la voglio fare sul nuovo strumento delle Siiq (Società d’investimento immobiliare quotate), citate nel documento. Dico subito che, se verrà varato al più presto il loro regolamento (nella Finanziaria si prevedeva entro fine aprile, ma ho qualche dubbio che il governo ci riesca), potranno essere un utile strumento per il mercato. Non ritengo però che, allo stato, siano uno strumento che possa servire alle Casse di previdenza, proprio per l’obbligatorietà della quotazione sul libero mercato. In un mercato libero si potrebbe realizzare il rischio concreto di perdere completamente il controllo dei propri cespiti immobiliari. La loro utilità potrebbe invece verificarsi proprio nel momento di consolidare alcuni patrimoni omogenei che si ritiene non possano continuare a essere movimentati da un fondo all’altro o da una società immobiliare all’altra. Per le Casse privatizzate mi sembra che per ora ci sia da lavorare sui fondi immobiliari, affinando lo studio della loro utilizzazione pratica. Marzo 2007 MODELLO 5 7 Indicazioni della Cassa per recuperare la contribuzione Completati i lavori del Testo Unico Riscatto della laurea Per i legali un T.U. Costi e benefici fiscali dell’operazione DI LEONARDO CARBONE L a vigente normativa prevede a carico dei liberi professionisti iscritti alle casse categoriali l’obbligo del pagamento di contributi previdenziali a loro totale carico (contributo soggettivo). La normativa delle varie casse di previdenza dei liberi professionisti consente al professionista, di norma, il riscatto dalla laurea, del periodo di praticantato, del servizio militare, del periodo per il quale si è verificata una parziale omissione contributiva ormai prescritta, il versamento di contributi volontari per conservare la posizione assicurativa, la ricongiunzione onerosa di periodi assicurativi. Tale contribuzione versata «volontariamente» dal professionista è deducibile ai fini fiscali a decorrere da gennaio 2001 (per il periodo antecedente il 2001, la non deducibilità era stata avallata da Corte cost. 5 marzo 1999, n. 61, Foro it., 2000, I, 217. Contra,si era pronunciata Comm. Trib.centrale 15 luglio 1996, n. 3813, id., Rep. 1996, voce Redditi (imposte), n. 315, affermando che dalla scelta in favore della ricongiunzione, deriva automaticamente e necessariamente l’obbligo il cui adempimento costituisce proprio quella «ottemperanza a disposizioni di legge» che deve caratterizzare il versamento del contributo previdenziale perché esso possa essere interamente deducibile ai fini Irpef). A decorrere dal 1° gennaio 2001, invece, la disciplina fi- scale (art. 10, comma 1, lett. e), del dpr n. 917 del 1986, come novellato dall’art. 13, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47) prevede la deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente per i contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi; la deduzione è ammessa qualunque sia la causa che origina il versamento. Sono quindi totalmente deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, quelli versati per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, ecc. (riproduzione riservata) sulla previdenza DI GIANTULLIO PIRILLO Completati i lavori della commissione per la redazione del Testo unico della previdenza forense. Il lavoro è consistito nel coordinamento delle tre leggi fondamentali del sistema pensionistico forense, e cioè le leggi 20 settembre 1980, n. 576, 2 maggio 1983, n. 175 e 11 febbraio 1992, n. 141. Particolare attenzione è stata dedicata alle note, ove sono state riportate le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa ed altresì alcune sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale intervenute sul punto. Il tutto è stato poi scomposto e ricomposto in singoli articoli in modo da consentire sia una agevole lettura sia un immediato re- perimento delle norme. Una suddivisione in tre parti, la prima relativa al rapporto previdenziale, la seconda ai trattamenti assistenziali e la terza ai trattamenti pensionistici, facilita ancor più la consultazione. Terminata questa prima fase, che non è peraltro esaustiva di tutta la materia trattata, il lavoro dovrà essere perfezionato in una fase successiva in modo da poter varare un vero e proprio Testo unico da portare alla approvazione del comitato dei delegati. La Commissione, che si è avvalsa della costante collaborazione della dott.ssa Franca Martellone, dirigente della Cassa forense, e della consulenza del dott. Michele Proietti, vicedirettore generale della stessa, ritiene così di aver svolto un lavoro utile per tutti i delegati. Il filo di Arianna/Rubrica legale Calcolo della pensione: individuazione di scaglioni e coefficienti applicabili DI MARCELLO BELLA Periodicamente, alcune questioni che sembravano oramai risolte e definitivamente decise dalla giurisprudenza vengono riproposte in giudizio dagli iscritti, come nel caso che ha investito la Corte d’appello di Milano, che, con sentenza n. 164/2007, si è pronunciata sulla problematica degli scaglioni e dei coefficienti da applicare nel calcolo della pensione. L’art. 2, comma 2, della legge n. 576/1980 prevede che, «per il calcolo della media di cui sopra, si considera solo la parte del reddito professionale soggetta al contributo di cui all’art. 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’art. 15 della presente legge…». In sostanza, il predetto art. 2 della legge n. 576/1980 disciplina i requisiti per l’attribuzione del diritto alla pensione di vecchiaia ed i criteri per la determinazione dell’ammontare della stessa ed il successivo art. 15 disciplina il meccanismo di rivalutazione dei redditi da considerare come base di calcolo per la determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico, al fine di evitare che il riferimento ad un dato reale, quale quello del reddito dichiarato ai fini Irpef, perda di attualità. A tale proposito, è necessario precisare che il legislatore, quando all’art. 2, primo comma, della legge n. 576/1980, per l’individuazione della «base pensionabile», parla di redditi «risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici (n.d.r.: prima delle recenti riforme) anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione», ha inteso riferirsi all’anno inteso come periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre e non già al periodo dei 365 giorni anteriori al pensionamento. A conferma di quanto esposto nel precedente capoverso, la Corte di cassazione, con sentenze a sezioni unite n. 7271/2004 e n. 7280/2004, ha affermato che «la Cassa correttamente ha osservato che per anno solare cui fa riferimento il legislatore deve intendersi non un periodo di 365 giorni, ma il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre e che è quello preso in considerazione anche ai fini della dichiarazione dei redditi. La coincidenza , nel sistema di previdenza forense- dell’anno civile con quello solare trova ulteriore riscontro anche nella previsione di un contributo soggettivo annuale da parte dell’art. 10, comma 3, della legge 576/1980». In tale contesto, l’ultimo reddito da prendere in considerazione è quello prodotto nell’anno «solare» precedente il pensionamento, al quale vanno riferiti e rapportati i redditi prodotti precedentemente. Allo stesso modo, quando il secondo comma dell’articolo 2 della stessa legge dispone che tutti i redditi precedenti vanno rivalutati escluso l’ultimo, non può che essere inteso nel senso che il reddito a coefficiente uno, e cioè non rivalutabile, è quello prodotto nel periodo 1° gennaio -31 dicembre dell’anno solare precedente il pensionamento. Si rileva che è costante l’orientamento in giurisprudenza che per il calcolo del trattamento pensionistico erogato dalla Cassa debba farsi riferimento esclusivamente all’articolo 2 della legge numero 576 del 1980 che, per il calcolo della base pensionabile, fa riferimento ai redditi prodotti nell’anno antecedente al pensionamento con conseguente applicazione degli scaglioni e coefficienti in vigore per quello stesso anno (ex multis, Cass., sez. lav., 3/08/2000, n. 10218; Cass., 10/04/2002, numero 5084; Cass. 11822/2003, Cass., 15/09/2004, n. 18543; e da ultimo Cass., Sezioni Unite, n. 7271/2004 e n. 7280/2004). In particolare, la Suprema Corte, con la sentenza 10218/2000, ha statuito che, per la rivalutazione degli anni utili per l’individuazione della base pensionistica, prevista dall’art. 2 della legge 576/1980, vanno usati i coefficienti previsti dalle tabelle, aggiornate ai sensi dell’art. 15 della legge stessa, per l’anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. La stessa Corte, con la sentenza 11822/2003, ha peraltro affermato che nel sistema della Cassa le pensioni sono ragguagliate al reddito annualmente dichiarato ai fini Irpef e, quindi, sono di necessità riferite ai redditi annui percepiti anteriormente all’anno di pensionamento e, per l’effetto, la liquidazione della pensione deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 2 della legge 576/80, sulla base dei redditi prodotti nel quindicennio antecedente il pensionamento con esclusione del reddito relativo all’anno del pensionamento. Già in precedenza, peraltro, il supremo giudice di legittimità aveva affermato che «il senso fatto palese dalle parole adoperate nei testi legislativi è tale da non suscitare dubbio alcuno circa l’interpretazione che ad essi deve essere data. La norma di cui all’art. 2, primo comma, della legge n. 576/1980 (nella nuova formulazione ricevuta dall’art. 2 della legge 2/5/1983 n. 175) stabilisce, come detto, che l’ammontare della pensione in esame deve essere computata nella misura dell’1,50% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Non v’è dubbio, quindi, che il ricorrente avendo maturato i requisiti per la concessione della pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età (1/10/1983: nel caso concreto all’esame della Corte, n.d.r.), aveva diritto di averla computata sulla base delle dichiarazioni dei redditi anteriori di cui l’ultima da prendere in considerazione era quella relativa all’anno 1981/82, presentata nella primavera del 1983» (Cass. 30 luglio 1992, n. 9142). La Suprema corte di cassazione, nelle già citate sentenze a sezioni unite n. 7271/2004 e n. 7280/2004, ha affermato che «l’art. 2 della legge 576/80, nell’imporre la rivalutazione di tutti i redditi presi in considerazione escluso l’ultimo, non può che riferirsi, quanto all’esclusione dalla rivalutazione, al reddito prodotto nell’anno precedente il pensionamento. Con l’ulteriore conseguenza che, proprio perché il sistema delle pensioni erogate dalla Cassa è ragguagliato ai redditi dichiarati ai fini Irpef, il reddito dell’anno in corso al momento del pensionamento non entra nella base di calcolo perché sarà oggetto di dichiarazione solo nel corso dell’anno successivo». In conclusione, si sottolinea che le sezioni unite della Corte di cassazione, dissipando ogni dubbio, hanno statuito che nel sistema della Cassa forense le pensioni sono ragguagliate al reddito annualmente dichiarato ai fini Irpef e, quindi, sono di necessità riferite ai redditi annui percepiti anteriormente all’anno di pensionamento e, per l’effetto, la liquidazione della pensione deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576/80, sulla base dei redditi prodotti nel quindicennio (n.d.r.: ante riforme) antecedente il pensionamento con esclusione del reddito relativo all’anno del pensionamento che non entra nella base di calcolo perché sarà oggetto di dichiarazione solo nel corso dell’anno successivo. Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno, per di più, statuito che tale conclusione non muta ove il ricorrente abbia, eventualmente, versato il contributo soggettivo per l’anno del pensionamento, cioè su uno scaglione di reddito non rilevante ai fini pensionistici: di tale contributo potrà tenersi conto in sede di liquidazione del supplemento di pensione. La Corte d’appello di Milano, nella citata sentenza n. 164/2007, recependo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha precisato che, «se la legge avesse voluto trasformare l’anno figurativo in anno effettivo, includendo reddito e massimale dell’anno in cui matura la pensione, avrebbe dovuto prevedere una liquidazione della pensione differita oppure sdoppiata in due momenti diversi». Continua da pag. 2 ART. 19 NORMA TRANSITORIA Nelle more della messa a disposizione delle procedure informatiche, previste dalla presente convenzione, le parti contraenti si impegnano a garantire la definizione e il pagamento delle prestazioni agli aventi diritto, utilizzando le consuete modalità di comunicazione. Le parti si impegnano reciprocamente a fornire l’elenco delle strutture territoriali competenti per la trattazione delle domande di pensione in totalizzazione. ART. 20 REGISTRAZIONE La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del dpr 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese sono a carico della parte che vi provvede. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 14/3/2007 Per L’Inps Il presidente f.to avv. Gian Paolo Sassi Per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense Il presidente f.to avv. Maurizio de Tilla 8 Marzo 2007 MODELLO 5