bando asili nido 201..
Transcript
bando asili nido 201..
COMUNE DI ATESSA CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ART. 1 Obiettivo dell'appalto Gli asili nido comunali vengono gestiti in appalto. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione, da parte dell’impresa aggiudicataria, dell’asilo nido “La Coccinella” e dell’asilo nido di C.da San Luca, con una capienza gestionale totale di n.70 posti, con le modalità descritte negli articoli successivi. L’appalto è disciplinato dal presente capitolato e dall’offerta presentata dall’impresa. Le attività gestionali da affidare all’esterno sono individuabili nella categoria dei servizi indicati alla cat.25 servizi sanitari e sociali, riferimento CPC: 93 dell'allegato IIB al D. Lgs n. 163/2006 ( di seguito per brevità “Codice degli Appalti”). ART. 2 Principi e finalità del servizio L’Asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica della prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. Il nido ha lo scopo di contribuire alla formazione e alla socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali. ART. 3 Oggetto dell'appalto L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione degli asili nido comunali per i bambini della Città di Atessa di età compresa tra tre mesi e tre anni. Il presente capitolato contempla le norme che regolano i rapporti tra il Comune di Atessa e l’esecutore del servizio di gestione degli asili nido comunali. Nella gestione del suddetto servizio la ditta aggiudicataria opererà in stretto contatto con l'Amministrazione Comunale, impegnandosi a seguirne le linee programmatiche. L’esecutore dovrà garantire: • Il servizio di gestione degli asili nido; • L’assistenza educativa secondo il progetto tecnico e organizzativo in sede di gara e in base alle indicazioni operative che potranno essere impartite dall’Amministrazione comunale; • L’intero complesso concernente l’acquisto, la lavorazione, la preparazione e la somministrazione degli alimenti secondo le norme e le indicazioni riportate nell’allegato MENU’; 1 • La cura dell’igiene del minore mediante l’impiego di materiale idoneo per la prevenzione e di prodotti adeguati e specifici, che dovranno essere forniti dall’esecutore del servizio; • La pulizia dei locali, delle pertinenze, delle attrezzature e del materiale posto a disposizione, secondo modalità tali da garantire la massima igiene e salubrità dell’ambiente frequentato dai bambini, dai genitori e da tutto il personale presente; • L’acquisto di materiale didattico e ludico secondo quanto indicato nel progetto offerto, la fornitura del materiale di consumo per la normale attività; • Le spese relative all’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle attrezzature, ivi comprese quelle telefoniche, per il riscaldamento, gas, energia elettrica, acqua e riparazione delle attrezzature e macchinari esistenti; • La gestione del servizio lavanderia e stireria; • L’assistenza ai bambini portatori di handicap, assegnando un educatore di sostegno, predisponendo per lo stesso un progetto individualizzato elaborato con l’ equipe di esperti che seguono il bambino ; • Ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non metta espressamente a carico del Comune di Atessa. Nella gestione del servizio rientrano anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l’amministrazione comunale ed i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006, si intendono quali prestazioni principali del servizio le attività di carattere educativo. Il Comune mette a disposizione dell’esecutore del servizio i locali, le apparecchiature, l’arredamento e ogni altro bene durevole necessario al buon funzionamento del servizio. Il materiale attualmente in dotazione agli asili nido risulterà da apposito verbale redatto dalle parti al momento della consegna e dalle stesse sottoscritto. Tale materiale deve essere custodito e gestito con la diligenza del buon padre di famiglia e verrà restituito, al termine della gestione, nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo naturale deterioramento. ART. 4 Descrizione del servizio Luogo di esecuzione: Asilo nido comunale “La Coccinella”, Via Domenico Ciampoli. – Atessa Asilo nido comunale “San Luca”, Via San Luca - Atessa Calendario degli orari: Gli asili nido dovranno restare aperti dal primo settembre al 31 luglio di ogni anno. L’orario è distribuito su cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. L’orario del servizio è previsto dalle ore 7,30 alle ore 18,00. All’interno di tale servizio sono garantiti moduli orari di frequenza diversificati: Dal lunedì al venerdì: • Prima fascia : 7,30 14,00 • Seconda fascia : 7,30 - 18,00 Vengono ammessi alla frequenza prioritariamente i minori compresi nella graduatoria della seconda fascia oraria, esaurita tale graduatoria vengono ammessi alla frequenza i minori compresi nella graduatoria della prima fascia oraria. 2 ART. 5 Durata del contratto. L'appalto avrà la durata di due anni, con la possibilità di ripetizione dell’affidamento per un ulteriore anno, ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. b), del D. Lgs.163/2006. La ripetizione dell’affidamento sarà disposta con delibera della Giunta Comunale. La decorrenza dell’appalto verrà fissata nella determina di aggiudicazione. Se allo scadere del termine naturale dell’appalto il Comune non avesse ancora concluso con la nuova aggiudicazione del servizio, lo stesso ha facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a 6 mesi, ovvero per il tempo strettamente necessario all’aggiudicazione e l’appaltatore avrà l’obbligo di accettare alle medesime condizioni contrattuali. ART. 6 Svolgimento del servizio Compiti della ditta aggiudicataria L’appaltatore si impegna a garantire la gestione degli asili nido con proprio personale educativo ed ausiliario, necessario, adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti nel presente capitolato, garantendo le sostituzioni in caso di assenza. Il funzionamento del servizio di asilo nido, a norma dell’art. 13 della L.R. Abruzzo n. 76/2000 e secondo quanto disposto dalle Direttive approvate dalla D.G.R. n. 565/2001, in rapporto alla specificità dei singoli contesti organizzativi, è assicurato dalle seguenti figure professionali: • personale educativo ( educatrici) con competenze psico-pedagogiche; • personale addetto ai servizi generali; Le mansioni che dovranno essere svolte durante il servizio dal personale della Ditta affidataria consisteranno principalmente negli adempimenti di seguito elencati: - Il personale educativo - è responsabile del conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini, nonché dell’integrazione con l’azione educativa della famiglia, attraverso le seguenti attività: gestione delle attività educative, funzioni di igiene, pulizia e somministrazione dei pasti, partecipazione a momenti di verifica e discussione circa l’andamento dei casi e delle attività, coinvolgimento delle famiglie, raccolta sistematica di elementi utili alla valutazione e verifica degli interventi educativi. - Il cuoca/o – è responsabile delle ordinazioni, del controllo delle forniture, della preparazione dei pasti, della conservazione e manipolazione degli alimenti nel rispetto delle vigenti norme igienicosanitarie, della tenuta delle schede di autocontrollo e della piena attuazione del manuale di corretta manipolazione degli alimenti che deve essere sempre a disposizione in cucina. - Il personale addetto alle pulizie - dovrà curare con la massima perizia la pulizia e l’igiene degli ambienti, della mobilia, delle suppellettili seguendo specifici piani di lavoro e di sanificazione che devono essere esposti nella struttura con la specifica dei detergenti e disinfettanti utilizzati. Devono essere garantiti i rapporti numerici educatori/bambini stabiliti dalle citate Direttive di attuazione regionali (ex art. 11). Per il personale educativo, gli addetti ai servizi generali e cuoco si rinvia a quanto disciplinato dell’art.13 della Legge Regionale Abruzzo n. 76/2000 e dagli artt. 49 , 50 e 52 delle Direttive approvate con DGR n. 565/2001. 3 Almeno il 50% del personale che la cooperativa sociale andrà ad impiegare negli asili nido comunali dovrà possedere, oltre ai titoli di studio previsti dalla normativa regionale, anche un’esperienza minima di anni cinque nel settore di educazione all’infanzia. Il CCNL assunto come riferimento è quello del comparto cooperative del settore socio-sanitarioassistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali; le tabelle economiche assunte a base di calcolo sono quelle elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornate al 31 marzo 2013. La tabella dietetica è predisposta dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di competenza. Sono, altresì, indicati dal suddetto Servizio le grammature degli alimenti e le caratteristiche merceologiche degli stessi. Il menù deve essere pubblicizzato ed esposto al pubblico. Inoltre la ditta dovrà provvedere con costo a proprio carico: Alla preparazione e distribuzione, con proprio personale, dei pasti sulla base del menù previsto ( vedi allegato), utilizzando generi alimentari, la cui fornitura rimarrà a carico della ditta appaltatrice. Dovrà essere inoltre garantito il rispetto delle tabelle dietetiche per gli alimenti forniti, secondo le istruzioni impartite dalla ASL competente (vedi allegato). Dovrà rispettare nella gestione del servizio la normativa di cui al Decreto Legislativo 26.5.97 n. 155 e s. m. i., tutte le disposizioni e gli obblighi in esso contenute faranno carico alla stessa in particolare l’adozione e l’applicazione del sistema di autocontrollo HACCP. Il piano di autocontrollo redatto dalla ditta affidataria a propria cura e spese dovrà essere consegnato all’Ente entro il termine massimo di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto; All’approvvigionamento dei prodotti per l’igiene degli ambienti e dei detersivi per l’utilizzo della piccola lavanderia interna; Pagamento a rimborso delle utenze: energia elettrica, acqua, gas, telefono; Manutenzione ordinaria interno ed esterno (manutenzione ordinaria degli ambienti interni, della mobilia e delle attrezzature in dotazione, taglio periodico dell’erba, zona verde circostante); Provvedere per la voltura dell’autorizzazione sanitaria sulle sedi assegnate per il servizio; Comunicare mensilmente i giorni di effettiva presenza di ogni bambino iscritto; Fornitura di personale aggiuntivo da adibire al sostegno disabili. E’ esclusa la fornitura dei pannolini e la spesa per prodotti dietetici quali: latte in polvere e prodotti per lo svezzamento, che resta a carico degli utenti. Art. 7 Organizzazione del lavoro L’organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all’utenza. La ditta non potrà, per alcuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa. Quando per cause di forza maggiore, dipendenti da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza, la ditta non possa espletare il servizio, la stessa dovrà darne comunicazione immediata al Responsabile del Settore Servizi Sociali. L’impresa dovrà garantire, per tutta la durata dell’affidamento, l’impiego di personale con i requisiti richiesti dalla citate fonti normative regionali; dopo l’aggiudicazione definitiva e prima dell’esecuzione dell’appalto, l’impresa trasmetterà al Settore Servizi Sociali l’elenco dei nominativi del personale adibito al servizio, specificando per ciascuna persona: cognome e nome, qualifica, 4 posizione assicurativa, orario di lavoro. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al predetto Settore. La cooperativa sociale appaltatrice è obbligata all'osservanza dell’art.2112 del Codice Civile e ss. mm. “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda”. L’impresa aggiudicataria si obbliga a garantire l’assorbimento prioritario degli stessi addetti, oggi in servizio nei nidi comunali “La Coccinella” e “San Luca”, quali soci lavoratori o dipendenti dell’appaltatore uscente dei servizi di assistenza didattica, ludica-ricreativa e ausiliari, nel rispetto della normativa vigente. Art. 8 Rispetto delle norme contrattuali Il servizio dovrà essere svolto dall’Impresa aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d’impresa. L’Impresa aggiudicataria assicura le prestazioni con il proprio personale, impiegato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il quale solleva l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Impresa aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in materia. Il CCNL assunto come riferimento è quello del comparto cooperative del settore socio-sanitarioassistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali. L’Impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, per tutta la durata dell’appalto, nei confronti dei soci – lavoratori e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di comparto e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Costituiscono violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni che prevedono trattamenti economici “di fatto” inferiori ai contratti suddetti. L’Impresa affidataria si impegna, inoltre, a: - presentare, su richiesta dell’Amministrazione comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni; - garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi; - sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio; Al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento del servizio a tutela degli utenti e degli operatori coinvolti, in occasione della cessazione del rapporto contrattuale la ditta uscente comunicherà tempestivamente alla ditta aggiudicataria entro quindici giorni dalla scadenza dell’appalto, l’elenco del personale occupato presso i servizi con l’indicazione dell’orario e del luogo di lavoro assegnato a ciascun operatore. In caso di inadempienza da parte della cessante, l’Amministrazione, onde evitare ritardi o problemi nell’esecuzione del servizio, sentite le istanze aziendali delle OO.SS maggiormente rappresentative, provvederà a fornire gli elenchi in questione alla Ditta aggiudicataria del nuovo appalto, con le indicazioni sopra dettagliate. 5 II Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l’Impresa e il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, perché nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale dell’Impresa e il Comune di Atessa. Art. 9 Coordinatore psico-pedagogico La ditta aggiudicataria del servizio garantisce la presenza di un coordinatore psico-pedagogico previsto dalla L.R. 76/2000 e art. 53 delle Direttive approvate con DGR n. 565/2001), adeguatamente qualificato, quale garante del rispetto degli standard qualitativi del servizio. Il coordinatore deve essere in possesso del titolo di studio così come previsto all’art.53 delle Direttive approvate con DGR n. 565/2001). ART. 10 Responsabile del servizio L’aggiudicatario dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi, la presenza di un Responsabile del servizio, in possesso di comprovati requisiti di professionalità, il quale deve: garantire la presenza giornaliera all’interno degli asili nido comunali; gestire il personale della cooperativa sociale aggiudicataria, curare l’organizzazione secondo gli specifici mansionari, carichi di lavoro, turni e sostituzioni; garantire, quale Responsabile, la qualità del servizio; mantenere rapporti improntati a collaborazione con gli uffici del Comune di Atessa; controllare che il proprio personale operi per garantire la corretta esecuzione della pulizia degli ambienti e dello stato di conservazione di suppellettili, impianti apparecchiature, ecc. di proprietà del Comune di Atessa; garantire l’effettuazione dei corsi di aggiornamento per tutto il personale dandone comunicazione al Comune di Atessa. Art. 11 Compiti e funzioni dell’Amministrazione Comunale All’Amministrazione Comunale spettano i seguenti compiti e funzioni: raccogliere le domande di ammissione; formulare la graduatoria; stabilire le fasce orarie di frequenza, tenendo conto delle esigenze dei cittadini, e le relative rette; riscuotere le rette; emissione reversale d’incasso per rimborso consumi delle utenze di energia elettrica, acqua, gas, e telefono con cadenza semestrale; acquistare gli arredi; provvedere alla manutenzione straordinaria all’interno e all’ esterno; vigilare sull' andamento dell'attività del Nido. Art. 12 Locali e attrezzature 6 Il Comune cede in uso all’aggiudicatario del servizio i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi necessari al funzionamento della struttura, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell’attività oggetto dell’appalto. L’inventario specifico, descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile e degli arredi ed attrezzature, verrà redatto in contradditorio tra le parti prima dell’inizio della gestione. Eventuali sostituzioni o reintegri di materiale che si rendessero necessari successivamente durante la gestione, a causa di usura, danneggiamento o furti, sono a totale carico del gestore che deve provvedere direttamente a riconsegnare, al termine della gestione, tutto il materiale elencato nei verbali. Alla scadenza il gestore è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna deve risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità della consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili e immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati, previa escussione della cauzione per l’importo del costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti. Art. 13 Pulizia locali La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d’arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed arredi. I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto e la salvaguardia delle persone e degli ambienti. Eventuali disinfezioni, disinfestazioni o derattizzazioni di carattere straordinario sono a carico del Comune. Art. 14 Scelta del Terzo contraente. All' appalto potranno partecipare Cooperative Sociali di Tipo A, ossia quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, di cui all'art. l, comma 1, lett. a) della legge n. 381 dell'8/11/1991 e s. m. i. e della L. R. N.38/2004 e i loro raggruppamenti temporanei, Consorzi costituiti a norma della legge 25/06/1909 n.422 e s. m. i. e consorzi stabili. Requisiti di capacità economico-finanziaria. I soggetti invitati alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità economico finanziaria mediante i seguenti elementi: a. Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari che attestino che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria ai fini dell’assunzione dell’appalto; b. Fatturato relativo alle attività specifiche oggetto dell’appalto, svolte a favore di soggetti pubblici, relativi all’ultimo quinquennio, per un importo non inferiore a € 900.000,00. I concorrenti attestano il possesso del requisito previsto nella lettera b. mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Requisiti di capacità tecnico-professionale. I soggetti invitati alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnico-professionale nei seguenti modi: 7 a. Esperienza quinquennale nel servizio di gestione asili nido, svolto in maniera continuativa, certificato da soggetti pubblici, svolto negli ultimi cinque anni, per un importo complessivo non inferiore a € 900.000,00, con l’indicazione analitica degli importi, delle date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi e della regolare esecuzione (non saranno presi in considerazione i periodi inferiori all’anno); b. Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria dei servizi oggetto dell’appalto; c. Possesso della certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati, in corso di validità, inerente la norma: ISO 9001:2000 Sistemi di Gestione per la Qualità. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti previsti nelle lettere a., b. e c. mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazuione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. ART 15 Procedura di gara I servizi oggetto del presente appalto sono disciplinati dall’art. 20 del “Codice degli Appalti” e s.m.i., in quanto individuabili nelle categorie dei servizi indicati nell'allegato IIB del Codice stesso. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante procedura ristretta con le modalità di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e alla Comunicazione interpretativa Commissione CE per l’aggiudicazione degli appalti non, o solo parzialmente, disciplinati dalle direttive appalti pubblici n.2006/C 179/02. I concorrenti da invitare alla procedura ristretta sono individuati tramite la pubblicazione di un Avviso esplorativo all’Albo Pretorio telematico dell’Ente e sul sito internet istituzionale per trenta giorni consecutivi. La stazione appaltante invita alla procedura ristretta n.10 operatori economici a formulare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora pervengano più di dieci istanze di partecipazione, saranno invitate alla procedura ristretta solo le prime dieci pervenute, facendo fede, a tal fine, la data e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo dell’Ente. Qualora pervengano meno di 10 istanze è facoltà dell’Ente di provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese di propria fiducia fino alla concorrenza del numero di dieci. ART. 16 Riferimenti normativi e criteri di aggiudicazione L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, previa verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa (art. 81, comma 3 D.Lgs. 163/2006). Per le offerte anomale si applicheranno gli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006. Le offerte devono essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all’art.86, comma 5. L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà sulla base dei punteggi ottenuti nei seguenti parametri: a) Parametro economico – Valutazione del prezzo: max punti 20 Ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta max punti 20. 8 L’offerta economica dovrà essere espressa in ribasso % (in cifre ed in lettere) sull’importo a base di gara. Il massimo punteggio, equivalente a punti 20, sarà attribuito al concorrente che avrà presentato il prezzo più vantaggioso. Agli altri sarà attribuito un punteggio secondo la seguente formula: P.Off.E = Om.X 20/ O Dove P.Off.E = punteggio da attribuire alla ditta in esame Om = offerta minima espressa in valore assoluto O = offerta in esame espressa in valore assoluto Segue esempio: Importo a base di gara = € 100.000,00 1) ditta A propone un ribasso del 8% ciò comporta che l’offerta in valore assoluto sarà pari a € 92.000,00 2) ditta B propone un ribasso del 4% ciò comporta che l’offerta in valore assoluto sarà pari a € 96.000,00 3) ditta C propone un ribasso del 3% ciò comporta che l’offerta in valore assoluto sarà pari a € 97.000,00 applicando la formula di cui in precedenza si avrà che: alla ditta A saranno aggiudicati 20 punti alla ditta B saranno aggiudicati 19,16 punti ( 92.000 X 20 : 96.000 ) alla ditta C saranno aggiudicati 18,96 punti ( 92.000 X 20 : 97.000 ) b) Parametro qualitativo – Progetto educativo ed organizzativo-gestionale: max punti 80 I concorrenti dovranno produrre un progetto educativo ed organizzativo-gestionale del servizio. Devono essere evidenziati gli obiettivi, la programmazione dei percorsi educativi, l’osservazione dei processi di interazione e di apprendimento, la verifica dei risultati e la valutazione della qualità del contesto educativo realizzato. Le attività educative, al fine di favorire l’attivazione di relazioni, affetti, competenze e conoscenze, devono riguardare i diversi contesti di esperienza: psicomotorie, grafico-pittoriche, di manipolazione e costruzione, di gioco di finzione e assunzione di ruoli, di narrazione. Nel progetto, infine, devono essere evidenziati i principali aspetti organizzativo-gestionali del servizio che si intendono fornire. Il progetto e tutte le specificazioni richieste ai fini della valutazione, di seguito indicate, dovranno essere esposte in una relazione di max 30 pagine dattiloscritte e numerate, scritte su un’unica facciata di massimo 40 righe ognuna, compresi eventuali allegati, dimensione carattere 12. La commissione di gara attribuirà un punteggio pari a zero alle relazioni che non rispetteranno i requisiti formali sopra specificati, con conseguente esclusione dalla gara del concorrente. I punti saranno assegnati secondo i seguenti indicatori e relativi punteggi: 1 Indicatori Progetto educativo ed organizzativo-gestionale del servizio: Il progetto deve recare una descrizione completa e dettagliata relativamente ai seguenti aspetti: Punteggi max Max 40 punti a) Valutazione del progetto educativo ed organizzativogestionale del servizio - fino ad 9 2 3 4 5 Didattico educativo - metodo di lavoro previsto − linee di intervento (programma tipo dell’intero anno educativo e programma tipo di una giornata educativa con differenziazioni a seconda dell’età dell’utenza) − attività proposte e relativi materiali forniti − organizzazione ludico-educativa degli spazi − rapporto con le famiglie − progetti educativi specifici (iniziative per i bambini con handicap, iniziative per la valorizzazione delle differenze) − rapporto con i servizi del territorio Gestionale - numero e qualifica degli addetti presenti in ogni fase della giornata (per il personale educativo tenere conto del rapporto standard educatore/bambini di cui alla Legge Regionale n.76/2000 – Direttive generali di attuazione) - modalità di inserimento dei bambini - modalità di gestione dell’accoglienza e della riconsegna dei bambini - modalità di gestione della colazione, del pranzo e della merenda − modalità di gestione delle attività di cura e pulizia personale dei bambini − modalità ed orari di pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali Documentazione e reports che si intendono adottare per il controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi. un max di punti 30. b) Presenza Coordinatore psicopedagogico nelle strutture punti 5 per almeno 10 ore settimanali in ogni struttura. d) Documentazione e reports che si intendono adottare per il controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi punti 5. Piano di formazione e per l’aggiornamento di tutto il personale addetto al servizio. Le imprese concorrenti dovranno fornire l’elenco dei corsi di formazione ed aggiornamento (con verifica finale), di tutto il personale coinvolto nel servizio oggetto di gara, che realizzeranno nel periodo di durata del presente appalto con indicazione del monte ore di formazione e con oneri interamente a carico dell’aggiudicataria. Migliorie del servizio Le migliorie proposte non dovranno comportare un aggravio dei costi, saranno vincolanti per l’aggiudicataria e dovranno essere funzionali al servizio. Indicare il n° di unità di personale impiegate, la relativa qualifica e il n° di ore di prestazione di ciascuna unità.. Servizio Mensa: a) Utilizzo di beni alimentari prodotti e/o commercializzati nel Comune di Atessa b) Utilizzo di beni alimentari prodotti e/o commercializzati nella Regione Abruzzo Max 10 punti Educatori da 21 a 40 ore pro capite/anno punti 6 Educatori da 10 a 20 ore pro capite/anno punti 2 Operatori da 10 a 20 ore pro capite/anno punti 2 Forme di consultazione e partecipazione dei genitori Max 14 punti Valutazione delle migliorie annuali proposte - fino ad un max di punti 14. Max 12 punti 8 punti per ogni prodotto di cui al punto a) 4 punti per ogni prodotto di cui al punto b) (ogni prodotto verrà conteggiato una sola volta) Max 2 punti 10 6 Modalità di rilevamento soddisfazione utenti Per ogni forma di consultazione e partecipazione prevista annuale punti 1 Max 2 punti Non previste punti 0 Previste punti 2 La gara d'appalto sarà aggiudicata al soggetto che avrà sommato il punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio l'appalto sarà affidato al soggetto che avrà conseguito il maggiore punteggio relativamente al Progetto educativo ed organizzativo-gestionale del servizio. In caso di ulteriore parità di punteggio l'appalto sarà affidato al soggetto che avrà conseguito il maggiore punteggio relativamente alle Migliorie del servizio . ART. 17 Commissione giudicatrice Le offerte ammesse alla gara saranno valutate da una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dopo la scadenza del termine fissato nel bando di gara per la presentazione delle offerte. La Commissione giudicatrice è composta da n.3 membri. ART. 18 Osservanza delle leggi La Ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia con specifico riferimento alla D.G.R. della Regione Abruzzo n. 565/2001 “ Direttive generali di attuazione delle norme della L.R. n. 76/2000, al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., D.Lgs.196/2003 e s.m.i., alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene alimentare e a qualunque altra legge regionale, statale e comunitaria che possa direttamente o indirettamente disciplinare il servizio Asilo Nido. ART. 19 Importo a base d’appalto e corrispettivo L’importo a base di gara è pari a € 929.420,00 Iva esclusa per il triennio. L’offerta economica dovrà consistere in un ribasso unico percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo a base d’asta, Iva esclusa. L’importo di € 929.420,00 è così determinato: Costo del servizio per i tre anni di durata dell’appalto, pari a € 882.420,00 Iva esclusa; Media dei costi degli ultimi due anni delle utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono per i tre anni di durata dell’appalto, pari a € 45.000,00; Spesa per materiale didattico/ludico e materiale di consumo per la normale attività, pari a € 2.000,00; Il canone, al netto del ribasso, sarà corrisposto alla cooperativa sociale che si aggiudicherà l’appalto nella maniera seguente: 11 - - un corrispettivo mensile fisso di € 12.070,25 Iva esclusa, riferito ad un minimo di 30 iscritti a orario intero (seconda fascia oraria), nel caso in cui il minimo di 30 iscritti sia costituito sia da minori iscritti alla prima fascia oraria sia da minori iscritti alla seconda fascia oraria, il suddetto corrispettivo mensile sarà rideterminato in proporzione; una quota mensile pro-capite di € 402,35 Iva esclusa, per ogni minore frequentante oltre 30 e fino a 70 unità; La quota mensile pro-capite è ridotta a € 321,88 Iva esclusa, per ogni minore frequentante a orario ridotto ( prima fascia). Nel caso in cui i minori iscritti dovessero superare le 70 unità, per ogni ulteriore minore iscritto la quota mensile pro-capite sarà di € 402,35 Iva esclusa per frequenza orario intero (seconda fascia oraria) oppure di € 321,88 Iva esclusa per frequenza orario ridotto (prima fascia oraria). Il canone s’intende comprensivo di ogni altro obbligo od onere che gravi sull’impresa a qualunque titolo, secondo le condizioni specificate nel presente capitolato. Tutti gli importi indicati nel presente capitolato devono intendersi IVA esclusa. ART. 20 Pagamento Per l’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, il Comune verserà all’impresa aggiudicataria il canone mensile oltre all’Iva nella misura di legge. Il pagamento avverrà mediante mandati, sulla base della presentazione di regolari fatture riepilogative accompagnate dalla rilevazione delle presenze dei bambini iscritti, sottoscritta dal responsabile/coordinatore della struttura. Ciascuna fattura dovrà riportare l’indicazione del CIG ( codice identificativo gara). La fattura dovrà essere intestata al Comune di Atessa e dovrà riportare altresì il conto corrente dedicato, postale o bancario, dell’Istituto di credito presso cui accreditare i pagamenti. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di protocollazione. Ai sensi dell’art. 6 del DPR 207/2010, prima di precedere al pagamento del corrispettivo dovrà essere verificata la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione d’ufficio da parte del Comune del DURC ( documento unico di regolarità contributiva), attraverso strumenti informatici. Qualora l’impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi I.N.P.S., dei premi assicurativi I.N.A.I.L. e con il pagamento delle retribuzioni correnti, dovuti in favore del personale addetto al servizio appaltato, compreso i soci lavoratori, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’impresa aggiudicataria il termine massimo di venti giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Qualora l’impresa aggiudicataria, decorso tale termine, risulti ancora inadempiente con il versamento dei contributi I.N.P.S. e dei premi assicurativi I.N.A.I.L. l’Amministrazione applicherà la procedura prevista dal Regolamento appalti D.P.R. 207/2010, che all’art.4 reca “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore”. Qualora l’impresa aggiudicataria, decorso tale termine, sia ancora in ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compreso i soci lavoratori, 12 l’Amministrazione applicherà la procedura prevista dal Regolamento appalti D.P.R. 207/2010, che all’art.5 reca “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore”. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive l’Amministrazione applicherà la procedura prevista dal Regolamento appalti D.P.R. 207/2010, art.6 comma 8. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva ( D.U.R.C. ). L’impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione del pagamento dei corrispettivi. ART. 21 Rimborso utenze L’aggiudicatario deve rimborsare al Comune di Atessa le somme derivanti dai consumi delle utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono. Il rimborso viene effettuato con cadenza semestrale tramite l’emissione di apposita reversale d’incasso. ART. 22 Tracciabilita’ dei flussi finanziari L’aggiudicatario assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificatamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al DL 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010. la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs 163/2006. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al DL 187/2010, convertito dalla Legge 217/2010. ART. 23 Garanzia provvisoria Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, in sede di offerta, una garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione per un importo pari al 2% dell’importo complessivo al netto di IVA posto a base di gara con validità 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia può essere prestata: 1) in contanti mediante deposito infruttifero presso il conto corrente intestato al Comune di Atessa presso il Servizio di Tesoreria del Comune di Atessa; 13 2) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore del Comune di Atessa; 3) fidejussione bancaria o assicurativa, la quale dovrà prevedere obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla gara (eventualmente a mezzo di separata dichiarazione debitamente sottoscritta da parte del fideiussore ed allegata alla fidejussione stessa) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Atessa, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile. Nell’ipotesi in cui la cauzione provvisoria sia rilasciata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. n. 123 del 12/03/04, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1. allegato al predetto decreto, dovrà essere integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., in conformità all’art. 75 commi 4,5,6,8 del Codice di Contratti ( D.Lgs 163/06). La garanzia, in qualunque forma prestata (deposito in contanti, titoli debito pubblico, fideiussione bancaria o assicurativa), deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione contenente l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o compagnia di assicurazione abilitato nel ramo fidejussioni) a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 D.Lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 gg dall’aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell’impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva . Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese non formalmente costituito detta garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese formalmente costituito detta garanzia provvisoria deve essere intestata alla impresa capogruppo. ART. 24 Garanzia fideiussoria o definitiva A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria del servizio depositerà, preliminarmente alla stipula del contratto, la cauzione definitiva in una delle forme consentite dalla legge, pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, coma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Atessa abbia dovuto avvalersi, in tutto od in parte durante l’esecuzione del contratto entro il termine di 30 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di risoluzione del contratto. Tale cauzione sarà restituita alla conclusione dell’appalto ed a seguito di avvenuto riscontro e verifica di ogni ragione contabile; nel caso in cui la cooperativa sociale aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto o trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, il Comune potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con la cooperativa sociale stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione definitiva; resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse insufficiente. ART. 25 Riduzione della garanzia. In materia di riduzione della garanzia trova applicazione l’art. 40, comma 7 del Codice dei contratti. 14 ART. 26 Revisione del prezzo d’appalto. Il contratto può essere soggetto a revisione annuale del prezzo, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 163/2006, su richiesta della ditta, a decorrere dall’anno educativo 2015/2016, sulla base dell’istruttoria condotta dal Dirigente del Servizio. Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati editi dall’Osservatorio di cui all’art. 7 del D.Lgs 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei, tra i quali gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. ART. 27 Responsabilità verso terzi. L’aggiudicatario dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua opera sia verso il committente che verso terzi. Nelle prestazioni relative al servizio la cooperativa sociale aggiudicataria deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà addebitata alla cooperativa sociale esecutrice. ART. 28 Condotta del personale Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto ed avrà l'obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. L'appaltatore s'impegna a richiamare multare e se nel caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per la cooperativa sociale appaltatrice. L'appaltatore si impegna ad applicare la normativa sulla "privacy", a tenere riservate tutte le informazioni relative alla gestione degli asili nido comunali e quant'altro possa danneggiare l'immagine delle suddette strutture, pena la richiesta di allontanamento dell'unità e/o delle unità inadempienti. ART. 29 Verifica di gestione - modalità di controllo. Il Comune di Atessa si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio. Le modalità di controllo si esplicano a mezzo di: a) sopralluoghi e controlli intesi a verificare il corretto espletamento del servizio oggetto del presente appalto; b)verifica del rispetto delle norme amministrative circa le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e le certificazioni richieste; c)attività di verifica di rispondenza tra il Progetto di gestione predisposto e le attività svolte per realizzarlo; 15 d) controllo documentazione e reports adottati per il controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi. ART. 30 Penalità La ditta aggiudicataria, nell'esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i servizi stessi. Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità : 1. pari al 5% dell’importo della rata mensile spettante alla cooperativa sociale per ogni inadempienza ritenuta lieve a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale; 2. pari al 10% dell’importo della rata mensile spettante alla cooperativa sociale per ogni inadempienza ritenuta grave a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, raddoppiabile in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni arrecati all’Amministrazione Comunale. Si precisa che ogni inadempienza relativa alla realizzazione del progetto di gestione del servizio proposto in sede di offerta progettuale sarà ritenuta inadempienza grave. Dopo la terza applicazione della suddetta penale, si potrà procedere da parte dell’Amministrazione Comunale alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte. Le penali saranno decise dalla Giunta Comunale e comunicate con la notifica della relativa decisione. Decorsi 60 gg senza che la cooperativa sociale appaltatrice abbia impugnato il provvedimento davanti al giudice competente, le penali s’intendono definitive e saranno trattenute dal corrispettivo dovuto alla cooperativa sociale. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Amministrazione Comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. ART. 31 Rifusione danni e spese Oltre che per il pagamento delle relative penali previste all’articolo 30 del presente capitolato, l’Amministrazione potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla Ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato. ART. 32 Responsabilità verso terzi - Assicurazioni L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione Comunale per inadempimento alle obbligazioni contrattuali. Durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, compreso il Comune di Atessa, anche conseguenti all’operato dei suoi dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo. E’ fatto dunque obbligo all’appaltatore di mantenere il Comune di Atessa, sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati. 16 Grava altresì sull’appaltatore l’obbligo di produrre, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’appalto, almeno cinque giorni prima dell’inizio del servizio, apposita polizza ai fini della copertura: • della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione e riferita specificamente ai servizi oggetto del presente appalto, con espressa conferma di copertura sia dei danni subiti, sia provocati a terzi, dagli assistiti. I singoli assistiti debbono espressamente intendersi terzi tra loro. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro. Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Comune di Atessa. La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati. La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi: RC dei prestatori di lavoro per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni (compresi i danni arrecati agli utenti); danni a terzi da interruzione o sospensioni di attività; danni a terzi da incendio per non meno di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); danni a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione del servizio; danni derivati dalla gestione del servizio mensa compresa la preparazione di cibi; partecipazione, promozione, organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, turistiche, culturali, religiose e/o di aggregazione in genere. La polizza R.C.T. dev’essere mantenuta in vigore per l’intera durata dell’appalto e fino al rilascio del certificato di buona esecuzione; • della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni prestatore di lavoro. Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Comune di Atessa. La polizza R.C.O. dev’essere mantenuta in vigore per l’intera durata dell’appalto e fino al rilascio del certificato di buona esecuzione. ART. 33 Risoluzione del contratto Il Comune di Atessa si riserva di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 C.C., previa diffida ad adempiere nel termine di 5 giorni, ex art. 1454 C.C., in qualsiasi momento per comprovata inadempienza alle clausole contrattuali da parte della cooperativa sociale aggiudicataria. Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione: per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore; per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della cooperativa sociale aggiudicataria; nei casi di gravi e reiterati inadempimenti dell’Appaltatore alle obbligazioni del presente contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 17 1. inosservanza delle norme igienico-sanitarie e o accertamento di tossinfezione alimentare riconducibile all’attività dell’appaltatore; 2. utilizzo di personale privo di requisiti e mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro; 3. gravi danni arrecati ai beni immobili e mobili di proprietà del committente e riconducibili alle attività dell’Appaltatore. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando il committente determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all’appaltatore. In tali casi l’Appaltatore incorre nell’immediata perdita del deposito cauzionale, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che il committente dovrà sopportare, anche in relazione dell’affidamento del contratto ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale. Le somme dovute al Comune di Atessa a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla cooperativa sociale aggiudicataria e/o dall’incameramento della cauzione definitiva. ART. 34 Divieto di subappalto Data la peculiarità delle prestazioni oggetto di affidamento, inerenti servizi alla persona, e’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di Consorzi non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle relative Cooperative esecutrici. ART. 35 Spese accessorie Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore. ART. 36 Sicurezza L’aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.lgs 81/2008 e s.m.i. L’aggiudicataria è tenuta a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e attuare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione che ne conseguono. In particolare l’aggiudicataria si impegna a sottoporre il proprio personale alla sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente, a fornire loro i dispositivi di protezione individuali necessari ed a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale in merito alla sicurezza sul lavoro e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia. L’aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione dei propri addetti attrezzature di lavoro, sostanze e preparati conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e di sottoporre le proprie attrezzature a regolare manutenzione. L’aggiudicataria si impegna ad eseguire i servizi elencati nel presente capitolato speciale d'appalto in costante e totale osservanza delle norme di legge per la prevenzione infortuni e per l'igiene sul posto di lavoro. L’aggiudicataria si impegna altresì ad osservare, sia all'interno delle strutture appartenenti al Comune di Atessa, sia per gli eventuali servizi eseguiti all'esterno, tutte le normative vigenti di 18 tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, è causa di risoluzione del contratto. Si richiede la presentazione dell’organigramma aziendale della sicurezza. ART.37 Svincolo della cauzione definitiva Al termine del contratto, definite le eventuali contestazioni e vertenze, l'appaltante rilascerà il nulla osta per lo svincolo del deposito cauzionale definitivo. ART. 38 Sopralluogo obbligatorio In relazione alla tipologia e alla natura del servizio oggetto del presente appalto ai fini della presentazione delle offerte è prescritto sopralluogo obbligatorio presso gli asili nido comunali nei giorni ed orari indicati nel bando di gara, previo appuntamento telefonico. La carenza della dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di verifica dello stato dei luoghi determina l’esclusione dalla gara. ART. 39 Trattamento dei dati Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. tutti i dati acquisiti a seguito di espletamento della gara di cui al presente capitolato saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo che informatico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità dello stesso. Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara; I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio; agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento; alla commissione di gara; ai concorrenti in gara; ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90; Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. Il Titolare del trattamento è il Comune di Atessa nella persona del sindaco pro tempore. I diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 D.Lgs 30/06/2003 n. 196, (accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati ecc.). ART. 40 Controversie Per qualunque controversia nascente dal presente appalto - che non si sia potuta risolvere in via amministrativa - sarà esclusivamente competente il Foro di Lanciano. 19 ALLEGATI Sono allegati al presente Capitolato d’Appalto, divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti allegati tecnici: Allegato A Menù settimanale predisposto dal Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Asl competente per territorio. Allegato B Grammature a crudo delle vivande. Allegato C Descrizione delle derrate alimentari. 20