bando asili nido 201..

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bando asili nido 201..
COMUNE DI ATESSA
CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEGLI ASILI NIDO COMUNALI
ART. 1
Obiettivo dell'appalto
Gli asili nido comunali vengono gestiti in appalto.
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione, da parte dell’impresa aggiudicataria, dell’asilo
nido “La Coccinella” e dell’asilo nido di C.da San Luca, con una capienza gestionale totale di n.70
posti, con le modalità descritte negli articoli successivi.
L’appalto è disciplinato dal presente capitolato e dall’offerta presentata dall’impresa.
Le attività gestionali da affidare all’esterno sono individuabili nella categoria dei servizi indicati
alla cat.25 servizi sanitari e sociali, riferimento CPC: 93 dell'allegato IIB al D. Lgs n. 163/2006 ( di
seguito per brevità “Codice degli Appalti”).
ART. 2
Principi e finalità del servizio
L’Asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le
bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e
formazione, nel quadro di una politica della prima infanzia e della garanzia del diritto
all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.
Il nido ha lo scopo di contribuire alla formazione e alla socializzazione dei bambini, nella
prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive,
affettive, relazionali e sociali.
ART. 3
Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione degli asili nido comunali per i bambini della
Città di Atessa di età compresa tra tre mesi e tre anni.
Il presente capitolato contempla le norme che regolano i rapporti tra il Comune di Atessa e
l’esecutore del servizio di gestione degli asili nido comunali.
Nella gestione del suddetto servizio la ditta aggiudicataria opererà in stretto contatto con
l'Amministrazione Comunale, impegnandosi a seguirne le linee programmatiche.
L’esecutore dovrà garantire:
• Il servizio di gestione degli asili nido;
• L’assistenza educativa secondo il progetto tecnico e organizzativo in sede di gara e in base alle
indicazioni operative che potranno essere impartite dall’Amministrazione comunale;
• L’intero complesso concernente l’acquisto, la lavorazione, la preparazione e la somministrazione
degli alimenti secondo le norme e le indicazioni riportate nell’allegato MENU’;
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• La cura dell’igiene del minore mediante l’impiego di materiale idoneo per la prevenzione e di
prodotti adeguati e specifici, che dovranno essere forniti dall’esecutore del servizio;
• La pulizia dei locali, delle pertinenze, delle attrezzature e del materiale posto a disposizione,
secondo modalità tali da garantire la massima igiene e salubrità dell’ambiente frequentato dai
bambini, dai genitori e da tutto il personale presente;
• L’acquisto di materiale didattico e ludico secondo quanto indicato nel progetto offerto, la
fornitura del materiale di consumo per la normale attività;
• Le spese relative all’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle attrezzature, ivi comprese
quelle telefoniche, per il riscaldamento, gas, energia elettrica, acqua e riparazione delle attrezzature
e macchinari esistenti;
• La gestione del servizio lavanderia e stireria;
• L’assistenza ai bambini portatori di handicap, assegnando un educatore di sostegno,
predisponendo per lo stesso un progetto individualizzato elaborato con l’ equipe di esperti che
seguono il bambino ;
• Ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non metta espressamente a
carico del Comune di Atessa.
Nella gestione del servizio rientrano anche le seguenti attività integrative: attività di
programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le
famiglie, con l’amministrazione comunale ed i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. Ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006, si intendono quali prestazioni principali del servizio le
attività di carattere educativo.
Il Comune mette a disposizione dell’esecutore del servizio i locali, le apparecchiature,
l’arredamento e ogni altro bene durevole necessario al buon funzionamento del servizio.
Il materiale attualmente in dotazione agli asili nido risulterà da apposito verbale redatto dalle parti
al momento della consegna e dalle stesse sottoscritto. Tale materiale deve essere custodito e gestito
con la diligenza del buon padre di famiglia e verrà restituito, al termine della gestione, nelle stesse
condizioni in cui è stato consegnato, salvo naturale deterioramento.
ART. 4
Descrizione del servizio
Luogo di esecuzione:
Asilo nido comunale “La Coccinella”, Via Domenico Ciampoli. – Atessa
Asilo nido comunale “San Luca”, Via San Luca - Atessa
Calendario degli orari:
Gli asili nido dovranno restare aperti dal primo settembre al 31 luglio di ogni anno.
L’orario è distribuito su cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì.
L’orario del servizio è previsto dalle ore 7,30 alle ore 18,00.
All’interno di tale servizio sono garantiti moduli orari di frequenza diversificati:
Dal lunedì al venerdì:
• Prima fascia : 7,30 14,00
• Seconda fascia : 7,30 - 18,00
Vengono ammessi alla frequenza prioritariamente i minori compresi nella graduatoria della
seconda fascia oraria, esaurita tale graduatoria vengono ammessi alla frequenza i minori compresi
nella graduatoria della prima fascia oraria.
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ART. 5
Durata del contratto.
L'appalto avrà la durata di due anni, con la possibilità di ripetizione dell’affidamento per un
ulteriore anno, ai sensi dell’art.57, comma 5, lett. b), del D. Lgs.163/2006. La ripetizione
dell’affidamento sarà disposta con delibera della Giunta Comunale.
La decorrenza dell’appalto verrà fissata nella determina di aggiudicazione.
Se allo scadere del termine naturale dell’appalto il Comune non avesse ancora concluso con la
nuova aggiudicazione del servizio, lo stesso ha facoltà di prorogare il contratto per un periodo non
superiore a 6 mesi, ovvero per il tempo strettamente necessario all’aggiudicazione e l’appaltatore
avrà l’obbligo di accettare alle medesime condizioni contrattuali.
ART. 6
Svolgimento del servizio
Compiti della ditta aggiudicataria
L’appaltatore si impegna a garantire la gestione degli asili nido con proprio personale educativo ed
ausiliario, necessario, adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti nel presente capitolato,
garantendo le sostituzioni in caso di assenza. Il funzionamento del servizio di asilo nido, a norma
dell’art. 13 della L.R. Abruzzo n. 76/2000 e secondo quanto disposto dalle Direttive approvate dalla
D.G.R. n. 565/2001, in rapporto alla specificità dei singoli contesti organizzativi, è assicurato dalle
seguenti figure professionali:
• personale educativo ( educatrici) con competenze psico-pedagogiche;
• personale addetto ai servizi generali;
Le mansioni che dovranno essere svolte durante il servizio dal personale della Ditta affidataria
consisteranno principalmente negli adempimenti di seguito elencati:
- Il personale educativo - è responsabile del conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo
psicofisico e di socializzazione dei bambini, nonché dell’integrazione con l’azione educativa della
famiglia, attraverso le seguenti attività: gestione delle attività educative, funzioni di igiene, pulizia e
somministrazione dei pasti, partecipazione a momenti di verifica e discussione circa l’andamento
dei casi e delle attività, coinvolgimento delle famiglie, raccolta sistematica di elementi utili alla
valutazione e verifica degli interventi educativi.
- Il cuoca/o – è responsabile delle ordinazioni, del controllo delle forniture, della preparazione dei
pasti, della conservazione e manipolazione degli alimenti nel rispetto delle vigenti norme igienicosanitarie, della tenuta delle schede di autocontrollo e della piena attuazione del manuale di corretta
manipolazione degli alimenti che deve essere sempre a disposizione in cucina.
- Il personale addetto alle pulizie - dovrà curare con la massima perizia la pulizia e l’igiene degli
ambienti, della mobilia, delle suppellettili seguendo specifici piani di lavoro e di sanificazione che
devono essere esposti nella struttura con la specifica dei detergenti e disinfettanti utilizzati.
Devono essere garantiti i rapporti numerici educatori/bambini stabiliti dalle citate Direttive di
attuazione regionali (ex art. 11).
Per il personale educativo, gli addetti ai servizi generali e cuoco si rinvia a quanto disciplinato
dell’art.13 della Legge Regionale Abruzzo n. 76/2000 e dagli artt. 49 , 50 e 52 delle Direttive
approvate con DGR n. 565/2001.
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Almeno il 50% del personale che la cooperativa sociale andrà ad impiegare negli asili nido
comunali dovrà possedere, oltre ai titoli di studio previsti dalla normativa regionale, anche
un’esperienza minima di anni cinque nel settore di educazione all’infanzia.
Il CCNL assunto come riferimento è quello del comparto cooperative del settore socio-sanitarioassistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali; le tabelle economiche
assunte a base di calcolo sono quelle elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
aggiornate al 31 marzo 2013.
La tabella dietetica è predisposta dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL di
competenza. Sono, altresì, indicati dal suddetto Servizio le grammature degli alimenti e le
caratteristiche merceologiche degli stessi.
Il menù deve essere pubblicizzato ed esposto al pubblico.
Inoltre la ditta dovrà provvedere con costo a proprio carico:
Alla preparazione e distribuzione, con proprio personale, dei pasti sulla base del menù
previsto ( vedi allegato), utilizzando generi alimentari, la cui fornitura rimarrà a carico della
ditta appaltatrice. Dovrà essere inoltre garantito il rispetto delle tabelle dietetiche per gli
alimenti forniti, secondo le istruzioni impartite dalla ASL competente (vedi allegato). Dovrà
rispettare nella gestione del servizio la normativa di cui al Decreto Legislativo 26.5.97 n.
155 e s. m. i., tutte le disposizioni e gli obblighi in esso contenute faranno carico alla stessa
in particolare l’adozione e l’applicazione del sistema di autocontrollo HACCP. Il piano di
autocontrollo redatto dalla ditta affidataria a propria cura e spese dovrà essere consegnato
all’Ente entro il termine massimo di giorni 30 dalla comunicazione di aggiudicazione
dell’appalto;
All’approvvigionamento dei prodotti per l’igiene degli ambienti e dei detersivi per l’utilizzo
della piccola lavanderia interna;
Pagamento a rimborso delle utenze: energia elettrica, acqua, gas, telefono;
Manutenzione ordinaria interno ed esterno (manutenzione ordinaria degli ambienti interni,
della mobilia e delle attrezzature in dotazione, taglio periodico dell’erba, zona verde
circostante);
Provvedere per la voltura dell’autorizzazione sanitaria sulle sedi assegnate per il servizio;
Comunicare mensilmente i giorni di effettiva presenza di ogni bambino iscritto;
Fornitura di personale aggiuntivo da adibire al sostegno disabili.
E’ esclusa la fornitura dei pannolini e la spesa per prodotti dietetici quali: latte in polvere e
prodotti per lo svezzamento, che resta a carico degli utenti.
Art. 7
Organizzazione del lavoro
L’organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle
prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all’utenza.
La ditta non potrà, per alcuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.
Quando per cause di forza maggiore, dipendenti da fatti naturali o da fatti umani di grande
rilevanza, la ditta non possa espletare il servizio, la stessa dovrà darne comunicazione immediata al
Responsabile del Settore Servizi Sociali.
L’impresa dovrà garantire, per tutta la durata dell’affidamento, l’impiego di personale con i
requisiti richiesti dalla citate fonti normative regionali; dopo l’aggiudicazione definitiva e prima
dell’esecuzione dell’appalto, l’impresa trasmetterà al Settore Servizi Sociali l’elenco dei nominativi
del personale adibito al servizio, specificando per ciascuna persona: cognome e nome, qualifica,
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posizione assicurativa, orario di lavoro. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in
corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere
tempestivamente comunicata al predetto Settore.
La cooperativa sociale appaltatrice è obbligata all'osservanza dell’art.2112 del Codice Civile e ss.
mm. “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda”.
L’impresa aggiudicataria si obbliga a garantire l’assorbimento prioritario degli stessi addetti, oggi
in servizio nei nidi comunali “La Coccinella” e “San Luca”, quali soci lavoratori o dipendenti
dell’appaltatore uscente dei servizi di assistenza didattica, ludica-ricreativa e ausiliari, nel rispetto
della normativa vigente.
Art. 8
Rispetto delle norme contrattuali
Il servizio dovrà essere svolto dall’Impresa aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con proprio
personale, mediante autonoma organizzazione d’impresa.
L’Impresa aggiudicataria assicura le prestazioni con il proprio personale, impiegato nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge, per il quale solleva l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e
responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed
antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendone a proprio carico tutti gli
oneri relativi.
L’Impresa aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le disposizioni
normative vigenti in materia.
Il CCNL assunto come riferimento è quello del comparto cooperative del settore socio-sanitarioassistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali.
L’Impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare,
per tutta la durata dell’appalto, nei confronti dei soci – lavoratori e/o dei dipendenti e/o dei
collaboratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
CCNL di comparto e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni
imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le
procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo
permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
Costituiscono violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni che prevedono trattamenti
economici “di fatto” inferiori ai contratti suddetti.
L’Impresa affidataria si impegna, inoltre, a:
- presentare, su richiesta dell’Amministrazione comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare
la corretta corresponsione delle retribuzioni;
- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per
quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse inidoneo o inadeguato allo svolgimento del
servizio;
Al fine di garantire la necessaria continuità ed il normale svolgimento del servizio a tutela degli
utenti e degli operatori coinvolti, in occasione della cessazione del rapporto contrattuale la ditta
uscente comunicherà tempestivamente alla ditta aggiudicataria entro quindici giorni dalla scadenza
dell’appalto, l’elenco del personale occupato presso i servizi con l’indicazione dell’orario e del
luogo di lavoro assegnato a ciascun operatore.
In caso di inadempienza da parte della cessante, l’Amministrazione, onde evitare ritardi o problemi
nell’esecuzione del servizio, sentite le istanze aziendali delle OO.SS maggiormente rappresentative,
provvederà a fornire gli elenchi in questione alla Ditta aggiudicataria del nuovo appalto, con le
indicazioni sopra dettagliate.
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II Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l’Impresa e il proprio
personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che
dovessero insorgere, perché nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale
dell’Impresa e il Comune di Atessa.
Art. 9
Coordinatore psico-pedagogico
La ditta aggiudicataria del servizio garantisce la presenza di un coordinatore psico-pedagogico
previsto dalla L.R. 76/2000 e art. 53 delle Direttive approvate con DGR n. 565/2001),
adeguatamente qualificato, quale garante del rispetto degli standard qualitativi del servizio.
Il coordinatore deve essere in possesso del titolo di studio così come previsto all’art.53 delle
Direttive approvate con DGR n. 565/2001).
ART. 10
Responsabile del servizio
L’aggiudicatario dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi, la presenza di un Responsabile del
servizio, in possesso di comprovati requisiti di professionalità, il quale deve:
garantire la presenza giornaliera all’interno degli asili nido comunali;
gestire il personale della cooperativa sociale aggiudicataria, curare l’organizzazione
secondo gli specifici mansionari, carichi di lavoro, turni e sostituzioni;
garantire, quale Responsabile, la qualità del servizio;
mantenere rapporti improntati a collaborazione con gli uffici del Comune di Atessa;
controllare che il proprio personale operi per garantire la corretta esecuzione della pulizia
degli ambienti e dello stato di conservazione di suppellettili, impianti apparecchiature, ecc.
di proprietà del Comune di Atessa;
garantire l’effettuazione dei corsi di aggiornamento per tutto il personale dandone
comunicazione al Comune di Atessa.
Art. 11
Compiti e funzioni dell’Amministrazione Comunale
All’Amministrazione Comunale spettano i seguenti compiti e funzioni:
raccogliere le domande di ammissione;
formulare la graduatoria;
stabilire le fasce orarie di frequenza, tenendo conto delle esigenze dei cittadini, e le relative
rette;
riscuotere le rette;
emissione reversale d’incasso per rimborso consumi delle utenze di energia elettrica, acqua,
gas, e telefono con cadenza semestrale;
acquistare gli arredi;
provvedere alla manutenzione straordinaria all’interno e all’ esterno;
vigilare sull' andamento dell'attività del Nido.
Art. 12
Locali e attrezzature
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Il Comune cede in uso all’aggiudicatario del servizio i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi
necessari al funzionamento della struttura, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la
gestione dell’attività oggetto dell’appalto.
L’inventario specifico, descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile e degli arredi ed
attrezzature, verrà redatto in contradditorio tra le parti prima dell’inizio della gestione.
Eventuali sostituzioni o reintegri di materiale che si rendessero necessari successivamente durante
la gestione, a causa di usura, danneggiamento o furti, sono a totale carico del gestore che deve
provvedere direttamente a riconsegnare, al termine della gestione, tutto il materiale elencato nei
verbali.
Alla scadenza il gestore è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli arredi e le attrezzature, in buono
stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
La riconsegna deve risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità della consegna.
Gli eventuali danni ai beni mobili e immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno
essere riparati o reintegrati, previa escussione della cauzione per l’importo del costo di ripristino
dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.
Art. 13
Pulizia locali
La pulizia dei locali deve essere eseguita a regola d’arte con la massima cura e diligenza nel
rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a evitare ogni eventuale danno ai locali, ai
mobili ed arredi. I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non
sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti
a garantire il pieno rispetto e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.
Eventuali disinfezioni, disinfestazioni o derattizzazioni di carattere straordinario sono a carico del
Comune.
Art. 14
Scelta del Terzo contraente.
All' appalto potranno partecipare Cooperative Sociali di Tipo A, ossia quelle che gestiscono servizi
socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, di cui all'art. l, comma 1, lett. a) della legge n.
381 dell'8/11/1991 e s. m. i. e della L. R. N.38/2004 e i loro raggruppamenti temporanei, Consorzi
costituiti a norma della legge 25/06/1909 n.422 e s. m. i. e consorzi stabili.
Requisiti di capacità economico-finanziaria.
I soggetti invitati alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità economico finanziaria mediante
i seguenti elementi:
a. Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari che attestino che il concorrente
ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della
capacità economica e finanziaria ai fini dell’assunzione dell’appalto;
b. Fatturato relativo alle attività specifiche oggetto dell’appalto, svolte a favore di soggetti
pubblici, relativi all’ultimo quinquennio, per un importo non inferiore a € 900.000,00.
I concorrenti attestano il possesso del requisito previsto nella lettera b. mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000,
n.445, al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara.
Requisiti di capacità tecnico-professionale.
I soggetti invitati alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnico-professionale nei
seguenti modi:
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a. Esperienza quinquennale nel servizio di gestione asili nido, svolto in maniera continuativa,
certificato da soggetti pubblici, svolto negli ultimi cinque anni, per un importo complessivo
non inferiore a € 900.000,00, con l’indicazione analitica degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici dei servizi stessi e della regolare esecuzione (non saranno presi in
considerazione i periodi inferiori all’anno);
b. Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria dei servizi oggetto dell’appalto;
c. Possesso della certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati, in corso di
validità, inerente la norma: ISO 9001:2000 Sistemi di Gestione per la Qualità.
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti previsti nelle lettere a., b. e c. mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28.12.2000, n.445, al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazuione
probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
ART 15
Procedura di gara
I servizi oggetto del presente appalto sono disciplinati dall’art. 20 del “Codice degli Appalti” e
s.m.i., in quanto individuabili nelle categorie dei servizi indicati nell'allegato IIB del Codice stesso.
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante procedura ristretta con le modalità di cui al D. Lgs.
12 aprile 2006, n.163 e alla Comunicazione interpretativa Commissione CE per l’aggiudicazione
degli appalti non, o solo parzialmente, disciplinati dalle direttive appalti pubblici n.2006/C 179/02.
I concorrenti da invitare alla procedura ristretta sono individuati tramite la pubblicazione di un
Avviso esplorativo all’Albo Pretorio telematico dell’Ente e sul sito internet istituzionale per trenta
giorni consecutivi. La stazione appaltante invita alla procedura ristretta n.10 operatori economici a
formulare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora pervengano più di dieci istanze di
partecipazione, saranno invitate alla procedura ristretta solo le prime dieci pervenute, facendo fede,
a tal fine, la data e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo dell’Ente. Qualora pervengano meno di 10
istanze è facoltà dell’Ente di provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con
imprese di propria fiducia fino alla concorrenza del numero di dieci.
ART. 16
Riferimenti normativi e criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta
valida, previa verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa (art. 81,
comma 3 D.Lgs. 163/2006).
Per le offerte anomale si applicheranno gli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs 163/2006.
Le offerte devono essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui all’art.86,
comma 5.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà sulla base dei punteggi
ottenuti nei seguenti parametri:
a) Parametro economico – Valutazione del prezzo: max punti 20
Ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta max punti 20.
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L’offerta economica dovrà essere espressa in ribasso % (in cifre ed in lettere) sull’importo a base di
gara. Il massimo punteggio, equivalente a punti 20, sarà attribuito al concorrente che avrà
presentato il prezzo più vantaggioso.
Agli altri sarà attribuito un punteggio secondo la seguente formula:
P.Off.E = Om.X 20/ O
Dove
P.Off.E = punteggio da attribuire alla ditta in esame
Om = offerta minima espressa in valore assoluto
O = offerta in esame espressa in valore assoluto
Segue esempio:
Importo a base di gara = € 100.000,00
1) ditta A propone un ribasso del 8% ciò comporta che l’offerta in valore assoluto sarà pari a €
92.000,00
2) ditta B propone un ribasso del 4% ciò comporta che l’offerta in valore assoluto sarà pari a €
96.000,00
3) ditta C propone un ribasso del 3% ciò comporta che l’offerta in valore assoluto sarà pari a €
97.000,00
applicando la formula di cui in precedenza si avrà che:
alla ditta A saranno aggiudicati 20 punti
alla ditta B saranno aggiudicati 19,16 punti ( 92.000 X 20 : 96.000 )
alla ditta C saranno aggiudicati 18,96 punti ( 92.000 X 20 : 97.000 )
b) Parametro qualitativo – Progetto educativo ed organizzativo-gestionale: max punti 80
I concorrenti dovranno produrre un progetto educativo ed organizzativo-gestionale del servizio.
Devono essere evidenziati gli obiettivi, la programmazione dei percorsi educativi, l’osservazione
dei processi di interazione e di apprendimento, la verifica dei risultati e la valutazione della qualità
del contesto educativo realizzato.
Le attività educative, al fine di favorire l’attivazione di relazioni, affetti, competenze e conoscenze,
devono riguardare i diversi contesti di esperienza: psicomotorie, grafico-pittoriche, di
manipolazione e costruzione, di gioco di finzione e assunzione di ruoli, di narrazione. Nel progetto,
infine, devono essere evidenziati i principali aspetti organizzativo-gestionali del servizio che si
intendono fornire.
Il progetto e tutte le specificazioni richieste ai fini della valutazione, di seguito indicate, dovranno
essere esposte in una relazione di max 30 pagine dattiloscritte e numerate, scritte su un’unica
facciata di massimo 40 righe ognuna, compresi eventuali allegati, dimensione carattere 12. La
commissione di gara attribuirà un punteggio pari a zero alle relazioni che non rispetteranno i
requisiti formali sopra specificati, con conseguente esclusione dalla gara del concorrente.
I punti saranno assegnati secondo i seguenti indicatori e relativi punteggi:
1
Indicatori
Progetto educativo ed organizzativo-gestionale del
servizio:
Il progetto deve recare una descrizione completa e
dettagliata relativamente ai seguenti aspetti:
Punteggi max
Max 40 punti
a) Valutazione del progetto
educativo ed organizzativogestionale del servizio - fino ad
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Didattico educativo
- metodo di lavoro previsto
− linee di intervento (programma tipo dell’intero anno
educativo e programma tipo di una giornata educativa con
differenziazioni a seconda dell’età dell’utenza)
− attività proposte e relativi materiali forniti
− organizzazione ludico-educativa degli spazi
− rapporto con le famiglie
− progetti educativi specifici (iniziative per i bambini con
handicap, iniziative per la valorizzazione delle differenze)
− rapporto con i servizi del territorio
Gestionale
- numero e qualifica degli addetti presenti in ogni fase
della giornata (per il personale educativo tenere conto del
rapporto standard educatore/bambini di cui alla Legge
Regionale n.76/2000 – Direttive generali di attuazione)
- modalità di inserimento dei bambini
- modalità di gestione dell’accoglienza e della riconsegna
dei bambini
- modalità di gestione della colazione, del pranzo e della
merenda
− modalità di gestione delle attività di cura e pulizia
personale dei bambini
− modalità ed orari di pulizia dei locali, degli arredi e dei
materiali
Documentazione e reports che si intendono adottare per il
controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi.
un max di punti 30.
b) Presenza Coordinatore psicopedagogico nelle strutture
punti 5 per almeno 10 ore
settimanali in ogni struttura.
d) Documentazione e reports
che si intendono adottare per il
controllo di gestione e per la
verifica del raggiungimento
degli obiettivi punti 5.
Piano di formazione e per l’aggiornamento di tutto il
personale addetto al servizio.
Le imprese concorrenti dovranno fornire l’elenco dei corsi
di formazione ed aggiornamento (con verifica finale), di
tutto il personale coinvolto nel servizio oggetto di gara,
che realizzeranno nel periodo di durata del presente
appalto con indicazione del monte ore di formazione e con
oneri interamente a carico dell’aggiudicataria.
Migliorie del servizio
Le migliorie proposte non dovranno comportare un
aggravio dei costi, saranno vincolanti per l’aggiudicataria
e dovranno essere funzionali al servizio. Indicare il n° di
unità di personale impiegate, la relativa qualifica e il n° di
ore di prestazione di ciascuna unità..
Servizio Mensa:
a) Utilizzo di beni alimentari prodotti e/o
commercializzati nel Comune di Atessa
b) Utilizzo di beni alimentari prodotti e/o
commercializzati nella Regione Abruzzo
Max 10 punti
Educatori da 21 a 40 ore pro
capite/anno punti 6
Educatori da 10 a 20 ore pro
capite/anno punti 2
Operatori da 10 a 20 ore pro
capite/anno punti 2
Forme di consultazione e partecipazione dei genitori
Max 14 punti
Valutazione delle migliorie
annuali proposte - fino ad un
max di punti 14.
Max 12 punti
8 punti per ogni prodotto di cui
al punto a)
4 punti per ogni prodotto di cui
al punto b)
(ogni
prodotto
verrà
conteggiato una sola volta)
Max 2 punti
10
6
Modalità di rilevamento soddisfazione utenti
Per ogni forma di consultazione
e partecipazione prevista
annuale punti 1
Max 2 punti
Non previste punti 0
Previste punti 2
La gara d'appalto sarà aggiudicata al soggetto che avrà sommato il punteggio maggiore.
In caso di parità di punteggio l'appalto sarà affidato al soggetto che avrà conseguito il maggiore
punteggio relativamente al Progetto educativo ed organizzativo-gestionale del servizio.
In caso di ulteriore parità di punteggio l'appalto sarà affidato al soggetto che avrà conseguito il
maggiore punteggio relativamente alle Migliorie del servizio
.
ART. 17
Commissione giudicatrice
Le offerte ammesse alla gara saranno valutate da una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi
dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dopo la scadenza del termine fissato nel bando di gara
per la presentazione delle offerte.
La Commissione giudicatrice è composta da n.3 membri.
ART. 18
Osservanza delle leggi
La Ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le
disposizioni di legge concernenti la materia con specifico riferimento alla D.G.R. della Regione
Abruzzo n. 565/2001 “ Direttive generali di attuazione delle norme della L.R. n. 76/2000, al D.Lgs
81/2008 e s.m.i., D.Lgs.196/2003 e s.m.i., alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene
alimentare e a qualunque altra legge regionale, statale e comunitaria che possa direttamente o
indirettamente disciplinare il servizio Asilo Nido.
ART. 19
Importo a base d’appalto e corrispettivo
L’importo a base di gara è pari a € 929.420,00 Iva esclusa per il triennio. L’offerta economica
dovrà consistere in un ribasso unico percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo a base d’asta, Iva
esclusa.
L’importo di € 929.420,00 è così determinato:
Costo del servizio per i tre anni di durata dell’appalto, pari a € 882.420,00 Iva esclusa;
Media dei costi degli ultimi due anni delle utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono
per i tre anni di durata dell’appalto, pari a € 45.000,00;
Spesa per materiale didattico/ludico e materiale di consumo per la normale attività, pari a €
2.000,00;
Il canone, al netto del ribasso, sarà corrisposto alla cooperativa sociale che si aggiudicherà l’appalto
nella maniera seguente:
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-
-
un corrispettivo mensile fisso di € 12.070,25 Iva esclusa, riferito ad un minimo di 30 iscritti a
orario intero (seconda fascia oraria), nel caso in cui il minimo di 30 iscritti sia costituito sia da
minori iscritti alla prima fascia oraria sia da minori iscritti alla seconda fascia oraria, il suddetto
corrispettivo mensile sarà rideterminato in proporzione;
una quota mensile pro-capite di € 402,35 Iva esclusa, per ogni minore frequentante oltre 30 e
fino a 70 unità;
La quota mensile pro-capite è ridotta a € 321,88 Iva esclusa, per ogni minore frequentante a orario
ridotto ( prima fascia).
Nel caso in cui i minori iscritti dovessero superare le 70 unità, per ogni ulteriore minore iscritto la
quota mensile pro-capite sarà di € 402,35 Iva esclusa per frequenza orario intero (seconda fascia
oraria) oppure di € 321,88 Iva esclusa per frequenza orario ridotto (prima fascia oraria).
Il canone s’intende comprensivo di ogni altro obbligo od onere che gravi sull’impresa a qualunque
titolo, secondo le condizioni specificate nel presente capitolato.
Tutti gli importi indicati nel presente capitolato devono intendersi IVA esclusa.
ART. 20
Pagamento
Per l’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, il Comune verserà all’impresa
aggiudicataria il canone mensile oltre all’Iva nella misura di legge.
Il pagamento avverrà mediante mandati, sulla base della presentazione di regolari fatture
riepilogative accompagnate dalla rilevazione delle presenze dei bambini iscritti, sottoscritta dal
responsabile/coordinatore della struttura.
Ciascuna fattura dovrà riportare l’indicazione del CIG ( codice identificativo gara). La fattura dovrà
essere intestata al Comune di Atessa e dovrà riportare altresì il conto corrente dedicato, postale o
bancario, dell’Istituto di credito presso cui accreditare i pagamenti.
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di protocollazione.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 207/2010, prima di precedere al pagamento del corrispettivo dovrà
essere verificata la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione d’ufficio da parte del Comune
del DURC ( documento unico di regolarità contributiva), attraverso strumenti informatici.
Qualora l’impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi I.N.P.S., dei
premi assicurativi I.N.A.I.L. e con il pagamento delle retribuzioni correnti, dovuti in favore del
personale addetto al servizio appaltato, compreso i soci lavoratori, l’Amministrazione procederà
alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all’impresa aggiudicataria il termine
massimo di venti giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione.
Qualora l’impresa aggiudicataria, decorso tale termine, risulti ancora inadempiente con il
versamento dei contributi I.N.P.S. e dei premi assicurativi I.N.A.I.L. l’Amministrazione applicherà
la procedura prevista dal Regolamento appalti D.P.R. 207/2010, che all’art.4 reca “Intervento
sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del
subappaltatore”.
Qualora l’impresa aggiudicataria, decorso tale termine, sia ancora in ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compreso i soci lavoratori,
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l’Amministrazione applicherà la procedura prevista dal Regolamento appalti D.P.R. 207/2010, che
all’art.5 reca “Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
dell’esecutore e del subappaltatore”.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto
negativo per due volte consecutive l’Amministrazione applicherà la procedura prevista dal
Regolamento appalti D.P.R. 207/2010, art.6 comma 8.
Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata
dal Documento Unico di Regolarità Contributiva ( D.U.R.C. ).
L’impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o al
riconoscimento di interessi per la sospensione del pagamento dei corrispettivi.
ART. 21
Rimborso utenze
L’aggiudicatario deve rimborsare al Comune di Atessa le somme derivanti dai consumi delle
utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono. Il rimborso viene effettuato con cadenza
semestrale tramite l’emissione di apposita reversale d’incasso.
ART. 22
Tracciabilita’ dei flussi finanziari
L’aggiudicatario assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
specificatamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative
e modificative di cui al DL 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla Legge 17 dicembre 2010 n.
217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del
raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli
obblighi derivanti dalla Legge 136/2010. la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati
verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.
Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario
di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs 163/2006.
Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge 136/2010 e alle
successive disposizioni interpretative e modificative di cui al DL 187/2010, convertito dalla Legge
217/2010.
ART. 23
Garanzia provvisoria
Le ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare, in sede di offerta, una garanzia sotto
forma di cauzione o fidejussione per un importo pari al 2% dell’importo complessivo al netto di
IVA posto a base di gara con validità 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia può essere prestata:
1) in contanti mediante deposito infruttifero presso il conto corrente intestato al Comune di Atessa
presso il Servizio di Tesoreria del Comune di Atessa;
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2) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno
a favore del Comune di Atessa;
3) fidejussione bancaria o assicurativa, la quale dovrà prevedere obbligatoriamente, pena
l’esclusione dalla gara (eventualmente a mezzo di separata dichiarazione debitamente sottoscritta
da parte del fideiussore ed allegata alla fidejussione stessa) la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del
Comune di Atessa, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice
Civile.
Nell’ipotesi in cui la cauzione provvisoria sia rilasciata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa fidejussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. n. 123 del 12/03/04,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1. allegato al predetto decreto, dovrà essere
integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., in
conformità all’art. 75 commi 4,5,6,8 del Codice di Contratti ( D.Lgs 163/06).
La garanzia, in qualunque forma prestata (deposito in contanti, titoli debito pubblico, fideiussione
bancaria o assicurativa), deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, da una dichiarazione
contenente l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o compagnia di assicurazione abilitato nel
ramo fidejussioni) a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.
113 D.Lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 gg dall’aggiudicazione definitiva, salvo nei
confronti dell’impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della
stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva .
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese non formalmente costituito detta garanzia
provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese formalmente costituito detta garanzia
provvisoria deve essere intestata alla impresa capogruppo.
ART. 24
Garanzia fideiussoria o definitiva
A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria del servizio depositerà,
preliminarmente alla stipula del contratto, la cauzione definitiva in una delle forme consentite dalla
legge, pari al 10% dell'importo contrattuale.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, coma 2, del Codice Civile, nonché
l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Atessa abbia dovuto
avvalersi, in tutto od in parte durante l’esecuzione del contratto entro il termine di 30 giorni dalla
richiesta del Comune, a pena di risoluzione del contratto.
Tale cauzione sarà restituita alla conclusione dell’appalto ed a seguito di avvenuto riscontro e
verifica di ogni ragione contabile; nel caso in cui la cooperativa sociale aggiudicataria rifiutasse di
stipulare il contratto o trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal presente
capitolato, il Comune potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con la cooperativa sociale
stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre
all’incameramento della cauzione definitiva; resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra
azione nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.
ART. 25
Riduzione della garanzia.
In materia di riduzione della garanzia trova applicazione l’art. 40, comma 7 del Codice dei
contratti.
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ART. 26
Revisione del prezzo d’appalto.
Il contratto può essere soggetto a revisione annuale del prezzo, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs
163/2006, su richiesta della ditta, a decorrere dall’anno educativo 2015/2016, sulla base
dell’istruttoria condotta dal Dirigente del Servizio.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati
editi dall’Osservatorio di cui all’art. 7 del D.Lgs 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti
orientativi ritenuti più idonei, tra i quali gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
ART. 27
Responsabilità verso terzi.
L’aggiudicatario dovrà rispondere in proprio di ogni danno che possa derivare per causa della sua
opera sia verso il committente che verso terzi.
Nelle prestazioni relative al servizio la cooperativa sociale aggiudicataria deve adottare tutti gli
accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche
per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ne consegue che ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni sarà addebitata alla
cooperativa sociale esecutrice.
ART. 28
Condotta del personale
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto ed avrà l'obbligo di
uniformarsi e di rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio
stesso.
L'appaltatore s'impegna a richiamare multare e se nel caso sostituire i dipendenti che non
osservassero una condotta irreprensibile.
Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per la cooperativa
sociale appaltatrice.
L'appaltatore si impegna ad applicare la normativa sulla "privacy", a tenere riservate tutte le
informazioni relative alla gestione degli asili nido comunali e quant'altro possa danneggiare
l'immagine delle suddette strutture, pena la richiesta di allontanamento dell'unità e/o delle unità
inadempienti.
ART. 29
Verifica di gestione - modalità di controllo.
Il Comune di Atessa si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del
servizio.
Le modalità di controllo si esplicano a mezzo di:
a) sopralluoghi e controlli intesi a verificare il corretto espletamento del servizio oggetto del
presente appalto;
b)verifica del rispetto delle norme amministrative circa le assicurazioni, gli oneri contributivi, le
dichiarazioni e le certificazioni richieste;
c)attività di verifica di rispondenza tra il Progetto di gestione predisposto e le attività svolte per
realizzarlo;
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d) controllo documentazione e reports adottati per il controllo di gestione e per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi.
ART. 30
Penalità
La ditta aggiudicataria, nell'esercizio dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i servizi stessi.
Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è
tenuta al pagamento di una penalità :
1. pari al 5% dell’importo della rata mensile spettante alla cooperativa sociale per ogni
inadempienza ritenuta lieve a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale;
2. pari al 10% dell’importo della rata mensile spettante alla cooperativa sociale per ogni
inadempienza ritenuta grave a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale,
raddoppiabile in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni arrecati all’Amministrazione
Comunale. Si precisa che ogni inadempienza relativa alla realizzazione del progetto di gestione del
servizio proposto in sede di offerta progettuale sarà ritenuta inadempienza grave.
Dopo la terza applicazione della suddetta penale, si potrà procedere da parte dell’Amministrazione
Comunale alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale.
Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta
dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.
Le penali saranno decise dalla Giunta Comunale e comunicate con la notifica della relativa
decisione.
Decorsi 60 gg senza che la cooperativa sociale appaltatrice abbia impugnato il provvedimento
davanti al giudice competente, le penali s’intendono definitive e saranno trattenute dal corrispettivo
dovuto alla cooperativa sociale.
L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Amministrazione
Comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
ART. 31
Rifusione danni e spese
Oltre che per il pagamento delle relative penali previste all’articolo 30 del presente capitolato,
l’Amministrazione potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ovvero trattenute sui
pagamenti dovuti alla Ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da
inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.
ART. 32
Responsabilità verso terzi - Assicurazioni
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del
servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione Comunale per
inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi,
compreso il Comune di Atessa, anche conseguenti all’operato dei suoi dipendenti e, pertanto, dovrà
adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.
E’ fatto dunque obbligo all’appaltatore di mantenere il Comune di Atessa, sollevato e indenne da
azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
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Grava altresì sull’appaltatore l’obbligo di produrre, da ritenersi sempre compensato nel
corrispettivo d’appalto, almeno cinque giorni prima dell’inizio del servizio, apposita polizza ai fini
della copertura:
• della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio,
stipulata presso primaria compagnia di assicurazione e riferita specificamente ai servizi oggetto del
presente appalto, con espressa conferma di copertura sia dei danni subiti, sia provocati a terzi, dagli
assistiti. I singoli assistiti debbono espressamente intendersi terzi tra loro.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al
minimo inderogabile di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro.
Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Comune di
Atessa.
La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900
c.c., alla colpa grave degli assicurati.
La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:
RC dei prestatori di lavoro per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni
(compresi i danni arrecati agli utenti);
danni a terzi da interruzione o sospensioni di attività;
danni a terzi da incendio per non meno di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
danni a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione del servizio;
danni derivati dalla gestione del servizio mensa compresa la preparazione di cibi;
partecipazione, promozione, organizzazione e gestione di iniziative e manifestazioni sociali,
ricreative, turistiche, culturali, religiose e/o di aggregazione in genere.
La polizza R.C.T. dev’essere mantenuta in vigore per l’intera durata dell’appalto e fino al rilascio
del certificato di buona esecuzione;
• della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso
primaria compagnia di assicurazione.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva
consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non inferiore al
minimo inderogabile di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00) per ogni prestatore di lavoro.
Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Comune di
Atessa.
La polizza R.C.O. dev’essere mantenuta in vigore per l’intera durata dell’appalto e fino al rilascio
del certificato di buona esecuzione.
ART. 33
Risoluzione del contratto
Il Comune di Atessa si riserva di chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 C.C.,
previa diffida ad adempiere nel termine di 5 giorni, ex art. 1454 C.C., in qualsiasi momento per
comprovata inadempienza alle clausole contrattuali da parte della cooperativa sociale
aggiudicataria.
Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con automatico
incameramento della cauzione:
per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, cessazione di attività, concordato
preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della cooperativa sociale
aggiudicataria;
nei casi di gravi e reiterati inadempimenti dell’Appaltatore alle obbligazioni del presente
contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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1. inosservanza delle norme igienico-sanitarie e o accertamento di tossinfezione alimentare
riconducibile all’attività dell’appaltatore;
2. utilizzo di personale privo di requisiti e mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
3. gravi danni arrecati ai beni immobili e mobili di proprietà del committente e riconducibili alle
attività dell’Appaltatore.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando il committente
determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta
all’appaltatore. In tali casi l’Appaltatore incorre nell’immediata perdita del deposito cauzionale,
oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che il committente dovrà sopportare,
anche in relazione dell’affidamento del contratto ad altro soggetto, per il rimanente periodo
contrattuale. Le somme dovute al Comune di Atessa a titolo di risarcimento danni a seguito
risoluzione del contratto sono trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla cooperativa sociale
aggiudicataria e/o dall’incameramento della cauzione definitiva.
ART. 34
Divieto di subappalto
Data la peculiarità delle prestazioni oggetto di affidamento, inerenti servizi alla persona, e’ vietato
cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del
deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di Consorzi
non si considerano subappalti i servizi che sono stati imputati alle relative Cooperative esecutrici.
ART. 35
Spese accessorie
Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o
esclusa, sarà a carico dell'appaltatore.
L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto
di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune. I
termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo
per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.
ART. 36
Sicurezza
L’aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
L’aggiudicataria è tenuta a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e
attuare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione che ne conseguono.
In particolare l’aggiudicataria si impegna a sottoporre il proprio personale alla sorveglianza
sanitaria prevista dalla normativa vigente, a fornire loro i dispositivi di protezione individuali
necessari ed a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale in merito alla
sicurezza sul lavoro e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia.
L’aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione dei propri addetti attrezzature di lavoro,
sostanze e preparati conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e di
sottoporre le proprie attrezzature a regolare manutenzione.
L’aggiudicataria si impegna ad eseguire i servizi elencati nel presente capitolato speciale d'appalto
in costante e totale osservanza delle norme di legge per la prevenzione infortuni e per l'igiene sul
posto di lavoro.
L’aggiudicataria si impegna altresì ad osservare, sia all'interno delle strutture appartenenti al
Comune di Atessa, sia per gli eventuali servizi eseguiti all'esterno, tutte le normative vigenti di
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tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque,
all'inquinamento dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo, è causa di risoluzione del
contratto.
Si richiede la presentazione dell’organigramma aziendale della sicurezza.
ART.37
Svincolo della cauzione definitiva
Al termine del contratto, definite le eventuali contestazioni e vertenze, l'appaltante rilascerà il nulla
osta per lo svincolo del deposito cauzionale definitivo.
ART. 38
Sopralluogo obbligatorio
In relazione alla tipologia e alla natura del servizio oggetto del presente appalto ai fini della
presentazione delle offerte è prescritto sopralluogo obbligatorio presso gli asili nido comunali nei
giorni ed orari indicati nel bando di gara, previo appuntamento telefonico.
La carenza della dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di verifica dello stato dei luoghi
determina l’esclusione dalla gara.
ART. 39
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. tutti i dati acquisiti a seguito di espletamento
della gara di cui al presente capitolato saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le
finalità di gestione della gara e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo che informatico,
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità dello
stesso.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e
comunque coinvolto per ragioni di servizio;
agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento;
alla commissione di gara;
ai concorrenti in gara;
ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Atessa nella persona del sindaco pro tempore.
I diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 D.Lgs 30/06/2003 n. 196, (accesso, rettifica,
aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati ecc.).
ART. 40
Controversie
Per qualunque controversia nascente dal presente appalto - che non si sia potuta risolvere in via
amministrativa - sarà esclusivamente competente il Foro di Lanciano.
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ALLEGATI
Sono allegati al presente Capitolato d’Appalto, divenendone parte integrante e sostanziale i
seguenti allegati tecnici:
Allegato A Menù settimanale predisposto dal Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione
dell’Asl competente per territorio.
Allegato B Grammature a crudo delle vivande.
Allegato C Descrizione delle derrate alimentari.
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