Indennita` ordinaria - Centri per l`impiego

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Indennita` ordinaria - Centri per l`impiego
gennaio
Centri per l’impiego della Provincia di Ravenna
www.lavoro.ra.it
Autore M.A.S.
Aggiornam. 30 giugno 2006
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INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
Che cos’è
È un’indennità concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per le seguenti
ragioni:
licenziamento;
sospensione dal lavoro per cause, transitorie o temporanee, non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore;
scadenza del contratto;
dimissioni per giusta causa addebitabile al datore di lavoro (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali,
mobbing, ecc.) e formalmente documentate (es. denuncia, ecc..).
L’indennità di disoccupazione viene finanziata mediante un apposito contributo versato dal datore di lavoro all’INPS.
Quando spetta
Il lavoratore ne ha diritto quando:
non svolge alcun tipo di attività lavorativa (autonoma, subordinata o parasubordinata);
ha rilasciato, al Centro per l’impiego di competenza per domicilio, la dichiarazione di immediata disponibilità a
svolgere un’attività lavorativa o ha comunque la posizione aggiornata a seguito della cessazione di un qualsiasi rapporto
di lavoro;
ha svolto un’attività lavorativa subordinata, con il relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno
due anni prima del licenziamento o della sospensione;
ha almeno 52 contributi settimanali nei due anni precedenti la data di cessazione o sospensione del rapporto di
lavoro.
A chi non spetta
Il lavoratore non ne ha diritto quando:
si dimette volontariamente (ad eccezione delle madri o dei padri che si dimettono nel periodo compreso fra l’inizio della
gravidanza e il compimento del 1° anno di età del bambino);
ha un rapporto di lavoro parasubordinato;
ha un rapporto di lavoro autonomo;
ha un rapporto di lavoro di apprendistato;
ha un contratto part-time verticale per i periodi di pausa dell’attività lavorativa;
è assunto con contratto a tempo indeterminato con periodi di sospensione contrattualmente previsti;
è un lavoratore a domicilio, per i periodi di sospensione tra una commessa e l’altra nel corso del rapporto di lavoro (nel
caso, invece, di licenziamento/cessazione del rapporto di lavoro possono ottenere l’indennità);
è un lavoratore extracomunitario con permesso di soggiorno stagionale;
è un lavoratore con contratto di compartecipazione agli utili;
è un socio dipendente da cooperativa per il quale non sono stati versati i contributi per la disoccupazione.
Disoccupazione in caso di sospensione dal lavoro
L’indennità di disoccupazione ordinaria è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi a causa di eventi transitori o temporanei
(crisi di mercato, mancanza di lavoro, mancanza di materie prime, incendio, calamità naturali) non imputabili all’impresa o ai
lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed entro limiti di spesa stabiliti.
I lavoratori sospesi non devono essere destinatari di trattamenti di integrazione salariale o titolari di rapporti part-time
verticale oppure assunti con contratto a tempo indeterminato con periodi programmati di sospensione.
I lavoratori sospesi devono presentare, al competente Centro per l’impiego, dichiarazione di immediata disponibilità.
La domanda
La domanda va presentata all'INPS:
entro e non oltre 68 giorni di calendario dal licenziamento o sospensione;
entro 60 giorni dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile.
Oltre all’indennità, i disoccupati possono richiedere il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare. I moduli di domanda
sono reperibili presso l’INPS, i patronati o su sito www.inps.it/Modulistica.
La decorrenza
L'indennità decorre:
dall'8° giorno successivo alla sospensione/licenziamento (o alla scadenza del periodo di mancato preavviso), se la
domanda è stata presentata nei primi 8 giorni;
dal 5° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, negli altri casi;
dalla ripresa della capacità lavorativa in caso di malattia accertata dall’ufficio sanitario INPS.
La durata
L’indennità viene corrisposta per un massimo di:
180 giorni (6 mesi) ai lavoratori con meno di 50 anni di età;
270 giorni (9 mesi) ai lavoratori che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, hanno un’età pari o superiore a 50
anni.
La durata massima dell’indennità per i lavoratori sospesi non può superare le 65 giornate annue.
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Aggiornam. 30 giugno 2006
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Nel periodo dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell’indennità è elevata a:
7 mesi per i soggetti con meno di 50 anni di età;
10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore ai 50 anni.
Il pagamento
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS, secondo le modalità scelte nella domanda: assegno circolare, accredito su
conto corrente bancario o postale.
L'importo
L’indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione media lorda dei tre mesi precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione, nel limite di un importo massimo mensile stabilito annualmente. L’indennità viene corrisposta per 30 giorni al
mese, ad eccezione del mese di febbraio.
A chi percepisce l’indennità di disoccupazione, anche per un solo giorno, nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre, viene
anche corrisposto un assegno speciale pari a 6 giorni di indennità (la cosiddetta gratifica natalizia).
Dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la misura dell’indennità è elevata al 50% per i primi 6 mesi, rimane al 40% per i
successivi 3 mesi e diminuita al 30% per l’ulteriore mese.
Quando viene sospesa
Il pagamento dell’indennità viene sospeso quando il disoccupato:
si rioccupa per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;
entra in maternità;
si trova in malattia indennizzata dall’INPS o viene ricoverato in ospedale;
si reca all’estero in un paese extracomunitario per brevi periodi a seguito di gravi e comprovati motivi di salute o di
famiglia.
Quando cessa
Il pagamento dell’indennità termina quando il disoccupato:
ha percepito tutte giornate di indennità relative al periodo previsto;
inizia un’attività di lavoro autonomo o subordinato;
perde lo stato di disoccupazione (la cancellazione dallo stato di disoccupazione è disposta, nei casi previsti dalla
normativa vigente, dal Centro per l’impiego di competenza);
diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o assegno di
invalidità);
si trasferisce, durante il periodo di godimento dell’indennità, in paesi extracomunitari non convenzionati.
Tutte le situazioni che comportano la cessazione o la sospensione del pagamento dell’indennità di disoccupazione devono
essere immediatamente comunicate all’INPS dall’interessato.
I contributi figurativi
Sono riconosciuti per i periodi durante i quali il disoccupato percepisce l’indennità di disoccupazione, nel limite massimo di 6
mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e di 9 mesi per coloro di età pari o superiore a 50 anni.
Il ricorso
Nel caso in cui la domanda venga respinta o accolta parzialmente, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera,
all’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale dell’INPS, può essere:
presentato agli sportelli della sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
inviato alla sede dell'INPS per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentato tramite uno dei patronati riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.
Fonti
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L. 80/05
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INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - www.inps.it