La ristrutturazione dei debiti

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La ristrutturazione dei debiti
Crisi d’impresa
La ristrutturazione dei debiti:
l’utilizzo dei nuovi strumenti
della legge fallimentare
Finanza Aziendale
di Marcello Pollio (*)
In periodi di forte crisi del mercato e del credito, come quelli attuali, molte imprese si trovano
nella necessità di ridefinire e ristrutturare le loro esposizioni debitorie verso gli istituti finanziari e
verso i creditori. Oggi, la ristrutturazione dei debiti è possibile grazie anche a nuove soluzioni
offerte dalla legge fallimentare riformata: una serie di strumenti di regolazione della crisi orientati
alla conservazione ed al recupero dell’impresa, attraverso la valorizzazione delle intese tra
creditori e imprenditore, con un maggiore coinvolgimento dei primi nella «gestione» della crisi
d’impresa.
Premessa
In periodi di forte crisi del mercato e del credito, come quelli attuali, le imprese sono costrette a fare i conti con i rischi e le incertezze contingenti, tanto da ritrovarsi, quasi obbligatoriamente, nell’esigenza di ripensare la
loro struttura societaria e finanziaria. Cosı̀,
dunque, quasi tutte le imprese sono costrette
a ridefinire e ristrutturare le loro esposizioni
debitorie verso gli istituti finanziari e verso i
creditori.
L’attività di ristrutturazione dei debiti è conseguente a:
– incapacità delle imprese di generare positivi flussi di cassa a causa della eccessiva perdita di ricavi;
– incapacità di fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a coprire tutto lo stock
di debito dell’impresa.
In entrambi i casi la ristrutturazione dei debiti può avvenire attraverso:
a) il riscadenziamento/consolidamento del
debito in un periodo più lungo, affinché l’esborso finanziario sia pari alla liquidità di
cui può disporre l’impresa;
b) nei casi più gravi, lo stralcio dei debiti
attraverso proposte/accordi con i creditori.
Fortunatamente, oggi, tale ristrutturazione
dei debiti è possibile grazie anche a nuove
soluzioni concordate e privatizzate che la
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legge fallimentare riformata mette a disposizione degli operatori.
Il novellato impianto normativo delle procedure concorsuali disciplina una serie di strumenti di regolazione della crisi tutti orientati
alla conservazione ed al recupero dell’impresa, attraverso la valorizzazione delle intese
tra creditori e imprenditore, con un maggiore coinvolgimento dei primi nella «gestione»
della crisi d’impresa (1).
L’obiettivo del legislatore è stato quello di
attribuire alle procedure concorsuali tradizionalmente c.d. (seppur in facto non più)
minori, l’effettiva capacità di «anticipare» la
manifestazione della crisi dell’imprenditore
(non solo dell’insolvenza), favorendo una
composizione negoziale della crisi stessa,
non più orientata esclusivamente alla tutela
del ceto creditorio, ma anche e soprattutto
dell’«impresa» in difficoltà, mirando alla salvaguardia dei suoi «valori produttivi».
Salvaguardia che può avvenire solo quando
Note:
(*) Socio Pollio & Associati Law and Tax Adviser, membro
R4TURN restructuring for turnaround, commercialista e revisore contabile in Genova e Milano.
(1) Si veda di Pollio - Papaleo, La fiscalità nelle nuove procedure concorsuali, Milano, 2007, 3 ss., nonché più recentemente a Pollio (a cura), Gli accordi per gestire la crisi
d’impresa e la predisposizione del piano stragiudiziale di
risanamento, Verona, 2009, passim.
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l’impresa non abbia dissolto definitivamente
bitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilii propri valori, ovvero quando gli squilibri
brio della sua situazione finanziaria» e la cui
ragionevolezza sia attestata, ai sensi dell’araziendali possano essere ancora superati e
ticolo 2501 bis, quarto comma, c.c., da un
non quando, certamente, il declino ha supeprofessionista iscritto nel registro dei revisorato le soglie del «non ritorno» al valore.
ri contabili e che abbia i requisiti per assuIn quest’ottica, gli strumenti di soluzione
mere l’incarico di curatore fallimentare.
della crisi sono stati graduati in relazione
Il piano attestato, in pratica, altro non è che
allo stato di crisi che attraversa l’azienda,
un vero e proprio piano di turnaround il quaovvero:
le deve possedere un duplice requisito:
1) il piano attestato di risanamento (ex art.
1) strettamente di contenuto: consentire il
67 l.f.) per l’imprenditore che deve rimediare
risanamento dell’esposizione debitoria e il riad una situazione di crisi reversibile nella
torno all’equilibrio finanziario dell’impresa;
quale l’insolvenza non si è ancora manifestata;
2) di forma-contenuto: essere corredato dal2) gli accordi di ristrutturazione
l’asseverazione di un esperto inIl piano attestato
dei debiti (ex art. 182 bis l.f.),
dipendente circa fattibilità ed
di risanamento
adatti a fronteggiare crisi patriastratta idoneità a consentire il
rappresenta la vera
moniali e finanziarie, con la semsuperamento della crisi.
opportunità
plice omologa dell’accordo da
Il piano attestato di risanamento
per rimuovere crisi
parte del tribunale;
rappresenta la vera novità e la vereversibili e garantire
3) il nuovo concordato preventi- la continuità aziendale,
ra opportunità, ad oggi ancora
ad oggi è ancora
vo (ex art. 160 l.f.), più flessibile e
poco utilizzato dai professionisti
poco utilizzato.
adatto alla regolazione di crisi
e, soprattutto, visto con diffidenanche più gravi, con l’intervento
za e non capito dai creditori
più invasivo del tribunale falli(banche), quantunque le espementare;
rienze sul campo dimostrino che su 108 piani predisposti nel periodo tra il 15 marzo
4) ed infine anche il fallimento, nei casi in
2005 e il 31 luglio 2007 ben 86 hanno ricevucui l’insolvenza non è superabile con le preto positivo riscontro e sono risultati idonei
cedenti soluzioni della crisi e, nel suo ambialla loro finalità. Dunque, lo strumento per
to, il rinnovato concordato fallimentare.
il momento ha dato successo nell’80% dei
casi (3).
I piani attestati di risanamento
Il piano attestato di risanamento, disciplinato dall’art. 67, l. fall, rappresenta il vero strumento di ristrutturazione dell’impresa e dei
suoi debiti (2), che tuttavia, differisce sia dalla ristrutturazione «procedimentalizzata»
prevista nel concordato preventivo, sia da
quella «marcatamente privatistica» prevista
con gli accordi di ristrutturazione dei debiti,
poiché non richiede (sulla carta) nessun tipo
di accordo e non è inquadrabile come procedura concorsuale
L’art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., infatti
stabilisce che sono esenti da revocatoria fallimentare - proteggendo in tal modo, nell’ipotesi di insuccesso, i soggetti che hanno
confidato nella riuscita del salvataggio aziendale - «gli atti, i pagamenti e le garanzie concessi su beni del debitore purché posti in essere
in esecuzione di un piano che appaia idoneo a
consentire il risanamento dell’esposizione de1/2010
Gli accordi di ristrutturazione
dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti - disciplinati dall’art. 182 bis, l.fall., rappresentano uno strumento di risoluzione della crisi
para-giudiziale di natura privatistico-contrattualistico.
Tale forma di accordo deve essere stipulata come precisa la norma - con tanti creditori
che rappresentino almeno il sessanta per
cento dell’ammontare dei crediti e deve essere corredato dalla relazione di un esperto
avente ad oggetto l’attuabilità dell’accordo,
Note:
(2) Si rinvia a Pollio, «Una via d’uscita per la crisi d’impresa? Il piano attestato di risanamento», in Amministrazione
& finanza n. 12/2009.
(3) Ricerca ABI su 143 associati.
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con particolare riguardo all’idoneità di quest’ultimo ad assicurare il regolare pagamento
dei creditori estranei all’accordo.
Gli accordi di ristrutturazione rappresentano
uno strumento di risoluzione della crisi autonomo e semplificato rispetto al concordato
preventivo, assimilabile ad un «pactum de
non petendo».
Essi sono caratterizzati da due fasi:
(i) quella propriamente stragiudiziale, nella
quale l’imprenditore in crisi «rinegozia»
con i creditori la propria situazione debitoria, e
(ii) quella giudiziale, in cui l’accordo, per essere produttivo di effetti legali, deve essere
omologato. L’istituto presenta, dunque, una
natura ibrida che, da un lato, lo accosta agli
accordi stragiudiziali tradizionalmente intesi, dall’altro, lo distingue da questi. Infatti,
anche per tali accordi, nel corso delle trattative con i creditori l’impresa non è posta al
riparo dalle azioni esecutive individuali.
L’accordo di ristrutturazione (stipulato con
almeno il 60% dei crediti) deve essere pubblicato nel registro delle imprese, e per sessanta giorni dalla sua pubblicazione nessun
creditore (anteriore alla data del deposito)
può intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore;
entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori possono proporre opposizione ed il tribunale, decise le opposizioni, omologa l’accordo, con decreto reclamabile entro 15 giorni
dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. I creditori che non aderiscono all’accordo devono essere soddisfatti regolarmente e per intero.
La legge prevede, per l’eventualità di successivo fallimento, un meccanismo di protezione dell’attività svolta durante la fase stragiudiziale, consistente nell’esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie
posti in essere in esecuzione di tale accordo,
ove questo sia stato omologato dal tribunale
(art. 67, terzo comma, lett. e).
Sotto il profilo del contenuto, gli accordi di
ristrutturazione presentano le seguenti peculiarità:
(i) dal lato dei creditori, le modalità proponibili dal debitore sono quelle consuete dei
tentativi di soluzione stragiudiziale (dilazioni di pagamento, rinunce totali o parziali agli
interessi o addirittura ad una parte del capi-
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tale, emissione di titoli di debito con valenza
novativa, conversione di crediti in capitale,
creazione anche di nuove obbligazioni come
conseguenza di finanziamenti da utilizzare
per l’estinzione di precedenti obbligazioni,
costituzione di garanzie o impegno a stipulare negozi attuativi
(ii) dal lato del debitore, l’accordo può prevedere che l’attività d’impresa continui in capo al debitore o che venga affidata ad un
terzo; ma può stabilirsi anche che l’imprenditore ceda in tutto o in parte i beni ai creditori (o ad uno o più mandatari di questi),
ovvero che proceda direttamente alla liquidazione.
Più in generale, comunque, l’accordo è improntato alla finalità di ripristinare la condizione di solvibilità dell’impresa debitrice, attraverso un pagamento in percentuale dei
creditori aderenti al patto e senza necessità
che fra costoro sia rispettata la regola della
par condicio.
Anche per tale strumento è necessaria (ancorché la legge non lo richieda espressamente) la predisposizione di un piano che può
avere ad oggetto la mera ristrutturazione
dei debiti, ovvero contemplare un vero e proprio risanamento dell’impresa in difficoltà. Il
piano, prescrive la legge, deve essere accompagnato da una relazione redatta da un
esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso,
con particolare riferimento alla sua idoneità
ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Anche gli accordi di ristrutturazione, come il
concordato preventivo, possono rappresentare un’interessante (e certamente più snella)
modalità di superamento di una crisi d’impresa, essenzialmente in questo caso di tipo
finanziaria, sia reversibile (quindi con previsione della continuità aziendale) sia irreversibile (quindi con previsione di un piano liquidatorio), che non sia ovviamente già sfociata nell’insolvenza.
L’utilizzo di tale strumento, tuttavia, potrebbe servire anche a rimuovere l’insolvenza e
scongiurare il fallimento dell’impresa. Emergente ed autorevole giurisprudenza, infatti,
lo ha parificato - sotto il profilo dell’utilizzo
- al concordato preventivo, nella sua idoneità
ed attitudine a superare lo stato di crisi e ad
evitare la più grave insolvenza, configuran1/2010
re - è soggetta a votazione ed è approvata a
dolo pertanto come strumento ex se alternamaggioranza di valore dei crediti ammessi al
tivo al fallimento (4).
voto (non anche per teste); se vi sono più
Naturalmente, l’accordo di ristrutturazione
classi di creditori, la votazione
deve dimostrare idoneità ed attiL’accordo
avviene per classi e il tribunale
tudine a superare la crisi, assudi
ristrutturazione
può omologare un concordato
mendo in ciò un ruolo cruciale
è
strumento
consensuale
non approvato da una classe o
la relazione del professionista,
per la soluzione di crisi
se la maggioranza delle classi ha
ed avendo, pertanto, il Tribunale
reversibili
approvato la proposta e se ritiene
il potere-dovere di respingere la
(ed anche irreversibili)
che i dissenzienti risultino soddirichiesta di omologa di un accorche richiede la sola
sfatti dal concordato in misura
do non idoneo a superare la crisi omologa del Tribunale.
non inferiore alle alternative cone la cui relazione, soprattutto, sia
cretamente praticabili (cram
scarsamente motivata e priva di
down power);
qualsiasi informativa sulla concreta attuabif) il regime delle azioni revocatorie è stato
lità dell’accordo stesso (5).
riformato, prevedendo tra l’altro la non revocabilità di atti, pagamenti e garanzie poste in
Il concordato preventivo
essere in esecuzione di un concordato preIl concordato preventivo è l’istituto più innoventivo, nonché i pagamenti di debiti liquidi
vato dalla riforma, divenendo la procedura
ed esigibili eseguiti alla scadenza per otteneconcorsuale giudiziale principale, alternativa
re la prestazione di servizi strumentali all’acal fallimento.
cesso a tale procedura.
Queste, in sintesi, le novità e le caratteristiIl nuovo concordato preventivo è una proceche più importanti di tale procedura:
dura il cui buon esito non può prescindere
a) dal lato «industriale» di gestione dell’attidal consenso dei creditori: se i creditori
vo, sono stati notevolmente ampliati i provnon esprimono il consenso, il concordato è
vedimenti attuabili, giacché la soddisfazione
precluso.
dei creditori può essere perseguita «attraverAnche l’accesso a tale procedura richiede la
so qualsiasi forma»;
predisposizione di un piano, nel quale l’imb) dal lato del passivo, è possibile prevedere
prenditore in «stato di crisi» può proporre
la suddivisione dei creditori in classi ed il
svariate soluzioni tecniche di superamento
pagamento non integrale dei creditori prividella crisi; soluzioni, peraltro, che possano
legiati (compreso il fisco e gli enti previdenessere fra di loro combinate in modo tale
ziali ed assistenziali attraverso un «concorda dar vita ad un piano che per una parte
dato» nel concordato: la transazione fiscale
preveda la ristrutturazione dei debiti e per
ex art. 182 ter): in tali casi è necessaria la
un’altra la cessione dei beni componenti l’atredazione di una perizia giurata di stima
tivo ad uno o più assuntori.
che attesti l’incapienza dei beni dell’imprenElementi integranti e decisivi del piano di
ditore a soddisfare i privilegiati.
concordato sono l’apposita relazione e l’attec) l’imprenditore può accedere alla procedustazione di fattibilità del piano da predisporra quando si trova in «stato di crisi» (non
si ad opera di un «professionista» incaricato.
necessariamente corrispondente all’insolvenL’art. 161, terzo comma, l. fall., infatti, stabiza, anche se tale fattispecie è espressamente
lisce che il piano deve essere accompagnato
contemplata nella nuova ed ampia accezione
da una relazione di un «professionista» (indi stato di crisi);
caricato dal debitore) al quale compete, con
d) la domanda di concordato deve essere acautonomia di giudizio, l’attestazione di vericompagnata da un piano con la formulazione delle proposte di soddisfazione ai creditoNote:
ri e corredato dalla relazione di un professio(4) Cfr. Trib. Milano, Decreto 15 ottobre 2009 segnalato in Il
nista che ne attesti veridicità dei dati in esso
Sole 24 ore, 11 novembre 2009, pag. 47, ove l’esplicitaziocontenuti e fattibilità dello stesso piano;
ne anche dei requisiti e dei limiti che deve possedere
e) la proposta di concordato - con la conserl’attestazione del professionista.
vazione dell’iniziativa in capo al solo debito(5) Cfr. Trib. Roma, Decreto 5 novembre 2009, in Il Caso.it.
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Crisi d’impresa
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dicità dei dati aziendali e di fattibilità del
prenditore medesimo ed un chiarimento in
ordine alla loro validità.
piano. Con l’attestazione di «veridicità» dei dati aziendali il proIl nuovo concordato
fessionista deve attestare la veriLa scelta dello strumento
preventivo è una vera
dicità dei dati contabili e non su
più appropriato
e propria procedura
cui si fonda il piano, nonché ri- concorsuale con finalità
Il legislatore della riforma delle
risanatorie
scontrare la conformità sostanprocedure concorsuali ha inteso
(o
anche
liquidatorie)
ziale dei dati contabili ed extraprivilegiare la continuità azienil
cui
buon
esito
dipende
contabili contenuti nel piano di
dal consenso
dale e la possibilità di conservare
ristrutturazione rispetto agli eledei creditori.
le aziende, evitando il fallimento
menti desunti dalle scritture cone la disgregazione di valori, tuttatabili del debitore e dalla ulteriovia tale concreta possibilità dire documentazione oggetto di vepende dal momento in cui viene affrontata
rifica. Quanto alla fattibilità del piano, il prola crisi e dalla oggettiva possibilità di prosefessionista è chiamato ad esprimere, con
guire l’attività produttiva.
profilo critico e sotto la propria responsabiLe scelte legislative possono essere collocate
lità, le proprie valutazioni prendendo in consu di una scala discendente, ove le procedure
siderazione gli elementi su cui si fonda il
(stragiudiziali o giudiziali) sono poste via via
processo di ristrutturazione, quali le scelte
a seconda del loro grado di utilità alla constrategiche che l’impresa dovrà adottare, i
servazione dell’integrità aziendale.
cambiamenti da apportare al management,
In Tavola 1 vengono riassunte le tipologie di
attraverso una sua sostituzione o l’affiancastrumenti che è possibile utilizzare per la somento con specialisti esterni, i beni strumenluzione delle crisi.
tali che l’azienda intende dismettere, esamiRisanare un’impresa vuole dire evitare il pegnando al tempo stesso i fattori esterni che
gio o recuperare una situazione già compropotrebbero in un qualche modo influenzare
messa. Significa dunque far riacquistare alo addirittura impedire la regolare attuazione
l’impresa in difficoltà fiducia da parte deldel piano stesso.
l’ambiente in cui opera, da parte dei finanIn particolare devono essere analizzati il posziatori, perché senza credito e senza vario
sibile venir meno di alcuni presupposti su
supporto il risanamento diviene impossibile.
cui il medesimo si fonda, gli eventuali svilupIl risanamento è un percorso che tende al
pi inattesi, i probabili errori di valutazione
mantenimento degli equilibri aziendali, innonché i ritardi nell’attuazione e nell’esecuterni ed esterni, senza i quali l’impresa non
zione del programma di ristrutturazione. In
è in grado di procedere.
altri termini, all’interno della relazione tutte
Ecco che l’elemento fondamentale per la
le incertezze devono essere chiaramente
scelta dello strumento giuridico più approespresse, in modo tale che i destinatari e gli
priato è rappresentato dalla pericolosità/coutilizzatori finali del documento possano
noscibilità del grado di crisi da parte dei tercomprenderne e valutarne i rischi correlati
zi.
e quindi affrontare responsabilmente le proScegliere lo strumento sbagliato potrebbe
prie scelte. Eventualmente il professionista
pregiudicare irreversibilmente la permanenpotrà anche indicare possibili strategie alterza dell’impresa sul mercato. Perdere la fidunative, da utilizzarsi nel caso in cui dovessecia degli stakeholders può significare non esro verificarsi scostamenti rispetto alle ipotesi
sere più capaci di risanare concretamente
su cui il piano si fonda. Quindi, mentre il
l’impresa. Talvolta, pertanto, la scelta deve
piano deve illustrare in modo sintetico, attracadere su strumenti liquidatori, perché l’imverso l’utilizzo dei numeri, gli interventi a
presa ancorché ha le condizioni economiche
medio e lungo termine che l’imprenditore inper risanarsi non conserva quelle ambientali.
tende attuare sulla struttura economico-fiIl piano di risanamento stragiudiziale attenanziaria della società, la relazione del prostato ex art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall.
fessionista deve rappresentare una illustraè dunque lo strumento più adeguato per il
ritorno alla credibilità dell’impresa e per evizione tecnica delle scelte operate dall’im-
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Crisi d’impresa
tare quello che non sarebbe più possibile recuperare: la fiducia dei terzi.
Anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. potrebbero essere
idonei al risanamento, tuttavia, i creditori
estranei all’accordo potrebbero allarmarsi oltre il dovuto in quanto l’accordo è depositato
presso il Registro delle imprese. La pubblicazione rende nota, in modo indistinto, la situazione di crisi e fa emergere un grado di
pericolosità dell’impresa che rende assai difficile la continuità dei rapporti con i terzi,
con il sistema bancario e cosı̀ via.
La scelta dello strumento giuridico più appropriato deve essere calata nella realtà dell’impresa e nelle finalità ricercate dalla stessa.
Il piano di risanamento attestato è uno strumento di prevenzione della crisi e di alta maturità dell’impresa, che dimostra responsabilità verso i creditori, che deve essere valutato
- una volta compreso - favorevolmente, generando vantaggi sull’immagine e sul rating
dell’impresa in crisi.
Il problema della dimensione aziendale
e dei requisiti di fallibilità
Gli strumenti di regolazione della crisi (e/o
dell’insolvenza) sin qui analizzati (compresi
quelli previsti anche dalle altre leggi speciali)
sono fruibili soltanto da imprenditori commerciali «fallibili», ovvero «non piccoli», come definiti dall’art. 1 della legge fallimenta1/2010
re. Tale disposizione precisa che non sono
soggetti alle disposizioni sul fallimento e
sul concordato preventivo gli imprenditori
commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti (6):
1) aver avuto nei tre esercizi antecedenti la
data di deposito dell’istanza di fallimento o
dall’inizio dell’attività se di durata inferiore,
un attivo patrimoniale complessivo annuo
non superiore ad euro trecentomila;
2) aver realizzato, in qualunque modo risulti,
nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi
per un ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non
scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
La c.d. «no failure zone» delineata dall’art. 1
deve essere letta e applicata in coordinamento con l’art.. 15, ultimo comma, l. fall., secondo cui non si fa luogo alla dichiarazione di
fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti
e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoNota:
(6) Si rinvia, per approfondimenti e riferimenti al nostro Pollio - Papaleo, La fiscalità nelle nuove procedure concorsuali, cit., 28 ss., nonché più recentemente a Pollio (a cura), Gli accordi per gestire la crisi d’impresa e la predisposizione del piano stragiudiziale di risanamento, cit., 55 ss.
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Tavola 1 - Gli strumenti per la soluzione della crisi
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ria prefallimentare è complessivamente inferiore a trentamila euro.
In sostanza, dunque, le imprese in crisi che
non hanno i requisiti per fallire non possono
beneficiare dei nuovi strumenti di risoluzione della crisi previsti dalla legge fallimentare, e non avrebbero neppure il vantaggio e
l’utilità di accedervi. Infatti, in caso di conclamata insolvenza, nei loro confronti non
potrebbe aprirsi una procedura fallimentare,
risultando cosı̀ vanificato anche (e soprattutto) l’effetto protettivo da revocatoria (in caso
di fallimento) garantito da un corretto utilizzo dello strumento (piano, accordo e concordato) di rimozione della crisi. A tali imprese
resta la strada della liquidazione volontaria
come strumento di gestione della crisi, di tutela della continuità e del valore dell’azienda,
grazie alle modifiche ed opportunità introdotte con la riforma societaria del 2003 (7).
La Tavola 2 pone a confronto i vari strumenti
adottabili sulla base dei requisiti e delle caratteristiche di ognuno.
Conclusioni
In conclusione, qualora un’impresa si trovi
nell’esigenza di ristrutturare i propri debiti,
vuoi con una dilazione o consolidamento,
vuoi con una proposta di pagamento parziale, può utilizzare uno degli istituti stragiudiziali (piano attestato di risanamento o accordo di ristrutturazione dei debiti) o viceversa
proporre un concordato preventivo ai creditori.
La scelta di utilizzare una via piuttosto che
un’altra dipende innanzitutto dalla volontà
dell’imprenditore e dall’esistenza delle condizioni a continuare l’impresa, e comunque dipende dalla specifica situazione esaminata e
dalle diverse opportunità che ogni soluzione
può offrire (si veda la Tavola 2).
In astratto tutte le nuove soluzioni concordate della crisi possono permettere la prosecuzione dell’attività d’impresa, tuttavia, un forte deterrente all’utilizzo dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.
o del concordato preventivo è la difficoltà
di potere continuare a ottenere dopo l’accordo o l’ammissione alla procedura concorsuale del concordato preventivo il credito bancario. Cosı̀, mentre è assai difficile pensare di
potere ottenere uno stralcio dei debiti anche
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parziale da parte dei creditori in caso di utilizzo del piano di risanamento stragiudiziale
attestato ex art. 67 l.f., attraverso l’istituto
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti la
riduzione dei debiti è assai più facile ed
«automatica». L’eventuale utilizzo, invece,
del concordato preventivo rispetto ad un accordo di ristrutturazione dipenderà dalla volontà dei creditori di acconsentire all’accordo privatistico e dal carico fiscale che si può
generare in capo all’impresa in conseguenza
delle plusvalenze da cessione di beni o da
sopravvenienze attive per stralcio dei debiti.
L’utilizzo del concordato preventivo, benché
più costoso dell’accordo di ristrutturazione
dei debiti ex at. 182 bis l.f. può essere più
vantaggioso sotto il profilo fiscale (8) e può
essere più «coercitivo» verso la massa dei
creditori, considerato l’intervento pregnante
del tribunale. Entrambe queste ultime soluzioni hanno anche il vantaggio di potere utilizzare la transazione fiscale (ex art. 182 ter
l.f.), che permette la definizione agevolata
del debito erariale e previdenziale.
Naturalmente, gli strumenti analizzati (fatta
eccezione per il piano attestato di risanamento) si prestano ad essere utilizzati anche
quando non vi sono, in capo all’impresa in
crisi, le condizioni per il ‘‘risanamento’’ e
quindi per il mantenimento della continuità
aziendale. In tal caso, lo strumento prescelto
sarà utilizzato ai fini esclusivamente liquidatori ed il piano (occorrente e necessario all’interno di ogni strumento) sarà un piano
(non di risanamento ma) di liquidazione dell’impresa in crisi.
Note:
(7) In argomento, sia consentito il rinvio a Bartolomucci,
Mandrioli, Pollio, Viotti, Scioglimento e liquidazione delle
società di capitali, Milano, 2004, passim.
(8) Il concordato preventivo, infatti, è l’unico strumento
tra quelli alternativi al fallimento che gode di un favor
fiscale, in quanto sotto il profilo delle imposte dirette il
d.p.r. n. 917/1986 prevede la detassazione delle plusvalenze da cessione di beni (art. 86, comma 5) e delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti dell’impresa
(art. 88, comma 4).
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Crisi d’impresa
Tavola 2 - Il confronto tra le nuove soluzioni concordate della crisi
Avvio della
procedura
Presupposti
L’iniziativa è di natura privati- Deposito da parte del debitostica ed è lasciata all’impren- re del ricorso, unitamente alditore
la richiesta di omologa, della
stessa documentazione prevista per il concordato preventivo, nonché dell’accordo di
ristrutturazione concluso con
creditori
Deposito - presso il tribunale
del luogo della sede principale - da parte dell’imprenditore del ricorso, della relazione
sulla situazione patrimoniale,
economica, finanziaria; dell’elenco dei creditori (con
specifica indicazione di quelli
privilegiati), del valore dei beni
Una qualsiasi situazione di Stato di crisi (situazione che, Stato di crisi (incluso lo stato
crisi che richieda il risana- nella pratica, non è dissimile di insolvenza)
mento dell’impresa per evita- dallo stato di insolvenza)
re situazioni peggiori. Anche
la sola situazione che comporta la necessità di ristrutturare il debito è idonea all’utilizzo dello strumento
NON PREVISTO
Sı̀.
Il
Tribunale
fallimentare
omologa l’accordo di ristrutturazione con un controllo
meramente notarile in caso
di mancata opposizione da
parte dei creditori ed un controllo di merito in caso di opposizioni.
Sı̀.
Controllo pregnante tramite
gli organi della procedura: il
tribunale fallimentare, il giudice delegato, il commissario
giudiziale
Nomina del
professionista
Secondo la dottrina e la giurisprudenza oggi prevalenti, il
professionista è nominato
dall’imprenditore e deve essere iscritto nel registro dei
revisori contabili ed essere
un avvocato/dottore commercialista/ragioniere commercialista ovvero deve trattarsi
di una società di professionisti composta dai medesimi
soggetti
Il professionista è nominato
dall’imprenditore e deve essere iscritto nel registro dei
revisori contabili ed essere
un avvocato/dottore commercialista/ragioniere commercialista ovvero deve trattarsi
di una società di professionisti composta dai medesimi
soggetti
Il professionista è nominato
dall’imprenditore e deve essere iscritto nel registro dei
revisori contabili ed essere
un avvocato/dottore commercialista/ragioniere commercialista ovvero deve trattarsi
di una società di professionisti composta dai medesimi
soggetti
Ruolo del
professionista
Il professionista deve attestare che il piano di risanamento
appaia idoneo a consentire il
risanamento dell’esposizione
debitoria dell’impresa e ad
assicurare il riequilibrio della
situazione finanziaria
Il professionista deve rilasciare una relazione avente
ad oggetto l’attuabilità dell’accordo e l’idoneità dello
stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori
estranei all’accordo
Il professionista deve rilasciare una relazione giurata
che attesti la veridicità dei
dati aziendali e la fattibilità
del piano
Il tempo necessario alla predisposizione del piano e all’ottenimento dell’attestazione da parte del professionista
Come per il piano di risanamento non sono previste scadenze. Dopo la pubblicazione
presso il registro delle imprese l’accordo è omologato
salve opposizioni dei creditori
che vengono decise dal tribunale in camera di consiglio
La durata massima è di 8 mesi. Il decreto di omologa infatti deve essere emesso entro 6
mesi dalla presentazione del
ricorso (prorogabili di ulteriori 2 mesi)
Intervento
del tribunale
Durata
(segue)
1/2010
51
Finanza Aziendale
Piano di risanamento (art. 67 Accordo di ristrutturazione ( Concordato preventivo (art.
comma 3 lett. d l.f.)
art. 182 bis l.f.)
160 e ss. l.f.)
Crisi d’impresa
(continua)
Piano di risanamento (art. 67 Accordo di ristrutturazione ( Concordato preventivo (art.
comma 3 lett. d l.f.)
art. 182 bis l.f.)
160 e ss. l.f.)
Finanza Aziendale
Decorrenza
degli effetti
Una volta ottenuta l’attesta- L’accordo acquista efficacia Alcuni effetti (e.g. lo standzione da parte del professio- dalla pubblicazione presso il still, la sospensione delle
prescrizioni, l’assenza di denista, il piano produce gli ef- registro imprese
cadenze, l’impossibilità di acfetti previsti dall’art. 67 co. 3
quisire diritti di prelazione),
lett. d) L.F. L’eventuale acsi producono dal momento
cordo tra le parti, alla base
del deposito del ricorso al tridello stesso, acquista efficabunale. La procedura si chiucia secondo le consuete regode con il decreto di omologale di diritto privato. E opporzione da parte del tribunale
tuno ottenere una data certa
(ovvero, nel caso in cui il trisia per l’attestazione del probunale respinga il concordafessionista che per l’eventuato, con la dichiarazione di falle accordo
limento)
Esenzione dalla
revocatoria
Sono esenti dalla revocatoria
gli atti, i pagamenti, le garanzie concesse in esecuzione
del piano
Sono esenti dalla revocatoria
gli atti, i pagamenti, le garanzie concesse in esecuzione
dell’accordo omologato
Sono esenti dalla revocatoria
gli atti, i pagamenti le garanzie concesse in esecuzione
del concordato
Stand-still
(blocco
delle azioni
esecutive)
Lo stand-still deve essere
eventualmente oggetto di
specifico accordo tra il debitore e i creditori ed opera solo nei confronti di quei creditori che lo hanno accettato. I
creditori sono liberi di assumere qualsiasi iniziativa sia
prima che dopo la finalizzazione del piano, salvo che
non si siano impegnati
espressamente a non agire
Lo stand-still opera automaticamente per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro
delle imprese (quindi prima
dell’omologa del tribunale)
Lo stand-still opera automaticamente dalla data di presentazione del ricorso e per
tutta la durata della procedura
No
No. Secondo la dottrina e la
giurisprudenza prevalenti, gli
accordi di ristrutturazione sono ritenuti una fattispecie
autonoma rispetto al concordato preventivo e non beneficiano, neanche in via di applicazione analogica, delle norme sul concordato (dunque
neppure dell’art. 111 co. 2
L.F.)
Il concordato preventivo è
una procedura concorsuale e
dunque beneficia dell’applicazione dell’art. 111 co. 2
L.F, anche se la giurisprudenza non è pacifica sulla identificazione di quali siano le
spese prededucibili.
Non utilizzabile
Utilizzabile sia per i tributi sia Utilizzabile sia per i tributi sia
per i contributi previdenziali e per i contributi previdenziali e
assistenziali
assistenziali
Si applica il normale regime
fiscale
dell’imprenditore,
quindi non è prevista alcuna
agevolazione fiscale
Si applica il normale regime
fiscale
dell’imprenditore,
quindi non è prevista alcuna
agevolazione fiscale
Prededucibilità
(art. 111 l.f.)
Transazione
fiscale
(art. 182 ter l.f.)
Convenienza
fiscale
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È previsto un regime di favor
fiscale sia per le plusvalenze
da cessione di beni (art. 86
dpr 917/86), sia per le sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti (art. 88, dpr 917/
86).
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