La ristrutturazione dei debiti
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La ristrutturazione dei debiti
Crisi d’impresa La ristrutturazione dei debiti: l’utilizzo dei nuovi strumenti della legge fallimentare Finanza Aziendale di Marcello Pollio (*) In periodi di forte crisi del mercato e del credito, come quelli attuali, molte imprese si trovano nella necessità di ridefinire e ristrutturare le loro esposizioni debitorie verso gli istituti finanziari e verso i creditori. Oggi, la ristrutturazione dei debiti è possibile grazie anche a nuove soluzioni offerte dalla legge fallimentare riformata: una serie di strumenti di regolazione della crisi orientati alla conservazione ed al recupero dell’impresa, attraverso la valorizzazione delle intese tra creditori e imprenditore, con un maggiore coinvolgimento dei primi nella «gestione» della crisi d’impresa. Premessa In periodi di forte crisi del mercato e del credito, come quelli attuali, le imprese sono costrette a fare i conti con i rischi e le incertezze contingenti, tanto da ritrovarsi, quasi obbligatoriamente, nell’esigenza di ripensare la loro struttura societaria e finanziaria. Cosı̀, dunque, quasi tutte le imprese sono costrette a ridefinire e ristrutturare le loro esposizioni debitorie verso gli istituti finanziari e verso i creditori. L’attività di ristrutturazione dei debiti è conseguente a: – incapacità delle imprese di generare positivi flussi di cassa a causa della eccessiva perdita di ricavi; – incapacità di fare fronte al fabbisogno finanziario necessario a coprire tutto lo stock di debito dell’impresa. In entrambi i casi la ristrutturazione dei debiti può avvenire attraverso: a) il riscadenziamento/consolidamento del debito in un periodo più lungo, affinché l’esborso finanziario sia pari alla liquidità di cui può disporre l’impresa; b) nei casi più gravi, lo stralcio dei debiti attraverso proposte/accordi con i creditori. Fortunatamente, oggi, tale ristrutturazione dei debiti è possibile grazie anche a nuove soluzioni concordate e privatizzate che la 44 legge fallimentare riformata mette a disposizione degli operatori. Il novellato impianto normativo delle procedure concorsuali disciplina una serie di strumenti di regolazione della crisi tutti orientati alla conservazione ed al recupero dell’impresa, attraverso la valorizzazione delle intese tra creditori e imprenditore, con un maggiore coinvolgimento dei primi nella «gestione» della crisi d’impresa (1). L’obiettivo del legislatore è stato quello di attribuire alle procedure concorsuali tradizionalmente c.d. (seppur in facto non più) minori, l’effettiva capacità di «anticipare» la manifestazione della crisi dell’imprenditore (non solo dell’insolvenza), favorendo una composizione negoziale della crisi stessa, non più orientata esclusivamente alla tutela del ceto creditorio, ma anche e soprattutto dell’«impresa» in difficoltà, mirando alla salvaguardia dei suoi «valori produttivi». Salvaguardia che può avvenire solo quando Note: (*) Socio Pollio & Associati Law and Tax Adviser, membro R4TURN restructuring for turnaround, commercialista e revisore contabile in Genova e Milano. (1) Si veda di Pollio - Papaleo, La fiscalità nelle nuove procedure concorsuali, Milano, 2007, 3 ss., nonché più recentemente a Pollio (a cura), Gli accordi per gestire la crisi d’impresa e la predisposizione del piano stragiudiziale di risanamento, Verona, 2009, passim. 1/2010 l’impresa non abbia dissolto definitivamente bitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilii propri valori, ovvero quando gli squilibri brio della sua situazione finanziaria» e la cui ragionevolezza sia attestata, ai sensi dell’araziendali possano essere ancora superati e ticolo 2501 bis, quarto comma, c.c., da un non quando, certamente, il declino ha supeprofessionista iscritto nel registro dei revisorato le soglie del «non ritorno» al valore. ri contabili e che abbia i requisiti per assuIn quest’ottica, gli strumenti di soluzione mere l’incarico di curatore fallimentare. della crisi sono stati graduati in relazione Il piano attestato, in pratica, altro non è che allo stato di crisi che attraversa l’azienda, un vero e proprio piano di turnaround il quaovvero: le deve possedere un duplice requisito: 1) il piano attestato di risanamento (ex art. 1) strettamente di contenuto: consentire il 67 l.f.) per l’imprenditore che deve rimediare risanamento dell’esposizione debitoria e il riad una situazione di crisi reversibile nella torno all’equilibrio finanziario dell’impresa; quale l’insolvenza non si è ancora manifestata; 2) di forma-contenuto: essere corredato dal2) gli accordi di ristrutturazione l’asseverazione di un esperto inIl piano attestato dei debiti (ex art. 182 bis l.f.), dipendente circa fattibilità ed di risanamento adatti a fronteggiare crisi patriastratta idoneità a consentire il rappresenta la vera moniali e finanziarie, con la semsuperamento della crisi. opportunità plice omologa dell’accordo da Il piano attestato di risanamento per rimuovere crisi parte del tribunale; rappresenta la vera novità e la vereversibili e garantire 3) il nuovo concordato preventi- la continuità aziendale, ra opportunità, ad oggi ancora ad oggi è ancora vo (ex art. 160 l.f.), più flessibile e poco utilizzato dai professionisti poco utilizzato. adatto alla regolazione di crisi e, soprattutto, visto con diffidenanche più gravi, con l’intervento za e non capito dai creditori più invasivo del tribunale falli(banche), quantunque le espementare; rienze sul campo dimostrino che su 108 piani predisposti nel periodo tra il 15 marzo 4) ed infine anche il fallimento, nei casi in 2005 e il 31 luglio 2007 ben 86 hanno ricevucui l’insolvenza non è superabile con le preto positivo riscontro e sono risultati idonei cedenti soluzioni della crisi e, nel suo ambialla loro finalità. Dunque, lo strumento per to, il rinnovato concordato fallimentare. il momento ha dato successo nell’80% dei casi (3). I piani attestati di risanamento Il piano attestato di risanamento, disciplinato dall’art. 67, l. fall, rappresenta il vero strumento di ristrutturazione dell’impresa e dei suoi debiti (2), che tuttavia, differisce sia dalla ristrutturazione «procedimentalizzata» prevista nel concordato preventivo, sia da quella «marcatamente privatistica» prevista con gli accordi di ristrutturazione dei debiti, poiché non richiede (sulla carta) nessun tipo di accordo e non è inquadrabile come procedura concorsuale L’art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall., infatti stabilisce che sono esenti da revocatoria fallimentare - proteggendo in tal modo, nell’ipotesi di insuccesso, i soggetti che hanno confidato nella riuscita del salvataggio aziendale - «gli atti, i pagamenti e le garanzie concessi su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione de1/2010 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti Gli accordi di ristrutturazione dei debiti - disciplinati dall’art. 182 bis, l.fall., rappresentano uno strumento di risoluzione della crisi para-giudiziale di natura privatistico-contrattualistico. Tale forma di accordo deve essere stipulata come precisa la norma - con tanti creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dell’ammontare dei crediti e deve essere corredato dalla relazione di un esperto avente ad oggetto l’attuabilità dell’accordo, Note: (2) Si rinvia a Pollio, «Una via d’uscita per la crisi d’impresa? Il piano attestato di risanamento», in Amministrazione & finanza n. 12/2009. (3) Ricerca ABI su 143 associati. 45 Finanza Aziendale Crisi d’impresa Crisi d’impresa Finanza Aziendale con particolare riguardo all’idoneità di quest’ultimo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo. Gli accordi di ristrutturazione rappresentano uno strumento di risoluzione della crisi autonomo e semplificato rispetto al concordato preventivo, assimilabile ad un «pactum de non petendo». Essi sono caratterizzati da due fasi: (i) quella propriamente stragiudiziale, nella quale l’imprenditore in crisi «rinegozia» con i creditori la propria situazione debitoria, e (ii) quella giudiziale, in cui l’accordo, per essere produttivo di effetti legali, deve essere omologato. L’istituto presenta, dunque, una natura ibrida che, da un lato, lo accosta agli accordi stragiudiziali tradizionalmente intesi, dall’altro, lo distingue da questi. Infatti, anche per tali accordi, nel corso delle trattative con i creditori l’impresa non è posta al riparo dalle azioni esecutive individuali. L’accordo di ristrutturazione (stipulato con almeno il 60% dei crediti) deve essere pubblicato nel registro delle imprese, e per sessanta giorni dalla sua pubblicazione nessun creditore (anteriore alla data del deposito) può intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore; entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori possono proporre opposizione ed il tribunale, decise le opposizioni, omologa l’accordo, con decreto reclamabile entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. I creditori che non aderiscono all’accordo devono essere soddisfatti regolarmente e per intero. La legge prevede, per l’eventualità di successivo fallimento, un meccanismo di protezione dell’attività svolta durante la fase stragiudiziale, consistente nell’esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di tale accordo, ove questo sia stato omologato dal tribunale (art. 67, terzo comma, lett. e). Sotto il profilo del contenuto, gli accordi di ristrutturazione presentano le seguenti peculiarità: (i) dal lato dei creditori, le modalità proponibili dal debitore sono quelle consuete dei tentativi di soluzione stragiudiziale (dilazioni di pagamento, rinunce totali o parziali agli interessi o addirittura ad una parte del capi- 46 tale, emissione di titoli di debito con valenza novativa, conversione di crediti in capitale, creazione anche di nuove obbligazioni come conseguenza di finanziamenti da utilizzare per l’estinzione di precedenti obbligazioni, costituzione di garanzie o impegno a stipulare negozi attuativi (ii) dal lato del debitore, l’accordo può prevedere che l’attività d’impresa continui in capo al debitore o che venga affidata ad un terzo; ma può stabilirsi anche che l’imprenditore ceda in tutto o in parte i beni ai creditori (o ad uno o più mandatari di questi), ovvero che proceda direttamente alla liquidazione. Più in generale, comunque, l’accordo è improntato alla finalità di ripristinare la condizione di solvibilità dell’impresa debitrice, attraverso un pagamento in percentuale dei creditori aderenti al patto e senza necessità che fra costoro sia rispettata la regola della par condicio. Anche per tale strumento è necessaria (ancorché la legge non lo richieda espressamente) la predisposizione di un piano che può avere ad oggetto la mera ristrutturazione dei debiti, ovvero contemplare un vero e proprio risanamento dell’impresa in difficoltà. Il piano, prescrive la legge, deve essere accompagnato da una relazione redatta da un esperto sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Anche gli accordi di ristrutturazione, come il concordato preventivo, possono rappresentare un’interessante (e certamente più snella) modalità di superamento di una crisi d’impresa, essenzialmente in questo caso di tipo finanziaria, sia reversibile (quindi con previsione della continuità aziendale) sia irreversibile (quindi con previsione di un piano liquidatorio), che non sia ovviamente già sfociata nell’insolvenza. L’utilizzo di tale strumento, tuttavia, potrebbe servire anche a rimuovere l’insolvenza e scongiurare il fallimento dell’impresa. Emergente ed autorevole giurisprudenza, infatti, lo ha parificato - sotto il profilo dell’utilizzo - al concordato preventivo, nella sua idoneità ed attitudine a superare lo stato di crisi e ad evitare la più grave insolvenza, configuran1/2010 re - è soggetta a votazione ed è approvata a dolo pertanto come strumento ex se alternamaggioranza di valore dei crediti ammessi al tivo al fallimento (4). voto (non anche per teste); se vi sono più Naturalmente, l’accordo di ristrutturazione classi di creditori, la votazione deve dimostrare idoneità ed attiL’accordo avviene per classi e il tribunale tudine a superare la crisi, assudi ristrutturazione può omologare un concordato mendo in ciò un ruolo cruciale è strumento consensuale non approvato da una classe o la relazione del professionista, per la soluzione di crisi se la maggioranza delle classi ha ed avendo, pertanto, il Tribunale reversibili approvato la proposta e se ritiene il potere-dovere di respingere la (ed anche irreversibili) che i dissenzienti risultino soddirichiesta di omologa di un accorche richiede la sola sfatti dal concordato in misura do non idoneo a superare la crisi omologa del Tribunale. non inferiore alle alternative cone la cui relazione, soprattutto, sia cretamente praticabili (cram scarsamente motivata e priva di down power); qualsiasi informativa sulla concreta attuabif) il regime delle azioni revocatorie è stato lità dell’accordo stesso (5). riformato, prevedendo tra l’altro la non revocabilità di atti, pagamenti e garanzie poste in Il concordato preventivo essere in esecuzione di un concordato preIl concordato preventivo è l’istituto più innoventivo, nonché i pagamenti di debiti liquidi vato dalla riforma, divenendo la procedura ed esigibili eseguiti alla scadenza per otteneconcorsuale giudiziale principale, alternativa re la prestazione di servizi strumentali all’acal fallimento. cesso a tale procedura. Queste, in sintesi, le novità e le caratteristiIl nuovo concordato preventivo è una proceche più importanti di tale procedura: dura il cui buon esito non può prescindere a) dal lato «industriale» di gestione dell’attidal consenso dei creditori: se i creditori vo, sono stati notevolmente ampliati i provnon esprimono il consenso, il concordato è vedimenti attuabili, giacché la soddisfazione precluso. dei creditori può essere perseguita «attraverAnche l’accesso a tale procedura richiede la so qualsiasi forma»; predisposizione di un piano, nel quale l’imb) dal lato del passivo, è possibile prevedere prenditore in «stato di crisi» può proporre la suddivisione dei creditori in classi ed il svariate soluzioni tecniche di superamento pagamento non integrale dei creditori prividella crisi; soluzioni, peraltro, che possano legiati (compreso il fisco e gli enti previdenessere fra di loro combinate in modo tale ziali ed assistenziali attraverso un «concorda dar vita ad un piano che per una parte dato» nel concordato: la transazione fiscale preveda la ristrutturazione dei debiti e per ex art. 182 ter): in tali casi è necessaria la un’altra la cessione dei beni componenti l’atredazione di una perizia giurata di stima tivo ad uno o più assuntori. che attesti l’incapienza dei beni dell’imprenElementi integranti e decisivi del piano di ditore a soddisfare i privilegiati. concordato sono l’apposita relazione e l’attec) l’imprenditore può accedere alla procedustazione di fattibilità del piano da predisporra quando si trova in «stato di crisi» (non si ad opera di un «professionista» incaricato. necessariamente corrispondente all’insolvenL’art. 161, terzo comma, l. fall., infatti, stabiza, anche se tale fattispecie è espressamente lisce che il piano deve essere accompagnato contemplata nella nuova ed ampia accezione da una relazione di un «professionista» (indi stato di crisi); caricato dal debitore) al quale compete, con d) la domanda di concordato deve essere acautonomia di giudizio, l’attestazione di vericompagnata da un piano con la formulazione delle proposte di soddisfazione ai creditoNote: ri e corredato dalla relazione di un professio(4) Cfr. Trib. Milano, Decreto 15 ottobre 2009 segnalato in Il nista che ne attesti veridicità dei dati in esso Sole 24 ore, 11 novembre 2009, pag. 47, ove l’esplicitaziocontenuti e fattibilità dello stesso piano; ne anche dei requisiti e dei limiti che deve possedere e) la proposta di concordato - con la conserl’attestazione del professionista. vazione dell’iniziativa in capo al solo debito(5) Cfr. Trib. Roma, Decreto 5 novembre 2009, in Il Caso.it. 1/2010 47 Finanza Aziendale Crisi d’impresa Crisi d’impresa Finanza Aziendale dicità dei dati aziendali e di fattibilità del prenditore medesimo ed un chiarimento in ordine alla loro validità. piano. Con l’attestazione di «veridicità» dei dati aziendali il proIl nuovo concordato fessionista deve attestare la veriLa scelta dello strumento preventivo è una vera dicità dei dati contabili e non su più appropriato e propria procedura cui si fonda il piano, nonché ri- concorsuale con finalità Il legislatore della riforma delle risanatorie scontrare la conformità sostanprocedure concorsuali ha inteso (o anche liquidatorie) ziale dei dati contabili ed extraprivilegiare la continuità azienil cui buon esito dipende contabili contenuti nel piano di dal consenso dale e la possibilità di conservare ristrutturazione rispetto agli eledei creditori. le aziende, evitando il fallimento menti desunti dalle scritture cone la disgregazione di valori, tuttatabili del debitore e dalla ulteriovia tale concreta possibilità dire documentazione oggetto di vepende dal momento in cui viene affrontata rifica. Quanto alla fattibilità del piano, il prola crisi e dalla oggettiva possibilità di prosefessionista è chiamato ad esprimere, con guire l’attività produttiva. profilo critico e sotto la propria responsabiLe scelte legislative possono essere collocate lità, le proprie valutazioni prendendo in consu di una scala discendente, ove le procedure siderazione gli elementi su cui si fonda il (stragiudiziali o giudiziali) sono poste via via processo di ristrutturazione, quali le scelte a seconda del loro grado di utilità alla constrategiche che l’impresa dovrà adottare, i servazione dell’integrità aziendale. cambiamenti da apportare al management, In Tavola 1 vengono riassunte le tipologie di attraverso una sua sostituzione o l’affiancastrumenti che è possibile utilizzare per la somento con specialisti esterni, i beni strumenluzione delle crisi. tali che l’azienda intende dismettere, esamiRisanare un’impresa vuole dire evitare il pegnando al tempo stesso i fattori esterni che gio o recuperare una situazione già compropotrebbero in un qualche modo influenzare messa. Significa dunque far riacquistare alo addirittura impedire la regolare attuazione l’impresa in difficoltà fiducia da parte deldel piano stesso. l’ambiente in cui opera, da parte dei finanIn particolare devono essere analizzati il posziatori, perché senza credito e senza vario sibile venir meno di alcuni presupposti su supporto il risanamento diviene impossibile. cui il medesimo si fonda, gli eventuali svilupIl risanamento è un percorso che tende al pi inattesi, i probabili errori di valutazione mantenimento degli equilibri aziendali, innonché i ritardi nell’attuazione e nell’esecuterni ed esterni, senza i quali l’impresa non zione del programma di ristrutturazione. In è in grado di procedere. altri termini, all’interno della relazione tutte Ecco che l’elemento fondamentale per la le incertezze devono essere chiaramente scelta dello strumento giuridico più approespresse, in modo tale che i destinatari e gli priato è rappresentato dalla pericolosità/coutilizzatori finali del documento possano noscibilità del grado di crisi da parte dei tercomprenderne e valutarne i rischi correlati zi. e quindi affrontare responsabilmente le proScegliere lo strumento sbagliato potrebbe prie scelte. Eventualmente il professionista pregiudicare irreversibilmente la permanenpotrà anche indicare possibili strategie alterza dell’impresa sul mercato. Perdere la fidunative, da utilizzarsi nel caso in cui dovessecia degli stakeholders può significare non esro verificarsi scostamenti rispetto alle ipotesi sere più capaci di risanare concretamente su cui il piano si fonda. Quindi, mentre il l’impresa. Talvolta, pertanto, la scelta deve piano deve illustrare in modo sintetico, attracadere su strumenti liquidatori, perché l’imverso l’utilizzo dei numeri, gli interventi a presa ancorché ha le condizioni economiche medio e lungo termine che l’imprenditore inper risanarsi non conserva quelle ambientali. tende attuare sulla struttura economico-fiIl piano di risanamento stragiudiziale attenanziaria della società, la relazione del prostato ex art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall. fessionista deve rappresentare una illustraè dunque lo strumento più adeguato per il ritorno alla credibilità dell’impresa e per evizione tecnica delle scelte operate dall’im- 48 1/2010 Crisi d’impresa tare quello che non sarebbe più possibile recuperare: la fiducia dei terzi. Anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. potrebbero essere idonei al risanamento, tuttavia, i creditori estranei all’accordo potrebbero allarmarsi oltre il dovuto in quanto l’accordo è depositato presso il Registro delle imprese. La pubblicazione rende nota, in modo indistinto, la situazione di crisi e fa emergere un grado di pericolosità dell’impresa che rende assai difficile la continuità dei rapporti con i terzi, con il sistema bancario e cosı̀ via. La scelta dello strumento giuridico più appropriato deve essere calata nella realtà dell’impresa e nelle finalità ricercate dalla stessa. Il piano di risanamento attestato è uno strumento di prevenzione della crisi e di alta maturità dell’impresa, che dimostra responsabilità verso i creditori, che deve essere valutato - una volta compreso - favorevolmente, generando vantaggi sull’immagine e sul rating dell’impresa in crisi. Il problema della dimensione aziendale e dei requisiti di fallibilità Gli strumenti di regolazione della crisi (e/o dell’insolvenza) sin qui analizzati (compresi quelli previsti anche dalle altre leggi speciali) sono fruibili soltanto da imprenditori commerciali «fallibili», ovvero «non piccoli», come definiti dall’art. 1 della legge fallimenta1/2010 re. Tale disposizione precisa che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti (6): 1) aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 2) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. La c.d. «no failure zone» delineata dall’art. 1 deve essere letta e applicata in coordinamento con l’art.. 15, ultimo comma, l. fall., secondo cui non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoNota: (6) Si rinvia, per approfondimenti e riferimenti al nostro Pollio - Papaleo, La fiscalità nelle nuove procedure concorsuali, cit., 28 ss., nonché più recentemente a Pollio (a cura), Gli accordi per gestire la crisi d’impresa e la predisposizione del piano stragiudiziale di risanamento, cit., 55 ss. 49 Finanza Aziendale Tavola 1 - Gli strumenti per la soluzione della crisi Crisi d’impresa Finanza Aziendale ria prefallimentare è complessivamente inferiore a trentamila euro. In sostanza, dunque, le imprese in crisi che non hanno i requisiti per fallire non possono beneficiare dei nuovi strumenti di risoluzione della crisi previsti dalla legge fallimentare, e non avrebbero neppure il vantaggio e l’utilità di accedervi. Infatti, in caso di conclamata insolvenza, nei loro confronti non potrebbe aprirsi una procedura fallimentare, risultando cosı̀ vanificato anche (e soprattutto) l’effetto protettivo da revocatoria (in caso di fallimento) garantito da un corretto utilizzo dello strumento (piano, accordo e concordato) di rimozione della crisi. A tali imprese resta la strada della liquidazione volontaria come strumento di gestione della crisi, di tutela della continuità e del valore dell’azienda, grazie alle modifiche ed opportunità introdotte con la riforma societaria del 2003 (7). La Tavola 2 pone a confronto i vari strumenti adottabili sulla base dei requisiti e delle caratteristiche di ognuno. Conclusioni In conclusione, qualora un’impresa si trovi nell’esigenza di ristrutturare i propri debiti, vuoi con una dilazione o consolidamento, vuoi con una proposta di pagamento parziale, può utilizzare uno degli istituti stragiudiziali (piano attestato di risanamento o accordo di ristrutturazione dei debiti) o viceversa proporre un concordato preventivo ai creditori. La scelta di utilizzare una via piuttosto che un’altra dipende innanzitutto dalla volontà dell’imprenditore e dall’esistenza delle condizioni a continuare l’impresa, e comunque dipende dalla specifica situazione esaminata e dalle diverse opportunità che ogni soluzione può offrire (si veda la Tavola 2). In astratto tutte le nuove soluzioni concordate della crisi possono permettere la prosecuzione dell’attività d’impresa, tuttavia, un forte deterrente all’utilizzo dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. o del concordato preventivo è la difficoltà di potere continuare a ottenere dopo l’accordo o l’ammissione alla procedura concorsuale del concordato preventivo il credito bancario. Cosı̀, mentre è assai difficile pensare di potere ottenere uno stralcio dei debiti anche 50 parziale da parte dei creditori in caso di utilizzo del piano di risanamento stragiudiziale attestato ex art. 67 l.f., attraverso l’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti la riduzione dei debiti è assai più facile ed «automatica». L’eventuale utilizzo, invece, del concordato preventivo rispetto ad un accordo di ristrutturazione dipenderà dalla volontà dei creditori di acconsentire all’accordo privatistico e dal carico fiscale che si può generare in capo all’impresa in conseguenza delle plusvalenze da cessione di beni o da sopravvenienze attive per stralcio dei debiti. L’utilizzo del concordato preventivo, benché più costoso dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex at. 182 bis l.f. può essere più vantaggioso sotto il profilo fiscale (8) e può essere più «coercitivo» verso la massa dei creditori, considerato l’intervento pregnante del tribunale. Entrambe queste ultime soluzioni hanno anche il vantaggio di potere utilizzare la transazione fiscale (ex art. 182 ter l.f.), che permette la definizione agevolata del debito erariale e previdenziale. Naturalmente, gli strumenti analizzati (fatta eccezione per il piano attestato di risanamento) si prestano ad essere utilizzati anche quando non vi sono, in capo all’impresa in crisi, le condizioni per il ‘‘risanamento’’ e quindi per il mantenimento della continuità aziendale. In tal caso, lo strumento prescelto sarà utilizzato ai fini esclusivamente liquidatori ed il piano (occorrente e necessario all’interno di ogni strumento) sarà un piano (non di risanamento ma) di liquidazione dell’impresa in crisi. Note: (7) In argomento, sia consentito il rinvio a Bartolomucci, Mandrioli, Pollio, Viotti, Scioglimento e liquidazione delle società di capitali, Milano, 2004, passim. (8) Il concordato preventivo, infatti, è l’unico strumento tra quelli alternativi al fallimento che gode di un favor fiscale, in quanto sotto il profilo delle imposte dirette il d.p.r. n. 917/1986 prevede la detassazione delle plusvalenze da cessione di beni (art. 86, comma 5) e delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti dell’impresa (art. 88, comma 4). 1/2010 Crisi d’impresa Tavola 2 - Il confronto tra le nuove soluzioni concordate della crisi Avvio della procedura Presupposti L’iniziativa è di natura privati- Deposito da parte del debitostica ed è lasciata all’impren- re del ricorso, unitamente alditore la richiesta di omologa, della stessa documentazione prevista per il concordato preventivo, nonché dell’accordo di ristrutturazione concluso con creditori Deposito - presso il tribunale del luogo della sede principale - da parte dell’imprenditore del ricorso, della relazione sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria; dell’elenco dei creditori (con specifica indicazione di quelli privilegiati), del valore dei beni Una qualsiasi situazione di Stato di crisi (situazione che, Stato di crisi (incluso lo stato crisi che richieda il risana- nella pratica, non è dissimile di insolvenza) mento dell’impresa per evita- dallo stato di insolvenza) re situazioni peggiori. Anche la sola situazione che comporta la necessità di ristrutturare il debito è idonea all’utilizzo dello strumento NON PREVISTO Sı̀. Il Tribunale fallimentare omologa l’accordo di ristrutturazione con un controllo meramente notarile in caso di mancata opposizione da parte dei creditori ed un controllo di merito in caso di opposizioni. Sı̀. Controllo pregnante tramite gli organi della procedura: il tribunale fallimentare, il giudice delegato, il commissario giudiziale Nomina del professionista Secondo la dottrina e la giurisprudenza oggi prevalenti, il professionista è nominato dall’imprenditore e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed essere un avvocato/dottore commercialista/ragioniere commercialista ovvero deve trattarsi di una società di professionisti composta dai medesimi soggetti Il professionista è nominato dall’imprenditore e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed essere un avvocato/dottore commercialista/ragioniere commercialista ovvero deve trattarsi di una società di professionisti composta dai medesimi soggetti Il professionista è nominato dall’imprenditore e deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed essere un avvocato/dottore commercialista/ragioniere commercialista ovvero deve trattarsi di una società di professionisti composta dai medesimi soggetti Ruolo del professionista Il professionista deve attestare che il piano di risanamento appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria Il professionista deve rilasciare una relazione avente ad oggetto l’attuabilità dell’accordo e l’idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo Il professionista deve rilasciare una relazione giurata che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano Il tempo necessario alla predisposizione del piano e all’ottenimento dell’attestazione da parte del professionista Come per il piano di risanamento non sono previste scadenze. Dopo la pubblicazione presso il registro delle imprese l’accordo è omologato salve opposizioni dei creditori che vengono decise dal tribunale in camera di consiglio La durata massima è di 8 mesi. Il decreto di omologa infatti deve essere emesso entro 6 mesi dalla presentazione del ricorso (prorogabili di ulteriori 2 mesi) Intervento del tribunale Durata (segue) 1/2010 51 Finanza Aziendale Piano di risanamento (art. 67 Accordo di ristrutturazione ( Concordato preventivo (art. comma 3 lett. d l.f.) art. 182 bis l.f.) 160 e ss. l.f.) Crisi d’impresa (continua) Piano di risanamento (art. 67 Accordo di ristrutturazione ( Concordato preventivo (art. comma 3 lett. d l.f.) art. 182 bis l.f.) 160 e ss. l.f.) Finanza Aziendale Decorrenza degli effetti Una volta ottenuta l’attesta- L’accordo acquista efficacia Alcuni effetti (e.g. lo standzione da parte del professio- dalla pubblicazione presso il still, la sospensione delle prescrizioni, l’assenza di denista, il piano produce gli ef- registro imprese cadenze, l’impossibilità di acfetti previsti dall’art. 67 co. 3 quisire diritti di prelazione), lett. d) L.F. L’eventuale acsi producono dal momento cordo tra le parti, alla base del deposito del ricorso al tridello stesso, acquista efficabunale. La procedura si chiucia secondo le consuete regode con il decreto di omologale di diritto privato. E opporzione da parte del tribunale tuno ottenere una data certa (ovvero, nel caso in cui il trisia per l’attestazione del probunale respinga il concordafessionista che per l’eventuato, con la dichiarazione di falle accordo limento) Esenzione dalla revocatoria Sono esenti dalla revocatoria gli atti, i pagamenti, le garanzie concesse in esecuzione del piano Sono esenti dalla revocatoria gli atti, i pagamenti, le garanzie concesse in esecuzione dell’accordo omologato Sono esenti dalla revocatoria gli atti, i pagamenti le garanzie concesse in esecuzione del concordato Stand-still (blocco delle azioni esecutive) Lo stand-still deve essere eventualmente oggetto di specifico accordo tra il debitore e i creditori ed opera solo nei confronti di quei creditori che lo hanno accettato. I creditori sono liberi di assumere qualsiasi iniziativa sia prima che dopo la finalizzazione del piano, salvo che non si siano impegnati espressamente a non agire Lo stand-still opera automaticamente per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese (quindi prima dell’omologa del tribunale) Lo stand-still opera automaticamente dalla data di presentazione del ricorso e per tutta la durata della procedura No No. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, gli accordi di ristrutturazione sono ritenuti una fattispecie autonoma rispetto al concordato preventivo e non beneficiano, neanche in via di applicazione analogica, delle norme sul concordato (dunque neppure dell’art. 111 co. 2 L.F.) Il concordato preventivo è una procedura concorsuale e dunque beneficia dell’applicazione dell’art. 111 co. 2 L.F, anche se la giurisprudenza non è pacifica sulla identificazione di quali siano le spese prededucibili. Non utilizzabile Utilizzabile sia per i tributi sia Utilizzabile sia per i tributi sia per i contributi previdenziali e per i contributi previdenziali e assistenziali assistenziali Si applica il normale regime fiscale dell’imprenditore, quindi non è prevista alcuna agevolazione fiscale Si applica il normale regime fiscale dell’imprenditore, quindi non è prevista alcuna agevolazione fiscale Prededucibilità (art. 111 l.f.) Transazione fiscale (art. 182 ter l.f.) Convenienza fiscale 52 È previsto un regime di favor fiscale sia per le plusvalenze da cessione di beni (art. 86 dpr 917/86), sia per le sopravvenienze derivanti dallo stralcio dei debiti (art. 88, dpr 917/ 86). 1/2010