Rustico in Val Pontirone: la posizione del Municipio?

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Rustico in Val Pontirone: la posizione del Municipio?
Interpellanza “Rustico in Val Pontirone: la posizione del Municipio?” signor Donatello Poggi
– risposta della signora Norma Ferrari Conconi
Egregio signor Poggi,
entrando subito nel merito della sua interpellanza, è fondamentale spiegare in entrata che sul
rustico in oggetto il Municipio non ha più nessun margine di intervento perché quanto era nelle
nostre possibilità è stato fatto in passato. Ora al Municipio non resta che applicare la procedura
prevista dalla legge.
Nel 2002 la procedura edilizia ha avuto inizio con la presentazione di una notifica per ovviare a dei
problemi d’infiltrazione di acqua dal tetto e cedimento delle pareti perimetrali. I lavori eseguiti sono
stati diversi rispetto a quanto autorizzato in quanto il rustico è stato demolito, è stato ricostruito, è
stato ampliato. Preso atto della situazione il Municipio ha ordinato l’immediata sospensione di ogni
lavoro sul cantiere in oggetto e ha chiesto la presentazione di una domanda di costruzione a
posteriori.
Sulla domanda di costruzione i Servizi generali del Dipartimento del Territorio hanno inoltrato la
loro opposizione chiedendo che sia negata la licenza edilizia e chiedendo al Municipio, dopo aver
effettuato i necessari accertamenti, di adottare i provvedimenti coercitivi del caso, per regolarizzare
la situazione non in consonanza con le disposizioni legislative.
Preso atto del preavviso negativo, su richiesta della proprietaria del rustico, il Municipio ha
proposto al Dipartimento del Territorio un esperimento di conciliazione.
Il Dipartimento del Territorio ha respinto questa richiesta adducendo inoltre le seguenti
considerazioni “In particolare ribadiamo che, oltre alla problematica relativa alla mancanza
dell’inventario fuori zona edificabile, quanto proposto, e in parte già eseguito, si pone in grave
contrasto con l’articolo 39 OPT. L’edificio attualmente non risponde più ai requisiti per la
classificazione quale 1a poiché gli interventi realizzati hanno stravolto la struttura edilizia basilare
(demolizione e ricostruzione), la volumetria e l’aspetto del rustico originale, causandone la perdita
del valore storico e architettonico. Si ravvisa quindi che non sussiste la possibilità, in sede
d’esperimento di conciliazione, di trovare una soluzione tale da eliminare l’opposizione
dipartimentale.” E di seguito viene precisato che “Ricordiamo che giusta l’articolo 7 cpv. 2 della
Legge edilizia cantonale “l’avviso del dipartimento è vincolante per il Municipio”. Di fronte ad
un’opposizione, il Municipio è tenuto a respingere la domanda facendo proprie le motivazioni del
Dipartimento”.
Il Municipio ha pertanto respinto la domanda di costruzione e contro questa decisione è stato
presentato ricorso al Consiglio di Stato. E’ importante precisare che nelle sue osservazioni il
Municipio indicava che non si sarebbe opposto qualora i servizi cantonali avessero modificato la
decisione emanando, eventualmente a determinate condizioni, un preavviso favorevole.
Il Consiglio di Stato prima e il Tribunale cantonale amministrativo poi hanno respinto il ricorso della
proprietaria per la mancata concessione della licenza edilizia in sanatoria.
Nel frattempo la proprietaria del rustico, nonostante il chiaro ordine di sospensione dei lavori, ha
portato a termine i lavori di costruzione.
Nonostante tutto il Municipio aveva proposto un ulteriore incontro con l’autorità cantonale e la
proprietaria del rustico per definire quali strumenti giuridici erano a disposizione per risolvere il
problema dell'abuso edilizio commesso dalla proprietaria del rustico edificato malgrado il diniego
della licenza edilizia in sanatoria. Il Dipartimento del Territorio, sulla base dell’articolo 39 Ordinanza
federale sulla pianificazione e in particolare richiamando la decisione del Tribunale cantonale
amministrativo respingeva la richiesta di intraprendere degli esperimenti di conciliazione.
In seguito il Municipio ha ricevuto la comunicazione dei servizi generali del Dipartimento del
Territorio secondo cui l’abuso è grave e non vi sono margini di manovra per sanare la situazione
con il pagamento di una sanzione pecuniaria.
A seguito di questa decisione, il Municipio, in ossequio a quanto previsto dalla Legge edilizia
cantonale e su preavviso del Dipartimento del Territorio, ha avviato la procedura di demolizione.
Contro l’ordine di demolizione sono insorti la proprietaria del rustico e il proprietario del terreno. I
ricorsi sono stati respinti dal Tribunale cantonale amministrativo nel 2009. Contro di essi non è
stato presentato ricorso al Tribunale federale per cui questa decisione è assolutamente esecutiva.
L’articolo 80 LOC precisa che il Municipio esplica funzioni esecutive dirigendo collegialmente gli
affari comunali in base alle competenze previste dalla legge.
L’articolo 10 della Legge edilizia cantonale assegna al Municipio la competenza di decidere sulle
domande di costruzione e l’articolo 43 indica chiaramente che il Municipio ordina la demolizione
delle opere eseguite in contrasto con la legge.
Alla luce di quanto precede la posizione del Municipio sul rustico in questione è molto chiara
perché, a meno di interventi cantonali che sconfessano quanto portato avanti finora, esso dovrà
essere demolito come previsto dalle leggi.
Mi auguro che questa presa di posizione permetta di fare chiarezza sulla posizione del Municipio
sull’oggetto in questione.