1 RELAZIONE PERITALE Quesito Con provvedimento in
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1 RELAZIONE PERITALE Quesito Con provvedimento in
RELAZIONE PERITALE Quesito Con provvedimento in data 4.10.2012 del G.I. Dott. Carmine Di Fulvio la scrivente è stata nominata CTU ed è stata fissata l’udienza 11.12.2012 per il giuramento e la formulazione dei quesiti. In sede di udienza in data 11.12.2012 al nominato CTU, previo giuramento di rito, sono stati disposti, sentite le parti, i quesiti “indicati dalla convenuta nel foglio allegato all’odierno verbale di udienza e quello indicato da parte attrice nella delega oggi prodotta. In caso di superamento dei tassi soglia proceda al ricalcolo del debito dell’attrice nel seguente modo alternativo: 1) esclusione di ogni interesse nel trimestre interessato 2) riconduzione del tasso di interesse nel trimestre interessato a quello soglia.” Per chiarezza di trattazione si riportano di seguito i quesiti indicati dalle parti e assegnati al CTU. Quesiti di parte ricorrente Disporre consulenza tecnico-contabile sugli estratti trimestrali del conto corrente di cui è causa dal 31.3.2002 al 30.06.2007 diretta ad accertare il T.E.G.M. nel periodo sopra indicato ed il suo superamento da parte della Banca convenuta nella pattuizione degli oneri e corrispettivi del medesimo conto corrente e della contestuale apertura di credito. Quesiti di parte convenuta 1) In relazione alla verifica del superamento del c.d. tasso soglia non si tenga conto delle CMS non potendosi includere una voce quale le CMS che, sino al 2009 secondo le istruzioni della Banca d’Italia, non veniva considerata ai fini del calcolo del tasso soglia. In tal senso l’Avv. Cappuccilli richiama le ragioni ampiamente spiegate nella comparsa di risposta e deposita copia della sentenza 19.11.2012 del Tribunale di Verona che si è espressa in senso conforme. 2) In via gradata a quanto sopra, l’ avv. Cappuccilli chiede che venga demandato al CTU di procedere agli accertamenti sulla scorta dei principi stabiliti dalla Banca d’Italia nelle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi dell’usura”– per quanto attiene il calcolo del TEG - e nella Nota di Vigilanza del 02.12.2005 – per quanto attiene la commissione soglia di massimo scoperto applicabili sino a dicembre 2009 e segnatamente: 1 a) per il calcolo del TEG, il seguente algoritmo: TEG = INTERESSI debitori X 36.500 NUMERI DEBITORI + ONERI X 100 accordato/utilizzato nel quale non va inclusa la c.m.s. praticata dalla banca. b) per quanto attiene al costo globale del finanziamento di terrà conto della CMS secondo le istruzioni della Nota di Vigilanza n.12/2005, sommando il TAEG e l’aliquota media della CMS rilevati dagli estratti conto della banca e raffrontando il risultato ottenuto con il livello “soglia” del tasso medio equivalente globale della corrispondente categoria creditizia, aumentato della CMS media, valori pubblicati nell’allegato A dei decreti ministeriali. 3) In caso di riscontro del superamento del tasso soglia ridetermini il saldo applicando gli interessi nei limiti della soglia. Nella stessa udienza la scrivente ha fissato l’inizio dei lavori peritali per il giorno 12.12.2012 alle ore 16,00 presso il proprio studio. All’inizio dei lavori peritali nessuna delle parti in causa ha presenziato. Si rileva che i consulenti di parte nominati sono per la società ricorrente il Dott. Paolo D’Amico e per la convenuta il Rag. Valerio Valeriani. Documentazione esaminata. La documentazione esaminata dal CTU ai fini della espletanda consulenza d’ufficio è quella prodotta agli atti di causa, segnatamente: a) Produzione di parte ricorrente - estratti del conto corrente 14653/16 relativi al 1° e 2° trimestre 2002, 2° - 3° e 4° trimestre 2005, 1° -2°-3°-4° trimestre 2006, 1° e 2° trimestre 2007 - relazione del Dott. Paolo D’Amico b) Produzione di parte convenuta - rigenerazioni del conto corrente n. 14653/16 dall’archivio conti nelle quali figurano, per il periodo 01.01.2002-31.03.2011, i movimenti che hanno interessato il conto corrente, i numeri debitori/creditori, i dati di fido (cod.101 e cod. 1101) nonché le staffe delle condizioni1 - relazione del Rag. Valerio Valeriani. *** 1 ad eccezione del 1° trimestre 2011 2 Il debito di parte attrice è quello emergente dal c/c 14563/16 e, con riferimento a tale rapporto oggetto dell’accertamento peritale, dalla documentazione agli atti di causa emerge quanto segue: - dagli estratti conto e dalle rigenerazioni del conto, l’avvenuta applicazione, nel periodo 01.01.2002-31.12.2010, delle seguenti condizioni a titolo di: interessi passivi e attivi Tab.a) decorrenza 31/12/01 28/02/02 06/03/02 07/03/02 09/03/02 20/03/02 21/03/02 31/03/02 31/05/02 15/06/02 16/06/02 17/06/02 31/07/02 02/09/02 31/10/02 11/12/02 31/12/02 16/03/03 10/04/03 30/06/03 30/09/03 01/10/03 12/01/04 31/03/04 20/05/04 20/07/04 30/09/04 12/01/05 31/03/05 20/04/05 01/07/05 30/09/05 31/03/06 30/06/06 09/11/06 19/01/07 13/07/07 29/02/08 09/10/08 tassi int. passivi per il cliente entro fido ecced.fido 7,250% 13,435% 7,750% 13,435% 7,350% 13,435% 7,250% 13,435% 7,500% 13,435% 7,600% 13,435% 7,500% 13,435% 7,500% 13,775% 7,750% 13,775% 7,550% 13,775% 7,350% 13,775% 7,250% 13,775% 13,775% 7,250% 7,250% 13,775% 7,250% 13,775% 7,250% 13,775% 13,775% 7,375% 13,775% 7,375% 13,250% 7,750% 13,250% 8,000% 13,125% 8,000% 13,250% 8,000% 13,525% 8,500% 13,425% 8,500% 13,425% 9,000% 13,500% 10,000% 13,450% 10,000% 13,550% 10,500% 13,535% 10,500% 13,535% 10,750% 13,560% 13,560% 13,370% 13,370% 13,525% 13,525% 13,650% 13,650% 13,650% 13,650% 13,650% 13,650% 13,650% 7,500% 14,150% 8,000% 8,250% 14,400% tassi int. attivi per il cliente 2,00% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% 1,075% 0,95% 0,70% 0,20% 0,075% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,55% 1,05% 1,05% 1,55% 1,80% 3 decorrenza 27/11/08 28/11/08 31/12/08 04/02/09 06/02/09 31/03/09 30/06/09 30/06/10 tassi int. passivi per il cliente entro fido ecced.fido 14,400% 14,400% 8,250% 14,400% 8,250% 13,550% 13,550% 13,550% 8,250% 13,550% 8,250% 12,850% 8,250% 12,450% 7,650% 12,450% tassi int. attivi per il cliente 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% commissioni di massimo scoperto e corrispettivi sull’accordato: Tab.b) applicazione 1° trim.2002 2° trim.2002 3° trim.2002 4° trim.2002 1° trim.2003 2° trim.2003 3° trim.2003 4° trim.2003 1° trim.2004 2° trim.2004 3° trim.2004 4° trim.2004 1° trim.2005 2° trim.2005 3° trim.2005 4° trim.2005 1° trim.2006 2° trim.2006 3° trim.2006 4° trim.2006 1° trim.2007 2° trim.2007 3° trim.2007 4° trim.2007 1° trim.2008 2° trim.2008 3° trim.2008 4° trim.2008 1° trim.2009 2° trim.2009 3° trim.2009 3° trim.2009 4° trim.2009 1° trim.2010 2° trim.2010 aliquota cms aliquota corrisp. entro fido oltre fido accordato 0,6250% 0,6250% 1,7500% 0,6250% 1,3149% 0,6250% 0,8550% 0,7500% 1,2535% 0,7500% 1,2137% 0,7500% 1,4129% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 1,8719% 0,7500% 1,4518% 0,9899% 0,7500% 2,0000% 0,7500% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 0,5000% 4 applicazione 3° trim.2010 4° trim.2010 aliquota cms aliquota corrisp. entro fido oltre fido accordato non applicato non applicato oneri Tab.c) applicazione 31/03/02 30/06/02 30/09/02 31/12/02 31/03/03 30/06/03 30/09/03 31/12/03 31/03/04 30/06/04 30/09/04 31/12/04 31/03/05 30/06/05 30/09/05 31/12/05 31/03/06 30/06/06 30/09/06 31/12/06 31/03/07 30/06/07 30/09/07 31/12/07 31/03/08 30/06/08 30/09/08 31/12/08 31/03/09 30/06/09 30/09/09 31/12/09 31/03/10 30/06/10 30/09/10 31/12/10 operazioni comunic. e spese amm.ne conto, affidamenti e/o scoperti,spese liquid. 10,20 11,49 27,87 15,09 14,49 14,49 15,72 59,28 64,60 56,35 46,75 44,65 40,25 25,30 36,45 23,35 18,50 17,65 17,85 18,80 19,60 17,60 18,20 20,00 19,60 17,60 18,80 21,80 31,60 24,00 17,60 21,20 22,60 18,80 18,80 17,00 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 100,00 100,00 105,00 105,00 105,00 105,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 160,00 110,00 160,00 110,00 110,00 15,00 15,00 15,00 15,00 115,00 115,00 5 Dalle tabelle a) e b) che precedono si evince d’essere stati praticati tempo per tempo tassi d’interesse e aliquote di c.m.s. differenti per la parte di utilizzo di somme entro il fido ed oltre il fido. Sul punto si precisa che l’importo del fido preso a base è il medesimo sia per gli interessi che per la c.m.s. - dalla relazione del Dott. Paolo D’Amico, il superamento del tasso soglia nei trimestri 1°/2002, 2°-3°-4°/2005, 1°-2°-3°-4°/2006 e 1°-2°/2007. Dall’analisi dei conteggi analitici allegati alla relazione, prodotti per i soli trimestri nei quali il tecnico di parte ha registrato gli asseriti superamenti, si evince che: l’accertamento del superamento della soglia è stato effettuato mediante l’utilizzo, per il calcolo del TEG, del seguente algoritmo: TEG = INTERESSI x 36.500 NUMERI DEBITORI + Oneri su base annua x 100 accordato in riferimento al quale si precisa che: al numeratore del primo addendo sono stati collocati gli interessi debitori per il cliente e le cms trimestralmente addebitate dalla banca al denominatore del primo addendo sono stati collocati i numeri debitori risultanti dagli estratti conto al numeratore del secondo addendo sono stati collocati gli oneri addebitati trimestralmente (e non annualmente come annotato dall’estensore nella formula) collegati all’erogazione del credito al denominatore del secondo addendo è stato collocato il massimo scoperto del trimestre di riferimento la comparazione delle risultanze del TEG, calcolato secondo la formula spiegata, è stata effettuata con i tassi soglia pubblicati nei decreti ministeriali con riferimento alla Categoria C.1. Apertura di credito in c/c per importi > ad euro 5.000,00 il ristorno richiesto di euro 33.613,84 corrisponde alla sommatoria degli interessi passivi per il cliente, delle c.m.s. e degli oneri collegati all’erogazione del credito, addebitati sul conto corrente in quei trimestri nei quali è stato registrato il superamento della soglia - dalla relazione del Rag.Valerio Valeriani, il mancato superamento del tasso soglia nell’intero periodo 01.01.2002-31.12.2010. Dall’analisi dei conteggi analitici allegati alla relazione si evince che: 6 l’accertamento del superamento della soglia è stato effettuato mediante l’utilizzo, per il calcolo del TEG, degli algoritmi tempo per tempo vigenti, così come contenuti nelle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia, segnatamente: fino al 31.12.2009 TEG = interessi debitori x 36.500 numeri debitori + Oneri x 100 accordato/utilizzato e l’accertamento separato del superamento della c.m.s. soglia secondo le istruzioni contenute nella Nota di Vigilanza della Banca d’Italia n.12/2005 dall’01.01.2010 TEG = interessi debitori x 36.500 numeri debitori + Oneri su base annua x 100 accordato/utilizzato in riferimento ai quali si precisa che: al numeratore del primo addendo sono stati collocati gli interessi debitori per il cliente trimestralmente addebitati dalla banca al denominatore del primo addendo sono stati collocati i numeri debitori risultanti dagli estratti conto al numeratore del secondo addendo sono stati collocati gli oneri collegati all’erogazione del credito sino all’anno 2009 addebitati trimestralmente, mentre dal 2010 gli oneri su base annuale, ivi inclusi quelli per la messa a disposizione di fondi, riproporzionati sulla base della riduzione di fido intervenuta e le c.m.s. al denominatore del secondo addendo è stato collocato l’accordato tempo per tempo risultante dalle staffe l’attività di comparazione è stata effettuata: nei trimestri sino al 2009, tra le risultanze della sommatoria del TEG e della cms media praticati, calcolati secondo le modalità sopra indicate valevoli sino al 2009, e la sommatoria dei TEGM - riferiti alla Categoria C.1. Apertura di credito in c/c per importi > ad euro 5.000,00 - e della c.m.s. media pubblicati nei decreti ministeriali, quest’ultima maggiorata del 50% nei trimestri 1° e 2° del 2010 tra le risultanze del TEG praticato, calcolato secondo le modalità sopra indicate valevoli dal 2010, ed i TEGM riferiti alla 7 Categoria C.1. Apertura di credito in c/c per importi < ad euro 5.000,00 pubblicati nei decreti ministeriali nei trimestri 3° e 4° del 2010 tra le risultanze del TEG praticato, calcolato secondo le modalità sopra indicate valevoli dal 2010, ed i tassi soglia per scoperti senza affidamento pubblicati nei decreti ministeriali. L’impostazione che precede corrisponde a quanto proposto dalla convenuta nel quesito. Risposta ai quesiti Premessa metodologica Alla luce della documentazione versata agli atti di causa, l’attività contabile che verrà posta in essere dallo scrivente CTU ai fini della risoluzione dei quesiti posti consisterà nella determinazione del nuovo saldo del conto corrente n. 14653/16 alla data del 31.3.2013 - con valuta ultima registrata del 31.12.2010 - mediante i seguenti passaggi elaborativi: - si prenderanno come base di partenza i dati risultanti dagli estratti conto agli atti relativi al periodo 01.01.2002-31.3.2011. Si riporteranno, quindi, su un foglio di calcolo : tutte le operazioni attive e passive annotate negli estratti di conto corrente, attribuendo a ciascuna la medesima valuta attribuita dalla banca i “numeri debitori/creditori” tempo per tempo registrati gli interessi attivi e passivi, le c.m.s. e gli oneri tempo per tempo applicati, procedendo alla relativa capitalizzazione trimestrale così da determinare il saldo risultante dagli estratti conto alla data del 31.03.2011 , corrispondente ad un debito del cliente di euro 5.708,34 - si procederà all’accertamento dell’eventuale superamento del tasso soglia limitatamente al periodo 01.01.2002-30.06.2007. Sul punto la scrivente ritiene di dover formulare le seguenti precisazioni, necessitate dalla corretta risoluzione dei quesiti posti dal Giudice. 1. Normativa di riferimento per il calcolo del TEG I tassi soglia pubblicati con i Decreti Ministeriali emanati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono calcolati con l’utilizzo della formula indicata dalla Banca d’Italia nelle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi dell’usura”. 8 Per il caso che ci occupa si farà riferimento alle istruzioni valevoli sino all’anno 2009 che prevedono i principi che si vanno di seguito ad illustrare. La metodologia di calcolo del TEG per la Categoria C. 1 aperture di credito in c/c cui appartiene il rapporto oggetto dell’accertamento peritale – è espressa dal seguente algoritmo: TEG = INTERESSI X 36.500 + NUMERI DEBITORI ONERI X 100 ACCORDATO dove: gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni” gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre la cui disamina, in quanto ampiamente conosciuta, per snellezza di trattazione si riporta in nota2 2 C4 Trattamento degli oneri e delle spese. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. In particolare, sono inclusi: 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”); 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”); Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso. 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b); 4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito; 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito; Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza. 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento. Si considerano non connessi con l’operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura non finanziaria. Sono esclusi: a) le imposte e tasse; b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall’intermediario: - il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; spese custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione); - le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all’entrata del rapporto in contenzioso); - gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento); c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo. Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato. Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza. Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica. In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l’onere applicato a titolo di penalizzazione può essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell’esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all’entità di tale penalizzazione nell’avviso e nei fogli informativi redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l’obbligo di pubblicizzare "ogni altro onere o condizione 9 per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall’intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne, direttamente utilizzabile dal cliente in quanto rinveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace. La commissione di massimo scoperto, invece, non entra nel calcolo del TEG, in quanto rilevato separatamente come da successivo punto C5 il cui contenuto, per identiche esigenze, è riportato in nota. 3 Con nota di vigilanza del 02.12.2005 la medesima Banca d’Italia, nel richiamare il punto C5 delle “Istruzioni per la rilevazione del TEGM” , ha riportato uno schema operativo per valutare l’impatto dell’applicazione della c.m.s. sulle condizioni complessivamente praticate. Nella nota in argomento si evidenzia che la verifica del rispetto delle "soglie" di legge da parte di ciascun intermediario richiede: il calcolo del tasso in concreto praticato – sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3 – e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle. L'individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro eliminazione prima della relativa applicazione alla clientela. di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela". In ogni caso, l’onere addebitato alla clientela può essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati. 3 C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali. Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle Categorie 1, 2 e 5, rapportando l’importo della commissione effettivamente percepita all’ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata. Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l’utilizzo del credito avviene in modo variabile, sul presupposto tecnico che esista uno “scoperto di conto”. Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG. In occasione di passaggi a debito di conti non affidati la commissione non è oggetto di rilevazione purché gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità della sua entità nell’avviso e nei fogli informativi redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l’obbligo di pubblicizzare “ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela”. In ogni caso, l’onere addebitato alla clientela può essere escluso solo se applicato in misura non superiore a quello della commissione generalmente prevista per i conti affidati. 10 Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sé, l' usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine"). Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge. *** L’analisi che precede porta a concludere che una corretta comparazione del TEG praticato con i dati dei tassi soglia rilevati nei DD.MM. si può realizzare nel solo caso in cui vi sia corrispondenza tra le modalità di calcolo adottate, circostanza che – alla luce della disamina dei conteggi di parte - non può dirsi realizzata: per la società ricorrente in quanto il calcolo del TEG si fonda su una formula differente da quella della Banca d’Italia assunta nei DD.MM. per il calcolo della soglia per la convenuta in quanto, pur avendo effettuato i calcoli del TEG e della cms media secondo le istruzioni della Banca d’Italia e la nota di vigilanza del 2005, in sede di comparazione non ha provveduto in conformità. Per maggiore chiarezza ci si avvale di un esempio tratto dai calcoli della convenuta. La convenuta, come detto, ha affermato che nell’intero periodo esaminato non si è mai verificato il superamento della soglia. Orbene, nel 4° trimestre 2002 e nel 1° trimestre 2003 ove, sulla scorta delle previsioni della Banca d’Italia, fossero stati separatamente comparati il TEG praticato con il TEGM da DD.MM. e la c.m.s. media praticata con la commissione soglia 4 sarebbe stato registrato il superamento della c.m.s. soglia e non anche del TEG – il che avrebbe comportato il calcolo del margine come da nota di vigilanza del 2005 per verificare l’effettivo superamento. 4 c.m.s. media da DD.MM. + 50% come da nota di vigilanza del 2005 11 L’aver, al contrario, effettuato la comparazione per sommatoria ha fatto sì che non si registrasse alcun superamento. 5 Ad ogni modo, appare doveroso precisare che nel caso specifico, anche ove la convenuta avesse proceduto con il corretto calcolo del margine, non si sarebbe registrato, in nessuno dei due trimestri considerati, il superamento della soglia, e ciò alla luce del fatto che il TEG praticato è di gran lunga più basso rispetto alla soglia pubblicata nei DD.MM.. A risultati differenti si sarebbe pervenuti per il caso in cui i valori del TEG fossero stati molto vicini a quelli soglia. La disamina che precede è stata effettuata al solo fine di chiarire che le due modalità di comparazione non conducono ad identici risultati. 2. Ipotesi di calcolo del TEG In aderenza ai quesiti posti, tenuto conto di quanto evidenziato al punto 1. che precede e per fornire al Giudice ogni elemento utile ai fini della decisione, la scrivente andrà a formulare due distinte ipotesi che, per l’intero periodo oggetto di indagine peritale 01.01.2002-30.06.2007, vedranno l’adozione delle seguenti alternative modalità di calcolo: ipotesi 1: il calcolo del TEG verrà eseguito secondo l’algoritmo adottato dalla parte ricorrente includendo tra gli interessi anche la commissione di massimo scoperto. Ai fini dell’accertamento dell’eventuale superamento, la risultanza verrà messa a confronto con il TEGM rilevato dai DD.MM. ipotesi 2: il TEG verrà calcolato secondo l’ algoritmo contenuto nelle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi dell’usura” emanate dalla Banca d’Italia vigenti sino a dicembre 2009 e verrà separatamente calcolata la commissione media di massimo scoperto praticata. Ai fini dell’accertamento dell’eventuale superamento, le relative risultanze verranno messe a confronto alternativamente: il TEG praticato con il TEGM rilevato dai DD.MM. e la c.m.s. media praticata con la commissione soglia 6 5 trimestre 6 TEG tasso soglia diff. cms media cms soglia diff. TEG+cms media TEGM+cms soglia diff. 4° 2002 9,042 14,700 - 5,658 1,100 0,855 0,245 10,142 15,555 - 5,413 1° 2003 9,216 14,595 - 5,379 0,887 0,885 0,002 10,103 15,480 - 5,377 V.nota 4 12 la sommatoria del TEG e della c.m.s. media praticati con la sommatoria del TEGM e della commissione soglia 7 rilevati dai DD.MM., come da quesito della convenuta. Si precisa che, in entrambe le ipotesi, nel calcolo del TEG: nella voce oneri: non saranno inclusi gli addebiti eseguiti nelle liquidazioni trimestrali a titolo di operazioni e comunicazioni, così come riepilogati nella prima colonna della Tab.c) che precede saranno inclusi gli addebiti eseguiti nelle liquidazioni trimestrali collegati alla erogazione del credito8, così come riepilogati nella seconda colonna della Tab.c) che precede saranno inclusi gli addebiti eseguiti fuori dalle liquidazioni trimestrali a titolo di proroga dei fidi che, in quanto effettuati con cadenza annuale, seguiranno una ripartizione su 4 trimestri di competenza trattandosi di conto affidato (fido cod.101), nella voce “accordato” posto al denominatore del secondo addendo sarà indicato l’importo del fido tempo per tempo concesso dall’intermediario, segnatamente di euro 77.468,53 dal 1° trimestre 2002 al 3° trimestre 2003 ed euro 78.000,00 dal 4° trimestre 2003 al 2° trimestre 2007 - ai fini della determinazione delle competenze: per quei trimestri compresi nel periodo 1°/2002-2°/2007 nei quali è stato registrato il superamento della soglia - in entrambe le ipotesi prospettate per l’adozione di altrettante formule di calcolo del TEG - si procederà, come da quesito, alternativamente: sub.a) ad escludere ogni interesse nel trimestre interessato dal superamento della soglia. In difetto di ulteriore esplicitazione su cosa debba intendersi per “ogni interesse” , la scrivente ritiene di dover formulare due differenti ipotesi di calcolo, segnatamente: la prima (sub.a-1) nella quale l’esclusione, in conformità a quanto stabilito dall’art.1815 c.c., riguarderà i soli interessi a debito del cliente. Esclusione che, comunque, comporterà la rideterminazione delle c.m.s. 7 8 V.nota 4 quali spese di amministrazione conto, spese per affidamenti e/o scoperti,spese di liquidazione 13 la seconda (sub.a-2) nella quale l’esclusione riguarderà anche la c.m.s. e gli oneri collegati alla erogazione del credito sub.b) a ricondurre il tasso di interesse a quello soglia mediante la rimodulazione dei componenti la formula del TEG che ha determinato il superamento per tutti gli altri trimestri compresi nel medesimo periodo nei quali non sarà registrato il superamento della soglia e per quelli successivi si provvederà: a ricalcolare trimestralmente il nuovo saldo dei “numeri debitori/creditori” – distintamente per l’ ipotesi 1 sub.a-1), sub.a-2) e sub.b) e per l’ipotesi 2 - ai quali si andranno ad applicare i tassi di interesse passivi e attivi, tempo per tempo praticati, così determinando gli interessi di periodo a ricalcolare le commissioni di massimo scoperto e ad addebitare il corrispettivo di affidamento tenendo conto delle pattuizioni tempo per tempo praticate ad addebitare gli oneri tempo per tempo praticati. Gli importi così determinati saranno capitalizzati trimestralmente sul conto corrente, con valuta corrispondente all’ultimo giorno del trimestre di riferimento. Si precisa che la capitalizzazione degli interessi attivi verrà effettuata al netto della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente. Risposta ai quesiti IPOTESI 1 Tenuto conto che il TEG - i cui interessi e oneri considerati ai fini del calcolo sono riportati sotto l’allegato 1 - ha fatto registrare superamenti del tasso soglia nei trimestri 1°/2002, 2°3°-4°/2005, 1°-2°-3°-4°/2006, 1°-2°/2007 (Cfr.all.2), la ricostruzione operata nei termini indicati nella premessa metodologica che precede conduce alle seguenti risultanze: - il nuovo saldo del c/c 14653/16 alla data del 31.03.2011 per l’ipotesi 1 sub.a-1) ammonta ad euro - 30.851,74 a credito del cliente, con espresso rinvio ai calcoli analitici di cui all’allegato 3 - il nuovo saldo del c/c 14653/16 alla data del 31.03.2011 per l’ipotesi 1 sub.a-2) ammonta ad euro - 40.092,59 a credito del cliente, con espresso rinvio ai calcoli analitici di cui all’allegato 4 14 - il nuovo saldo del c/c 14653/16 alla data del 31.03.2011 per l’ipotesi 1 sub.b) ammonta ad euro – 3.723,18 a credito del cliente, con espresso rinvio ai calcoli analitici di cui all’allegato 5. IPOTESI 2 Tenuto conto che il TEG - i cui interessi e oneri considerati ai fini del calcolo sono riportati sotto l’allegato 1 - ha fatto registrare: - per l’ipotesi in cui si mettano a confronto il TEG praticato con il TEGM rilevato dai DD.MM. e la c.m.s. media praticata con la commissione soglia9, nessun superamento del tasso soglia ed il superamento della commissione di massimo scoperto soglia nel 3° trimestre 2002 (Cfr.all.6). Al fine di verificare l’effettivo superamento della soglia di legge, si procede al calcolo del “margine” indicato nella nota di vigilanza del 2.12.2005. Tenuto conto che: gli interessi che la banca avrebbe potuto richiedere nel trimestre al cliente 10 , gli interessi addebitati nel trimestre ed il conseguente relativo margine, sono quelli riportati nella tabella che segue: Tab.d) trimestre 30/09/2002 interessi applicabili 3.808,70 interessi addebitati 2.315,65 margine 1.493,05 l’importo della c.m.s. trimestrale eccedente la soglia, così come indicata nella tabella che segue: Tab.e) trimestre 30/09/2002 eccedenza 0,001 max scoperto 109.380,87 importo cms eccedente la soglia 1,40 è ampiamente compresa nel margine determinato per ciascun trimestre nella Tab.d) si può concludere che il TEG non ha fatto registrare in concreto il superamento della soglia di legge 9 V.nota 4 la cui formula di determinazione è la seguente: Interessi = [tasso soglia – (oneri x 100/accordato)] x numeri debitori /36500 10 15 - per l’ipotesi in cui si mettano a confronto la sommatoria del TEG e della c.m.s. media praticati con la sommatoria del TEGM e della commissione soglia 11 rilevati dai DD.MM., non si registra alcun superamento del tasso soglia (Cfr.all.7) non vi sono rettifiche da operare e, conseguentemente, il saldo del c/c 14653/16 alla data del 31.03.2011 per l’ipotesi 2 rimane dell’importo di euro 5.708,34 a debito del cliente, come da estratto conto. *** Alla luce di quanto precede, si riporta la tabella di sintesi delle risultanze dei calcoli proposti: Tab.f) Ipotesi Ipotesi 1 sub.a-1) Ipotesi 1 sub.a-2) Ipotesi 1 sub.b) Ipotesi 2 saldo al 31.03.2011 conto corrente ricostruito dal CTU 12 5.708,34 30.851,74 5.708,34 40.092,59 5.708,34 3.723,18 5.708,34 5.708,34 *** Ritiene il CTU di aver risposto ai quesiti sottoposti e di aver assolto all’incarico conferito. La presente relazione viene trasmessa alle parti per eventuali osservazioni, per le quali resta a disposizione. Il C.T.U. (Dott.ssa Carla Chiola) 11 12 V.nota 4 gli importi con il segno “meno” stanno ad indicare un credito del cliente 16