1 RELAZIONE PERITALE Quesito Con provvedimento in

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1 RELAZIONE PERITALE Quesito Con provvedimento in
RELAZIONE PERITALE
Quesito
Con provvedimento in data 4.10.2012 del G.I. Dott. Carmine Di Fulvio la scrivente è stata
nominata CTU ed è stata fissata l’udienza 11.12.2012 per il giuramento e la formulazione
dei quesiti.
In sede di udienza in data 11.12.2012 al nominato CTU, previo giuramento di rito, sono
stati disposti, sentite le parti, i quesiti “indicati dalla convenuta nel foglio allegato
all’odierno verbale di udienza e quello indicato da parte attrice nella delega oggi
prodotta.
In caso di superamento dei tassi soglia proceda al ricalcolo del debito dell’attrice nel
seguente modo alternativo:
1) esclusione di ogni interesse nel trimestre interessato
2) riconduzione del tasso di interesse nel trimestre interessato a quello soglia.”
Per chiarezza di trattazione si riportano di seguito i quesiti indicati dalle parti e assegnati al
CTU.
Quesiti di parte ricorrente
Disporre consulenza tecnico-contabile sugli estratti trimestrali del conto corrente di cui è
causa dal 31.3.2002 al 30.06.2007 diretta ad accertare il T.E.G.M. nel periodo sopra
indicato ed il suo superamento da parte della Banca convenuta nella pattuizione degli oneri
e corrispettivi del medesimo conto corrente e della contestuale apertura di credito.
Quesiti di parte convenuta
1) In relazione alla verifica del superamento del c.d. tasso soglia non si tenga conto delle
CMS non potendosi includere una voce quale le CMS che, sino al 2009 secondo le
istruzioni della Banca d’Italia, non veniva considerata ai fini del calcolo del tasso
soglia. In tal senso l’Avv. Cappuccilli richiama le ragioni ampiamente spiegate nella
comparsa di risposta e deposita copia della sentenza 19.11.2012 del Tribunale di
Verona che si è espressa in senso conforme.
2) In via gradata a quanto sopra, l’ avv. Cappuccilli chiede che venga demandato al CTU
di procedere agli accertamenti sulla scorta dei principi stabiliti dalla Banca d’Italia
nelle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi
dell’usura”– per quanto attiene il calcolo del TEG - e nella Nota di Vigilanza del
02.12.2005 – per quanto attiene la commissione soglia di massimo scoperto applicabili sino a dicembre 2009 e segnatamente:
1
a) per il calcolo del TEG, il seguente algoritmo:
TEG = INTERESSI debitori X 36.500
NUMERI DEBITORI
+
ONERI X 100
accordato/utilizzato
nel quale non va inclusa la c.m.s. praticata dalla banca.
b) per quanto attiene al costo globale del finanziamento di terrà conto della CMS secondo
le istruzioni della Nota di Vigilanza n.12/2005, sommando il TAEG e l’aliquota media
della CMS rilevati dagli estratti conto della banca e raffrontando il risultato ottenuto
con il livello “soglia” del tasso medio equivalente globale della corrispondente
categoria creditizia, aumentato della CMS media, valori pubblicati nell’allegato A dei
decreti ministeriali.
3) In caso di riscontro del superamento del tasso soglia ridetermini il saldo applicando gli
interessi nei limiti della soglia.
Nella stessa udienza la scrivente ha fissato l’inizio dei lavori peritali per il giorno
12.12.2012 alle ore 16,00 presso il proprio studio.
All’inizio dei lavori peritali nessuna delle parti in causa ha presenziato.
Si rileva che i consulenti di parte nominati sono per la società ricorrente il Dott. Paolo
D’Amico e per la convenuta il Rag. Valerio Valeriani.
Documentazione esaminata.
La documentazione esaminata dal CTU ai fini della espletanda consulenza d’ufficio è
quella prodotta agli atti di causa, segnatamente:
a) Produzione di parte ricorrente
-
estratti del conto corrente 14653/16 relativi al 1° e 2° trimestre 2002, 2° - 3° e 4°
trimestre 2005, 1° -2°-3°-4° trimestre 2006, 1° e 2° trimestre 2007
-
relazione del Dott. Paolo D’Amico
b) Produzione di parte convenuta
-
rigenerazioni del conto corrente n. 14653/16 dall’archivio conti nelle quali figurano,
per il periodo 01.01.2002-31.03.2011, i movimenti che hanno interessato il conto
corrente, i numeri debitori/creditori, i dati di fido (cod.101 e cod. 1101) nonché le
staffe delle condizioni1
-
relazione del Rag. Valerio Valeriani.
***
1
ad eccezione del 1° trimestre 2011
2
Il debito di parte attrice è quello emergente dal c/c 14563/16 e, con riferimento a tale
rapporto oggetto dell’accertamento peritale, dalla documentazione agli atti di causa emerge
quanto segue:
-
dagli estratti conto e dalle rigenerazioni del conto, l’avvenuta applicazione, nel
periodo 01.01.2002-31.12.2010, delle seguenti condizioni a titolo di:
interessi passivi e attivi
Tab.a)
decorrenza
31/12/01
28/02/02
06/03/02
07/03/02
09/03/02
20/03/02
21/03/02
31/03/02
31/05/02
15/06/02
16/06/02
17/06/02
31/07/02
02/09/02
31/10/02
11/12/02
31/12/02
16/03/03
10/04/03
30/06/03
30/09/03
01/10/03
12/01/04
31/03/04
20/05/04
20/07/04
30/09/04
12/01/05
31/03/05
20/04/05
01/07/05
30/09/05
31/03/06
30/06/06
09/11/06
19/01/07
13/07/07
29/02/08
09/10/08
tassi int. passivi per il cliente
entro fido
ecced.fido
7,250%
13,435%
7,750%
13,435%
7,350%
13,435%
7,250%
13,435%
7,500%
13,435%
7,600%
13,435%
7,500%
13,435%
7,500%
13,775%
7,750%
13,775%
7,550%
13,775%
7,350%
13,775%
7,250%
13,775%
13,775%
7,250%
7,250%
13,775%
7,250%
13,775%
7,250%
13,775%
13,775%
7,375%
13,775%
7,375%
13,250%
7,750%
13,250%
8,000%
13,125%
8,000%
13,250%
8,000%
13,525%
8,500%
13,425%
8,500%
13,425%
9,000%
13,500%
10,000%
13,450%
10,000%
13,550%
10,500%
13,535%
10,500%
13,535%
10,750%
13,560%
13,560%
13,370%
13,370%
13,525%
13,525%
13,650%
13,650%
13,650%
13,650%
13,650%
13,650%
13,650%
7,500%
14,150%
8,000%
8,250%
14,400%
tassi int. attivi per il cliente
2,00%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,45%
1,45%
1,45%
1,45%
1,075%
0,95%
0,70%
0,20%
0,075%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,55%
1,05%
1,05%
1,55%
1,80%
3
decorrenza
27/11/08
28/11/08
31/12/08
04/02/09
06/02/09
31/03/09
30/06/09
30/06/10
tassi int. passivi per il cliente
entro fido
ecced.fido
14,400%
14,400%
8,250%
14,400%
8,250%
13,550%
13,550%
13,550%
8,250%
13,550%
8,250%
12,850%
8,250%
12,450%
7,650%
12,450%
tassi int. attivi per il cliente
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
commissioni di massimo scoperto e corrispettivi sull’accordato:
Tab.b)
applicazione
1° trim.2002
2° trim.2002
3° trim.2002
4° trim.2002
1° trim.2003
2° trim.2003
3° trim.2003
4° trim.2003
1° trim.2004
2° trim.2004
3° trim.2004
4° trim.2004
1° trim.2005
2° trim.2005
3° trim.2005
4° trim.2005
1° trim.2006
2° trim.2006
3° trim.2006
4° trim.2006
1° trim.2007
2° trim.2007
3° trim.2007
4° trim.2007
1° trim.2008
2° trim.2008
3° trim.2008
4° trim.2008
1° trim.2009
2° trim.2009
3° trim.2009
3° trim.2009
4° trim.2009
1° trim.2010
2° trim.2010
aliquota cms
aliquota corrisp.
entro fido oltre fido
accordato
0,6250%
0,6250% 1,7500%
0,6250% 1,3149%
0,6250% 0,8550%
0,7500% 1,2535%
0,7500% 1,2137%
0,7500% 1,4129%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 2,0000%
0,7500% 1,8719%
0,7500% 1,4518%
0,9899%
0,7500% 2,0000%
0,7500%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
0,5000%
4
applicazione
3° trim.2010
4° trim.2010
aliquota cms
aliquota corrisp.
entro fido oltre fido
accordato
non applicato
non applicato
oneri
Tab.c)
applicazione
31/03/02
30/06/02
30/09/02
31/12/02
31/03/03
30/06/03
30/09/03
31/12/03
31/03/04
30/06/04
30/09/04
31/12/04
31/03/05
30/06/05
30/09/05
31/12/05
31/03/06
30/06/06
30/09/06
31/12/06
31/03/07
30/06/07
30/09/07
31/12/07
31/03/08
30/06/08
30/09/08
31/12/08
31/03/09
30/06/09
30/09/09
31/12/09
31/03/10
30/06/10
30/09/10
31/12/10
operazioni
comunic.
e
spese
amm.ne
conto,
affidamenti e/o scoperti,spese
liquid.
10,20
11,49
27,87
15,09
14,49
14,49
15,72
59,28
64,60
56,35
46,75
44,65
40,25
25,30
36,45
23,35
18,50
17,65
17,85
18,80
19,60
17,60
18,20
20,00
19,60
17,60
18,80
21,80
31,60
24,00
17,60
21,20
22,60
18,80
18,80
17,00
97,50
97,50
97,50
97,50
97,50
97,50
100,00
100,00
105,00
105,00
105,00
105,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
160,00
110,00
160,00
110,00
110,00
15,00
15,00
15,00
15,00
115,00
115,00
5
Dalle tabelle a) e b) che precedono si evince d’essere stati praticati tempo per tempo
tassi d’interesse e aliquote di c.m.s. differenti per la parte di utilizzo di somme entro il
fido ed oltre il fido. Sul punto si precisa che l’importo del fido preso a base è il
medesimo sia per gli interessi che per la c.m.s.
-
dalla relazione del Dott. Paolo D’Amico, il superamento del tasso soglia nei trimestri
1°/2002, 2°-3°-4°/2005, 1°-2°-3°-4°/2006 e 1°-2°/2007.
Dall’analisi dei conteggi analitici allegati alla relazione, prodotti per i soli trimestri nei
quali il tecnico di parte ha registrato gli asseriti superamenti, si evince che:
l’accertamento del superamento della soglia è stato effettuato mediante l’utilizzo,
per il calcolo del TEG, del seguente algoritmo:
TEG =
INTERESSI x 36.500
NUMERI DEBITORI
+ Oneri su base annua x 100
accordato
in riferimento al quale si precisa che:
al numeratore del primo addendo sono stati collocati gli interessi debitori per il
cliente e le cms trimestralmente addebitate dalla banca
al denominatore del primo addendo sono stati collocati i numeri debitori
risultanti dagli estratti conto
al numeratore del secondo addendo sono stati collocati gli oneri addebitati
trimestralmente (e non annualmente come annotato dall’estensore nella
formula) collegati all’erogazione del credito
al denominatore del secondo addendo è stato collocato il massimo scoperto del
trimestre di riferimento
la comparazione delle risultanze del TEG, calcolato secondo la formula spiegata, è
stata effettuata con i tassi soglia pubblicati nei decreti ministeriali con riferimento
alla Categoria C.1. Apertura di credito in c/c per importi > ad euro 5.000,00
il ristorno richiesto di euro 33.613,84 corrisponde alla sommatoria degli interessi
passivi per il cliente, delle c.m.s. e degli oneri collegati all’erogazione del credito,
addebitati sul conto corrente in quei trimestri nei quali è stato registrato il
superamento della soglia
-
dalla relazione del Rag.Valerio Valeriani, il mancato superamento del tasso soglia
nell’intero periodo 01.01.2002-31.12.2010.
Dall’analisi dei conteggi analitici allegati alla relazione si evince che:
6
l’accertamento del superamento della soglia è stato effettuato mediante l’utilizzo,
per il calcolo del TEG, degli algoritmi tempo per tempo vigenti, così come
contenuti nelle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai
sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia, segnatamente:
fino al 31.12.2009
TEG = interessi debitori x 36.500
numeri debitori
+
Oneri x 100
accordato/utilizzato
e l’accertamento separato del superamento della c.m.s. soglia secondo le istruzioni
contenute nella Nota di Vigilanza della Banca d’Italia n.12/2005
dall’01.01.2010
TEG = interessi debitori x 36.500
numeri debitori
+ Oneri su base annua x 100
accordato/utilizzato
in riferimento ai quali si precisa che:
al numeratore del primo addendo sono stati collocati gli interessi debitori per il
cliente trimestralmente addebitati dalla banca
al denominatore del primo addendo sono stati collocati i numeri debitori
risultanti dagli estratti conto
al numeratore del secondo addendo sono stati collocati gli oneri collegati
all’erogazione del credito sino all’anno 2009 addebitati trimestralmente,
mentre dal 2010 gli oneri su base annuale, ivi inclusi quelli per la messa a
disposizione di fondi, riproporzionati sulla base della riduzione di fido
intervenuta e le c.m.s.
al denominatore del secondo addendo è stato collocato l’accordato tempo per
tempo risultante dalle staffe
l’attività di comparazione è stata effettuata:
nei trimestri sino al 2009, tra le risultanze della sommatoria del TEG e della
cms media praticati, calcolati secondo le modalità sopra indicate valevoli sino
al 2009, e la sommatoria dei TEGM - riferiti alla Categoria C.1. Apertura di
credito in c/c per importi > ad euro 5.000,00 - e della c.m.s. media pubblicati
nei decreti ministeriali, quest’ultima maggiorata del 50%
nei trimestri 1° e 2° del 2010 tra le risultanze del TEG praticato, calcolato
secondo le modalità sopra indicate valevoli dal 2010, ed i TEGM riferiti alla
7
Categoria C.1. Apertura di credito in c/c per importi < ad euro 5.000,00
pubblicati nei decreti ministeriali
nei trimestri 3° e 4° del 2010 tra le risultanze del TEG praticato, calcolato
secondo le modalità sopra indicate valevoli dal 2010, ed i tassi soglia per
scoperti senza affidamento pubblicati nei decreti ministeriali.
L’impostazione che precede corrisponde a quanto proposto dalla convenuta nel quesito.
Risposta ai quesiti
Premessa metodologica
Alla luce della documentazione versata agli atti di causa, l’attività contabile che verrà
posta in essere dallo scrivente CTU ai fini della risoluzione dei quesiti posti consisterà
nella determinazione del nuovo saldo del conto corrente n. 14653/16 alla data del
31.3.2013 - con valuta ultima registrata del 31.12.2010 - mediante i seguenti passaggi
elaborativi:
-
si prenderanno come base di partenza i dati risultanti dagli estratti conto agli atti
relativi al periodo 01.01.2002-31.3.2011.
Si riporteranno, quindi, su un foglio di calcolo :
tutte le operazioni attive e passive annotate negli estratti di conto corrente,
attribuendo a ciascuna la medesima valuta attribuita dalla banca
i “numeri debitori/creditori” tempo per tempo registrati
gli interessi attivi e passivi, le c.m.s. e gli oneri tempo per tempo applicati,
procedendo alla relativa capitalizzazione trimestrale
così da determinare il saldo risultante dagli estratti conto alla data del 31.03.2011 ,
corrispondente ad un debito del cliente di euro 5.708,34
-
si procederà all’accertamento dell’eventuale superamento del tasso soglia
limitatamente al periodo 01.01.2002-30.06.2007.
Sul punto la scrivente ritiene di dover formulare le seguenti precisazioni, necessitate
dalla corretta risoluzione dei quesiti posti dal Giudice.
1. Normativa di riferimento per il calcolo del TEG
I tassi soglia pubblicati con i Decreti Ministeriali emanati trimestralmente dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze sono calcolati con l’utilizzo della formula
indicata dalla Banca d’Italia nelle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo
globale medio ai sensi dell’usura”.
8
Per il caso che ci occupa si farà riferimento alle istruzioni valevoli sino all’anno
2009 che prevedono i principi che si vanno di seguito ad illustrare.
La metodologia di calcolo del TEG per la Categoria C. 1 aperture di credito in c/c cui appartiene il rapporto oggetto dell’accertamento peritale – è espressa dal
seguente algoritmo:
TEG = INTERESSI X 36.500 +
NUMERI DEBITORI
ONERI X 100
ACCORDATO
dove:
gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di
riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in
occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di
interesse annuo applicato
i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”
gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4,
effettivamente sostenuti nel trimestre la cui disamina, in quanto ampiamente
conosciuta, per snellezza di trattazione si riporta in nota2
2
C4 Trattamento degli oneri e delle spese.
Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di “istruttoria cedente”);
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di “fine locazione contrattuale”);
Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle
incluse nel calcolo del tasso.
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);
4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge.
Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso
di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita
polizza.
6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.
Si considerano non connessi con l’operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i compensi per prestazioni di servizi di natura
non finanziaria.
Sono esclusi:
a) le imposte e tasse;
b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall’intermediario:
- il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; spese custodia
pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la
riscossione);
- le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della
proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all’entrata del rapporto in contenzioso);
- gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso
di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);
c) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero
a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per
singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.
Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.
Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da
aggiungere alle spese di chiusura della pratica.
In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l’onere applicato a titolo di penalizzazione può essere escluso dal calcolo del tasso.
Ai fini dell’esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all’entità di tale penalizzazione nell’avviso e
nei fogli informativi redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l’obbligo di pubblicizzare "ogni altro onere o condizione
9
per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso
dall’intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto
delle procedure interne, direttamente utilizzabile dal cliente in quanto
rinveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace.
La commissione di massimo scoperto, invece, non entra nel calcolo del TEG,
in quanto rilevato separatamente come da successivo punto C5 il cui contenuto,
per identiche esigenze, è riportato in nota. 3
Con nota di vigilanza del 02.12.2005 la medesima Banca d’Italia, nel richiamare il
punto C5 delle “Istruzioni per la rilevazione del TEGM” , ha riportato uno schema
operativo per valutare l’impatto dell’applicazione della c.m.s. sulle condizioni
complessivamente praticate.
Nella nota in argomento si evidenzia che la verifica del rispetto delle "soglie" di
legge da parte di ciascun intermediario richiede:
il calcolo del tasso in concreto praticato – sommando gli interessi rapportati ai
numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato, secondo le
metodologie indicate al punto C3 – e il raffronto di tale tasso con la relativa
soglia di legge
il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima
della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità
della CMS media pubblicata nelle tabelle.
L'individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro
eliminazione prima della relativa applicazione alla clientela.
di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela". In ogni caso, l’onere addebitato alla clientela può essere escluso
dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.
3
C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto
La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.
Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere
di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di
norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura
percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle Categorie 1,
2 e 5, rapportando l’importo della commissione effettivamente percepita all’ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.
Tale commissione è strutturalmente connessa alle sole operazioni di finanziamento per le quali l’utilizzo del credito avviene in modo
variabile, sul presupposto tecnico che esista uno “scoperto di conto”.
Pertanto, analoghe commissioni applicate ad altre categorie di finanziamento andranno incluse nel calcolo del TEG.
In occasione di passaggi a debito di conti non affidati la commissione non è oggetto di rilevazione purché gli intermediari diano espressa
ed adeguata pubblicità della sua entità nell’avviso e nei fogli informativi redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono
l’obbligo di pubblicizzare “ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela”. In ogni
caso, l’onere addebitato alla clientela può essere escluso solo se applicato in misura non superiore a quello della commissione
generalmente prevista per i conti affidati.
10
Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia"
non determina, di per sé, l' usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una
valutazione complessiva delle condizioni applicate.
A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va
confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto
praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta
in volta vigenti ("margine").
Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a
tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.
***
L’analisi che precede porta a concludere che una corretta comparazione del TEG
praticato con i dati dei tassi soglia rilevati nei DD.MM. si può realizzare nel solo
caso in cui vi sia corrispondenza tra le modalità di calcolo adottate, circostanza che
– alla luce della disamina dei conteggi di parte - non può dirsi realizzata:
per la società ricorrente in quanto il calcolo del TEG si fonda su una formula
differente da quella della Banca d’Italia assunta nei DD.MM. per il calcolo
della soglia
per la convenuta in quanto, pur avendo effettuato i calcoli del TEG e della cms
media secondo le istruzioni della Banca d’Italia e la nota di vigilanza del 2005,
in sede di comparazione non ha provveduto in conformità.
Per maggiore chiarezza ci si avvale di un esempio tratto dai calcoli della
convenuta.
La convenuta, come detto, ha affermato che nell’intero periodo esaminato non
si è mai verificato il superamento della soglia.
Orbene, nel 4° trimestre 2002 e nel 1° trimestre 2003 ove, sulla scorta delle
previsioni della Banca d’Italia, fossero stati separatamente comparati il TEG
praticato con il TEGM da DD.MM. e la c.m.s. media praticata con la
commissione soglia 4 sarebbe stato registrato il superamento della c.m.s. soglia
e non anche del TEG – il che avrebbe comportato il calcolo del margine come
da nota di vigilanza del 2005 per verificare l’effettivo superamento.
4
c.m.s. media da DD.MM. + 50% come da nota di vigilanza del 2005
11
L’aver, al contrario, effettuato la comparazione per sommatoria ha fatto sì che
non si registrasse alcun superamento. 5
Ad ogni modo, appare doveroso precisare che nel caso specifico, anche ove la
convenuta avesse proceduto con il corretto calcolo del margine, non si sarebbe
registrato, in nessuno dei due trimestri considerati, il superamento della soglia,
e ciò alla luce del fatto che il TEG praticato è di gran lunga più basso rispetto
alla soglia pubblicata nei DD.MM.. A risultati differenti si sarebbe pervenuti
per il caso in cui i valori del TEG fossero stati molto vicini a quelli soglia.
La disamina che precede è stata effettuata al solo fine di chiarire che le due
modalità di comparazione non conducono ad identici risultati.
2. Ipotesi di calcolo del TEG
In aderenza ai quesiti posti, tenuto conto di quanto evidenziato al punto 1. che precede
e per fornire al Giudice ogni elemento utile ai fini della decisione, la scrivente andrà a
formulare due distinte ipotesi che, per l’intero periodo oggetto di indagine peritale
01.01.2002-30.06.2007, vedranno l’adozione delle seguenti alternative modalità di
calcolo:
ipotesi 1: il calcolo del TEG verrà eseguito secondo l’algoritmo adottato dalla
parte ricorrente includendo tra gli interessi anche la commissione di massimo
scoperto.
Ai fini dell’accertamento dell’eventuale superamento, la risultanza verrà messa a
confronto con il TEGM rilevato dai DD.MM.
ipotesi 2: il TEG verrà calcolato secondo l’ algoritmo contenuto nelle “istruzioni
per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi dell’usura” emanate
dalla Banca d’Italia vigenti sino a dicembre 2009 e verrà separatamente calcolata
la commissione media di massimo scoperto praticata.
Ai fini dell’accertamento dell’eventuale superamento, le relative risultanze
verranno messe a confronto alternativamente:
il TEG praticato con il TEGM rilevato dai DD.MM. e la c.m.s. media
praticata con la commissione soglia 6
5
trimestre
6
TEG
tasso soglia
diff.
cms media
cms soglia
diff.
TEG+cms media
TEGM+cms soglia
diff.
4° 2002
9,042
14,700
-
5,658
1,100
0,855
0,245
10,142
15,555
- 5,413
1° 2003
9,216
14,595
-
5,379
0,887
0,885
0,002
10,103
15,480
- 5,377
V.nota 4
12
la sommatoria del TEG e della c.m.s. media praticati con la sommatoria del
TEGM e della commissione soglia 7 rilevati dai DD.MM., come da quesito
della convenuta.
Si precisa che, in entrambe le ipotesi, nel calcolo del TEG:
nella voce oneri:
non saranno inclusi gli addebiti eseguiti nelle liquidazioni trimestrali a
titolo di operazioni e comunicazioni, così come riepilogati nella prima
colonna della Tab.c) che precede
saranno inclusi gli addebiti eseguiti nelle liquidazioni trimestrali
collegati alla erogazione del credito8, così come riepilogati nella
seconda colonna della Tab.c) che precede
saranno inclusi gli addebiti eseguiti fuori dalle liquidazioni trimestrali
a titolo di proroga dei fidi che, in quanto effettuati con cadenza
annuale, seguiranno una ripartizione su 4 trimestri di competenza
trattandosi di conto affidato (fido cod.101), nella voce “accordato” posto al
denominatore del secondo addendo sarà indicato l’importo del fido tempo
per tempo concesso dall’intermediario, segnatamente di euro 77.468,53 dal
1° trimestre 2002 al 3° trimestre 2003 ed euro 78.000,00 dal 4° trimestre
2003 al 2° trimestre 2007
-
ai fini della determinazione delle competenze:
per quei trimestri compresi nel periodo 1°/2002-2°/2007 nei quali è stato registrato
il superamento della soglia - in entrambe le ipotesi prospettate per l’adozione di
altrettante formule di calcolo del TEG - si procederà, come da quesito,
alternativamente:
sub.a) ad escludere ogni interesse nel trimestre interessato dal superamento
della soglia.
In difetto di ulteriore esplicitazione su cosa debba intendersi per “ogni
interesse” , la scrivente ritiene di dover formulare due differenti ipotesi di
calcolo, segnatamente:
la prima (sub.a-1) nella quale l’esclusione, in conformità a quanto stabilito
dall’art.1815 c.c., riguarderà i soli interessi a debito del cliente. Esclusione
che, comunque, comporterà la rideterminazione delle c.m.s.
7
8
V.nota 4
quali spese di amministrazione conto, spese per affidamenti e/o scoperti,spese di liquidazione
13
la seconda (sub.a-2) nella quale l’esclusione riguarderà anche la c.m.s. e
gli oneri collegati alla erogazione del credito
sub.b) a ricondurre il tasso di interesse a quello soglia mediante la
rimodulazione dei componenti la formula del TEG che ha determinato il
superamento
per tutti gli altri trimestri compresi nel medesimo periodo nei quali non sarà
registrato il superamento della soglia e per quelli successivi si provvederà:
a ricalcolare trimestralmente il nuovo saldo dei “numeri debitori/creditori” –
distintamente per l’ ipotesi 1 sub.a-1), sub.a-2) e sub.b) e per l’ipotesi 2 - ai
quali si andranno ad applicare i tassi di interesse passivi e attivi, tempo per
tempo praticati, così determinando gli interessi di periodo
a ricalcolare le commissioni di massimo scoperto e ad addebitare il
corrispettivo di affidamento tenendo conto delle pattuizioni tempo per tempo
praticate
ad addebitare gli oneri tempo per tempo praticati.
Gli importi così determinati saranno capitalizzati trimestralmente sul conto corrente,
con valuta corrispondente all’ultimo giorno del trimestre di riferimento.
Si precisa che la capitalizzazione degli interessi attivi verrà effettuata al netto della
ritenuta fiscale tempo per tempo vigente.
Risposta ai quesiti
IPOTESI 1
Tenuto conto che il TEG - i cui interessi e oneri considerati ai fini del calcolo sono riportati
sotto l’allegato 1 - ha fatto registrare superamenti del tasso soglia nei trimestri 1°/2002, 2°3°-4°/2005, 1°-2°-3°-4°/2006, 1°-2°/2007 (Cfr.all.2), la ricostruzione operata nei termini
indicati nella premessa metodologica che precede conduce alle seguenti risultanze:
-
il nuovo saldo del c/c 14653/16 alla data del 31.03.2011 per l’ipotesi 1 sub.a-1)
ammonta ad euro - 30.851,74 a credito del cliente, con espresso rinvio ai calcoli
analitici di cui all’allegato 3
-
il nuovo saldo del c/c 14653/16 alla data del 31.03.2011 per l’ipotesi 1 sub.a-2)
ammonta ad euro - 40.092,59 a credito del cliente, con espresso rinvio ai calcoli
analitici di cui all’allegato 4
14
-
il nuovo saldo del c/c 14653/16 alla data del 31.03.2011 per l’ipotesi 1 sub.b)
ammonta ad euro – 3.723,18 a credito del cliente, con espresso rinvio ai calcoli
analitici di cui all’allegato 5.
IPOTESI 2
Tenuto conto che il TEG - i cui interessi e oneri considerati ai fini del calcolo sono riportati
sotto l’allegato 1 - ha fatto registrare:
-
per l’ipotesi in cui si mettano a confronto il TEG praticato con il TEGM rilevato dai
DD.MM. e la c.m.s. media praticata con la commissione soglia9, nessun superamento
del tasso soglia ed il superamento della commissione di massimo scoperto soglia nel
3° trimestre 2002 (Cfr.all.6).
Al fine di verificare l’effettivo superamento della soglia di legge, si procede al calcolo
del “margine” indicato nella nota di vigilanza del 2.12.2005.
Tenuto conto che:
gli interessi che la banca avrebbe potuto richiedere nel trimestre al cliente
10
, gli
interessi addebitati nel trimestre ed il conseguente relativo margine, sono quelli
riportati nella tabella che segue:
Tab.d)
trimestre
30/09/2002
interessi
applicabili
3.808,70
interessi
addebitati
2.315,65
margine
1.493,05
l’importo della c.m.s. trimestrale eccedente la soglia, così come indicata nella
tabella che segue:
Tab.e)
trimestre
30/09/2002
eccedenza
0,001
max scoperto
109.380,87
importo cms
eccedente la soglia
1,40
è ampiamente compresa nel margine determinato per ciascun trimestre nella
Tab.d)
si può concludere che il TEG non ha fatto registrare in concreto il superamento
della soglia di legge
9
V.nota 4
la cui formula di determinazione è la seguente: Interessi = [tasso soglia – (oneri x 100/accordato)] x numeri debitori /36500
10
15
-
per l’ipotesi in cui si mettano a confronto la sommatoria del TEG e della c.m.s. media
praticati con la sommatoria del TEGM e della commissione soglia
11
rilevati dai
DD.MM., non si registra alcun superamento del tasso soglia (Cfr.all.7)
non vi sono rettifiche da operare e, conseguentemente, il saldo del c/c 14653/16 alla data
del 31.03.2011 per l’ipotesi 2 rimane dell’importo di euro 5.708,34 a debito del
cliente, come da estratto conto.
***
Alla luce di quanto precede, si riporta la tabella di sintesi delle risultanze dei calcoli
proposti:
Tab.f)
Ipotesi
Ipotesi 1 sub.a-1)
Ipotesi 1 sub.a-2)
Ipotesi 1 sub.b)
Ipotesi 2
saldo al 31.03.2011
conto corrente
ricostruito dal CTU 12
5.708,34
30.851,74
5.708,34
40.092,59
5.708,34
3.723,18
5.708,34
5.708,34
***
Ritiene il CTU di aver risposto ai quesiti sottoposti e di aver assolto all’incarico conferito.
La presente relazione viene trasmessa alle parti per eventuali osservazioni, per le quali
resta a disposizione.
Il C.T.U.
(Dott.ssa Carla Chiola)
11
12
V.nota 4
gli importi con il segno “meno” stanno ad indicare un credito del cliente
16