convenzione per esenzione ttottale del contributo di concession
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convenzione per esenzione ttottale del contributo di concession
CONVENZIONE PER L’ESENZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EX ART 111 COMMA 1 LETTERA B DELLA L.P. 5 SETTEMBRE 1991, N. 22 ED ART. 8, COMMA 1, LETT. B) DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE //////////////////////////// Prot. n. 20090__________ (Rif. Prat. EDIONET090002) ////////////////////////////// L’anno DUEMILANOVE, il giorno _____________________ del mese di __________________ (____/____/2009), tra i signori: 1. MOSANER ADALBERTO, nato a Riva il 17 aprile 1956, Vice Sindaco del Comune di Riva del Garda, domiciliato in Riva del Garda, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi del decreto sindacale di ripartizione affari tra gli assessori comunali prot. 14045 del 26.04.2006. 2. STANGA MARIA ANTONIETTA, nata a Riva (TN) il 30.01.1930, residente a Riva del Garda in Loc. Bernini n. 1 (C.F. STNMNT30A70H330G). Premesso che in data 24.08.2009, prot. com.le n. 2009026315, la Sig.ra Stanga Maria Antonietta ha presentato domanda di sanatoria edilizia per opere soggette a Denuncia di Inizio Attività inerente modifiche distributive interne all'edificio di civile abitazione costituito da un unico alloggio su più livelli, nonchè presa d'atto degli errori materiali inerenti le dimensioni planivolumetriche dei prospetti con ridefinizione pag. 1/8 dei fori e poggioli – p.edd. 869/1, 869/3 e 869/4 CC Riva, con allegate tavole progettuali a firma del geom. Fabrizio Calzà, con studio a Riva del Garda; Il progetto allegato alla domanda è stato esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale, con verbale n. 5 di data 24.09.2009; Che la Sig.ra Stanga Maria Antonietta ha inoltrato richiesta di esenzione dal pagamento del contributo di concessione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione con nota di data 14.08.2009, prot. com.le n. 2009031310 di 14.10.2009, allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; Visto che il volume complessivo di progetto dell’unità immobiliare contraddistinta dalla p.edd. 869/1, 869/3 e 869/4 CC Riva, dalla tavola progettuali redatte dal geom. Fabrizio Calzà e dal conteggio dell’U.O. Edilizia risulta pari a mc 580,00 cosi suddivisi: 1. Volume esistente non soggetto a cambio di destinazione d’uso: mc. 551,72; 2. Volume esistente a piano sottotetto soggetto a cambio di destinazione d’uso ad abitazione: mc. 28,28; Preso atto altresì che ai sensi dell’articolo 106 della Legge provinciale 5 settembre 1991, n, 22 (d’ora in poi citata con l’abbreviazione L.P. 22/91) il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione di un contributo determinato dal Comune e commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione, pari a € 564,19; pag. 2/8 Che il regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione prevede all’art. 8, comma 1, lettera c) l’esenzione totale per i lavori di recupero o risanamento conservativo di edifici esistenti, che vengano destinati a scopo abitativo primario, come definito dall’art. 60, comma 1 lettera b) e comma 2 della Legge. Trattasi di interventi la cui realizzazione è strettamente necessaria per fornire l’alloggio al richiedente e alla sua famiglia che non dispongono nel comune di altro alloggio in proprietà; Che inoltre il medesimo regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione dispone all’art. 8 comma 10: nel caso di presentazione di domande di esenzione che riguardino sanatorie di opere eseguite senza il necessario titolo abilitativo si procederà all’esame ed eventuale accoglimento delle stesse purché sussistano le seguenti condizioni: a) I requisiti previsti per l’esenzione dovranno sussistere in capo al richiedente fin dalla data di esecuzione delle opere per le quali si richiede l’esenzione; b) Il soggetto richiedente dovrà coincidere con il soggetto proprietario dell’area o dell’immobile all’epoca di realizzazione delle opere per le quali viene richiesta la sanatoria edilizia. Nel caso di passaggio di proprietà successivo all’esecuzione delle opere i requisiti per l’esenzione dovranno essere in capo anche al richiedente l’esenzione fin dalla data di entrata in possesso dell’immobile. c) L’esenzione non trova applicazione qualora l’importo del contributo di concessione da rimborsare sia inferiore alla cifra di 400 euro. pag. 3/8 Visto altresì atto che ai sensi dell’articolo 111, 1° comma, lettera b) della L.P. 22/91, il contributo di concessione non è dovuto “per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 mc. di volume e a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente”; Preso atto che ai fini del riconoscimento dell’esenzione per la prima abitazione devono sussistere i requisiti previsti dall’art. 8 comma 2. lettere a), b) e c) e comma 3. del Regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione e che la stessa è subordinato alla stipulazione con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l’immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, così come specificatamente richiamato; Verificato che le opere oggetto di sanatoria sono state realizzate verso la fine degli anni Novanta, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in atti del fascicolo edilizio (Prat. EDIDISA090544), e che pertanto sia i requisiti che la titolarità per chiedere l’esenzione risultano In capo alla Sig.ra Stanga Maria Antonietta fin dalla data di esecuzione dei lavori, come richiesto dal sopra citato comma 10 dell’art. 8 del Regolamento; Precisato che, dalla tavola progettuale a firma del geom. Fabrizio Calzà, la cubatura di progetto del nuovo edificio risulta pari a 580,00 mc e non è soggetta a versamento del contributo di concessione per il volume esistente (mc 551,72) mentre rientra nell’esenzione totale per la parte di pag. 4/8 volume esistente a piano sottotetto (28,28 mc.); CIÒ PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 La Sig.ra STANGA MARIA ANTONIETTA, ai fini del riconoscimento dell’esenzione per il pagamento del contributo di concessione, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’articolo 111, commi 1) e 2) della L.P. 22/91, per domanda di sanatoria edilizia per opere soggette a Denuncia di Inizio Attività inerente modifiche distributive interne all'edificio di civile abitazione costituito da un unico alloggio su più livelli, nonché presa d'atto degli errori materiali inerenti le dimensioni planivolumetriche dei prospetti con ridefinizione dei fori e poggioli – p.edd. 869/1, 869/3 e 869/4 CC Riva, con allegate tavole progettuali a firma del geom. Fabrizio Calzà, con studio a Riva del Garda, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del decreto medesimo cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara la sussistenza dei seguenti requisiti: che l’unità abitativa contraddistinta dalla p.edd. 869/1, 869/3 e 869/4 CC Riva risulta tavolarmente di proprietà della stessa fin dalla data di realizzazione delle opere; di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro alloggio ubicato nel territorio nazionale fin dalla data di esecuzione delle opere. che il volume complessivo dell’unità immobiliare contraddistinta dalla pag. 5/8 p.ed. 1972 CC Riva, risulta da progetto pari a 580,000 mc; Peraltro, la Sig.ra Stanga Maria Antonietta, si impegna a trasferire la propria residenza nell’unità abitativa in questione, entro un anno dalla fine dei lavori di cui alla presente convenzione. Articolo 2 Il Comune di Riva del Garda a norma dell’articolo 111, primo e secondo comma, della L.P. 22/91, esenta la Sig.ra STANGA MARIA ANTONIETTA dal versamento del contributo di concessione dovuto per l’intervento in sanatoria per opere soggette a Denuncia di Inizio Attività inerente modifiche distributive interne all'edificio di civile abitazione costituito da un unico alloggio su più livelli, nonché presa d'atto degli errori materiali inerenti le dimensioni planivolumetriche dei prospetti con ridefinizione dei fori e poggioli – p.edd. 869/1, 869/3 e 869/4 CC Riva, con allegate tavole progettuali a firma del geom. Fabrizio Calzà, con studio a Riva del Garda, per l’importo di € 564,19, così determinato: a. cubatura esistente non soggetta a contributo di concessione ai sensi dell’art. 6 comma 3) del Regolamento comunale mc. 551,720 b. importo unitario del contributo di concessione cat. A1/2: euro/mc. 19,95 c. cubatura esistente a piano sottotetto a cambio di destinazione d’uso: mc. 28,280 mc. 28,280 d. cubatura soggetta ad esenzione totale (punto c) e. importo esenzione totale (punto b * punto pag. 6/8 d) mc. 564,19 Articolo 3 La Sig.ra Stanga Maria Antonietta si obbliga a non cedere l’immobile oggetto dell’agevolazione, di cui all’articolo 2, la proprietà o il godimento a qualsiasi titolo (quindi anche locativo), per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione comunale mediante lettera raccomandata. Articolo 4 In caso di cessione e/o alienazione dell’immobile intervenuta nel corso del periodo di cui all’articolo 3 della presente convenzione, la Sig.ra Stanga Maria Antonietta decade dai benefici concessi e dovrà provvedere al pagamento del contributo di concessione determinato dal Comune, in base alle tariffe in vigore all’atto della cessione. Articolo 5 Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari dell’esenzione, mediante verifiche e/o controlli che si potranno effettuare attraverso richieste documentali, sopralluoghi, ecc. La beneficiaria si impegna altresì a comunicare al Comune, entro sessanta giorni, a mezzo raccomandata ar, la perdita dei requisiti sopra previsti per l’esenzione dal contributo di concessione. Articolo 6 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a carico della beneficiaria. La presente convenzione consta di n. 6 articoli, occupa fino a questo punto otto pagine e viene redatta in tre originali, di cui uno viene pag. 7/8 consegnato alla beneficiaria e due all’amministrazione comunale che si riserva la facoltà di registrarlo in caso d’uso, con rivalsa delle relative spese di imposta e di bollo a carico della beneficiaria. IL VICE SINDACO LA BENEFICIARIA ADALBERTO MOSANER MARIA ANTONIETTA STANGA pag. 8/8