convenzione per esenzione ttottale del contributo di concession

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convenzione per esenzione ttottale del contributo di concession
CONVENZIONE
PER L’ESENZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EX ART
111 COMMA 1 LETTERA B DELLA L.P. 5 SETTEMBRE 1991, N. 22
ED ART. 8, COMMA 1, LETT. B) DEL REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
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Prot. n. 20090__________
(Rif. Prat. EDIONET090002)
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L’anno DUEMILANOVE, il giorno _____________________ del
mese di __________________ (____/____/2009), tra i signori:
1.
MOSANER ADALBERTO, nato a Riva il 17 aprile 1956, Vice
Sindaco del Comune di Riva del Garda, domiciliato in Riva del Garda,
il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi
del decreto sindacale di ripartizione affari tra gli assessori comunali
prot. 14045 del 26.04.2006.
2.
STANGA MARIA ANTONIETTA, nata a Riva (TN) il 30.01.1930,
residente
a
Riva
del
Garda
in
Loc. Bernini
n.
1
(C.F.
STNMNT30A70H330G).
Premesso che in data 24.08.2009, prot. com.le n. 2009026315, la
Sig.ra Stanga Maria Antonietta ha presentato domanda di sanatoria
edilizia per opere soggette a Denuncia di Inizio Attività inerente
modifiche distributive interne all'edificio di civile abitazione costituito da
un unico alloggio su più livelli, nonchè presa d'atto degli errori materiali
inerenti le dimensioni planivolumetriche dei prospetti con ridefinizione
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dei fori e poggioli – p.edd. 869/1, 869/3 e 869/4 CC Riva, con allegate
tavole progettuali a firma del geom. Fabrizio Calzà, con studio a Riva del
Garda;
Il progetto allegato alla domanda è stato esaminato dalla
Commissione Edilizia Comunale, con verbale n. 5 di data 24.09.2009;
Che la Sig.ra Stanga Maria Antonietta ha inoltrato richiesta di
esenzione dal pagamento del contributo di concessione ai sensi dell’art. 8
del Regolamento comunale per l’applicazione del contributo di
concessione con nota di data 14.08.2009, prot. com.le n. 2009031310 di
14.10.2009, allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
Visto che il volume complessivo di progetto dell’unità immobiliare
contraddistinta dalla p.edd. 869/1, 869/3 e 869/4 CC Riva, dalla tavola
progettuali redatte dal geom. Fabrizio Calzà e dal conteggio dell’U.O.
Edilizia risulta pari a mc 580,00 cosi suddivisi:
1. Volume esistente non soggetto a cambio di destinazione d’uso:
mc. 551,72;
2. Volume esistente a piano sottotetto soggetto a cambio di destinazione
d’uso ad abitazione:
mc. 28,28;
Preso atto altresì che ai sensi dell’articolo 106 della Legge
provinciale 5 settembre 1991, n, 22 (d’ora in poi citata con l’abbreviazione
L.P. 22/91) il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla
corresponsione di un contributo determinato dal Comune e commisurato
all’incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione, pari
a € 564,19;
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Che il regolamento comunale per l’applicazione del contributo di
concessione prevede all’art. 8, comma 1, lettera c) l’esenzione totale per i
lavori di recupero o risanamento conservativo di edifici esistenti, che
vengano destinati a scopo abitativo primario, come definito dall’art. 60,
comma 1 lettera b) e comma 2 della Legge. Trattasi di interventi la cui
realizzazione è strettamente necessaria per fornire l’alloggio al richiedente
e alla sua famiglia che non dispongono nel comune di altro alloggio in
proprietà;
Che inoltre il medesimo regolamento comunale per l’applicazione
del contributo di concessione dispone all’art. 8 comma 10:
nel caso di presentazione di domande di esenzione che riguardino
sanatorie di opere eseguite senza il necessario titolo abilitativo si procederà
all’esame ed eventuale accoglimento delle stesse purché sussistano le
seguenti condizioni:
a) I requisiti previsti per l’esenzione dovranno sussistere in capo al
richiedente fin dalla data di esecuzione delle opere per le quali si richiede
l’esenzione;
b) Il soggetto richiedente dovrà coincidere con il soggetto
proprietario dell’area o dell’immobile all’epoca di realizzazione delle
opere per le quali viene richiesta la sanatoria edilizia. Nel caso di
passaggio di proprietà successivo all’esecuzione delle opere i requisiti per
l’esenzione dovranno essere in capo anche al richiedente l’esenzione fin
dalla data di entrata in possesso dell’immobile.
c) L’esenzione non trova applicazione qualora l’importo del
contributo di concessione da rimborsare sia inferiore alla cifra di 400 euro.
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Visto altresì atto che ai sensi dell’articolo 111, 1° comma, lettera b)
della L.P. 22/91, il contributo di concessione non è dovuto “per i lavori di
restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici
esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 mc. di
volume e a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima
abitazione del richiedente”;
Preso atto che ai fini del riconoscimento dell’esenzione per la
prima abitazione devono sussistere i requisiti previsti dall’art. 8 comma 2.
lettere a), b) e c) e comma 3. del Regolamento comunale per l’applicazione
del contributo di concessione e che la stessa è subordinato alla stipulazione
con il Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a
non cedere l’immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un
periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, così come
specificatamente richiamato;
Verificato che le opere oggetto di sanatoria sono state realizzate
verso la fine degli anni Novanta, come risulta dalla dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà in atti del fascicolo edilizio (Prat.
EDIDISA090544), e che pertanto sia i requisiti che la titolarità per
chiedere l’esenzione risultano In capo alla Sig.ra Stanga Maria Antonietta
fin dalla data di esecuzione dei lavori, come richiesto dal sopra citato
comma 10 dell’art. 8 del Regolamento;
Precisato che, dalla tavola progettuale a firma del geom. Fabrizio
Calzà, la cubatura di progetto del nuovo edificio risulta pari a 580,00 mc e
non è soggetta a versamento del contributo di concessione per il volume
esistente (mc 551,72) mentre rientra nell’esenzione totale per la parte di
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volume esistente a piano sottotetto (28,28 mc.);
CIÒ PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,
fra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
La Sig.ra STANGA MARIA ANTONIETTA, ai fini del
riconoscimento dell’esenzione per il pagamento del contributo di
concessione, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’articolo 111,
commi 1) e 2) della L.P. 22/91, per domanda di sanatoria edilizia per opere
soggette a Denuncia di Inizio Attività inerente modifiche distributive
interne all'edificio di civile abitazione costituito da un unico alloggio su
più livelli, nonché presa d'atto degli errori materiali inerenti le dimensioni
planivolumetriche dei prospetti con ridefinizione dei fori e poggioli –
p.edd. 869/1, 869/3 e 869/4 CC Riva, con allegate tavole progettuali a
firma del geom. Fabrizio Calzà, con studio a Riva del Garda, ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
responsabilità penali previste dall’articolo 76 del decreto medesimo cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara la
sussistenza dei seguenti requisiti:

che l’unità abitativa contraddistinta dalla p.edd. 869/1, 869/3 e 869/4
CC Riva risulta tavolarmente di proprietà della stessa fin dalla data di
realizzazione delle opere;

di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
su altro alloggio ubicato nel territorio nazionale fin dalla data di
esecuzione delle opere.

che il volume complessivo dell’unità immobiliare contraddistinta dalla
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p.ed. 1972 CC Riva, risulta da progetto pari a 580,000 mc;
Peraltro, la Sig.ra Stanga Maria Antonietta, si impegna a trasferire la
propria residenza nell’unità abitativa in questione, entro un anno dalla fine
dei lavori di cui alla presente convenzione.
Articolo 2
Il Comune di Riva del Garda a norma dell’articolo 111, primo e secondo
comma, della L.P. 22/91, esenta la Sig.ra STANGA MARIA ANTONIETTA
dal versamento del contributo di concessione dovuto per l’intervento in
sanatoria per opere soggette a Denuncia di Inizio Attività inerente
modifiche distributive interne all'edificio di civile abitazione costituito da
un unico alloggio su più livelli, nonché presa d'atto degli errori materiali
inerenti le dimensioni planivolumetriche dei prospetti con ridefinizione dei
fori e poggioli – p.edd. 869/1, 869/3 e 869/4 CC Riva, con allegate tavole
progettuali a firma del geom. Fabrizio Calzà, con studio a Riva del Garda,
per l’importo di € 564,19, così determinato:
a. cubatura esistente non soggetta a contributo di
concessione ai sensi dell’art. 6 comma 3) del
Regolamento comunale
mc.
551,720
b. importo unitario del contributo di concessione
cat. A1/2:
euro/mc.
19,95
c. cubatura esistente a piano sottotetto a cambio
di destinazione d’uso:
mc.
28,280
mc.
28,280
d. cubatura soggetta ad esenzione totale
(punto c)
e. importo esenzione totale (punto b * punto
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d)
mc.
564,19
Articolo 3
La Sig.ra Stanga Maria Antonietta si obbliga a non cedere l’immobile
oggetto dell’agevolazione, di cui all’articolo 2, la proprietà o il godimento
a qualsiasi titolo (quindi anche locativo), per un periodo di 10 anni dalla
data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere tempestivamente
comunicata all’Amministrazione comunale mediante lettera raccomandata.
Articolo 4
In caso di cessione e/o alienazione dell’immobile intervenuta nel corso del
periodo di cui all’articolo 3 della presente convenzione, la Sig.ra Stanga
Maria Antonietta decade dai benefici concessi e dovrà provvedere al
pagamento del contributo di concessione determinato dal Comune, in base
alle tariffe in vigore all’atto della cessione.
Articolo 5
Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dai
beneficiari dell’esenzione, mediante verifiche e/o controlli che si potranno
effettuare attraverso richieste documentali, sopralluoghi, ecc.
La
beneficiaria si impegna altresì a comunicare al Comune, entro sessanta
giorni, a mezzo raccomandata ar, la perdita dei requisiti sopra previsti per
l’esenzione dal contributo di concessione.
Articolo 6
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la presente
convenzione, sono a carico della beneficiaria.
La presente convenzione consta di n. 6 articoli, occupa fino a
questo punto otto pagine e viene redatta in tre originali, di cui uno viene
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consegnato alla beneficiaria e due all’amministrazione comunale che si
riserva la facoltà di registrarlo in caso d’uso, con rivalsa delle relative
spese di imposta e di bollo a carico della beneficiaria.
IL VICE SINDACO
LA BENEFICIARIA
ADALBERTO MOSANER
MARIA ANTONIETTA STANGA
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