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Determinazione
n. 2016
- 587
di data 22/09/2016
protocollo n. 201600028740 / DETRS201600604
Pratica principale: EDIONEP20160646 presso (62) TEC
EDILIZIA ]
COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Provincia di Trento
ID_DOC
(D@02åX)
PEG approvato con delibera giuntale n. 195 di data 01/03/2016]
ID_PRATICA
(D@>=:)
OGGETTO: ESENZIONE DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
AI SENSI DELL’ART. 90 DELLA L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15.
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PRESENTATA DALLA SIGNORA
DASSATTI MARTINA E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE
RELAZIONE ISTRUTTORIA
In data 11.03.2016 prot. n. 201600006395 la signora Dassatti Martina e altri hanno presentato
domanda di permesso di costruire relativa all’intervento di ristrutturazione con ampliamento
laterale edificio residenziale con creazione di nuova unita' abitativa a piano terra del corpo
originario (denominato A) e di unita' unifamiliare su due livelli nel corpo aggiunto (denominato B),
con applicazione incremento volumetrico ai sensi dell'art. 86 c. 3 lettera b) della L.P. 01/2008, per
corpi di fabbrica in classe energetica "A", l'unita' del corpo B e' soggetta a vincolo di residenza
ordinaria a sensi art. 57 L.P. 01/08- riguardante la p.ed.2313 C.C. Riva, sita in Via Fornasetta 18
a Riva del Garda, con allegate tavole progettuali a firma dell'ing. Santini Andrea dello Studio Abaco
Progettazione.
La signora Dassatti Martina, con nota di data 04.08.2016 prot. n. 201600022977, ha inoltrato
richiesta di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la realizzazione del proprio
nuovo alloggio, allegando dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai requisiti richiesti
dall'art. 87 comma 4 della L.P. n. 15/2015.
Ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera d) della L.P.15/2015 il contributo di costruzione non è dovuto
per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente,
limitatamente ai primi 130 metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non sia
qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
Ai sensi dell’art.87 della L.P.15/2015 ai fini del riconoscimento dell’esenzione per la prima
abitazione i soggetti interessati devono risultare in possesso dei requisiti fissati dal comma 4 del
medesimo articolo.
Nello specifico l'esenzione è applicabile agli interventi diretti a realizzare la prima abitazione del
richiedente, purché al momento della firma della convenzione il richiedente e il suo coniuge, non
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Sede legale: Piazza Tre Novembre, 5 – 38066 Riva del Garda
codice fiscale 84001170228 – partita IVA 00324760222
telefono centralino 0464 573888 – fax 0464 552410
http://www.comune.rivadelgarda.tn.it
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divorziati né separati giudizialmente, non siano titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di
proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel
territorio provinciale;
Il riconoscimento dell’esenzione per la prima abitazione è subordinato alla stipulazione con il
Comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l’immobile in
proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei
lavori e si impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori;
La signora Dassatti Martina, ai fini del riconoscimento dell’esenzione per il pagamento del
contributo di costruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli articoli 87 e 90, della L.P.
15/2015., per l’intervento di cui sopra, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del decreto medesimo cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara la sussistenza dei seguenti requisiti:
•
di essere proprietaria della p.ed. 2313 p.m. 4 C.C. Riva ;
•
di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altro alloggio
ubicato nel territorio provinciale;
•
di essere a conoscenza dell'obbligo di non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a
qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori pena la
decadenza dai benefici concessi;
•
che i nuovi spazi residenziali sono strettamente necessari per fornire alloggio al proprio
nucleo familiare;
•
che la superficie utile lorda della nuova unità immobiliare prevista è pari a mq. 181,89;
•
che l'immobile non ha le caratteristiche di lusso ai sensi del D.M. 02.08.1969;
•
si impegna a trasferire la propria residenza nell’unità abitativa in questione, entro un anno
dalla fine dei lavori delle opere di cui alla presente convenzione.
Sussistono quindi tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'accoglimento
della domanda della signora Dassatti Martina, per l'esenzione del contributo di costruzione dovuto
per l'intervento sopra richiamato;
Pratica istruita da: ROSA ACHILLE - tel 0464573844 - e-mail
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO
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Edilizia privata
Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell’istruttoria disposta, cui si fa rinvio
DETERMINA
1. di accogliere la domanda della signora Dassatti Martina, per l'esenzione del contributo di
concessione, ai sensi dell’art.90 della L.P. 4 agosto 2015 n.15., per i lavori di ristrutturazione
con ampliamento laterale edificio residenziale con creazione di nuova unita' abitativa a piano terra del
corpo originario (denominato A) e di unita' unifamiliare su due livelli nel corpo aggiunto (denominato B
), con applicazione incremento volumetrico ai sensi dell'art. 86 c. 3 lettera b) della L.P. 01/2008, per
corpi di fabbrica in classe energetica "A", l'unita' del corpo B e' soggetta a vincolo di residenza
ordinaria a sensi art. 57 L.P. 01/08- riguardante la p.ed.2313 C.C. Riva, sita in Via Fornasetta 18 a
Riva del Garda
2. di subordinare l'esenzione prevista al precedente punto del presente dispositivo alla stipulazione
dello schema di convenzione tipo all'uopo predisposto, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che l'esenzione concessa alla signora Dassatti Martina ammonta alle cifra riportata
nella tabella sottostante, pari all'importo derivante dalla superficie massima scomputabile di mq
130,00 (categoria A1.n):
CAT.
Nuovo alloggio
A1.n
MQ S.U.L.
€ / MQ
TOT. EURO
130
152,8
€ 19.864,00
TOTALE ESENZIONE
€ 19.864,00
4. di dare atto, in applicazione dell’art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la
presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse
concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni
conseguenti.
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:
La presente determinazione, ai fini esecutivi, viene stornata mediante segnalazione informatica, per
accesso e per estrazione di copia ai sensi art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993, alle seguenti strutture:
EDILIZIA
RISCOSSIONI
DELIBERE
e comunicata al Sindaco .
La presente determinazione, predisposta tramite sistema informativo automatizzato ai sensi dell’art.
3 comma 1 del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39, viene consegnata al Servizio Finanziario e conservata in
forma cartacea presso la Segreteria Generale per la raccolta nel registro delle determinazioni al fine
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della comunicazione mensile alla Giunta Municipale dell'elenco delle determine adottate, ai sensi
dell'art. 31 comma 5 del Regolamento di contabilità.
Alleg.:
CONVENZIONE.pdf
documento redatto da ALBINOMASSIMO
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RESPONSABILE U.O. EDILIZIA
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