Comunicazione prestazione pensionistica (vecchi iscritti)
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Comunicazione prestazione pensionistica (vecchi iscritti)
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI Via Toledo, 177 – 80134 Napoli Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636 Oggetto: Prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di pensionamento Informativa per i “VECCHI ISCRITTI” Nel recepire la comunicazione pervenutaci in merito alla risoluzione del Suo rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti pensionistici, si ritiene opportuno informarLa che la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari, entrata in vigore a gennaio 2007 (cfr. D. Lgs. n. 252/2005), ha introdotto la possibilità di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile con ulteriore contribuzione volontaria o anche in assenza di contribuzione e comunque con facoltà di determinare autonomamente il momento della relativa fruizione. Ciò precisato, permane, in ragione della Sua qualità di “vecchio iscritto”, la possibilità di optare per la fruizione della prestazione in capitale e/o in rendita, ovvero per il trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare. Disposizioni di principale interesse sulle modalità di erogazione della prestazione e sul relativo regime fiscale In premessa si evidenzia che, sotto il profilo fiscale, con l’introduzione del decreto citato si configurano tre successivi e distinti periodi, cui corrispondono tre differenti regimi fiscali (c.d. pro rata), e più precisamente: A. periodo dalla B. periodo dal C. periodo dal data iscrizione al 31.12.2000 01.01.2001 al 31.12.2006 01.01.2007 Si premette, inoltre, in via generale, che: - - ai fini della determinazione delle aliquote fiscali, si considera l’intero ammontare della contribuzione accumulata, al lordo delle eventuali anticipazioni già percepite; sulla base dell’attuale orientamento dell’Agenzia delle Entrate e salvo future diverse indicazioni, le somme da tassare sono imputate, fino a capienza, a partire dai montanti più risalenti nel tempo – e dunque ai differenti regimi fiscali vigenti nei distinti periodi interessati – fino a giungere al regime più recente; nel caso di prestazione in capitale inferiore al 100%, la base imponibile, se minore del montante del periodo di riferimento, deve essere ridotta delle voci deducibili in misura proporzionale alla quota di capitale imputata nel periodo interessato. Ciò precisato, per i “Vecchi iscritti” – quale Lei è – resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale, con applicazione del previgente regime tributario (cioè in essere al31.12.2006) previsto per tale categoria di iscritti. Peraltro, al “Vecchio iscritto” è attribuita, relativamente al montante maturato dall’1.01.2007, la facoltà di optare per il regime vigente per i “Nuovi iscritti”. Ciò comporta l’applicazione di regole diverse, sia sotto il profilo delle modalità di erogazione della prestazione, sia sotto il profilo fiscale. Circa le modalità di erogazione, in caso di opzione, la prestazione pensionistica – limitatamente al montante maturato dal 2007 – può essere erogata in capitale fino ad un massimo del 50%, salvo che la rendita (vitalizia annua immediata, cioè senza reversibilità) derivante dalla conversione di almeno il 70% di detto montante sia inferiore al 50% dell’assegno sociale dell’anno in cui è maturato il diritto alla prestazione pensionistica (pari, per il 2015, ad € 5.830.76 annui), nel qual caso l’erogazione può avvenire in capitale. N.B . Al riguardo Le evidenziamo che, dai controlli effettuati sul montante di Sua spettanza maturato dal 1° gennaio 2007, prendendo a riferimento l’ultimo valore di quota disponibile, la rendita che ne deriva risulta inferiore alla soglia predetta e, quindi, Lei ha facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione in capitale. Nell’eventualità che, in sede di liquidazione, si registrasse uno scostamento del valore effettivo della quota tale da far mutare la condizione sopra evidenziata, Lei sarà tempestivamente contattato per le vie brevi. 1 LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE PRESTAZIONI IN CAPITALE Si indicano di seguito le possibili opzioni offerte ai “vecchi iscritti” ai fini della liquidazione della prestazione in capitale. 1. Liquidazione dell’intera prestazione in capitale con l’applicazione del previgente regime tributario, (cfr. art. 23 del D.Lgs. 252/2005. Nel caso, il regime fiscale previsto al suindicato punto B, cioè fino al 31/12/2006, viene esteso anche alla contribuzione del periodo successivo . 2. Applicazione del nuovo regime introdotto dall’art.11 del D. Lgs. n. 252/2005 , che comporta regole diverse sia sotto il profilo delle modalità di erogazione della prestazione, sia sotto il profilo fiscale come più a- vanti precisato. E più precisamente: 1. Liquidazione dell’intera posizione con applicazione del previgente regime tributario (art.23 D.Lgs. 252/2005): A. il montante maturato fino al 31.12.2000 è assoggettato a tassazione separata con applicazione dell’aliquota del TFR, così come determinata dal Datore di Lavoro. B. il montante maturato dall’1.01.2001 alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica è assoggettato a tassazione separata con applicazione della c.d. “aliquota interna”. Per calcolare l’aliquota interna, occorre innanzitutto individuare il c.d. “reddito di riferimento”. A tale scopo, si considera il montante maturato in tale periodo, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi (cioè i rendimenti) già tassati. Tale importo deve quindi essere diviso per il numero di anni –computando anche le frazioni di anno - di iscrizione al Fondo (con contribuzione) a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica ed il risultato moltiplicato per dodici. Applicando sul reddito di riferimento così ottenuto le aliquote IRPEF – diversificate per scaglioni di reddito e riferite all’anno di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica – si ottiene una aliquota media che coincide con la menzionata aliquota interna. Per calcolare l’imposta dovuta, detta aliquota va applicata alla base imponibile costituita dal montante maturato dal 2001 alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica con l’avvertenza che le voci deducibili devono essere detratte proporzionalmente alla quota di capitale da riscattare imputata al periodo. 2. Applicazione del regime tributario previsto dall’art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005: A. il montante maturato fino al 31.12.2000 può essere liquidato al 100%. Viene assoggettato agli stessi criteri di tassazione di cui al punto 1.A. B. il montante maturato dall’1.01.2001 al 31.12.2006 può essere liquidato al 100%. Viene assoggettato agli stessi criteri di tassazione di cui al punto 1.B, con l’unica precisazione che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, oltre che, ovviamente del montante imponibile, si considera soltanto la contribuzione relativa al periodo 1/1/2001 – 31/12/2006. C. il montante maturato dall’1.01.2007, può essere liquidato in forma di capitale fino ad un massimo del 50%,salvo che la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% di detto montante sia inferiore al 50% dell’assegno sociale dell’anno in cui è maturato il diritto alla prestazione, nel qual caso l’erogazione può avvenire in capitale. Si applica un’aliquota fissa pari attualmente al 15% (aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali) su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati. Si precisa che se la data di iscrizione è antecedente al 1° gennaio 2007, gli anni di adesione anteriori a tale lasso temporale sono considerati fino ad un massimo di 15. PRESTAZIONI IN RENDITA Per l’erogazione della prestazione in rendita, il Fondo Pensione ha stipulato un’apposita convenzione con la Compagnia di assicurazione ALLIANZ RAS S.p.A., le cui principali condizioni sono riportate nella documentazione allegata.Si evidenzia che la ritenuta a titolo d’imposta sulla prestazione in rendita è applicata dal soggetto erogante. 2 TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN RENDITA - Anche per determinare la tassazione della prestazione in rendita, occorre distinguere il montante secondo i diversi periodi di maturazione, con i relativi differenti regimi fiscali. In particolare: A. Montante maturato fino al 31.12.2000 Applicazione della tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all’87,50%. [Ai sensi della Legge n. 335/1995, infatti, le prestazioni erogate in forma periodica si collocavano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, precisamente, nella lett. h-bis) dell’art. 47, comma 1, del T.U.I.R. (nel testo a suo tempo vigente) ed erano assoggettate a tassazione nella misura dell’87,50 per cento dell’ammontare corrisposto, ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, lett. d), del medesimo T.U.I.R. (sempre nel testo in allora vigente)] B. Montante maturato dall’1.01.2001 al 31.12.2006 La rendita deve essere suddivisa in tre parti: 1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata ad IRPEF progressiva per intero [art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo 47/2000]; 2. rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta [art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo n. 47/2000]; 3. vedi punto D). C. Montante maturato dall’1.01.2007: Anche in questo caso la rendita deve essere suddivisa in tre parti: 1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell’erogazione alla ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile fino al 9%; 2. rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta [art. 11 del Decreto Legislativo n. 252/2005]; 3. vedi punto D). D. Rendimento della rendita che matura durante la fase di erogazione: reddito di capitale assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50% [art. 44, già art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), del T.U.I.R. ], lettera inserita dall’art. 10, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 47/2000, secondo cui costituiscono redditi di capitale i rendimenti delle prestazioni in forma periodica in corso di erogazione, oltre che delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale]. ** ** ** Per quanto ovvio, si rappresenta, altresì, che per tutte le fattispecie sopra indicate, ai fini del computo dell’importo complessivo erogabile, ovvero del capitale da trasformare in rendita, dal montante maturato alla data della cessazione sono detratte le somme eventualmente già percepite a titolo di anticipazione e per la quali non si sia provveduto al reintegro, con relativo conguaglio delle imposte pagate. Alla luce di tutto quanto sinora illustrato si sottolinea quanto segue: - è necessario che l’Iscritto comunichi in ogni caso le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando la modulistica allegata; - qualora venga richiesta la prestazione in rendita, occorre compilare anche il modulo ALLIANZ RAS “Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.LGS. 196/2003. In particolare, in caso di rendita reversibile o di secondi beneficiari, un modulo deve essere compilato e sottoscritto anche da ogni eventuale destinatario della reversibilità o beneficiario; - i moduli dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A. R. al Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli Via Toledo, 177 – 80134 Napoli ed a Servizi Previdenziali S.r.l, Piazza Fernando De Lucia, 37– 00139 Roma. IL PRESIDENTE 3 PRESTAZIONE IN RENDITA (parziale e totale) Per l’erogazione della rendita il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli ha stipulato, al ter- mine della selezione prevista dalla normativa, un’apposita Convenzione assicurativa, della durata dal 01/09/2011 al 01/09/2014 con la Allianz Ras S.p.a., ora rinnovata con decorrenza dal 01/01/2015. Il rinnovo della Convenzione sarà negoziato tra il Fondo Pensione e la compagnia assicuratrice. IMPORTANTE: La documentazione contrattuale delle rendite, disponibile sul www.fondopensionebancodinapoli.it e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è costituita da: • • • sito internet del fondo Convenzione, che regola oggetto e caratteristiche del rapporto tra il Fondo e la Compagnia Assicuratrice, Fascicolo Informativo; Tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento. La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla documentazione contenuta nel succitato Fascicolo Informativo, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. RENDITA VITALIZIA-CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI ASSICURATIVE La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla documentazione contenuta nel succitato Fascicolo Informativo, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE. 1. RENDITA VITALIZIA. CARATTERISTICHE TECNICHE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile. Tasso di rendimento: la rendita si rivaluta annualmente l’Allegato n. 2 alla Convenzione. Tale rendimento si ottiene moltiplicando i rendimenti realizzati dalla gestione speciale VITARIV di Allianz Ras S.p.a per l’aliquota di retrocessione pari al 90%. Tasso tecnico della tariffa: tasso di interesse annuo composto posticipato del 1,5%. Per effetto dell'ipotesi finanziaria adottata la rendita è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo del 1,5%. Basi demografiche: tavole IPS55M – imm e IPS55F – imm rispettivamente per sesso maschile e femminile integrate dalla tabella di correzione delle età di seguito allegate. Costo polizza: il costo dell'assicurazione di rendita, già conteggiato nei coefficienti di conversione, è pari ad una percentuale del premio unico netto impiegato, ed è variabile a seconda della rateazione della rendita prescelta: 1,80% nel caso di rateazione annuale della rendita; 2,00% nel caso di rateazione semestrale; 2,10% nel caso di rateazione quadrimestrale; 2,20% nel caso di rateazione trimestrale; 2,80% nel caso di rateazione mensile. Costi erogazione rendita: le spese per l’erogazione della rendita sono già conteggiate nei coefficienti di conversione e sono pari al 1,25%. Non sono previsti il riscatto e/o prestiti. La rendita verrà corrisposta in rate posticipate secondo la rateazione scelta dal Contraente –fra ANNUALE, SEMESTRALE, QUADRIMESTRALE, TRIMESTRALE, MENSILE - e riportata nel documento di polizza, a partire dalla prima ricorrenza di pagamento della rendita, annuale o sub-annuale, successiva alla data di effetto. Detta rendita - il cui importo annuo iniziale è indicato nella polizza emessa per la posizione individuale - si rivaluta annualmente con le modalità stabilite nelle Condizioni di Assicurazione. La rendita vitalizia sarà corrisposta alle scadenze pattuite tramite bonifico bancario o postale. Allianz Ras chiede nel corso di vigenza della rendita il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato. L’importo della rata di rendita, secondo la rateazione prescelta, si ottiene dividendo l’importo annuo iniziale della rendita per 1.000 Euro di premio unico versato, come previsto dalle tabelle di cui all’Allegato A della Convenzione, per il numero delle rate da corrispondere nell’anno. 4 NOTA BENE: Per brevità espositiva – il presente Allegato “1” contiene solamente le tabelle di conversione della RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA. Le Tabelle di conversione delle altre tipologie di polizza (Rendita Immediata Certa 5/10) sono disponibili sul sito internet del Fondo www.fondopensionebancodinapoli.it, alla pagina “Presta- zioni>Prestazioni in Rendita”. Per la Rendita Immediata Reversibile l’ammontare della rendita viene definita caso per caso in base ai dati anagrafici dell’assicurato e del reversionario. Per l’erogazione della rendita la convenzione stipulata dal Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita: • RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA Il Contratto prevede il pagamento immediato, all’assicurato, di una rendita annua vitalizia rivalutabile erogabile finché è in vita. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l’importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo). • RENDITA IMMEDIATA CERTA E POI VITALIZIA Il Contratto prevede il pagamento immediato di una rendita erogabile in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell’Assicurato) nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all’Assicurato se vivente, ai Beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l’aderente è ancora in vita, si estingue, se l’aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione. • RENDITA IMMEDIATA REVERSIBILE Il Contratto prevede il pagamento immediato di una rendita vitalizia all’Assicurato fino al suo decesso e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una testa reversionaria fino a che questa è in vita. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall’eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione. Maggiori informazioni sono fornite nella Nota informativa. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli da 1 a 7 e dagli allegati 1) e 2) della Convenzione. 5 Coefficienti di conveгsione Rendita vitaİizia immediata Adeгenti di sesso maschiİe Rateazione deİİa гendita Età di гifeгimento 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile 28,1848 27,6321 27,0732 26,5082 25,9376 25,3618 24,7805 24,1935 23,6008 23,002 22,3975 21,7881 21,1754 20,5604 19,9441 19,3264 18,7056 18,0801 17,4505 16,817 16,1804 28,4379 27,8852 27,3263 26,7613 26,1908 25,6149 25,0336 24,4466 23,8539 23,2551 22,6506 22,0412 21,4285 20,8135 20,1972 19,5796 18,9587 18,3332 17,7037 17,0701 16,4335 28,5223 27,9696 27,4107 26,8457 26,2751 25,6993 25,118 24,531 23,9383 23,3395 22,735 22,1256 21,5129 20,8979 20,2816 19,6639 19,0431 18,4176 17,788 17,1545 16,5179 28,5645 28,0118 27,4529 26,8878 26,3173 25,7415 25,1602 24,5732 23,9804 23,3817 22,7772 22,1677 21,5551 20,9401 20,3238 19,7061 19,0853 18,4598 17,8302 17,1967 16,5601 28,6489 28,0962 27,5372 26,9722 26,4017 25,8258 25,2445 24,6576 24,0648 23,466 22,8616 22,2521 21,6395 21,0245 20,4081 19,7905 19,1696 18,5442 17,9146 17,2811 16,6445 6 Rendita vitaİizia immediata Adeгenti di sesso femminiİe Rateazione deİİa гendita Età di гifeгimento 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile 30,3322 29,8056 29,273 28,7344 28,1895 27,6383 27,0808 26,5165 25,9453 25,3668 24,7815 24,1893 23,5901 22,9839 22,3711 21,7517 21,126 20,4943 19,8568 19,2137 18,5655 30,5853 30,0588 29,5262 28,9875 28,4426 27,8915 27,3339 26,7696 26,1984 25,6199 25,0346 24,4424 23,8432 23,237 22,6242 22,0049 21,3791 20,7475 20,1099 19,4668 18,8187 30,6697 30,1431 29,6105 29,0719 28,527 27,9758 27,4183 26,854 26,2828 25,7043 25,119 24,5268 23,9276 23,3214 22,7086 22,0892 21,4635 20,8318 20,1943 19,5512 18,903 30,7119 30,1853 29,6527 29,114 28,5692 28,018 27,4605 26,8962 26,325 25,7465 25,1611 24,569 23,9697 23,3636 22,7508 22,1314 21,5057 20,874 20,2365 19,5934 18,9452 30,7962 30,2697 29,7371 29,1984 28,6536 28,1024 27,5448 26,9806 26,4094 25,8309 25,2455 24,6533 24,0541 23,448 22,8352 22,2158 21,59 20,9584 20,3209 19,6778 19,0296 7 Rendita ceгta peг 5 anni e successivamente vitaİizia Adeгenti di sesso maschiİe Rateazione deİİa гendita Età di гifeгimento Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 28,2055 27,6546 27,0976 26,5348 25,9667 25,3933 24,8146 24,2305 23,6411 23,0465 22,4471 21,8437 21,2375 20,6293 20,0197 19,4087 18,7949 18,1776 17,5576 16,9354 16,3125 28,4568 27,9057 27,3486 26,7857 26,2173 25,6437 25,0647 24,4804 23,8907 23,2957 22,6958 22,0919 21,4852 20,8765 20,2663 19,6548 19,0403 18,4223 17,8013 17,1781 16,5539 28,5406 27,9895 27,4323 26,8693 26,3008 25,7271 25,1481 24,5637 23,9739 23,3788 22,7788 22,1746 21,5678 20,9589 20,3485 19,7368 19,1221 18,5038 17,8826 17,2591 16,6344 28,5825 28,0313 27,4741 26,9111 26,3426 25,7689 25,1898 24,6054 24,0155 23,4203 22,8202 22,216 21,6091 21,0001 20,3896 19,7778 19,163 18,5446 17,9232 17,2995 16,6747 28,6663 28,1151 27,5578 26,9947 26,4262 25,8524 25,2732 24,6887 24,0987 23,5034 22,9031 22,2987 21,6916 21,0824 20,4719 19,8598 19,2448 18,6262 18,0045 17,3804 16,7552 8 Rendita ceгta peг 5 anni e successivamente vitaİizia Adeгenti di sesso femminiİe Rateazione deİİa гendita Età di гifeгimento 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile Annuaİe 30,3482 29,8228 29,2915 28,7541 28,2105 27,6607 27,1044 26,5416 25,9719 25,3951 24,8117 24,2216 23,6248 23,0214 22,4117 21,7958 21,1741 20,5471 19,9149 19,2781 18,6372 Semestгaİe 30,5999 30,0745 29,543 29,0055 28,4619 27,9119 27,3555 26,7926 26,2228 25,6458 25,0622 24,4719 23,8749 23,2713 22,6613 22,0451 21,4231 20,7956 Quadгimestгaİe 30,6838 30,1584 29,6269 29,0893 28,5456 27,9956 27,4392 26,8762 26,3064 25,7294 25,1457 24,5554 23,9583 23,3546 22,7445 22,1282 21,506 20,8785 20,2456 19,608 18,9663 Tгimestгaİe 30,7258 30,2003 29,6688 29,1312 28,5875 28,0375 27,4811 26,9181 26,3482 25,7712 25,1875 24,5971 24 23,3962 22,7861 22,1698 21,5475 20,9199 20,287 19,6493 19,0074 Mensiİe 30,8097 30,2842 29,7526 29,2151 28,6713 28,1213 27,5648 27,0017 26,4318 25,8548 25,271 24,6806 24,0834 23,4795 22,8693 22,2529 21,6305 21,0027 20,3697 19,7318 19,0897 20,163 19,5255 18,884 9 Rendita ceгta peг 10 anni e successivamente vitaİizia Adeгenti di sesso maschiİe Rateazione deİİa гendita Età di гifeгimento 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile Annuaİe 28,2687 27,7232 27,1722 26,6161 26,0555 25,4906 24,9217 24,3487 23,7717 23,1906 22,6061 22,0187 21,4299 20,8404 20,2514 19,6633 19,0758 18,4893 17,9051 17,3249 16,7509 Semestгaİe 28,5177 27,9718 27,4204 26,8638 26,3027 25,7372 25,1676 24,5939 24,016 23,4342 22,8487 22,2603 21,6703 21,0795 20,4891 19,8993 19,31 18,7213 18,1346 17,5515 16,9741 Quadгimestгaİe 28,6007 28,0547 27,5032 26,9464 26,3851 25,8194 25,2496 24,6756 24,0975 23,5153 22,9295 22,3408 21,7504 21,1593 20,5683 19,978 19,3881 18,7986 18,2111 17,627 17,0485 Tгimestгaİe 28,6422 28,0961 27,5445 26,9877 26,4263 25,8605 25,2906 24,7165 24,1382 23,5559 22,97 22,381 21,7905 21,1991 20,6079 20,0173 19,4271 18,8373 18,2494 17,6648 17,0857 Mensiİe 28,7252 28,179 27,6273 27,0703 26,5087 25,9427 25,3726 24,7982 24,2197 23,6371 23,0508 22,4616 21,8706 21,2788 20,6871 20,096 19,5052 18,9147 18,3259 17,7403 17,16 10 Rendita ceгta peг 10 anni e successivamente vitaİizia Adeгenti di sesso femminiİe Rateazione deİİa гendita Età di гifeгimento 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Annuale Semestrale Quadrimestrale Trimestrale Mensile Annuaİe 30,395 29,8728 29,3447 28,8107 28,2708 27,7247 27,1726 26,6143 26,0496 25,4786 24,9016 24,3188 23,7303 23,1364 22,5376 21,9344 21,3273 20,717 20,1043 19,49 18,8754 Semestгaİe 30,6451 30,1227 29,5944 29,0602 28,52 27,9737 27,4213 26,8627 26,2977 25,7263 25,1488 24,5655 23,9764 23,3818 22,7823 22,1782 21,57 20,9586 20,3445 19,7286 19,1122 Quadгimestгaİe 30,7285 30,206 29,6777 29,1434 28,6031 28,0567 27,5042 26,9455 26,3804 25,8088 25,2312 24,6477 24,0584 23,4636 22,8639 22,2595 21,651 21,0392 20,4246 19,8082 19,1912 Tгimestгaİe 30,7702 30,2477 29,7193 29,185 28,6446 28,0982 27,5457 26,9869 26,4217 25,8501 25,2724 24,6888 24,0995 23,5046 22,9046 22,3001 21,6914 21,0795 20,4647 19,848 19,2306 Mensiİe 30,8535 30,331 29,8025 29,2681 28,7277 28,1812 27,6286 27,0697 26,5044 25,9326 25,3548 24,7711 24,1815 23,5864 22,9862 22,3814 21,7724 21,16 20,5448 19,9275 19,3095 11 CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE I. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA L’ammontare annuo della rendita vitalizia, si determina dividendo il premio unico per il corrispondente coefficiente di conversione individuato, sulla base del sesso, dell’età di riferimento nonché della rateazione della rendita prescelta dall'Assicurato. A tal fine l’età di riferimento si determina sommando algebricamente all’età effettiva alla data di decorrenza della rendita, espressa in anni interi e trimestri compiuti, il numero di anni indicato nella seguente tabella con riferimento all’anno di nascita ed al sesso: TABELLA DI CORREZIONE DELLE ETA’ MASCHI FEMMINE Anno di nascita Age-shifts Anno di nascita Age-shifts Fino al 1907 compreso 7 Fino al 1908 compreso 7 dal 1908 al 1917 6 dal 1909 al 1917 6 dal 1918 al 1919 5 dal 1918 al 1922 5 dal 1920 al 1925 4 dal 1923 al 1929 4 dal 1926 al 1938 3 dal 1930 al 1940 3 dal 1939 al 1947 2 dal 1941 al 1949 2 dal 1948 al 1957 1 dal 1950 al 1957 1 dal 1958 al 1966 0 dale 1958 al 1966 0 dal 1967 al 1978 -1 dal 1967 al 1976 -1 dal 1979 al 1992 -2 dal 1977 al 1986 -2 dal 1993 al 2006 -3 dal 1987 al 1996 -3 dal 2007 al 2020 -4 dal 1997 al 2007 -4 dal 2021 -5 dal 2008 al 2018 -5 dal 2019 al 2020 -6 dal 2021 -7 12 MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE PRESSO IL FONDO Il Decreto Legislativo n. 252/2005, entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede che GLI ISCRITTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI POSSONO MANTENERE LA POSIZIONE PRESSO IL FONDO E CONTRIBUIRE VOLONTARIAMENTE oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. La condizione è che l’Aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. É FATTA SALVA LA FACOLTÀ DEL SOGGETTO, CHE DECIDA DI PROSEGUIRE VOLONTARIAMENTE LA CONTRIBUZIONE, DI DETERMINARE AUTONOMAMENTE IL MOMENTO DI FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE. Per l’esercizio di tale opzione, occorre: a) Compilare ed inviare il Modulo PPV per comunicare la decisione di mantenere l’iscrizione; b) Compilare ed inviare il supporto cartaceo denominato “M ODULO VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI” in occasione di ogni versamento dei contributi volontari unitamente alla copia della ricevuta del bonifico, ovvero, in caso di utilizzo di una procedura tramite banca dei “bonifici continuativi”, in occasione soltanto del primo versamento unitamente alla copia della disposizione impartita alla banca. L’iscritto può contribuire con uno o più versamenti, anche con scadenza annuale, senza limiti di importo. Ciò premesso, si ricorda che in sede di dichiarazione dei redditi, occorre tener conto che i contributi volontari versati al Fondo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57 per ciascun anno solare. Per la parte eccedente il limite predetto di € 5.164,57, devono essere comunicati al Fondo come “Contributi non dedotti”, attraverso apposita comunicazione, al fine di evitarne la ritassazione al momento della liquidazione della posizione. 13 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI Via Toledo, 177 – 80134 Napoli Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636 INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito denominato, per brevità, Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli (in seguito denominato, per brevità, Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa), cui il Fondo è legittimato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI Il trattamento a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni di seguito indicate: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, compresa consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (quali Società di servizi amministrativi, Compagnie di Assicurazione, Banche, SIM, Società di gestione dati ecc.). 3. CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio); b) strettamente necessario all’esecuzione dei rapporti giuridici in essere o all’erogazione delle prestazioni. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali può comportare l’impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare. 4. a) b) COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Società di servizi amministrativi, Compagnie Assicurative, SIM, Istituti Bancari, organismi associativi del settore previdenziale, Ministero del lavoro, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali o presso i suddetti soggetti. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge; i dati personali inoltre possono essere comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici e/o di servizi di archiviazione. 5. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1, verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 7. DIRITTI DELL’INTERESSATO L’art. 7 del Decreto conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di: aver conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli. I dati identificativi del responsabile del trattamento dati possono essere acquisiti presso la sede del Fondo, sita in Via Toledo, 177 – 80134 Napoli. 14