Comunicazione prestazione pensionistica (vecchi iscritti)

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Comunicazione prestazione pensionistica (vecchi iscritti)
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI
Via Toledo, 177 – 80134 Napoli
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636
Oggetto: Prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di pensionamento
Informativa per i “VECCHI ISCRITTI”
Nel recepire la comunicazione pervenutaci in merito alla risoluzione del Suo rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti
pensionistici, si ritiene opportuno informarLa che la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari, entrata in vigore a
gennaio 2007 (cfr. D. Lgs. n. 252/2005), ha introdotto la possibilità di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo
anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile con ulteriore contribuzione volontaria o anche in assenza di contribuzione e
comunque con facoltà di determinare autonomamente il momento della relativa fruizione.
Ciò precisato, permane, in ragione della Sua qualità di “vecchio iscritto”, la possibilità di optare per la fruizione della prestazione in
capitale e/o in rendita, ovvero per il trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare.
Disposizioni di principale interesse sulle modalità di erogazione della
prestazione e sul relativo regime fiscale
In premessa si evidenzia che, sotto il profilo fiscale, con l’introduzione del decreto citato si configurano tre successivi e distinti periodi,
cui corrispondono tre differenti regimi fiscali (c.d. pro rata), e più precisamente:
A. periodo dalla
B. periodo dal
C. periodo dal
data iscrizione al 31.12.2000
01.01.2001
al 31.12.2006
01.01.2007
Si premette, inoltre, in via generale, che:
-
-
ai fini della determinazione delle aliquote fiscali, si considera l’intero ammontare della contribuzione accumulata, al lordo delle
eventuali anticipazioni già percepite;
sulla base dell’attuale orientamento dell’Agenzia delle Entrate e salvo future diverse indicazioni, le somme da tassare sono
imputate, fino a capienza, a partire dai montanti più risalenti nel tempo – e dunque ai differenti regimi fiscali vigenti nei distinti
periodi interessati – fino a giungere al regime più recente;
nel caso di prestazione in capitale inferiore al 100%, la base imponibile, se minore del montante del periodo di riferimento, deve
essere ridotta delle voci deducibili in misura proporzionale alla quota di capitale imputata nel periodo interessato.
Ciò precisato, per i “Vecchi iscritti” – quale Lei è – resta ferma la possibilità di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione
pensionistica in capitale, con applicazione del previgente regime tributario (cioè in essere al31.12.2006) previsto per
tale categoria di iscritti.
Peraltro, al “Vecchio iscritto” è attribuita, relativamente al montante maturato dall’1.01.2007, la facoltà di optare per il regime
vigente per i “Nuovi iscritti”. Ciò comporta l’applicazione di regole diverse, sia sotto il profilo delle modalità di erogazione della
prestazione, sia sotto il profilo fiscale.
Circa le modalità di erogazione, in caso di opzione, la prestazione pensionistica – limitatamente al montante maturato dal 2007 –
può essere erogata in capitale fino ad un massimo del 50%, salvo che la rendita (vitalizia annua immediata, cioè senza reversibilità)
derivante dalla conversione di almeno il 70% di detto montante sia inferiore al 50% dell’assegno sociale dell’anno in cui è maturato il
diritto alla prestazione pensionistica (pari, per il 2015, ad € 5.830.76 annui), nel qual caso l’erogazione può avvenire in capitale.
N.B
.
Al riguardo Le evidenziamo che, dai controlli effettuati sul montante di Sua spettanza maturato dal 1° gennaio
2007, prendendo a riferimento l’ultimo valore di quota disponibile, la rendita che ne deriva risulta inferiore alla soglia predetta e,
quindi, Lei ha facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione in capitale. Nell’eventualità che, in sede di liquidazione, si
registrasse uno scostamento del valore effettivo della quota tale da far mutare la condizione sopra evidenziata, Lei sarà tempestivamente
contattato per le vie brevi.
1
LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
PRESTAZIONI IN CAPITALE
Si indicano di seguito le possibili opzioni offerte ai “vecchi iscritti” ai fini della liquidazione della prestazione in capitale.
1.
Liquidazione dell’intera prestazione in capitale con l’applicazione del previgente regime tributario, (cfr. art.
23 del D.Lgs. 252/2005. Nel caso, il regime fiscale previsto al suindicato punto B, cioè fino al 31/12/2006, viene
esteso anche alla contribuzione del periodo successivo .
2. Applicazione del nuovo regime introdotto dall’art.11 del D. Lgs. n. 252/2005 , che comporta regole diverse sia sotto il
profilo delle modalità di erogazione della prestazione, sia sotto il profilo fiscale come più a- vanti precisato.
E più precisamente:
1. Liquidazione dell’intera posizione con applicazione del previgente regime tributario (art.23 D.Lgs. 252/2005):
A. il montante maturato fino al 31.12.2000 è assoggettato a tassazione separata con applicazione dell’aliquota del
TFR, così come determinata dal Datore di Lavoro.
B.
il montante maturato dall’1.01.2001 alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica è assoggettato a
tassazione separata con applicazione della c.d. “aliquota interna”.
Per calcolare l’aliquota interna, occorre innanzitutto individuare il c.d. “reddito di riferimento”.
A tale scopo, si considera il montante maturato in tale periodo, al netto dei contributi non dedotti e dei redditi (cioè i rendimenti)
già tassati.
Tale importo deve quindi essere diviso per il numero di anni –computando anche le frazioni di anno - di iscrizione al Fondo (con
contribuzione) a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica ed il
risultato moltiplicato per dodici.
Applicando sul reddito di riferimento così ottenuto le aliquote IRPEF – diversificate per scaglioni di reddito e riferite all’anno di
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica – si ottiene una aliquota media che coincide con la menzionata aliquota
interna.
Per calcolare l’imposta dovuta, detta aliquota va applicata alla base imponibile costituita dal montante maturato dal
2001 alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica con l’avvertenza che le voci deducibili devono essere
detratte proporzionalmente alla quota di capitale da riscattare imputata al periodo.
2. Applicazione del regime tributario previsto dall’art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005:
A.
il montante maturato fino al 31.12.2000 può essere liquidato al 100%. Viene assoggettato agli stessi criteri di tassazione
di cui al punto 1.A.
B.
il montante maturato dall’1.01.2001 al 31.12.2006 può essere liquidato al 100%. Viene assoggettato agli stessi criteri di
tassazione di cui al punto 1.B, con l’unica precisazione che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, oltre che,
ovviamente del montante imponibile, si considera soltanto la contribuzione relativa al periodo 1/1/2001 – 31/12/2006.
C.
il montante maturato dall’1.01.2007, può essere liquidato in forma di capitale fino ad un massimo del 50%,salvo
che la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% di detto montante sia inferiore al 50% dell’assegno sociale
dell’anno in cui è maturato il diritto alla prestazione, nel qual caso l’erogazione può avvenire in capitale. Si applica
un’aliquota fissa pari attualmente al 15% (aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla forma
pensionistica complementare oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali) su un
imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati. Si precisa che se la data di iscrizione è antecedente al 1°
gennaio 2007, gli anni di adesione anteriori a tale lasso temporale sono considerati fino ad un massimo di 15.
PRESTAZIONI IN RENDITA
Per l’erogazione della prestazione in rendita, il Fondo Pensione ha stipulato un’apposita convenzione con la Compagnia di
assicurazione ALLIANZ RAS S.p.A., le cui principali condizioni sono riportate nella documentazione allegata.Si evidenzia che la
ritenuta a titolo d’imposta sulla prestazione in rendita è applicata dal soggetto erogante.
2
TASSAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN RENDITA - Anche per determinare la tassazione della prestazione in rendita, occorre
distinguere il montante secondo i diversi periodi di maturazione, con i relativi differenti regimi fiscali. In particolare:
A. Montante maturato fino al 31.12.2000
Applicazione della tassazione progressiva IRPEF su un imponibile pari all’87,50%.
[Ai sensi della Legge n. 335/1995, infatti, le prestazioni erogate in forma periodica si collocavano tra i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente e, precisamente, nella lett. h-bis) dell’art. 47, comma 1, del T.U.I.R. (nel testo a suo
tempo vigente) ed erano assoggettate a tassazione nella misura dell’87,50 per cento dell’ammontare corrisposto, ai
sensi dell’art. 48-bis, comma 1, lett. d), del medesimo T.U.I.R. (sempre nel testo in allora vigente)]
B. Montante maturato dall’1.01.2001 al 31.12.2006
La rendita deve essere suddivisa in tre parti:
1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata ad IRPEF progressiva per intero
[art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo 47/2000];
2. rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta
[art. 52, comma 1, lett. d), del T.U.I.R., nel testo previgente introdotto dal Decreto Legislativo n. 47/2000];
3. vedi punto D).
C. Montante maturato dall’1.01.2007:
Anche in questo caso la rendita deve essere suddivisa in tre parti:
1. rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell’erogazione alla ritenuta a titolo d’imposta del
15%, riducibile fino al 9%;
2. rendita riferita ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esclusa da imposta
[art. 11 del Decreto Legislativo n. 252/2005];
3. vedi punto D).
D. Rendimento della rendita che matura durante la fase di erogazione: reddito di capitale assoggettato ad imposta sostitutiva
nella misura del 12,50% [art. 44, già art. 41, comma 1, lett. g-quinquies), del T.U.I.R. ], lettera inserita dall’art. 10, comma 1,
lett. c), del Decreto Legislativo n. 47/2000, secondo cui costituiscono redditi di capitale i rendimenti delle prestazioni in
forma periodica in corso di erogazione, oltre che delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale].
** ** **
Per quanto ovvio, si rappresenta, altresì, che per tutte le fattispecie sopra indicate, ai fini del computo dell’importo complessivo
erogabile, ovvero del capitale da trasformare in rendita, dal montante maturato alla data della cessazione sono detratte le somme
eventualmente già percepite a titolo di anticipazione e per la quali non si sia provveduto al reintegro, con relativo conguaglio delle
imposte pagate.
Alla luce di tutto quanto sinora illustrato si sottolinea quanto segue:
-
è necessario che l’Iscritto comunichi in ogni caso le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di
lavoro, utilizzando la modulistica allegata;
-
qualora venga richiesta la prestazione in rendita, occorre compilare anche il modulo ALLIANZ RAS “Informativa ai sensi
dell’articolo 13 del D.LGS. 196/2003. In particolare, in caso di rendita reversibile o di secondi beneficiari, un modulo deve essere
compilato e sottoscritto anche da ogni eventuale destinatario della reversibilità o beneficiario;
-
i moduli dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A. R. al Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco
di Napoli Via Toledo, 177 – 80134 Napoli ed a Servizi Previdenziali S.r.l, Piazza Fernando De Lucia, 37– 00139 Roma.
IL PRESIDENTE
3
PRESTAZIONE IN RENDITA
(parziale e totale)
Per l’erogazione della rendita il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli ha stipulato, al ter- mine della
selezione prevista dalla normativa, un’apposita Convenzione assicurativa, della durata dal 01/09/2011 al
01/09/2014 con la Allianz Ras S.p.a., ora rinnovata con decorrenza dal 01/01/2015.
Il rinnovo della Convenzione sarà negoziato tra il Fondo Pensione e la compagnia assicuratrice.
IMPORTANTE:
La documentazione
contrattuale
delle
rendite,
disponibile
sul
www.fondopensionebancodinapoli.it e a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio, è costituita da:
•
•
•
sito
internet
del
fondo
Convenzione, che regola oggetto e caratteristiche del rapporto tra il Fondo e la Compagnia Assicuratrice,
Fascicolo Informativo;
Tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita
ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del
pensionamento.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie,
sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla documentazione contenuta
nel succitato Fascicolo Informativo, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE.
RENDITA VITALIZIA-CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI ASSICURATIVE
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie,
sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla documentazione contenuta
nel succitato Fascicolo Informativo, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE.
1. RENDITA VITALIZIA. CARATTERISTICHE TECNICHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile.
Tasso di rendimento: la rendita si rivaluta annualmente l’Allegato n. 2 alla Convenzione. Tale rendimento si ottiene moltiplicando i
rendimenti realizzati dalla gestione speciale VITARIV di Allianz Ras S.p.a per l’aliquota di retrocessione pari al 90%.
Tasso tecnico della tariffa: tasso di interesse annuo composto posticipato del 1,5%. Per effetto dell'ipotesi finanziaria adottata la
rendita è sin dall'inizio determinata con la garanzia di un rendimento minimo del 1,5%.
Basi demografiche: tavole IPS55M – imm e IPS55F – imm rispettivamente per sesso maschile e femminile integrate dalla tabella
di correzione delle età di seguito allegate.
Costo polizza: il costo dell'assicurazione di rendita, già conteggiato nei coefficienti di conversione, è pari ad una percentuale del
premio unico netto impiegato, ed è variabile a seconda della rateazione della rendita prescelta: 1,80% nel caso di rateazione
annuale della rendita; 2,00% nel caso di rateazione semestrale; 2,10% nel caso di rateazione quadrimestrale; 2,20% nel caso di
rateazione trimestrale; 2,80% nel caso di rateazione mensile.
Costi erogazione rendita: le spese per l’erogazione della rendita sono già conteggiate nei coefficienti di conversione e sono pari al
1,25%.
Non sono previsti il riscatto e/o prestiti.
La rendita verrà corrisposta in rate posticipate secondo la rateazione scelta dal Contraente –fra ANNUALE, SEMESTRALE, QUADRIMESTRALE, TRIMESTRALE, MENSILE - e riportata nel documento di polizza, a partire dalla prima ricorrenza di pagamento della rendita, annuale o
sub-annuale, successiva alla data di effetto.
Detta rendita - il cui importo annuo iniziale è indicato nella polizza emessa per la posizione individuale - si rivaluta annualmente con le
modalità stabilite nelle Condizioni di Assicurazione.
La rendita vitalizia sarà corrisposta alle scadenze pattuite tramite bonifico bancario o postale. Allianz Ras chiede nel corso di vigenza
della rendita il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato.
L’importo della rata di rendita, secondo la rateazione prescelta, si ottiene dividendo l’importo annuo iniziale della rendita per 1.000
Euro di premio unico versato, come previsto dalle tabelle di cui all’Allegato A della Convenzione, per il numero delle rate da
corrispondere nell’anno.
4
NOTA BENE: Per brevità espositiva – il presente Allegato “1” contiene solamente le tabelle
di conversione della RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA.
Le Tabelle di conversione delle altre tipologie di polizza (Rendita Immediata Certa 5/10) sono
disponibili sul sito internet del Fondo www.fondopensionebancodinapoli.it, alla pagina
“Presta- zioni>Prestazioni in Rendita”.
Per la Rendita Immediata Reversibile l’ammontare della rendita viene definita caso per caso in
base ai dati anagrafici dell’assicurato e del reversionario.
Per l’erogazione della rendita la convenzione stipulata dal Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di
Napoli permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:
•
RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA
Il Contratto prevede il pagamento immediato, all’assicurato, di una rendita annua vitalizia rivalutabile erogabile finché è in vita.
Tale rendita è adatta per chi desidera avere l’importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori
protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del
montante residuo).
•
RENDITA IMMEDIATA CERTA E POI VITALIZIA
Il Contratto prevede il pagamento immediato di una rendita erogabile in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso
dell’Assicurato) nel periodo quinquennale o decennale di certezza, all’Assicurato se vivente, ai Beneficiari in caso di
sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l’aderente è ancora in vita, si estingue, se
l’aderente è nel frattempo deceduto.
Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall’eventuale perdita di una fonte di reddito per un
periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione.
•
RENDITA IMMEDIATA REVERSIBILE
Il Contratto prevede il pagamento immediato di una rendita vitalizia all’Assicurato fino al suo decesso e successivamente
reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una testa reversionaria fino a che questa è in vita.
Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall’eventuale perdita di una fonte di reddito in
caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l’avvio dell’erogazione della prestazione.
Maggiori informazioni sono fornite nella Nota informativa. In ogni caso le coperture assicurative ed i
meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli da 1 a 7 e dagli allegati 1) e 2) della
Convenzione.
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Coefficienti di conveгsione
Rendita vitaİizia immediata
Adeгenti di sesso maschiİe
Rateazione deİİa гendita
Età di
гifeгimento
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Annuale
Semestrale
Quadrimestrale
Trimestrale
Mensile
28,1848
27,6321
27,0732
26,5082
25,9376
25,3618
24,7805
24,1935
23,6008
23,002
22,3975
21,7881
21,1754
20,5604
19,9441
19,3264
18,7056
18,0801
17,4505
16,817
16,1804
28,4379
27,8852
27,3263
26,7613
26,1908
25,6149
25,0336
24,4466
23,8539
23,2551
22,6506
22,0412
21,4285
20,8135
20,1972
19,5796
18,9587
18,3332
17,7037
17,0701
16,4335
28,5223
27,9696
27,4107
26,8457
26,2751
25,6993
25,118
24,531
23,9383
23,3395
22,735
22,1256
21,5129
20,8979
20,2816
19,6639
19,0431
18,4176
17,788
17,1545
16,5179
28,5645
28,0118
27,4529
26,8878
26,3173
25,7415
25,1602
24,5732
23,9804
23,3817
22,7772
22,1677
21,5551
20,9401
20,3238
19,7061
19,0853
18,4598
17,8302
17,1967
16,5601
28,6489
28,0962
27,5372
26,9722
26,4017
25,8258
25,2445
24,6576
24,0648
23,466
22,8616
22,2521
21,6395
21,0245
20,4081
19,7905
19,1696
18,5442
17,9146
17,2811
16,6445
6
Rendita vitaİizia immediata
Adeгenti di sesso femminiİe
Rateazione deİİa гendita
Età di
гifeгimento
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Annuale
Semestrale
Quadrimestrale
Trimestrale
Mensile
30,3322
29,8056
29,273
28,7344
28,1895
27,6383
27,0808
26,5165
25,9453
25,3668
24,7815
24,1893
23,5901
22,9839
22,3711
21,7517
21,126
20,4943
19,8568
19,2137
18,5655
30,5853
30,0588
29,5262
28,9875
28,4426
27,8915
27,3339
26,7696
26,1984
25,6199
25,0346
24,4424
23,8432
23,237
22,6242
22,0049
21,3791
20,7475
20,1099
19,4668
18,8187
30,6697
30,1431
29,6105
29,0719
28,527
27,9758
27,4183
26,854
26,2828
25,7043
25,119
24,5268
23,9276
23,3214
22,7086
22,0892
21,4635
20,8318
20,1943
19,5512
18,903
30,7119
30,1853
29,6527
29,114
28,5692
28,018
27,4605
26,8962
26,325
25,7465
25,1611
24,569
23,9697
23,3636
22,7508
22,1314
21,5057
20,874
20,2365
19,5934
18,9452
30,7962
30,2697
29,7371
29,1984
28,6536
28,1024
27,5448
26,9806
26,4094
25,8309
25,2455
24,6533
24,0541
23,448
22,8352
22,2158
21,59
20,9584
20,3209
19,6778
19,0296
7
Rendita ceгta peг 5 anni e successivamente vitaİizia
Adeгenti di sesso maschiİe
Rateazione deİİa гendita
Età di
гifeгimento
Annuale
Semestrale
Quadrimestrale
Trimestrale
Mensile
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
28,2055
27,6546
27,0976
26,5348
25,9667
25,3933
24,8146
24,2305
23,6411
23,0465
22,4471
21,8437
21,2375
20,6293
20,0197
19,4087
18,7949
18,1776
17,5576
16,9354
16,3125
28,4568
27,9057
27,3486
26,7857
26,2173
25,6437
25,0647
24,4804
23,8907
23,2957
22,6958
22,0919
21,4852
20,8765
20,2663
19,6548
19,0403
18,4223
17,8013
17,1781
16,5539
28,5406
27,9895
27,4323
26,8693
26,3008
25,7271
25,1481
24,5637
23,9739
23,3788
22,7788
22,1746
21,5678
20,9589
20,3485
19,7368
19,1221
18,5038
17,8826
17,2591
16,6344
28,5825
28,0313
27,4741
26,9111
26,3426
25,7689
25,1898
24,6054
24,0155
23,4203
22,8202
22,216
21,6091
21,0001
20,3896
19,7778
19,163
18,5446
17,9232
17,2995
16,6747
28,6663
28,1151
27,5578
26,9947
26,4262
25,8524
25,2732
24,6887
24,0987
23,5034
22,9031
22,2987
21,6916
21,0824
20,4719
19,8598
19,2448
18,6262
18,0045
17,3804
16,7552
8
Rendita ceгta peг 5 anni e successivamente vitaİizia
Adeгenti di sesso femminiİe
Rateazione deİİa гendita
Età di
гifeгimento
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Annuale
Semestrale
Quadrimestrale
Trimestrale
Mensile
Annuaİe
30,3482
29,8228
29,2915
28,7541
28,2105
27,6607
27,1044
26,5416
25,9719
25,3951
24,8117
24,2216
23,6248
23,0214
22,4117
21,7958
21,1741
20,5471
19,9149
19,2781
18,6372
Semestгaİe
30,5999
30,0745
29,543
29,0055
28,4619
27,9119
27,3555
26,7926
26,2228
25,6458
25,0622
24,4719
23,8749
23,2713
22,6613
22,0451
21,4231
20,7956
Quadгimestгaİe
30,6838
30,1584
29,6269
29,0893
28,5456
27,9956
27,4392
26,8762
26,3064
25,7294
25,1457
24,5554
23,9583
23,3546
22,7445
22,1282
21,506
20,8785
20,2456
19,608
18,9663
Tгimestгaİe
30,7258
30,2003
29,6688
29,1312
28,5875
28,0375
27,4811
26,9181
26,3482
25,7712
25,1875
24,5971
24
23,3962
22,7861
22,1698
21,5475
20,9199
20,287
19,6493
19,0074
Mensiİe
30,8097
30,2842
29,7526
29,2151
28,6713
28,1213
27,5648
27,0017
26,4318
25,8548
25,271
24,6806
24,0834
23,4795
22,8693
22,2529
21,6305
21,0027
20,3697
19,7318
19,0897
20,163
19,5255
18,884
9
Rendita ceгta peг 10 anni e successivamente vitaİizia
Adeгenti di sesso maschiİe
Rateazione deİİa гendita
Età di
гifeгimento
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Annuale
Semestrale
Quadrimestrale
Trimestrale
Mensile
Annuaİe
28,2687
27,7232
27,1722
26,6161
26,0555
25,4906
24,9217
24,3487
23,7717
23,1906
22,6061
22,0187
21,4299
20,8404
20,2514
19,6633
19,0758
18,4893
17,9051
17,3249
16,7509
Semestгaİe
28,5177
27,9718
27,4204
26,8638
26,3027
25,7372
25,1676
24,5939
24,016
23,4342
22,8487
22,2603
21,6703
21,0795
20,4891
19,8993
19,31
18,7213
18,1346
17,5515
16,9741
Quadгimestгaİe
28,6007
28,0547
27,5032
26,9464
26,3851
25,8194
25,2496
24,6756
24,0975
23,5153
22,9295
22,3408
21,7504
21,1593
20,5683
19,978
19,3881
18,7986
18,2111
17,627
17,0485
Tгimestгaİe
28,6422
28,0961
27,5445
26,9877
26,4263
25,8605
25,2906
24,7165
24,1382
23,5559
22,97
22,381
21,7905
21,1991
20,6079
20,0173
19,4271
18,8373
18,2494
17,6648
17,0857
Mensiİe
28,7252
28,179
27,6273
27,0703
26,5087
25,9427
25,3726
24,7982
24,2197
23,6371
23,0508
22,4616
21,8706
21,2788
20,6871
20,096
19,5052
18,9147
18,3259
17,7403
17,16
10
Rendita ceгta peг 10 anni e successivamente vitaİizia
Adeгenti di sesso femminiİe
Rateazione deİİa гendita
Età di
гifeгimento
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Annuale
Semestrale
Quadrimestrale
Trimestrale
Mensile
Annuaİe
30,395
29,8728
29,3447
28,8107
28,2708
27,7247
27,1726
26,6143
26,0496
25,4786
24,9016
24,3188
23,7303
23,1364
22,5376
21,9344
21,3273
20,717
20,1043
19,49
18,8754
Semestгaİe
30,6451
30,1227
29,5944
29,0602
28,52
27,9737
27,4213
26,8627
26,2977
25,7263
25,1488
24,5655
23,9764
23,3818
22,7823
22,1782
21,57
20,9586
20,3445
19,7286
19,1122
Quadгimestгaİe
30,7285
30,206
29,6777
29,1434
28,6031
28,0567
27,5042
26,9455
26,3804
25,8088
25,2312
24,6477
24,0584
23,4636
22,8639
22,2595
21,651
21,0392
20,4246
19,8082
19,1912
Tгimestгaİe
30,7702
30,2477
29,7193
29,185
28,6446
28,0982
27,5457
26,9869
26,4217
25,8501
25,2724
24,6888
24,0995
23,5046
22,9046
22,3001
21,6914
21,0795
20,4647
19,848
19,2306
Mensiİe
30,8535
30,331
29,8025
29,2681
28,7277
28,1812
27,6286
27,0697
26,5044
25,9326
25,3548
24,7711
24,1815
23,5864
22,9862
22,3814
21,7724
21,16
20,5448
19,9275
19,3095
11
CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE
I. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA
L’ammontare annuo della rendita vitalizia, si determina dividendo il premio unico per il corrispondente
coefficiente di conversione individuato, sulla base del sesso, dell’età di riferimento nonché della
rateazione della rendita prescelta dall'Assicurato. A tal fine l’età di riferimento si determina
sommando algebricamente all’età effettiva alla data di decorrenza della rendita, espressa in anni interi
e trimestri compiuti, il numero di anni indicato nella seguente tabella con riferimento all’anno di nascita ed al
sesso:
TABELLA DI CORREZIONE DELLE ETA’
MASCHI
FEMMINE
Anno di nascita
Age-shifts
Anno di nascita
Age-shifts
Fino al 1907 compreso
7
Fino al 1908 compreso
7
dal 1908 al 1917
6
dal 1909 al 1917
6
dal 1918 al 1919
5
dal 1918 al 1922
5
dal 1920 al 1925
4
dal 1923 al 1929
4
dal 1926 al 1938
3
dal 1930 al 1940
3
dal 1939 al 1947
2
dal 1941 al 1949
2
dal 1948 al 1957
1
dal 1950 al 1957
1
dal 1958 al 1966
0
dale 1958 al 1966
0
dal 1967 al 1978
-1
dal 1967 al 1976
-1
dal 1979 al 1992
-2
dal 1977 al 1986
-2
dal 1993 al 2006
-3
dal 1987 al 1996
-3
dal 2007 al 2020
-4
dal 1997 al 2007
-4
dal 2021
-5
dal 2008 al 2018
-5
dal 2019 al 2020
-6
dal 2021
-7
12
MANTENIMENTO DELLA POSIZIONE PRESSO IL FONDO
Il Decreto Legislativo n. 252/2005, entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede che GLI ISCRITTI CESSATI DAL RAPPORTO DI
LAVORO PER RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI POSSONO MANTENERE LA POSIZIONE PRESSO IL FONDO E CONTRIBUIRE VOLONTARIAMENTE oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
La condizione è che l’Aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore
delle forme di previdenza complementare.
É FATTA SALVA LA FACOLTÀ DEL SOGGETTO, CHE DECIDA DI PROSEGUIRE VOLONTARIAMENTE LA CONTRIBUZIONE,
DI DETERMINARE AUTONOMAMENTE IL MOMENTO DI FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.
Per l’esercizio di tale opzione, occorre:
a) Compilare ed inviare il Modulo PPV per comunicare la decisione di mantenere l’iscrizione;
b) Compilare ed inviare il supporto cartaceo denominato “M ODULO VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI” in occasione di ogni
versamento dei contributi volontari unitamente alla copia della ricevuta del bonifico, ovvero, in caso di utilizzo di una
procedura tramite banca dei “bonifici continuativi”, in occasione soltanto del primo versamento unitamente alla copia della
disposizione impartita alla banca.
L’iscritto può contribuire con uno o più versamenti, anche con scadenza annuale, senza limiti di importo.
Ciò premesso, si ricorda che in sede di dichiarazione dei redditi, occorre tener conto che i contributi volontari versati al Fondo,
sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57 per ciascun anno solare.
Per la parte eccedente il limite predetto di € 5.164,57, devono essere comunicati al Fondo come “Contributi non dedotti”,
attraverso apposita comunicazione, al fine di evitarne la ritassazione al momento della liquidazione della posizione.
13
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI
Via Toledo, 177 – 80134 Napoli
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito denominato, per brevità, Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli (in seguito
denominato, per brevità, Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività previdenziale complementare e di quelle
ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa), cui il Fondo è legittimato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni di seguito indicate: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, compresa consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (quali Società di servizi amministrativi, Compagnie di Assicurazione, Banche, SIM, Società di gestione dati ecc.).
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio);
b) strettamente necessario all’esecuzione dei rapporti giuridici in essere o all’erogazione delle prestazioni.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali può comportare l’impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare.
4.
a)
b)
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Società di servizi amministrativi, Compagnie Assicurative, SIM, Istituti Bancari, organismi associativi
del settore previdenziale, Ministero del lavoro, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali o presso i suddetti soggetti. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge;
i dati personali inoltre possono essere comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici e/o di servizi di archiviazione.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1, verso Paesi dell’Unione Europea e verso
Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Decreto conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di:
aver conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli.
I dati identificativi del responsabile del trattamento dati possono essere acquisiti presso la sede del Fondo, sita in Via Toledo, 177 –
80134 Napoli.
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