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Controrisposta per violazioni ANQ 333.76 Kb
Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Provinciale Torino
A S.E. SIGNOR VICE CAPO VICARIO DELLA POLIZIA DI STATO
=ROMA=
AL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE SIULP
=ROMA=
e p.c;
AL SIGNOR QUESTORE DI
Oggetto:
=TORINO=
Questura di Torino: gravi violazioni ai sensi dell’ art. 27 ANQ / art. 28 Stat. Lav.
Richiesta chiarimenti.
Assumere l’iniziativa di inviare un documento sindacale a S.E. il Vice Capo Vicario
della Polizia non è abitudine del SIULP di Torino. Tuttavia il continuo tentativo di relativizzare le
segnalazioni del SIULP da parte dei suoi interlocutori, sospinge questa OS ad interessare i
massimi vertici dell’Amministrazione, prima di indirizzare l’azione sindacale verso altre Autorità
esterne, quand’anche competenti, per dare consequenzialità alle denunce sindacali inoltrate dal
SIULP.
A seguito di formali segnalazioni, questa OS procedeva ai sensi della Lex 241 ad un
accesso atti relativo agli Ordini di Servizio, straordinari, fogli di programmazione settimanale
relativamente alla Divisione Anticrimine, All’Ufficio Immigrazione ed al Comm.to di P.S. Barriera
Nizza. Dopo la verifica degli atti, si chiedeva formalmente sia con documento riservato al Sig.
Questore di Torino e sia in sede di Confronto ai sensi ex art. 19 ANQ al Sig. Vicario del Questore,
che lo presiedeva (in data 13/10/2014), delucidazioni in merito ad una serie di anomalie
riscontrate presso gli uffici della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione.
A fronte di puntuali contestazioni su dati certificati dall’Amministrazione locale, la
risposta inviata successivamente dal Questore di Torino a questa OS, datata 22 dicembre u.s.,
non lascia dubbi alla sua incompletezza ed oltre ad essere palesemente evasiva risulta finanche
indisponente.
Premesso che le questioni attengono all’esclusiva materia sindacale e nulla rientra
nella sfera delle persone, la denuncia del SIULP, per quanto grave, è supportata da fatti attestati
non solo dalla corrispondenza intercorsa tra il SIULP ed il Questore di Torino ma, altresì, dai
verbali dell’ultimo confronto, ai sensi ex art. 19 ANQ. A ciò si accompagna una non meno
importante tempistica nelle risposte sollecitate dal SIULP all’Amministrazione. Ne discende una
sequela di circostanze il cui imbarazzo solleva dubbi su alcuni dirigenti torinesi e sulla capacità
deontologica nel perseguire le relazioni sindacali, quanto meno con questa OS.
Ovviamente, la percezione negativa del SIULP, in merito alle relazioni sindacali, si
connota maggiormente rispetto alle altre OOSS, attese le legittime e specifiche richieste del
SIULP puntualmente respinte dall’Amministrazione. Esemplificativo è il rigetto avvenuto nel
Confronto del 13 ottobre u.s., di cui si allega copia.
Già in precedenza, particolarmente insolita appariva la circostanza in cui, sulla
richiesta di acquisire le ore di straordinario emergente “per ruoli” effettuate dal personale di una
Divisione, la Questura si opponeva inoltrando un quesito al Dipartimento PS. Ciò che farà
diventare insolita la situazione è che la risposta ricevuta dal Ministero non veniva girata al SIULP,
ma, il 12 luglio 2014, la Questura comunicava con sua propria lettera a firma del Questore, che
l’orientamento del Dipartimento era analogo a quello della Questura, precludendo totalmente
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l’accesso atti relativo alla richiesta del SIULP e senza dare contezza della risposta del
Dipartimento, al quesito posto dalla Questura. Nel tentativo di comprendere la risposta
ministeriale, in data 22 luglio 2014, il SIULP chiedeva formalmente al Questore l’acquisizione del
quesito formulato e la relativa risposta. Nel mese di settembre non avendo ricevuto risposta il
SIULP sollecitava inutilmente il Vicario per le vie brevi. Il 13 ottobre u.s., in occasione del
confronto ex art. 19 ANQ, questa OS chiedeva conto della richiesta del SIULP, ma il Vicario
sosteneva di non averne mai avuto contezza e che ne era venuto a conoscenza poche settimane
prima, in un colloquio con il Segretario Provinciale. Al ché si allegava a verbale la richiesta che,
finalmente, veniva evasa nel mese di novembre. E’ doveroso precisare che la richiesta del SIULP
di prendere visione della risposta dell’Ufficio Rapporti Sindacali era stata spedita via posta
certificata il 22 luglio u.s. (di cui si conserva ricevuta).
La risposta dell’Ufficio Rapporti Sindacali demandava al Questore, richiamando la
normativa vigente, la valutazione del caso senza porre veti di sorta.
Premesso quanto sopra, segue lo sviluppo dei rilievi alla risposta del Questore di
Torino, relativamente al documento sindacale riservato del 19 novembre u.s.. Il periodo di cui
trattasi va da giugno 2013 a maggio 2014 e corrisponde alla finestra temporale a cui si riferisce la
documentazione acquisita.
Divisione Anticrimine.

Incarichi di responsabilità.
Premesso che la valutazione del SIULP non è intesa a mettere in discussione le
prerogative organizzative del Dirigente, l’attenzione è rivolta semplicemente ad osservare come gli
obiettivi di efficacia richiamati nella risposta, non corrispondano totalmente alla realtà dei fatti e
soprattutto vi è una disparità di trattamento fra appartenenti allo stesso ruolo.
A fronte di una struttura articolata su tre sezioni, la Divisione ha tre Ispettori Sostituti
Commissari, uno per sezione, di cui due sono incardinati come coordinatori delle sezioni di
appartenenza ed uno, invece, è inserito come coordinatore di un settore componente di una unica
sezione. Oltre ad essere un mancato riconoscimento per il Sostituto Commissario di quest’ultima
sezione, la condizione organizzativa genera altresì un ulteriore disparità tra alcuni Sovrintendenti.
In un caso specifico un Sovrintendente si trova a capo di un settore (Segreteria), mentre, un altro
Sovrintendente per il solo fatto che si trova nel settore in cui c’è il Sostituto Comm. risulta addetto.
Inoltre, i vari settori a cui fanno capo gli ispettori, sembrano conseguire un principio
di massificazione. In diversi settori ci sono più ispettori che risultano, dagli ordini di servizio,
Responsabili dello stesso settore e, a meno che non si voglia attribuire un significato ambiguo al
sostantivo “settore” rispetto a quello di “ufficio”, non si comprende perché tutti gli ispettori possono
essere giustamente Responsabili mentre per i Sovrintendenti questo criterio viene derogato. Infine
incuriosisce il fatto che, dopo le osservazioni del SIULP, sugli Ordini di Servizio della Divisione
Anticrimine non viene più indicato l’incarico. Gli incarichi di Responsabilità sono svaniti dagli Ordini
di Servizio, ma se era tutto nella norma perché la dirigenza ha provveduto a toglierli?
Spiace specificare che la rappresentazione fatta dal Questore, per cui tre
appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti hanno ottenuto il punteggio massimo dal loro Dirigente sia
impropria. Se i dipendenti sono meritevoli è corretto riconoscerlo e poiché sono così capaci,
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perché non dargli incarichi di responsabilità a tutti e tre anziché ad uno solo di loro, peraltro, il più
giovane di ruolo, creando una disparità di trattamento?

Rotazione seggi elettorali.
La risposta dell’Amministrazione e per il SIULP volutamente evasiva, in quanto, sulla
base degli atti, un dipendente del ruolo Ispettori veniva regolarmente impiegato in quattro delle
ultime cinque tornate elettorali, (ma nel passato la situazione pare analoga) quando, per l’intero
periodo giugno 2013 – maggio 2014 non era mai stato impiegato in alcun servizio di OP o di
servizio esterno di qualsiasi natura. Anziché adottare il criterio di rotazione e dar spazio ad altri
Ispettori volontari, il Dirigente perseverava a garantire il servizio istituzionale allo stesso Ispettore.
Inoltre, dato che il percorso assegnato al dipendente era in provincia su un’area comprensiva di
molti comuni, era inevitabile dover coprire anche il turno serale nella tre giorni elettorali, onde per
cui l’esonero dalla sera/notte art. 12 cui è soggetto l’Ispettore, non può essere compatibile
con siffatto servizio.
Il dubbio, più che fondato, è quello di capire se in certi Uffici, chi rappresenta l’Amministrazione
agisca conformemente ai criteri di terzietà richiesti nei rapporti organizzativi.
Questa è la ragione che spinge il SIULP ad approfondire le questioni: impedire che
taluno possa agevolare trattamenti discriminanti anche nella distribuzione degli incarichi il cui
effetto potrebbe incidere sul buon andamento dell’Amministrazione.

Straordinario programmato ed emergente.
La risposta del Questore, impone ancora di soffermarsi a precisare che lo
straordinario programmato dipende dalla percentuale del monte ore straordinario assegnato
alla Divisione e non, come si evince dalla risposta, dalla percentuale delle adesioni del
personale. Ne discende che la percentuale di incidenza dello straordinario programmato nella
Divisione è del 30% e non del 60%.
La risposta ufficiale, poi, della media pro-capite mensile di sole 5 ore, richiama la
storia dei polli di “Trilussa” memoria. Quasi un quarto della forza non partecipa allo straordinario
programmato e pochissimo (quasi nulla) all’emergente in quanto, molti poliziotti, sono impiegati h.
24 per il complesso “Fermati”. Ne consegue qualcuno non fa solo 5 ore di straordinario. Emerge
con particolare chiarezza la condizione di un Ispettore in particolare. In un anno, oltre a non fare
mai il rientro settimanale, non partecipa allo straordinario programmato e tuttavia, pur lavorando
circa 8/9 gg. al mese, svolge mensilmente 23/25 ore di straordinario emergente, senza esser mai
impiegato in OP, se non ovviamente, quando capita, per il controllo seggi elettorali. Difficile
rassicurare i colleghi dicendo che secondo il Questore hanno fatto 5 ore pro capite.
In realtà, riassumendo, una parte del personale non fa straordinario, un'altra parte
partecipa ma per un numero inferiore al minimo di straordinario programmato per poi attingere allo
straordinario emergente per esigenze operative “d’ufficio” con le stesse finalità del programmato.
Un “eletto” consuma straordinario equivalente a 5/6 colleghi, il resto dello straordinario, viene
pagato per impieghi svolti in OP.
Ma ciò che è ancora più grave e che in tutto questo, i dati dello straordinario
comunicati ufficialmente in sede di confronto dal Questore sono diversi da quelli acquisiti
dal SIULP ex L.241 dalla Divisione Anticrimine, per lo stesso periodo. Di fronte a tutto ciò la
risposta è: “…, emerge effettivamente un difetto di comunicazione della Divisione nei
confronti dell’Ufficio di Gabinetto….”.
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E quindi, nonostante le ore corrette sono quelle relative all’accesso atti effettuato dal
SIULP, il Questore non prende provvedimenti, tutto tace.

. Assenze e Riposi Legge.
La risposta è sconcertante: sul giorno di Riposo Legge concesso oltre quelli previsti
(5 gg. su 4 previsti, tutti i dati fin qui menzionati sono riferiti alle programmazioni settimanali ed agli
ordini di servizio acquisiti conformi e certificati dall’Amministrazione) il Questore risponde che la
variazione di servizio veniva eseguita come risulta dal sistema di gestione personale. In realtà
consta al SIULP che tale sistema in automatico non accetti modifiche, se non con una variazione
manuale, infatti, l’ordine di servizio indica sia il riposo legge che il giorno di congedo ordinario,
mentre la programmazione settimanale indica solo il riposo legge. Sulle assenze poi, per la Lex
104, la risposta è proprio “rassicurante”:” Per ciò che concerne la fruizione dei permessi di cui alla
legge 104, la Divisione assicura la concessione di tale beneficio nel massimo delle tre giornate
mensilmente previste.”.
I mesi contestati sono due, tuttavia, il Questore ha risposto per un mese solo e
nonostante ciò l’unica rassicurazione è la rassicurazione stessa, poiché anche in questo caso non
si capisce chi e perché è responsabile dell’accaduto.

Cambi turno.
Dall’esame incrociato tra le programmazioni settimanali e gli ordini di servizio il
SIULP ha osservato molti cambi turno, ma questi non sono indicati sugli Ordini di Servizio.
Al riguardo si richiama l’art. 11 co.2 e co.3 ANQ che impone un limite non solo
annuale ma anche settimanale di un determinato numero di cambi turno accompagnato dal
criterio di rotazione, peraltro, ribadito in molte circolari ministeriali, nonché da pareri vincolanti
rilasciati dal “Tavolo” ex art. 25 ANQ.
La verifica per il rispetto delle regole contrattuali deve essere accessibile alle OO.SS.
e questo si desume acquisendo gli atti che racchiudono tutti gli elementi caratteristici del servizio
quali l’orario di lavoro, il nominativo, l’orario di straordinario programmato, le reperibilità, riassunti
nell’ordine di servizio.
La risposta del Questore, al contrario, fa trasparire un tono alterato che incide
negativamente sul buon andamento dei rapporti sindacali: “Relativamente alla eccepita mancanza
di annotazioni nell’ordine di servizio riguardo i cambi turno disposti, si rappresenta che tale
adempimento non è previsto da alcuna disposizione vigente.”
Su molti episodi il SIULP ha sorvolato, si è cercata una ragionevole mediazione,
tuttavia, su un caposaldo della garanzia di tutela dei colleghi come la possibilità di verifica del
rispetto dei limiti previsti dalla legge e dopo una serie di irregolarità nelle comunicazioni ufficiali,
per ultima l’errato numero dei cambi turno della Questura comunicati nel confronto ex art. 19 ANQ
del semestre 2014, diverso da quello comunicato al Dipartimento di P.S. per il monitoraggio, si
ritiene che non solo devono essere ripristinate le regole ma che i responsabili ne rispondano.
Straordinario, cambio turno ed altre indennità non sono solo regolati dal contratto e
norme, ma corrispondono a denaro pubblico che rappresenta la spesa corrente la cui gestione
deve essere irreprensibile.
Speravamo che il buon senso di cercare di mettere in regola la Divisione Anticrimine
avrebbe prevalso. Constatiamo invece atteggiamenti di sofferenza con posizioni ufficiali
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indifendibili che costringono questa OS a perseguire azioni conflittuali, con inevitabili
conseguenze.
Si confida, affinché l’Amministrazione abbia la forza e l’equilibrio di chiarire ed
individuare le responsabilità soggettive.
Ufficio Immigrazione.
Prima di iniziare la disamina di tutte le risposte del Questore sull’Ufficio
Immigrazione, il SIULP ritiene opportuno focalizzare due aspetti che denotano una grave carenza
nella gestione del personale: in primis le regole alla base di istituti che sono fondamentali al fine di
organizzare al meglio i servizi; in secundis, le procedure amministrativo-contabili che sono a dir
poco incomprensibili visti i risultati altamente discordanti nella comunicazione dei dati dello
straordinario.

Ordine di Servizio.
Su questo punto è una continua non risposta. Il SIULP ha fatto un accesso atti per
un periodo ben definito e sebbene sulle Programmazioni Settimanali e gli Ordini di Servizio è
previsto che compaiano i ruoli direttivi, la risposta del Questore è a dir poco elusiva: ”Giova
rappresentare che sebbene i nominativi dei Funzionari non figurino, solo per l’anno 2014,
sull’ordine di servizio, la gestione PSP, e dunque i cambi turno, le reperibilità e le variazioni
dell’orario sono puntualmente computate.”
Il SIULP non ha dubbi che i dipendenti vengano pagati per i servizi resi! Resta il fatto
che vi è stata una violazione contrattuale sicuramente per l’anno 2014 e, le violazioni, non hanno
scadenza. Inoltre, se seguendo la filosofia della risposta appare evidente che sia la gestione PSP
a far fede per la visione dei servizi, il loro eventuale controllo come dovrebbe essere eseguito
secondo gli “illuminati” della Questura di Torino? A questa OS non risulta che i sistemi di gestione
informatizzati abbiano sostituito il cartaceo da affiggere all’albo, quando sarà possibile, sarà un
grande risparmio di “carta”. Tuttavia oggi, le disposizioni sono altre.
Ma è soprattutto sull’obbligo di indicare lo straordinario programmato nell’Ordine di
Servizio che la risposta del Questore si conforma alla “regola” dell’elusione... La questione non è
di secondaria importanza giacché, come verrà precisato nel capoverso straordinario, i dati sulle
ore comunicate ufficialmente in più occasioni, sono completamente distorti, sebbene, secondo la
Questura trattasi di semplici “meri errori”. Una “litania quella dei meri errori” a cui il Questore, già
nella risposta riguardante la Divisione Anticrimine, dava inizio. Diventa la saga dei “meri errori di
comunicazione”, come la contestazione sull’orario di servizio per l’impiego del servizio scorta
all’estero, dove risulta un dipendente smontante dal turno notturno che nello stesso giorno alle ore
15 veniva impiegato, appunto, per una scorta all’estero. Ovviamente, lo specifico punto viene
trattato dal Questore come una anomalia però, se il collega abbia effettivamente svolto il doppio
turno, non è dato sapere. La risposta si limiterà a sancire: “buon andamento dell’Ufficio, comporta
la corresponsione di ore di straordinario, a personale che già fruisce di trattamento
omnicomprensivo, poiché impiegato in missione internazionale.”.
Per quanto attiene invece all’assenza degli incarichi di responsabilità da riportare
nell’Ordine di Servizio, per l’Ufficio Immigrazione la colpa è del sistema PSP che pare sia
sottoposto a continue modifiche (indicazione utile anche per S.E. se vera, per l’efficienza del
sistema). Incredibilmente però, nello stesso periodo, la Divisione Anticrimine riusciva con
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successo a riportare gli incarichi nell’Ordine di Servizio. Comprendere cosa sia o stia realmente
accadendo è veramente difficile, soprattutto se l’intendimento della Questura è proprio quello di
rendere tutto meno comprensibile.
Dall’analisi della risposta, emerge con chiarezza che il Questore sostiene il
concetto che l’Ordine di Servizio non fa fede, ma poiché tutto è registrato nel sistema di
gestione e là che occorre verificare. Se ne deduce che le programmazioni e gli ordini di
servizio non abbiano valore certificatorio!!!

Orari di servizio.
Che a sua richiesta il dipendente possa chiedere l’applicazione della settimana su
sei turni anziché cinque e viceversa è vero, ed il Questore si affretta a sottolineare che è concessa
la facoltà di deroga all’orario di servizio. Tuttavia la facoltà deve concernere le fasce orarie in
deroga stabilite e non su fasce non concordate.
Proporre una contrattazione decentrata con
le OOSS, anziché procedere unilateralmente sarebbe stato sicuramente più oculato; non è certo
al SIULP che interessa l’ultima frazione di congedo ordinario del collega.
L’interrogativo posto dal SIULP al Questore, sull’applicazione dell’orario di servizio,
richiamava un significato più profondo che nella Questura di Torino non hanno compreso o voluto
comprendere. Evidentemente qualcuno ritiene che i rapporti sindacali non siano necessari per il
buon andamento e per la risoluzione di problemi, e sicuramente che non hanno alcun riflesso sul
sistema sicurezza.

Ordine pubblico e cambi turno.
Anche all’Ufficio Immigrazione, come alla Divisione Anticrimine, si ripete una
situazione insolita.
Un collega partecipa, sempre solo lui, come gregario o a volte anche come 2°
gregario e mai come autista, al seguito del Dirigente (es. Dirigente responsabile del servizio
OP come disposto da Ordinanza e al di fuori dei contingenti assegnati, sull’auto di servizio
per l’evento, oltre all’autista c’è sempre un gregario e altre volte due gregari scelti dal
Dirigente). La risposta del Questore è inequivocabile: “Si è ritenuto di non dover fornire alcun
riscontro, in merito ai rilievi formulati circa l’utilizzo degli autisti in occasione dei servizi di O.P.,
atteso che le valutazioni inerenti il numero e le modalità dei predetti, in contesti operativi
complessi e delicati, competano esclusivamente al Dirigente interessato, sulla base di
rapporti fiduciari, instaurati con i propri collaboratori.”
Premesso che il SIULP non sollevava in particolar modo questioni sull’autista ma sul
“terzo uomo gregario”, siffatta risposta ridimensiona le Ordinanze del Questore che assumono un
tenore relativistico. Le Ordinanze del Questore relativamente al personale impiegato sembrano
essere più orientative che vincolanti; i Dirigenti possono costituire anche un mini contingente, in
base ai suoi rapporti fiduciari. Un ragionamento che dovrà valere per tutti? E poi, gli altri colleghi in
forza all’Ufficio, che non godono di un rapporto fiduciario con il Dirigente a quale categoria
appartengono nell’Amministrazione? E la spesa per questa concreta fiducia, espressa fuori
Ordinanza, come viene giuridicamente stabilita?
Il SIULP voleva capire il riconoscimento delle indennità retribuite, il numero dei cambi
turno in qualità di “terzo uomo”, le ragioni reali di un siffatto stravagante complesso organizzativo
ma, la risposta, non solo è apparsa puntualmente elusiva, ma finanche tendente a dissimulare la
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verità. E tuttavia, proprio dalla stessa risposta del Questore traspare il superamento delle soglie
settimanali dei cambi turno: “Per quanto concerne il cambio turno, si rappresenta che il ricorso a
tale istituto avviene sempre in modo estremamente oculato, atteso che la totalità dei dipendenti
non ha mai superato il limite assegnato pro-capite. Le uniche eccezioni potrebbero
riguardare, per le motivazioni di cui sopra, gli autisti del Dirigente o dei Funzionari, che
seguono le variazioni imposte dalle improvvise esigenze di O.P., notoriamente molto
frequenti in questa provincia.”. Naturalmente il Questore non fornisce certezze nelle sue
risposte sebbene il SIULP non abbia intendimenti inquisitori. Perseguire semplicemente la
chiarezza ed il ripristino della regolarità che impone altresì il criterio della rotazione quale pilastro
organizzativo, come stabilito dall’ANQ e dalle circolari ministeriali, sembra non interessare la
dirigenza torinese. Il criterio della rotazione può essere ben sacrificato a vantaggio del “rapporto
fiduciario”. E allora, gli autisti, ed il gregario del Dirigente sono, grazie al rapporto fiduciario,
eccezionalmente esenti dal limite pro-capite imposto per legge?
Il Questore con la Sua risposta riconosce, al Dirigente, in questo contesto, la facoltà
di violare l’ANQ sostenendo una spesa basata sull’efficienza e la razionalità, a prescindere se
soggetta a controllo e ad eventuale individuazione di responsabilità amministrativa contabile.

Straordinario programmato ed emergente.
Ancor più grave appare il quadro d’insieme, quando si incrociano i dati comunicati
dello straordinario.
I dati sono visibili nel documento riservato al Questore di Torino, la risposta è
ambigua, anzi, è contraddittoria e il sospetto è suffragato da dati certificati dall’Amministrazione
stessa.
Come si può vedere dai dati numerici indicati c’è una differenza rilevante delle ore di
straordinario programmato laddove si sono acquisiti con l’accesso atti Lex 241 (proprio quelle
ore che obbligatoriamente devono essere inserite nell’ordine di servizio e non ci sono) ed
una differenza più contenuta su quello emergente, comunque il totale dello straordinario è molto
diverso.
Il Questore nel merito scrive: ”Relativamente alla discrasia numerica riscontrata, tra
quanto comunicato alla O.S. ed il dato dello straordinario emergente e programmato, inoltrato in
sede di informazione preventiva e di verifica semestrale, si sottolinea la correttezza del primo,
coincidente con le contabilità relative a gennaio e maggio, trasmesse per il pagamento all’Ufficio
Amministrativo Contabile; mentre per il solo mese di aprile vi è una lieve differenza di 10 ore,
verosimilmente causata da un mero errore di calcolo. Si precisa che la discrepanza di cui trattasi è
da imputarsi unicamente ad una inesatta trasmissione dei dati dalla Segreteria dell’Ufficio
Immigrazione all’Ufficio di Gabinetto ed alle OO.SS. L’erronea comunicazione è fondata su
un’interpretazione non corretta delle modalità previste, da parte di un addetto alla Segreteria, che
non seguiva in via prioritaria e continuativa la complessa gestione della materia, dovendo
sostituire il collega a ciò deputato, assente per un lungo periodo.”
Il SIULP non è aduso a strumentalizzare, ma la risposta del Questore apre scenari
preoccupanti. Le ore certificate e comunicate sono completamente diverse fra loro, non c’è
riscontro formale per buona parte di esse sulle Programmazioni Settimanali e Ordini di
Servizio. Il SIULP, alla luce di questi dati controversi, chiedeva nel Tavolo di Confronto del
13 ottobre u.s. di prendere visione dei Fogli Firma, come previsto dall’ANQ art.19 c.3/4,
tuttavia l’Amministrazione precludeva tale possibilità, giustificando la necessità di
concludere il prima possibile il Confronto stesso. Ancor oggi questa OS, nonostante
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ulteriore richiesta formale di Fogli Firma di alcuni Uffici, si vede impedire dal Questore ad
esercitare il previsto controllo e per il quale il SIULP sta valutando di dar corso a
procedimenti relativi all’attività anti-sindacale, valutando i presupposti relativi a quelli
Amministrativo-Contabili.
Le ore pagate dovrebbero essere corrette in quanto corrispondenti, quasi nella
totalità, al numero complessivo ottenuto dall’accesso fatto dal SIULP. Tuttavia, meno
credibile è la risposta del Questore che giustifica l’errata comunicazione attribuendo la
causa ad un addetto, non pratico all’interpretazione sulle modalità previste. In realtà il
SIULP vuole verificare, ma potrebbe farlo insieme alla stessa Amministrazione, se i dati del
2012 e 2013 sono precisi a prescindere dall’addetto non pratico.
In conclusione questa O.S., nel merito, non può non porsi alcune domande a
cui non può non avere risposte:
1. Su una Segreteria composta da quattro appartenenti, il conteggio delle ore di
straordinario è in grado di svolgerlo un solo dipendente?
2. Nei mesi concernenti la verifica l’unico dipendente che per diverse ragioni è
stato assente giustificato è il dipendente soggetto ai cambi turno, allora è lui
che gestisce lo straordinario?
3. Come mai nonostante il sistema PSP che dovrebbe in automatico calcolare
tutte le indennità accessorie, nel caso della comunicazione con le OO.SS è
complesso, mentre per la trasmissione in pagamento è semplice?
4. Ma se ci sono dei “progetti” di straordinario programmato pubblicizzati a cui
hanno aderito i colleghi, come mai non compaiono da nessuna parte?
5. Ma se il periodo di verifica è giugno 2013-maggio 2014 e la risposta è del 22
dicembre 2014, come si fa a dire che ci potrebbero essere delle eccezioni sul
superamento del limite pro-capite dei cambi turno?
6. Dato per assodato che le modalità sono complesse e solo un dipendente è in
grado di curare la comunicazione con l’Ufficio di Gabinetto, come mai dal II
semestre 2012 a tutto il 2013 i dati comunicati per mese sullo straordinario
programmato dell’Ufficio Immigrazione sono pressoché identici a quelli del I
semestre 2014 che il Questore dichiara comunicati erroneamente da un
dipendente, che non segue in via prioritaria e continuativa?
7. Il SIULP, che con nota ufficiale ha rilevato un errore anche nel numero dei
cambi turno della Questura comunicati alle OO.SS. rispetto a quelli comunicati
al Dipartimento di P.S. sul I semestre 2014, deve pensare che anche qui la
comunicazione è stata fatta da qualche dipendente poco pratico?
8. Perché il Questore considera solo dei meri errori anziché procedere al
controllo se le procedure contabili sono state corrette e se c’è corrispondenza
su tutte le voci di spesa critiche e perché fa resistenze al SIULP a far acquisire
i Fogli Firma?
9. Come è possibile essere assicurati dalla stessa Amministrazione che è tutto in
ordine ed al tempo stesso la stessa Amministrazione diretta dallo stesso
Questore ha continuamente comunicato dati non veritieri a tutte le OO.SS.?
10. In definitiva, senza un accertamento approfondito su tutti gli incartamenti chi è
che può escludere elementi di rilevanza contabile e penale?
Sono veramente troppe le domande a cui non si può non dare riscontro.
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Dopo una presa ufficiale del Questore di Torino e della Dirigenza degli Uffici coinvolti,
il SIULP non è affatto rassicurato o sereno. L’immagine e la rettitudine della Polizia di Stato
torinese non può dare spazi ad ambiguità derivanti da situazioni inadeguate. Il caos sembra
primeggiare sull’ordine ed il rispetto delle regole. I Dirigenti non possono controllare tutto e tutti,
ciononostante hanno la responsabilità di affidare gli oneri a chi ha la competenza adeguata ai
compiti gestionali, intervenendo laddove predominano le lacune.
Tutti i dati qui riportati sono assunti da documentazione amministrativa certificata
dall’Amministrazione, mentre per una serie di altri atti già richiesti si riscontrano resistenze o
dinieghi alla loro accessibilità.
Con senso di responsabilità il SIULP continuerà a tentare di concerto con
l’Amministrazione un modo per regolare al meglio la gestione torinese, ma chi ha sbagliato così
clamorosamente non può ricevere il nostro plauso e crediamo che anche chi rappresenta il
Dipartimento della PS ai massimi vertici, desideri capire e porvi rimedio, prima che la situazione, a
prescindere dal SIULP, possa diventare irrecuperabile.
Rispettosamente, i più cordiali saluti.
Torino, 21 gennaio 2015
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