Nuovo regolamento consiliare

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Nuovo regolamento consiliare
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI GRUPPI, DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA COMUNALE
TITOLO I
ADUNANZE CONSILIARI
CAPO I
SESSIONI E CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E APERTURA DELLE ADUNANZE
Art. 1
Sessioni consiliari
1. Il Consiglio è convocato almeno una volta al mese in via ordinaria.
2. E' convocato in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consiglieri, in un tempo
non superiore a venti giorni.
3. E' convocato, sempre in via straordinaria, quando lo richiedano altri Organi deputati per legge o per
Statuto a farlo.
4. Le adunanze del Consiglio si tengono presso il Municipio, in apposita sala.
5. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri
presenti, può stabilire che le adunanze si tengano in altra sede, quando ciò sia reso necessario
dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o per altri motivi di ordine pubblico.
Art. 2
Convocazione dei Consiglieri
1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se previsto
dallo Statuto, con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai
Consiglieri almeno cinque giorni prima per le sedute ordinarie, e per altre sessioni almeno tre giorni
prima di quello stabilito per la prima adunanza.
4. Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in
questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può
essere differita.
5. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del
giorno, di una determinata seduta.
6. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale,
a responsabilità del Segretario Comunale, deve essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno
precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
7. Una copia dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale, sarà, a cura del messo che ha notificato
gli avvisi ai Consiglieri e negli stessi tempi, affissa nelle bacheche all'uopo predisposte per la pubblicità
degli atti comunali.
8. Alla convocazione del Consiglio dovrà essere data la più ampia diffusione possibile mediante l'affissione
di manifesti pubblici ed ogni altra forma di pubblicità.
Art. 3
Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie è formulato dal Sindaco, anche in conformità a eventuali
richieste dei Consiglieri.
2. L'ordine del giorno delle sedute straordinarie, convocate su richiesta di un quinto dei Consiglieri o di altri
Organi, sarà formulato dal Sindaco con la inserzione delle questioni richieste. Non possono essere
discussi altri argomenti.
Art. 4
Deposito delle proposte presso la Segreteria comunale
1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata depositata almeno tre giorni
prima presso la segreteria comunale, con tutti i documenti necessari, per l'acquisizione dei pareri
obbligatori previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000.
2. Per poter essere esaminata dal Consiglio, la proposta di deliberazione, oltre al deposito nei tempi
previsti dal comma precedente, deve rimanere a disposizioni dei Consiglieri comunali presso l'ufficio
1
segreteria, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, e dalle ore 15,00 alle 18,00, almeno nel giorno feriale
precedente l’adunanza.
3. Qualora la documentazione agli atti non venga ritenuta sufficiente da un Consigliere, questi ha diritto a
chiedere un rinvio della discussione dell'argomento, previa decisione del Consiglio.
Art. 5
Programmazione dei lavori
1. Nell'intervallo tra una seduta ordinaria e l'altra, il Sindaco, nella sua qualità di Presidente delle
riunioni consiliari, avvalendosi delle funzioni consultive della Conferenza dei Capigruppo,
programma periodicamente l'attività consiliare al fine di garantirne il buon andamento.
Art. 6
Numero legale dei Consiglieri per la validità delle adunanze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri Comunali;
però alla seconda convocazione, che deve aver luogo nei venti giorni successivi a quello in cui
fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché‚ intervengano almeno quattro membri.
Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima
convocazione, queste non possono essere poste in discussione se non dopo 24 ore dall'avviso
a tutti i Consiglieri, sempre che rivesta carattere di urgenza.
Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda una presenza qualificata.
In qualsiasi momento un consigliere può chiedere la verifica del numero legale.
Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio comunale non devono
computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, od i loro parenti
o affini fino al quarto grado, abbiano interesse a termini di legge. Qualora l'argomento
riguarderà solo in parte un Consigliere, si terranno più- votazioni in modo che i Consiglieri si
asterranno dal prendere parte alla votazione solo per la parte che li riguardi.
I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero
necessario a rendere legale l'adunanza stessa. La verifica del numero legale va fatta comunque
al momento della votazione dal Presidente.
I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti
necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Art. 7
Sedute pubbliche
1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. La nomina dei membri di commissioni, dei rappresentanti del comune i altri enti e del Revisore dei Conti,
hanno luogo in seduta pubblica e a voto segreto.
3. Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, gli altri provvedimenti di carattere
generale, anche se ad essi sono interessate persone.
Art.8
Sedute segrete
1. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbano trattare questioni concernenti
persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e
privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni,
promozioni, o comunque comportino valutazioni sulle qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente
le qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non
riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico tali da far ritenere
dannosa, per il Comune o per terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del
Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta,
dandone atto nel verbale con indicazione esplicita e motivata.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio ed il solo segretario, vincolato al
segreto d'ufficio.
Art.9
Sedute aperte
1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire
una seduta "aperta" del Consiglio, così come previsto dall'art. 1 comma 4 e 5 del presente regolamento.
2
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello
Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate
ai temi da discutere.
3. Le persone invitate hanno diritto di parola.
4. Tutti i cittadini presenti in sala hanno diritto di parola su richiesta verbale al Presidente il quale ha facoltà
di concederla.
5. Durante le sedute "aperte" del Consiglio non possono essere trattati affari di ordinaria competenza
istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a
carico del Comune.
Art.10
Seduta di prima convocazione
1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri.
2. Decorsa un’ora dopo l'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri
nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando la trattazione degli argomenti
all'adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono
indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
Art. 11
Seduta di seconda convocazione
1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad
una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati
all'articolo 2 del presente Regolamento.
3. Quando, però, l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, nel
caso si dovesse rendere necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli
Consiglieri non intervenuti alla precedente.
4. Presente il numero legale, la seduta viene comunque aperta trascorsa un'ora indicata nell'avviso di
convocazione.
Art. 12
Decadenza dei Consiglieri
1. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consiliari ordinarie consecutive, senza giustificato motivo,
decadono dalla carica.
2. E’ fatto obbligo al Sindaco, dopo le tre assenze consecutive, di diffidare il Consigliere.
3. Il Consigliere diffidato è obbligato a presentare giustificati motivi delle assenze entro 30 giorni al fine di
interrompere la procedura di decadenza.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
CAPO II
PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE
Art. 13
Presidenza delle sedute
1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se eletto e
se previsto nello Statuto Comunale. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco dal Vice-Sindaco,
in caso di assenza del Presidente del Consiglio dal Vice presidente.
Art. 14
Funzioni del Presidente
1.
Il Presidente tutela il buon andamento dei lavori consiliari, in particolare:
• garantisce il rispetto del calendario dei lavori definito in sede di Conferenza dei Capigruppo e dei limiti
temporali di intervento previsti dal presente regolamento;
• modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine del giorno prestabilito e
comunicato ai Consiglieri;
• concede la facoltà di parlare; pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
• controlla e annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente regolamento.
3
Art. 15
Sospensione delle sedute
1. Il Presidente‚ inoltre, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi
e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere i lavori consiliari e di sciogliere l'adunanza in caso di tumulti o disordini che
impediscono il regolare svolgimento dei lavori.
Art. 16
Disciplina dei Consiglieri
1.
2.
3.
4.
Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente può interdirgli la parola.
Nella ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può
ordinare l'allontanamento dall'aula.
5. Qualora un consigliere viene chiamato in causa per motivi famigliari, personali o professionali, non
attinenti all’ordine del giorno, il consigliere ha diritto di replicare e chiedere al Presidente il rispetto del
regolamento.
Art. 17
Poteri del Presidente rispetto al pubblico
1. Spettano al Presidente i poteri di ordine della parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita
avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza del Corpo di Polizia Municipale.
2. La Forza Pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, se non su richiesta del
Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono restare in silenzio, astenersi da
qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
4. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito dal
comma precedente. Chi sia stato espulso non potrà essere riammesso per tutta la durata della seduta
consiliare.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non per specifico invito da parte del
Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio su proposta di un Consigliere o accordi
precedenti della Conferenza dei Capogruppi.
6. Oltre al Segretario ed ai funzionari comunali addetti ai servizi, nessun altro può essere ammesso nella
parte dell'aula riservata ai Consiglieri, se non invitato dal Presidente e sempre che sia stato previsto da
accordi precedenti della Conferenza dei Capogruppi o su determinazione del Consiglio.
CAPO III
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Art. 18
Verifica del numero legale
1. L'adunanza del Consiglio s'apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario, per accertare
l'esistenza del numero legale.
Art. 19
Designazione e funzione degli scrutatori
1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è
legalmente valida e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore, solo per le votazioni segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere.
3. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, sono sostituiti con le stesse
modalità con cui sono stati designati.
4. La regolarità delle votazioni siano è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori in caso di
votazioni segrete.
5. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le
schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti che il segretario riepiloga
nello schema di provvedimento in trattazione.
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Art. 20
Funzioni di Segretario
1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o da chi lo Statuto ed il vigente
regolamento per il personale affida funzioni di supplenza del segretario comunale.
2. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere funzioni di segretario, unicamente
allo scopo di deliberare su un determinato oggetto e con l'obbligo di farne menzione nel verbale. In tal
caso il Segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.
3. L'esclusione del segretario è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art.290 T.U. 1915.
In tal caso il segretario è sostituito con i criteri previsti al comma 2 del presente articolo.
Art. 21
Ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
1. L'ordine di trattazione degli argomenti, comunicato ai Consiglieri all'atto della convocazione, è
immodificabile.
2. Su richiesta di un consigliere e con il voto favorevole del Consiglio sulla singola proposta, si possono
invertire uno o più punti all'ordine del giorno.
3. La discussione di qualsiasi argomento può essere sospesa per richiesta di un Consigliere e con il voto
del Consiglio sulla specifica richiesta. L'argomento può essere riproposto ad altra seduta.
4. Non possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno a meno che non abbiano il
carattere della comunicazione senza contenuto amministrativo. Il proponente deve farne richiesta scritta
al Presidente prima dell'inizio della seduta. Il Presidente, sospesa la seduta, può ammetterlo solo se la
Conferenza dei Capigruppo abbia espresso parere favorevole sottoscrivendone l'assenso in calce alla
richiesta.
Art. 22
Relazione illustrativa della proposta
1. Prima che s'inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione, il
Presidente dà o fa dare lettura dal Consigliere proponente della relazione medesima. Successivamente
sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri, nell'ordine d'iscrizione. Non è consentito l'intervento prima
della lettura della proposta.
Art. 23
Interventi dei Consiglieri
1. I Consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al
Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di
rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.
3. Non è consentito chiedere ai responsabili dei servizi ulteriori pareri, o la conferma del parere espresso a
seguito degli sviluppi della discussione, essendo questi tenuti ad esprimerlo preventivamente sulla
proposta ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000. Può, invece, essere chiesta la sospensione
della discussione dell'argomento ed il rinvio ad altra seduta, per l'approfondimento od il riesame dei
pareri richiesti ai sensi dell'art.49 suddetto.
4. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere iscritto a parlare può intervenire due volte:
la prima per non più di venti minuti, la seconda per non più di dieci minuti.
5. Ciascun Consigliere può chiedere per particolari argomenti che i tempi di cui al comma 4° siano
raddoppiati. il Consiglio decide seduta stante. Per la discussione del bilancio, preventivo o consuntivo,
di piani regolatori o loro varianti, di regolamenti ed altri argomenti similari i tempi di intervento sono
raddoppiati; è fatta salva la possibilità per ciascun Consigliere di chiedere al Presidente un ulteriore
aumento di tempo.
Art. 24
Inosservanza dei tempi d'intervento
1. Qualora il Presidente abbia richiamato due volte un Consigliere sulla inosservanza dei tempi d'intervento
stabiliti dal presente regolamento e questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può
interdirgli la parola per quella specifica discussione. In tal caso il Consigliere può chiedere ulteriori
cinque minuti per la conclusione del proprio intervento.
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Art. 25
Mozione d'ordine
1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un
richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione,
siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento.
2. Il Presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine; dopo di
che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.
Art. 26
Controproposte
1. Le controproposte, quelle cioè che non hanno carattere di emendamento alla proposta in discussione,
debbono essere formulate per iscritto e portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo delle
proposte cui si oppongono e comunque prima dell'inizio della discussione.
2. La presentazione di controproposte non interrompe il dibattito in corso sulla proposta.
3. La trattazione di controproposte avverrà solo se siano state respinte le proposte cui si oppongono.
Art. 27
Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti
1. Prima della replica del Sindaco o del relatore possono essere presentati, da ciascun Consigliere, ordini
del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine
del giorno.
2. Tali ordini del giorno, emendamenti, nonché sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto,
firmati e depositati sul banco del Presidente il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne
lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del
giorno o emendamento.
4. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di
dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide
seduta stante, a maggioranza dei presenti.
Art. 28
Chiusura della discussione
1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti a parlare, dichiara chiusa
la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. In caso di dissenso in ordine alla chiusura della discussione, il Presidente pone la questione in
votazione. il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
Art. 29
Dichiarazioni di voto
1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore, la parola può essere concessa,
esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata
non superiore a cinque minuti.
2. Altri Consiglieri possono rendere le loro dichiarazioni di voto solo se diversificato rispetto a quello
dichiarato dal Consigliere intervenuto in nome del gruppo. Anche tali interventi non possono superare la
durata di cinque minuti.
Art. 30
Votazione di ordini del giorno ed emendamenti
1. Nel caso in cui siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si
svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo l'ordine di presentazione. Successivamente, si
procederà alla votazione degli emendamenti con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si
continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene
successivamente votato nella sua globalità.
Art. 31
Votazione per parti separate
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1. Qualora sia stata avanzata, la richiesta di votazione per parti separate, il Consiglio decide seduta stante
sull'ammissibilità ed a maggioranza.
2. Se si è proceduto a tale tipo di votazione, successivamente si vota l'atto nel suo complesso nel testo
risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.
Art. 32
Forma della votazione
1. I Consiglieri votano per alzata di mano quando il voto è palese.
2. Le sole deliberazioni riguardanti persone e comportamenti, valutazioni discrezionali sulle persone
stesse, si prendono a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di
maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento.
4. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.
Art. 33
Proclamazione della votazione
1. Terminata la votazione il Presidente, ne proclama l'esito.
2. In caso di votazione per scrutinio segreto, se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il
Presidente annulla la votazione e ne dispone immediatamente la rinnovazione.
Art. 34
Contestazioni dei risultati e della validità delle votazioni
1. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di esse delibera il Consiglio
seduta stante. Può essere concessa la parola per non più di cinque minuti solo ai Consiglieri che
sollevino la contestazione e ad altri Consiglieri, per lo stesso tempo, che intendano opporvisi.
Art. 35
Deliberazioni immediatamente eseguibili
1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili, nei casi d'urgenza, col voto espresso della metà più uno dei consiglieri presenti alla seduta
del Consiglio.
Art. 36
Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni
1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla trattazione e alle deliberazioni rispetto alle quali
abbiano interesse a norma di legge.
2. Se all'atto abbiano interesse più della metà dei Consiglieri presenti, si procederà per votazioni separate
consentendo l'allontanamento di volta in volta del Consigliere interessato.
3. Alla votazione finale dell'atto nel suo complesso potranno partecipare nuovamente tutti i Consiglieri.
CAPO IV
PROCESSI VERBALI
Art. 37
Compilazione dei verbali
1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario; essi devono indicare almeno i punti principali
delle discussioni nonché‚ il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti
resi pro e contro ogni proposta.
2. Le sedute consiliari possono essere registrate su appositi nastri magnetici catalogati ed archiviati per
cinque anni, e su richiesta motivata di un consigliere, possono essere utilizzati per estrapolare la propria
dichiarazione riportandola su apposito verbale. Resta ferma la facoltà del Segretario di servirsi di
qualsiasi strumentazione e di personale da lui scelto per riportare il più fedelmente possibile i resoconti
delle sedute.
3. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario è coadiuvato dal personale dell'Ufficio segreteria.
4. Le sedute segrete non possono essere registrate.
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Art. 38
Contenuto dei verbali
1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti,
con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse,
deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a scrutinio segreto.
3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi altresì constare che si è
deliberato in seduta segreta.
Art. 39
Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale
1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di
chiedere le rettificazioni che risultassero necessarie.
2. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite sue dichiarazioni. In tal caso dovrà darne
dettatura al segretario o depositare copia dell'intervento al tavolo della Presidenza.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di chiedere la rettificazione di propri interventi in sede di lettura ed
approvazione dei verbali, che deve avvenire non oltre la seduta successiva. Il Consiglio delibera seduta
stante la eventuale rettificazione da apportare al verbale.
4. Qualora un Consigliere contesti la trascrizione del segretario, può chiedere di ascoltare la registrazione
del suo intervento reso nel precedente consiglio.
Art. 40
Sottoscrizione dei verbali
1.
I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario prima della pubblicazione all'Albo pretorio.
Art. 41
Pubblicità dei verbali
1. Oltre alla pubblicazione nei modi e termini previsti dalla legge, i verbali delle sedute del Consiglio
dovranno essere pubblicizzati nei modi e nei tempi previsti da altri regolamenti comunali o dallo Statuto.
TITOLO II
DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI. INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E
MOZIONI
Art. 42
Diritto di informazione dei Consiglieri
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di informazione ai sensi dello Statuto Comunale o ai sensi del
regolamento di accesso agli atti.
Art. 43
Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni
1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, su argomenti che interessano
l'attività del Comune e la sua popolazione.
Art. 44
L’interrogazione
1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la
verità di un fatto determinato, e se il fatto risulta vero, quali provvedimenti ha già adottato o intende
adottare l’amministrazione comunale.
2. L’interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro e conciso. Essa deve pervenire al
Sindaco entro il decimo giorno precedente a quello i cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si
intenda ottenere la risposta.
3. L’interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta.
4. Il Sindaco o l’assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all’interrogazione
presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono
atto e si riservano di dare risposta scritta all’interpellante entro dieci giorni da quello della presentazione.
8
Art. 45
L’interpellanza
1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi della condotta
dell’amministrazione od i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. Per la presentazione delle interpellanze, si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente
articolo per le interrogazioni.
3. Le interpellanze possono essere altresì discusse nella competente Commissione consiliare, nel qual
caso non vengono discusse in Consiglio.
Art. 46
Discussione delle interrogazioni ed interpellanze
1. La trattazione delle interrogazioni avviene di norma nella parte iniziale, dopo le comunicazioni del
Sindaco, o terminale della seduta consiliare, il tempo riservato a questo scopo in ogni seduta, non può
superare i sessanta minuti.
2. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni quando risulti assente l’interrogante.
3. L’interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà anche illustrarne il
contenuto. All’interrogante risponde il Sindaco, oppure l’assessore delegato competente. Ultimata
l’esposizione, l’interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto delle risposte avute.
Art. 47
Discussione delle interpellanze e trasformazione e trasformazione in mozione
1. L’interpellanza viene illustrata dal primo firmatario e ad essa viene data dal Sindaco o dall’assessore
delegato competente.
2. Se l’interpellante si dichiara non soddisfatto della risposta e intende promuovere una discussione
sull’oggetto dell’interpellanza, deve presentare una mozione.
Art. 48
La mozione
1. La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza
del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La mozione viene iscritta all’ordine del giorno della
seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
2. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le
norme del presente regolamento.
3. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l’adozione di un voto deliberativo.
4. La mozione deve essere firmata da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, tranne il caso previsto
dall'articolo successivo.
TITOLO III
GRUPPI E COMMISSIONI
CAPO I
GRUPPI CONSILIARI
Art. 49
Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
1. Nella prima adunanza del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, ciascun Consigliere dichiara a
quale Gruppo intende appartenere.
2. Un Gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al primo comma, il Consigliere è iscritto d'ufficio al Gruppo misto.
4. Sempre nella prima adunanza, ogni gruppo consiliare elegge nel suo seno un Capogruppo. In
mancanza di elezione, Capogruppo è il componente che ha riportato il maggior numero di voti nella lista
di appartenenza.
5. Ai Capigruppo vengono comunicate le delibere indicate dalla legge.
6. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo
esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne
comunicazione scritta al Sindaco allegando dichiarazione di accettazione di tutti gli appartenenti al
gruppo al quale aderisce.
7. Ogni singolo consigliere, anche nel corso della legislatura, può recedere dal gruppo consiliare a cui
appartiene e formarne uno nuovo.
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Art. 50
Conferenza dei Capigruppo
1. La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco o dal Vice-Sindaco o da un suo delegato. Alle
riunioni assiste il Segretario comunale o un suo delegato.
2. In caso di richiesta di almeno un terzo dei Capigruppo consiliari, il Sindaco deve convocare la
Conferenza dei Capigruppo.
3. La riunione è valida qualora sia presente almeno la metà dei gruppi rappresentati in Consiglio comunale.
4. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco in relazione all'esercizio della
funzione di Presidente delle riunioni consiliari, volta ad assicurare la programmazione ed il buon
andamento dei lavori del Consiglio. A tal fine la Conferenza dei Capigruppo terrà conto, nella
formazione delle proposte, della rilevanza dei provvedimenti da esaminare nonché delle segnalazioni
fornite dai Presidenti delle Commissioni permanenti, dalle Consulte o dal Difensore civico.
CAPO II
COMMISSIONI CONSILIARI
Art. 51
Tipi di Commissioni
1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta.
Art. 52
Prerogative dei componenti delle Commissioni consiliari
1. I componenti delle Commissioni ed i Consiglieri comunali o componenti della Giunta che partecipano alle
sedute delle Commissioni a norma del presente regolamento, per ogni effettiva presenza alle sedute
medesime, saranno ammessi ai benefici previsti e sanciti dalle leggi in vigore, purché nella stessa
giornata non abbiano diritto a percepire benefici per sedute di altri Organi del Comune o di altre
Commissioni.
Art. 53
Costituzione e composizione delle Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio entro trenta giorni dalla seduta in cui vengono comunicati gli assessori procede con criterio
proporzionale, in corrispondenza all'organizzazione amministrativa del Comune, alla nomina delle
Commissioni consiliari permanenti.
2. Le Commissioni durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
3. Ciascun membro può essere sostituito nel corso della legislatura solo se dimissionario o perché non più
Consigliere comunale.
4. Esse sono costituite da non meno di tre e da non più- di cinque Consiglieri. Il Sindaco e gli Assessori
non ne possono far parte.
5. Le Commissioni nominano nel loro seno, alla prima seduta, il Presidente, il Vice-Presidente ed il
Segretario.
6. Gli Assessori ed il Revisore dei conti intervengono alle sedute delle Commissioni su richiesta dei
rispettivi Presidenti.
7. Il Revisore dei conti può essere nominato componente, senza diritto di voto e con funzioni di controllo di
quelle Commissioni consiliari permanenti il cui operato attiene alla materia finanziaria o che trattano
problemi che comportano spesa.
8. Le Commissioni possono avvalersi di esperti esterni al Consiglio senza diritto di voto.
Art. 54
Competenza delle Commissioni consiliari permanenti
1. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono attività istruttoria delle deliberazioni su richiesta degli
organi collegiali del Comune ed esprimono pareri su richiesta degli altri organi del Comune.
2. Possono esaminare in sede redigente, su decisione del Consiglio comunale, i regolamenti e le loro
modifiche, riservandosi il Consiglio comunale stesso, il solo voto finale sul complesso del Regolamento.
3. Gli affari da trattare in Commissione sono trasmessi al suo Presidente dal Sindaco che ne darà notizia
anche ai Capigruppo consiliari.
10
Art. 55
Convocazione e validità delle sedute
1. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti che ne regolano anche i lavori e disciplinano
l'andamento delle sedute.
2. Le Commissioni sono convocate dal Presidente anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
3. La convocazione deve avvenire con avviso scritto da notificare almeno 24 ore prima della seduta.
Qualora alla seduta debbano partecipare membri esterni alla Commissione, l'avviso va notificato almeno
48 ore prima della seduta.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti.
5. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta.
6. Di ogni seduta va steso un processo verbale redatto dal segretario della Commissione e firmato da tutti i
membri presenti alla seduta stessa.
7. I verbali di deliberazione della Commissioni possono essere redatti su apposito registro preventivamente
vidimato dal Sindaco o su registro a fogli mobili, per consentirne la dattiloscrittura. In quest'ultimo caso i
verbali dovranno recare la numerazione progressiva.
Art. 56
Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori
1. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti non sono pubbliche.
2. Ai lavori possono partecipare tutti gli invitati che dovranno assentarsi al momento della votazione ad
eccezione del Revisore dei conti, che laddove presente in Commissione, pur non avendo diritto al voto,
potrà essere presente alla votazione.
Art. 57
Commissioni consiliari speciali
1. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni consiliari speciali esclusivamente per la migliore
realizzazione delle finalità enunciate nella Parte 1, Titolo I dello Statuto comunale.
2. Alle Commissioni consiliari speciali si applicano tutte le norme delle Commissioni consiliari permanenti
con le seguenti eccezioni:
• Non vi è obbligo da parte del Consiglio alla loro costituzione.
• Possono essere costituite anche solo per specifici temi.
• Le sedute di queste Commissioni sono pubbliche.
3. Unitamente all'avviso di convocazione della seduta da notificare ai suoi membri va affisso, a cura del
messo, anche avviso all'Albo Pretorio.
4. Alle sedute delle Commissioni consiliari speciali possono intervenire, su richiesta dei rispettivi Presidenti
e senza diritto al voto, anche rappresentanti di categorie economiche, di associazioni, di organizzazioni
di volontariato ed esperti del settore.
Art. 58
Commissioni consiliari di inchiesta
1. Il Consiglio comunale può costituire, sempre con criterio proporzionale, Commissioni d'inchiesta per
l'accertamento di fatti o per l'esame di questioni di interesse della Comunità locale o attinenti
all'Amministrazione comunale, alle aziende, alle istituzioni ed agli enti dipendenti dal Comune.
2. Alle Commissioni consiliari d'inchiesta si applicano tutte le norme delle Commissioni consiliari
permanenti con la sola eccezione che non vi è obbligo da parte del Consiglio alla loro costituzione.
TITOLO IV
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 59
Funzionamento
La Giunta è convocata almeno una volta alla settimana, a giorno ed ora fissi con provvedimento scritto
del Sindaco o in assenza dal Vice Sindaco, valido finche il Sindaco non intenda cambiare il giorno o
l'ora.
2. Può essere convocata, sempre dal Sindaco, in via straordinaria tutte le volte che se ne presenti la
necessità In tal caso deve esserne dato avviso a tutti i membri o nella forma scritta e notificata o a
1.
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mezzo fonogramma al numero telefonico indicato preventivamente dall'Assessore al Segretario
comunale.
Art. 60
Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie è formulato dal Sindaco anche sulla base di eventuali richieste
degli Assessori delegati per specifiche materie e consegnato al Segretario comunale 24 ore prima della
seduta in modo che resti a disposizione degli Assessori per tutte le ore d'ufficio del giorno antecedente
alla seduta.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre per le sedute straordinarie.
Art. 61
Deposito delle proposte presso la Segreteria comunale
1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata depositata almeno un giorno
prima presso la segreteria comunale, con tutti i documenti necessari, per l'acquisizione dei pareri
obbligatori previsti dall’art. 49, comma1, del D.lgs 267/2000.
2. Per poter essere esaminata dalla Giunta, la proposta di deliberazione, oltre al deposito nei tempi previsti
dal comma precedente, deve rimanere a disposizione degli assessori comunali presso l'ufficio
segreteria, nelle ore d'ufficio, almeno giorno feriale precedente l'adunanza.
3. Qualora la documentazione agli atti non venga ritenuta sufficiente da un Assessore, questi ha diritto a
chiedere un rinvio della discussione dell'argomento, previa decisione della Giunta.
Art. 62
Numero legale degli Assessori per la validità delle adunanze
1. La Giunta comunale non può deliberare se non interviene la metà più uno dei componenti.
2. Nel numero fissato per la validità delle adunanze della Giunta comunale non devono computarsi gli
Assessori presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, od i loro parenti o affini fino al quarto
grado, abbiano interesse a termini di legge. Qualora l'argomento riguarderà solo in parte un Assessore,
si terranno più votazioni in modo che gli Assessori, si asterranno dal prendere parte alla votazione solo
per la parte che li riguardi.
3. Gli Assessori che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a
rendere legale l'adunanza stessa. La verifica del numero legale va fatta dunque al momento della
votazione dal Presidente, assistito da due Assessori in funzione di scrutatori.
4. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a
rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Art. 63
Presidenza delle sedute
1. Le sedute della Giunta comunale sono presiedute dal Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del
Sindaco dal Vice-Sindaco, in caso di impedimento di entrambi dall'assessore anziano.
Art. 64
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente tutela il buon andamento dei lavori della Giunta; in particolare egli garantisce il rispetto del
calendario dei lavori; modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine del
giorno prestabilito e comunicato agli Assessori; concede la facoltà di parlare; pone o precisa i termini
delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla e annuncia il risultato delle votazioni, ai sensi
delle norme del presente regolamento.
Art. 65
Sospensione delle sedute
1. Il Presidente‚ inoltre. è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi
e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza in caso di mancata osservanza del primo comma del
presente articolo.
Art. 66
12
Verifica del numero legale
1. L'adunanza della Giunta si apre con l'appello nominale degli Assessori fatto dal Segretario o da chi per
esso, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Il Segretario verbalizza gli assessori presenti sull’apposito brogliaccio.
Art. 67
Designazione degli scrutatori
1.
Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il presidente dichiara alla Giunta che la seduta è
legalmente valida e designa due assessori alle funzioni di scrutatore in caso di sedute con votazione
segreta.
Art. 68
Funzioni di Segretario
1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale.
2. La Giunta comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere funzioni di segretario, unicamente
allo scopo di deliberare su un determinato oggetto e con l'obbligo di farne menzione nel verbale. In tal
caso il Segretario deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la deliberazione.
3. L'esclusione del segretario è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art.290 T.U. 1915.
In tal caso il segretario è sostituito con i criteri previsti al comma 2 del presente articolo.
Art. 69
Ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
1. L'ordine di trattazione degli argomenti è quello depositato in segreteria nei tempi e modi previsti
dall'art.57. Esso può essere modificato senza particolari formalità.
2. La discussione di qualsiasi argomento può essere sospesa su richiesta di un Assessore e con il voto
della Giunta sulla specifica richiesta. L'argomento può essere riproposto ad altra seduta.
3. Non possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno, a meno che non abbiano il
carattere dell'urgenza e sempre che si riescano ad acquisire i pareri dei funzionari previsti dalla legge, o
della comunicazione senza contenuto amministrativo.
Art. 70
Relazione illustrativa della proposta
1. Prima che si inizi la discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione, il
Presidente dà o fa dare lettura dall'Assessore proponente della relazione medesima. Successivamente
sono ammessi a parlare gli altri assessori, nell'ordine di iscrizione. Non è consentito l'intervento prima
della lettura della proposta.
2. Il parere di legittimità al Segretario Comunale può essere chiesto con istanza scritta.
Art. 71
Chiusura della discussione
1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti gli Assessori iscritti a parlare, dichiara
chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. In caso di dissenso in ordine alla chiusura della discussione, il Presidente pone la questione in
votazione. La Giunta decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
Art. 72
Dichiarazioni di voto
1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore, la parola può essere concessa,
esclusivamente per le dichiarazioni di voto.
Art. 73
Forma della votazione
1. Gli Assessori votano per alzata di mano quando il voto è palese.
2. Le sole deliberazioni riguardanti persone e comportamenti, valutazioni discrezionali sulle persone
stesse, si prendono a scrutinio segreto.
13
3.
4.
5.
6.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.
Solo per le votazioni segrete è richiesta l'assistenza di due scrutatori i quali assistono il Presidente nello
spoglio delle schede o sulla conta dei voti.
Art. 74
Proclamazione della votazione
1. Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito.
2. In caso di votazione per scrutinio segreto, se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il
Presidente annulla la votazione e ne dispone immediatamente la rinnovazione.
3. Il Presidente, dopo aver proclamato l'esito della votazione, può chiedere che gli assessori presenti ed il
segretario della seduta sottoscrivano l'esito della deliberazione o lo schema predisposto dagli uffici
quando sono posti in discussione argomenti di particolare rilevanza amministrativa.
4. Al termine di ogni seduta di Giunta, il Presidente e gli assessori sottoscrivono quanto da loro deliberato
sull’apposito brogliaccio, regolarmente vidimato e custodito dal segretario.
Art. 75
Contestazioni dei risultati e della validità delle votazioni
1. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di esse delibera la Giunta
seduta stante.
Art. 76
Deliberazioni immediatamente eseguibili
1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili, nei casi d'urgenza, col voto espresso della maggioranza degli Assessori che compongono la
Giunta.
Art. 77
Casi di obbligatoria astensione dalle deliberazioni
1. Gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano
interesse a norma di legge.
2. Se all'atto abbiano interesse più della metà degli Assessori in carica, si procederà per votazioni separate
consentendo l'allontanamento di volta in volta dell'Assessore interessato.
3. Alla votazione finale dell'atto nel suo complesso potranno partecipare nuovamente tutti gli Assessori.
Art. 78
Compilazione dei verbali
1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario; essi devono indicare almeno i punti principali
delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti
resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario è coadiuvato dal personale dell'Ufficio segreteria.
Art. 79
Contenuto dei verbali
1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi degli Assessori presenti alla votazione sui singoli
oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse,
deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a scrutinio segreto.
3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi altresì constare che si è
deliberato in seduta segreta.
Art. 80
Motivi e rettificazioni da iscrivere a verbale
1. Ogni Assessore ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di
chiedere le rettificazioni che risultassero necessarie.
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2. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite sue dichiarazioni. In tal caso dovrà darne
dettatura al segretario o depositare copia dell'intervento al tavolo della Presidenza.
3. Ciascun Assessore ha diritto di chiedere la rettificazione di propri interventi in sede di lettura ed
approvazione dei verbali, che deve avvenire non oltre i termini previsti dal successivo articolo 82. La
Giunta delibera seduta stante la eventuale rettificazione da apportare al verbale.
Art. 81
Sottoscrizione dei verbali
1. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario prima della pubblicazione all'Albo pretorio.
Art. 82
Pubblicità dei verbali
1. I verbali delle sedute della Giunta, sono trasmessi, a cura del Segretario comunale, al Centro
Informazioni e Relazioni Pubbliche previsto dall'art.47 dello Statuto ai sensi del comma 21 dell'art.67
dello Statuto.
2. I verbali di cui al primo comma devono essere pubblicati entro i 10 giorni successivi alla loro adozione in
caso di delibere immediatamente esecutive, 15 giorni nel caso di delibere di Giunta ordinaria pena la
loro decadenza.
TITOLO V
Art. 83
Interpretazione delle norme
1. La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione delle norme
contenute nel presente regolamento, è rimessa al Presidente, salvo appello al Consiglio comunale
qualora la decisione del Presidente venga contestata.
Art. 84
Leggi ed atti regolamentari
1.
2.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto
applicabili:
a)
lo Statuto e i regolamenti comunali;
b)
le leggi ed i regolamenti regionali;
c)
le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.
I termini previsti in questo regolamento sostituiscono automaticamente tutti quelli previsti in ogni altro
regolamento comunale.
Art. 85
Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 86
Entrata in vigore del presente regolamento
1.
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15
giorni consecutivi .
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