All.1 Schema contratto
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All.1 Schema contratto
SCHEMA DI CONTRATTO L'anno duemila……… il giorno ...…........... del mese di …………….…... in Roma TRA Lottomatica S.p.A, con sede in Roma, Viale del Campo Boario 56/d, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08028081001, qui di seguito denominata “Lottomatica” E ………………………………………………… con sede in ………………. Via…………………………, Codice Fiscale n. …………………… e Partita I.V.A. n. ………………………., qui di seguito denominata “l’Impresa”. Tutte di seguito congiuntamente definite anche le “Parti”. PREMESSO CHE A) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (già “Ministero delle Finanze”) di seguito “Amministrazione”, con D.M. n. 4832 del 17 marzo 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, ha affidato in concessione (di seguito la “Concessione”) a Lottomatica l’organizzazione e la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato; B) Lottomatica deve provvedere all’affidamento del Servizio di movimentazione dei materiali per la logistica del gioco del lotto; C) Lottomatica ha indetto una gara pubblica europea mediante procedura aperta per l’affidamento del predetto servizio di movimentazione dei materiali per la logistica del gioco del lotto, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie S n. ……., del …………………..e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quinta serie speciale, n. ……, del……………..; 2 D) l’Impresa si è aggiudicata il Servizio avendo presentato il prezzo più basso secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara; E) l’Impresa ha presentato la dichiarazione attestante la propria composizione societaria in conformità al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; F) l’Impresa ha prestato cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, sotto forma di ……………………….. n………………. per un importo pari a Euro…………,… (……..……………/….) stipulata con la ………..……….. in data ………………avente scadenza il .............................; G) l’Impresa, inoltre, ha presentato polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi n. ……………………………stipulata con la ………………………. in data ……………………….per un importo di Euro ……………. (…………………../00), a copertura dei rischi della Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'esecuzione del presente Contratto, avente scadenza il .............................; H) l’Impresa dichiara di possedere l’organizzazione e i mezzi necessari per effettuare il Servizio oggetto del presente Contratto al corrispettivo indicato nell’offerta nonché alle condizioni tutte di cui al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico; I) l’Impresa dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico nonché dal Bando di Gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione delle stesse. TUTTO CIÒ PREMESSO Le Parti stipulano e convengono quanto segue: ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 3 Le Parti convengono che le premesse e tutti gli allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e dichiarano di averne preso piena e totale conoscenza. ART. 2 OGGETTO 2.1 L’Impresa si impegna ad effettuare, alle condizioni tutte di cui al presente Contratto, un servizio di movimentazione dei materiali per la logistica del gioco del lotto (di seguito per brevità il “Servizio”), avente le caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico, da espletarsi presso il magazzino sito in Fiumicino (RM) – Via della Corona Boreale n. 240. Il Servizio riguarda l’espletamento delle seguenti prestazioni: A. ricevimento e controllo quantità e qualità dei materiali in entrata, compresi i resi dal corriere oggetto di spedizioni non andate a buon fine; B. versamento dei materiali in magazzino e loro posizionamento; C. prelievo dei materiali da spedire e loro trasferimento nelle aree di lavorazione; D. picking dei materiali dislocati nelle aree preposte per l’allestimento degli ordini di spedizione; E. controllo e confezionamento dei colli; F. movimentazione dei colli in uscita e formazione delle unità di carico per l’affidamento al corriere. 2.2 L’impresa espressamente prende atto che Lottomatica avrà facoltà di variare, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta all’Impresa almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima rispetto alla data prevista, l’ubicazione della sede del magazzino di cui al precedente comma. 2.3 L’Impresa espressamente accetta per tutta la durata del Contratto – su richiesta di Lottomatica – di aumentare o diminuire la fornitura del Servizio oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di 1/5 (un 4 quinto) dell’importo contrattuale complessivo, fermo restando il corrispettivo unitario di cui al successivo art. 12. ART. 3 DURATA Il presente Contratto avrà durata di 4 (quattro) anni dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche di cui al Capitolato Tecnico e al presente Contratto. ART. 4 RECESSO 4.1 In caso di annullamento, revoca o decadenza della Concessione di cui alla Premessa A, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21, Lottomatica ha facoltà di recedere, totalmente o parzialmente, dal presente Contratto dandone avviso all’Impresa, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere effetto. In tali ipotesi l’Impresa avrà esclusivamente il diritto di percepire i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. 4.2 L’Impresa espressamente acconsente che Lottomatica, in qualsiasi momento, possa recedere totalmente o parzialmente dal presente Contratto dandone avviso all’Impresa, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere effetto. In tal caso Lottomatica riconoscerà all’Impresa esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso. L’Impresa rinuncia, fin da ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi titolo. 5 ART. 5 ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DELL’IMPRESA L’Impresa si impegna ad organizzare ed effettuare il Servizio a suo completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla manodopera, ai materiali, alle attrezzature ed ai mezzi di trasporto, ivi compresi i mezzi meccanici di carico e scarico materiali, che si intendono remunerati con il corrispettivo di cui all’art. 12 del presente Contratto. ART. 6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 6.1 L’Impresa nominerà, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del presente Contratto, un proprio rappresentante cui sarà demandato il coordinamento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto ed al quale sarà indirizzata ogni comunicazione e/o ordini di servizio da parte del personale designato da Lottomatica. 6.2 L’Impresa si impegna a sostituire il rappresentante qualora ricevesse da Lottomatica richiesta ragionevolmente motivata. ART. 7 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 7.1 L’Impresa garantisce che tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto saranno eseguite da personale qualificato, coadiuvato da tutti i mezzi necessari per l’espletamento del Servizio. 7.2 L’Impresa si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Servizio nel rispetto della tempistica e delle modalità operative di cui al Capitolato Tecnico. ART. 8 VARIAZIONI 8.1 L’Impresa non potrà apportare alcuna variazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto se non dietro espressa autorizzazione scritta di 6 Lottomatica. Qualora Lottomatica riscontri il mancato rispetto di tale obbligo, potrà chiedere la risoluzione di diritto del presente Contratto. 8.2 Lottomatica si riserva tuttavia il diritto di richiedere, e l’Impresa avrà l’obbligo di eseguire, senza alcun onere aggiuntivo, quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del Servizio che si rendessero ragionevolmente necessarie per la migliore esecuzione dello stesso. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note all’Impresa con apposita comunicazione la quale indicherà, altresì, le modalità ed i tempi di decorrenza. ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI 9.1 L’Impresa riconosce a Lottomatica il diritto di procedere, anche senza preavviso, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, per mezzo di propri rappresentanti o persone da essa delegate, a verifiche e/o controlli idonei ad accertare lo stato delle stesse e la conformità delle modalità esecutive alle prescrizioni ed indicazioni relative alla realizzazione del Servizio descritto nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto. 9.2 Nel caso in cui dagli accertamenti emergano ritardi o difetti di esecuzione che rendano impossibile, ad avviso di Lottomatica, il rispetto dei livelli di Servizio indicati nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico e nel presente Contratto ovvero rilevino la mancata ottemperanza a prescrizioni e indicazioni di cui al Capitolato Tecnico e/o al presente Contratto, Lottomatica, previa contestazione degli addebiti all’Impresa, potrà fissare un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l’adempimento entro il quale l’Impresa dovrà conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente tale termine, Lottomatica potrà risolvere totalmente o parzialmente il presente Contratto per inadempimento. 7 9.3 Resta inteso che le verifiche e i controlli non pregiudicano l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 né la richiesta di risarcimento dei danni a qualsiasi titolo subiti. ART. 10 GARANZIA 10.1 L’impresa dichiara espressamente che il Servizio sarà eseguito nel rispetto di tutte le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto. 10.2 L’impresa, inoltre, garantisce che il Servizio, come sopra descritto, è esente da vizi che ne diminuiscano il valore, anche solo parzialmente, ed è idoneo all’uso cui è destinato, e ne garantisce perfettamente la funzionalità. 10.3 L’Impresa sarà responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali. Sarà cura dell’Impresa garantire la rispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto da Lottomatica. 10.4 L’Impresa si impegna a manlevare sin d’ora Lottomatica da qualsiasi azione, impegnandosi anche a sostenere i relativi oneri di difesa, da chiunque promossa nei confronti di Lottomatica in conseguenza dell’esecuzione del presente contratto da parte dell’Impresa. L’Impresa si impegna, altresì, a corrispondere le somme eventualmente dovute da Lottomatica nei confronti di terzi a titolo di risarcimento danni, spese giudiziali e onorari professionali in seguito a condanna esecutiva o a procedimenti di natura cautelare, in conseguenza dell’esecuzione del presente contratto da parte dell’Impresa. ART. 11 PROPRIETÀ DI LOTTOMATICA 11.1 I materiali oggetto delle prestazioni contrattuali sono di proprietà esclusiva di Lottomatica. 8 11.2 L’Impresa si impegna a non utilizzare, in alcun modo, quanto custodito nel magazzino per conto di Lottomatica, se non per l'esecuzione del Servizio. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, Lottomatica potrà chiedere la risoluzione di diritto del presente Contratto. ART. 12 CORRISPETTIVO 12.1 Per l’espletamento del Servizio di cui al precedente art. 2 e di tutte le prestazioni ad esso connesse, Lottomatica corrisponderà all’Impresa alle condizioni, obblighi ed oneri tutti del presente Contratto - il corrispettivo unitario omnicomprensivo e forfetario di euro ..................................(................................./.............) escluso IVA, per ogni collo confezionato. 12.2 Il corrispettivo di cui al precedente comma si intende comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del presente Contratto. 12.3 Resta inteso che il corrispettivo di cui al presente articolo – a partire dal secondo anno di durata del presente contratto - sarà sottoposto a revisione, in incremento o decremento, nella misura del 75% della variazione ISTAT per l’adeguamento del costo della vita di operai e impiegati, relativa al mese precedente a quello di revisione. 12.4 L’Impresa, pertanto, rinuncia espressamente, sin d’ora, a richiedere ai sensi dell’art. 1467 c.c., la risoluzione del presente Contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità. 12.5 L’Impresa dichiara, infine, che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza, dei luoghi interessati all’esecuzione del Servizio nonché di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico. ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 9 13.1 Il corrispettivo di cui al precedente art. 12 verrà liquidato da Lottomatica previa presentazione di apposita fattura mensile posticipata emessa dall’Impresa. 13.2 Le Parti concordano che il pagamento del sopracitato corrispettivo avverrà a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla fine del mese di emissione della fattura, mediante bonifico bancario emesso sul c/c IBAN n. ……….............................................. acceso presso ………...................ag. ……., intestato a …………… . 13.3 Ogni eventuale variazione delle modalità di pagamento sopraindicata e/o delle coordinate bancarie suindicate dovrà essere comunicata a Lottomatica, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata presso il domicilio eletto nel presente Contratto all'art. 28. 13.4 Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta a Lottomatica i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti dell’Impresa. 13.5 Resta peraltro inteso che la modalità di comunicazione indicata al comma 3, non potrà essere in alcun modo derogata e che ogni altra comunicazione di qualsiasi tipo e forma sarà priva di effetto. 13.6 L’Impresa prende espressamente atto che Lottomatica non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. 13.7 In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 sarà facoltà di Lottomatica compensare l’importo della penale con quanto dovuto mensilmente a titolo di corrispettivo all’Impresa per l’esecuzione del Servizio e/o incamerare la cauzione di cui al successivo art. 14. ART. 14 CAUZIONE 14.1 La cauzione di cui alle Premesse del Contratto è prestata dall’Impresa a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale. Tale cauzione, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, sarà 10 progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 60% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà su base trimestrale nella misura del 3,75% dell’importo garantito con la sola condizione dell’esecuzione a regola d’arte di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto; a tal fine Lottomatica si impegna a rilasciare all’Impresa attestazione di regolare esecuzione e autorizzazione allo svincolo, da consegnare all’Istituto garante. L'ammontare residuo, pari al 40% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato decorsi 30 (trenta) giorni dalla conclusione del rapporto contrattuale. 14.2 Resta inteso che qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto al precedente art. 13.7 ovvero per effetto di quanto disposto al successivo art. 15, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui Lottomatica avrà reso noto all’Impresa l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, Lottomatica potrà considerare il Contratto risolto, fatto salvo il risarcimento del danno subito. ART. 15 PENALI 15.1 In caso di mancato rispetto da parte dell’Impresa dei livelli di Servizio previsti al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, Lottomatica applicherà le penali secondo quanto stabilito nel medesimo paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. 15.2 Fatta salva l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, qualora anche uno solo degli inadempimenti sanzionati nello stesso paragrafo si dovesse ripetere per più di tre volte anche non consecutive in ciascun periodo di 12 mesi di durata del contratto, Lottomatica si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. fatto salvo il 11 risarcimento del maggior danno. 15.3 Lottomatica potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dalla applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico e di cui al presente articolo con gli importi mensili dovuti all’Impresa di cui all’art. 12 del presente Contratto e/o avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 14. 15.4 Resta inteso che in caso di applicazione delle penali di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico ed al presente articolo Lottomatica si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 c.c. ART. 16 RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE 16.1 L’Impresa, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta ad osservare e ad adeguarsi – a sua cura e spese – a tutte le vigenti norme di Legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente Contratto. 16.2 L’Impresa in particolare è tenuta – a pena di risoluzione del Contratto - al pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia previdenziale, antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. In particolare, l’Impresa è tenuta a conformarsi a tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza vigenti, con particolare riferimento alle norme contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 16.3 Resta, comunque, espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra, sono ad esclusivo carico dell’Impresa, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di Lottomatica. 12 16.4 Restano parimenti ad esclusivo carico dell’Impresa le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra, intendendo l’Impresa stessa totalmente manlevare Lottomatica. 17.1 ART. 17 CESSIONE DEI CREDITI E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. Tale cessione sarà efficace nei confronti di Lottomatica a condizione che: a. il cessionario sia uno dei soggetti di cui all’art. 117 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006; b. il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato a Lottomatica; c. con la cessione sia garantita a Lottomatica la facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto, compreso il diritto di eccepire la compensazione; d. Lottomatica non opponga rifiuto alla cessione con comunicazione da notificarsi all’Impresa cedente e alla banca cessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della cessione. 17.2 Le Parti prendono atto che Lottomatica si riserva il diritto di rifiutare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto qualora accerti che le prestazioni contrattuali non siano state, in tutto o in parte, eseguite correttamente da parte dell’Impresa cedente ovvero nel caso in cui Lottomatica abbia proceduto all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 15 ovvero in pendenza di contenzioso tra le Parti. ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 18.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 18.2 Per le parti di Servizio per le quali l’Impresa abbia indicato nella dichiarazione di offerta di avvalersi del subappalto, secondo quanto 13 previsto al punto VI.3) del bando di gara, l'Impresa stessa resta in ogni caso responsabile nei confronti di Lottomatica per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando Lottomatica medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di prestazioni subappaltate. 18.3 L’Impresa si obbliga a trasmettere a Lottomatica, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori. 18.4 Lottomatica non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’Appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente. 18.5 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 18.6 In caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, Lottomatica, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto ex art. 1456 cod. civ. ART. 19 OBBLIGO DI RISERVATEZZA L’Impresa si impegna, pena la risoluzione del presente Contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da Lottomatica, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente Contratto, le informazioni relative all’attività svolta da Lottomatica, delle quali sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente Contratto. 14 ART. 20 RESPONSABILITÀ CIVILE 20.1 L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per danni cagionati a persone, anche per lesioni personali, e/o a cose, di Lottomatica e di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant’altro attiene all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa indicati. 20.2 In particolare, l’Impresa prende espressamente atto che eventuali omissioni o negligenze nell’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto possono comportare pregiudizi e/o danni alla raccolta del gioco del Lotto e/o agli altri giochi e servizi gestiti da Lottomatica. 20.3 L’Impresa si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire Lottomatica per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Lottomatica dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi. 20.4 L’Impresa dà espressamente atto che il massimale unico della polizza di cui alle premesse del Contratto, stipulata dall’Impresa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT), non potrà essere considerato, in alcun caso, come un limite al risarcimento dei danni. 20.5 L’Impresa si impegna a mantenere in vigore, per l’intera durata del Contratto e gli eventuali rinnovi, l’assicurazione di cui alle premesse, producendo tempestivamente a Lottomatica copia autentica del relativo contratto e delle eventuali appendici. In caso di mancata produzione dei documenti di cui sopra, prima della scadenza della polizza medesima, Lottomatica potrà considerare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il presente Contratto. ART. 21 CLAUSOLA DI SUBENTRO 21.1 L’Impresa acconsente, fin d’ora, che in ogni momento l’Amministrazione possa subentrare, senza alcun onere aggiuntivo, a Lottomatica nel 15 presente Contratto, impegnandosi a compiere, ove necessarie, tutte le formalità nei tempi e nei modi richiesti. 21.2 L’Impresa si impegna, altresì, ad accettare nella ipotesi suddetta le usuali altre clausole inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i fornitori. 21.3 L’Impresa riconosce che il corrispettivo di cui all’art. 12 del presente Contratto è comprensivo del consenso al subentro. 21.4 In caso di subentro dell’Amministrazione i corrispettivi dovuti saranno esclusivamente a carico dell’Amministrazione restando Lottomatica liberata – a seguito del subentro – da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito. ART. 22 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 22.1 L’Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi, previdenziali e tributari, ad ottemperare nei confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi contratti collettivi di lavoro, circolari e atti amministrativi. 22.2 L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro Contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso che l’Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 22.3 L’Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. 22.4 Lottomatica, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva di operare una ritenuta infruttifera, pari, nel massimo, al 20% 16 (ventipercento) dell’importo delle fatture concernenti il periodo in cui l’inadempienza è stata accertata e di escutere la cauzione di cui al precedente art. 14 sino a concorrenza degli importi maggiorati delle eventuali sanzioni dovute dall’Impresa a dipendenti, istituti previdenziali e fisco. 22.5 La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate siano state sanate; in tale ipotesi l’Impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento. 22.6 L’Impresa si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire Lottomatica per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Lottomatica dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti dell’Impresa. ART. 23 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 23.1 L’Impresa prende atto che la validità ed efficacia del presente Contratto sono subordinate all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l’intero periodo di durata del Contratto stesso. 23.2 In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l’organo di amministrazione dell’Impresa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’Impresa si impegna a comunicare tempestivamente a Lottomatica l’eventuale emanazione di provvedimenti di cui al comma precedente, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura o negli organi societari, negli organismi tecnici e amministrativi, pena la facoltà di Lottomatica di risolvere di diritto, ex art. 1456 del cod. civ., il presente Contratto. 17 23.3 Lottomatica si riserva, inoltre, il diritto di verificare, per tutta la vigenza del Contratto, la permanenza dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti. 23.4 L’Impresa prende atto che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al primo comma, nell’arco di vigenza del Contratto, Lottomatica, ai sensi della legislazione antimafia, recederà dallo stesso, salvo il risarcimento dei danni subiti. ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 24.1 Lottomatica ha facoltà di avvalersi del diritto di risolvere ex art. 1456 cod. civ. il presente Contratto, per fatto o colpa dell’Impresa, qualora la stessa dovesse incorrere in una delle inadempienze di cui ai seguenti articoli: 1. art. 8: violazione del divieto di apportare variazioni alle prestazioni oggetto del presente Contratto senza autorizzazione di Lottomatica; 2. art. 9: accertamento di ritardi o difetti di esecuzione che rendano impossibile il rispetto dei livelli di Servizio indicati nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico e nel presente Contratto ovvero rilevino la mancata ottemperanza a prescrizioni e indicazioni di cui al Capitolato Tecnico e/o al presente Contratto; 3. art. 11: violazione dell’obbligo di utilizzare quanto custodito per conto di Lottomatica se non per l’esecuzione del Servizio; 4. art. 14: mancata reintegrazione della cauzione; 5. art. 15: inadempimenti di cui al comma 2; 6. art. 16: mancato rispetto delle vigenti norme di legge, di regolamento e delle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità; 7. art. 18: violazione del divieto di cessione del Contratto, mancato rispetto degli obblighi per le prestazioni subappaltate; 8. art. 19: mancato rispetto dell’obbligo di riservatezza; 9. art. 20: responsabilità civile; 10. art. 22: mancato rispetto degli obblighi nei confronti dei dipendenti; 18 11. art. 23: mancato rispetto della legislazione antimafia; 12. art..30: violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi contenute nel Codice di condotta 24.2 Lottomatica potrà, pertanto, avvalersi di tale facoltà semplicemente comunicando all’Impresa la propria volontà. E’ sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ART. 25 TUTELA DEI DATI PERSONALI 25.1 I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte di Lottomatica nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto. 25.2 Resta inteso che competono all’Impresa i diritti di cui alla parte I, titolo II, del succitato D.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche. ART. 26 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. A tal fine, l’Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio dell’Impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. ART. 27 RAPPRESENTANZA LEGALE Per la firma e l’esecuzione del presente Contratto le Parti sono rappresentate come segue: - Impresa: Sig………….…………….. nato ………….. a………………, domiciliato per la carica in ………….. 19 - Lottomatica S.p.A.: Sig. …….………… nato il ……… a ……….., domiciliato per la carica in Roma, Viale del Campo Boario 56/d. ART. 28 DOMICILIO LEGALE A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio secondo quanto indicato nei commi seguenti. - Impresa: …………………………………………………… . - Lottomatica S.p.A.: Viale del Campo Boario 56/d – 00154 - Roma. Resta quindi inteso che ogni comunicazione sarà indirizzata al domicilio di cui al presente articolo. ART. 29 FORO COMPETENTE L’Impresa accetta, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla sottoscrizione, esecuzione, validità, interpretazione e risoluzione del presente Contratto, quale Foro competente, in via esclusiva, quello di Roma. ART. 30 CODICE DI CONDOTTA L’Impresa dichiara di aver preso in consegna il Codice di condotta di Lottomatica – visionabile inoltre sul sito www.lottomaticagroup.com – e si impegna pertanto, nell’esecuzione del presente contratto, a rispettare e a far rispettare da parte di chiunque operi per suo conto i principi e le regole in esso contenuti. Eventuali comportamenti volti a determinare, istigare, cooperare o facilitare la violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi contenute nel suddetto Codice da parte dei soggetti Destinatari dello stesso, costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto. Roma, …………….. Per accettazione ………………….. LOTTOMATICA S.p.A 20 L’Impresa dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e le condizioni di seguito indicate: ART. 4 RECESSO ART. 8 VARIAZIONI ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI ART. 12 CORRISPETTIVO ART. 14 CAUZIONE ART. 15 PENALI ART. 17 CESSIONE DEI CREDITI ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. ART. 20 RESPONSABILITA’ CIVILE ART. 21 CLAUSOLA DI SUBENTRO ART. 22 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART. 29 FORO COMPETENTE ART. 30 CODICE DI CONDOTTA Per accettazione …………………… 21 INDICE DEGLI ARTICOLI ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI ART. 2 OGGETTO ART. 3 DURATA ART. 4 RECESSO ART. 5 ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DELL’IMPRESA ART. 6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO ART. 7 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 8 VARIAZIONI ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI ART. 10 GARANZIA ART. 11 PROPRIETÀ DI LOTTOMATICA ART. 12 CORRISPETTIVO ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART. 14 CAUZIONE ART. 15 PENALI ART. 16 RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE ART. 17 CESSIONE DEI CREDITI ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO ART. 19 OBBLIGO DI RISERVATEZZA ART. 20 RESPONSABILITÀ CIVILE ART. 21 CLAUSOLA DI SUBENTRO 22 ART. 22 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI ART. 23 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART. 25 TUTELA DEI DATI PERSONALI ART. 26 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI ART. 27 RAPPRESENTANZA LEGALE ART. 28 DOMICILIO LEGALE ART. 29 FORO COMPETENTE ART. 30 CODICE DI CONDOTTA Allegato 1 SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI PER LA LOGISTICA DEL GIOCO DEL LOTTO Roma, Data di stipula