All.1 Schema contratto

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All.1 Schema contratto
SCHEMA DI CONTRATTO
L'anno duemila……… il giorno ...…........... del mese di …………….…... in Roma
TRA
Lottomatica S.p.A, con sede in Roma, Viale del Campo Boario 56/d, Codice
Fiscale e Partita IVA n. 08028081001, qui di seguito denominata “Lottomatica”
E
…………………………………………………
con
sede
in
……………….
Via…………………………, Codice Fiscale n. …………………… e Partita I.V.A. n.
………………………., qui di seguito denominata “l’Impresa”.
Tutte di seguito congiuntamente definite anche le “Parti”.
PREMESSO CHE
A)
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (già “Ministero delle Finanze”) di
seguito “Amministrazione”, con D.M. n. 4832 del 17 marzo 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni, ha affidato in concessione (di
seguito la “Concessione”) a Lottomatica l’organizzazione e la gestione del
servizio del gioco del Lotto automatizzato;
B)
Lottomatica
deve
provvedere
all’affidamento
del
Servizio
di
movimentazione dei materiali per la logistica del gioco del lotto;
C)
Lottomatica ha indetto una gara pubblica europea mediante procedura
aperta per l’affidamento del predetto servizio di movimentazione dei
materiali per la logistica del gioco del lotto, il cui bando è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie S n. ……., del
…………………..e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quinta
serie speciale, n. ……, del……………..;
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D)
l’Impresa si è aggiudicata il Servizio avendo presentato il prezzo più basso
secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara;
E)
l’Impresa ha presentato la dichiarazione attestante la propria composizione
societaria in conformità al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
F)
l’Impresa ha prestato cauzione definitiva, a garanzia degli impegni
contrattuali, sotto forma di ……………………….. n………………. per un
importo pari a Euro…………,… (……..……………/….) stipulata con la
………..……….. in data ………………avente scadenza il .............................;
G)
l’Impresa, inoltre, ha presentato polizza di assicurazione di Responsabilità
Civile Terzi n. ……………………………stipulata con la ……………………….
in
data
……………………….per
un
importo
di
Euro
…………….
(…………………../00), a copertura dei rischi della Responsabilità Civile
verso Terzi connessi all'esecuzione del presente Contratto, avente
scadenza il .............................;
H)
l’Impresa dichiara di possedere l’organizzazione e i mezzi necessari per
effettuare il Servizio oggetto del presente Contratto al corrispettivo indicato
nell’offerta nonché alle condizioni tutte di cui al presente Contratto ed al
Capitolato Tecnico;
I)
l’Impresa dichiara, infine, che quanto risulta dal presente Contratto, dal
Capitolato Tecnico nonché dal Bando di Gara e dal Disciplinare di gara,
definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e
consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione delle
stesse.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le Parti stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
3
Le Parti convengono che le premesse e tutti gli allegati al presente Contratto
costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e dichiarano di averne
preso piena e totale conoscenza.
ART. 2
OGGETTO
2.1
L’Impresa si impegna ad effettuare, alle condizioni tutte di cui al presente
Contratto, un servizio di movimentazione dei materiali per la logistica del
gioco del lotto (di seguito per brevità il “Servizio”), avente le
caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico, da espletarsi presso il
magazzino sito in Fiumicino (RM) – Via della Corona Boreale n. 240.
Il Servizio riguarda l’espletamento delle seguenti prestazioni:
A.
ricevimento e controllo quantità e qualità dei materiali in entrata,
compresi i resi dal corriere oggetto di spedizioni non andate a
buon fine;
B.
versamento dei materiali in magazzino e loro posizionamento;
C.
prelievo dei materiali da spedire e loro trasferimento nelle aree di
lavorazione;
D.
picking
dei
materiali
dislocati
nelle
aree
preposte
per
l’allestimento degli ordini di spedizione;
E.
controllo e confezionamento dei colli;
F.
movimentazione dei colli in uscita e formazione delle unità di
carico per l’affidamento al corriere.
2.2
L’impresa espressamente prende atto che Lottomatica avrà facoltà di
variare, in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, dandone
comunicazione scritta all’Impresa almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima
rispetto alla data prevista, l’ubicazione della sede del magazzino di cui al
precedente comma.
2.3
L’Impresa espressamente accetta per tutta la durata del Contratto – su
richiesta di Lottomatica – di aumentare o diminuire la fornitura del
Servizio oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di 1/5 (un
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quinto)
dell’importo
contrattuale
complessivo,
fermo
restando
il
corrispettivo unitario di cui al successivo art. 12.
ART. 3
DURATA
Il presente Contratto avrà durata di 4 (quattro) anni dalla data della sua
sottoscrizione, fatto salvo il completo adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche di cui al Capitolato
Tecnico e al presente Contratto.
ART. 4
RECESSO
4.1
In caso di annullamento, revoca o decadenza della Concessione di cui
alla Premessa A, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21,
Lottomatica ha facoltà di recedere, totalmente o parzialmente, dal
presente Contratto dandone avviso all’Impresa, mediante lettera
raccomandata A/R, almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il
recesso deve avere effetto. In tali ipotesi l’Impresa avrà esclusivamente il
diritto di percepire i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al
momento di efficacia del recesso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi
pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.
4.2
L’Impresa espressamente acconsente che Lottomatica, in qualsiasi
momento, possa recedere totalmente o parzialmente dal presente
Contratto dandone avviso all’Impresa, mediante lettera raccomandata
A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve
avere
effetto.
In
tal
caso
Lottomatica
riconoscerà
all’Impresa
esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al
momento di efficacia del recesso. L’Impresa rinuncia, fin da ora, a
qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso a qualsiasi
titolo.
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ART. 5
ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DELL’IMPRESA
L’Impresa si impegna ad organizzare ed effettuare il Servizio a suo completo
rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla
manodopera, ai materiali, alle attrezzature ed ai mezzi di trasporto, ivi compresi i
mezzi meccanici di carico e scarico materiali, che si intendono remunerati con il
corrispettivo di cui all’art. 12 del presente Contratto.
ART. 6
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
6.1
L’Impresa nominerà, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del
presente Contratto, un proprio rappresentante cui sarà demandato il
coordinamento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto ed al
quale sarà indirizzata ogni comunicazione e/o ordini di servizio da parte
del personale designato da Lottomatica.
6.2
L’Impresa si impegna a sostituire il rappresentante qualora ricevesse da
Lottomatica richiesta ragionevolmente motivata.
ART. 7
CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
7.1
L’Impresa garantisce che tutte le prestazioni oggetto del presente
Contratto saranno eseguite da personale qualificato, coadiuvato da tutti i
mezzi necessari per l’espletamento del Servizio.
7.2
L’Impresa si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Servizio
nel rispetto della tempistica e delle modalità operative di cui al Capitolato
Tecnico.
ART. 8
VARIAZIONI
8.1
L’Impresa non potrà apportare alcuna variazione alle prestazioni oggetto
del presente Contratto se non dietro espressa autorizzazione scritta di
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Lottomatica. Qualora Lottomatica riscontri il mancato rispetto di tale
obbligo, potrà chiedere la risoluzione di diritto del presente Contratto.
8.2
Lottomatica si riserva tuttavia il diritto di richiedere, e l’Impresa avrà
l’obbligo di eseguire, senza alcun onere aggiuntivo, quelle variazioni e/o
integrazioni alle modalità di esecuzione del Servizio che si rendessero
ragionevolmente necessarie per la migliore esecuzione dello stesso. Tali
variazioni saranno tempestivamente rese note all’Impresa con apposita
comunicazione la quale indicherà, altresì, le modalità ed i tempi di
decorrenza.
ART. 9
VERIFICHE E CONTROLLI
9.1
L’Impresa riconosce a Lottomatica il diritto di procedere, anche senza
preavviso, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, per
mezzo di propri rappresentanti o persone da essa delegate, a verifiche
e/o controlli idonei ad accertare lo stato delle stesse e la conformità delle
modalità
esecutive
alle
prescrizioni
ed
indicazioni
relative
alla
realizzazione del Servizio descritto nel Capitolato Tecnico e nel presente
Contratto.
9.2
Nel caso in cui dagli accertamenti emergano ritardi o difetti di esecuzione
che rendano impossibile, ad avviso di Lottomatica, il rispetto dei livelli di
Servizio indicati nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico e nel presente
Contratto ovvero rilevino la mancata ottemperanza a prescrizioni e
indicazioni di cui al Capitolato Tecnico e/o al presente Contratto,
Lottomatica, previa contestazione degli addebiti all’Impresa, potrà fissare
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l’adempimento entro il
quale l’Impresa dovrà conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente
tale termine, Lottomatica potrà risolvere totalmente o parzialmente il
presente Contratto per inadempimento.
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9.3
Resta inteso che le verifiche e i controlli non pregiudicano l’applicazione
delle penali di cui al successivo art. 15 né la richiesta di risarcimento dei
danni a qualsiasi titolo subiti.
ART. 10
GARANZIA
10.1
L’impresa dichiara espressamente che il Servizio sarà eseguito nel
rispetto di tutte le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel
presente Contratto.
10.2
L’impresa, inoltre, garantisce che il Servizio, come sopra descritto, è
esente da vizi che ne diminuiscano il valore, anche solo parzialmente, ed
è idoneo all’uso cui è destinato, e ne garantisce perfettamente la
funzionalità.
10.3
L’Impresa sarà responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni
contrattuali. Sarà cura dell’Impresa garantire la rispondenza di quanto
fornito rispetto a quanto richiesto da Lottomatica.
10.4
L’Impresa si impegna a manlevare sin d’ora Lottomatica da qualsiasi
azione, impegnandosi anche a sostenere i relativi oneri di difesa, da
chiunque promossa nei confronti di Lottomatica in conseguenza
dell’esecuzione del presente contratto da parte dell’Impresa. L’Impresa si
impegna, altresì, a corrispondere le somme eventualmente dovute da
Lottomatica nei confronti di terzi a titolo di risarcimento danni, spese
giudiziali e onorari professionali in seguito a condanna esecutiva o a
procedimenti di natura cautelare, in conseguenza dell’esecuzione del
presente contratto da parte dell’Impresa.
ART. 11
PROPRIETÀ DI LOTTOMATICA
11.1
I materiali oggetto delle prestazioni contrattuali sono di proprietà
esclusiva di Lottomatica.
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11.2
L’Impresa si impegna a non utilizzare, in alcun modo, quanto custodito
nel magazzino per conto di Lottomatica, se non per l'esecuzione del
Servizio. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, Lottomatica potrà
chiedere la risoluzione di diritto del presente Contratto.
ART. 12
CORRISPETTIVO
12.1
Per l’espletamento del Servizio di cui al precedente art. 2 e di tutte le
prestazioni ad esso connesse, Lottomatica corrisponderà all’Impresa alle condizioni, obblighi ed oneri tutti del presente Contratto - il
corrispettivo
unitario
omnicomprensivo
e
forfetario
di
euro
..................................(................................./.............) escluso IVA, per
ogni collo confezionato.
12.2
Il corrispettivo di cui al precedente comma si intende comprensivo di ogni
onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del presente
Contratto.
12.3
Resta inteso che il corrispettivo di cui al presente articolo – a partire dal
secondo anno di durata del presente contratto - sarà sottoposto a
revisione, in incremento o decremento, nella misura del 75% della
variazione ISTAT per l’adeguamento del costo della vita di operai e
impiegati, relativa al mese precedente a quello di revisione.
12.4
L’Impresa, pertanto, rinuncia espressamente, sin d’ora, a richiedere ai
sensi dell’art. 1467 c.c., la risoluzione del presente Contratto per
sopravvenuta eccessiva onerosità.
12.5
L’Impresa dichiara, infine, che nella determinazione del prezzo offerto ha
tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza, dei luoghi interessati
all’esecuzione del Servizio nonché di tutti gli elementi economici, tecnici
e di tempistica indicati nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Tecnico.
ART. 13
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
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13.1
Il corrispettivo di cui al precedente art. 12 verrà liquidato da Lottomatica
previa presentazione di apposita fattura mensile posticipata emessa
dall’Impresa.
13.2
Le Parti concordano che il pagamento del sopracitato corrispettivo
avverrà a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla fine del mese di emissione
della fattura, mediante bonifico bancario emesso sul c/c IBAN n.
……….............................................. acceso presso ………...................ag.
……., intestato a …………… .
13.3
Ogni eventuale variazione delle modalità di pagamento sopraindicata e/o
delle coordinate bancarie suindicate dovrà essere comunicata a
Lottomatica, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata presso il
domicilio eletto nel presente Contratto all'art. 28.
13.4
Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta a
Lottomatica i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto
liberatorio nei confronti dell’Impresa.
13.5
Resta peraltro inteso che la modalità di comunicazione indicata al
comma 3, non potrà essere in alcun modo derogata e che ogni altra
comunicazione di qualsiasi tipo e forma sarà priva di effetto.
13.6
L’Impresa
prende
espressamente
atto
che
Lottomatica
non
corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per
ragioni indipendenti dalla sua volontà.
13.7
In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 15 sarà
facoltà di Lottomatica compensare l’importo della penale con quanto
dovuto mensilmente a titolo di corrispettivo all’Impresa per l’esecuzione
del Servizio e/o incamerare la cauzione di cui al successivo art. 14.
ART. 14
CAUZIONE
14.1
La cauzione di cui alle Premesse del Contratto è prestata dall’Impresa a
copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale.
Tale cauzione, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, sarà
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progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione
nel limite massimo del 60% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo
avverrà su base trimestrale nella misura del 3,75% dell’importo garantito
con la sola condizione dell’esecuzione a regola d’arte di tutte le
prestazioni oggetto del presente contratto; a tal fine Lottomatica si
impegna a rilasciare all’Impresa attestazione di regolare esecuzione e
autorizzazione
allo
svincolo,
da
consegnare
all’Istituto
garante.
L'ammontare residuo, pari al 40% dell'iniziale importo garantito, sarà
svincolato decorsi 30 (trenta) giorni dalla conclusione del rapporto
contrattuale.
14.2
Resta inteso che qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre
per effetto di quanto disposto al precedente art. 13.7 ovvero per effetto di
quanto disposto al successivo art. 15, la cauzione dovrà essere
reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui Lottomatica
avrà reso noto all’Impresa l'avvenuta riduzione. In caso di mancata
reintegrazione nel termine suddetto, Lottomatica potrà considerare il
Contratto risolto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
ART. 15
PENALI
15.1
In caso di mancato rispetto da parte dell’Impresa dei livelli di Servizio
previsti al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, Lottomatica applicherà le
penali secondo quanto stabilito nel medesimo paragrafo 3.4 del
Capitolato Tecnico, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno
subito.
15.2
Fatta salva l’applicazione delle penali di cui al paragrafo 3.4 del
Capitolato Tecnico, qualora anche uno solo degli inadempimenti
sanzionati nello stesso paragrafo si dovesse ripetere per più di tre volte
anche non consecutive in ciascun periodo di 12 mesi di durata del
contratto, Lottomatica si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente
Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. fatto salvo il
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risarcimento del maggior danno.
15.3
Lottomatica potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti
dalla applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico e di cui al
presente articolo con gli importi mensili dovuti all’Impresa di cui all’art. 12
del presente Contratto e/o avvalersi della cauzione di cui al precedente
art. 14.
15.4
Resta inteso che in caso di applicazione delle penali di cui al paragrafo
3.4 del Capitolato Tecnico ed al presente articolo Lottomatica si riserva la
facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 c.c.
ART. 16
RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE
16.1
L’Impresa, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta ad
osservare e ad adeguarsi – a sua cura e spese – a tutte le vigenti norme
di Legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle
competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere
emanate nel corso di validità del presente Contratto.
16.2
L’Impresa in particolare è tenuta – a pena di risoluzione del Contratto - al
pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia previdenziale,
antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti. In
particolare, l’Impresa è tenuta a conformarsi a tutti gli obblighi connessi
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle
condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza vigenti, con particolare
riferimento alle norme contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni.
16.3
Resta, comunque, espressamente convenuto che gli eventuali maggiori
oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra,
sono ad esclusivo carico dell’Impresa, che non può, pertanto, avanzare
pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di Lottomatica.
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16.4
Restano parimenti ad esclusivo carico dell’Impresa le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui
sopra, intendendo l’Impresa stessa totalmente manlevare Lottomatica.
17.1
ART. 17
CESSIONE DEI CREDITI
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. Tale
cessione sarà efficace nei confronti di Lottomatica a condizione che:
a.
il cessionario sia uno dei soggetti di cui all’art. 117 comma 1 del
D.lgs. n. 163/2006;
b.
il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata, sia notificato a Lottomatica;
c.
con la cessione sia garantita a Lottomatica la facoltà di opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
presente
contratto,
compreso
il
diritto
di
eccepire
la
compensazione;
d.
Lottomatica non opponga rifiuto alla cessione con comunicazione
da notificarsi all’Impresa cedente e alla banca cessionaria entro
15 (quindici) giorni dalla notifica della cessione.
17.2
Le Parti prendono atto che Lottomatica si riserva il diritto di rifiutare la
cessione dei crediti derivanti dal presente contratto qualora accerti che le
prestazioni contrattuali non siano state, in tutto o in parte, eseguite
correttamente da parte dell’Impresa cedente ovvero nel caso in cui
Lottomatica abbia proceduto all’applicazione delle penali di cui al
precedente art. 15 ovvero in pendenza di contenzioso tra le Parti.
ART. 18
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
18.1
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto
contrario è nullo di diritto.
18.2
Per le parti di Servizio per le quali l’Impresa abbia indicato nella
dichiarazione di offerta di avvalersi del subappalto, secondo quanto
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previsto al punto VI.3) del bando di gara, l'Impresa stessa resta in ogni
caso responsabile nei confronti di Lottomatica per l'esecuzione delle
prestazioni oggetto di subappalto, sollevando Lottomatica medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di prestazioni
subappaltate.
18.3
L’Impresa si obbliga a trasmettere a Lottomatica, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai
subappaltatori.
18.4
Lottomatica non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo
svincolo della cauzione definitiva se l’Appaltatore non avrà ottemperato
all’obbligo di cui al comma precedente.
18.5
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
18.6
In caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al
presente articolo, Lottomatica, fermo restando il diritto al risarcimento di
ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente
Contratto ex art. 1456 cod. civ.
ART. 19
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Impresa si impegna, pena la risoluzione del presente Contratto e fatto salvo in
ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da Lottomatica, a non divulgare,
anche successivamente alla scadenza del presente Contratto, le informazioni
relative all’attività svolta da Lottomatica, delle quali sia venuta a conoscenza
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non
permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi
genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico
affidatole con il presente Contratto.
14
ART. 20
RESPONSABILITÀ CIVILE
20.1
L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per danni cagionati a
persone, anche per lesioni personali, e/o a cose, di Lottomatica e di terzi,
in dipendenza di omissioni o negligenze o quant’altro attiene
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti
da essa indicati.
20.2
In particolare, l’Impresa prende espressamente atto che eventuali
omissioni o negligenze nell’esecuzione delle attività di cui al presente
Contratto possono comportare pregiudizi e/o danni alla raccolta del gioco
del Lotto e/o agli altri giochi e servizi gestiti da Lottomatica.
20.3
L’Impresa si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire Lottomatica
per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Lottomatica
dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o
avanzata nei propri confronti da parte di terzi.
20.4
L’Impresa dà espressamente atto che il massimale unico della polizza di
cui alle premesse del Contratto, stipulata dall’Impresa a copertura dei
rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT), non potrà essere
considerato, in alcun caso, come un limite al risarcimento dei danni.
20.5
L’Impresa si impegna a mantenere in vigore, per l’intera durata del
Contratto e gli eventuali rinnovi, l’assicurazione di cui alle premesse,
producendo tempestivamente a Lottomatica copia autentica del relativo
contratto e delle eventuali appendici. In caso di mancata produzione dei
documenti di cui sopra, prima della scadenza della polizza medesima,
Lottomatica potrà considerare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il
presente Contratto.
ART. 21
CLAUSOLA DI SUBENTRO
21.1
L’Impresa acconsente, fin d’ora, che in ogni momento l’Amministrazione
possa subentrare, senza alcun onere aggiuntivo, a Lottomatica nel
15
presente Contratto, impegnandosi a compiere, ove necessarie, tutte le
formalità nei tempi e nei modi richiesti.
21.2
L’Impresa si impegna, altresì, ad accettare nella ipotesi suddetta le usuali
altre clausole inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti
stipulati con i fornitori.
21.3
L’Impresa riconosce che il corrispettivo di cui all’art. 12 del presente
Contratto è comprensivo del consenso al subentro.
21.4
In caso di subentro dell’Amministrazione i corrispettivi dovuti saranno
esclusivamente a carico dell’Amministrazione restando Lottomatica
liberata – a seguito del subentro – da ogni e qualsiasi responsabilità in
proposito.
ART. 22
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
22.1
L’Impresa si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi,
compresi quelli assicurativi, previdenziali e tributari, ad ottemperare nei
confronti del personale proprio a tutti gli obblighi, nessuno escluso,
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e
di assicurazioni sociali, ivi inclusi contratti collettivi di lavoro, circolari e
atti amministrativi.
22.2
L’Impresa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti
soggetti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in
cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro Contratto
collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella
località, anche nel caso che l’Impresa non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
22.3
L’Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
22.4
Lottomatica, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva di
operare
una
ritenuta
infruttifera,
pari,
nel
massimo,
al
20%
16
(ventipercento) dell’importo delle fatture concernenti il periodo in cui
l’inadempienza è stata accertata e di escutere la cauzione di cui al
precedente art. 14 sino a concorrenza degli importi maggiorati delle
eventuali sanzioni dovute dall’Impresa a dipendenti, istituti previdenziali e
fisco.
22.5
La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che le inadempienze rilevate
siano state sanate; in tale ipotesi l’Impresa non potrà avanzare alcuna
pretesa per il ritardato pagamento.
22.6
L’Impresa si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire Lottomatica
per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Lottomatica
dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o
avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti dell’Impresa.
ART. 23
DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
23.1
L’Impresa prende atto che la validità ed efficacia del presente Contratto
sono subordinate all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione
antimafia per l’intero periodo di durata del Contratto stesso.
23.2
In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti
l’organo di amministrazione dell’Impresa non dovranno essere stati
emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di
prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione
antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione
delle
medesime
disposizioni
ovvero
pronunciate
condanne
che
comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’Impresa si impegna a comunicare tempestivamente a Lottomatica
l’eventuale emanazione di provvedimenti di cui al comma precedente,
ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella
struttura o negli organi societari, negli organismi tecnici e amministrativi,
pena la facoltà di Lottomatica di risolvere di diritto, ex art. 1456 del cod.
civ., il presente Contratto.
17
23.3
Lottomatica si riserva, inoltre, il diritto di verificare, per tutta la vigenza del
Contratto, la permanenza dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia
relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
23.4
L’Impresa prende atto che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di
cui al primo comma, nell’arco di vigenza del Contratto, Lottomatica, ai
sensi della legislazione antimafia, recederà dallo stesso, salvo il
risarcimento dei danni subiti.
ART. 24
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
24.1
Lottomatica ha facoltà di avvalersi del diritto di risolvere ex art. 1456 cod.
civ. il presente Contratto, per fatto o colpa dell’Impresa, qualora la stessa
dovesse incorrere in una delle inadempienze di cui ai seguenti articoli:
1. art. 8: violazione del divieto di apportare variazioni alle prestazioni
oggetto del presente Contratto senza autorizzazione di Lottomatica;
2. art. 9: accertamento di ritardi o difetti di esecuzione che rendano
impossibile il rispetto dei livelli di Servizio indicati nel paragrafo 3.4
del Capitolato Tecnico e nel presente Contratto ovvero rilevino la
mancata ottemperanza a prescrizioni e indicazioni di cui al Capitolato
Tecnico e/o al presente Contratto;
3. art. 11: violazione dell’obbligo di utilizzare quanto custodito per conto
di Lottomatica se non per l’esecuzione del Servizio;
4. art. 14: mancata reintegrazione della cauzione;
5. art. 15: inadempimenti di cui al comma 2;
6. art. 16: mancato rispetto delle vigenti norme di legge, di regolamento
e delle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità;
7. art. 18: violazione del divieto di cessione del Contratto, mancato
rispetto degli obblighi per le prestazioni subappaltate;
8. art. 19: mancato rispetto dell’obbligo di riservatezza;
9. art. 20: responsabilità civile;
10. art. 22: mancato rispetto degli obblighi nei confronti dei dipendenti;
18
11. art. 23: mancato rispetto della legislazione antimafia;
12. art..30: violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi
contenute nel Codice di condotta
24.2
Lottomatica potrà, pertanto, avvalersi di tale facoltà semplicemente
comunicando all’Impresa la propria volontà. E’ sempre fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
ART. 25
TUTELA DEI DATI PERSONALI
25.1
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto
saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte di
Lottomatica nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, e successive modifiche, esclusivamente per le finalità connesse
all’esecuzione del presente Contratto.
25.2
Resta inteso che competono all’Impresa i diritti di cui alla parte I, titolo II,
del succitato D.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche.
ART. 26
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
A tal fine, l’Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate
nell’esercizio dell’Impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti
dall’imposta sul valore aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare con diritto di
rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
ART. 27
RAPPRESENTANZA LEGALE
Per la firma e l’esecuzione del presente Contratto le Parti sono rappresentate
come segue:
-
Impresa: Sig………….…………….. nato ………….. a………………,
domiciliato per la carica in …………..
19
-
Lottomatica S.p.A.: Sig. …….………… nato il ……… a ………..,
domiciliato per la carica in Roma, Viale del Campo Boario 56/d.
ART. 28
DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio
domicilio secondo quanto indicato nei commi seguenti.
-
Impresa: …………………………………………………… .
-
Lottomatica S.p.A.: Viale del Campo Boario 56/d – 00154 - Roma.
Resta quindi inteso che ogni comunicazione sarà indirizzata al domicilio di cui al
presente articolo.
ART. 29
FORO COMPETENTE
L’Impresa accetta, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla sottoscrizione,
esecuzione, validità, interpretazione e risoluzione del presente Contratto, quale
Foro competente, in via esclusiva, quello di Roma.
ART. 30
CODICE DI CONDOTTA
L’Impresa dichiara di aver preso in consegna il Codice di condotta di Lottomatica
– visionabile inoltre sul sito www.lottomaticagroup.com – e si impegna pertanto,
nell’esecuzione del presente contratto, a rispettare e a far rispettare da parte di
chiunque operi per suo conto i principi e le regole in esso contenuti. Eventuali
comportamenti volti a determinare, istigare, cooperare o facilitare la violazione di
una qualsiasi delle regole e dei principi contenute nel suddetto Codice da parte
dei soggetti Destinatari dello stesso, costituisce causa di risoluzione espressa del
presente contratto.
Roma, ……………..
Per accettazione
…………………..
LOTTOMATICA S.p.A
20
L’Impresa dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e le condizioni di seguito indicate:
ART.
4
RECESSO
ART.
8 VARIAZIONI
ART.
9 VERIFICHE E CONTROLLI
ART. 12 CORRISPETTIVO
ART. 14 CAUZIONE
ART. 15 PENALI
ART. 17 CESSIONE DEI CREDITI
ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.
ART. 20 RESPONSABILITA’ CIVILE
ART. 21 CLAUSOLA DI SUBENTRO
ART. 22 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 29 FORO COMPETENTE
ART. 30 CODICE DI CONDOTTA
Per accettazione
……………………
21
INDICE DEGLI ARTICOLI
ART.
1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
ART.
2 OGGETTO
ART.
3 DURATA
ART.
4 RECESSO
ART.
5 ONERI ED INCOMBENZE A CARICO DELL’IMPRESA
ART.
6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ART.
7 CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART.
8 VARIAZIONI
ART.
9 VERIFICHE E CONTROLLI
ART. 10 GARANZIA
ART. 11 PROPRIETÀ DI LOTTOMATICA
ART. 12 CORRISPETTIVO
ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 14 CAUZIONE
ART. 15 PENALI
ART. 16 RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE
ART. 17 CESSIONE DEI CREDITI
ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART. 19 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
ART. 20 RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 21 CLAUSOLA DI SUBENTRO
22
ART. 22 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
ART. 23 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 25 TUTELA DEI DATI PERSONALI
ART. 26 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
ART. 27 RAPPRESENTANZA LEGALE
ART. 28 DOMICILIO LEGALE
ART. 29 FORO COMPETENTE
ART. 30 CODICE DI CONDOTTA
Allegato 1
SCHEMA DI CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI PER LA LOGISTICA
DEL GIOCO DEL LOTTO
Roma,
Data di stipula