Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli

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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli
Regolamento attuativo della
FormazioneProfessionaleContinua
_________________________________________________________________________________________________________________________
Commissione IstituzionaleFormazione Professionale Continua
Presidente
dott.
Stefano Boanelli
dott.
Vincenzo De Luca
Vice Presidente
Segretario
dott.ssa
Donatina Tobia
rag.
dott.
dott.
rag.ra
dott.
dott.
dott.
dott.ssa
ragra.
dott.ssa
dott.
dott.
rag.ra
dott.ssa
rag.
dott.
dott.ssa
Crisci Enrico
Bergamaschi Simone
Cerini Nazareno
D’Agostino Stefania
D’Andrea Giuseppe
Falcone Alessandro
Fioretti Massimo
Galli Rossella
Luttazi Federica
Melia Elisa
Passeri Massimo
Petralli Daniele
Rella Maria
Rovazzani Maria Cristina
Sari Antonio
Stasi Michele
Carini Annamaria
Componenti
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL’ODCEC DI TIVOLI IL 9 NOVEMBRE
2009 CON MODIFICHE APPROVATE IN DATA 20 MAGGIO 2013, IN VIGORE DAL 21
MAGGIO 2013 E MODIFICHE ALL’ART. 8 C. 7 APPROVATE IN DATA 04 NOVEMBRE
2014 IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2015.
NELLA
SEDUTA
DEL
04
NOVEMBRE
2014
IL
CONSIGLIO
DELL’ORDINE
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DEI
_________________________________________________________________________________________________________________________
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI
TIVOLI
PRESO ATTO
delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione
professionale continua, per cui:
1. ai sensi dell’art. 29, co. 1, lett. m), del D. Lgs. n. 139/20051, il Consiglio Nazionale valuta e
approva i programmi diformazione professionale continua predisposti dagli Ordini
territoriali;
2. ai sensi dell’art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del D. Lgs.139/2005, nell’ambito delle proprie
attribuzioni dicoordinamento e promozione dell’attività dei Consigli dell’Ordine per
favorire le iniziative volte al miglioramento e alperfezionamento professionale, di
vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine e di esercizio della potestà
regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della
sussistenza dei requisitiper l’iscrizione, l’azione del Consiglio Nazionale è orientata ad
accertare che gli Ordini Locali:
a)
adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale
continua tali da garantire efficacia eduniformità di attuazione dei programmi da
questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle LineeGuida
predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
b)
predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione
professionale continua contenentiattività formative aventi ad oggetto le materie
inerenti all’attività professionale del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile,
1
D.LGS.28 giugno 2005, n. 139 - Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma
dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. (GU n. 166 del 19-7-2005 - Suppl. Ordinario n.126) - Art. 29. – Attribuzioni
- 1. Il Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento: a) rappresenta
istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche
amministrazioni competenti; b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che
interessano la professione; c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri
regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; d) coordina e promuove l’attività dei
Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; e) vigila sul
regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine; f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla
loro separazione; g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed
internazionale; h)determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le
spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali; i) decide in via amministrativa sui
ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di
cancellazione, nonché' in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine; l) formula il
regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi
dal Ministro della giustizia; m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria
predisposti dagli Ordini locali;
n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate
ogni quattro anni; o) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi
con il personale dipendente; p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e
aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per
l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché' negli altri casi previsti dalla legge; q) individua le
attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.
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indicate nel relativo Elenco di cui all’art. 3, co. 2;
c)
attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei
medesimi tra tutti gli iscritti,uniformità di riconoscimento dei Crediti Formativi
alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;
d)
accertino l’effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;
e)
adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi
favorire la più ampia partecipazionealle proprie attività formative anche da parte
di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi.
3. il Consiglio Nazionale favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa degli Ordini
territoriali, anche attraversoeventi formativi e attività di formazione a distanza,
direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale nell’ambito deipoteri di coordinamento
e promozione dell’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative intese
almiglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all’art. 29, co. 1, lett. d), del
D. Lgs. n. 139/2005,
4. Considerato atto del vigente Regolamento adottato con delibera unanime del Consiglio
del 9 n o v e m b r e 2 0 0 9 e s u c c e s s i v e v a r i a z i o n i e d i n t e g r a z i o n i ,
ADOTTA IL SEGUENTE
REGOLAMENTO ATTUATIVODELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
DELL’ODCEC CIRCOSCRIZIONE DEL
TRIBUNALE
DI
TIVOLI
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Sommario
Articolo 1 - Scopo del Regolamento....................................................................................................................... 6
Articolo 2 - Definizione e obiettivi della formazione professionale continua ..................................... 6
Articolo 3 - Attività di formazione professionale continua ......................................................................... 7
Articolo 4 - Periodo formativo ................................................................................................................................. 8
Articolo 5 - Obbligo della formazione professionale continua ed impegno minimo ........................ 8
Articolo 6 - Attribuzioni e compiti dell’Ordine di Tivoli.............................................................................. 10
Articolo 7 - Crediti Formativi Professionali: riconoscimento, controllo, attestati e disciplina
degli eventi formativi................................................................................................................................................. 11
Articolo 8 - Esenzioni ................................................................................................................................................. 15
Articolo 9 - Attuazione dei programmi .............................................................................................................. 16
Articolo 10 - Riconoscimento e attribuzione dei Crediti Formativi agli iscritti ............................... 17
Articolo 11 – Entrata in vigore .............................................................................................................................. 19
Articolo 12 - Rinvio ..................................................................................................................................................... 19
Articolo 13 - Norme transitorie............................................................................................................................. 19
Allegati al Regolamento ........................................................................................................................................... 19
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Articolo 1 - Scopo del Regolamento
1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l’attività di formazione professionale
continua per gli iscritti nell’Alboesercenti la professione tenuto dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli.
2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere
rinvenuto nell’art. 12, co. 1, lett. r),del D. Lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio
dell’Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionalecontinua ed
obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei
medesimi.
3. Il Regolamento per la formazione professionale continua dell’Ordine di Tivoli è
articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la
formazione professionale continua del Consiglio Nazionale ed è conforme allo schema
contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione
professionale continua dell’Ordine di Tivoli.
4. L’attività del Consiglio Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall’art. 29,
co. 1, lett. d), e), m) e p),del D. Lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale,
rispettivamente, coordina e promuove l’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le
iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, vigila sulregolare
funzionamento dei Consigli dell’Ordine, valuta e approva i programmi di formazione
professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la potestà
regolamentare in materia di organizzazione.
Articolo 2 - Definizione e obiettivi della formazione professionale continua
La formazione professionale continua:
a)
è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle
conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio
dell’attività professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile. Non
sostituisce, ma completa lo studio e l’approfondimento individuale che sono i
presupposti perl’esercizio dell’attività professionale;
b)
è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell’art. 29,
co. 1, lett. d), del D. Lgs.n.139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la
correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
c)
è svolta nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti
all’Albo e a garanzia dell’interesse pubblico;
d)
è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all’Albo mantengano,
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approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.
Articolo 3 - Attività di formazione professionale continua
1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al successivo articolo 5), costituiscono
attività formative, anche se svolte all’estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto
le materie di cui al comma successivo:
a)
partecipazione ad eventi formativi, quali:
o convegni: eventi formativi svolti in una giornata;
o seminari: eventi formativi svolti in un arco temporale minimo di due giorni o
massimo di cinque giorni;
o corsi o master: eventi formativi svolti in un arco temporale superiore a cinque
giorni;
ed eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi
nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cuiall’art. 29, co. 1, lett. m), del
D. Lgs. 139/2005;
b)
partecipazione ad eventi formativi nonché svolgimento di attività di formazione a
distanza, direttamenteaccreditati dal Consiglio Nazionale, nell’ambito dei poteri di
coordinamento e promozione dell’attività dei Consiglidell’Ordine per favorire le
iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all’art.
29,co. 1, lett. d), del D. Lgs. n. 139/2005;
c)
svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all’articolo 7) del
presente Regolamento.
2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all’attività
professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile. In particolare, le
attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico aziendali,le
materie giuridiche (tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo,
tributario, penale,processuale civile e penale), le attività professionali riservate e quelle
soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme
dell’ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative
connesse allo svolgimento dell’attività professionale, con particolare riguardo
all’applicazione delle nuove tecnologie ealla gestione degli studi professionali. In ogni
caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere
comprese tra quelle indicate nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative
specificamente predispostoed aggiornato dal Consiglio Nazionale.
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Articolo 4 - Periodo formativo
1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi
a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli
iscritti.
2. L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Articolo 5 - Obbligo della formazione professionale continua ed impegno minimo
1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e
deontologico per gli iscritti negli Albitenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12,
co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del D. Lgs. n. 139/2005.
2. Per l’assolvimento dell'obbligo di formazione l’iscritto all’Albo è tenuto a:
a)
acquisire 90 (novanta) Crediti Formativi Professionali in ciascun triennio
formativo, con un minimo di 20 (venti) crediti annuali dicui almeno 3 (tre) crediti
annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la
deontologia, le tariffee l’organizzazione dello studio professionale; tramite le
attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15
(quindici) Crediti Formativi annuali. Per le sole professioniste iscritte nell’Albo, è
concessa la facoltà per i primi due anni successivi al parto di acquisire con questa
modalità fino a 30 (trenta) C.F.P. annuali.
a1) in deroga alle disposizioni del precedente co.2, lett. a), esclusivamente per il
primo triennio formativo (2008-2010), fermo restando i crediti da acquisire
nel triennio, pari ad minimo 90 (novanta), non si terrà conto del minimo
annuale di 20 (venti) crediti annuali e delle 3 (tre) ore da effettuarsi per
materie obbligatorie. Inoltre, i crediti maturati fino al 31 luglio 2011 dagli
Iscritti che non hanno raggiunto il limite dei 90 crediti nel triennio 2008 -2010,
potranno essere imputati d’ufficio a questo triennio formativo, qualora tale
imputazione permettesse il raggiungimento dei 90 Cfp nel triennio. Di tale
imputazione
potrà
fare
istanza
anche
l’iscritto
nei
termini
dell’autocertificazione di cui al successivo periodo. Esclusivamente per il primo
triennio (2008-2010) le autocertificazioni per il riconoscimento dei C.F.P., ex
art.10 co.2 del presente regolamento, potranno essere presentate entro il 31
ottobre 2011. Fermo tutto il resto.
b)
documentare l’attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante
autocertificazione, utilizzando apposita modulistica approvata dal Consiglio
dell’Ordine di Tivoli;
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c)
esibire all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli,
secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazionecomprovante
l’avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo
precedente a quello in cui èeffettuata la richiesta.
3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono
essere riportati nel computo diquelli necessari per assolvere l’obbligo formativo
triennale, ma non possono sostituire i 20 Crediti Formativi minimi da conseguire nel
corso di ciascun anno formativo.
4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti
maturati nei trienni precedenti.
5. I trienni costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i
quali si iscrivono nel secondo o nel terzo anno di un triennio, fermo restando quanto
disposto nel successivo comma 6.
6. Per i nuovi iscritti all’Albo, per coloro che passano dall’Elenco Speciale all’Albo e per
coloro che, pur essendo iscritti all’Albo, cessano dalla condizione di non esercenti
l’attività professionale, l’obbligo formativo ha inizio dal 1° gennaio dell’anno formativo
successivo a quello di iscrizione all’Albo, al passaggio all’Albo ovvero alla cessazione
della condizione di non esercente l’attività professionale con conseguente riduzione del
numero di crediti triennale.Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e
successiva reiscrizione.
7. L’iscritto all’Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e
nel rispetto delle presentinorme, le attività formative da svolgere ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di cui al comma 1. Per l’acquisizione deicrediti di cui al
comma 2, l’iscritto può partecipare alle attività formative comprese nei programmi
predisposti daqualsiasi Ordine locale, e approvati dal Consiglio Nazionale nonché alle
attività formative direttamente accreditate dal Consiglio Nazionale, nell’ambito dei
poteri di coordinamento e promozione dell’attività dei Consigli dell’Ordine perfavorire
le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all’art. 29,
co. 1, lett. d), del D. Lgs. n. 139/2005.
I Crediti Formativi di altri Ordini Professionali od Enti pubblici e privati diversi da
quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono riconosciuti dal
Consiglio dell’Ordine di Tivoli, visti e valutati l’attinenza ai programmi formativi e gli
argomenti, con delibera apposita e/o per mezzo di protocolli d’intesa e/o convenzioni
già formalizzate.
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Articolo 6 - Attribuzioni e compiti dell’Ordine di Tivoli
1. L’attività istituzionale dell’Ordine di Tivoli comprende la formazione professionale
continua dei propri iscrittiall’Albo, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. r) del D. Lgs. 28 giugno
2005, n. 139. L’Ordine di Tivoli é ente formatore e regola il processo formativo e vigila
sull’assolvimento dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei propri iscritti.
2. In particolare l’Ordine di Tivoli:
a)
promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate
offerte di attività formative,predisponendo i relativi programmi, che invia al
Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 2e93 del
Regolamento per la F.P.C. del Consiglio Nazionale.
2
Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale- Art. 8 Contenuto dei programmi formativi
predisposti dagli Ordini territoriali - 1. I programmi non possono riferirsi ad un periodo superiore all’anno formativo.
2.Relativamente agli eventi formativi di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), i programmi devono indicarne:a) la tipologia;b) gli
argomenti oggetto di trattazione;c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;d) le
date previste di svolgimento;e) il luogo di svolgimento, compreso nella circoscrizione di competenza dell’Ordine territoriale;f)
altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l’indicazione e la qualificazione dei relatori.3. Relativamente alle
attività di formazione a distanza di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), ai fini dell’approvazione e dell’attribuzione dei relativi crediti
formativi, gli Ordini territoriali devono indicare nei propri programmi tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale
in conformità alle Norme di attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative predisposte in
base all’art. 6, co. 2, lett. b).4. Nel programma annuale delle attività formative devono essere contenuti argomenti relativi
all’ordinamento, alla deontologia, alle tariffe e all’organizzazione dello studio professionale, onde consentire l’acquisizione
degli specifici crediti formativi annuali di cui all’art. 5, co. 2, lett. a).5. Il programma formativo predisposto dall’Ordine
territoriale non comprende le attività formative particolari di cui all’art. 3, co. 1, lett. c).6. Le attività formative organizzate
dagli Ordini territoriali al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività
organizzate in Italia; gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall’Ordine territoriale organizzatore.
3
Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale - Art. 9 - Valutazione e approvazione dei
programmi formativi degli Ordini territoriali - 1. Il Consiglio Nazionale valuta i programmi formativi di cui alla lettera m)
dell’art. 29, co. 1, del d.lgs. 139/2005, anche tenendo conto delle proprie attribuzioni, indicate nell’art. 29, co. 1, lett. d) e p),
del d.lgs. 139/2005, di coordinamento e promozione dell’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative volte al
miglioramento e al perfezionamento professionale e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa ed in
materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.2. Il Consiglio Nazionale potrà negare
l’approvazione dei programmi formativi degli Ordini territoriali destinati ad essere attuati in un ambito regolamentare non
conforme ai requisiti suggeriti agli Ordini territoriali dal Consiglio Nazionale stesso nell’ambito delle attribuzioni di cui al
comma precedente e definiti nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua
degli Ordini territoriali. Allo scopo di consentire lo svolgimento dell’attività di valutazione dei programmi, gli Ordini
territoriali sono tenuti a trasmettere al Consiglio Nazionale copia dei propri Regolamenti per la formazione professionale
continua adottati e delle successive modifiche e integrazioni.3 Gli Ordini territoriali, in relazione alle esigenze di formazione
degli iscritti negli albi, tenendo conto delle indicazioni di questi ultimi, anche di concerto tra loro, predispongono i programmi
formativi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale in anticipo rispetto allo svolgimento delle attività
programmate. Il Consiglio Nazionale delibera sull’approvazione dei programmi entro 45 giorni dal ricevimento, previa
valutazione e riscontro di conformità degli argomenti in essi contenuti con quelli che possono formare oggetto delle attività
formative.4. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all’Ordine territoriale alcuna comunicazione in merito
all’approvazione, il programma s’intende approvato e alle attività sono attribuiti i crediti formativi con apposito
provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale, anche dopo lo svolgimento delle stesse.5. Per eccezionali motivi l’attribuzione
dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse, purché
l’Ordine territoriale abbia inoltrato preventivamente motivata richiesta di accreditamento.
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b)
allo scopo di consentire lo svolgimento dell’attività di valutazione dei programmi,
trasmette al Consiglio Nazionale copia del Regolamento per la formazione
professionale continua e di ogni successiva modifica edintegrazione;
c)
favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando
risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la
formazione professionale da enti finanziatori, garantendo che nel
programmaannuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei
Crediti Formativi obbligatori ripartiti su baseannua;
d)
regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività
formative;
e)
verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l’assolvimento
dell’obbligo di formazioneprofessionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti
l’esibizione della documentazione relativa all’attività formativasvolta.
3. Ai fini della vigilanza, l’Ordine di Tivoli può chiedere all’iscritto l’esibizione della
documentazione comprovantel’avvenuto svolgimento della formazione continua per il
triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi,
l’Ordine è altresì responsabiledei contenuti delle medesime nonché del controllo
dell’effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formativenell’ambito del
progetto di formazione professionale continua ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. r) del D.
Lgs. n. 139/2005.
5. L’inosservanza dell’obbligo formativo è valutata dall’Ordine di Tivoli al termine del
triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 (Esercizio dell'azione disciplinare) e ss. del D.
Lgs. n. 139/2005, con avvio dell’azione tendente ad accertare i motivi che hanno
originato l’inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l’Ordine di Tivoli,
nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l’apertura di un procedimento disciplinare,
nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari.
Articolo 7 - Crediti Formativi Professionali: riconoscimento, controllo, attestati e
disciplinadegli eventi formativi
1. Il Credito Formativo Professionale, in sigla per brevità anche C.F.P., è l’unità di misura
per la valutazione dell’impegno richiesto perl’assolvimento dell’obbligo di formazione
professionale continua.
2. Per la partecipazione agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno
riconosciuti all’iscritto i Crediti Formativi Professionali attributi dal Consiglio Nazionale
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secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio
Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall’iscritto.
3. Alle attività formative particolari di cui all’art. 3, co. 1, lett. c) del presente Regolamento,
i Crediti Formativi sono attribuiti secondo i criteririportati nella seguente tabella:
CREDITI
LIMITI
ATTRIBUITI
ANNUALI
a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal
Consiglio Nazionale.
1 ora = 3
crediti
max 15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti.
1 ora = 3
crediti
max 15
1 credito ogni
3.000 battute
max 10
d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle
materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività
formative.
10 crediti
max 15
e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle
materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività
formative.
4 crediti
max 4
f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per
l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile e per l’esame per l’iscrizione al registro dei revisori
contabili.
5 crediti
max 5
g) Partecipazione alle commissioni consultive di studio e gruppi di
lavoro sia del Consiglio Nazionale che degli Ordini territoriali.
1 riunione = 1
credito
max 154
h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio
degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio
Nazionale.
1 riunione = 2
crediti
max 10
i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi
ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell’Elenco delle materie
oggetto delle attività formative.
1 riunione = 1
credito
max 10
Il numero di C.F.P.
è pari al numero di
Crediti Formativi
universitari
max 10
ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI
c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti
compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative.
m) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie
comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative;
gli esami suddetti devono attribuire Crediti Formativi universitari.
4
Solo per il triennio il primo triennio formativo 2008-2010 il numero massimo di ore è pari a 10
Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 12 di 19
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attribuiti all’esame
l) Partecipazione all’Assemblea degli Iscritti convocata per
l’approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo dell’Odcec Tivoli
1 ora = 1
credito
max 4
4. Gli iscritti che hanno diritto al riconoscimento di Crediti Formativi in conseguenza
dello svolgimento delle attività formative particolari indicate al precedente comma 3
ovvero in conseguenza della partecipazione ad eventi formativi organizzati da altri
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili devono documentare
all’Ordine tale diritto mediante consegna della autocertificazione conforme al
modello allegato al presente Regolamento unitamente alla relazione annuale.
5. I Crediti Formativi conseguiti dai componenti delle Commissioni Istituzionali (Albo,
Parcelle, Tirocinio, Antiriciclaggio, Disciplina e F.P.C.) a seguito della partecipazione
ai lavori di tali consessi, esauriscono - sino a concorrenza –l’obbligo di acquisizione
di Crediti Formativi di cui alle lettere A e B dell’elenco delle materie oggetto delle
attività formative redatto dal Consiglio Nazionale.
6. Affinché siano idonee ad attribuire Crediti Formativi, le attività di formazione a
distanza di cui all’art. 3, co. 1, lett.a), devono essere specificatamente inserite nei
programmi predisposti dall’Ordine di Tivoli ed inviati al ConsiglioNazionale per
l’approvazione. Relativamente a tali attività formative, l’Ordine deve indicare tutte le
informazionirichieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione
sull’applicazione delle tecnologie di e-learningalle attività formative, di cui all’art. 6,
co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua delConsiglio
Nazionale, illustrando altresì le modalità di controllo dell’effettiva partecipazione
dell’iscritto all’attivitàformativa, la cui responsabilità compete all’Ordine territoriale
di appartenenza dell’iscritto.
7. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di attività di
formazione a distanza organizzateed erogate dal Consiglio Nazionale, ovvero da esso
direttamente accreditate, che si considerano automaticamenteaccreditate.
8. La presenza degli iscritti agli eventi formativi partecipativi è verificata dall’Ordine
mediante metodi di rilevazioneelettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di
entrata e di uscita degli iscritti stessi, ovvero mediante altri metodidi volta in volta
adottati dall’Ordine.
9. La rilevazione delle presenze è effettuata dal personale di Segreteria, dai Consiglieri
e da Colleghi eventualmentedelegati dal presidente della commissione F.P.C.,
all’ingresso e all’uscita dell’iscritto all’evento.
10. Hanno diritto alla attribuzione di Crediti Formativi, secondo il seguente parametro:
Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 13 di 19
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1 ora = 1 credito. Le frazioni di oreinferiori a minuti 45 non danno diritto a Crediti
Formativi.Qualora l’evento formativo sia effettuato in giornate intere, per
l’attribuzione dei C.F.P., verranno valutate le singole sessioni mattutine e
pomeridiane, con le regole sopra descritte. Qualora all’iscritto risulti per un evento
solo la timbratura o la forma di entrata, non verrà attribuito alcun credito formativo.
11. Gli iscritti ad un evento devono dimostrare all’atto della rilevazione di entrata, su
richiesta del personale incaricato dall’Ordine, di cui al precedente co.9,la propria
identità personale con la esibizione di un documento di riconoscimento ovvero della
Tessera Professionale. Il personale dell’Ordine non ammette chi non forniscatale
dimostrazione, fatta salva la conoscenza personale dell’iscritto.
12. Per gli eventi formativi organizzati a distanza mediante l‘utilizzo di internet o altre
tecnologie di comunicazione etrasmissione dati simultanee e interattive (e-learning),
la rilevazione delle presenze e riconoscimento al partecipante deiCrediti Formativi
avverrà in conformità alle procedure descritte nel documento approvato dal
Consiglio Nazionale deiDottori commercialisti e degli Esperti Contabili.
13. Al fine di migliorare la qualità degli eventi formativi, ai partecipanti può essere
chiesto di dare una valutazionedell’evento mediante la compilazione di apposita
scheda.
14. E’ fatto obbligo all’Iscrittoprenotarsi ai singoli eventi formativi attraverso il sito
istituzionale ovvero, esclusivamente qualora il sistema informatico non dovesse
funzionare, attraverso la segreteria dell’Ordine.
Qualora non potesse partecipare all’evento prenotato è fatto obbligo all’Iscritto di
disdire entro ventiquattro ore dall’inizio dell’evento, la propria prenotazione con le
stesse modalità dell’iscrizione. Se tale obbligo di comportamento (disdetta) dovesse
venire non rispettato per tre volte nell’arco di un anno formativo e/o cinque volte
nell’arco del triennio formativo,l’Iscritto potrà essere sottoposto, valutate le
motivazioni, del Consiglio dell’Ordine a Procedimento Disciplinare con le modalità
previste dal Regolamento per il Procedimento approvato dal Consiglio dell’Ordine il
30 novembre 2011 con eventuali sue successive modificazioni ed integrazioni5.
15. A partire dal 31 luglio 2011 gli eventi formativi organizzati dell’Ordine, potranno
essere annullati qualora il numero delle prenotazioni pervenute alle ventiquattro
ore prima dell’inizio dello stesso risultino inferiori a dieci.
5
Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli in attuazione delle
disposizioni previste dal Capo V del D. Lgs. 139/2005 e del “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare
territoriale” (Regolamento Nazionale) emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 6
marzo 2008 e il 12 novembre 2009, quale atto interno di natura procedimentale di una peculiare funzione del Consiglio
dell'Ordine in conformità alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990).
Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 14 di 19
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16. In ogni caso deve essere cura dell’iscritto consultare tempestivamente il sito
istituzionale dell’ordine per avere informazioni relativamente ad eventuali
variazioni o annullamenti di eventi formativi.
17. E’ vietata la contemporanea iscrizione ad eventi formativi concomitanti.
18. L’iscritto sarà sempre tenuto a scaricare e conservare l’attestato di partecipazione
che l’Ordine pubblicherà nella propria scheda personale. La scheda personale
dell’iscritto è tenuta dall’Ordine per sempre visione delle proprie risultanze.
L’Iscritto sarà sempre tenuto a conservare i dati degli eventi svolti si con l’Ordine di
Tivoli che presso altri Ordini o Enti terzi.
Articolo 8 - Esenzioni
1. L’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua
nei seguenti casi:
a) maternità;
b) servizio militare volontario;
c) servizio civile volontario;
d) malattia grave;
e) infortunio;
f) assenza dall’Italia,
g) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
Le cause debbono determinare l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei
mesi.
L’esenzione prevista dal presente punto spetta per l’intero periodo di interruzione
dell’attività professionale.
2. Gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche
occasionalmente, non sono tenutia svolgere l’attività di formazione professionale
continua.
3. Al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo formativo coloro che, non esercitando
neanche occasionalmente laprofessione, ne avanzino richiesta scritta, l’Ordine di Tivoli
può effettuare la propria attività di verifica in base a unadichiarazione,conforme al
modello allegato al presente Regolamento, nella quale l’iscritto, sotto la propria
personale responsabilità, sostenga di:
a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad
Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 15 di 19
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b)
c)
attività rientranti nell’oggettodella professione;
non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al
relativo obbligo;
non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in
qualsiasi forma.
4.
L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei Crediti Formativi da
acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno d’esonero.
5.
Possono essere esentati dagli obblighi inerenti alla F.P.C. gli iscritti all’Albo che abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno di età, purché abbiano altresì maturato almeno
venti anni di iscrizione all’Albo di un Ordine locale; ovvero abbiano compiuto il
settantacinquesimo anno di età. L’esenzione spetta dall’inizio del triennio in cui si
verifica la condizione e deve essere necessariamente comunicata all’Ordine attraverso
autocertificazione.
6.
I Crediti Formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto è
esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo.
7.
In caso di maternità, fino al compimento di un anno del bambino, e/o gestazione, il
minimo triennale di 90 crediti è ridotto a 45. Tale riduzione potrà essere ripartita, a
richiesta dell’iscritta, anche tra più anni ovvero tra due trienni. In caso di paternità è
riconosciuta al padre la riduzione di 15 crediti formativi, a scelta dello stesso, per l’anno
della nascita ovvero per il successivo. Le disposizioni del presente punto si applicano
anche in caso di adozione; per l’adozione rileva, in luogo della data di nascita, la data del
pre-affidamento adottivo.
8.
Per l’esenzione prevista dalla lettere d) il richiedente dovrà produrre un certificato
medico che attesti il periodo di esenzione, in ogni caso oltre sei mesi, e la seria
compromissione dello svolgimento dell’attività lavorativa e, conseguentemente,
formativa.”
Articolo 9 - Attuazione dei programmi
1. L’Ordine di Tivoli, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 6, realizza, anche di concerto
con altri Ordini territoriali, il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le
modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenzedi formazione dei propri iscritti.
2. L’Ordine di Tivoli realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi
di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a
Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 16 di 19
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soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall’Ordinedi Tivoli svolge, nella circoscrizione di
questo ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, ilcontrollo e la
responsabilità dell’Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della
qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli
albi tenuti dagli Ordini dei dottoricommercialisti e degli esperti contabili, poiché esso
esegue un incarico nei limiti e con l’osservanza delle condizioni stabilite dall’Ordine che
lo ha incaricato.
Articolo 10 - Riconoscimento e attribuzione dei Crediti Formativi agli iscritti
1. L’Ordine di Tivoli riconosce i Crediti Formativi agli iscritti all’Albo che partecipano agli
eventi e svolgono le altreattività formative di cui all’art. 3, co. 1, lett. a) e b). Alle attività
formative particolari di cui all’art. 3, co. 1, lett. c),l’Ordine di Tivoli attribuisce i Crediti
Formativi secondo i criteri indicati all’articolo 7).
2. Al fine di ottenere il riconoscimento e l’attribuzione dei Crediti Formativi, gli iscritti
producono la documentazionedell’attività formativa svolta, attraverso la apposita
modulistica approvata, entro tre mesi dalla fine di ciascun anno formativo.
Qualora i Crediti Formativi risultino già dalla propria scheda personale presente
nell’area riservata del sito istituzionale dell’Ordine, non è necessario presentare alcun
documento.
Nel caso in cui si dovessero autocertificare crediti non rilevati direttamente dall’Ordine,
l’iscritto dovrà trasmettere esclusivamente i C.F.P. non risultanti.
Gli iscritti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante il diritto
alriconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività formative particolari di cuial
precedenteart. 7 per la esibizione a qualunque richiesta dell’Ordine sino alla scadenza
del termine diprescrizione per l’esercizio dell’azione disciplinare.
3. L’iscritto può indicare di aver assolto l’obbligo della formazione professionale continua
in tutte le forme dicomunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al
pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa,biglietti da visita, ecc.). A tal proposito il
presidente delle commissione F.P.C., su richiesta dell’iscritto, rilascia, con cadenza
triennale, dopo l’espletamento dei controlli di legge e di formalità, idonea attestazione
concernente il raggiungimento dei Crediti Formativi obbligatori.
4. L’accertamento del mancato assolvimento dell’obbligo di formazione nel triennio, nelle
modalità qui regolamentate,comporta l’apertura del procedimento disciplinare in capo
all’iscritto secondo il disposto di cui all’art. 6, comma 5, del presente regolamento.In
ogni caso, fatta eccezione per i riconosciuti casi di esenzione di cui al precedente articolo
8), qualora le motivazioni addotte per il mancatoraggiungimento dei Crediti Formativi
minimi non fossero fornite o dovessero risultare insufficienti, ed a prescinderedall’esito
del procedimento disciplinare, gli iscritti che non hanno raggiunto ilnumero di Crediti
Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 17 di 19
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Formativi minimi previsti dall’art. 5, co. 2, lett. a) nel triennio precedente non potranno,
nel triennio incorso, partecipare a commissioni consultive e gruppi di lavoro all’interno
dell’Ordine, essere segnalati dall’Ordine per ricoprirefunzioni richieste da terzi, né
potranno accogliere nuovi praticanti.
5. Il dato personale relativo all’avvenuto o al mancato assolvimento dell’obbligo formativo
del singolo iscritto èpubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D. Lgs. n. 196/2003.
Le modalità di diffusione di tale dato saranno individuare dal Consiglio dell’Ordine di
Tivoli, su proposta del presidente della commissione F.P.C., rimanendo facoltà
dell’Ordine segnalare in qualsiasi momento gli iscritti in regola o meno con
l’assolvimento della formazione professionale obbligatoria.
Articolo 11 - Tirocinio ed obbligo formativo
1. Il tirocinio professionale ex art.42 e seguenti del D.Lgs. n. 139/20056 non potrà, nel
periodo corrispondente all’impedimento, essere compiuto presso un professionista
iscritto l’Albo che chieda l’esonero dagli obblighi formativi per i motivi previsti all’art.8)
che provochi anche un’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi.
2. Nei casi di cui al precedente co.1 l’Iscritto richiedente l’esonero, non appena ricevuta la
accettazione dello stesso da parte del Consiglio dell’Ordine, è tenuto a comunicare ai
propri eventuali tirocinanti immediatamente suo stato di esonero.
3. Il tirocinio professionale ex art.42 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 non potrà, essere
compiuto presso un professionista iscritto all’Albo nei cui confronti sia stato accertato il
mancato assolvimento nel corso del triennio precedente degli obblighi di FPC. Tale
impedimento permane per tutto il triennio successivo. Sarà dovere dell’Iscritto
6
Articolo 42 - Tirocinio - 1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto
presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni. 2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,
sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi
comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative
sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle
sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.3. Con il
regolamento i cui al comma 2 vengono altresì determinate:a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro
Stato membro dell'Unione europea, con il limite massimo di un semestre, unico e ininterrotto, presso un soggetto abilitato
all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a
quella di dottore commercialista ed esperto contabile; b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il
periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal
tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A
Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella
Sezione stessa.
Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 18 di 19
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avvertire il proprio stato formativo verso il tirocinante.
4. Nei casi di cui al precedente co.3 il Consiglio dell’Ordine, appena accertato il mancato
assolvimento dell’obbligo FPC nel corso del triennio precedente sospende eventuali
rapporti di tirocinio ed avvisa il tirocinante.
Articolo 12 –Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua
approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine di Tivoli e si applica a tutte le attività di
formazione svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo
prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 (1° gennaio 2008).
Articolo 13 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento Attuativo, si rinvia a
quanto disciplinato dal Consiglio Nazionale.
Articolo 14 - Norme transitorie
La maturazione e l’eventuale valutazione dei Crediti Formativi Professionali per i
provenienti da altri Ordini territoriali, ed ogni altro aspetto a questi connesso, per il periodo
precedente all’entrata in vigore del presente Regolamento o alla data del trasferimento
verso quest’Ordine, avverrà secondo le norme contenute nel Regolamento altempo vigente
per l’Ordine di appartenenza del qual dovrà dare contezza l’iscritto.
Allegati al Regolamento
I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento
Allegato 1: Autocertificazione crediti
Allegato 2: Autocertificazione per altre cause di esenzione (art.8)
Allegato3: Autocertificazione esenzione per mancato esercizio della professione
Allegato 4: Tabella di cui articolo 7)per le attività formative particolari
Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 19 di 19