Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli
Regolamento attuativo della FormazioneProfessionaleContinua _________________________________________________________________________________________________________________________ Commissione IstituzionaleFormazione Professionale Continua Presidente dott. Stefano Boanelli dott. Vincenzo De Luca Vice Presidente Segretario dott.ssa Donatina Tobia rag. dott. dott. rag.ra dott. dott. dott. dott.ssa ragra. dott.ssa dott. dott. rag.ra dott.ssa rag. dott. dott.ssa Crisci Enrico Bergamaschi Simone Cerini Nazareno D’Agostino Stefania D’Andrea Giuseppe Falcone Alessandro Fioretti Massimo Galli Rossella Luttazi Federica Melia Elisa Passeri Massimo Petralli Daniele Rella Maria Rovazzani Maria Cristina Sari Antonio Stasi Michele Carini Annamaria Componenti APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL’ODCEC DI TIVOLI IL 9 NOVEMBRE 2009 CON MODIFICHE APPROVATE IN DATA 20 MAGGIO 2013, IN VIGORE DAL 21 MAGGIO 2013 E MODIFICHE ALL’ART. 8 C. 7 APPROVATE IN DATA 04 NOVEMBRE 2014 IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2015. NELLA SEDUTA DEL 04 NOVEMBRE 2014 IL CONSIGLIO DELL’ORDINE Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 2 di 19 DEI _________________________________________________________________________________________________________________________ DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI PRESO ATTO delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua, per cui: 1. ai sensi dell’art. 29, co. 1, lett. m), del D. Lgs. n. 139/20051, il Consiglio Nazionale valuta e approva i programmi diformazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali; 2. ai sensi dell’art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del D. Lgs.139/2005, nell’ambito delle proprie attribuzioni dicoordinamento e promozione dell’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e alperfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisitiper l’iscrizione, l’azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini Locali: a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia eduniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle LineeGuida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso; b) predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione professionale continua contenentiattività formative aventi ad oggetto le materie inerenti all’attività professionale del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, 1 D.LGS.28 giugno 2005, n. 139 - Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34. (GU n. 166 del 19-7-2005 - Suppl. Ordinario n.126) - Art. 29. – Attribuzioni - 1. Il Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento: a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale; d) coordina e promuove l’attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale; e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine; f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione; g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; h)determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali; i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché' in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine; l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali; n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni; o) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente; p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché' negli altri casi previsti dalla legge; q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26. Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 3 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ indicate nel relativo Elenco di cui all’art. 3, co. 2; c) attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti,uniformità di riconoscimento dei Crediti Formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse; d) accertino l’effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative; e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazionealle proprie attività formative anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi. 3. il Consiglio Nazionale favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa degli Ordini territoriali, anche attraversoeventi formativi e attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale nell’ambito deipoteri di coordinamento e promozione dell’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative intese almiglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all’art. 29, co. 1, lett. d), del D. Lgs. n. 139/2005, 4. Considerato atto del vigente Regolamento adottato con delibera unanime del Consiglio del 9 n o v e m b r e 2 0 0 9 e s u c c e s s i v e v a r i a z i o n i e d i n t e g r a z i o n i , ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO ATTUATIVODELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL’ODCEC CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TIVOLI Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 4 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ Sommario Articolo 1 - Scopo del Regolamento....................................................................................................................... 6 Articolo 2 - Definizione e obiettivi della formazione professionale continua ..................................... 6 Articolo 3 - Attività di formazione professionale continua ......................................................................... 7 Articolo 4 - Periodo formativo ................................................................................................................................. 8 Articolo 5 - Obbligo della formazione professionale continua ed impegno minimo ........................ 8 Articolo 6 - Attribuzioni e compiti dell’Ordine di Tivoli.............................................................................. 10 Articolo 7 - Crediti Formativi Professionali: riconoscimento, controllo, attestati e disciplina degli eventi formativi................................................................................................................................................. 11 Articolo 8 - Esenzioni ................................................................................................................................................. 15 Articolo 9 - Attuazione dei programmi .............................................................................................................. 16 Articolo 10 - Riconoscimento e attribuzione dei Crediti Formativi agli iscritti ............................... 17 Articolo 11 – Entrata in vigore .............................................................................................................................. 19 Articolo 12 - Rinvio ..................................................................................................................................................... 19 Articolo 13 - Norme transitorie............................................................................................................................. 19 Allegati al Regolamento ........................................................................................................................................... 19 Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 5 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ Articolo 1 - Scopo del Regolamento 1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l’attività di formazione professionale continua per gli iscritti nell’Alboesercenti la professione tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli. 2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nell’art. 12, co. 1, lett. r),del D. Lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio dell’Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionalecontinua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. 3. Il Regolamento per la formazione professionale continua dell’Ordine di Tivoli è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale ed è conforme allo schema contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell’Ordine di Tivoli. 4. L’attività del Consiglio Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall’art. 29, co. 1, lett. d), e), m) e p),del D. Lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale, rispettivamente, coordina e promuove l’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, vigila sulregolare funzionamento dei Consigli dell’Ordine, valuta e approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione. Articolo 2 - Definizione e obiettivi della formazione professionale continua La formazione professionale continua: a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile. Non sostituisce, ma completa lo studio e l’approfondimento individuale che sono i presupposti perl’esercizio dell’attività professionale; b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell’art. 29, co. 1, lett. d), del D. Lgs.n.139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale; c) è svolta nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all’Albo e a garanzia dell’interesse pubblico; d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all’Albo mantengano, Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 6 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale. Articolo 3 - Attività di formazione professionale continua 1. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al successivo articolo 5), costituiscono attività formative, anche se svolte all’estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo: a) partecipazione ad eventi formativi, quali: o convegni: eventi formativi svolti in una giornata; o seminari: eventi formativi svolti in un arco temporale minimo di due giorni o massimo di cinque giorni; o corsi o master: eventi formativi svolti in un arco temporale superiore a cinque giorni; ed eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cuiall’art. 29, co. 1, lett. m), del D. Lgs. 139/2005; b) partecipazione ad eventi formativi nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamenteaccreditati dal Consiglio Nazionale, nell’ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell’attività dei Consiglidell’Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all’art. 29,co. 1, lett. d), del D. Lgs. n. 139/2005; c) svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all’articolo 7) del presente Regolamento. 2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all’attività professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico aziendali,le materie giuridiche (tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale,processuale civile e penale), le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme dell’ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell’attività professionale, con particolare riguardo all’applicazione delle nuove tecnologie ealla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predispostoed aggiornato dal Consiglio Nazionale. Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 7 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ Articolo 4 - Periodo formativo 1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. 2. L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Articolo 5 - Obbligo della formazione professionale continua ed impegno minimo 1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli Albitenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del D. Lgs. n. 139/2005. 2. Per l’assolvimento dell'obbligo di formazione l’iscritto all’Albo è tenuto a: a) acquisire 90 (novanta) Crediti Formativi Professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 (venti) crediti annuali dicui almeno 3 (tre) crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, le tariffee l’organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 (quindici) Crediti Formativi annuali. Per le sole professioniste iscritte nell’Albo, è concessa la facoltà per i primi due anni successivi al parto di acquisire con questa modalità fino a 30 (trenta) C.F.P. annuali. a1) in deroga alle disposizioni del precedente co.2, lett. a), esclusivamente per il primo triennio formativo (2008-2010), fermo restando i crediti da acquisire nel triennio, pari ad minimo 90 (novanta), non si terrà conto del minimo annuale di 20 (venti) crediti annuali e delle 3 (tre) ore da effettuarsi per materie obbligatorie. Inoltre, i crediti maturati fino al 31 luglio 2011 dagli Iscritti che non hanno raggiunto il limite dei 90 crediti nel triennio 2008 -2010, potranno essere imputati d’ufficio a questo triennio formativo, qualora tale imputazione permettesse il raggiungimento dei 90 Cfp nel triennio. Di tale imputazione potrà fare istanza anche l’iscritto nei termini dell’autocertificazione di cui al successivo periodo. Esclusivamente per il primo triennio (2008-2010) le autocertificazioni per il riconoscimento dei C.F.P., ex art.10 co.2 del presente regolamento, potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2011. Fermo tutto il resto. b) documentare l’attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione, utilizzando apposita modulistica approvata dal Consiglio dell’Ordine di Tivoli; Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 8 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ c) esibire all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazionecomprovante l’avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui èeffettuata la richiesta. 3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo diquelli necessari per assolvere l’obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 Crediti Formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. 4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. 5. I trienni costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono nel secondo o nel terzo anno di un triennio, fermo restando quanto disposto nel successivo comma 6. 6. Per i nuovi iscritti all’Albo, per coloro che passano dall’Elenco Speciale all’Albo e per coloro che, pur essendo iscritti all’Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l’attività professionale, l’obbligo formativo ha inizio dal 1° gennaio dell’anno formativo successivo a quello di iscrizione all’Albo, al passaggio all’Albo ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l’attività professionale con conseguente riduzione del numero di crediti triennale.Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione. 7. L’iscritto all’Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presentinorme, le attività formative da svolgere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al comma 1. Per l’acquisizione deicrediti di cui al comma 2, l’iscritto può partecipare alle attività formative comprese nei programmi predisposti daqualsiasi Ordine locale, e approvati dal Consiglio Nazionale nonché alle attività formative direttamente accreditate dal Consiglio Nazionale, nell’ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell’attività dei Consigli dell’Ordine perfavorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all’art. 29, co. 1, lett. d), del D. Lgs. n. 139/2005. I Crediti Formativi di altri Ordini Professionali od Enti pubblici e privati diversi da quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine di Tivoli, visti e valutati l’attinenza ai programmi formativi e gli argomenti, con delibera apposita e/o per mezzo di protocolli d’intesa e/o convenzioni già formalizzate. Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 9 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ Articolo 6 - Attribuzioni e compiti dell’Ordine di Tivoli 1. L’attività istituzionale dell’Ordine di Tivoli comprende la formazione professionale continua dei propri iscrittiall’Albo, ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. r) del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L’Ordine di Tivoli é ente formatore e regola il processo formativo e vigila sull’assolvimento dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei propri iscritti. 2. In particolare l’Ordine di Tivoli: a) promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative,predisponendo i relativi programmi, che invia al Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 2e93 del Regolamento per la F.P.C. del Consiglio Nazionale. 2 Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale- Art. 8 Contenuto dei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali - 1. I programmi non possono riferirsi ad un periodo superiore all’anno formativo. 2.Relativamente agli eventi formativi di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), i programmi devono indicarne:a) la tipologia;b) gli argomenti oggetto di trattazione;c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;d) le date previste di svolgimento;e) il luogo di svolgimento, compreso nella circoscrizione di competenza dell’Ordine territoriale;f) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l’indicazione e la qualificazione dei relatori.3. Relativamente alle attività di formazione a distanza di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), ai fini dell’approvazione e dell’attribuzione dei relativi crediti formativi, gli Ordini territoriali devono indicare nei propri programmi tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative predisposte in base all’art. 6, co. 2, lett. b).4. Nel programma annuale delle attività formative devono essere contenuti argomenti relativi all’ordinamento, alla deontologia, alle tariffe e all’organizzazione dello studio professionale, onde consentire l’acquisizione degli specifici crediti formativi annuali di cui all’art. 5, co. 2, lett. a).5. Il programma formativo predisposto dall’Ordine territoriale non comprende le attività formative particolari di cui all’art. 3, co. 1, lett. c).6. Le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia; gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall’Ordine territoriale organizzatore. 3 Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale - Art. 9 - Valutazione e approvazione dei programmi formativi degli Ordini territoriali - 1. Il Consiglio Nazionale valuta i programmi formativi di cui alla lettera m) dell’art. 29, co. 1, del d.lgs. 139/2005, anche tenendo conto delle proprie attribuzioni, indicate nell’art. 29, co. 1, lett. d) e p), del d.lgs. 139/2005, di coordinamento e promozione dell’attività dei Consigli dell’Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa ed in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.2. Il Consiglio Nazionale potrà negare l’approvazione dei programmi formativi degli Ordini territoriali destinati ad essere attuati in un ambito regolamentare non conforme ai requisiti suggeriti agli Ordini territoriali dal Consiglio Nazionale stesso nell’ambito delle attribuzioni di cui al comma precedente e definiti nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali. Allo scopo di consentire lo svolgimento dell’attività di valutazione dei programmi, gli Ordini territoriali sono tenuti a trasmettere al Consiglio Nazionale copia dei propri Regolamenti per la formazione professionale continua adottati e delle successive modifiche e integrazioni.3 Gli Ordini territoriali, in relazione alle esigenze di formazione degli iscritti negli albi, tenendo conto delle indicazioni di questi ultimi, anche di concerto tra loro, predispongono i programmi formativi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale in anticipo rispetto allo svolgimento delle attività programmate. Il Consiglio Nazionale delibera sull’approvazione dei programmi entro 45 giorni dal ricevimento, previa valutazione e riscontro di conformità degli argomenti in essi contenuti con quelli che possono formare oggetto delle attività formative.4. Decorsi 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all’Ordine territoriale alcuna comunicazione in merito all’approvazione, il programma s’intende approvato e alle attività sono attribuiti i crediti formativi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale, anche dopo lo svolgimento delle stesse.5. Per eccezionali motivi l’attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse, purché l’Ordine territoriale abbia inoltrato preventivamente motivata richiesta di accreditamento. Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 10 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ b) allo scopo di consentire lo svolgimento dell’attività di valutazione dei programmi, trasmette al Consiglio Nazionale copia del Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva modifica edintegrazione; c) favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, garantendo che nel programmaannuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei Crediti Formativi obbligatori ripartiti su baseannua; d) regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative; e) verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l’assolvimento dell’obbligo di formazioneprofessionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l’esibizione della documentazione relativa all’attività formativasvolta. 3. Ai fini della vigilanza, l’Ordine di Tivoli può chiedere all’iscritto l’esibizione della documentazione comprovantel’avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta. 4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l’Ordine è altresì responsabiledei contenuti delle medesime nonché del controllo dell’effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formativenell’ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. r) del D. Lgs. n. 139/2005. 5. L’inosservanza dell’obbligo formativo è valutata dall’Ordine di Tivoli al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 (Esercizio dell'azione disciplinare) e ss. del D. Lgs. n. 139/2005, con avvio dell’azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l’inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l’Ordine di Tivoli, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l’apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari. Articolo 7 - Crediti Formativi Professionali: riconoscimento, controllo, attestati e disciplinadegli eventi formativi 1. Il Credito Formativo Professionale, in sigla per brevità anche C.F.P., è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto perl’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua. 2. Per la partecipazione agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno riconosciuti all’iscritto i Crediti Formativi Professionali attributi dal Consiglio Nazionale Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 11 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall’iscritto. 3. Alle attività formative particolari di cui all’art. 3, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, i Crediti Formativi sono attribuiti secondo i criteririportati nella seguente tabella: CREDITI LIMITI ATTRIBUITI ANNUALI a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale. 1 ora = 3 crediti max 15 b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti. 1 ora = 3 crediti max 15 1 credito ogni 3.000 battute max 10 d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 10 crediti max 15 e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 4 crediti max 4 f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e per l’esame per l’iscrizione al registro dei revisori contabili. 5 crediti max 5 g) Partecipazione alle commissioni consultive di studio e gruppi di lavoro sia del Consiglio Nazionale che degli Ordini territoriali. 1 riunione = 1 credito max 154 h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale. 1 riunione = 2 crediti max 10 i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 1 riunione = 1 credito max 10 Il numero di C.F.P. è pari al numero di Crediti Formativi universitari max 10 ATTIVITÀ FORMATIVE PARTICOLARI c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative. m) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire Crediti Formativi universitari. 4 Solo per il triennio il primo triennio formativo 2008-2010 il numero massimo di ore è pari a 10 Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 12 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ attribuiti all’esame l) Partecipazione all’Assemblea degli Iscritti convocata per l’approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo dell’Odcec Tivoli 1 ora = 1 credito max 4 4. Gli iscritti che hanno diritto al riconoscimento di Crediti Formativi in conseguenza dello svolgimento delle attività formative particolari indicate al precedente comma 3 ovvero in conseguenza della partecipazione ad eventi formativi organizzati da altri Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili devono documentare all’Ordine tale diritto mediante consegna della autocertificazione conforme al modello allegato al presente Regolamento unitamente alla relazione annuale. 5. I Crediti Formativi conseguiti dai componenti delle Commissioni Istituzionali (Albo, Parcelle, Tirocinio, Antiriciclaggio, Disciplina e F.P.C.) a seguito della partecipazione ai lavori di tali consessi, esauriscono - sino a concorrenza –l’obbligo di acquisizione di Crediti Formativi di cui alle lettere A e B dell’elenco delle materie oggetto delle attività formative redatto dal Consiglio Nazionale. 6. Affinché siano idonee ad attribuire Crediti Formativi, le attività di formazione a distanza di cui all’art. 3, co. 1, lett.a), devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti dall’Ordine di Tivoli ed inviati al ConsiglioNazionale per l’approvazione. Relativamente a tali attività formative, l’Ordine deve indicare tutte le informazionirichieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learningalle attività formative, di cui all’art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua delConsiglio Nazionale, illustrando altresì le modalità di controllo dell’effettiva partecipazione dell’iscritto all’attivitàformativa, la cui responsabilità compete all’Ordine territoriale di appartenenza dell’iscritto. 7. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di attività di formazione a distanza organizzateed erogate dal Consiglio Nazionale, ovvero da esso direttamente accreditate, che si considerano automaticamenteaccreditate. 8. La presenza degli iscritti agli eventi formativi partecipativi è verificata dall’Ordine mediante metodi di rilevazioneelettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi, ovvero mediante altri metodidi volta in volta adottati dall’Ordine. 9. La rilevazione delle presenze è effettuata dal personale di Segreteria, dai Consiglieri e da Colleghi eventualmentedelegati dal presidente della commissione F.P.C., all’ingresso e all’uscita dell’iscritto all’evento. 10. Hanno diritto alla attribuzione di Crediti Formativi, secondo il seguente parametro: Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 13 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ 1 ora = 1 credito. Le frazioni di oreinferiori a minuti 45 non danno diritto a Crediti Formativi.Qualora l’evento formativo sia effettuato in giornate intere, per l’attribuzione dei C.F.P., verranno valutate le singole sessioni mattutine e pomeridiane, con le regole sopra descritte. Qualora all’iscritto risulti per un evento solo la timbratura o la forma di entrata, non verrà attribuito alcun credito formativo. 11. Gli iscritti ad un evento devono dimostrare all’atto della rilevazione di entrata, su richiesta del personale incaricato dall’Ordine, di cui al precedente co.9,la propria identità personale con la esibizione di un documento di riconoscimento ovvero della Tessera Professionale. Il personale dell’Ordine non ammette chi non forniscatale dimostrazione, fatta salva la conoscenza personale dell’iscritto. 12. Per gli eventi formativi organizzati a distanza mediante l‘utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione etrasmissione dati simultanee e interattive (e-learning), la rilevazione delle presenze e riconoscimento al partecipante deiCrediti Formativi avverrà in conformità alle procedure descritte nel documento approvato dal Consiglio Nazionale deiDottori commercialisti e degli Esperti Contabili. 13. Al fine di migliorare la qualità degli eventi formativi, ai partecipanti può essere chiesto di dare una valutazionedell’evento mediante la compilazione di apposita scheda. 14. E’ fatto obbligo all’Iscrittoprenotarsi ai singoli eventi formativi attraverso il sito istituzionale ovvero, esclusivamente qualora il sistema informatico non dovesse funzionare, attraverso la segreteria dell’Ordine. Qualora non potesse partecipare all’evento prenotato è fatto obbligo all’Iscritto di disdire entro ventiquattro ore dall’inizio dell’evento, la propria prenotazione con le stesse modalità dell’iscrizione. Se tale obbligo di comportamento (disdetta) dovesse venire non rispettato per tre volte nell’arco di un anno formativo e/o cinque volte nell’arco del triennio formativo,l’Iscritto potrà essere sottoposto, valutate le motivazioni, del Consiglio dell’Ordine a Procedimento Disciplinare con le modalità previste dal Regolamento per il Procedimento approvato dal Consiglio dell’Ordine il 30 novembre 2011 con eventuali sue successive modificazioni ed integrazioni5. 15. A partire dal 31 luglio 2011 gli eventi formativi organizzati dell’Ordine, potranno essere annullati qualora il numero delle prenotazioni pervenute alle ventiquattro ore prima dell’inizio dello stesso risultino inferiori a dieci. 5 Regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli in attuazione delle disposizioni previste dal Capo V del D. Lgs. 139/2005 e del “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale” (Regolamento Nazionale) emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 6 marzo 2008 e il 12 novembre 2009, quale atto interno di natura procedimentale di una peculiare funzione del Consiglio dell'Ordine in conformità alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990). Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 14 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ 16. In ogni caso deve essere cura dell’iscritto consultare tempestivamente il sito istituzionale dell’ordine per avere informazioni relativamente ad eventuali variazioni o annullamenti di eventi formativi. 17. E’ vietata la contemporanea iscrizione ad eventi formativi concomitanti. 18. L’iscritto sarà sempre tenuto a scaricare e conservare l’attestato di partecipazione che l’Ordine pubblicherà nella propria scheda personale. La scheda personale dell’iscritto è tenuta dall’Ordine per sempre visione delle proprie risultanze. L’Iscritto sarà sempre tenuto a conservare i dati degli eventi svolti si con l’Ordine di Tivoli che presso altri Ordini o Enti terzi. Articolo 8 - Esenzioni 1. L’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi: a) maternità; b) servizio militare volontario; c) servizio civile volontario; d) malattia grave; e) infortunio; f) assenza dall’Italia, g) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Le cause debbono determinare l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi. L’esenzione prevista dal presente punto spetta per l’intero periodo di interruzione dell’attività professionale. 2. Gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenutia svolgere l’attività di formazione professionale continua. 3. Al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente laprofessione, ne avanzino richiesta scritta, l’Ordine di Tivoli può effettuare la propria attività di verifica in base a unadichiarazione,conforme al modello allegato al presente Regolamento, nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 15 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ b) c) attività rientranti nell’oggettodella professione; non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo; non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. 4. L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei Crediti Formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno d’esonero. 5. Possono essere esentati dagli obblighi inerenti alla F.P.C. gli iscritti all’Albo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, purché abbiano altresì maturato almeno venti anni di iscrizione all’Albo di un Ordine locale; ovvero abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età. L’esenzione spetta dall’inizio del triennio in cui si verifica la condizione e deve essere necessariamente comunicata all’Ordine attraverso autocertificazione. 6. I Crediti Formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto è esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. 7. In caso di maternità, fino al compimento di un anno del bambino, e/o gestazione, il minimo triennale di 90 crediti è ridotto a 45. Tale riduzione potrà essere ripartita, a richiesta dell’iscritta, anche tra più anni ovvero tra due trienni. In caso di paternità è riconosciuta al padre la riduzione di 15 crediti formativi, a scelta dello stesso, per l’anno della nascita ovvero per il successivo. Le disposizioni del presente punto si applicano anche in caso di adozione; per l’adozione rileva, in luogo della data di nascita, la data del pre-affidamento adottivo. 8. Per l’esenzione prevista dalla lettere d) il richiedente dovrà produrre un certificato medico che attesti il periodo di esenzione, in ogni caso oltre sei mesi, e la seria compromissione dello svolgimento dell’attività lavorativa e, conseguentemente, formativa.” Articolo 9 - Attuazione dei programmi 1. L’Ordine di Tivoli, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 6, realizza, anche di concerto con altri Ordini territoriali, il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenzedi formazione dei propri iscritti. 2. L’Ordine di Tivoli realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 16 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall’Ordinedi Tivoli svolge, nella circoscrizione di questo ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, ilcontrollo e la responsabilità dell’Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei dottoricommercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l’osservanza delle condizioni stabilite dall’Ordine che lo ha incaricato. Articolo 10 - Riconoscimento e attribuzione dei Crediti Formativi agli iscritti 1. L’Ordine di Tivoli riconosce i Crediti Formativi agli iscritti all’Albo che partecipano agli eventi e svolgono le altreattività formative di cui all’art. 3, co. 1, lett. a) e b). Alle attività formative particolari di cui all’art. 3, co. 1, lett. c),l’Ordine di Tivoli attribuisce i Crediti Formativi secondo i criteri indicati all’articolo 7). 2. Al fine di ottenere il riconoscimento e l’attribuzione dei Crediti Formativi, gli iscritti producono la documentazionedell’attività formativa svolta, attraverso la apposita modulistica approvata, entro tre mesi dalla fine di ciascun anno formativo. Qualora i Crediti Formativi risultino già dalla propria scheda personale presente nell’area riservata del sito istituzionale dell’Ordine, non è necessario presentare alcun documento. Nel caso in cui si dovessero autocertificare crediti non rilevati direttamente dall’Ordine, l’iscritto dovrà trasmettere esclusivamente i C.F.P. non risultanti. Gli iscritti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante il diritto alriconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività formative particolari di cuial precedenteart. 7 per la esibizione a qualunque richiesta dell’Ordine sino alla scadenza del termine diprescrizione per l’esercizio dell’azione disciplinare. 3. L’iscritto può indicare di aver assolto l’obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme dicomunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa,biglietti da visita, ecc.). A tal proposito il presidente delle commissione F.P.C., su richiesta dell’iscritto, rilascia, con cadenza triennale, dopo l’espletamento dei controlli di legge e di formalità, idonea attestazione concernente il raggiungimento dei Crediti Formativi obbligatori. 4. L’accertamento del mancato assolvimento dell’obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate,comporta l’apertura del procedimento disciplinare in capo all’iscritto secondo il disposto di cui all’art. 6, comma 5, del presente regolamento.In ogni caso, fatta eccezione per i riconosciuti casi di esenzione di cui al precedente articolo 8), qualora le motivazioni addotte per il mancatoraggiungimento dei Crediti Formativi minimi non fossero fornite o dovessero risultare insufficienti, ed a prescinderedall’esito del procedimento disciplinare, gli iscritti che non hanno raggiunto ilnumero di Crediti Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 17 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ Formativi minimi previsti dall’art. 5, co. 2, lett. a) nel triennio precedente non potranno, nel triennio incorso, partecipare a commissioni consultive e gruppi di lavoro all’interno dell’Ordine, essere segnalati dall’Ordine per ricoprirefunzioni richieste da terzi, né potranno accogliere nuovi praticanti. 5. Il dato personale relativo all’avvenuto o al mancato assolvimento dell’obbligo formativo del singolo iscritto èpubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D. Lgs. n. 196/2003. Le modalità di diffusione di tale dato saranno individuare dal Consiglio dell’Ordine di Tivoli, su proposta del presidente della commissione F.P.C., rimanendo facoltà dell’Ordine segnalare in qualsiasi momento gli iscritti in regola o meno con l’assolvimento della formazione professionale obbligatoria. Articolo 11 - Tirocinio ed obbligo formativo 1. Il tirocinio professionale ex art.42 e seguenti del D.Lgs. n. 139/20056 non potrà, nel periodo corrispondente all’impedimento, essere compiuto presso un professionista iscritto l’Albo che chieda l’esonero dagli obblighi formativi per i motivi previsti all’art.8) che provochi anche un’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi. 2. Nei casi di cui al precedente co.1 l’Iscritto richiedente l’esonero, non appena ricevuta la accettazione dello stesso da parte del Consiglio dell’Ordine, è tenuto a comunicare ai propri eventuali tirocinanti immediatamente suo stato di esonero. 3. Il tirocinio professionale ex art.42 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 non potrà, essere compiuto presso un professionista iscritto all’Albo nei cui confronti sia stato accertato il mancato assolvimento nel corso del triennio precedente degli obblighi di FPC. Tale impedimento permane per tutto il triennio successivo. Sarà dovere dell’Iscritto 6 Articolo 42 - Tirocinio - 1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni. 2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.3. Con il regolamento i cui al comma 2 vengono altresì determinate:a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell'Unione europea, con il limite massimo di un semestre, unico e ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile; b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa. Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 18 di 19 _________________________________________________________________________________________________________________________ avvertire il proprio stato formativo verso il tirocinante. 4. Nei casi di cui al precedente co.3 il Consiglio dell’Ordine, appena accertato il mancato assolvimento dell’obbligo FPC nel corso del triennio precedente sospende eventuali rapporti di tirocinio ed avvisa il tirocinante. Articolo 12 –Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine di Tivoli e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 (1° gennaio 2008). Articolo 13 - Rinvio Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento Attuativo, si rinvia a quanto disciplinato dal Consiglio Nazionale. Articolo 14 - Norme transitorie La maturazione e l’eventuale valutazione dei Crediti Formativi Professionali per i provenienti da altri Ordini territoriali, ed ogni altro aspetto a questi connesso, per il periodo precedente all’entrata in vigore del presente Regolamento o alla data del trasferimento verso quest’Ordine, avverrà secondo le norme contenute nel Regolamento altempo vigente per l’Ordine di appartenenza del qual dovrà dare contezza l’iscritto. Allegati al Regolamento I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento Allegato 1: Autocertificazione crediti Allegato 2: Autocertificazione per altre cause di esenzione (art.8) Allegato3: Autocertificazione esenzione per mancato esercizio della professione Allegato 4: Tabella di cui articolo 7)per le attività formative particolari Regolamento attuativo della FPC con modifiche del 04.11.14 – pag. 19 di 19