AUTOTRASPORTO REGOLARITA` DEI VETTORI

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AUTOTRASPORTO REGOLARITA` DEI VETTORI
AUTOTRASPORTO
ANALISI OPERATIVA DELLA NORMATIVA DI SETTORE A SEGUITO DELLE
MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI STABILITÀ L 190/2014
REGOLARITA’ DEI VETTORI
Riferimenti normativi:
Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, Art. 83-bis commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies
Decreto Legislativo 25 novembre 2005, n. 286, Articolo 6-ter
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di Stabilità”) contiene una revisione della normativa in materia di
autotrasporto.
In particolare tra le modifiche apportate all’Art. 83-bis DL 112/2008, vi sono una serie di disposizioni che
introducono, a certe condizioni e sotto certi profili, il principio della responsabilità solidale dei committenti per i
mancati adempimenti da parte dei vettori degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi.
Il committente, ossia “l’impresa che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il
vettore” (d.lgs 286/2005 Art.2) non assume gli oneri dell’obbligazione solidale con il vettore, se effettua la
verifica della regolarità del fornitore rispetto agli adempimenti in questione.
Tale verifica si esegue, per il momento, acquisendo dal vettore, che è tenuto a fornirla, un’attestazione rilasciata
dagli enti previdenziali dalla quale risulti il corretto versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, ossia il
D.U.R.C.
Il D.U.R.C. deve essere acquisito alla stipula del contratto di trasporto e la data di emissione non deve essere
anteriore a 3 mesi.
Il committente che non effettua la verifica della regolarità del vettore è obbligato in solido con il vettore e con
ciascuno degli eventuali sub-vettori per i mancati versamenti entro il limite di un anno dalla cessazione del
contratto e limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto.
In caso il contratto di trasporto sia stipulato in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica della
regolarità del vettore assume anche gli oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del
Codice della Strada (d.lgs 285/1992) commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto
eseguito.
Inoltre, per effetto della disposizione di cui al d.lgs 286/2005 Art. 6-ter “Disciplina della sub-vettura”:
In caso di sub-vezione il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi
alla verifica della regolarità del sub-vettore rispondendone direttamente.
Allo stesso modo, il sub-vettore che viola il divieto di affidare ad altro vettore lo svolgimento della
prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla
verifica della regolarità del secondo sub-vettore, rispondendone direttamente.
Si sottolinea che, in caso di sub-vezione il committente è tenuto alla verifica della regolarità dei soli primi vettori
acquisendo il loro D.U.R.C. e, quindi, non è necessario acquisire l’attestazione di regolarità degli eventuali subvettori, ma richiamare nei documenti contrattuali tale adempimento in capo ai primi vettori.
Le disposizioni in esame prevedono che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge 190/2014
(indicativamente giugno 2015) per effetto dell’adozione di una delibera del Presidente del Comitato centrale
dell’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto, la verifica della regolarità
dei vettori sarà assolta mediante consultazione di un’apposita sezione del portale internet attivato dal Comitato
centrale.
Per quanto attiene al rapporto tra le imprese di spedizione e i loro clienti, si osserva quanto segue:
i clienti non assumono mai la responsabilità solidale per le eventuali inadempienze retributive, previdenziali,
assicurative e fiscali dell’impresa di spedizione, iscritta o meno all’Albo dell’autotrasporto per conto terzi, pur
assumendo l’impresa di spedizione la veste di vettore contrattuale e, conseguentemente, la responsabilità
vettoriale.
La responsabilità solidale ex Art. 83-bis, è posta in capo solo al committente dell’impresa di autotrasporto che
materialmente esegue il servizio.
Di conseguenza l’impresa di spedizioni non è tenuta a fornire, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 83-bis,
l’attestazione relativa alla sua regolarità.
Resta peraltro inteso che un’impresa di spedizioni, nell’ambito delle buone relazioni commerciali con i propri
clienti, è libera di fornire, a semplice richiesta, documenti idonei a dimostrare la propria serietà ed affidabilità.
DOMANDE & RISPOSTE
Chi è tenuto alla verifica della regolarità dei vettori?
Il committente è tenuto a verificare la regolarità del vettore in ordine all’adempimento degli obblighi retributivi,
previdenziali e assicurativi.
Il committente è “l’impresa che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il
vettore”.
Le imprese di spedizioni nella loro veste di committenti delle imprese di autotrasporto sono tenute - e ne hanno
tutto l’interesse - a verificare la regolarità dei propri vettori con i quali stipulano contratti di trasporto.
Come si effettua la verifica della regolarità dei vettori?
Il committente esegue la verifica della regolarità del vettore acquisendo dallo stesso un’attestazione, rilasciata
dagli enti previdenziali, dalla quale risulti il regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Tale attestazione corrisponde nei fatti al D.U.R.C, documento unico regolarità contributiva, che deve avere data
non anteriore a 3 mesi alla stipula del contratto.
Quando deve essere svolta la verifica della regolarità dei vettori?
La verifica della regolarità del vettore deve essere svolta preliminarmente alla stipula del contratto.
In caso di contratti di durata ad esempio di un anno, in attesa dell’adozione della delibera di cui al comma 4quater è consigliabile acquisire con regolarità il D.U.R.C. secondo il periodo di validità (ogni 3 mesi).
Quali sono i rischi della mancata verifica della regolarità dei vettori?
Il committente che non esegue la verifica della regolarità del vettore è obbligato in solido con lo stesso e con gli
eventuali sub-vettori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e agli enti competenti i contributi
previdenziali e i premi assicurativi. Inoltre, in caso di contratto verbale, la responsabilità solidale si applica
anche per le inadempienze fiscali e per le violazioni al codice della strada commesse dal vettore.
L’obbligazione solidale decade, decorso un anno dalla cessazione del contratto di trasporto.
Il committente è obbligato in solido per i mancati adempimenti dei vettori (e degli eventuali sub-vettori) dovuti
limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.
L’impresa di spedizioni è tenuta a fornire il DURC ai propri clienti?
L’impresa di spedizioni non è tenuta a fornire ai propri clienti il D.U.R.C. ai fini e per gli effetti di cui
all’Articolo 83-bis. Infatti, l’impresa di spedizioni, stipulando contratti di trasporto con i vettori, riveste il ruolo
di committente sul quale ricadono gli oneri e le responsabilità conseguenti alla mancata verifica della regolarità
dei vettori. In questo l’impresa di spedizioni, per effetto stesso delle disposizioni normative, tutela i propri clienti
dagli effetti delle disposizioni in oggetto.
L’impresa di spedizioni è tenuta a fornire ai propri clienti l’attestazione relativa alla propria regolarità solo nel
caso stipuli con i propri clienti contratti che hanno ad oggetto esclusivamente prestazioni di trasporto su strada,
rivestendo nel caso la veste di autotrasportatore e dovendo dunque essere iscritta all’Albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi avendo il possesso di un parco
veicolare.
Resta per altro inteso che un’impresa di spedizioni, nell’ambito delle buone relazioni commerciali con i propri
clienti, è sempre libera di fornire, a semplice richiesta, documenti idonei a dimostrare la propria serietà ed
affidabilità. La risposta da fornire al cliente può essere del seguente tenore:
Con riferimento alla Vostra richiesta di fornirVi il DURC per adempiere a quanto previsto dalla nuova
normativa in materia di autotrasporto 1, precisiamo che la normativa di cui trattasi non riguarda la
fattispecie del nostro rapporto, in quanto i servizi a Voi prestati non sono di mero autotrasporto, ma
rientrano nella più ampia categoria dei servizi logistici. Vi assicuriamo pertanto che per effetto dei
nostri rapporti la Vostra azienda non potrà essere in alcun modo chiamata a rispondere a titolo di
solidarietà per eventuali mancati versamenti previdenziali, assicurativi e fiscali.
1a versione - Chiarito che nessuna norma impone a Voi di chiedere il DURC ed a noi di inviarVelo,
restiamo comunque a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.
2a versione – Chiarito che nessuna norma impone a Voi di chiedere il DURC e a noi di inviarVelo,
provvediamo comunque a inviarVi il nostro DURC che attesta la nostra assoluta regolarità.
1
Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1 commi 247‐251 di modifica del D.Lgvo 21 novembre 2005, n.286 e dell’articolo 83 bis del D.L. n.112/2008 convertito dalla Legge n.133/2008 e succ.mod. L’impresa di spedizioni è tenuta a fornire ai clienti il DURC dei vettori di cui si avvale?
L’impresa di spedizioni non è tenuta a fornire ai clienti il D.U.R.C. dei vettori di cui si avvale in quanto nei
confronti dei clienti non scatta alcuna responsabilità solidale per le inadempienze degli autotrasportatori che
eseguono materialmente il servizio.
Il vettore è obbligato a fornire il DURC degli eventuali sub-vettori?
Parimenti, il primo vettore non è obbligato a fornire al suo committente il D.U.R.C. dell’eventuale sub-vettore in
quanto in caso di subvezione la responsabilità solidale per le eventuali inadempienze del sub-vettore ricade solo
sul primo vettore.
Il committente deve eseguire anche la verifica della regolarità dei vettori stranieri?
Ai sensi per gli effetti delle disposizioni normative in esame il committente non è tenuto ad eseguire la verifica
della regolarità dei vettori stranieri.
Si ritiene che la normativa non si possa applicare che agli autotrasportatori iscritti all’Albo e dunque nazionali;
questo sarà evidente in particolare quando la verifica avverrà consultando direttamente il sito web dell’Albo
stesso.
Inoltre, né il Ministero dell’Interno, in relazione ai controlli su strada, né il Ministero dei Trasporti hanno fornito
disposizioni in merito alla eventuale documentazione da richiedere agli autotrasportatori stranieri.