Capitolato gestione impianti sportivi Ornavasso

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Capitolato gestione impianti sportivi Ornavasso
Comune di Ornavasso
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto le modalità di gestione, di manutenzione e d’uso degli
impianti sportivi comunali di via Sergio Bovo, con annessi immobili, bar ed attrezzature di
proprietà comunali.
Articolo 2
Le strutture oggetto della concessione
Gli impianti sportivi comunali la cui gestione viene disciplinata nel presente capitolato
sono:
- palestra;
- campo in sintetico di calcio a cinque- tennis;
- campo da beach volley;
- edificio destinato a bar e spogliatoio;
- area verde circostante l’impianto con le annesse strutture da gioco e tempo libero.
La presente concessione comprende inoltre i locali attrezzati ad uso bar di cui al
successivo articolo 14.
Inoltre, previe migliorie e/o messa a norma da parte del Comune di Ornavasso e/o del
Concessionario, potranno essere confermati in gestione anche i seguenti impianti:
- campo da tennis in cemento;
- campi da bocce;
- campo da gioco esterno.
Articolo 3
Durata
La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula
della convenzione, con tacito rinnovo per analogo periodo e con un periodo di prova di
anni 1 (uno) al termine del quale il Comune di Ornavasso potrà, per giustificati motivi
afferenti l’inadeguata gestione degli impianti, risolvere la convenzione.
Viene riservata al Concessionario la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione,
trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla stipula della convenzione e con l’obbligo di dare al
Comune un preavviso scritto entro 4 (quattro) mesi dalla relativa decorrenza. In caso di
mancato preavviso si applicherà una penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
Il Comune può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione solo per gravi e
giustificati motivi, così come indicato al successivo articolo 26, con un preavviso di almeno
120 giorni e dovrà riconoscere al Concessionario un indennizzo per eventuali migliorie
fatte prima del recesso ed autorizzate dallo stesso comune.
Articolo 4
Consegna degli impianti
La consegna degli impianti avviene previa redazione di un verbale assunto in
contradditorio tra le parti, nel quale saranno descritte le aree e le strutture, gli accessori,
gli immobili, gli infissi, con specificazione della quantità e dello stato di manutenzione degli
stessi e verrà annotata ogni eventuale riserva espressa dalle parti.
Alla scadenza della convenzione verrà redatto, con le stesse modalità, un verbale di
riconsegna degli impianti. Nell’eventualità di danni imputabili al concessionario e non
dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino a proprie
cure e spese entro il termine assegnato dall’Amministrazione comunale. In mancanza
l’Amministrazione comunale procederà d’ufficio, a spese del concessionario, rivalendosi
sulla cauzione ed in qualsiasi altra forma di legge.
Il Concessionario si impegna a sostituire immediatamente, a proprie spese, i beni mobili di
proprietà comunale risultanti dall’inventario allegato al verbale di riconsegna danneggiati
da personale addetto alle pulizie ed alla custodia o che per qualsiasi motivo, compreso il
furto, non fossero più utilizzabili.
Articolo 5
Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di pubblica evidenza per la scelta
dell’affidatario della gestione degli impianti sportivi di cui al presente capitolato società ed
associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline associate
riconosciute dal CONI, enti di promozione sportiva o società aderenti riconosciuti dal
CONI, federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal CONI, anche in
forma associata.
Per partecipare alla selezione sono richiesti, ai soggetti di cui sopra, i seguenti requisiti:
a. che non abbiano subito procedure fallimentari;
b. che non siano in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica
amministrazione o inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa
vigente in materia di impianti sportivi;
c. che non abbiano in passato utilizzato gli impianti in maniera impropria;
d. che non risultino in situazioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale
di Ornavasso o che abbiano nella propria compagine sociale amministratori e/o
dirigenti e/o soci e/o dipendenti aventi avuto analogo ruolo in altri soggetti in
situazione debitoria nei confronti dell’Amministrazione all’atto della domanda.
Articolo 6
Obblighi e responsabilità del concessionario
In esecuzione del presente capitolato, il servizio di gestione comprende:
1) l’apertura e la chiusura giornaliera degli accessi e degli ingressi agli impianti
sportivi;
2) l’accertamento relativo al completo abbandono degli impianti sportivi da parte degli
utenti e degli eventuali spettatori all’atto di chiusura giornaliera;
3) la predisposizione e l’allestimento delle attrezzature necessarie per le varie attività
sportive e il relativo deposito al termine delle attività stesse;
4) controllo sull’uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell’utenza;
5) il servizio di pulizia di tutti i locali e delle attrezzature del centro sportivo che dovrà
essere effettuato con l’osservanza delle norme di igiene e sanità vigenti in materia.
In particolare si dovrà provvedere alla pulizia del parquet del campo da gioco, dei
pavimenti, dei serramenti, dei vetri, dei sanitari e dei rivestimenti, dei servizi igienici,
delle docce, delle sedie, dei gradoni, di tutte le attrezzature fisse e mobili, di tutti i
locali ove sono posti gli impianti tecnologici nonché degli impianti stessi. I lavori di
pulizia saranno svolti con modalità determinate dal Concessionario, con
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attrezzature, prodotti, detergenti e disinfettanti idonei, tali da non compromettere i
materiale costituenti l’impianto sportivo, con particolare attenzione per ciò che
attiene il pavimento in parquet del campo da gioco, oltre ad un’accurata cura al
lavaggio degli impianti igienico-sanitari.
Il concessionario deve sempre e comunque mantenere tutte le parti della struttura
e le attrezzature in condizioni di pulizia soddisfacenti. Il Comune può, in qualsiasi
momento, visionare che le operazioni di pulizia siano state eseguite regolarmente
ed intervenire sul Concessionario affinché ottemperi agli impegni assunti.
Sono a carico del Concessionario tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la
pulizia e l’igiene dei locali;
la presenza costante di personale durante l’orario d’apertura;
la vigilanza sul corretto utilizzo degli impianti sportivi, di tutte le attrezzature, del
fondo dell’impianto da gioco e dell’utilizzo di adeguate calzature;
la corretta e puntuale pulizia e manutenzione di tutte le aree verdi degli impianti:
pulizia del terreno, taglio erba (5/8 tagli per stagione primavera/estate/autunno),
rastrellatura di foglie e rami secchi e delle immondizie varie, potatura delle siepi
(almeno due volte l’anno con trasporto e recupero materiale potato) su tutte le aree
del centro sportivo nonché pulizia sulle strade di accesso e sull’area parcheggio
antistante gli impianti sportivi. Il Comune precisa fin d’ora che non darà in prestito
macchinari di alcun tipo.
il controllo e l’immediata segnalazione all’Amministrazione comunale di eventuali
anomalie dell’impianto elettrico e del relativo quadro di comando, dell’impianto del
gas metano, dell’impianto di riscaldamento e delle relative caldaie nonché della
produzione di acqua calda (verifica da eseguirsi ogni giorno in mattinata), inviando
immediatamente una segnalazione scritta all’Amministrazione comunale, anche via
fax, relativa alle eventuali anomalie riscontrate con indicazione degli ultimi
utilizzatori che hanno usufruito della struttura prima del verificarsi degli eventi e
provvedendo ad individuare e isolare la zona soggetta a danno al fine di precludere
l’accesso agli utenti;
sono a carico del Concessionario tutte le spese riferite alle utenze e alla
manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti con le relative verifiche
periodiche. Le utenze relative alle fornitura di gas, acqua, telefono ed energia
elettrica andranno intestate al Concessionario che si farà carico degli oneri
derivanti dalle volture.
Articolo 7
Eventuali migliorie
Qualora il concessionario intendesse eseguire opere di miglioria alle attrezzature e/o
apparecchiature del complesso dovrà richiedere al Comune la preventiva autorizzazione
scritta e, pertanto, non potrà eseguirle se non dopo l'ottenimento della stessa.
Sarà obbligo del concessionario, fornire al Comune, in caso di modifiche agli impianti, le
relative certificazioni di corretta esecuzione in base alla normativa vigente.
Si intende che, comunque, tutte le opere effettuate rimarranno di proprietà del Comune
senza alcun diritto a rimborsi, indennità o compensi.
Articolo 8
Manutenzione ordinaria degli impianti
Gli interventi di manutenzione ordinaria sia degli immobili sia dei beni mobili e delle
attrezzature sono a carico del concessionario che vi dovrà provvedere con mezzi propri.
La manutenzione ordinaria, finalizzata alla buona tenuta di tutti i beni oggetto della
convenzione, comprende:
- opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, manodopera
compresa, ed interventi necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
esistenti e tutte le attrezzature sportive;
- manutenzione dei pavimenti, dei vetri e delle pareti con riparazione e sostituzione degli
elementi deteriorati;
- tinteggiatura, verniciatura e/o ripassatura con colore delle parti scrostate o danneggiate
di pareti e serramenti, utilizzando materiali idonei e compatibili con le norme ed i
regolamenti vigenti in materia;
- riparazioni idrauliche quali sostituzione di rubinetti, saracinesche, valvole oltre alla
perfetta efficienza degli scarichi di acque bianche e nere;
- pulizia periodica dei canali e delle tubazioni delle acque piovane dell’edificio;
- manutenzione e tracciatura delle linee dei campi da gioco;
- manutenzione ed eventuale aggiornamento regolamentare delle attrezzature sportive
(pali, reti, canestri, tabellone segnapunti).
Articolo 9
Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria dell’immobile nel suo complesso e degli impianti
tecnologici compete al Comune di Ornavasso.
Per manutenzione straordinaria si intende tutto ciò che non risulta definito nel precedente
articolo 8.
L’esecuzione a carico dell’Amministrazione Comunale di interventi di manutenzione
straordinaria non sarà garantita nel caso in cui la necessità di tali interventi sia derivata da
inottemperanza da parte del Concessionario alle operazioni di manutenzione ordinaria o
di incuria, disattenzione, incompetenza da parte del Concessionario stesso o di terzi
fornitori.
L’Amministrazione Comunale si farà carico degli interventi resi necessari a causa di forza
maggiore, mentre gli interventi resi necessari da incuria saranno eseguiti dal
Concessionario il quale, fin d’ora, è autorizzato a rivalersi nei confronto dei diretti
responsabili.
Articolo 10
Oneri del Comune di Ornavasso
Al Comune di Ornavasso competono:
1) la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici;
2) la copertura assicurativa degli immobili e degli arredi contro i rischi dell’incendio e
della responsabilità civile derivante dalla proprietà.
Qualora il Concessionario intenda apportare migliorie significative di cui al precedente
articolo 7 o partecipare a bandi per i finanziamenti pubblici a favore dell’impiantistica
sportiva il Comune potrà concorrere alla spesa con una quota di contributo da concordarsi
in base alle capacità finanziarie del bilancio dell’Ente.
Articolo 11
Compartecipazione alle spese di gestione, custodia, pulizia
Il Comune di Ornavasso si impegna a partecipare alle spese di gestione della palestra
corrispondendo al Concessionario un contributo annuo di € 18.000 (euro diciottomila/00).
Detto importo è da considerarsi a copertura dei costi di gestione in considerazione del
fatto che la palestra sarà impegnata direttamente dal Comune per le attività scolastiche
nonché per eventi e manifestazioni di vario genere, patrocinate dalla stesso, in periodi da
concordare preventivamente con il Concessionario.
L’erogazione di tale corrispettivo verrà erogato in due rate di € 9.000 (euro novemila/00)
ciascuna alle scadenze del 30 giugno e 30 novembre di ogni anno.
Articolo 12
Utilizzo dell’impianto
Il Concessionario si impegna a garantire che l’utilizzo dell’impianto sia prevalentemente di
natura sportiva e culturale.
L’utilizzo dell’impianto per altre manifestazioni o per spettacoli è consentito nella misura in
cui non si impedisce l’utilizzo sportivo e culturale dell’impianto stesso previa
autorizzazione comunale e adeguata copertura assicurativa per eventuali
danneggiamenti.
Articolo 13
Utilizzo da parte del Comune di Ornavasso
Il Comune di Ornavasso riserva a se stesso, per manifestazioni organizzate in proprio o
patrocinate, l’utilizzo gratuito della palestra per 10 (dieci) giornate all’anno. Il Comune si
impegna ad informare il Concessionario con il preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e
comunque concordandone la data in modo tale che l’attività già stabilita dal
Concessionario non abbia a riceverne danno. Solo in casi eccezionali il preavviso potrà
essere ridotto.
Il Concessionario si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze di calendario
agonistico e manutentivo, a collaborare nel periodo estivo allo svolgimento delle settimane
sportive e/o dei centri estivi, sia che siano organizzate direttamente dal Comune o affidate
da questi a terzi.
Il Comune di Ornavasso si riserva l’utilizzo gratuito degli impianti sportivi (area e campi
esterni e/o palestra in caso di maltempo) per il consueto centro estivo organizzato dal
Comune, comunicando semplicemente al Concessionario orari e spazi che si intendono
utilizzare in modo da poter organizzare al meglio le attività anche durante i mesi estivi.
Il Concessionario riserverà a titolo gratuito per l’attività sportiva didattica e propedeutica
svolta dagli istituti scolastici di Ornavasso tutte le ore necessarie all’attività scolastica da
concordarsi con il Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico (n. 25 (venticinque)
ore settimanali stimate).
Il Comune di Ornavasso si riserva l’utilizzo della palestra e dei locali da adibire a seggio in
occasione delle consultazioni elettorali e si riserva altresì di utilizzare l’area parcheggio
antistante l’impianto in caso di eventi vari e manifestazioni.
Il Comune di Ornavasso inoltre si riserva l’utilizzo, proprio e/o assegnato gratuitamente ad
Associazioni di volontariato (CRI, ProLoco, ecc.), di parte dello spazio sotto alla tribuna
spettatori da adibire a deposito di materiale non nocivo, pericoloso o maleodorante, ben
accatastato e protetto da apposita inferiata chiusa a chiave.
Articolo 14
Orario del servizio
Il Concessionario dovrà garantire l’apertura degli impianti negli orari concordati con gli
Istituti scolastici e le società a calendario, garantendo comunque l’apertura degli immobili
nei giorni feriali per n. 8 (otto) ore giornaliere, di cui 4 (quattro) in orario pomeridianoserale. L’utilizzo degli impianti esterni dovrà terminare entro le ore 24.00, intendendosi per
quell’ora spenta l’illuminazione esterna e rientrati negli spogliatoi/bar le squadre
impegnate nell’utilizzo degli stessi. La chiusura del bar dovrà avvenire entro le ore 0,30,
intendendosi che per quell’ora tutti gli avventori dovranno aver lasciato il bar, i posteggi e
l’area interna degli impianti sportivi comunali.
Speciali deroghe, in occasione di particolari eventi, dovranno essere autorizzate dal
Comune di Ornavasso.
Articolo 15
Bar
La presente concessione comprende inoltre i locali attrezzati ad uso bar. Il concessionario
si impegna ad attivare tale servizio comunicando all’amministrazione comunale gli orari di
apertura e chiusura del bar, ricordando che il servizio deve essere garantito a tutti gli
utenti con un’apertura minima di n. 30 (trenta) ore settimanali nel periodo dal 01 aprile al
31 ottobre e durante la stagione agonistica l’apertura deve essere assicurata almeno in
concomitanza degli eventi sportivi.
Per il funzionamento del bar il concessionario dovrà munirsi delle apposite autorizzazioni
da parte degli organi competenti per la somministrazione di cibi e bevande, assumendosi
interamente la responsabilità della gestione e incamerandone gli introiti.
Il concessionario si impegna a gestire direttamente il servizio ovvero affidandone la
conduzione a persona in possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività di
somministrazione alimenti e bevande di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e
nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia.
Nel caso la gestione del bar non sia fatta direttamente dal concessionario dovrà essere
comunicato il diverso gestore al Comune per le verifiche e l’approvazione.
Articolo 16
Introiti
Al Concessionario spettano tutti gli introiti derivanti dall’uso della struttura sia quelli
derivanti dall’utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi sia quelli derivanti dal servizio bar.
I proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe saranno a totale beneficio del
Concessionario.
Articolo 17
Tariffe
Per la stagione 2014/2015 le tariffe orarie massime sono le seguenti:
- € 20,00 orarie per l’utilizzo della palestra e delle strutture interne (soppalco) da
parte di gruppi, Enti ed Associazioni aventi sede nel territorio comunale;
- € 30,00 orarie per l’utilizzo della palestra e delle strutture interne (soppalco) da
parte di gruppi, Enti ed Associazioni non aventi sede nel territorio comunale;
- € 55,00 orarie per l’utilizzo del campo di calcio a cinque esterno in sintetico;
- € 15,00 orarie per l’utilizzo del campo da tennis esterno in sintetico;
- € 15,00 orarie per l’utilizzo del campo da beach volley;
- € 6,00 orarie per l’utilizzo del campo da bocce.
Eventuali modifiche alle tariffe per gli anni successivi potranno essere attuate con
provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
Il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe entro l’importo massimo stabilito
provvedendo alla relativa riscossione.
Il Concessionario è inoltre autorizzato a praticare condizioni agevolate per particolari
eventi e manifestazioni.
E’ comunque gratuito l’utilizzo degli impianti da parte degli istituti scolastici di Ornavasso e
da parte del Comune di Ornavasso in occasione di consultazioni elettorali.
Articolo 18
Organizzazione delle attività
Al Concessionario spetta l’organizzazione dell’utilizzo della struttura da parte di Enti,
Associazioni o privati che ne facciano richiesta, garantendo in via prioritaria l’utilizzo da
parte delle società sportive presenti sul territorio e redigendo un apposito calendario di
utilizzo che dovrà essere presentato al competente ufficio comunale.
Articolo 19
Divieto di subconcessione
E’ vietato al Concessionario cedere o subconcedere in tutto o in parte, con o senza
corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione, pena l’immediata risoluzione della
stessa e conseguente risarcimento dei danni subiti, con la sola esclusione di quanto
stabilito dall’articolo 14 che precede.
Articolo 20
Pubblicità commerciale
Il Concessionario gestirà ogni forma di pubblicità all’interno degli impianti sportivi.
Articolo 21
Responsabilità
Il Concessionario è l’unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale
e i terzi nell’ambito della gestione del servizio. E’ inoltre responsabile di qualsiasi danno o
inconveniente causato per propria colpa sollevando quindi il Comune da ogni
responsabilità diretta o indiretta dall’esercizio della concessione sotto il profilo civile e
penale.
Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico
qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune, salvo gli
interventi a favore dell’Ente da parte di società assicuratrici.
Il Concessionario ha l’obbligo di sottoscrivere con una primaria compagnia di assicurazioni
una polizza assicurativa per tutti i rischi relativi all’attività svolta consegnando copia della
medesima al Comune.
Articolo 22
Cauzione definitiva
A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato, il Concessionario deve
presentare all’atto della stipula della convenzione, una fidejussione bancaria od
assicurativa con istituti legalmente autorizzati per un importo pari ad € 3.000,00.
Tale fidejussione potrà essere estinta solamente ad avvenuto controllo da parte degli
organi del Comune che lo stato dell’impianto risulti in perfette condizioni. Tale controllo da
parte del Comune deve avvenire entro 3 (tre) mesi dalla scadenza della convenzione.
Qualora si rilevassero danni imputabili al Concessionario il Comune provvederà
direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa sulla fidejussione prestata, con i
criteri e le modalità dell’esecuzione in danno.
Articolo 23
Spese
Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipula della
concessione oggetto del presente capitolato sono a carico del Concessionario.
Articolo 24
Inadempienze contrattuali
Il Comune di Ornavasso in caso di inadempienze ritenute anche lievi, in relazione a
qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, si riserva la facoltà di applicare una
sanzione pecuniaria di € 1.000,00 (euro mille/00); l’applicazione della sanzione pecuniaria
dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione da parte del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico comunale, mediante comunicazione al Concessionario con lettera
raccomandata A/R.
In caso di applicazione delle predetta penale, l’importo relativo sarà detratto dal contributo
annuo di cui al precedente articolo 10 e/o mediante corrispondente incameramento sulla
cauzione definitiva.
Articolo 25
Definizione delle controversie
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l’esecuzione e
l’interpretazione del presente capitolato tra l’Amministrazione comunale e il
Concessionario, sono di competenza del foro di Verbania.
Articolo 26
Risoluzione della convenzione
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere la convenzione, nei casi previsti
dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile nonché nei seguenti casi:
1) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi ingiustificati superiori a 3 (tre)
mesi;
2) la manutenzione ordinaria non è effettuata in modo sufficiente a garantire la
funzionalità e la conservazione degli impianti;
3) il mancato rispetto delle condizioni previste e disciplinate nel presente capitolato;
4) reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di
sicurezza, di inquinamento e prevenzione infortuni;
5) sia intervenuto a carico del Concessionario stato di fallimento, liquidazione, di
cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione
equivalente;
6) cessione ad altri, in tutto o in parte, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio
oggetto del capitolato.
Articolo 27
Accettazione del capitolato
A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente capitolato deve, a pena di
esclusione dalla gara di appalto, essere firmato in ogni sua pagina dal legale
rappresentante della società/Ente e allegato ai documenti di gara.
Articolo 28
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente capitolato, si fa
riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.