Regolamento comunale per l`accesso alla rete internet tramite la
Transcript
Regolamento comunale per l`accesso alla rete internet tramite la
COMUNE DI COLORNO Provincia di Parma REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE LA RETE WI-FI PUBBLICA (HOT-SPOT) S:\1 Settore\SEGRETERIA\CONSIGLIO COMUNALE\DELIBERE\2012\037allegatoA.doc IVSETTORE/giov/2011/017 Art. 1 - Oggetto del regolamento e finalità del servizio. 1. Il presente regolamento disciplina il servizio di accesso pubblico alla rete internet mediante l’utilizzo di punti di accesso senza fili (Hot-Spot WiFi) che il Comune di Colorno ha predisposto o predisporrà nel proprio territorio comunale. 2. Il Comune di Colorno garantisce il servizio di connessione con l'obiettivo di migliorare l'accesso dei cittadini all'informazione e alla conoscenza e per agevolare le attività di studio, ricerca e documentazione. 3. Il servizio si rivolge alle persone in possesso di un proprio dispositivo portatile, opportunamente munito delle componenti necessarie per l'utilizzo di connessioni WiFi, che desiderano accedere alla rete internet pubblica. Art. 2 - Descrizione del servizio. 1. Il Committente del servizio è il Comune di Colorno; d'ora in poi indicato con il termine “Comune”. 2. Il Gestore del servizio (Wireless Internet Service Provider) è il soggetto incaricato (o i soggetti incaricati); d'ora in poi indicato (o indicati) con il termine “Gestore”. 3. Il servizio di Hot-Spot WiFi consente la connessione contemporanea ad internet di dispositivi mobili, in aree pubbliche, nel rispetto della legislazione vigente e delle finalità pubbliche del servizio. 4. Le modalità di accesso al servizio prevedono una registrazione preliminare che può avvenire presso gli sportelli di accreditamento del Comune (Hot-Spot Point) oppure direttamente via internet attraverso una opportuna modalità di identificazione. 5. A seconda della modalità prescelta, gli utenti, accedono al servizio con differenti limitazioni. 6. Il servizio di Hot-Spot WiFi è accessibile a tutte le persone (residenti e non) di qualsiasi nazionalità, che abbiano già compiuto i 16 anni di età, purché in condizione di identificarsi attraverso le procedure di registrazione. 7. I minorenni hanno l’obbligo di essere autorizzati da chi detiene la patria potestà. 8. In base alle finalità ed agli obiettivi programmatici, il servizio di Hot-Spot WiFi può essere differenziato per tipologia di utenti e/o per durata massima delle connessioni disponibili. 9. L’elenco degli Hot-Spot presenti sul territorio comunale è reperibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.colorno.pr.it . 10. Le modalità ed i tempi di accesso ai diversi Hot-Spot WiFi installati nel territorio possono essere disciplinati dalla Giunta Comunale in relazione a specifici obiettivi e progetti, nel rispetto delle indicazioni del presente regolamento. 11. Il servizio è gratuito, e viene erogato nell’ambito delle limitazioni temporali stabilite dal presente regolamento e dai progetti specifici eventualmente collegati. 12. La registrazione per l'accesso al servizio offerto dal Comune di Colorno è valida anche per l'accesso al servizio pubblico erogato dallo stesso soggetto Gestore in tutto il territorio italiano. 13. Il servizio di connettività può essere utilizzato dagli utenti senza alcuna registrazione o identificazione per la sola consultazione sui siti web istituzionali del Comune di Colorno e/o altri siti di carattere istituzionale comunicati dal Comune di Colorno al Gestore. Art. 3 - Modalita di registrazione. 1. Per accedere al servizio, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e della normativa in materia di antiterrorismo (Legge 31 luglio 2005, n. 155) è obbligatoria la registrazione degli utenti, a seguito della quale è possibile ottenere le credenziali di accesso (username e password) necessarie per l’utilizzo. 2. In base alle proprie esigenze, gli utenti possono accreditarsi al servizio attraverso due modalità di registrazione: ― accredito formale: che consente l’utilizzo del servizio con modalità standard; ― accredito rapido: che consente l’utilizzo del servizio con modalità ridotta. 3. In entrambi i casi, la procedura di registrazione deve prevedere un meccanismo di identificazione dell’utente, atto a consentire la registrazione di tutti gli accessi al servizio e la loro riconducibilità ad una determinata persona fisica. 4. Per ogni singolo Hot-Spot WiFi (o gruppo di Hot-Spot Wifi), le modalità di registrazione sono stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento. Art. 4 – Accredito formale 1. L’accredito formale è previsto per gli utenti che intendono accedere agli Hot-Spot WiFi con continuità, utilizzando il servizio di connettività standard, come definito dall’articolo 7 del presente regolamento. 2. L’accredito formale prevede l’iscrizione dell’utente presso uno degli sportelli attivati dal Comune (Hot-Spot Point). Il completamento della registrazione può essere svolto dall’utente stesso presso il portale del servizio attivato dal Gestore. 3. La registrazione deve prevedere l’identificazione dell’utente attraverso la presentazione di un documento d’identità valido. 4. I minorenni hanno l’obbligo di registrarsi presentando una autorizzazione sottoscritta da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. Chi esercita la patria potestà può autorizzare il minore presentandosi allo sportello, oppure allegando all’autorizzazione scritta anche la copia di un documento d’identità valido. 5. La validità della registrazione non può superare la durata di un anno solare, trascorso il quale, l’utente deve rinnovare l’iscrizione al servizio. 6. L’accredito formale è indispensabile per gli utenti che utilizzano il servizio nell’ambito dei progetti realizzati dal Comune e che prevedono una durata maggiore dei tempi massimi di connettività rispetto al servizio standard, oppure l’erogazione di servizi specifici. Art. 5 - Accredito rapido. 1. L’accredito rapido è previsto per gli utenti che non accedono all’Hot-Spot WiFi con continuità, utilizzando il servizio di connettività ridotta, come definito dall’articolo 7 del presente regolamento. 2. L’accredito rapido prevede la registrazione dall’utente direttamente presso il portale del servizio attivato dal Gestore. 3. La validità della registrazione non può superare la durata di un anno solare, trascorso il quale, l’utente deve rinnovare l’iscrizione al servizio. 4. L’accredito rapido è consentito solo per gli utenti maggiorenni. 5. L’accredito rapido consente l’utilizzo del servizio di connettività in modalità ridotta e non può essere sfruttato per accedere a servizi collegati a progetti specifici promossi dall’Amministrazione. Art. 6 - Sportelli di accreditamento del Comune (Hot-Spot Point). 1. Gli sportelli di accreditamento formale (Hot-Spont Point) al servizio si occupano di svolgere la registrazione degli utenti che si iscrivono al servizio standard e di fornire informazioni agli stessi sulle caratteristiche del servizio. 2. Gli Hot-Spot Point informano il Gestore degli eventuali disservizi segnalati dagli utenti senza peraltro assumere funzioni specifiche di Customer Service che rimangono in carico al gestore. 3. Svolgono funzione di Hot-Spont Point i seguenti uffici/servizi del Comune di Colorno: ― URP/front office (accreditamento, informazione, segnalazione disservizi); ― Biblioteca Comunale (accreditamento, informazione, segnalazione disservizi); ― Ufficio Turistico (solo informazione, segnalazione disservizi). 4. In base a specifiche esigenze programmatiche, organizzative, la Giunta Comunale può attivare ulteriori Hot-Spot Point, anche limitati all’acceso di specifiche tipologie di utenti. 5. Il Comune può istituire ulteriori Hot-Spot Point, anche in convenzione con soggetti privati, purchè siano garantite tutte le norme del presente regolamento. Art. 7 – Caratteristiche del servizio di connettività. 1. Il servizio standard di accesso alla rete pubblica internet attraverso gli Hot-Spot WiFi del Comune di Colorno prevede una durata massima di utilizzo della connettività (effettivo scambio di dati) che può variare da 2 a 6 ore al giorno e comunque non oltre le 30 ore settimanali. 2. Il servizio standard è accessibile solamente agli utenti che hanno effettuato la registrazione attraverso la modalità di accredito formale. 3. Per ogni Hot-Spot WiFi (o gruppo di Hot-Spot WiFi), la Giunta Comunale individua la durata massima giornaliera e settimanale della connettività standard offerta agli utenti. 4. La durata massima della connettività giornaliera e settimanale è misurata in relazione all’effettivo passaggio di “pacchetti di dati” attraverso gli Hot-Spot WiFi. 5. Per particolari tipologie o gruppi di utenti, nell’ambito degli obiettivi programmatici, per un tempo massimo di un anno, la Giunta può modificare la durata massima della connettività consentita, motivandone opportunamente la ragione o approvando specifici progetti o iniziative. 6. Il servizio ridotto di accesso alla rete pubblica internet attraverso gli Hot-Spot WiFi del Comune prevede una durata massima di 1 ora al giorno e non può superare le 4 ore settimanali. 7. Per particolari iniziative o situazioni di emergenza, per un tempo massimo non superiore ai tre mesi, la Giunta Comunale può derogare tale limite. Art. 8 - Informazioni e supporto tecnico. 1. Il Gestore predispone un portale raggiungibile via web sul quale sono pubblicate le informazioni essenziali per l’accesso agli Hot-Spot WiFi da esso gestiti. Il portale deve consentire il riconoscimento dell’utente sia in fase di registrazione che in fase di utilizzo del servizio. 2. Per ogni Hot-Spot WiFi (o gruppo di Hot-Spot WiFi) il Gestore garantisce il supporto agli utenti attraverso una casella di posta elettronica verso la quale indirizzare le richieste di assistenza. 3. Il supporto tecnico è limitato al solo servizio di connettività e non può essere esteso al corretto funzionamento degli apparati utilizzati dagli utenti. 4. Gli Hot-Spot Point del Comune di Colorno possono raccogliere e inoltrare al Gestore le segnalazioni di disservizio o malfunzionamento, che risponde allo sportello comunale solo quando non è in condizioni di fornire un riscontro direttamente all’utente. 5. Altre informazioni possono essere diffuse attraverso campagne comunicative del Gestore o del Comune di Colorno, collateralmente all’attivazione degli Hot-Spot WiFi o di specifiche iniziative. Art. 9 - Obblighi e responsabilità dell’utente. 1. L’Utente è consapevole che l'accesso agli Hot-Spot WiFi del Comune di Colorno prevede una modalità di connessione alla rete internet senza cifratura dei dati, che la trasmissione avviene in chiaro e che l'accesso non richiede alcuna configurazione. Pertanto, l’utente dovrà dotarsi delle opportune misure di sicurezza ed accorgimenti atti a non compromettere il funzionamento delle proprie apparecchiature. 2. L’utente non potrà in alcun modo considerare responsabili il Comune di Colorno ed il soggetto Gestore per i contenuti, la qualità e la validità di qualsiasi informazione reperita in rete, nonchè di ogni eventuale mancata aspettativa legata alla fruizione del servizio e di eventuali disservizi e/o sospensione del servizio. 3. L’utente ha l'obbligo di: a. custodire con cura e non cedere a terzi le credenziali personali utilizzate per accedere al servizio (username, password e codici di attivazione); b. non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite l’invio di mail indiscriminato (spamming); c. non svolgere attività che possano recare danno ad altri soggetti e/o siano in contrasto con le leggi vigenti; d. assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi e per le attività svolte durante la fruizione e/o derivante dall’uso del servizio sollevando il Comune di Colorno ed il soggetto Gestore da qualsiasi responsabilità; e. osservare la normativa vigente in materia di diritto d’autore e la tutela dei dati personali; f. non svolgere attività e non accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con le finalità di pubblica utilità del servizio; g. riconoscere che il Comune di Colorno può interrompere, modificare, sospendere e revocare in ogni momento e senza alcun preavviso il servizio così come indicato all’art. 11, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune e/o del soggetto Gestore; h. accettare che il traffico dati, effettuato durante l’utilizzo del servizio, sia registrato in appositi “log” raccolti e gestiti dal soggetto Gestore, sia per l'accertamento del rispetto del presente regolamento, sia per il controllo da parte delle autorità giudiziarie di eventuali illeciti. Art. 10 - Obblighi e responsabilità del Gestore. 1. Il soggetto Gestore ha l'obbligo di: a. garantire la connettività alla rete pubblica, secondo gli impegni assunti in sede di affidamento del servizio; b. garantire il corretto funzionamento del portale di accesso e registrazione via web, nell’ambito degli impegni assunti in sede di affidamento del servizio; c. garantire e aggiornare la pubblicazione sul portale di accesso delle procedure di registrazione e connessione degli utenti; d. garantire un servizio di assistenza diretta agli utenti via posta-elettronica ed eventualmente anche telefonica, attraverso l’intervento degli Hot-Spot Point del Comune di Colorno; e. garantire la custodia dei dati relativi agli utenti secondo le vigenti normative in materia di tutela dei dati personali. Art. 11 - Interruzione, modifica, sospensione e revoca del servizio. 1. Il Comune di Colorno si riserva la possibilità di interrompere, modificare, sospendere e revocare il servizio erogato presso uno o più Hot-Spot WiFi qualora siano intervenute ragioni di pubblica utilità o necessità oppure si presentino nuove esigenze od opportunità di natura programmatica. 2. Nel caso di modifica o revoca del servizio che interessi tutti i punti Hot-Spot WiFi operativi, il Comune di Colorno si impegna ad aggiornare il presente regolamento entro un anno dal provvedimento. Art. 12 - Monitoraggio delle attività. 1. Il soggetto Gestore memorizza e mantiene i dati delle attività svolte dall'utente durante la connessione ad internet, secondo le modalità e la tempistica previste dalla normativa vigente in materia. 2. Qualora richiesti, i dati acquisiti dovranno essere resi disponibili al Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, all'Autorità Giudiziaria ed alla Polizia Giudiziaria. Art. 13 - Tutela di dati personali 1. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della gestione del servizio di connessione WiFi pubblico e non saranno comunicati a terzi ne diffusi in alcun modo. 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per potersi iscrivere al servizio. 3. I titolari per il trattamento dei dati personali sono il Comune di Colorno ed il soggetto Gestore del servizio. 4. In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti indicati all’art. 7 del DLgs. 196/2003. Art. 14 - Sanzioni. 1. In caso da parte dell’utente, durante l’utilizzo del servizio Hot-Spot WiFi del Comune di Colorno, si verifichino abusi del servizio, inosservanza delle prescrizioni fornite dal presente regolamento, o violazioni di leggi dello Stato in materia di connessione alla rete internet, l’utente può essere sospeso dall'accesso al servizio. 2. La rilevazione degli abusi e delle violazioni del presente regolamento (in particolare per quanto stabilito all’articolo 9 comma 3) sono svolte dal Gestore e dal Comune di Colorno. 3. Salvo diversi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, la durata della sospensione è fissata in un anno ed è disposta dal Comune di Colorno una volta accertata la violazione. 4. Il Gestore può procedere con la sospensione del servizio solamente qualora rilevi una violazione delle normative di legge in materia di tutela dei dati personali o della pubblica sicurezza. 5. Qualora l'Amministrazione comunale venga a conscenza della sussistenza di provvedimenti giudiziari collegati a reati amministrativi o penali compiuti attraverso l’utilizzo del servizio di connettività pubblica, sospenderà in via cautelativa dall'accesso allo stesso, l’utente interessato sino al completamento della procedura giudiziaria. Art. 15 - Norma di rimando. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme e regolamenti vigenti in materia. Art. 16 - Entrata in vigore. 1. Ai sensi dell’art. 78, comma 7, dello Statuto comunale il regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione approvativa. ********** COMUNE DI COLORNO RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 1121 Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line dal giorno 30 luglio 2012 al giorno 14 agosto 2012 Colorno, _____________________ Il Responsabile del I settore (Dott.ssa Ilaria Boselli)