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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR) 1) Per gli atti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del disegno di legge: Titolo: Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato a Doha l’8 dicembre 2012 e dell’Accordo tra l’Unione europea, i suoi Stati membri e l’Islanda per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI. A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate. Il provvedimento in esame si rende necessario per dare concreta ed effettiva attuazione all’Emendamento al Protocollo di Kyoto, adottato a Doha l’8 dicembre 2012 (di seguito denominato “Emendamento di Doha”), e all’Accordo tra l’Unione europea, i suoi Stati membri e l’Islanda per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni assunti per il secondo periodo di impegno nel quadro del protocollo di Kyoto. Nel 1992, è stata adottata la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, il cui obiettivo ultimo è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico; nel 1997 è stato poi adottato il protocollo di Kyoto, ratificato dall’Italia con legge 1° giugno 2002, n. 120, che fissa per i Paesi industrializzati l’obiettivo di ridurre del 5,2% le emissioni complessive di gas serra rispetto ai valori del 1990 per il periodo dal 2008 al 2012. In occasione della Conferenza sul clima di Doha del dicembre 2012, tutte le Parti firmatarie del Protocollo hanno concordato l’emendamento di Doha che introduce un secondo periodo di vigenza del Protocollo (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020). L’emendamento modifica l’allegato B del Protocollo imponendo ulteriori impegni giuridicamente vincolanti in materia di mitigazione per le Parti elencate in tale allegato, e definendo ulteriori disposizioni sull’attuazione degli impegni in materia di mitigazione. In particolare l’Unione europea, ciascuno Stato membro e l’Islanda hanno sottoscritto una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto ai livelli del 1990. L'Unione europea, gli Stati membri e l’Islanda hanno optato per l’adempimento congiunto come consentito dall’articolo 4 del Protocollo e pertanto i loro obiettivi di riduzione sono elencati 1 nell’annesso B con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno realizzati congiuntamente. L’articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo prevede che le Parti che si impegnano a rispettare gli obiettivi di riduzione in maniera congiunta, definiscano in un Accordo il livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti. Quindi, con Decisione n (UE) 2015/1340 è stato approvato l’Accordo con l’Islanda, che definisce i termini di partecipazione dell’Islanda nell’adempimento congiunto degli impegni assunti a Doha. Non si rilevano, nel contenuto dell’emendamento, aspetti di incompatibilità con l’ordinamento interno e con quello europeo. Si rappresenta inoltre che il Regolamento (UE) n. 525/2013 ha reso obbligatoria la disposizione prevista dalla Decisione 1/CP16 riguardante la predisposizione di una Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio al fine di contribuire alla creazione di una società a basse emissioni di carbonio nel lungo termine (2050). Infine, è emersa la necessità di migliorare le modalità di raccolta delle informazioni ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni relative ai cambiamenti climatici previste in ambito UNFCCC ed europeo anche attraverso l’istituzione di un Sistema Nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo. L’Emendamento di Doha prevede ulteriori obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020. Con l’intervento normativo si darà concreta ed effettiva attuazione agli impegni sottoscritti a Doha. Tali impegni risultano conformi agli obiettivi di riduzione disciplinati dalla pertinente normativa europea. C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. Per quanto concerne l’atto di cui all’articolo 1, lettera a), l’applicazione del Regolamento (UE) n.525/2013 in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici, consentirà la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti. In particolare il Regolamento (UE) n.525/2013 prevede comunicazioni annuali alla Commissione europea dei dati nonché delle stime e delle proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dai pertinenti settori. Tali comunicazioni consentiranno di valutare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dalla normativa europea e conformi a quanto previsto a livello internazionale. Tali comunicazioni consentiranno, infatti, all’Unione europea e ai suoi Stati membri, di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione UNFCCC e dal Protocollo di Kyoto al fine di verificare il rispetto dell’impegno assunto con la ratifica dell’Emendamento di Doha. Inoltre, il DM previsto all’articolo 6, comma 2, del SDDL consentirà di migliorare la raccolta dei dati e delle informazioni da comunicare alle istituzioni europee e agli organi internazionali. 2 In relazione alla lettera b), l’articolo 6 dell’Accordo con Islanda di cui alla Decisione (UE) n. 1340/2015 prevede l’istituzione di un Comitato per l’adempimento congiunto che garantirà l’attuazione del citato Accordo anche tramite scambi di opinioni e di informazioni relative all’attuazione dei termini dell’adempimento congiunto e consentirà di monitorare il raggiungimento degli obiettivi. D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento legislativo. Si ritiene che i destinatari diretti siano il Ministero dell’ambiente, l’ISPRA e le amministrazioni centrali coinvolte nell’attuazione delle misure necessarie per il raggiungimento e il monitoraggio degli obiettivi di riduzione. Indirettamente, invece, sono interessati alla normativa proposta, i cittadini italiani che beneficeranno della mitigazione dei cambiamenti climatici derivanti dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO Si rappresenta che gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra previsti dall’Emendamento di Doha sono conformi a quelli disciplinati dalla normativa europea. Pertanto, i soggetti interessati sono stati già ampiamente consultati durante la fase ascendente della normativa europea. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla raccolta delle informazioni ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni relative ai cambiamenti climatici, è stato consultato l’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale in quanto responsabile della gestione dell’Inventario nazionale dei gas serra ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 30/2013. SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“Opzione zero”) La mancata ratifica dell’Emendamento di Doha vanificherebbe in modo sostanziale il lavoro fino ad ora intrapreso dall’Italia, sia nella fase negoziale che nella fase successiva alla sua entrata in vigore. Inoltre, la Decisione n. (UE) 2015/1339 e la Decisione n. (UE) 2015/1340 invitano gli StatimMembri a procedere alla ratifica dell’Emendamento di Doha e dell’Accordo con l’Islanda entro il terzo trimestre del 2015 al fine di contribuire a una rapida entrata in vigore dell’Emendamento di Doha, prima della Conferenza di Parigi (dicembre 2015). SEZIONE 4 – LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO 3 Ai sensi dell’articolo 80 della Costituzione, non sussistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare per via di legge ordinaria, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello approvato dalle Parti. SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.. Non risultano svantaggi dall’opzione prescelta. Al contrario l’intervento normativo contribuirà all’entrata in vigore dell’emendamento di Doha per cui sono necessari 144 ratifiche rispetto alle 192 Parti firmatarie. La ratifica congiunta dell’emendamento di Doha da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri, inoltre, rappresenta un passo fondamentale nel raggiungimento di un accordo globale per il post 2020 (negoziato a Parigi dal 30 novembre all’11 dicembre 2015), che consentirà di fronteggiare in modo più efficace le gravi conseguenze provocate dal surriscaldamento globale. Inoltre, la realizzazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all’articolo 4 del SDDL, fornirà un quadro chiaro, completo e trasparente delle politiche e delle misure che contribuiranno alla transizione verso un’economia a basse emissioni. Infine, l’intervento regolatorio, anche tramite l’istituzione di un Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, consentirà di migliorare le modalità di raccolta delle informazioni ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni relative ai cambiamenti climatici previste in ambito UNFCCC ed europeo. B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese. Non risultano ulteriori effetti sulle micro, piccole e medie imprese che non sono chiamate ad ulteriori obblighi se non al rispetto del vigente quadro normativo. L’impegno assunto con la ratifica dell’Emendamento di Doha, infatti, è in linea con gli obiettivi del pacchetto legislativo europeo sul clima e l’energia adottato nel 2009 che consiste, principalmente, nella Direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni (Direttiva ETS) che istituisce uno scambio di quote di emissione di gas a effetto (recepita in Italia con il Decreto Legislativo, 13 marzo 2013, n. 30), e dalla Decisione 2009/406/CE concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (Decisione “Effort sharing”). L’attuazione di tale “pacchetto” consentirà all’Unione europea a i suoi Stati membri di rispettare gli impegni di riduzione di cui all’Emendamento di Doha. C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. 4 Non risultano oneri e costi aggiuntivi a carico dei cittadini e delle imprese, poiché la ratifica dell’Emendamento di Doha non comporta per questi ultimi ulteriori obblighi rispetto a quanto previsto dal vigente quadro normativo. D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione. La scelta di affidare all’ISPRA la realizzazione, la gestione, l’archiviazione e l’aggiornamento delle informazioni contenute nel Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni si basa sulle sue competenze tecniche e professionali, anche alla luce del D.Lgs. 30/2013 che individua l’ISPRA quale autorità responsabile dell’inventario nazionale dei gas serra. Tuttavia, alla luce dell’entità delle informazioni da raccogliere e considerata la necessità di migliorare le modalità di raccolta delle informazioni previste in ambito UNFCCC ed europeo, sarà necessario rafforzare le strutture e le risorse esistenti. SEZIONE 6 – L’INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE E’ stato valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non avranno ricadute sul corretto funzionamento della concorrenza del mercato né sulla competitività del Paese. Si evidenzia inoltre come la ratifica del Protocollo da parte dell’Italia potrebbe essere anche considerata come una opportunità nel settore della cooperazione internazionale soprattutto al fine dell’esportazione del know how italiano nel settore delle tecnologie “verdi” rafforzando anche i meccanismi di cooperazione oltre frontiera. SEZIONE 7 – LE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO A) I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto. I principali soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto sono: - il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; - il Ministero per lo sviluppo economico - il Ministero dell’economia e delle finanze - il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - il Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - il CIPE - l’ISPRA B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. 5 Al provvedimento sarà data pubblicità sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché su quello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento regolatorio. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno, altresì, il monitoraggio delle attività connesse. In particolare, l’applicazione del Regolamento (UE) n. 525/2013 in materia di monitoraggio e comunicazione delle informazioni sulle emissioni di gas serra e di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici consentirà il monitoraggio del intervento regolatorio. Infatti, il Regolamento (UE) n.525/2013 prevede comunicazioni annuali dei dati, nonché delle stime e delle proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dai pertinenti settori. Tali comunicazioni consentiranno di valutare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dalla normativa europea e conformi a quanto previsto a livello internazionale dalla ratifica dell’Emendamento di Doha. D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio. L’emendamento riguarda impegni assunti per un periodo ben definito, che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 (c.d. secondo periodo di riduzione). E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l’effettivo contributo di riduzione delle emissioni di gas serra, sulla base degli indicatori di cui alla lettera C) della sezione 1. 2) Per l’atto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera, f): Titolo: Protocollo sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero, alla Convenzione UN/ECE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. SEZIONE 1 – IL CONTESTO REGOLAMENTAZIONE. E GLI OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate 6 Alla luce della sempre più crescente consapevolezza da parte degli Stati delle reciproche incidenze delle attività economiche e delle loro conseguenze sull'ambiente, tenuto conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecologico, a tal fine auspicando di intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero, è stato ritenuto necessario attuare misure appropriate ed efficaci per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole che potrebbe derivare all'ambiente da attività di natura antropica. In particolare, attesa la necessità e l'importanza di approfondire la cooperazione internazionale nel valutare gli effetti ambientali e sanitari transfrontalieri di piani e programmi proposti e, ove appropriato, della programmazione e della legislazione, nel 2003 a Kiev è stato sottoscritto dalle Parti un Protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica in contesto transfrontaliero, alla Convenzione sull’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Il Protocollo ad oggi è stato ratificato da 38 Stati. Per completezza di informazione si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle procedure di consultazione transfrontaliera svolte nel periodo 2009-2014 Procedure di competenza statale VAS VAS Screening 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15 0 2 3 0 1 0 0 0 8 Procedure di competenza regionale VAS VAS Screening 535 1800 744 n.a. 537 935 484 1181 588 1033 n.a. n.a. B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo. L’obiettivo generale è quello di poter disporre in ambito internazionale di un quadro giuridico appropriato e puntuale di riferimento per le consultazioni transfrontaliere, anche ai fini del rafforzamento della cooperazione nel campo della tutela dell’ambiente e della maggiore trasparenza e comunicazione nelle informazioni di carattere ambientale. Nel medio-lungo periodo dall’attuazione del Protocollo deriverà l’attivazione di consultazioni transfrontaliere su piani e programmi nei piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica. C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR Come parametro di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, si potrà utilizzare il numero delle consultazioni e l’aumento dell’interscambio di informazioni in materia ambientale. 7 D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio. Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed imprese coinvolte nei piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica. SEZIONE 2 -- LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE. La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In sede di attuazione dell’Accordo, sono previste riunioni periodiche al fine di organizzare e promuovere la cooperazione, anche attraverso gruppi di lavoro ad hoc. SEZIONE 3 -- LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»). La scelta dell'opzione zero è stata esclusa, attesi gli obiettivi positivi perseguiti. L’opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare del disposto dell’articolo 80 della Costituzione, anche perché essa configurerebbe un mancato adempimento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma del Protocollo. Inoltre le motivazioni alla base del Protocollo escludono le opzioni di non intervento. SEZIONE 4 -- LA VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO. Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello approvato dalle Parti e si ribadisce che in quanto accordo internazionale la scelta dell'opzione zero è stata esclusa, attesi gli obiettivi positivi perseguiti. SEZIONE 5 -- LA GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA. A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta. L'amministrazione ha rilevato che non derivano svantaggi dall'intervento regolatorio: dall'esecuzione del Protocollo deriveranno benefici effetti sulla complessiva tutela dell’ambiente e sulla trasparenza ed informazione ambientale per i cittadini anche grazie all'effettiva possibilità di consultazione tra gli stati aderenti. B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese. L’attuale quadro normativo nazionale già prevede specifiche procedure di consultazione ed informazione proprio secondo quanto disposto dal Protocollo. 8 C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese dei destinatari diretti ed indiretti L’intervento regolatorio non comporta oneri informativi aggiuntivi, a carico degli interessati, rispetto a quanto già previsto dalla disciplina vigente. Per quanto riguarda le amministrazioni interessate, si ritiene che l’impatto sull’organizzazione possa essere fronteggiato senza la necessità di appositi e specifici modelli organizzativi, trattandosi di attività istituzionali già espletate. D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio. Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tale fine è previsto un onere a carico dello Stato per cui è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. SEZIONE 6 - L'INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE. Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti del Protocollo. SEZIONE 7 - LE MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO. A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Alla ratifica del Protocollo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quello del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno, altresì, il monitoraggio delle attività connesse. D) Eventuali meccanismi previsti per la revisione dell’intervento regolatorio. 9 Secondo quanto previsto dall’art. 25 del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, ciascuna Parte può, con notifica scritta al depositario, denunciare in ogni momento il Protocollo dopo che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui esso è entrato in vigore nei suoi confronti. E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo ampliamento e miglioramento delle attività istituzionali dell'UE, sulla base degli indicatori di cui alla lettera C) della Sezione 1. 10