R.G. V.G. 566/2013 1 Il Tribunale di Bolzano
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R.G. V.G. 566/2013 1 Il Tribunale di Bolzano
R.G. V.G. 566/2013 Il Tribunale di Bolzano - Sezione prima civile riunito in camera di consiglio e composto da: dott.ssa Elisabeth Roilo Presidente dott. Andrea Pappalardo Giudice dott. Emilio Schönsberg Giudice Relatore ha pronunciato il seguente Decreto nel procedimento iscritto al nr. 566/2013 R.G. V.G del Tribunale, avente ad oggetto reclamo tavolare G.N. 381/2013 dell'Ufficio Tavolare di Vipiteno, presentato da: dott. Luca Barchi di Bolzano, avverso il decreto del Giudice Tavolare di Bressanone sub G.N. 2666/2012 Considerato in fatto e in diritto Con l'impugnato decreto il Giudice Tavolare di Bressanone rifiutava l'intavolazione del diritto di proprietà della particella del diritto di superficie p.ed. 434, in P.T. 407/II C.C. Mareta a favore di Wild Markus, richiesta sulla base dell'atto di riscatto di immobile proveniente da locazione finanziaria del 08.11.2012, rep. N. 21861/12991 del Notaio dott. Luca Barchi di Bolzano, con cui Wild Markus, nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Racines, riscattava dalla Hypo Tyrol Bank Italia S.p.A. la piena proprietà della particella superficiaria p.e.d 434 C.C. Mareta, dallo stesso acquirente già tenuta in locazione in base al contratto di leasing stipulato fra le medesime parti il 06.11.2011. A fondamento del decreto di rigetto della domanda di intavolazione il Giudice Tavolare rilevava in particolare che, a seguito del passaggio di proprietà in forza dell'atto di riscatto, il proprietario della particella del diritto di superficie (>---< p.ed. 434) veniva a coincidere con quello della particella gravata da detto diritto reale minore (p.ed. 446); che pertanto, in forza dell'avvenuta confusione, non é giustificata la rappresentazione cartografica di un diritto di superficie ai soli fini 1 R.G. V.G. 566/2013 dell'identificazione tavolare degli immobili e che per la formazione di una particella edificare orinaria conseguente all'estinzione del diritto di superficie necessaria la produzione di un tipo di frazionamento; non prodotto nella specie. Lamenta il reclamante che il Giudice Tavolare avrebbe erroneamente fondato il rigetto della domanda sul rilevato difetto del tipo di frazionamento, non essendovi alcuna norma della Legge Tavolare che ne imponga la redazione nel caso de quo; che tuttavia, anche volendo ritenersi necessaria l'allegazione del tipo di frazionamento, si evince dalla lettura dell'art. 2 comma 3 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 nonché degli artt. 97ter L.t. e 5 comma 2 D.P.G.R. 6/L 13 ottobre 1983 che la cancellazione dell'iscrizione del diritto reale minore su cosa altrui che si estingue per confusione non può essere disposta d'ufficio ma può essere richiesta solo dalla parte; che infine, anche ritenendosi che alla cancellazione d'ufficio della partita del diritto di superficie, dovendo egli invece dare accoglimento alla domanda di parte di intavolazione del diritto di proprietà nella partita del diritto di superficie, in quanto già tecnicamente possibile senza necessità di allegazione del supporto tecnico costituito dal tipo di frazionamento. *** Osserva il collegio che, per effetto del l'atto di riscatto stipulato fra Wild Markus e la Hypo Tyrol Bank Italia S.p.A. l'8.11.2012, l'acquirente della particella edificiale superficiaria p.ed. 434 , già proprietario del suolo (cd."proprietà separata") su cui insisteva la proprietà superficiaria, ha in realtà riacquistato la piena proprietà del suolo, e così di tutto quanto é costruito sopra e sotto di esso. Infatti , con la riunione in capo allo stesso soggetto della qualità di superficiario e di proprietario, viene rimosso il limite gravante sul diritto di proprietà, con conseguente "riespansione" dello stesso, stante l'avvenuto rientro nel patrimonio del proprietario del suolo delle facoltà scorporate in via negoziale mediante l'alienazione del diritto di superficie. 2 R.G. V.G. 566/2013 La sorte del diritto reale minore é invece quella dell'estinzione per consolidazione o confusione, in applicazione del noto principio secondo cui "nulli res sua servit", valido per tutti i diritti reali su cosa altrui, dunque anche per il diritto di superficie. Oggetto della domanda tavolare dell'istante doveva pertanto essere non solo l'intavolazione del diritto di proprietà a favore di Wild Markus nel foglio B della partita della proprietà superficiaria, ma anche la contestuale estinzione della detta partita in forza dell'avvenuta consolidazione nello stesso soggetto del diritto reale minore con quello superiore. Poiché infatti il titolare del diritto di superficie non può essere al contempo anche proprietario del suolo, la mera intavolazione a favore dell'istante del diritto di proprietà della partita superficiaria, non seguita dall'immediata cancellazione dell'iscrizione tavolare del diritto reale minore da effettuarsi attraverso l'estinzione della stessa partita superficiaria (e conseguente cancellazione nel foglio degli aggravi della particella del suolo dell'iscrizione del diritto di superficie), determinerebbe la rappresentazione tavolare di un diritto reale minore in realtà inesistente. Infatti "l'iscrizione nel Libro Fondiario, necessaria per l'acquisto di certi diritti, non ha per se stessa effetto costitutivo, né crea fra i contraenti diritti che non esistono", essendo necessario che "l'intavolazione sia sorretta dal rapporto sottostante che giustifichi l'iscrizione nei Libri Fondiari". (Cass.11.12.1940, n.3058). Della detta situazione fattuale e giuridica va dunque dato atto nel sistema tavolare: non é infatti possibile la contemporanea esistenza di due partite tavolari, quella della proprietà superficiaria e quella della proprietà del suolo, intavolate a favore dello stesso soggetto, essendosi il diritto reale minore , per le ragioni sopra individuate, estinto. Del resto l'art. 2, terzo comma, R.D. 28marzo 1929, n.499 secondo cui "i diritti e gli obblighi iscritti nei libri fondiari non si estinguono con la confusione fino a che non siano cancellati", afferma la necessità , ai fini del perfezionamento dell'effetto estintivo del diritto reale immobiliare prodotto dall'Atto tra vivi, della cancellazione dal Libro Fondiario dell'iscrizione del diritto reale minore anche per l'ipotesi di estinzione per confusione. 3 R.G. V.G. 566/2013 Sono invero condivisibili le argomentazioni del reclamante relativamente al difetto in capo al giudice tavolare del potere di ordinare d'ufficio la cancellazione del diritto reale minore estinto per confusione. Il legislatore tavolare ha infatti previsto che detta cancellazione possa essere ordinata d'ufficio solo nei casi di estinzione per confusione delle servitù e dei diritti reali (Art. 97ter L.T.). Dovendosi pertanto ritenere che, in difetto di espressa previsione del potere di cancellazione di ufficio anche degli altri diritti reali minori estinti per confusione, il Giudice Tavolare non possa provvedervi d'ufficio, la cancellazione degli stessi può avvenire solo su richiesta di parte. Tuttavia, poiché la domanda di iscrizione tavolare deve corrispondere agli effetti giuridici dell'atto in forza del quale detta iscrizione é chiesta (artt.26 e 94 L.T.), ne consegue che la domanda della parte non può avere ad oggetto: a)l'intavolazione a favore dell'istante del diritto di proprietà della partita superficiaria e b) la contestuale cancellazione dell'iscrizione del diritto reale minore avverso l'estinzione della partita della proprietà superficiaria per avvenuta confusione, con corrispondente cancellazione dal foglio C della particella del suolo dell'iscrizione del diritto reale minore. Un riscontro a quanto affermato si rinviene nell'art. 5 secondo comma D.P.G.R. 13 ottobre 1983 n.6/L, dettato in materia di trattazione tavolare del diritto di superficie per il caso di estinzione dello stesso per scadenza del termine contrattuale, laddove prevede che "la partita del diritto di superficie é estinta e le iscrizioni dei diritti reali costituiti si cancellano o si estendono, rispettivamente il foglio di proprietà del diritto di superficie é da intestarsi al proprietario del suolo e l'iscrizione del diritto di superficie e l'intestazione della partita da cancellarsi, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2816 del codice civile". A ben vedere la detta norma disciplina l'estensione del diritto di superficie per scadenza del termine contrattualmente pattuito dalle parti, fattispecie non dissimile da quella in esame, ove causa dell'estinzione é la confusione avvenuta in forza di un atto negoziale (di alienazione). Ebbene, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 2816 ultimo comma c.c. di separata sopravvivenza delle 4 R.G. V.G. 566/2013 ipoteche costituite sul diritto del proprietario del suolo e su quello del superficiario,comunque non ricorrente nel caso de quo, l'art. 5 D.P.G.R. 13 ottobre 1983 n.6/L, prevede un iter ben definito per la rappresentazione dell'estinzione del diritto di superficie, che si conclude con l'estinzione della partita superficiaria. Va da sé che la domanda di intavolazione e contestuale estinzione della partita superficiaria debba essere accompagnata da tipo di frazionamento che renda evidente la nuova consistenza della particella edificiale ordinaria, comprensiva del suolo e della costruzione. Nella specie quanto sopra non é stato fatto, posto che l'istante si é limitato a chiedere l'intavolazione a suo favore della proprietà della partita della proprietà superficiaria, senza contestuale domanda di estinzione della medesima partita. Merita pertanto conferma il decreto del Giudice Tavolare stante l'incompletezza, nei termini sopra esposti, della domanda tavolare dell'istante. P.Q.M. Il Tribunale di Bolzano, visti gli artt. 126.ss. L.T. respinge l'interposto reclamo. Bolzano, il 3.4.2013 Il Giudice est. Il Presidente Dott. Emilio Schönsberg Dott.ssa Elisabeth Roilo 5