R.G. V.G. 566/2013 1 Il Tribunale di Bolzano

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R.G. V.G. 566/2013 1 Il Tribunale di Bolzano
R.G. V.G. 566/2013
Il Tribunale di Bolzano - Sezione prima civile
riunito in camera di consiglio e composto da:
dott.ssa Elisabeth Roilo
Presidente
dott. Andrea Pappalardo
Giudice
dott. Emilio Schönsberg
Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
Decreto
nel procedimento iscritto al nr. 566/2013 R.G. V.G del Tribunale, avente ad oggetto reclamo
tavolare G.N. 381/2013 dell'Ufficio Tavolare di Vipiteno, presentato da:
dott. Luca Barchi di Bolzano,
avverso
il decreto del Giudice Tavolare di Bressanone sub G.N. 2666/2012
Considerato in fatto e in diritto
Con l'impugnato decreto il Giudice Tavolare di Bressanone rifiutava l'intavolazione del diritto di
proprietà della particella del diritto di superficie p.ed. 434, in P.T. 407/II C.C. Mareta a favore di
Wild Markus, richiesta sulla base dell'atto di riscatto di immobile proveniente da locazione
finanziaria del 08.11.2012, rep. N. 21861/12991 del Notaio dott. Luca Barchi di Bolzano, con cui
Wild Markus, nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale, con sede in Racines,
riscattava dalla Hypo Tyrol Bank Italia S.p.A. la piena proprietà della particella superficiaria p.e.d
434 C.C. Mareta, dallo stesso acquirente già tenuta in locazione in base al contratto di leasing
stipulato fra le medesime parti il 06.11.2011.
A fondamento del decreto di rigetto della domanda di intavolazione il Giudice Tavolare rilevava
in particolare che, a seguito del passaggio di proprietà in forza dell'atto di riscatto, il proprietario
della particella del diritto di superficie (>---< p.ed. 434) veniva a coincidere con quello della
particella gravata da detto diritto reale minore (p.ed. 446); che pertanto, in forza dell'avvenuta
confusione, non é giustificata la rappresentazione cartografica di un diritto di superficie ai soli fini
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dell'identificazione tavolare degli immobili e che per la formazione di una particella edificare
orinaria conseguente all'estinzione del diritto di superficie necessaria la produzione di un tipo di
frazionamento; non prodotto nella specie.
Lamenta il reclamante che il Giudice Tavolare avrebbe erroneamente fondato il rigetto della
domanda sul rilevato difetto del tipo di frazionamento, non essendovi alcuna norma della Legge
Tavolare che ne imponga la redazione nel caso de quo; che tuttavia, anche volendo ritenersi
necessaria l'allegazione del tipo di frazionamento, si evince dalla lettura dell'art. 2 comma 3 del
R.D. 28 marzo 1929, n. 499 nonché degli artt. 97ter L.t. e 5 comma 2 D.P.G.R. 6/L 13 ottobre
1983 che la cancellazione dell'iscrizione del diritto reale minore su cosa altrui che si estingue per
confusione non può essere disposta d'ufficio ma può essere richiesta solo dalla parte; che infine,
anche ritenendosi che alla cancellazione d'ufficio della partita del diritto di superficie, dovendo
egli invece dare accoglimento alla domanda di parte di intavolazione del diritto di proprietà nella
partita del diritto di superficie, in quanto già tecnicamente possibile senza necessità di
allegazione del supporto tecnico costituito dal tipo di frazionamento.
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Osserva il collegio che, per effetto del l'atto di riscatto stipulato fra Wild Markus e la Hypo Tyrol
Bank Italia S.p.A. l'8.11.2012, l'acquirente della particella edificiale superficiaria p.ed. 434 , già
proprietario del suolo (cd."proprietà separata") su cui insisteva la proprietà superficiaria, ha in
realtà riacquistato la piena proprietà del suolo, e così di tutto quanto é costruito sopra e sotto di
esso.
Infatti , con la riunione in capo allo stesso soggetto della qualità di superficiario e di proprietario,
viene rimosso il limite gravante sul diritto di proprietà, con conseguente "riespansione" dello
stesso, stante l'avvenuto rientro nel patrimonio del proprietario del suolo delle facoltà scorporate
in via negoziale mediante l'alienazione del diritto di superficie.
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La sorte del diritto reale minore é invece quella dell'estinzione per consolidazione o confusione,
in applicazione del noto principio secondo cui "nulli res sua servit", valido per tutti i diritti reali su
cosa altrui, dunque anche per il diritto di superficie.
Oggetto della domanda tavolare dell'istante doveva pertanto essere non solo l'intavolazione del
diritto di proprietà a favore di Wild Markus nel foglio B della partita della proprietà superficiaria,
ma anche la contestuale estinzione della detta partita in forza dell'avvenuta consolidazione nello
stesso soggetto del diritto reale minore con quello superiore.
Poiché infatti il titolare del diritto di superficie non può essere al contempo anche proprietario del
suolo, la mera intavolazione a favore dell'istante del diritto di proprietà della partita superficiaria,
non seguita dall'immediata cancellazione dell'iscrizione tavolare del diritto reale minore da
effettuarsi attraverso l'estinzione della stessa partita superficiaria (e conseguente cancellazione
nel foglio degli aggravi della particella del suolo dell'iscrizione del diritto di superficie),
determinerebbe la rappresentazione tavolare di un diritto reale minore in realtà inesistente.
Infatti "l'iscrizione nel Libro Fondiario, necessaria per l'acquisto di certi diritti, non ha per se
stessa effetto costitutivo, né crea fra i contraenti diritti che non esistono", essendo necessario
che "l'intavolazione sia sorretta dal rapporto sottostante che giustifichi l'iscrizione nei Libri
Fondiari". (Cass.11.12.1940, n.3058).
Della detta situazione fattuale e giuridica va dunque dato atto nel sistema tavolare: non é infatti
possibile la contemporanea esistenza di due partite tavolari, quella della proprietà superficiaria e
quella della proprietà del suolo, intavolate a favore dello stesso soggetto, essendosi il diritto
reale minore , per le ragioni sopra individuate, estinto.
Del resto l'art. 2, terzo comma, R.D. 28marzo 1929, n.499 secondo cui "i diritti e gli obblighi
iscritti nei libri fondiari non si estinguono con la confusione fino a che non siano cancellati",
afferma la necessità , ai fini del perfezionamento dell'effetto estintivo del diritto reale immobiliare
prodotto dall'Atto tra vivi, della cancellazione dal Libro Fondiario dell'iscrizione del diritto reale
minore anche per l'ipotesi di estinzione per confusione.
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Sono invero condivisibili le argomentazioni del reclamante relativamente al difetto in capo al
giudice tavolare del potere di ordinare d'ufficio la cancellazione del diritto reale minore estinto
per confusione. Il legislatore tavolare ha infatti previsto che detta cancellazione possa essere
ordinata d'ufficio solo nei casi di estinzione per confusione delle servitù e dei diritti reali (Art.
97ter L.T.).
Dovendosi pertanto ritenere che, in difetto di espressa previsione del potere di cancellazione di
ufficio anche degli altri diritti reali minori estinti per confusione, il Giudice Tavolare non possa
provvedervi d'ufficio, la cancellazione degli stessi può avvenire solo su richiesta di parte.
Tuttavia, poiché la domanda di iscrizione tavolare deve corrispondere agli effetti giuridici dell'atto
in forza del quale detta iscrizione é chiesta (artt.26 e 94 L.T.), ne consegue che la domanda
della parte non può avere ad oggetto:
a)l'intavolazione a favore dell'istante del diritto di proprietà della partita superficiaria e
b) la contestuale cancellazione dell'iscrizione del diritto reale minore avverso l'estinzione della
partita della proprietà superficiaria per avvenuta confusione, con corrispondente cancellazione
dal foglio C della particella del suolo dell'iscrizione del diritto reale minore.
Un riscontro a quanto affermato si rinviene nell'art. 5 secondo comma D.P.G.R. 13 ottobre 1983
n.6/L, dettato in materia di trattazione tavolare del diritto di superficie per il caso di estinzione
dello stesso per scadenza del termine contrattuale, laddove prevede che "la partita del diritto di
superficie é estinta e le iscrizioni dei diritti reali costituiti si cancellano o si estendono,
rispettivamente il foglio di proprietà del diritto di superficie é da intestarsi al proprietario del suolo
e l'iscrizione del diritto di superficie e l'intestazione della partita da cancellarsi, salvo il disposto
dell'ultimo comma dell'art. 2816 del codice civile".
A ben vedere la detta norma disciplina l'estensione del diritto di superficie per scadenza del
termine contrattualmente pattuito dalle parti, fattispecie non dissimile da quella in esame, ove
causa dell'estinzione é la confusione avvenuta in forza di un atto negoziale (di alienazione).
Ebbene, fuori dall'ipotesi di cui all'art. 2816 ultimo comma c.c. di separata sopravvivenza delle
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ipoteche costituite sul diritto del proprietario del suolo e su quello del superficiario,comunque
non ricorrente nel caso de quo, l'art. 5 D.P.G.R. 13 ottobre 1983 n.6/L, prevede un iter ben
definito per la rappresentazione dell'estinzione del diritto di superficie, che si conclude con
l'estinzione della partita superficiaria.
Va da sé che la domanda di intavolazione e contestuale estinzione della partita superficiaria
debba essere accompagnata da tipo di frazionamento che renda evidente la nuova consistenza
della particella edificiale ordinaria, comprensiva del suolo e della costruzione.
Nella specie quanto sopra non é stato fatto, posto che l'istante si é limitato a chiedere
l'intavolazione a suo favore della proprietà della partita della proprietà superficiaria, senza
contestuale domanda di estinzione della medesima partita.
Merita pertanto conferma il decreto del Giudice Tavolare stante l'incompletezza, nei termini
sopra esposti, della domanda tavolare dell'istante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
visti gli artt. 126.ss. L.T.
respinge
l'interposto reclamo.
Bolzano, il 3.4.2013
Il Giudice est.
Il Presidente
Dott. Emilio Schönsberg
Dott.ssa Elisabeth Roilo
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