(Rottamazione dei ruoli c`è tempo fino al 31 maggio 2014)

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(Rottamazione dei ruoli c`è tempo fino al 31 maggio 2014)
Studio Associato Servizi Professionali Integrati
Member Crowe Horwath International
Rottamazione dei ruoli: c’è tempo fino al 31 maggio 2014
della Dott.ssa Roberta De Pirro
Abstract
La legge n. 68/2014, di conversione del D.L. n. 16/2014, ha prorogato fino al prossimo 31 maggio 2014 il
termine per poter estinguere i carichi inclusi nei ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, province e
comuni ed affidati agli Agenti della Riscossione entro il 31 ottobre 2013, pagando quando originariamente
iscritto a ruolo, ovvero l’ammontare a tale data ancora. Sono esclusi gli interessi per ritardata iscrizione a
ruolo e quelli di mora.
Testo
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 5 maggio 2014, la legge 2 maggio 2014, n. 68, di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che ha prorogato la scadenza per la
rottamazione delle somme iscritte a ruolo o negli avvisi di accertamento esecutivi affidati agli Agenti della
Riscossione entro il 31 ottobre 2013.
Tale disposizione - introdotta dalla Legge n. 147/2013 - è stata oggetto di modifica da parte del D.L.
n. 16/2014 (c.d. decreto “Salva Roma - ter”) che modificando l’originaria formulazione del dettato della norma
ha prorogato i termini disposti dall’originaria formulazione della stessa.
Termine entro il quale perfezionare la rottamazione: c’è tempo fino al 31 maggio 2014
La legge di stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di estinguere i carichi inclusi nei ruoli emessi da uffici
statali, agenzie fiscali, province e comuni ed affidati agli Agenti della Riscossione entro il 31 ottobre 2013.
Nella formulazione originaria della norma era stabilito che per perfezionare tale estinzione è necessario
pagare integralmente quanto iscritto originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, in un’unica
soluzione, ad esclusione:
degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973;
degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973,
entro il 28 febbraio 2014.
Tale scadenza è stata oggetto di proroga una prima volta ad opera dell’articolo 2, comma 1, lett. c) del
Decreto Legge n. 16/2014 (c.d. decreto “Salva Roma - ter”) al 31 marzo 2014 e in sede di conversione
(Legge n. 68/2014) è stata ulteriormente differita al prossimo 31 maggio 2014.
Possono essere oggetto della “rottamazione” in parola soltanto i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli
Agenti della Riscossione fino al 31 ottobre 2013, emessi da:
uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni tributarie, ecc);
Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
Enti locali (Regioni, Province e Comuni).
Ne sono, quindi, esclusi:
le somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
le somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
i tributi locali non riscossi da Equitalia;
le richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali ed Enti locali.
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Inoltre anche alla luce dei chiarimenti resi da Equitalia, nella Direttiva n. 37/2014 possono essere oggetto
della sanatoria in commento anche le multe automobilistiche.
Come fare?
Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato mediante la compilazione per ogni cartella di
pagamento, un bollettino F35, inserendo nello spazio “intestato a” la dicitura “Definizione ruoli - L.S.
2014”. E’ necessario recarsi presso gli uffici degli Agenti della Riscossione, laddove sia in essere un piano
di rateazione, per individuare gli interessi di dilazione non dovuti.
Termini della riscossione e della prescrizione: sospesi fino al 16 giugno 2014
Inoltre, per consentire il versamento delle somme dovute entro il prossimo 31 maggio 2014, nonché la
registrazione delle relative operazioni, è stata anche disposta l’ulteriore proroga della sospensione della
riscossione delle somme fino al 16 giugno 2014 (il 15 giugno cade di domenica). Fino alla suddetta data
sono sospesi anche i termini della prescrizione.
Tale termine era stato già differito dall’originaria scadenza del 15 marzo 2014 al 15 aprile 2014 dal riferito
D.L. n. 16/2014.
Sospensione termini della riscossione e
di prescrizione.
Riferimento normativo
15 marzo 2014
Legge n. 147/2013 (art. 1 c. 623)
15 aprile 2014
D.L. n. 16/2014 (art. 2, co. 1, lett. d)
16 giugno 2014
Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014
Adempimenti degli Agenti della Riscossione: comunicazioni ai contribuenti entro il 31 ottobre 2014
Come accennato, con il pagamento delle somme dovute si perfeziona la procedura della “rottamazione” in
commento e di conseguenza l’Agente della Riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo.
Per permettere agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle
quote discaricate, lo stesso agente trasmette, in via telematica, a ciascun ente interessato entro il 31 ottobre
2014 (e non più entro il 30 giugno 2014) l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine
previsto e i codici tributo per i quali detto pagamento è stato effettuato.
Entro detta data - 31 ottobre 2014 - gli Agenti della Riscossione dovranno informare mediante posta
ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell’avvenuta estinzione del
debito.
Scadenza
Adempimento
31 ottobre 2013
Consegna del ruolo/affidamento all’Agente
della Riscossione
31 maggio 2014
Pagamento in un’unica soluzione di quanto
dovuto
16 giugno 2014
Sospensione dei termini di riscossione e di
quelli di prescrizione
31 ottobre 2014
Formazione dell’elenco dei debitori che hanno
fruito dell’agevolazione e comunicazione agli
stessi dell’avvenuta estinzione del debito
Pubblicato sul sito www.ilquotidiano.ipsoa.it in data 8 maggio 2014
Benefici
Non sono dovuti gli interessi di
mora e quelli per ritardata
iscrizione a ruolo