Durata del contratto di apprendistato
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Durata del contratto di apprendistato
Durata del contratto di apprendistato Il Ministero in data 13/07/2012 chiarisce che esiste una coincidenza, ai fini della corretta applicazione della disciplina del preavviso e, di conseguenza, della disciplina del recesso ex art. 2118 cod. civ. tra durata del contratto di apprendistato e durata del periodo di formazione. “In tal senso è da intendersi che la durata del contratto di apprendistato è, in via generale, da riferirsi sempre alla durata della sua componente formativa. Da ciò ne consegue che, per tutte e tre le tipologie dell’apprendistato, laddove gli obiettivi formativi vengano raggiunti prima dei termini fissati dal contratto, venendo meno con la formazione una componente causale e sostanziale dell’istituto, l’apprendistato si intende portato a buon fine e da quel momento decorrono per l’apprendista e per l’azienda i termini di preavviso per il recesso o per la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.” Ciò impone di modificare la parte dell’ accordo di recepimento della nuova disciplina del T.U. del Terziario nella parte in cui si afferma che “il periodo di formazione” dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato”. D’altro canto le ragioni all’origine di quella disposizione, cioè dare certezza che il momento del recesso ex art. 2118 fosse collocabile prima del termine del periodo di apprendistato, sono venute meno con l’entrata in vigore della legge 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), nello specifico, con il comma 16, lett. b) dell’art. 1: “nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”. __________________________________________________________________________________ Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e Piccole-medie imprese della provincia di Udine Viale Duodo, 5 33100 Udine / tel +39 0432 538700 / fax +39 0432 530880 – 532122 [email protected] / www.ascom.ud.it