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RIVISTA BANCARIA www.rivistabancaria.it MINERVA BANCARIA ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» ESTRATTO Il modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della Governance Settembre-Dicembre 2015 5-6 Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento Postale-70%-DCB Roma RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA COMITATO SCIENTIFICO (Editorial board) PRESIDENTE (Editor): GIORGIO DI GIORGIO, Università LUISS Guido Carli, Roma MEMBRI DEL COMITATO (Associate Editors): PIETRO ALESSANDRINI, Università Politecnica delle Marche GIOVANNI FERRI, Università LUMSA PAOLO ANGELINI. Banca d’Italia PIERFRANCESCO ASSO, Università degli Studi di Palermo EMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d’Italia CONCETTA BRESCIA MORRA, Università degli Studi del Sannio FRANCESCO CANNATA, Banca d’Italia ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ENRICO MARIA CERVELLATI, Università di Bologna NICOLA CETORELLI, New York Federal Reserve Bank N.K. CHIDAMBARAN, Fordham University MARIO COMANA, LUISS Guido Carli GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund RITA D’ECCLESIA, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” GIOVANNI DELL’ARICCIA, International Monetary Fund STEFANO DELL’ATTI, Università degli Studi di Foggia GIORGIO DI GIORGIO, LUISS Guido Carli CARMINE DI NOIA, ASSONIME LUCA ENRIQUES, University of Oxford FRANCO FIORDELISI, Università degli Studi “Roma Tre” LUCA FIORITO, Università degli Studi di Palermo FABIO FORTUNA, Università Niccolò Cusano EUGENIO GAIOTTI, Banca d’Italia GUR HUBERMAN, Columbia University AMIN N. KHALAF, Ernst & Young RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” NADIA LINCIANO, CONSOB PINA MURÉ, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” FABIO PANETTA, Banca d’Italia ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università degli Studi del Molise ZENO ROTONDI, Unicredit Group ANDREA SIRONI, Università Bocconi MARIO STELLA RICHTER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” MARTI SUBRAHMANYAM, New York University ALBERTO ZAZZARO, Università Politecnica delle Marche Comitato Accettazione Saggi e Contributi: GIORGIO DI GIORGIO (editor in chief) - Alberto Pozzolo (co-editor) Mario Stella Richter (co-editor) - Domenico Curcio (assistant editor) ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO» PRESIDENTE CLAUDIO CHIACCHIERINI VICE PRESIDENTI MARIO CATALDO - GIOVANNI PARRILLO CONSIGLIO TANCREDI BIANCHI, GIAN GIACOMO FAVERIO, ANTONIO FAZIO, GIUSEPPE GUARINO, PAOLA LEONE, ANTONIO MARZANO, FRANCESCO MINOTTI, PINA MURÈ, FULVIO MILANO, ERCOLE P. PELLICANO’, CARLO SALVATORI, MARIO SARCINELLI, FRANCO VARETTO In copertina: “Un banchiere e sua moglie” (1514) di Quentin Metsys (Lovanio, 1466 - Anversa, 1530), Museo del Louvre - Parigi. RIVISTA BANCARIA MINERVA BANCARIA ANNO LXXI (NUOVA SERIE) SETTEMBRE-DICEMBRE 2015 N. 5-6 SOMMARIO G. DI GIORGIO C. GUERELLO N. LINCIANO, F. FANCELLO M. GENTILE M. MODENA C. MAGAZZINO, F. LEPORE Editoriale ................................................................................................ 3 Saggi Optimal Operational Monetary Policy and Financial Risk Volatility................................................. 7 The Liquidity of Dual-Listed Corporate Bonds. Empirical Evidence From Italian Markets......................... 53 Le politiche di bilancio nell’eurozona: strategie ed evidenza empirica .......................................... 103 Contributi B. RONCHINI La cultura finanziaria delle donne: evidenze recenti e spunti di riflessione ............................ 143 Saggi - Sezione giovani T. GRAGNOLATI The role of fiscal fundamentals deterioration and contagion on Italian long-term spreads in the European sovereign crisis ...................................... 169 Rubriche Il modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della governance. (F. Chiappetta, M. Menchini, S. Scettri, A. Stabilini, F. Zabban) .............................. 215 I mercati obbligazionari domestici nell’UE e il ruolo delle nuove agenzie di rating (M. L. Buneman) ......................................................................................................... 249 Bankpedia: Analisi costi benefici (C. Nuoro) ................................... 259 Globalizzazione: aspetti economici, finanziari e di regolamentazione (G. Aversa) ................................ 263 Elenco dei referees ....................................................................................................... 269 Indice dell’annata 2015 ................................................................................................ 271 Presidente del Comitato Scientifico: Giorgio Di Giorgio Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo Comitato di Redazione: Eloisa Campioni, Mario Cataldo, Giovanni Nicola De Vito, Vincenzo Formisano, Stefano Marzioni, Biancamaria Raganelli, Giovanni Scanagatta, Giuseppe Zito e.mail: [email protected] - [email protected] Amministrazione: presso P&B Gestioni Srl, Viale di Villa Massimo, 29 - 00161 – Roma tel. +39 06 45437321- fax +39 06 45437325 Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - Roma ISSN: 1594-7556 La Rivista è accreditata AIDEA e SIE Econ.Lit Rivista Bancaria - Minerva Bancaria Rivista Bancaria - Minerva Bancaria è sorta nel 1936 dalla fusione fra le precedenti Rivista Bancaria e Minerva Bancaria. Dal 1945 - rinnovata completamente - la Rivista ha proseguito senza interruzioni l’attività di pubblicazione di saggi e articoli in tema di intermediazione bancaria e finanziaria, funzionamento e regolamentazione del sistema finanziario, economia e politica monetaria, mercati mobiliari e finanza in senso lato. Particolare attenzione è dedicata a studi relativi al mercato finanziario italiano ed europeo. La Rivista pubblica 6 numeri l’anno, con possibilità di avere numeri doppi. NOTE PER I COLLABORATORI Gli articoli ordinari possono essere presentati in italiano o in inglese e devono essere frutto di ricerche originali e inedite. Ogni articolo viene sottoposto alla valutazione anonima di due referee selezionati dal Comitato Scientifico, ed eventualmente da un membro dello stesso. Gli articoli accettati sono pubblicamente scaricabili (fino alla pubblicazione cartacea) sul sito della rivista: www.rivistabancaria.it Gli articoli dovranno essere corredati da una sintesi in italiano e in inglese, di massimo 150 parole. Per maggiori indicazioni sui criteri redazionali si rinvia al sito della Rivista. La Rivista ospita anche, periodicamente, interventi pubblici, atti di convegni patrocinati dalla Rivista stessa, dibattiti, saggi ad invito e rubriche dedicate. Questi lavori appaiono in formato diverso dagli articoli ordinari. La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori. Gli autori riceveranno in omaggio tre copie della Rivista Gli articoli possono essere sottomessi inviando una email al seguente indirizzo: [email protected] Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo” L’Istituto di Cultura Bancaria è un’associazione senza finalità di lucro fondata a Milano nel 1948 dalle maggiori banche dell’epoca allo scopo di diffondere la cultura bancaria e di provvedere alla pubblicazione della Rivista. La Rivista è stata diretta dal 1945 al 1974 da Ernesto d’Albergo e poi per un altro trentennio da Francesco Parrillo, fino al 2003. In questo secondo periodo, accanto alla trattazione scientifica dei problemi finanziari e monetari, la rivista ha rafforzato il suo ruolo di osservatorio attento e indipendente della complessa evoluzione economica e finanziaria del Paese. Giuseppe Murè, subentrato come direttore dal 2003 al 2008, ha posto particolare accento anche sui problemi organizzativi e sull’evoluzione strategica delle banche. Nel 2003, l’Istituto di Cultura Bancaria è stato dedicato alla memoria di Francesco Parrillo, alla cui eredità culturale esso si ispira. IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE‡ Una proposta per l’efficienza della struttura di governo societario e l’efficacia del sistema dei controlli FRANCESCO CHIAPPETTA* MASSIMO MENCHINI** SIMONE SCETTRI*** ALESSANDRA STABILINI**** FILIPPO ZABBAN***** Introduzione Il sistema monistico ha trovato scarsa applicazione nel nostro Paese, dove è spesso visto con timore e diffidenza. Esso infatti presenta alcune criticità oggettive, quali un impianto per rinvii e l’assenza di un corpo normativo autonomo che regoli il sistema nelle sue specificità, nonché la mancanza di riferimenti applicativi. E’ sicuramente plausibile, inoltre, che alcune critiche a questo sistema di governance nascano da una conoscenza insufficiente del sistema, che ha alimentato miti negativi, come ‡ Atti del seminario organizzato dal Forum Governance con il patrocinio di Ned Community e tenutosi presso la sede di Borsa Italiana il 25 novembre 2014. Avvocato, Senior Advisor Governance, Gruppo Pirelli ** Direttore Relazioni Istituzionali e Corporate Governance, Assogestioni * quello che il monistico comporti una diminuzione dei controlli rispetto al modello tradizionale o quello secondo cui nel monistico, essendo il comitato per il controllo sulla gestione eletto nell’ambito del consiglio di amministrazione, il “controllore” sia espressione del “controllato”. Alla luce di questa premessa, con i colleghi del Forum Governance abbiamo voluto studiare e approfondire il sistema monistico per metterne in luce le caratteristiche qualificanti e provare a rispondere alle perplessità diffuse quali quelle sopra evidenziate. Proprio partendo dalle analisi cri*** Presidente Reconta Ernst & Young, Docente di Corporate Governance e Internal Audit, Università LUISS **** Ricercatore di Diritto Commerciale e Professore aggregato di International Corporate Governance, Università degli Studi di Milano. ***** Notaio RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 215 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN tiche del modello, abbiamo quindi provato a sganciarci dal confronto con gli altri modelli, reso quasi inevitabile anche da un quadro normativo che estende al monistico le norme che regolano il sistema tradizionale. Si è cercato, pertanto, di mettere in luce le peculiarità del sistema monistico così da evidenziare la diversa filosofia e la differente dialettica controllore/ controllato che lo caratterizzano. Da questo punto di vista il monistico può rappresentare una razionalizzazione, non certo una riduzione, dei controlli così da favorire un maggiore confronto fra chi si occupa concretamente della gestione e chi svolge attività di controllo, che in questo sistema ha la possibilità effettuare un controllo preventivo. In questa logica di prevenzione, nella possibilità di avviare in anticipo un confronto che possa portare alla individuazione e soluzione dei problemi, risiede forse la caratteristica principale e l’aspetto più significativo del sistema monistico. L’analisi della normativa vigente ha evidenziato carenze e difficoltà interpretative e applicative che rendono l’adozione del modello monistico problematica e gravata da margini di incertezza. Tuttavia ad avviso del gruppo di lavoro la legge non porta a un impoverimento complessivo del sistema dei controlli e lascia spazi di autonomia sufficienti perché la società che sceglie il monistico possa definire un sistema di controllo ritagliato sulle proprie esigenze. 216 In linea con l’obiettivo del Forum Governance di fornire degli spunti concreti, che possano rappresentare un utile strumento per gli operatori, si è quindi provato a sfruttare gli spazi lasciati dalla normativa laddove potevano essere colmati con regole statutarie. Si è quindi giunti a definire un benchmark di riferimento, un modello “virtuoso” per le società che vorranno adottare il monistico, che prova a superare i limiti e le carenze della normativa esistente utilizzando gli spazi che essa lascia all’autonomia privata. Il risultato di questo lavoro è stato condiviso con un’ampia platea di membri di collegi sindacali e di comitati controllo e rischi di società quotate e di esperti di corporate governance nel corso di un evento tenutosi, con il patrocinio di Ned Community, il 25 novembre 2014 presso la sede di Borsa Italiana. I lavori, aperti dal Presidente della Consob Giuseppe Vegas, hanno proposto il punto di vista di Piergaetano Marchetti, Francesco Chiappetta e Massimo Menchini; troverete i contributi di Chiappetta e Menchini in questa pubblicazione insieme al modello elaborato dal nostro gruppo di lavoro. Voglio ringraziare i membri del Comitato Tecnico Scientifico del Forum Governance - Rosalba Casiraghi, Guido Cutillo, Paola De Martini, Livia Gasperi, Alberto Girardi, Enrico Laghi, Pietro Manzonetto, Massimo Menchini, Marco Reboa, RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. Alessandra Stabilini e Filippo Zabban – le cui riflessioni e stimolanti osservazioni hanno trovato una sintesi in questa elaborazione, che ci auguriamo possa favorire il dibattito sul tema e, magari, una maggiore applicazione del modello. (Simone Scettri) 1. Equiparazione dei sistemi Il sistema di amministrazione e controllo monistico è uno dei tre sistemi di amministrazione e controllo che il legislatore mette a disposizione delle società per azioni, quotate e non. Dal punto di vista normativo, è incontroverso che i tre sistemi previsti dal codice civile (e dal TUF per le società quotate) sono equiparati e considerati equivalenti dal punto di vista della garanzia di raggiungimento degli obiettivi di correttezza ed efficacia nella gestione. Ciò risulta confermato dalla circostanza che i sistemi alternativi al tradizionale sono pacificamente utilizzabili anche dalle società per azioni in cui appaiono rafforzate le esigenze di presidio della correttezza della gestione (quotate, banche, assicurazioni, ecc.). Con specifico riferimento alle società quotate, inoltre, le disposizioni speciali previste dal TUF con riferimento – per quanto più ci interessa – al sistema monistico, hanno introdotto alcuni correttivi rispetto alla disciplina di diritto comune tesi ad ulteriormente equiparare il sistema moni- stico a quello tradizionale in relazione alla efficacia del sistema dei controlli (cfr. in part. art. 151-ter TUF). Più specificamente, con riferimento ad alcuni profili che avevano destato perplessità nei primi commentatori della riforma, l’art. 151-ter del TUF (inserito con il c.d. decreto correttivo del 2004 e poi modificato con la l. 262/2005) ha espressamente previsto, in capo al comitato per il controllo sulla gestione, tra l’altro, (i) il potere di chiedere (anche individualmente) agli altri amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento a società controllate, o di effettuare le stesse richieste direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle controllate, e (ii) il potere di procedere (anche per un solo componente, a ciò delegato dal comitato) ad atti di ispezione e controllo e di scambiare notizie con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e di controllo e all’andamento generale dell’attività sociale. In tal modo, l’art. 151-ter ha sostanzialmente supplito, per le società quotate, al mancato richiamo, nel codice civile, dell’art. 2403-bis c.c. (che prevede analoghi poteri del collegio sindacale) con riferimento al sistema monistico. Ciononostante, il sistema monistico è stato ed è oggetto di significativa diffidenza, principalmente in ragione del fatto che esso colloca l’organo deputato al controllo sull’ammini- RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 217 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN strazione (il comitato per il controllo sulla gestione) all’interno dell’organo amministrativo, creando così una coincidenza organica tra amministratori e soggetti deputati al controllo del loro operato (questi ultimi essendo amministratori a loro volta). In connessione con questa caratteristica, inoltre, il modello articola diversamente, rispetto agli altri due sistemi, i poteri dell’organo di controllo che, in ragione della coincidenza organica (oltre che, secondo alcuni, di qualche dimenticanza), risultano secondo una diffusa opinione affievoliti rispetto a quelli del collegio sindacale (o del consiglio di sorveglianza). Questa seconda perplessità risulta peraltro significativamente meno pregnante con riferimento alle società quotate, in ragione delle misure correttive in questo ambito adottate dal TUF e già riportate sopra. È chiaro che, ove si consideri assorbente l’argomento per cui la coincidenza organica affievolisce i controlli – eliminandone, per dirla in termini espliciti, un livello – non appare possibile superare la diffidenza verso il modello. A nostro avviso, la diffidenza può essere superata, da un lato, valorizzando statutariamente gli spunti correttivi già offerti dal TUF: per esempio rafforzando il ruolo dell’assemblea e togliendo al consiglio di amministrazione spazi di manovra nella nomina dei componenti del comitato, o rafforzando la rappresentanza delle minoranze nell’organo (su entrambi i profili, si veda il 218 modello di statuto da noi proposto). Dall’altro lato, sul piano interpretativo, valorizzando quella che appare essere la caratteristica qualificante del modello in termini di creazione dei corretti incentivi all’esercizio della funzione di controllo da parte del comitato. Sotto questo profilo, è chiaro che il modello non è incentrato tanto sui controlli ex post da parte di un organo non incardinato nell’organo amministrativo (come nei sistemi tradizionale e monistico), quanto in un controllo di merito ex ante che si esprime nella partecipazione ai lavori consigliari e al connesso profilo di responsabilità. Da questo punto di vista è a nostro avviso da sottolineare che i componenti del comitato per il controllo sulla gestione, sia per il ruolo, sia per il profilo di professionalità richiesto (che si rafforza se si assegnano al comitato compiti ulteriori, come nel modello di statuto qui proposto), sono ragionevolmente caratterizzati da un grado di responsabilità specifico e aggravato che dovrebbe fungere da forte incentivo ad un esercizio tempestivo ed efficace della funzione di controllo. La natura intrinsecamente ex ante dei controlli del comitato potrebbe inoltre avere un effetto positivo nell’anticipare l’intervento dei controllori rispetto alla produzione dei fatti dannosi discendenti da atti di mala gestio degli amministratori. In ragione di quanto sopra, riteniamo che, valorizzando gli spunti “correttivi” già previsti dal TUF e RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. utilizzando gli spazi di autonomia statutaria concessi dalla disciplina, sia possibile offrire alle società quotate un sistema di amministrazione e controllo monistico efficiente ed efficace. 2. Logica ed efficacia Ragionando sullo statuto-tipo di una società quotata che scelga il modello monistico, risulta anzitutto con evidenza l’attrattiva del modello dal punto di vista della razionalizzazione e della semplificazione del sistema dei controlli: il sistema monistico non solo (non tanto) porta alla riduzione ad un solo organo della funzione di amministrazione e della funzione di controllo, ma consente – anche sfruttando adeguatamente gli spazi di autonomia statutaria – di accentrare sul comitato per il controllo sulla gestione alcune funzioni specifiche previste sia dalla legge (in part.quelle del Comitato per operazioni con parti correlate o quelle del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al d. lgs. 39/2010), sia dal Codice di Autodisciplina per le società quotate (in part. quelle del Comitato controllo e rischi, come previsto dallo stesso Codice di Autodisciplina). Lo sfruttamento di questa possibilità, come accennato, ha una ricaduta positiva per così dire automatica in termini di rafforzamento della professionalità dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione, dato che, ai sensi del Codice di Autodisciplina, il Comitato controllo e rischi deve includere professionalità specifiche in materia di gestione dei rischi. Cfr. infra per ulteriori considerazioni relative al requisito di professionalità dei componenti del Comitato. L’accentramento in capo al comitato per il controllo sulla gestione di ulteriori funzioni quali quelle sopra accennate si espone, in linea di principio, ad una possibile obiezione che fa leva sulla ulteriore riduzione dei livelli di controllo: se le funzioni in merito al sistema di controllo interno e – ancor di più – in merito alle operazioni con parti correlate vengono assegnate al comitato per il controllo sulla gestione anziché, in ipotesi, ad un diverso comitato nominato all’interno del consiglio di amministrazione, si rinuncia a mantenere, in relazione a queste materie, un doppio livello di controllo, pure sempre all’interno dell’organo amministrativo. A nostro avviso, però, proprio la coincidenza organica tipica del modello rende questa obiezione superabile, perché in ogni caso il comitato partecipa alle decisioni consigliari e da questo punto di vista l’assegnazione di un ruolo decisionale in una fase preventiva rispetto alla decisione consigliare appare in realtà coerente con le modalità di esercizio della funzione di controllo che sono tipiche del sistema. Dal punto di vista dell’efficacia dei controlli, il sistema monistico a nostro giudizio si caratterizza soprattutto, come è stato anche da altri rilevato: RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 219 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN • per la trasparenza, tempestività ed efficienza dei flussi informativi tra controllati e controllori, derivanti dalla unitarietà organica; • per la presenza di un forte incentivo ai componenti del Comitato ad esercitare un controllo preventivo sulle scelte gestorie, incentivo derivante dallo status di amministratori e dalla relativa partecipazione alle scelte gestorie, con conseguente assunzione di responsabilità diretta per le stesse; non appare fuori luogo sottolineare in proposito che il legislatore – in relazione a settori di impresa di particolare rilevanza, quale è quello bancario, ed in relazione a tematiche di speciale carattere, quale è quella delle obbligazioni degli esponenti bancari – preveda, senza distinguere tra modelli di governance, il necessario voto favorevole di tutti i componenti l’organo di controllo; • per la semplificazione del sistema dei controlli mediante l’accentramento – quale sopra indicato - delle funzioni e l’eliminazione di possibili ambiti di sovrapposizione tra diversi organi, spesso indicati dagli operatori quale difetto dell’attuale sistema dei controlli nelle società quotate. Questo accentramento non determina l’affievolimento dell’efficacia di 220 tali funzioni, che – anzi – sono meglio garantite dal principio di responsabilità diretta già in precedenza descritto. 3. Riduzione dei costi (società di nuova quotazione) Tra i vantaggi riconosciuti al sistema monistico, va naturalmente segnalato quello della riduzione dei costi connessi alla remunerazione degli organi sociali rispetto agli altri sistemi di amministrazione e controllo (pure, forse, parzialmente compensato dalla probabile maggiore numerosità del consiglio di amministrazione). Il risparmio potrebbe non considerarsi cruciale per una società quotata di medie o grandi dimensioni, rispetto al peso totale dei costi amministrativi e di compliance, ma potrebbe essere rilevante per le società di minori dimensioni (di cui è sempre più incentivato l’accesso al mercato del capitale di rischio) e per quelle di nuova quotazione. 4. Professionalità (vs collegio sindacale) Gli inferiori requisiti in termini di professionalità dell’organo di controllo sono stati sottolineati quale ulteriore elemento criticabile del modello monistico. A prescindere dalla logica che ha guidato il legislatore in questa scelta, segnaliamo comunque che: • questo rilievo perde di pregnanza in relazione alle società RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. quotate, dato che il TUF ha equiparato i tre sistemi di amministrazione e controllo sotto questo profilo (art. 148 TUF); • l’art. 2409-octiesdecies prevede espressamente la competenza statutaria circa la definizione dei requisiti di professionalità dei componenti del comitato, lasciando quindi la possibilità all’autonomia privata di valorizzare ulteriormente il requisito di professionalità. Sotto questo profilo, rammentiamo che lo statuto-tipo da noi proposto incorpora i requisiti richiesti dal Codice di Autodisciplina circa la composizione del comitato controllo e rischi. 5. Riconoscibilità all’estero (mondo anglosassone) Il sistema monistico appare – in un’opinione largamente condivisa – maggiormente riconoscibile all’estero rispetto al sistema tradizionale, che come noto segna invece una specificità italiana. Da questo punto di vista, l’adozione del sistema monistico può facilitare l’accesso ad un azionariato internazionale e in particolare anglosassone e facilitare la quotazione sui mercati anglosassoni. 6. L’autonomia statutaria e il rafforzamento dei presidi Come abbiamo più volte accen- nato, le (eventuali) residue debolezze del sistema monistico rispetto agli altri sistemi di amministrazione e controllo possono trovare agevolmente un contrappeso nei significativi spazi di autonomia statutaria che la legge mette a disposizione. Nello statuto-tipo che proponiamo, abbiamo ritenuto di poter utilmente utilizzare questi spazi e proponiamo quindi l’adozione dei seguenti presidi: • nomina e revoca dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione da parte dell’assemblea (invece del consiglio di amministrazione) e riserva della competenza assembleare anche in caso di sostituzione (cooptazione consentita nell’ambito di un bacino di candidati predeterminato dall’assemblea); • determinazione del compenso dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione da parte dell’assemblea (a chiarimento che tale competenza non può essere attribuita al consiglio di amministrazione in virtù di eventuale applicazione dell’art. 2389, comma 3, cod. civ.); • criteri per la determinazione del compenso dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, e in particolare: (i) il compenso è parametrato alle funzioni assegnate al comitato; (ii) il compenso non può, RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 221 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN se non per una porzione non significativa, essere collegato ai risultati dell’impresa; • riserva alle minoranze del diritto di esprimere due componenti del consiglio di amministrazione, e in particolare (i) il Presidente del comitato per il controllo sulla gestione e (ii) un amministratore non membro del comitato stesso; • requisiti di professionalità e indipendenza rafforzati per i membri del comitato, prevedendo che essi debbano possedere, oltre ai requisiti previsti dall’art. 148 TUF, anche quelli previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate. Riteniamo che il complesso delle disposizioni qui elencate consenta (i) una ottimale valorizzazione delle potenzialità del modello, e (ii) un assetto della funzione di controllo efficace, efficiente e non inferiore a quella consentita dai sistemi tradizionale e monistico. 7. Come usare questo statuto Lo statuto-tipo è concepito come uno strumento suscettibile di integrazione e personalizzazione. È stato disegnato con l’intento di garantire l’efficacia del modello ma, allo stesso tempo, di non neutralizzare i suoi vantaggi in termini di efficienza e semplificazione aggiungendo correttivi eccessivi e snaturanti. È ovvio 222 che, in questo sistema come negli altri, è ben possibile sfruttare ulteriormente gli spazi di autonomia statutaria in funzione delle esigenze del singolo caso, in dipendenza ad esempio della dimensione della società, della composizione dell’azionariato, della presenza o assenza di azionisti di controllo, e così via. Per fare qualche esempio, è sicuramente possibile: Per fare qualche esempio, è sicuramente possibile: • rafforzare i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli amministratori (o dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione); • rafforzare il meccanismo del voto di lista (ad esempio prevedendo un sistema proporzionale puro); • rafforzare il ruolo del comitato per il controllo sulla gestione anche prevedendo diritti di veto (a mezzo della previsione del carattere determinante del voto dei suoi componenti, oppure mediante maggioranze qualificate) per l’assunzione di determinate decisioni consigliari; • rafforzare i poteri/diritti informativi del comitato per il controllo sulla gestione o di suoi singoli membri (anche attraverso la deroga ai principi di collegialità di cui all’articolo 151- ter TUF). (Alessandra Stabilini, Filippo Zabban) RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. Statuto STATUTO [●]- S.P.A. Denominazione, sede e durata Articolo 1. E’ costituita una società per azioni con la seguente denominazione: [●]S.p.A. Articolo 2. La Società ha sede legale nel Comune di [●] Articolo 3. La durata della Società viene stabilita fino al [●]. Articolo 4. La società ha per oggetto: [●] Capitale sociale - azioni - obbligazioni Articolo 5 Il capitale sociale è determinato in Euro [●] rappresentato da n. [●] azioni da Euro [●] ciascuna. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all’articolo 2354 del codice civile; alle medesime si applicano le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell’assemblea. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 223 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN Articolo 6. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Le azioni sono liberamente trasferibili. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Articolo 7. La società avrà la facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili in azioni ordinarie o cum warrant, nonché strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, determinandone le condizioni del relativo collocamento. Assemblea Articolo 8. L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli azionisti ancorchè non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea si tiene presso la sede legale ovvero in altro luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione nell’avviso di convocazione, ed anche all’estero, purché in Paesi della Comunità Europea o negli Stati Uniti d’America. L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, a norma dell’art. 2364, secondo comma, codice civile, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, (fermo in ogni caso quanto previsto dall’articolo 25 del presente statuto) nei casi previsti dall’articolo 2364, comma 2, del codice civile, non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 224 RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. L’assemblea è inoltre convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero, ex art. 2367 Codice Civile, quando ne facciano richiesta tanti azionisti che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata con avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società e con le altre modalità previste da Consob con proprio regolamento, contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare, fermo l’adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente. A norma dell’art. 126 bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche, qualora ne sia fatta richiesta dai soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, l’ordine del giorno suddetto è suscettibile di integrazione e/o possono essere presentate nuove proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda e della terza convocazione, che non potranno aver luogo nello stesso giorno rispettivamente fissato per la prima e la seconda convocazione. Articolo 9. Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che l’assemblea abbia deliberato l’emissione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti. Colui al quale spetta il diritto di voto e di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona anche non azionista, nei modi e lìmiti consentiti dalle disposizioni di cui all’art. 2372 del C.C. e dalle disposizioni di cui al D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche. La delega può essere notificata alla società, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo indicato nell’avviso stesso. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 225 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell’avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. Articolo 10. Possono intervenire all’Assemblea gli aventi diritto al voto, purchè la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti. Articolo 11. L’assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza da persona eletta dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina un segretario, anche non azionista e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra i presenti. Per le assemblee straordinarie fungerà da segretario un Notaio. Le delibere dell’assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario. Lo svolgimento delle riunioni dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato dalla legge e dalla normativa secondaria tempo per tempo vigenti, dal presente statuto e dal Regolamento delle Assemblee approvato con delibera dell’assemblea ordinaria della società. Il Regolamento è valido per tutte le assemblee successive all’adozione del Regolamento medesimo e fino a che non sia modificato o sostituito dall’assemblea ordinaria. 226 RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. Articolo 12. L’assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, sono fra l’altro rimesse all’assemblea ordinaria (i) la nomina dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione, (di seguito anche il Comitato per il Controllo) secondo quanto infra previsto, e (ii) la determinazione, all’atto della nomina e per l’intero periodo del suo ufficio, della retribuzione del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. L’articolo a margine, in una con le norme contenute nel successivo articolo 15, determina l’attribuzione all’assemblea della competenza a nominare i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, competenza che in difetto di previsione statutaria spetterebbe al Consiglio di Amministrazione (articolo 2409 octiesdecies comma primo cod.civ.). L’articolo medesimo, inoltre, assieme al successivo articolo 21, precisa che la competenza a deliberare la remunerazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione è parimenti dell’assemblea ordinaria, con ciò escludendosi in radice la possibilità che il Consiglio di Amministrazione deliberi in proposito, sul presupposto che il Comitato per il Controllo sulla Gestione integri una “particolare carica”, ai sensi dell’articolo 2389 comma terzo, primo periodo cod.civ.. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 227 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN Articolo 13. L’assemblea straordinaria è competente per deliberare su tutte le modifiche dell’atto costitutivo e del presente statuto, sulla emissione di obbligazioni convertibili, sulla nomina e sui poteri dell’organo di liquidazione e negli altri casi di legge. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Sono attribuite alla competenza dell’organo amministrativo le deliberazioni relative alle seguenti materie: l’istituzione e soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, la fusione e la scissione ai sensi degli articoli 2505, 2505bis e 2506ter del Codice Civile, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, ferma tuttavia restando, per tali materie, anche la competenza assembleare. Consiglio di Amministrazione Articolo 14. L’amministrazione e il controllo della società sono esercitati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e da un Comitato per il controllo sulla gestione (di seguito, anche “Comitato per il Controllo”) costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione. Articolo 15. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, nel rispetto dell’equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 147ter comma 1ter D. Lgs 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall’entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore. 228 RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. Gli amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto a presentare liste di candidati gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione al capitale sociale prevista dalla normativa vigente. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Gli azionisti collegati in qualunque modo tra loro, secondo quanto dalla legge previsto, potranno presentare una sola lista, pena l’irricevibilità di ogni lista presentata in violazione del presente comma. Ogni lista conterrà un numero massimo di undici candidati, elencati mediante numero progressivo e dovrà espressamente indicare almeno tre candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, due dei quali dovranno essere iscritti tra i primi tre candidati della lista, nonché due candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per il caso di cessazione di un componente in carica del Comitato medesimo, i quali – tutti - dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti nell’art. 22 del presente statuto. Ciascuna lista deve specificamente indicare i candidati in possesso dei predetti requisiti. Qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, esse debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall’entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità superiore. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena della sua ineleggibilità. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 L’articolo a margine, in coerenza con quanto affermato all’articolo 12, regola le modalità di nomina, da parte dell’assemblea, del (Consiglio di Amministrazione e del) Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nel loro complesso, le regole qui proposte: - determinano la costante competenza assembleare alla nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione; - consentono che la sostituzione dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessati in corso di mandato abbia luogo per cooptazione, prescrivendo tuttavia l’obbligo del Consiglio di Amministrazione ad attingere ad un bacino predeterminato a cura dell’assemblea. 229 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN Almeno un terzo dei candidati di ciascuna lista, con arrotondamento all’unita superiore solo in caso di numero frazionario con decimale maggiore di 5 deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399 comma primo, Codice Civile. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina, con la documentazione comprovante, ai sensi del comma quarto del presente articolo, il diritto di presentazione della singola lista. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 giorni prima della data dell’assemblea. Le liste dovranno essere accompagnate da un completo curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno del candidati. Le liste presentate o formate in violazione dei commi precedenti, si considereranno come non presentate. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopraindicato, saranno depositate le dichiarazioni con le quali: (a) tutti i candidati accettano la candidatura e dichiarano di non essere inseriti in altre liste; (b) almeno un terzo di essi attesta la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge; (c) i candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e i candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per il caso di cessazione di un componente in carica del Comitato medesimo attestano la sussistenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti nell’art. 22 del presente statuto; (d) tutti i candidati elencano gli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società anche al fine di attestare il rispetto dei limiti di cui all’articolo 22. 230 RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. Le dichiarazioni di cui sopra sono effettuate sotto la responsabilità dei candidati che le rendono a pena di esclusione dalla lista. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e il voto riguarderà automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. Gli azionisti in qualunque modo collegati tra loro potranno votare una sola lista. L’Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio. Le dichiarazioni di cui sopra sono effettuate sotto la responsabilità dei candidati che le rendono a pena di esclusione dalla lista. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e il voto riguarderà automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni. Gli azionisti in qualunque modo collegati tra loro potranno votare una sola lista. L’Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio. Salvo quanto previsto dal successivo comma, all’esito della votazione risulteranno eletti: (i) i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero pari al totale degli amministratori da nominare meno due, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista; (ii) i primi due candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti. Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto: dai primi due consiglieri come tali (cioè come candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) indicati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e dal primo consigliere come tale indicato nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti; quest’ultimo è il Presidente del Comitato per il Controllo. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 La norma a margine, inoltre, consente di evitare l’applicazione del regime legale previsto dal TUF, il quale – nel sistema monistico – consente alle minoranze di esprimere un solo esponente all’interno degli organi sociali elettivi. La disciplina qui proposta, invece, consente alle minoranze: (i) la nomina del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e (ii) l’espressione di un membro del Consiglio di Amministrazione, non appartenente al Comitato per il Controllo sulla Gestione. 231 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN Qualora la composizione dell’organo amministrativo che ne derivi non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati che risultavano non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea integra l’organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione alla quale parteciperanno le sole liste che abbiano riportato un pari numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, l’intero Consiglio di Amministrazione sarà tratto dalla lista unica, secondo l’ordine progressivo con il quale i candidati sono stati indicati; in tale caso il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto dai primi tre candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione compresi in tale unica lista. Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, nonché, nello stesso caso, per la composizione del Comitato per il Controllo, l’assemblea delibera con le maggioranze di legge. Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi sociali, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 232 RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. Qualora venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione stesso, con deliberazione approvata dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo – per quanto possibile - fra gli amministratori non eletti nelle rispettive liste; qualora si tratti di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, tale scelta ha luogo nell’ambito dei candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per il caso di cessazione di un componente in carica del Comitato medesimo. I membri cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvede alle necessarie integrazioni nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e del criterio di riparto di cui all’articolo 147ter,comma 1ter D.Lgs. n. 58/1998. La norma a margine regola, come anticipato, il caso della sostituzione di un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato in corso di incarico, disponendo che la scelta del Consiglio di Amministrazione, in sede di cooptazione, verta nell’ambito di candidati predeterminati a cura dell’assemblea. Se in seguito alla perdita da parte di un amministratore dei requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione non sia più composto per almeno un terzo da membri dotati dei suddetti requisiti, l’amministratore per il quale siano venuti meno i suddetti requisiti decadrà dalla carica di amministratore e sarà sostituito ai sensi del precedente comma. Articolo 16. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente e può eleggere uno o più Vice - Presidenti se questi non sono stati eletti dall’Assemblea. Il Presidente coordina le attività del Consiglio e guida lo svolgimento delle relative riunioni. Il Consiglio di Amministrazione si raduna con periodicità almeno trimestrale sia nella sede della società, sia in altro luogo e può essere convocato dal Presidente, sia di propria iniziativa, sia a seguito della richiesta formulata per scritto dalla maggioranza degli Amministratori o da almeno un componente del Comitato per il Controllo. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a.r., fax, telegramma, posta elettronica, a ciascun amministratore, almeno 8 {otto) giorni prima dell’adunanza. Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a 2 (due) giorni prima. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 233 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti gli Amministratori. Inoltre è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti 1 partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sussistendo tali requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui è stato convocato. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro. Articolo 17. Ai sensi e nei limiti dell’art. 2381, C.C. il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori ovvero al Comitato Esecutivo, composto da un numero che varia da 3 (tre) a 5 (cinque) Amministratori, designati dal Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove esistenti, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo, alla prima riunione utile, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale per la Società da essi compiute. In particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o su quelle che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, ove esistente. Articolo 18. La rappresentanza legale della società spetta al Presidente, agli eventuali Vice - Presidenti e agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega loro conferita. La rappresentanza legale potrà essere delegata a procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti. 234 RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. Articolo 19. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti del presenti. Articolo 20. Il Consiglio dì Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per il conseguimento dei fini sociali che non siano per legge o per statuto riservate all’assemblea dagli Azionisti. Articolo 21. Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che sarà stabilito annualmente dall’assemblea. Il Consiglio stabilisce le modalità di rimborso tra i propri membri di tale eventuale compenso. La remunerazione degli amministratori delegati e degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità all’atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito 11 parere del Comitato per il Controllo. La remunerazione dei membri del Comitato per il Controllo è stabilita dall’assemblea dei soci, secondo quanto previsto all’articolo 12; tale remunerazione è determinata – se del caso, mediante l’elaborazione e l’approvazione di un tariffario - tenendo conto delle funzioni al Comitato attribuite, ai sensi del successivo articolo 23. In ogni caso, la remunerazione dei membri del Comitato per il Controllo non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall’emittente. Essi non possono essere destinatari di piani di remunerazione basati su azioni. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 La norma a margine, in coerenza con il precedente articolo 12, fissa – oltre alla competenza dell’assemblea, in materia di remunerazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione – alcune ulteriori regole: (i) la remunerazione tiene conto delle funzioni (ulteriori a quelle legali) concretamente affidate al Comitato per il Controllo sulla Gestione, e (ii) non è possibile, se non in modo non significativo, legare tale remunerazione ai risultati dell’impresa. 235 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN Comitato per il Controllo sulla Gestione Articolo 22. II Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da tre membri nominati dall’assemblea, secondo quanto sopra previsto, fra i componenti del Consiglio di Amministrazione che presentano i requisiti previsti nel successivo comma. Vedi il commento ai superiori articoli 12 e 15. Possono essere nominati quali componenti del Comitato per il Controllo gli amministratori che, a pena di decadenza: 236 (i) siano in possesso dei requisiti di indipendenza (i) di cui all’art. 148 comma terzo del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e (ii) di cui al Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”) di tempo in tempo vigente. Ai fini del presente articolo, non sono in ogni caso qualificati come indipendenti coloro che si trovano in una delle situazioni elencate nel criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina; (ii) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente per i membri del comitato per il controllo sulla gestione o, in mancanza, per i sindaci; (iii) non siano membri del comitato esecutivo o amministratori cui siano attribuite deleghe o particolari cariche e che non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società o di società che la controllano o ne sono controllate; RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. non siano membri di comitati per il controllo sulla gestione, o sindaci effettivi, o membri di consigli di sorveglianza in più di cinque emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate, collegate o sottoposte a comune controllo con la Società, ai sensi dell’art. 2359 C.C. (iv) Inoltre: (i) almeno uno dei membri del Comitato per il Controllo deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro; (ii) ove e sino a che la Società dichiari di aderire al Codice di Autodisciplina: a. almeno uno dei membri del Comitato per il Controllo deve possedere un’adeguata esperienza in materia di gestione dei rischi; b. almeno uno dei membri del Comitato per il Controllo deve possedere adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive. La decadenza dalla carica di membro del Comitato per il Controllo per difetto originario o sopravvenuto dei relativi requisiti è dichiarata dall’assemblea dei soci a norma di legge. A tal fine il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente la sussistenza di detti requisiti e riferisce all’assemblea. L’assemblea degli azionisti esercita i poteri di revoca dalla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 La norma a margine – in coerenza con la regola che ne affida la nomina all’assemblea – dispone che anche la revoca dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione è di competenza assembleare, con ciò restando superati alcuni dubbi espressi dai commentatori in relazione al regime legale. 237 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN Articolo 23. I poteri, i doveri e le funzioni del Comitato per il Controllo sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari. Il Comitato per il Controllo assolve altresì alle funzioni del Comitato per le operazioni con parti correlate di cui al Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato con Delibera n. 17221/2010 e come successivamente modificato), purché la composizione del Comitato, nell’esercizio di tali funzioni, rispetti in relazione a ciascuna operazione con parte correlata i requisiti in materia di presenza di componenti indipendenti non correlati di cui al medesimo Regolamento, come di tempo in tempo vigente. Ove e sino a che la Società dichiari di aderire al Codice di Autodisciplina, il Comitato per il Controllo può altresì assolvere alle funzioni del Comitato Controllo e Rischi, con i compiti previsti dal medesimo Codice di Autodisciplina di tempo in tempo vigente. La regola a margine definisce alcune competenze del Comitato per il Controllo sulla Gestione, eccedenti quelle attribuite dal legislatore. Si ritiene che queste competenze siano coerenti con la natura che al Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere riconosciuta, non coincidente con quella di mero organo di controllo, bensì di comparto qualificato del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di organizzazione e verifica delle procedure e delle modalità di gestione. L’articolo mira inoltre, tramite concentrazione sul Comitato per il Controllo sulla Gestione delle funzioni del Comitato per le operazioni con parti correlate e del Comitato Controllo e Rischi, a consentire un assetto efficiente delle articolazioni dell’organo amministrativo, valorizzando ulteriormente le caratteristiche di snellezza del modello monistico. 238 RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. Articolo 24. E’ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato per il Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sussistendo tali requisiti la riunione del Comitato per il Controllo si considererà tenuta nel luogo in cui è stato convocato. Delle riunioni del Comitato par il Controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle adunanze del Comitato per il Controllo. II Comitato per il Controllo è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta del presenti. Il componente del Comitato per il Controllo dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Bilancio e riparto utili Articolo 25. L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet o con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio e ogni altro documento previsto dalla normativa vigente. Articolo 26. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale fino al limite di legge, sono destinati secondo quanto deliberato dall’Assemblea degli azionisti. In particolare, l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la formazione e l’incremento di altre riserve. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 239 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN Scioglimento Articolo 27. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, si procederà alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall’assemblea, la quale ne determinerà le attribuzioni, i poteri e i compensi. Intervento al convegno “Il modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della governance, Milano, Palazzo Mezzanotte, 25 novembre 2014” Buonasera, devo confessare che il compito da affrontare con questo intervento è estremamente gravoso perché si potrebbe pensare che il tema essenzialmente di certificare che i componenti dei collegi sindacali siano gli “agnelli sacrificali” di questo “nuovo” sistema di governance che è il “sistema monistico”. Intanto, credo che non siamo qui a parlare di sistema monistico per celebrare il funerale della categoria dei sindaci, perché, tutto sommato, sempre più i sindaci hanno assunto nelle società quotate il ruolo per così dire di “adiectus solutionis causa”, vale a dire di amministratori “aggiunti” con qualche potere in meno e qualche responsabilità in più secondo alcuni o, viceversa, secondo altri. Per giunta ricordo, prima di tutto a me stesso e poi a chi ha la pazienza di ascoltare, che qualche anno fa, segnatamente circa venti anni fa, i sindaci sembra240 vano davvero una categoria in via d’estinzione. Poi, a poco a poco, invece, c’è stata una “pansindacalizzazione” in ambito societario. Corsi e ricorsi della storia, direbbe qualcuno. Oggi, lo ripeto, siamo chiamati a discutere non della eliminazione dei sindaci ma se si può introdurre, o, meglio, sperimentare con successo, un altro sistema di governance rispetto al “sistema tradizionale”. Sotto questo profilo io credo innanzitutto che non occorra avere paura del nuovo. C’è un bellissimo film degli anni ’90 intitolato “Un’estranea tra noi”: ebbene, a me sembra che il monistico sia un po’ un estraneo tra noi. Di cui si ha paura un po’ per pigrizia, un po’ per timidezza. Credo poi anche che si debba evitare il vizio (dell’interprete di cose del diritto) molto italico per cui quando un fenomeno nuovo si affaccia si tenta “naturalmente” di ricondurlo a un fenomeno già noto. In questo la classe dei giudici è esemplare. C’è un nuovo contratto? Ecco che o si sostiene che questo è riconducibile all’uno o all’altro contratto tipico, e già disciplinato dalla legge, oppure ci si ingegna di appliRUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. cargli parti, “pezzi”, di altri contratti già noti. La vicenda del leasing mi sembra esemplare al riguardo. Credo ancora, infine, che dobbiamo essere trasparenti ed evitare ipocrisie. Non possiamo, a mio avviso, discorrere di “sistema monistico” nella prospettiva del “sistema tradizionale”, riproponendo allora sotto altro nome istituti noti. E così chiamare Comitato per il Controllo sulla Gestione quello che è, e si vuole far in modo che continui a essere, il Collegio Sindacale. Perché parlo così crudamente? Perché sarà forse un mio cavallo di battaglia, ma gli amministratori – sì, proprio gli amministratori, in primis quelli indipendenti e non esecutivi” – sono (e devono essere) i primi controllori del corretto esercizio dell’attività d’impresa nell’ambio della singola società o del gruppo. Ecco perché sono dell’opinione che ci si debba in primo luogo convincere che il “monistico” ha un senso in sè autonomo, non è dunque tale sistema – né può essere – un “tradizionale” per così dire travestito. Non vorrei che aleggiasse – ma il timore è forte al riguardo - un concetto di (attività di) “controllo” assolutamente sganciato dalla realtà d’impresa. Perché è chiaro, almeno per me è chiarissimo, un’impresa in cui gli amministratori non controllano è un’impresa che semplicemente non funziona bene. Se noi continuiamo a ragionare in termini di “controllo” come vigilanza estrinseca all’amministrare, al gestire – come un qualcosa cioè che è estraneo all’attività d’impresa in senso proprio – a mio avviso sbagliamo. E molto. Così facendo infatti non è possibile penetrare davvero e comprendere appieno cosa significa – e quanto sia importante - il tema della gestione dei rischi. Così facendo, ad esempio, non è possibile capire la centralità del tema dei rischi operativi, non solo di quelli finanziari o di compliance normativa (penso ai rischi di violazione delle norme di cui alla L. 262 piuttosto che di quelle in tema di concorrenza). Così facendo insomma ci poniamo nell’ottica della società sganciata dall’impresa. Invece l’impresa è sempre, e non potrebbe essere diversamente, momento centrale del diritto delle società, almeno a partire dal Codice del ’42. E pensate solo, oggi, al previsto parere degli amministratori in caso di opa, in tema, segnatamente, di conseguenze dell’opa stessa sui siti produttivi e sul livello occupazionale. Allora il “controllo”, e il “controllo” “ex ante”, che nel monistico è rimesso agli amministratori, non può che essere, tipicamente e naturalmente, il “loro” controllo. Nessuna “rottura” sistematica o carenza disciplinare. Ecco perché, per esempio, non credo che occorra dare poteri individuali di ispezione ai componenti il Comitato per il Controllo sulla Ge- RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 241 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN stione. D’altra parte la Banca d’Italia, che pure ha forme di invadenza notevoli sulla gestione delle società bancarie, non può ritenersi che inconsapevolmente non abbia “modificato” la previsione sulla competenza del Comitato in tema di atti di ispezione (che, come noto, vede esclusivamente la facoltà per il Comitato di delegare a suoi componenti atti siffatti). Altrimenti facendo, sviliremmo soltanto il senso dei Comitati come articolazione organizzativa dei Consigli di Amministrazione. Io credo invero che il “sistema monistico” sia una “cosa” che ci libera da un’ipocrisia pericolosa. Mi chiedo: ma c’è qualcuno tra noi che può spiegare che c’è differenza tra un signor amministratore che deve “valutare” l’adeguatezza del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo e del sistema contabile rispetto a un signor sindaco il quale invece deve “vigilare” su questa adeguatezza? Suvvia, siamo nel pieno dell’ipocrisia linguistica. E non possiamo trascurare che gli amministratori per far sì che quando danno informazioni al mercato, perché pubblicano il bilancio o la trimestrale, siano sicuri che queste informazioni sono attendibili, devono prima di tutto assicurarsi che tutti quei sistemi siano funzionanti. Devono cioè essere i primi a “controllare” che le informazioni che arrivano a loro e che poi essi trasmettono siano vere o quantomeno attendibili. Se non percepiamo tutto questo, continuiamo a ragionare, come ho detto, 242 in termini di “sistema tradizionale” con un altro nome e non di “sistema monistico”. Non possiamo d’altra parte dimenticarci che la Società Europea, e cioè l’ultimo prodotto “normativo” della Unione Europea in materia societaria, non conosce il sistema tradizionale; conosce il sistema dualistico e quello monistico. Null’altro. Gli ultimi due, in altri termini, sono i soli sistemi di governance riconoscibili a livello internazionale. Un problema infatti c’è quando si deve spiegare all’estero cosa sia il Collegio Sindacale. Penso a quando si pose il tema dell’applicazione del Sarbanes-Oxley Act alle società italiane che erano quotate anche al NYSE. Allora si dovette spiegare cosa fosse il Collegio Sindacale ai funzionari della SEC e ricordo che il Responsabile del Servizio Internazionale della SEC perplesso esclamò “Dunque in Italia avete la rappresentanza delle Trade Union nel CdA? Ma questo non accade solo in Germania?”. Tornando al nostro tema io credo che la questione centrale non sia, mi scuso se lo ripeto, quella di “sindacalizzare” il sistema monistico ma quello di studiare alcuni meccanismi “di garanzia” nell’ambito di tale sistema. In primis, invero, si tratta di garantire la professionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione. E qui evidentemente ci sono delle timidezze RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. del legislatore e anche delle imprecisioni, perché se vado a guardare i requisiti della legge francamente sia sull’indipendenza sia sulla professionalità non mi sembra che ci sia una grande ricchezza di impostazione. E penso in particolare alla circostanza che ancora è prevista la presenza di un revisore contabile all’interno del Comitato. Laddove invece quella che servirebbe è una profonda e proficua esperienza di gestione, utile per capire i meccanismi procedurali e i presidi gestionali, per verificare quali siano necessari e quali no e come vadano strutturati. Vengo ora alla questione del ruolo dell’Assemblea. Viene proposto che sia l’Assemblea a nominare il Comitato: sono d’accordo. Così come sono d’accordo sulla proposta di prevedere statutariamente che l’Assemblea possa revocare solo motivatamente. C’è ulteriore spazio per intervenire? Non credo. A mio avviso, infatti, in materia di Assemblea il tema è quello delle minoranze e di come valorizzarne il ruolo. Lo dico francamente, però, le minoranze “disorganizzate” non mi piacciono (nel senso che non mi piace l’attribuzione ad esse di poteri “fonti” di voice). In questa logica, credo invece che le società quotate potrebbero esse fare autonomamente qualcosa per le minoranze “organizzate”, come riservare statutariamente dei posti in Consiglio agli investitori istituzionali. Con il che si presenta un problema, che è quello che in Italia gli investitori istituzionali tanto di lungo periodo non sono perché trattandosi per lo più di fondi comuni operano e, naturalmente, secondo una strategia un po’ “mordi e fuggi”. Se ci fossero veramente gli investitori istituzionali di lungo periodo, quali sono per definizione i fondi pensione, a mio avviso dovrebbero figurare quale maggioranza delle minoranze all’interno dei Consigli di Amministrazione e all’interno dei Comitati. Ma va da sé che questo è un problema che non può risolvere nessuna norma di legge. Una ulteriore proposta (di intervento statutario) che è stata avanzata è quella di attribuire diritti di veto al Comitato per il Controllo sulla Gestione. Al riguardo, devo dire che la proposta suscita in me forti dubbi. I diritti di veto rischiano invero di essere fonte di comportamenti opportunistici, laddove quello che a mio avviso è importante nelle decisioni degli amministratori è che esse siano precedute da una adeguata istruttoria. Nessuna decisione degli amministratori, dal budget alle operazioni più importanti (siano esse di carattere strategico o finanziario), può essere presa in una sola volta, one-shot come usa dire. Se una cosa del genere accade c’è, a mio avviso, un problema serio di governance, perché in sostanza vuol RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 243 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN dire che gli amministratori sono lì solo per votare il giorno in cui sono chiamati in riunione. Torniamo insomma al tempo in cui i Consigli di Amministrazione avevano all’ordine del giorno “Comunicazioni del Presidente” e “Varie ed eventuali”: un tè tra amici tutt’al più non certo effettiva attività di gestione. E invece c’è la necessità di un’istruttoria effettiva, articolata e approfondita. Che significa anche tracciabilità del processo. E allora, in questa ottica, è più che sufficiente che sia obbligatorio il parere del Comitato su alcune deliberazioni. Ancora, da ultimo, ho molti dubbi sulla attribuzione di poteri individuali di controllo e ispezione ai componenti del Comitato, perché mi sembra che così facendo si voglia replicare, ancora una volta, il Collegio Sindacale. Mi chiedo tra l’altro, in termini fattuali, qual è l’organismo societario in cui se un componente chiede che si effettui un atto di ispezione quell’atto non viene disposto. Insomma, la mia opinione è che vada preservato il fatto che il Comitato è un’articolazione – e collegiale - del Consiglio di Amministrazione. Concludo. Sono assolutamente d’accordo con le osservazioni mosse da una parte della dottrina circa l’utilizzo da parte della Consob dei poteri di informazione ex artt. 114 e 115 TUF. Utilizzo ”piegato”, per così dire, a fini di intervento sull’assetto di governance, quando non addirittura 244 sull’attività di gestione, della singola società. Sono infatti convinto che deve essere il mercato a dare giudizi sulle società e il loro management alla luce delle informazioni disponibili. Questo però è un altro tema, che non c’entra col monistico. Il monistico è il monistico. E’ un sistema riconoscibile a livello internazionale e a livello internazionale è verificato che può funzionare. Non bisogna allora guardare al sistema monistico con la voglia di ridurlo al sistema tradizionale, con l’unica differenza di “avere a bordo” tre, quattro o cinque persone in meno, perché questo è un modo sbagliato, lo ripeto, di approcciare il tema. (Francesco Chiappetta) Intervento al convegno “Il modello monistico. Un’opportunità per l’evoluzione della governance, Milano, Palazzo Mezzanotte, 25 novembre 2014” Il sistema del governo societario italiano può essere ritenuto uno dei migliori sistemi al mondo considerando che tre sono gli istituti a cui le società possono conformarsi: • il sistema monostico; • il sistema tradizionale; • il sistema dualistico. Il sistema italiano è uno dei migliori sistemi al mondo anche perché è tutto da dimostrare che le società a proprietà concentrata siano peggiori RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. rispetto a quelle a proprietà diffusa, soprattutto in considerazione del fatto che in Italia, per bilanciare questo tipo di azionariato e questo tipo di controllo, sono stati introdotti sistemi come: • gli amministratori e i sindaci di minoranza; • poteri specifici del collegio sindacale; • la trasparenza informativa, compresa la trasparenza sui voti in Assemblea entro cinque giorni, o sulle remunerazioni dei singoli amministratori e sindaci. Tali aspetti consentono sicuramente agli investitori istituzionali di avere una valutazione chiara dei sistemi di governance allorquando gli emittenti rispettino effettivamente il principio comply or explain anziché il comply or comply. Se questo è uno dei sistemi migliori al mondo, però notiamo che ancora, come hanno sostenuto tutti i relatori prima di me, esso viene percepito come “strano”. Sicuramente oramai sono pochi gli investitori istituzionali che non capiscono il sistema tradizionale ma, ciò non di meno, ritengono che esso sia singolare. Una media tra il 3 e il 4% degli investitori istituzionali che intervengono nelle assemblee, pur non essendo contrari a una lista piuttosto che a un’altra, votano contro l’elezione del collegio sindacale in ragione del fatto che non lo comprendono appieno. Il passaggio da un sistema di amministrazione tradizionale a un sistema monistico potrebbe essere una delle soluzioni a questo problema, considerando che quest’ultimo è riconosciuto ovunque. E’ vero che nel sistema monistico viene meno un livello di controllo, ma proprio per questo la possibilità di attribuire un potere di ispezione singolo ai componenti del Comitato di controllo sulla gestione attenuerebbe molto questa mancanza di un livello di controllo, e credo di averlo sentito sostenere da tutti. Infatti lo Statuto proposto mette questo potere singolo tra le opzioni e sicuramente questa previsione farebbe venire meno molti dei dubbi relativi al controllo. Qualcuno potrebbe opporre il fatto che difficilmente, se un consigliere chiede l’attivazione dei poteri di ispezione, gli altri non lo supportino. In realtà potrebbe accadere più di qualche volta. Posso immaginare che sicuramente Maria Martellini, quando era in Parmalat, non avrebbe voluto non avere il potere singolo; visto che poi è stata l’unica non inquisita dalla Procura, anzi scelta poi come teste. Sicuramente prevedere nel sistema monistico, come ha studiato il nostro Steering Committee, che almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti dalle minoranze bilancerebbe ulteriormente e aumenterebbe la tutela delle minoranze. Inoltre, l’idea di Francesco Chiappetta, di destinare una parte, RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 245 CHIAPPETTA, MENCHINI, SCETTRI, STABILINI, ZABBAN se non la maggioranza, dei seggi riservati alle minoranze agli investitori istituzionali, che non siano investitori “mordi e fuggi”, sarebbe una scelta coraggiosa. In merito non è ben chiaro chi siano gli investitori “mordi e fuggi”. Certo è che in Italia non esistono fondi istituzionali diversi dai fondi comuni (italiani o esteri), perché i fondi pensione non si sono sviluppati e perchè gli altri soggetti istituzionali fanno parte del sistema dei controlli incrociati che caratterizza - non negativamente né positivamente – il nostro capitalismo, e quindi sicuramente la riserva dovrebbe essere rivolta a questi investitori istituzionali. Quegli stessi investitori istituzionali che anche in altri sistemi – come si è tentato negli Stati Uniti – sono guardati come quelli che possono portare questo tipo di professionalità nei consigli. Io aggiungerei che, qualora sia prevista una riserva del genere, è necessario che siano predisposti ulteriori criteri di garanzia. È necessario infatti che i candidati delle minoranze, in particolar modo i candidati delle minoranze istituzionali, debbano essere indipendenti non solo dalla società e da chi la controlla ma anche dagli investitori istituzionali medesimi. Perché, se c’è la possibilità di fornire una maggior tutela, questa opportunità non è per tutelare gli interessi di uno specifico investitore, ma è perché quell’investitore istituzionale possa 246 eleggere qualcuno indipendente anche da se stesso, che tuteli semplicemente che vi sia una corretta amministrazione. Alla luce di tutte queste considerazioni, perché allora sosteniamo il sistema monistico, che non è assolutamente da intendersi come una replica del sistema tradizionale? Prima di tutto perché l’adozione di un sistema monistico ci consentirebbe di smettere di retribuire sindaci per fare metà lavoro. Con questo non voglio sostenere che le retribuzioni dei sindaci siano troppo alte, anzi. Oggi assistiamo spesso a diatribe sul ruolo dei sindaci, se partecipano o assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se possono intervenire e, se si, su temi di business o no, o solo se sono questioni di legittimità sostanziale della decisione. Certamente un componente del Comitato di controllo sulla gestione può parlare dei profili di controllo e altresì dare la sua opinione sul business. Considerato che ci sono grandissime professionalità nei collegi sindacali, credo sarebbe utile e fondamentale permettere a queste professionalità di esprimersi al cento per cento. Ciò consentirebbe anche il fondamentale riequilibrio dei compensi. Perché infatti il sindaco, che partecipa alle riunioni del Collegio Sindacale, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dei Comitati, molto spesso percepisce un compenso notevolmente inferiore rispetto agli amministratori. Ciò non RUBRICHE IL MODELLO MONISTICO. UN’OPPORTUNITÀ PER L’EVOLUZIONE DELLA GOVERNANCE. è sicuramente coerente con il fatto che tutti noi vogliamo che gli esponenti del Collegio Sindacale abbiano grandi professionalità e assicurino un notevole impegno. Se l’obiettivo è questo, allora deve corrispondere un giusto compenso. Nel sistema delineato dallo Statuto questo è possibile perché la partecipazione al Comitato di controllo sulla gestione è considerata un compito, un potere e anche una responsabilità in più, a cui corrisponde quindi e giustamente una maggiore remunerazione. Con riferimento ai compensi si potrebbe anche pensare, se fosse possibile, di introdurre qualcosa di similare all’art. 2405 comma 2 del codice civile, cioè di prevedere una forma di sanzione (magari non proprio la decadenza) in caso di troppe assenze non giustificate alle riunioni. Se si vogliono maggiori compensi, maggiori responsabilità e maggiori poteri è anche nesessario assicurare la presenza. Per quanto rigurda, poi, le attività demandate al Comitato per il controllo sulla gestione, tolta la dicotomia tra Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, i componenti del Comitato svolgerebbero quel ruolo che il Talmud definisce come “la regola del decimo uomo” e che da ultimo Brad Pitt ha citato nel film del 2013 Word War Z. In sostanza, per far sì che un sistema funzioni, in un collegio composto di dieci uomini, il decimo uomo ha il compito, anche qualora condivida pienamente il processo decisorio seguito dagli altri nove componenti, di mettelo in discussione, al solo fine di verificare che esso sia corretto e non viziato. E’ un ruolo da svolgere a turno, un ruolo che è quello poi del Comitato per il controllo sulla gestione, perché ciascuno dei componenti sarebbe componente organico del Consiglio di Amministrazione. RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2015 (Massimo Menchini) 247 Per rinnovare o attivare un nuovo abbonamento effettuare un versamento su: c/c bancario n. 36725 UBI - Banco di Brescia Via Vittorio Veneto 108/b - 00187 ROMA (IBAN IT94U 03500 03205 000 0000 36725) intestati a: Editrice Minerva Bancaria s.r.l. oppure inviare una richiesta a: [email protected] Condizioni di abbonamento per il 2015 Canone annuo Italia € 100,00 - Estero € 145,00 Prezzo di un fascicolo € 25,00 Abbonamento web € 60,00 Prezzo di un fascicolo arretrato € 40,00 Abbonamento sostenitore Pubblicità 1 pagina € 650,00 - 1/2 pagina € 480,00 L’abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell’anno. L’abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1° dicembre s’intende tacitamente rinnovato. L’Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali. I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo. 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