di approvvigionamento della fecola di patate nella

Transcript

di approvvigionamento della fecola di patate nella
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
22 . 1 . 65
63/ 65
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1964
che modifica la decisione del 10 novembre 1964 che autorizza la riscossione
di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica italiana di
destrine fabbricate con fecola di patate, di fecole di patate solubili o torre­
fatte, provenienti da alcuni Stati membri
65 11 CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità
Economica Europea ,
Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile
1962 (1), fondata in particolare sull' articolo 235 del
Trattato e relativa all' autorizzazione a riscuotere
una tassa di compensazione su talune merci risul­
tanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ,
Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile
1962 (2), che stabilisce l' elenco delle merci alle quali
può essere applicata la decisione suddetta,
Vista la decisione del 10 novembre 1964 , che
autorizza la riscossione di tasse di compensazione
all'importazione, nella Repubblica italiana , di
destrine, di amidi e di fecole solubili o terrefatte,
cosi pure di bozzime e appretti preparati a base di
materie amidacee , provenienti da taluni Stati
membri (3) ,
Considerando che , per quanto riguarda il costo
di approvvigionamento della fecola di patate nella
Repubblica federale di Germania, conviene ritenere ,
quando questa materia prima è di origine nazionale ,
un prezzo medio di 53,91 DM per 100 kg ; che, d'altra
parte , il prezzo medio della fecola di patate impor­
tata, resa franco frontiera e sdoganata, è, per il se­
condo e terzo trimestre 1964 , di 56,12 DM per 100 kg ;
che , tenuto conto di una produzione annua di
40.000 tonnellate, cioè 20.000 tonnellate per 6 mesi ,
e delle importazioni di fecola di patate effettuate
durante lo stesso semestre , cioè 15.300,5 tonnellate,
può essere preso in considerazione per la fecola di
patate incorporata in 100 kg di destrine , esportate
dalla Repubblica federale di Germania, il prezzo
medio di 63,10 DM ; che , tenuto conto della restitu­
zione che può essere accordata da tale Stato membro
all'esportazione della fecola di patate nella Re­
pubblica italiana e che per il primo semestre del
1965 ammonta a 1,03 DM per 100 kg di fecola, si
può considerare, per la fecola di patate incorporata
Í 1) GU n. 30 del 20 . 4 . 1962 , pag. 999 /62 .
( 2) GU n . 30 del 20. 4. 1962 , pag. 1000 /62 .
(3) GU n. 202 del 7. 12 . 1964, pag. 3423 /64.
in 100 kg di destnne esportate nello Stato membro
richiedente , un prezzo medio di 61,92 DM ;
Considerando che , per quanto concerne il costo
di approvvigionamento della fecola di patate nella
Repubblica francese, conviene considerare, quando
tale materia prima è di origine nazionale , un prezzo
medio che ammonta a 68,25 FF per 100 kg ; che ,
d'altra parte, non sono state constatate importazioni
della materia prima in questione, destinata alla
fabbricazione delle destrine, durante il secondo e
terzo trimestre 1964 ; che, d' altronde , si può ritenere ,
per la fecola di patate incorporata in 100 kg di
destrine nella Repubblica francese , un prezzo medio
di 78,49 FF ; che il montante della restituzione
accordata all'esportazione della fecola di patate
nella Repubblica italiana ammonta, per il primo
trimestre 1965 , a 8,53 FF per 100 kg ;
Considerando che, per quanto concerne il costo
di approvvigionamento della fecola di patate nel
Regno dei Paesi Bassi, conviene considerare, quando
tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo
medio che ammonta a 48,95 FI . per 100 kg, tenuto
conto di un rapporto di equivalenza medio di
510 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo
medio pagato dal produttore di fecola e delle spese
di trasporto , che ammontano rispettivamente a
6,37 FI . e 0,36 FI . per 100 kg di patate, di un costo
medio della trasformazione di 11 FI . per 100 kg di
fecola e di un margine medio di fabbrica dell'8 % ;
che , d' altra parte, il prezzo medio della fecola di
patate importata, resa franco frontiera e sdoganata ,
ammonta, per il secondo e terzo trimestre 1964, a
56,51 FI . per 100 kg ; che , tenuto conto di una produ­
zione nazionale annua di 240.000 tonnellate di
fecola di patate, cioè 120.000 tonnellate per 6 mesi ,
e delle importazioni di fecola di patate, effettuate
durante gli stessi trimestri, cioè 7 tonnellate, si può
considerare per la fecola incorporata in 100 kg di
destrine un prezzo medio di 56,29 FI .; che , tenuto
conto dei dati relativi alle importazioni effettuate
durante i mesi di agosto, settembre e ottobre 1964 ,
si può considerare un prelevamento medio di 4,80 FI .
per 100 kg di mais, che corrisponde ad un montante
medio di 8,89 FI . accordato all'esportazione di
100 kg di destrine ;
Considerando che, per quanto concerne il costo
dell' approvvigionamento della fecola di patate nella
64/ 65
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Repubblica italiana, conviene considerare, quando
tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo
medio che ammonta a 10.184 Lit . per 100 kg ; che
d'altra parte il prezzo medio all'importazione della
fecola di patate destinata alla fabbricazione delle
destrine, resa franco frontiera e sdoganata, am­
monta, per il secondo e terzo trimestre 1964 , a
7.431 Lit . per 100 kg ; che, tenuto conto di una pro­
22 . 1 . 65
tasse di compensazione la cui riscossione è stata
autorizzata dalla sopra esaminata decisione della
Commissione del 10 novembre 1964 , hanno subito
sensibili modifiche che devono essere rivedute e che
è opportuno modificare di conseguenza il montante
di tali tasse di compensazione ;
Considerando che , in special modo per quanto
concerne le importazioni nella Repubblica italiana
di destrine a base di fecola di patate dalla Repub­
blica federale di Germania, il dazio doganale loro
applicato , a partire dal 1° gennaio 1965 , copre
l' incidenza della disparità dei prezzi di tale materia
prima e della protezione massima della trasforma­
zione del 3% ; che, d' altronde , le condizioni per
applicare la prima decisione del Consiglio del
4 aprile 1962 non sono più soddisfatte ;
duzione nazionale annua di 5.500 tonnellate di
fecola di patate , cioè 2.750 tonnellate per 6 mesi,
e delle importazioni di fecola di patate, effettuate
durante gli stessi trimestri, cioè 1.735,7 tonnellate ,
si può ritenere , per la fecola di patate incorporata
in 100 kg di destrine, nella Repubblica italiana, un
prezzo medio di 10.487 Lit . ;
Considerando che i prezzi medi senza tassa di
compensazione, praticati dalla Repubblica federale
di Germania, dalla Repubblica francese e dal Regno
dei Paesi Bassi, per 100 kg di destrine rese franco
frontiera italiana, non sdoganate , ammontano per
i primi 9 mesi del 1964 :
Considerando , d' altra parte , per quanto con­
cerne le destrine a base di mais, che i mutamenti
constatati negli elementi di calcolo considerati dalla
Commissione , nella precitata decisione del 10 no­
vembre 1964, non modificano le conclusioni tratte
— a 18.805 Lit . per le destrine importate dalla
Repubblica federale di Germania,
dotti ,
— a 13.126 Lit . per le destrine importate dalla
Repubblica francese ,
HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE :
dalla Commissione in tale decisione per i detti pro­
■— a 11.394 Lit . per le destrine importate dal
Regno dei Paesi Bassi ;
Articolo 1
A partire dal 1 gennaio 1965 , il montante delle
tasse di compensazione fissato dalla decisione della
Commissione del 10 novembre 1964 , per quanto
concerne le importazioni, nella Repubblica italiana ,
di destrine a base di fecola di patate e cosi pure di
fecole di patate solubili e torrefatte (posizione
ex 35.05 A della tariffa doganale comune) prove­
nienti dalla Repubblica francese e dal Regno dei
Paesi Bassi, viene modificato come segue nella
tabella appresso :
Considerando che il dazio del 12,4 % , che la
Repubblica italiana applica attualmente all'impor­
tazione dei prodotti in questione, provenienti dagli
altri Stati membri, viene ridotto del 10 % del dazio
di base a partire dal 1° gennaio 1965 e ammonta in
conseguenza a 9,3 % del prezzo franco frontiera di
tali prodotti ;
Considerando che risulta dai dati precitati che
gli elementi presi in considerazione per fissare le
Montante delle tasse
Paesi Bassi
Francia
Prodotti
Import .
Lit . / 100 kg
Esport .
FF/ 100 kg
Import .
Lit . / 100 kg
Esport .
FI . / 100 kg
Paesi terzi
Tassa
riscossa
all'importa­
zione
Lit . / 100 kg
Destrine a base di fecola di pa­
tate ; fecole di patate solubili o
torrefatte ( posizione ex 35.05 A )
966
6,98
1.585
8,40
Destrine , amidi e fecole solubili
o torrefatte (posizione ex 35 . 05A)
1.585
Articolo 2
È abrogata, a partire dal 1° gennaio 1965 , l'autorizzazione di riscuotere tasse di
compensazione, accordata con decisione della Commissione del 10 novembre 1964 ,
per quanto concerne le importazioni, nella Repubblica italiana, di destrine a base di
fecola di patate, e cosi pure di fecole solubili e torrefatte (posizione ex 35.05 A della
tariffa doganale comune), provenienti dalla Repubblica federale di Germania .
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
22 . 1 . 65
65/ 65
Articolo 3
La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania, alla
Repubblica francese, alla Repubblica italiana e al Regno dei Paesi Bassi .
Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1964 .
Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1964
che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni
nella Repubblica federale di Germania di caramelle tenere, di caramelle
dure e di confetti , di pasta per fondente, in provenienza dagli altri Stati
membri
(65/ 12/CEE)
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ
ECONOMICA EUROPEA ,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco­
nomica Europea,
Vista la decisione della Commissione del 5 luglio
1962 (7) che autorizza la riscossione di una tassa di
compensazione sulle importazioni, nella Repubblica
federale di Germania, di pasta per fondente in
provenienza da alcuni Stati membri ,
Vista le decisioni della Commissione del 13
Vista la decisione del Consiglio in data 4 aprile
1962 (1), fondata in particolare sull' articolo 235 del
Trattato , relativa alla percezione di una tassa di
compensazione su talune merci risultanti dalla tra­
sformazione di prodotti agricoli,
febbraio 1963 (8), 10 aprile 1963 (9) e 11 giugno
1963 (10) con le quali viene rispettivamente modi­
ficata, prorogata e abrogata la precitata decisione
Vista la decisione del Consiglio in data 4 aprile
1962 (2) che stabilisce l' elenco delle merci alle quali
può essere applicata la suddetta decisione,
vembre 1964 (u), che autorizza la riscossione di una
tassa di compensazione sulle importazioni nella Re­
pubblica federale di Germania di caramelle tenere,
del 5 luglio 1962 ,
Vista la decisione della Commissione del 6 no­
di caramelle dure, di confetti e cosi pure di pasta per
Vista la decisione della Commissione in data
9 ottobre 1962 (3) che autorizza la riscossione di una
tassa di compensazione sulle importazioni nella
Repubblica federale di Germania di caramelle
tenere, di caramelle dure e di confetti , in prove­
nienza da alcuni Stati membri ,
Viste le decisioni della Commissione del 18 di­
cembre 1962 (4), 13 febbraio 1963 (5) e 10 aprile
1963 (6), con le quali viene rispettivamente pro­
rogata, modificata e abrogata la precitata decisione
del 9 ottobre 1962,
(!) GU n. 30 del 20 . 4. 1962 , pag. 999/62 .
( 2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000 /62 .
(3)
(4)
(5)
( 6)
GU
GU
GU
GU
n.
il .
n.
n.
123 del 26 . 11 . 1962 , pag . 2742 / 62 .
24 del 15 . 2 . 1963 , pag. 273 /63 .
37 dell ' 8 . 3 . 1963 , pag. 649 /63 .
68 del 6 . 5 . 1963 , pag. 1415 /63 .
fondente , provenienti da alcuni Stati membri ,
Considerando che i prodotti per i quali viene
chiesta l' autorizzazione di riscuotere una tassa di
compensazione sono prodotti a base di zuccheri
senza cacao contemplati nella posizione 17.04 C
della tariffa doganale comune ripresa nella se­
conda decisione precitata del Consiglio del 4 aprile
1962 ;
Considerando che tali prodotti sono fabbricati
principalmente con zucchero e glucosio , materie
prime contemplate dall' articolo 1 della prima deci­
sione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962 ;
') GU n . 68 del 31 . 7 . 1962 , pag. 1967 /62 .
8) GU n . 37 dell' 8 . 3 . 1963 , pag. 646 /63 .
9 ) GU n . 68 del 6 . 5 . 1963 , pag. 1413 / 63 .
10) GU n . 101 del 4 . 7 . 1963 , pag. 1845 / 63 .
") GU n . 206 dell' 11 . 12 . 1964, pag. 3519/64.