di approvvigionamento della fecola di patate nella
Transcript
di approvvigionamento della fecola di patate nella
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 22 . 1 . 65 63/ 65 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1964 che modifica la decisione del 10 novembre 1964 che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica italiana di destrine fabbricate con fecola di patate, di fecole di patate solubili o torre fatte, provenienti da alcuni Stati membri 65 11 CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea , Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (1), fondata in particolare sull' articolo 235 del Trattato e relativa all' autorizzazione a riscuotere una tassa di compensazione su talune merci risul tanti dalla trasformazione di prodotti agricoli , Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 (2), che stabilisce l' elenco delle merci alle quali può essere applicata la decisione suddetta, Vista la decisione del 10 novembre 1964 , che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione, nella Repubblica italiana , di destrine, di amidi e di fecole solubili o terrefatte, cosi pure di bozzime e appretti preparati a base di materie amidacee , provenienti da taluni Stati membri (3) , Considerando che , per quanto riguarda il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica federale di Germania, conviene ritenere , quando questa materia prima è di origine nazionale , un prezzo medio di 53,91 DM per 100 kg ; che, d'altra parte , il prezzo medio della fecola di patate impor tata, resa franco frontiera e sdoganata, è, per il se condo e terzo trimestre 1964 , di 56,12 DM per 100 kg ; che , tenuto conto di una produzione annua di 40.000 tonnellate, cioè 20.000 tonnellate per 6 mesi , e delle importazioni di fecola di patate effettuate durante lo stesso semestre , cioè 15.300,5 tonnellate, può essere preso in considerazione per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine , esportate dalla Repubblica federale di Germania, il prezzo medio di 63,10 DM ; che , tenuto conto della restitu zione che può essere accordata da tale Stato membro all'esportazione della fecola di patate nella Re pubblica italiana e che per il primo semestre del 1965 ammonta a 1,03 DM per 100 kg di fecola, si può considerare, per la fecola di patate incorporata Í 1) GU n. 30 del 20 . 4 . 1962 , pag. 999 /62 . ( 2) GU n . 30 del 20. 4. 1962 , pag. 1000 /62 . (3) GU n. 202 del 7. 12 . 1964, pag. 3423 /64. in 100 kg di destnne esportate nello Stato membro richiedente , un prezzo medio di 61,92 DM ; Considerando che , per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica francese, conviene considerare, quando tale materia prima è di origine nazionale , un prezzo medio che ammonta a 68,25 FF per 100 kg ; che , d'altra parte, non sono state constatate importazioni della materia prima in questione, destinata alla fabbricazione delle destrine, durante il secondo e terzo trimestre 1964 ; che, d' altronde , si può ritenere , per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine nella Repubblica francese , un prezzo medio di 78,49 FF ; che il montante della restituzione accordata all'esportazione della fecola di patate nella Repubblica italiana ammonta, per il primo trimestre 1965 , a 8,53 FF per 100 kg ; Considerando che, per quanto concerne il costo di approvvigionamento della fecola di patate nel Regno dei Paesi Bassi, conviene considerare, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 48,95 FI . per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 510 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato dal produttore di fecola e delle spese di trasporto , che ammontano rispettivamente a 6,37 FI . e 0,36 FI . per 100 kg di patate, di un costo medio della trasformazione di 11 FI . per 100 kg di fecola e di un margine medio di fabbrica dell'8 % ; che , d' altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata , ammonta, per il secondo e terzo trimestre 1964, a 56,51 FI . per 100 kg ; che , tenuto conto di una produ zione nazionale annua di 240.000 tonnellate di fecola di patate, cioè 120.000 tonnellate per 6 mesi , e delle importazioni di fecola di patate, effettuate durante gli stessi trimestri, cioè 7 tonnellate, si può considerare per la fecola incorporata in 100 kg di destrine un prezzo medio di 56,29 FI .; che , tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate durante i mesi di agosto, settembre e ottobre 1964 , si può considerare un prelevamento medio di 4,80 FI . per 100 kg di mais, che corrisponde ad un montante medio di 8,89 FI . accordato all'esportazione di 100 kg di destrine ; Considerando che, per quanto concerne il costo dell' approvvigionamento della fecola di patate nella 64/ 65 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Repubblica italiana, conviene considerare, quando tale materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio che ammonta a 10.184 Lit . per 100 kg ; che d'altra parte il prezzo medio all'importazione della fecola di patate destinata alla fabbricazione delle destrine, resa franco frontiera e sdoganata, am monta, per il secondo e terzo trimestre 1964 , a 7.431 Lit . per 100 kg ; che, tenuto conto di una pro 22 . 1 . 65 tasse di compensazione la cui riscossione è stata autorizzata dalla sopra esaminata decisione della Commissione del 10 novembre 1964 , hanno subito sensibili modifiche che devono essere rivedute e che è opportuno modificare di conseguenza il montante di tali tasse di compensazione ; Considerando che , in special modo per quanto concerne le importazioni nella Repubblica italiana di destrine a base di fecola di patate dalla Repub blica federale di Germania, il dazio doganale loro applicato , a partire dal 1° gennaio 1965 , copre l' incidenza della disparità dei prezzi di tale materia prima e della protezione massima della trasforma zione del 3% ; che, d' altronde , le condizioni per applicare la prima decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 non sono più soddisfatte ; duzione nazionale annua di 5.500 tonnellate di fecola di patate , cioè 2.750 tonnellate per 6 mesi, e delle importazioni di fecola di patate, effettuate durante gli stessi trimestri, cioè 1.735,7 tonnellate , si può ritenere , per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine, nella Repubblica italiana, un prezzo medio di 10.487 Lit . ; Considerando che i prezzi medi senza tassa di compensazione, praticati dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, per 100 kg di destrine rese franco frontiera italiana, non sdoganate , ammontano per i primi 9 mesi del 1964 : Considerando , d' altra parte , per quanto con cerne le destrine a base di mais, che i mutamenti constatati negli elementi di calcolo considerati dalla Commissione , nella precitata decisione del 10 no vembre 1964, non modificano le conclusioni tratte — a 18.805 Lit . per le destrine importate dalla Repubblica federale di Germania, dotti , — a 13.126 Lit . per le destrine importate dalla Repubblica francese , HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE : dalla Commissione in tale decisione per i detti pro ■— a 11.394 Lit . per le destrine importate dal Regno dei Paesi Bassi ; Articolo 1 A partire dal 1 gennaio 1965 , il montante delle tasse di compensazione fissato dalla decisione della Commissione del 10 novembre 1964 , per quanto concerne le importazioni, nella Repubblica italiana , di destrine a base di fecola di patate e cosi pure di fecole di patate solubili e torrefatte (posizione ex 35.05 A della tariffa doganale comune) prove nienti dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, viene modificato come segue nella tabella appresso : Considerando che il dazio del 12,4 % , che la Repubblica italiana applica attualmente all'impor tazione dei prodotti in questione, provenienti dagli altri Stati membri, viene ridotto del 10 % del dazio di base a partire dal 1° gennaio 1965 e ammonta in conseguenza a 9,3 % del prezzo franco frontiera di tali prodotti ; Considerando che risulta dai dati precitati che gli elementi presi in considerazione per fissare le Montante delle tasse Paesi Bassi Francia Prodotti Import . Lit . / 100 kg Esport . FF/ 100 kg Import . Lit . / 100 kg Esport . FI . / 100 kg Paesi terzi Tassa riscossa all'importa zione Lit . / 100 kg Destrine a base di fecola di pa tate ; fecole di patate solubili o torrefatte ( posizione ex 35.05 A ) 966 6,98 1.585 8,40 Destrine , amidi e fecole solubili o torrefatte (posizione ex 35 . 05A) 1.585 Articolo 2 È abrogata, a partire dal 1° gennaio 1965 , l'autorizzazione di riscuotere tasse di compensazione, accordata con decisione della Commissione del 10 novembre 1964 , per quanto concerne le importazioni, nella Repubblica italiana, di destrine a base di fecola di patate, e cosi pure di fecole solubili e torrefatte (posizione ex 35.05 A della tariffa doganale comune), provenienti dalla Repubblica federale di Germania . GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 22 . 1 . 65 65/ 65 Articolo 3 La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana e al Regno dei Paesi Bassi . Fatto a Bruxelles , il 21 dicembre 1964 . Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1964 che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di caramelle tenere, di caramelle dure e di confetti , di pasta per fondente, in provenienza dagli altri Stati membri (65/ 12/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco nomica Europea, Vista la decisione della Commissione del 5 luglio 1962 (7) che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di pasta per fondente in provenienza da alcuni Stati membri , Vista le decisioni della Commissione del 13 Vista la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 (1), fondata in particolare sull' articolo 235 del Trattato , relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla tra sformazione di prodotti agricoli, febbraio 1963 (8), 10 aprile 1963 (9) e 11 giugno 1963 (10) con le quali viene rispettivamente modi ficata, prorogata e abrogata la precitata decisione Vista la decisione del Consiglio in data 4 aprile 1962 (2) che stabilisce l' elenco delle merci alle quali può essere applicata la suddetta decisione, vembre 1964 (u), che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni nella Re pubblica federale di Germania di caramelle tenere, del 5 luglio 1962 , Vista la decisione della Commissione del 6 no di caramelle dure, di confetti e cosi pure di pasta per Vista la decisione della Commissione in data 9 ottobre 1962 (3) che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni nella Repubblica federale di Germania di caramelle tenere, di caramelle dure e di confetti , in prove nienza da alcuni Stati membri , Viste le decisioni della Commissione del 18 di cembre 1962 (4), 13 febbraio 1963 (5) e 10 aprile 1963 (6), con le quali viene rispettivamente pro rogata, modificata e abrogata la precitata decisione del 9 ottobre 1962, (!) GU n. 30 del 20 . 4. 1962 , pag. 999/62 . ( 2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000 /62 . (3) (4) (5) ( 6) GU GU GU GU n. il . n. n. 123 del 26 . 11 . 1962 , pag . 2742 / 62 . 24 del 15 . 2 . 1963 , pag. 273 /63 . 37 dell ' 8 . 3 . 1963 , pag. 649 /63 . 68 del 6 . 5 . 1963 , pag. 1415 /63 . fondente , provenienti da alcuni Stati membri , Considerando che i prodotti per i quali viene chiesta l' autorizzazione di riscuotere una tassa di compensazione sono prodotti a base di zuccheri senza cacao contemplati nella posizione 17.04 C della tariffa doganale comune ripresa nella se conda decisione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962 ; Considerando che tali prodotti sono fabbricati principalmente con zucchero e glucosio , materie prime contemplate dall' articolo 1 della prima deci sione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962 ; ') GU n . 68 del 31 . 7 . 1962 , pag. 1967 /62 . 8) GU n . 37 dell' 8 . 3 . 1963 , pag. 646 /63 . 9 ) GU n . 68 del 6 . 5 . 1963 , pag. 1413 / 63 . 10) GU n . 101 del 4 . 7 . 1963 , pag. 1845 / 63 . ") GU n . 206 dell' 11 . 12 . 1964, pag. 3519/64.