apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 8392/2014 pubbl. il 24/06/2014
RG n. 31056/2012
N. R.G. 31056/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Perozziello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31056/2012 promossa da:
SMERALDO IMM.RE SRL (C.F. 06312720961), con il patrocinio dell’avv. DE' LUCA DI
PIETRALATA STEFANO e dell’avv. SALICE ANTONIO (SLCNTN63A14G273S) VIA
G.MAZZINI, 40 29121 PIACENZA; , elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 66 20135
MILANOpresso il difensore avv. DE' LUCA DI PIETRALATA STEFANO
ATTORE/I
contro
MARISA BEDONI (C.F. BDNMRS44L59F205X), con il patrocinio dell’avv. BERTAZZOLI FABIO
e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANARA, 17 20122 MILANOpresso il difensore avv.
BERTAZZOLI FABIO
ARMIDA ANTONELLA SANGIORGIO (C.F. SNGRDN49T55G026V), con il patrocinio dell’avv.
e dell’avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c83e - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sentenza n. 8392/2014 pubbl. il 24/06/2014
RG n. 31056/2012
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il contratto prevedeva un prezzo di cessione pari ad euro 1.275.000, con pagamento immediatamente
eseguito e debitamente quietanzato per un importo di euro 1.150.000 e differimento invece del prezzo
residuo di euro 125.000 alla data del 31.12.09, questo garantito da fideiussione bancaria offerta a
controparte dall'acquirente SMERALDO. Il medesimo contratto prevedeva altresì una garanzia
accessoria prestata dagli alienanti circa la piena titolarità in capo alla società BUENA VISTA (le cui
quote erano oggetto di cessione) di un capannone industriale all'epoca occupato da un conduttore
(FABRICA DE LA ALEGRIA srl) nei confronti del quale era già stata avviata causa di sfratto e una
correlativa clausola di revisione del prezzo secondo cui "qualora l'immobile ... non sia nella piena
disponibilità della società IMMOBILIARE BUENA VISTA srl o suoi aventi causa entro il 31.12.09" il
prezzo di cessione sarebbe stato ridotto della intera parte oggetto di dilazione e conseguentemente gli
alienanti non avrebbero più avuto alcun titolo per escutere la fideiussione sopra menzionata.
Così rapidamente sintetizzati i termini contrattuali della vicenda, occorre osservare come non risulti
sostanziale controversia tra le parti in ordine alla mera successione materiale dei fatti fino alla data di
riferimento del 31.12.09, laddove emerge invece aspro contrasto (anche con formulazione di una
espressa richiesta di condanna dell'attrice ex art 96 cpc) in ordine alla rilevanza giuridica da attribuire
alle circostanze in parola.
La dinamica dei fatti è stata dettagliatamente ricostruita da parte convenuta alle pagg 4-18 della
comparsa di costituzione, in piena aderenza alla documentazione prodotta. Qui ci si limita dunque a
richiamare brevemente i passaggi essenziali della vicenda:
i)in corso di procedura di sfratto la conduttrice FABRICA DE LA ALEGRIA proponeva azione di
simulazione del contratto di compravendita 9.10.08, provvedendo a rituale trascrizione della relativa
domanda; la società in parola veniva successivamente dichiarata fallita nel luglio 2009; le alienanti
(odierne convenute) avviavano a questo punto un tentativo di transazione con la curatela fallimentare,
interessando direttamente l'acquirente SMERALDO (nel frattempo incorporante di BUENA VISTA) e
segnalando fin da subito il proprio stringente interesse ad ottenere comunque il rilascio materiale
dell'immobile in favore di SMERALDO entro la data del 31.12.09;
ii)nel dicembre 2009, a seguito di una continuativa interlocuzione, le convenute raggiungevano un
sostanziale accordo con la curatela fallimentare, accordo che in estrema sintesi prevedeva il rilascio
immediato dell'immobile de quo a seguito di formale e contestuale rinuncia del fallimento alla
menzionata azione di simulazione a spese compensate nonchè a fronte del pagamento di un importo
complessivo di euro 25.000 a carico delle odierne convenute e la rinuncia della società proprietaria
dell'immobile alla insinuazione al passivo per il pagamento dei canoni di locazione maturati fino alla
data del 9.10.08 di cessione delle quote in favore di SMERALDO; con comunicazione 18.12.09 tale
ipotesi di accordo veniva inoltrata a SMERALDO con l'indicazione della data del 21.12.09 ore 18 per
la formale sottoscrizione dell'atto di transazione e del 22.12.09 per il materiale rilascio dell'immobile;
con comunicazione 21.12.09 il legale rappresentante di SMERALDO esprimeva alcune riserve circa i
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La controversia attiene alla esecuzione di contratto di compravendita della totalità delle quote della
società IMMOBILIARE BUENA VISTA srl stipulato in data 9.10.08 tra le parti oggi in conflitto,
l'attrice in qualità di parte acquirente e le convenute in qualità di alienanti e riguarda in particolare la
intervenuta maturazione o meno di condizione espressamente concordata tra le parti per il pagamento
di una parte del prezzo concordato, garantito da fideiussione bancaria nella specie escussa (in tesi di
parte attrice indebitamente) dagli odierni convenuti-alienanti.
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iii) in data 22.12.09 le odierne convenute e il fallimento (e non anche SMERALDO) sottoscrivevano
comunque un atto di transazione, con espressa menzione di rinuncia del fallimento "a tutti i giudizi in
corso" e alla relative domande, con contestuale assenso alla cancellazione della trascrizione della
originaria domanda di simulazione ("non essendo stata possibile l'immediata cancellazione per
l'assenza dell'altra parte, cioè SMERALDO IMMOBILIARE") e previsione di "offerta reale" di
immediata consegna dell'immobile in favore di SMERALDO, con impegni correlativi a carico delle
sole odierne convenute; in pari data le parti depositavano innanzi al notaio dichiarazione di rinuncia
agli atti del giudizio e assenso alla cancellazione della domanda originariamente trascritta,
provvedendo in pari data a trasmissione all'ufficiale giudiziario per formale notifica alla SMERALDO;
iv) di fatto in data 23.12.09 il fallimento consegnava all'ufficiale giudiziario atto di intimazione ex artt
1216 cc e 75 cpc nei confronti di SMERALDO a ricevere la consegna dell'immobile entro il giorno
30.12.09; in pari data il legale delle odierne convenute dava comunicazione al legale rappresentante di
SMERALDO dell'intervenuta definizione della lite, allegando copia dell'atto di rinuncia nonchè della
intimazione proposta dalla curatela, anticipando in tal modo rituale racc rr debitamente inviata
all'indirizzo della sede legale; il legale rappresentante di SMERALDO, in risposta, si limitava a
comunicare via e-mail, che "sarò assente per ferie dal 22.12.09 al giorno 11.1.2010. Verrete richiamati
al mio rientro"; nel frattempo in data 24.12.09 veniva iscritto atto di trasferimento della sede legale
della SMERALDO da v. Fontana a v. Quinto Alpini in Milano così che tutte le comunicazioni in parola
(racc. rr. e notifiche) non andavano a buon fine risultando la società "trasferita" al precedente indirizzo
di v Fontana e "sconosciuta" al nuovo indirizzo di v Quinto Alpini (per questa parte, v in particolare
relata negativa di notifica dell'atto di intimazione in data 30.12.09);
v) tutte le comunicazioni e notifiche in parola si perfezionavano infine solo agli inizi del nuovo anno;
SMERALDO sottoscriveva verbale di consegna dell’immobile in data 2.2.10 e solo a giugno 2010 si
perveniva infine alla formale e definitiva cancellazione della trascrizione della domanda di
simulazione.
In tale contesto l’odierna attrice intende far valere il dato obiettivo della effettiva acquisizione della
disponibilità materiale dell’immobile e della cancellazione della trascrizione della domanda di
simulazione solo in data successiva al 31.12.09; parte convenuta assume che il tardivo avveramento
della condizione pattuita sarebbe da addebitare esclusivamente a colpa/dolo del creditore, interessato ad
ottenere una riduzione del prezzo concordato, e chiede pertanto che in giudizio la condizione si intenda
comunque verificata ai sensi dell’art 1359 cc.
Al riguardo va subito osservato come i termini del problema fossero in realtà già chiaramente
evidenziati nella menzionata missiva 18.12.09 in cui SMERALDO veniva invitata a prestare la propria
adesione all’accordo transattivo (“…resta però inteso che se per qualsivoglia ragione codesta società
dovesse decidere di non aderire all’accordo con il fallimento, facendolo così naufragare, oppure
dovesse tenere un comportamento omissivo, evitando di dare risposte o non facendosi trovare oppure
ancora non mandando alcuno a ricevere le chiavi dell’immobile, la condizione prevista …si considererà
verificata ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1359 cc”). A fronte di una tale prospettazione parte
attrice rivendica che “non poteva sussistere un obbligo di aderire alla transazione da parte di
SMERALDO se non a fronte di un mai offerto rimborso integrale delle spese di lite” (quelle relative al
giudizio oggetto di rinuncia da parte del fallimento ALEGRIA), lamentando in particolare che “tutte le
trattative volte ad ottenere il pagamento delle spese sostenute nel giudizio in parola erano risultate
vane” (pagg 2-3 della memoria ex art 183 n 1 cpc).
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termini dell'accordo raggiunto, evidenziando in ogni caso pregressi impegni per i giorni 21 e 22
dicembre indicati, dichiarando nel contempo di rimanere "con urgenza" in attesa di ulteriori
comunicazioni;
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Ricostruita in simili termini la controversia tra le parti, questo giudice ritiene di dover pienamente
condividere la prospettazione di parte convenuta.
Al riguardo si osserva:
* di fatto nello scambio di corrispondenza intercorso tra le parti prima della data del 18.12.09 (v in
particolare comunicazione SMERALDO 14.12.09) le questioni espressamente sollevate dall’odierna
attrice riguardavano esclusivamente le pretese della odierna attrice a limitare la rinuncia al pagamento
dei canoni di locazione al solo periodo precedente la cessione delle quote in favore di SMERALDO e a
non addossarsi alcun onere per l'acquisto dei beni inventariati dal fallimento ed entrambe tali richieste
risultano puntualmente accettate dalle altre parti già nella bozza transattiva trasmessa il 18.12.09;
* fin da subito e per l’intero corso della trattativa transattiva le odierne convenute hanno evidenziato il
proprio precipuo interesse ad arrivare ad una piena definizione della vicenda entro la data del 31.12.09,
assumendosi in proprio tutti gli oneri e i costi dell’accordo con il fallimento che sono stati oggetto di
discussione tra le parti (come di fatto risulta dal testo dell'atto transattivo stipulato);
* la questione relativa al rimborso o compensazione delle spese di lite non è stata sollevata neppure
nella missiva Smeraldo 21.12.09 di risposta all’invito ad aderire alla transazione: nell’occasione la
parte, nel prospettare propri impegni indifferibili come da rilievi sub ii), si limitava piuttosto ad
evidenziare che “Intanto le chiedo perché la transazione è condizionata alla consegna dell’immobile:
Smeraldo chiede inoltre che siano chiuse tutte le cause con il fallimento, non una sola. Chiede anche
che nella transazione siano indicati gli estremi della transazione della citazione per la cancellazione
della domanda giudiziale. Come sapete, la cancellazione della trascrizione è l’unico elemento
importante per Smeraldo, che ci ha fatto accettare questa situazione…”;
* l’accordo transattivo stipulato dalle convenute con il fallimento (ed immediatamente comunicato a
SMERALDO via e-mail) ha puntualmente accolto tutte le richieste così prospettate: in particolare
"l’atto espressamente dava atto che gli stipulanti "manifestano il loro assenso alla cancellazione della
domanda giudiziale trascritta presso .. ai nn ... Tale assenso è stato formalizzato con atto notarile ... Le
parti danno atto che l'assenso alla cancellazione produce i suoi effetti con decorrenza immediata e che
le spese occorrenti saranno a carico delle signore Sangiorgio e Bedoni... si conviene inoltre che
nessuna eccezione potrà essere sollevata nei confronti del fallimento circa l'avvenuta formale
cancellazione successivamente alla data del 31.12.09, avendo le parti intervenute dichiarato l'assenso
alla cancellazione e non essendo stata possibile l'immediata cancellazione per l'assenza dell'altra parte
del giudizio, cioè SMERALDO IMMOBILIARE";
* la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio del fallimento nei confronti di tutte le controparti e di
contestuale accettazione delle odierne convenute depositata al notaio in data 22.12.09 (puntualmente e
immediatamente trasmessa via e-mail a SMERALDO) conferma l'assenso delle parti alla cancellazione
della domanda senza prevedere alcuna condizione; il medesimo atto non contiene in realtà alcun
riferimento alla materia delle spese di lite per cui (a prescindere dai termini della transazione raggiunta
dal fallimento con le odierne convenute) nei confronti di SMERALDO la formale definizione
giudiziale della vicenda rimaneva affidata alla disciplina di legge in materia di rinuncia.
In tale situazione deve reputarsi assolutamente risolutivo il fatto che, davanti alla concreta disponibilità
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*parte convenuta ha smentito e parte attrice non ha in alcun modo documentato di avere mai condotto
alcuna “trattativa” e anzi neppure mai avanzato o semplicemente propettato alcuna questione in tema di
rimborso delle spese di lite correlate alla rinuncia del fallimento agli atti del giudizio prima della data
del 31.12.09;
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Alla stregua di tali rilievi si deve allora reputare di assoluta evidenza come, nel caso di specie, l’attrice
SMERALDO abbia violato l’obbligo di esecuzione in buona fede del contratto sottoscritto nell’ottobre
2008, non prestando la propria collaborazione alla tempestiva definizione transattiva della controversia
pendente con il fallimento ALEGRIA perseguendo dolosamente il proprio esclusivo interesse a
conseguire una riduzione del prezzo pattuito a scapito dell’interesse comune dei contraenti alla piena
esecuzione del contratto nei termini originariamente concordati.
Da tale valutazione consegue dunque il rigetto della domanda di parte attrice e la condanna della
medesima parte alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, liquidate come da
dispositivo.
La ritenuta mala fede con cui l’attore ha agito in giudizio impone altresì l’accoglimento della domanda
proposta da parte convenuta ex art 96 cpc e dunque la condanna dell’attore al pagamento di una somma
di denaro in favore delle convenute che pare equo determinare in misura pari al doppio delle spese di
lite liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta le domande proposte dall'attrice; accoglie la domanda proposta dalle convenute di condanna
dell'attrice ex art 96 cpc;
per l'effetto condanna l'attrice SMERALDO srl alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute
dalle convenute che si liquidano in un importo complessivo di euro 10.000 oltre i.v.a. e c.p.a. nonchè
al pagamento di un ulteriore importo complessivo di euro 20.000 in favore delle convenute ex art 96
cpc..
Milano, 23 giugno 2014
Il Giudice
dott. Vincenzo Perozziello
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delle parti di arrivare ad una intesa conciliativa e in particolare all'evidente interesse e preoccupazione
delle odierne convenute di arrivare ad un esito positivo entro la data prefissata del 31.12.09 (anche
assumendosi spontaneamente oneri finanziari certamente superiori a quelli delle spese di lite sostenute
da SMERALDO), a fronte altresì del progressivo accoglimento di tutte le richieste di modifica in
proprio favore dell'accordo transattivo in fieri, parte attrice abbia preferito (si sia accuratamente
preoccupata) di non menzionare mai la propria richiesta di ottenere comunque il rimborso delle spese
di lite conseguenti alla rinuncia del fallimento ed anzi non si sia preoccupata di richiedere chiarimenti
al riguardo neppure davanti ad una dichiarazione congiunta delle altre parti, depositata dinanzi al
notaio, che non risultava affatto condizionata ad un accordo in tema di spese di lite.