Autotrasporto normativa sulla conservazione e responsabilità

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Autotrasporto normativa sulla conservazione e responsabilità
Autotrasporto normativa sulla conservazione e responsabilità
dei tracciati digitali e analogici.
* Girolamo Simonato
Sono passati due anni dalla pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
“Regolamento (UE) n. 165/2014, il quale abrogava il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all’armonizzazione
di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada”.
La novella legislazione europea abrogava quanto era stato emanato nel Regolamento n.
3821/85, il quale tuttavia troverà ancora applicazione a titolo transitorio fino a quando gli
atti di esecuzione di competenza della Commissione non saranno operativi.
Si deve sottolineare che ogni riferimento al Regolamento abrogato, cioè il 3821/85,
contenuto in altre fonti normative deve, essere inteso come fatto al nuovo Regolamento n.
165/2014.
Le disposizioni del nuovo regolamento, formalmente sono entrate in vigore dal 1° marzo
2015, la cui efficacia è stata fissata a partire dal 2 marzo 2016, ad eccezione di alcuni
articoli già operativi da far data dal 2 marzo 2015:
Orbene, a decorrere dal 02 marzo 2016 quanto dettato dall’articolo 33, Responsabilità
delle imprese di trasporto, che si riporta per una attenta lettura, avrà la sua efficacia.
1. Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una
formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei
tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i
propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo
diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.
Le imprese di trasporto rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici
un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei
fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente
i fogli di registrazione danneggiati o quelli ritirati da un funzionario incaricato del controllo.
Le imprese di trasporto consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione di un
modello omologato atti ad essere utilizzati nell’apparecchio installato a bordo del veicolo.
Qualora un veicolo sia dotato di un tachigrafo digitale, l’impresa di trasporto e il
conducente provvedono affinché, tenuto conto della durata del servizio, la stampa dei dati
provenienti dal tachigrafo su richiesta di un agente incaricato del controllo possa effettuarsi
correttamente in caso di ispezione.
2. Le imprese di trasporto conservano i fogli di registrazione e i tabulati, ogniqualvolta
siano stati predisposti tabulati per conformarsi all’articolo 35, in ordine cronologico e in
forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilasciano
una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. Le imprese di trasporto
forniscono altresì copie dei dati scaricati dalle carte del conducente ai conducenti
interessati che le richiedono, assieme agli stampati di dette copie. I fogli, i tabulati e i
dati scaricati sono esibiti o consegnati a richiesta dei funzionari di controllo.
3. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni del presente regolamento
commesse dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati
membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all’infrazione da parte
dell’impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell’articolo 10,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.
Per correttezza deontologica, questa norma era già in essere, infatti, se analizziamo il
dettato di cui all’art. 14 del Regolamento CEE n. 3821/85, in esso veniva riportato quanto
segue: “ Articolo 14
1. Il datore di lavoro rilascia ai conducenti un numero sufficiente di fogli di
registrazione, in relazione al carattere individuale di tali fogli, alla durata del servizio ed alla
necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del
controllo. Il datore di lavoro consegna ai conducenti soltanto fogli di un modello omologati
atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo. 2. L'impresa
conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno
dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano
richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo.”
Sul nesso dei fogli di registrazione, è opportuna un’analisi di cui all’art. 35 del Reg. 165/14
UE, il quale così detta:
“Articolo 35 Carte del conducente e fogli di registrazione danneggiati
1. Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni o della carta del
conducente, i conducenti devono conservare il foglio di registrazione o la carta del
conducente deteriorati insieme con qualsiasi foglio di registrazione di riserva utilizzato per
sostituirlo.
2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del
conducente, il conducente deve:
a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale
tabulato:
i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del
conducente o della patente di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati
dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al
tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale
documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della
carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.”
Come si nota, vi è un rimando all’art. 34 paragrafo 5 lett. B), che così detta:
“Articolo 34 Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione
5. I conducenti:
a) assicurano la concordanza tra la registrazione dell’ora sul foglio di registrazione e l’ora
ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo;
b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e
distintamente i seguenti periodi di tempo:
i) sotto il simbolo : il tempo di guida;
ii) sotto il simbolo : «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la
definizione di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività
per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti;
iii) sotto il simbolo : «i tempi di disponibilità», secondo la definizione di cui all’articolo 3,
lettera b), della direttiva 2002/15/CE;
iv) sotto il simbolo : le interruzioni di guida e i periodi di riposo.”
In capo a ciascun conducente, di un veicolo munito di tachigrafo analogico, lo stesso deve
apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
a) all’inizio dell’utilizzazione del foglio di registrazione, cognome e nome;
b) data e luogo in cui hanno luogo l’inizio e la fine dell’utilizzazione del foglio;
c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo
viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di
veicolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio di registrazione;
d) la lettura del contachilometri:
i) prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
ii) alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul
primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è
assegnato successivamente;
e) se del caso, l’ora del cambio di veicolo.
Questa norma è dettata del medesimo articolo paragrafo 6 del già citato Reg. 165/14 UE.
In capo alla disciplina dell’uso dei dischi di registrazione, trova applicazione il dettato di cui
all'articolo 19 della Legge 727/78 che punisce tutte le violazioni che concorrono al
Regolamento CEE 3821/85, oggi superato dal Reg. 165/14 UE, per il quale l'articolo 179
non prevede espressamente alcuna sanzione, ovvero lo identifichiamo come norma
residuale di una legge complementare.
La contestazione dell'articolo 19 Legge n.727/78 riguarda la violazione di cui:
- inserimento di fogli di registrazione del tipo non omologato ( se la tipologia del foglio di
registrazione inserito è atta ad alterare le indicazioni del cronotachigrafo si contesta
l'articolo 179).
- omessa compilazione dei dati da inserire manualmente sul foglio di registrazione (nome
e cognome, data, chilometri iniziali, ecc..).
- utilizzazione di un foglio di registrazione deteriorato, illeggibile o sporco.
- irregolarità nella corrispondenza dell'ora effettiva con quella di registrazione (esempio per
ora legale o per distacco alimentazione a seguito di riparazione in officina).
- impossibilità di esibire i fogli di registrazione della settimana in corso e dell'ultimo giorno
di guida della settimana precedente che ha lavorato
- il permanere del foglio di registrazione oltre le 24 ore, purché la sovrapposizione dei
tracciata sia chiaramente identificabile.
- la violazione di cui al predetto articolo 19 Legge n.727/78 si contesta anche al datore di
lavoro del conducente del veicolo quando non conserva i fogli di registrazione per almeno
1 anno.
A questo proposito ritengo utile un quesito nel quale lessi che un conducente, non
apportava la chiusura dei dati sul foglio di registrazione, quali la destinazione finale, i
kilometri finali e la differenza tra essi.
Qui trova applicazione il disposto sanzionatorio di cui all’art. 19 della Legge 727/78.
È sottinteso che le sanzioni di cui alla citata legge debbano confluire nel capitolo relativo
alle sanzioni del codice della strada, secondo le ordinarie regole previste dall'articolo 208
del codice della strada.
Questo è sopportato dal dettato di cui all’art. art.179 Cronotachigrafo e limitatore di
velocita, comma 10 che così detta:
“Gli articoli 15, 16 e 20 della Legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le
restanti norme della Legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico
provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento
dell'apparecchio cronotachigrafo.”
Per quanto attiene alla responsabilità dell’impresa, l’art. 174 del codice della strada,
Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, al comma 14
prevede che l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni
contenute nel Regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li
tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.304,00 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale
ove il fatto costituisca reato.
Per quanto attiene all’articolo 10 del Regolamento 561/2006/CE, esso, stabilisce che
l’azienda di trasporto è obbligata allo scarico e conservazione dei dati registrati dal
tachigrafo sia esso analogico che digitale.
Il conducente “non” munito di carta tachigrafica deve avere con sé, per poterli
presentare a ogni richiesta agli agenti di controllo, i fogli di registrazione della giornata in
corso e quelli dei 28 giorni precedenti, nel caso in cui il veicolo sia munito di
cronotachigrafo analogico.
Il conducente, titolare della carta del conducente deve esibire la stessa agli organi di
polizia, oppure i documenti di stampa, prodotti dall'apparecchio di controllo digitale, relativi
a gruppi di tempi di guida, altre mansioni, tempi di disponibilità, interruzioni e riposi, nel
caso in cui il conducente abbia guidato un veicolo munito di tale tipo di apparecchio di
controllo durante la giornata in corso e nei 28 giorni precedenti, questo quando lo stesso
guida un veicolo con tachigrafo digitale.
Nel caso in cui il conducente abbia utilizzato mezzi con due dispostiti diversi, guida
promiscua analogico e digitale, il conducente in sede di controllo deve esibire i fogli di
registrazione relativi ai giorni in cui ha guidato un veicolo dotato del sistema di
registrazione analogico e la carta del conducente per i giorni in cui ha guidato un veicolo
dotato del sistema di registrazione digitale.
Il D.M. 31.03.2006, che norma le Modalità di conservazione e trasferimento dati dal
tachigrafo digitale introdotto dal Regolamento (CE) n. 2135/98, così detta sulle
responsabilità.
1. Obbligo di trasferimento e di conservazione dei dati dell'apparecchio di controllo da
parte delle imprese di trasporto.
Le imprese di trasporto sono tenute a custodire i dischi tachigrafici per il periodo previsto
dalla vigente normativa al fine di consentire al personale ispettivo di effettuare i relativi
controlli.
L'operazione di trasferimento dei dati dai tachigrafi digitali e dalle carte conducente,
secondo le modalità previste dall'allegato 1B del regolamento (CE) n. 1360/2002, deve
essere eseguita dalle imprese di trasporto al fine di consentire al personale ispettivo di
effettuare i relativi controlli. I titolari delle imprese di trasporto sono responsabili, anche per
gli automezzi che hanno preso in locazione, del trasferimento e della conservazione in
sicurezza dei dati, su un supporto dati esterno che ne garantisca l'inalterabilità e la
conservazione nel tempo, avendo cura di predisporre almeno un'ulteriore copia di
salvataggio.
I dati devono essere conservati in un luogo sicuro, accessibile solo alle persone
autorizzate e devono essere resi disponibili, presso la sede dell'impresa, all'autorità di
controllo.
I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica, come previsto dall'allegato 1/B
del Regolamento (CE ) n. 1360/2002.
In particolare, i dati giornalieri provenienti dall'apparecchio di controllo digitale devono
essere trasferiti entro e non oltre tre mesi; quelli relativi alle carte dei conducenti devono
essere trasferiti entro e non oltre tre settimane.
Le suddette operazioni devono essere eseguite anche nei seguenti casi:
Art. 1. Obbligo di trasferimento e di conservazione dei dati dell'apparecchio di
controllo da parte delle imprese di trasporto.
1) dal tachigrafo digitale immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra
impresa, in caso di sostituzione di apparecchio non perfettamente funzionante, ovvero su
richiesta dell'autorità di controllo;
2) dalla carta conducente immediatamente prima che il conducente lasci l'impresa di
trasporto, prima della scadenza della carta, ovvero su richiesta dell'autorità di controllo.
L'impresa di trasporto deve conservare, per il periodo previsto dalla normativa vigente,
tutte le registrazioni relative ai suddetti dati.
Art. 2. Obblighi del datore di lavoro e dei conducenti.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore della vigente disciplina in materia di
orario di lavoro nonché dei contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di
lavoro.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di
riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie, di istruire il
conducente circa il funzionamento dell'apparecchio di controllo e di vigilare sul corretto uso
dello stesso.
I conducenti sono tenuti al rispetto dei periodi di guida e di riposo previsti dalla normativa
comunitaria e al corretto uso dell'apparecchio di controllo e della carta del conducente
qualora il veicolo sia dotato di tachigrafo digitale.
È pure opportuna una riflessione sul dettato di cui al Regolamento (UE) N. 581/2010 della
commissione del 1 luglio 2010 sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti
dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente
Infatti in detta disposizione europea, è implicito le tempistiche relative alle operazioni di
scarico dei dati tachigrafici.
Articolo 1
1. Il presente regolamento stabilisce i periodi massimi entro i quali i dati pertinenti devono
essere trasferiti dall'unità elettronica di bordo e dalla carta del conducente ai sensi
dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 561/2006.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per «dati pertinenti» tutti i dati registrati dal
tachigrafo digitale oltre ai dati dettagliati relativi alla velocità.
3. Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare:
a) 90 giorni per i dati trasferiti dall'unità elettronica di bordo;
b) 28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.
4. I dati pertinenti devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.
Valore probatorio dei dischi di registrazione.
La Corte di Cassazione nella Sentenza n. 10366 del 13/05/2014, ha ribadito che il disco
del cronotachigrafo non è un documento sempre valido. Il ricorso di un autista che
rivendicava il pagamento di straordinari, presentando come prova dell'orario di lavoro una
copia dei dischi prodotti dal cronotachigrafo analogico del camion su cui ha lavorato. I
giudici della Cassazione hanno respinto tale richiesta perché l'impresa di autotrasporto
non ha riconosciuto la validità delle copie.
Le motivazioni che rendono importante questo indirizzo giurisprudenziale così si possono
ricercare, nel primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 2712 e 2719 c.c. anche in riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3 c.p.c. e vizio di motivazione in ordine alla contestazione di conformità
agli originali delle copie di dischi prodotte e comunque del loro contenuto, non avendo la
Corte di merito considerato la prima contestazione, né potendo essere sanata l’inidoneità
delle copie con la produzione degli originali, siccome tardiva ed in ogni caso insufficiente a
fornire la rigorosa prova spettante al lavoratore di svolgimento del lavoro straordinario.
Con il secondo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. ed omessa e insufficiente
motivazione in ordine alla prova dell’effettivo svolgimento di lavoro straordinario e della
sua quantificazione, per mancata dimostrazione, tanto meno rigorosa come dovuto nella
materia, dell’attività tipicamente discontinua prestata dall’autista (nella disponibilità, riferita
dai testi assunti, di un mezzo di proprietà datoriale presso la propria abitazione a circa 25
km. dalla sede della ditta, libero di organizzare la giornata lavorativa, senza mai
consegnare i dischi cronotachigrafi al proprio datore di lavoro) negli ampi intervalli delle
ore di guida (alcuni richiamati per la clamorosa differenza tra queste e le ore di
straordinario richieste, in rapporto medio di 1 a 4), sulla base dei dischi suddetti, pure
contestati nella loro conformità agli originali ed elaborati dal C.t.u. sui soli orari di uscita e
di rientro del mezzo, senza alcuna indagine sull’arco temporale intermedio.
Ecco dove trova la fondatezza del ricorso:
Ed infatti, non risulta sufficiente la mera produzione dei dischi cronotachigrafi (assunti ad
esclusivo elemento probatorio dalla sentenza impugnata), in assenza di ulteriori risultanze,
quando ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi rappresentati: come appunto nel
caso di specie, in cui il lavoratore nemmeno ha negato una tale contestazione della ditta
propria datrice di lavoro, sia pure attenuandola fortemente nell’efficacia come "quasi di
stile", in quanto non sollevata in corso di rapporto, ma solamente al momento di
proposizione dell’azione giudiziale (così a pgg. 10 e 12 del controricorso), a sua
confutazione. Ma ciò non ne attenua affatto la portata, anzi ridondando nella palese
inadeguatezza dell’assolvimento dell’onere probatorio di S.P.
In tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello
straordinario eventualmente svolto, è noto che i dischi cronotachigrafi, in originale od in
copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi
registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione
sancita dall’art. 2712 c.c., né dell’effettuazione del lavoro e dell’eventuale straordinario, né
della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla
contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi,
pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal
giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori (Cass. 20 giugno 2002, n. 9006;
Cass. 20 dicembre 2001, n. 16098; Cass. 8 luglio 1994, n. 6437).
Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del terzo (violazione e falsa dell’art. 11
bis, secondo comma in riferimento all’art. 11, nono comma, lett. a CCNL di settore e
dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e vizio di motivazione
su corretta lettura dei dischi cronotachigrafici e mancata integrazione della C.t.u.) e del
quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 414 n. 5 e 420, quinto comma
c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), discende la cassazione della
sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di
legittimità, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, tenuta ad uniformarsi al
seguente principio di diritto: "L’accertamento del lavoro straordinario prestato da un
autotrasportatore, così come della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui
dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia
disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, siccome da soli
inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall’art. 2712 c.c., occorrendo a tal
fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o
rappresentazione anzidetto sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di
carattere indiziario o presuntivo.
Quindi, la Cassazione dispone un nuovo processo di Appello, che si deve basare sul
seguente principio: "L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un
autotrasportatore, così come della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui
dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia
disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, siccome da soli
inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 c.c., occorrendo a tal
fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o
rappresentazione anzidetto sia supportata da ulteriori elementi, pur se anche 'essi di
carattere indiziario o presuntivo".
* Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta