Ghirmai Kidane (Wedi Filipo): A multi-talented artist

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Ghirmai Kidane (Wedi Filipo): A multi-talented artist
Ghirmai Kidane (Wedi Filipo): A multi-talented artist and a political activist
By Dr. Mohamed Kheir
When you listen to the masterpiece song, ‘Abbay Abbashawel', the first thing that
comes to your mind may be the name, Alamin Abdullatif, who sang the song. When you
listen to songs on the radio or TV in our country or Ethiopia we are told about the singer
only. All the credit goes to the singer. Listen to a song in Sudanese and the Arab world
media, they tell first about the song writer, then the music composer and last comes the
singer; a culture that appreciates all the contributions.
Abbay Abbashawel, among other songs, was written and its music composed by Wedi
Filipo. Girmai Kidane is not only a song writer, musician but a political activist, too. This
note which is based on an interview with him, sheds light through various milestones not
only his life, but on the role of Eritrean artists on political activism.
He was born almost 72 years ago on 19.06.1942. His father, Kidane Abraha Gangoul
was born in Segeneiti and his mother Leteberhan Zere Yohannes was born in Kor
Barya. His father died mysteriously in 1959, in the Imperial Palace and he says that was
on orders from Emperor Haile Sellasie. His family was denied the corpse. He says a
living witness that this event took place is a former Ethiopian President, Girmai
Woldeghiorgis, who used to work as a security agent in Eritrea during Haile Sellasie's
rule.
In 1953, he was the only Eritrean (black) is his batch who was studying in an Italian
school. By 1959, he run errands for members of the Eritrean Liberation Movement
(ELM)- Mahber Shewate- which he later joined and he participated on their initiative of
forming the organization that promoted Eritrean culture and traditions. Some of the
colleagues in the ELM, he worked with include Seid Beshir (Gesir), Gilay Girmai, Haile
Woldemichael (Haile Gebha), Kiros Yacob (Kiros tzatze).
He indicates that by 1960, members of the ELM wanted to break the monopoly of
foreigners in musical bands and to mobilize the people against Ethiopian occupation
and so initiated a competition on Eritrean songs through a theater group called ‘Mahber
Tewaseoo Degebat' and Tewolde Redda's song ‘Asmeretey' won the first prize. But the
organization was later banned by followers of the Unionist Party. Among the persons he
was acquainted with in that group were Tekle Adhanom (Tekle huwket), Yohannes
Gebrekidan (Gozano) and the Tigrait singer, Jabir Mahmoud.
He states that the famous Eritrean Musical group, Asmara Theatrical Group, ‘Mahber
Teater Asmra' was formed in 1961 in a meeting in ‘Piazza Mikele' in the tea shop of
Idris and later of Kahsay Michael. He mentions that as he was involved with the ELM in
mobilizing the members of the Police and the public and was to participate in the Police
Orchestra, he did not participate in the formation of ‘Mahber Teater Asmra' but he
contributed through song writing and by giving advice.
The other side of Tedla Ogbit and the Police Orchestra
Girmai recalls that when Brigadier General Tedla Ogbit, the Eritrean Police Chief, fell off
with the Ethiopians he planned a coup d'etat. As the ELM was recruiting members of the
Police, Tedla Ogbit was approached by Berhanu Ahmeddin and Haj Imam Musa. The
importance of establishing the Police Orchestra was found to be important and so Tedla
Ogbit formed the Police Orchestra on December 1962 to mobilize the people against
Ethiopia and Wedi Filipo was one of those recruited in the Orchestra. Among those who
were recruited were also Ali Mohmed (Ya Assina), Younis Ibrahim, Negash Tekie,
Mohamed Burhan Atta, Kiflom Abbay and others. He recalls that Tedla Ogbit used to
come regularly to Sembel to follow up the rehearsals of the band. Among the songs that
were prepared for the agitation were the following:
Greetings from the Police Orchestra – group song
Adaliyuni (help me find…) - Younis Ibrahim
Yiaekel (enough is enough) - group song
Sesinu (flourish) -
group song
Those songs started to be aired on radio ‘Voice of Asmara' that was owned by Cavalieri
Mohamed. As the radio was broadcast through loud speakers at the grain market,
‘Idaga Ikhli', those songs were well received by the public.
On June 6, 1963, around 4 pm, while he was in a café (in front of Bar Autisti) with
Martyr Ibrahim Abdulrahman and Alamin Siraj Omer, two policemen approached him
and told me to go to Sembel and deliver his police belongings to the Sembel police
station. He left his friends and went to a place where he used to meet General Tedla
Ogbit. Tedla told me it was his order. He told Wedi Filipo that the zero hour where the
anti-Ethiopia plans would be executed was approaching and he did not want Girmai to
bear any responsibility. Tedla told him if his plans failed, he was going to take
responsibility for it alone. If the coup succeeded then they would meet again. ,
When the Ethiopians killed General Tedla Ogbit, Wedi Filipo was arrested on June 1963
and taken for interrogation at the police headquarters at AGIP. Present at his
interrogation were: a new police chief who was promoted to Brigadier General after
Tedla's death, Zere Mariam Azazi; the deputy of Zere Mariam, Colonel Erdatchew,
Colonel Reta Demege (who according to Wedi Filipo led the special unit who came to
kill Tedla Ogbit from Addis), and Colonel Mohamed Saleh. He was accused of being
involved in the Tedla Ogbit revolt. Wedi Filipo recalls clarifying that he came regularly to
Tedla's office to ask for the resignation. His explanation was supported by Zere Mariam
Azazi and due to that he was not arrested. He was later told to go to Addis to join a
musical group. Others from the police Orchestra who were accused to be involved with
Tedla Ogbit and sent to Addis were: from the singers, Ali Mohmed (Ya Assina), Younis
Ibrahim, Negash Tekie, Mohamed Burhan Atta, Kiflom Abbay and from the musicians
Habtemichael Gebremichael, Figadu Andemichael, Yemane Yohannes, and Alto. When
they arrived at Kolfe, they were told they were under arrest. They stayed there for six
months. Gradually they were allowed to go to Addis for limited hours where he was able
to meet some Eritrean political activists there, among them were Tekle Gebremichael
(Tekle Eisenhower) who owned a hotel and Ibrahim Suleiman who was a gatekeeper of
Football Club Zula and later of Red Sea (Morosso). When they were released in
February 1964, he returned back to Asmara.
Being aware of the role of music in political agitation, he was encouraged in 1964 by
Berhanu Ahmeddin and the then music teacher (who was blind), Umberto Barboy to
recruit young singers to the service of the Eritrean revolution. They used the student
scout shows at Comboni, Prince Mekonen school, Itige Memen School. Among the new
singers were Tekle tesfazghi, Haile Gebru and Yemane Gebermichael (Baria). To cover
up his political activities and to be able to gather information and to recruit young
Eritreans, he served in the Naval Base Band (there were Eritrean recruits there) as well
as in the 2nd Army's Musical Band. He also played with European musicians in Asmara
and was a member of the musical band, ‘Boys'. He recalls it was difficult to be recruited
to the Navy from Eritrea as one was checked thoroughly so he was advised to travel to
Addis and to get recruited from as the headquarters of the navy was there. He was told
to meet some Eritrean activists there who had good relations with the Commander of
the Ethiopian navy then, Iskander Desta. Some of those who helped him with
recruitment were Tekie Tesfay Kibrom and Biniam Kiflemariam Squar. As he was
specifically recruited to form a musical band for the navy, the Massawa administration of
the Navy accepted that and around March 1965, a musical band for the navy was
established. He recalls that one day he was invited for lunch by Commander Mekonen
Abraha (uncle of Isaias Afworki) and Commander Hailemelekot Gebrewold where he
was introduced to martyr Ibrahim Affa and were since then friends. He states that his
mission at the navy was to create awareness and recruit Eritreans to the national cause.
The Ethiopian security used to censure all the songs and he says we used various
means to distract them. They used metaphor and used to sing famous Amharic songs
during the theatrical shows.
In 1971, he initiated contacts with the PLF faction that was near Dekemare area and
was to go to Italy to establish contacts based on his former links to Italians. He did as he
advised and in 1972, he linked up to former ELM members in Germany. By 1974, he
realized that that EPLF was not going in the right direction and started to air his views to
that effect. After liberation, 1991 he realized that the EPLF leadership harbors hidden
agenda and has since been opposing the regime, actively.
I hope this note will generate discussion about the role of the political activism of artists
then. I hope some will contribute to add or correct information presented here. My
special thanks to Jelal Yassin for facilitating contacts with Wedi Filipo.
CORSI UNIVERSITARI DI GIURISPRUDENZA – ASMARA
PROLUSIONE
al Corso di Diritto Consuetudinario comparato
(Avv. F. Ostini)
LE FONTI DEL DIRITTO CONSUETUDINARIO DELL’ERITREA CON SPECIALE RIFERIMENTO
AGLI STATUTI DELL’HAMASIEN.
Asmara, li 18 Febbraio 1951
I°
Nell’iniziare questo corso, che è di Diritto consuetudinario Eritreo, occorre innanzi
tutto precisare che cosa si intenda per Diritto Consuetudinario in genere e, in ispecie,
quali siano i limiti della materia in questo corso trattata.
E’ ben noto che tra le varie fonti del diritto esistono “le consuetudini”; ma la
materia di cui ci occupiamo non si riferisce alle consuetudini “secundum legem”, che
della legge sono un accessorio, come possono essere, ad esempio, gli usi mercantili,
previsti dall’art.1 del Codice di Commercio Italiano. Noi dobbiamo occuparci del Diritto
Consuetudinario, tradizionale delle popolazioni native dell’Eritrea: cioè non di
consuetudini ed usi che esistono contemporaneamente ad una legge codificata, ma di
quel complesso tradizionale che costituisce la norma giuridica che regola l’intiera vita di
un popolo e che è prevalentemente affidata alla tradizione orale che, di essa, ha il
popolo stesso.
Il Diritto Consuetudinario è pertanto come una sorgente perenne nella coscienza e
nella memoria di un popolo, nelle quali la tradizione fissa gli istituti giuridici con una
precisione meravigliosa, che ha il solo difetto di essere tremendamente statica: il Diritto
Consuetudinario, almeno Eritreo e cioè delle popolazioni nord Etiopiche, è statico e
cristallizzato da secoli, per quanto si riferisce soprattutto al diritto di famiglia, al diritto
successorio, all’ordinamento della proprietà terriera e ai diritti reali.
Ho detto che questa possente tradizione si trova nella coscienza generale del
popolo, anche nei più umili ghebbar. Soltanto in una lunga pratica professionale, durata
più decenni, mi è stato concesso di poter raccogliere gli elementi fondamentali di questa
tradizione giuridica e separarla dalle manipolazioni casistiche dei mestieranti legali e
dalle incerte alterazioni dei defter.
Occorre altresì precisare che la materia del nostro corso sarà per quest’anno e per
ragioni di tempo, limitata al solo diritto Consuetudinario delle popolazioni cristianocopte dell’altipiano Eritreo, lasciando da parte lo studio sulle consuetudini delle
popolazioni eritree non etiopiche e di quelle che, pur allacciandosi alla grande famiglia
etiopica, hanno consuetudini diverse, dovute ad una diversa organizzazione sociale e
alla mancanza di un effettivo ordinamento della proprietà terriera. Esula inoltre dal
nostro corso qualsiasi studio del diritto islamico, che non è un diritto consuetudinario,
ma un diritto perfetto, con una dottrina ed una giurisprudenza non inferiore a quelle dei
diritti Europei o Americani.
Nella legislazione coloniale italiana il diritto consuetudinario delle popolazioni
native, come anche il diritto islamico, costituiscono un vero e proprio “jus receptum”
nella legislazione stessa, in quanto sia la legge organica per l’Africa Orientale, all’art. 50,
sia l’ordinamento Giudiziario per l’Eritrea, attualmente vigente, agli art. 86 e 91,
stabiliscono che le cause in cui siano interessati esclusivamente sudditi coloniali e
assimilati, vengano giudicate secondo le norme del diritto consuetudinario indigeno e
del diritto musulmano, mentre per i reati commessi dai sudditi coloniali ed assimilati il
giudice è tenuto a valutare le circostanze, che aggravano o escludono la responsabilità,
tenendo il maggior conto delle consuetudini e delle tradizioni locali.
Non è facile lo studio del diritto consuetudinario delle popolazioni cristiano-copte
dell’altopiano Eritreo a differenza di quelle delle popolazioni del bassopiano occidentale,
per le quali esistono gli ottimi studi del Munzinger, di alcuni missionari svedesi, del
Pollera. Non è facile perché la maggior parte delle persone che lo hanno conosciuto,
reso noto e studiato, soprattutto nei primi decenni dell’occupazione italiana, sono stati i
funzionari chiamati da Ferdinando Martini a costituire il primo nucleo
dell’amministrazione civile dell’Eritrea e, quasi tutti, distintissimi ufficiali dell’Esercito in
servizio attivo permanente (basti ricordare Ruffilio Perini, Alberto Pollera e Luigi
Talamonti) ma privi di ogni preparazione giuridica. Ad ogni modo essi han fornito un
materiale grezzo preziosissimo (alcune monografie di Alberto Pollera costituiscono
anche oggi una messe formidabile di notizie) e dobbiamo essere ad essi molto
riconoscenti. Né possiamo d’altra parte, per una reale interpretazione del diritto
consuetudinario, affidarci alle personalità eccellenti, che han pur studiato questo diritto
consuetudinario, per un motivo del tutto diverso da quello per cui non possiamo troppo
basarci sugli studiosi predetti. Un profondo studioso e conoscitore di cose etiopiche, ad
esempio, un vero maestro quale è Carlo Conti Rossini, ha studiato il Diritto
Consuetudinario dell’Eritrea con la eccessiva preoccupazione di compararlo al diritto
barbarico medioevale, riuscendo così molto spesso ad alterare profondamente la realtà
effettuale delle norme consuetudinarie.
Sembra a noi che il diritto consuetudinario etiopico, possa essere utilmente
comparato, anziché agli istituti barbarici medievali, ai diritti arcaici di quasi tutti i popoli,
ariani e non ariani, e non inutilmente al diritto romano arcaico. Somiglianze formidabili
esistono certo tra il diritto consuetudinario Eritreo e il diritto delle popolazioni semitiche
sud arabiche, anteriori all’Islam, per quanto di queste istituzioni la scienza non ha che
scarse cognizioni. Ma se noi esaminiamo la natura giuridica dell’enda e delle famiglie,
che compongono le stirpi, discendenti da un unico capostipite, nel diritto
consuetudinario delle popolazioni nord etiopiche e che confrontiamo tale costituzione
con quelle della società italica pre romana e cioè con la gens e con la famiglia, noi
troviamo punti di contatto interessantissimi. La gens, come l’enda, è l’organismo
nazionale e politico primigenio presso i popoli italici, vale a dire un’aggregazione
naturale e territoriale di famiglie, ordinata a ente autonomo e sovrano, innanzi alla
formazione della civica, come il vicus dei popoli germanici, il clan celtico, la fara dei
longobardi, gli highlanders scozzeri, il vic iranico, il villaggio indiano, il mir russo. E la
familia pre-romana corrisponde in molti particolari della sua costituzione al ghebbar
nord etiopico.
Né possiamo trarre troppi elementi dagli scritti degli insigni magistrati italiani che,
soprattutto nei primi tempi dell’occupazione, si occuparono di giustizia, quali Mariano
Damelio, Caffarel etc. perché troppo preoccupati della formazione di quei codici, i quali
non poterono mai avere attuazione pratica. Pertanto per la conoscenza effettiva del
diritto consuetudinario locale è molto più utile ricorrere empiricamente alle cause
trattate innanzi ai giudici di costume e innanzi ai commissari e residenti, molti dei quali,
giovani modesti ed intelligenti, hanno lasciato, nelle loro sentenze, una massa
preziosissima di accertamenti consuetudinari, molto utili agli studiosi. Ricordo pertanto
la modesta e utile opera di giudici, svolta da funzionari intelligenti quali il Dott. Avolio, il
Dott. Chiti, il Dott. Lauro, il Dott. Dionisio, senza che con questi pochi nomi voglia
dimenticare quelli di moltissimi altri. E non posso non ricordare l’opera svolta per molti
anni, quale capo dell’Ufficio di Giudicatura, da Giovanni Tornari, persona coltissima e
profondo conoscitore del Diritto Consuetudinario, da Massimo Colucci, oggi primo
Presidente della Corte di Appello di Bari, da Orazio Di Mascio, oggi Consigliere di
Cassazione in Italia, che per molti anni, occupandosi della revisione delle sentenze
commissariali, con grande laboriosità e modestia, ha contribuito fortemente a creare
una vera e propria giurisprudenza organica in materia di diritto consuetudinario.
II°
La materia giuridica, che costituisce il diritto consuetudinario in Eritrea, è stata
generalmente accertata e precisata in riunioni o accordi di stirpi, che hanno portato alla
formazione degli statuti locali. Giova rilevar subito che queste riunioni han fissato i
principi di diritto sempre oralmente e che gli statuti scritti risalgono a periodi
storicamente molto recenti. Il Conti Rossini, che ha potuto esaminare migliaia di
documenti originali etiopici, non ha trovato che un solo statuto scritto, ed
eccezionalmente in lingua tigrai, e cioè il breve statuto dei Loggo Sarda che regola un
patto fra le sette stirpi del Sarda e il cui originale è scritto sui margini di due pagine degli
evangeli posseduti dalla chiesa di Sarda. Possiamo affermare che la sola, effettiva
depositaria del diritto consuetudinario è la memoria di coloro che sono intervenuti
all’assemblea delle stirpi, tramandata oralmente dai notabili dei paesi “Uogghi”, che
sono intervenuti all’assemblea stessa.
E’ strano che uno stato come l’Etiopia, la quale da millenni è sottoposta al potere
imperiale, sia quasi completamente priva di leggi formate dai suoi Re, pur essendo il
Sovrano normalmente l’ultimo Giudice di tutte le controversie. Ma il diritto etiopico non
è opera di sovrani e di principi, fatte rarissime eccezioni, come vedremo per l’Eritrea con
l’editto noto con i nomi di Habsellus e Ghebrecristos.
La ragione per qui l’Etiopia non ha mai avuto una legislazione regale si trova
facilmente nel fatto della costituzione organica della sua popolazione raggruppata in
importantissime costituzioni di genti (l’enda), persona giuridica di una importanza vitale,
arbitra, essa stessa, delle due leggi per un principio di democrazia essenziale, che è
proprio della razza camitica.
La maniera con cui il diritto si precisa negli statuti locali è quella dell’accordo o del
patto delle varie stirpi che popolano una determinata regione e che si riconoscono un
comune progenitore. A tale proposito occorre rilevare che meravigliosa è la lucidità
mnemonica con cui dei semplici ed ignoranti Ghebbar riescono a risalire
geneologicamente le generazioni numerose che le ricollegano al progenitore comune a
loro ed a altre famiglie: si può dire che ogni Ghebbar sia una consulta araldica vivente.
Per accertare dunque la consuetudine e precisare il diritto, i rappresentanti delle
stirpi si riuniscono normalmente presso un corso di acqua, che darà il nome all’accordo
concluso, quando questo non lo prenda dal progenitore o da una delle stirpi più
importanti.
Questi statuti che raccolgono l’adesione di molte stirpi sono dal Conti Rossini
raffrontati ai “patti” delle genti barbariche quali il pactus alamannorum o il pactus
Baiuwariorum, ma la comparazione non ci convince: più importanti statuti in Eritrea
sono certamente la legge degli Atchemè Melgà del Seraè e lo statuto di Mien Mahza
nell’Acchelè Cusai.
Credo che il più antico sia quello degli Atchemè Melgà, raccolto nella seconda metà
del secolo XV, quando i rami principali degli Atchemè Melgà del Tacalà, di Arresa e di
Mai Lahan inviarono i loro delegati ad una assemblea, tenuta in Mai Ghif, per precisare il
diritto in uso presso la loro stirpe: assemblea che, prima di giungere alle sue conclusioni,
impiegò circa 7 anni.
I paesi che parteciparono ad una tale assemblea son chiamati paesi “Heggi”, quelli
che discutono e da forma alle norme giuridiche dello statuto, mentre son chiamati paesi
“Uogghi” quelli che sono, per così dire, i depositari effettivi della tradizione.
La legge degli Atchemè Melgà, nel corso dei secoli, ha avuto molte modificazioni,
apportate da successive assemblee, tenute più che altro per ricordare le norme seguite
perché, come già rilevato, il diritto consuetudinario in Eritrea, nelle sue linee essenziali,
è rimasto statico e cristallizzato.
Il Capomazza, che ha pubblicato una raccolta della legge degli Atchemè Melgà ha
potuto avere conoscenza delle norme da parecchi notabili che parteciparono
all’assemblea tenuta nel 1873, regnando in Etiopia il Negus Giovanni IV. Una molto
recente pubblicazione si ha, in lingua tigrai, della legge dell’ Atchemè Melgà, quale
sarebbe stata revisionata in tempi molto recenti da una assemblea delle stirpi
interessate: ma tale pubblicazione non riscuote la universale approvazione e non
possono esprimere alcun parere sulla sua effettiva corrispondenza alla tradizione
accartata.
La materia di tutti gli statuti, affidati alla tradizione orale, è pressoché uguale per
quanto riguarda le norme di diritto accertate. I principali statuti, esistenti in Eritrea e
rispecchianti la tradizione orale del diritto consuetudinario, oltre ai due già accennati,
sono quelli degli Hadegtì, dei Loggo Sardà (del quale come già detto, si ha un’antica
relazione scritta), del Mai Adghì, di Zeban Seraù e di Ennadoco, di Enda Fegrai e del
Liban.
III°
Non ci soffermiamo sul Fethà Negast, e cioè sul “Libro della legislazione dei Re”,
perché come è noto, non ha origine etiopica e fu compilato in arabo, verso la metà del
secolo XIII da uno scrittore arabo-copto in lingua araba e tradotto, successivamente in
Gheez.
Si tratta di una raccolta di canoni ecclesiastici e di disposizioni relative alla vita
civile di cui esisteva in Eritrea qualche rarissimo manoscritto e che ha avuto una certa
diffusione dopo che il Governo Italiano ne fece curare, da Ignazio Guidi, la nota
monumentale edizione e traduzione. Esistono altri scritti di carattere giuridico, come il
Seratè Menghist di origine etiopica ma tutti di scarsa importanza per la materia che
trattiamo.
Venendo invece ad occuparci, in modo particolare, degli statuti scritti, aventi vigore
nell’Hamasien dobbiamo soffermarci innanzitutto sulla legge conosciuta sotto il nome di
“Editto di Habsellus e Ghebrecristus, due Degiacc, che sul finire del secolo XVII,
costituirono nell’Hamasien, il principato delle case di Zazzega e di Hazzega. Tale editto
ha avuto per molto tempo una importanza prevalente in tutto l’Hamasien; ed infatti fino
a tempi relativamente recenti, non esistevano nell’Hamasien altri statuti.
Il Conti Rossini mette l’editto di Habsellus addirittura tra le leggi emanate dai
principi, ma tale editto, come gli altri statuti, fu originariamente approvato e discusso,
nelle forme tradizionali, dagli anziani del Decchi Atescim e furono nell’assemblea paesi
“Uogghi” quelli Zazzega, Tecchelè e Agghbì con un rappresentante; di Hazzegà e Zerai
con un rappresentante; di Zada Cristian e Ghebrecristus con un rappresentante.
L’edizione scritta originaria, vecchia di quasi tre secoli, è rarissima. La personalità
storicamente grande, dei degiacc Habsellus e Ghebrecristus e il grande potere avuto
dalla casa di Zazzega, han fatto attribuire senz’altro la paternità di questo editto ai due
principi. Vi è però chi sostiene che tale statuto degli Atescim sia stato compilato
addirittura dopo la morte di degiacc Habsellus e di degiacc Ghebrecristus, ma ciò
contrasta con la tradizione locale che pur riconoscendo l’origine dello statuto in
un’assemblea degli anziani dei Decchi Atescim, attribuisce l’editto ai due celebri signori
di Zazzega i quali avrebbero partecipato personalmente all’assemblea di formazione e
avrebbero avuto l’approvazione dello statuto dal Negus Fasilides.
Così ritiene anche Joannes Koimodin nelle sue “Tradizioni di Zazzega ed Hazzega”.
Ad ogni modo questo statuto, che si differenzia dagli statuti affidati alla tradizione orale,
per avere un’origine certa e una redazione scritta assai antica, nella materia che tratta
non è sostanzialmente diverso dagli altri statuti orali delle popolazioni nord etiopiche, si
che possiamo ritenere che qualunque sia la sua origine effettiva, è espressione della
mentalità giuridica tradizionale, comune a tutte le popolazioni del Mareb Mellaso e
dell’Etiopiaq settentrionale. Come abbiamo già rilevato questo statuto è fondamentale
per le genti dell’Hamasien e gli statuti che, in tempi molto recenti, si sono formati
derivano da esso e nulla apportano di nuovo.
La ragione per cui si sono formati nell’Hamasien questi nuovi statuti deve ricercarsi
innanzi tutto nel fatto che nei primi tempi dell’occupazione italiana avendo il Governo
chiesto ai notabili del Decchi Atescim di poter prendere conoscenza del testo ufficiale
dell’editto di Habsellus-Ghebrescristus, i notabili del Decchi Tescim, Tecchelè Agghebà e
Menabè Zerai si riunirono per commentare, prima di presentare al Governo, la vecchia
consuetudine dei padri senza richiedere l’intervento dei rappresentanti degli altri
distretti. Questi ne trassero occasione per chiedere al Governo Italiano l’autorizzazione
di conservare statuti indipendenti da quelli degli Atescim e così nacquero molti di questi
statuti nuovi, formulati su vecchie tradizioni locali, ma sempre sulle linee essenziali
dell’editto, l’interpretazione del quale, essendo rimasti pochi documenti scritti e mal
ridotti dal lungo uso del testo originale, veniva richiesto ai paesi Hegghi e Uogghi che
avevano partecipato alle revisioni del vecchio statuto. Così in tempi relativamente
recenti – quasi tutti nell’ultimo trentennio - sono sorti gli statuti dei Loggo Cinà, degli
Scicattè Ansebà, del Sahartì, dei Lamza, del Seleste Uoccherti e del Dambà e dei due
Carnescim.
Molti di questi nuovi statuti hanno una redazione scritta, la quale è conosciuta col
nome di “Defter”.
Per la pratica professionale devo purtroppo dire che il ricorso, nei giudizi a questi
defter o statuti scritti, costituisce un grave intralcio al vero diritto consuetudinario
affidato alla memoria dei partecipanti alle assemblee di formazioni e da essi tramandati.
In molti giudizi innanzi ai commissari regionali e ai residenti, sempre assistiti da un
consiglio di notabili, mi è avvenuto più volte di sostenere una tesi di diritto
consuetudinario, soprattutto in materia di diritto famigliare o successorio. Quando il
giudice si rivolgeva ai notabili perché esprimessero il loro parere sulla tesi ed alcuni di
questi avevan cominciato ad esporre il loro giudizio, da parte di alcuni ammirevole per
precisione e senso giuridico, la parte in causa che si sentiva soccombente si sollevava
eccezione perché la norma fosse accertata presso un determinato defter, custodito nella
chiesa di un determinato paese. Di fronte a questa eccezione di ricorso alla norma
scritta, nulla si può fare. Il giudice deve nominare una commissione di notabili che vada
a prendere conoscenza di quanto scritto nel defter e quando la commissione ritorna o
non ha trovato nel defter le indicazioni ricercate ovvero ne riporta delle idee così
confuse, che non è più possibile accertare la realtà del diritto in esame secondo la
tradizione orale.
Ritengo pertanto, per quella che è la mia personale esperienza, che questi defter
non siano stati sempre compilati con molta esattezza e costituiscano un grave ostacolo
al formarsi di una giurisprudenza in materia di diritto consuetudinario.
IV°
Quale è la materia giuridica propria del diritto consuetudinario Eritreo, sia nella
forma classica tradizionale orale che nelle forme assunte negli statuti scritti? Possiamo
rispondere a questa domanda che materia giuridica del diritto consuetudinario sono
tutti i rapporti che interessano la vita famigliare di un popolo. Il diritto consuetudinario
Eritreo si riferisce quindi al diritto di famiglia, al diritto successorio, ai diritti reali, ai
diritti delle obbligazioni e al diritto penale.
Prima di entrare nelle future lezioni, nel merito delle singole discipline dobbiamo
porre a base del nostro studio alcuni rilievi di carattere essenziale. Non ci occupiamo per
le gravi difficoltà dell’indagine, delle popolazioni originarie autoctone dell’Etiopia. Gli
Eritrei, come gli abissini del nord, sono l’incrocio di due preponderanti elementi etnici.
Sopra una popolazione immigrata di camiti africani si impose una ristretta oligarchia di
semiti, provenienti dall’Arabia del sud, i quali, per circa un millennio, mantennero la loro
egemonia: ma quando nuovi elementi camitici vennero a rinforzare il fondo etnico,
preesistente camitico, l’elemento camitico prese il sopravvento. Abbiamo quindi
nell’Etiopia del nord e in particolare in Eritrea, un popolo che parla lingue semitiche, ma
che sostanzialmente, è di razza camitica. Questa osservazione ha importanza
grandissima per la valutazione degli istituto giuridici fondamentali delle popolazioni
nord etiopiche in genere ed eritree in particolare. Una prevalenza camitica si ravvisa
negli ordinamenti famigliari, per quanto influenzati dall’elemento semitico; mentre la
prevalenza camitica appare certa e sicura nei diritti reali e dell’ordinamento della
proprietà terriera, che tanta parte è nella vita delle popolazioni nord etiopiche. Non vi è
dubbio che una prevalenza dell’elemento semitico sia rimasta nel diritto delle
obbligazioni e del diritto commerciale in genere.
Ad ogni modo non è facile poter sceverare nel diritto consuetudinario eritreo
quanto debba attribuirsi all’elemento semitico, quanto debba attribuirsi all’elemento
camitico, anche per la scarsissima conoscenza che ancora abbiamo sul diritto degli
antichi semiti d’Abissinia e dei loro progenitori sud arabici. Ad ogni modo, nel diritto
familiare etiopico, vi sono tracce caratteristiche di istituzioni giuridiche arabe
preislamiche, quali il matrimonio per mercede, la facilità del divorzio, l’istituzione del
garante.
Il cristianesimo, apparso in Abissinia all’inizio del IV° secolo e diffusosi rapidamente
con il sorgere della dinastia salomonide, ha certamente anche portato un contributo
notevole nella formazione del diritto consuetudinario, soprattutto nell’eliminare molte
asprezze e nel condurre alla desuetudine molte istituzioni di carattere essenzialmente
barbarico, soprattutto nel diritto penale.
In questo corso non ci occuperemo del diritto delle obbligazioni e del diritto
commerciale perché questa materia o trova pratica soluzione, per le piccole
controversie, nelle decisioni dei capi mercato o, da anni, è sfociata nel diritto delle
obbligazioni e soprattutto nel diritto commerciale italiano, ai quali si ispirano i rapporti
di affari e i rapporti commerciali, nonché una grande parte di ciò che costituisce il diritto
delle obbligazioni. Oggi il ceto commerciante eritreo, applica ai propri rapporti il diritto
commerciale italiano e per la risoluzione delle controversie si rivolge all’autorità
giudiziaria ordinaria, in modo che questi rapporti non trovano più riferimento nel diritto
consuetudinario.
Ci occuperemo del diritto penale, soltanto perché nel diritto consuetudinario e
negli statuti, ad esso è riservata ampia parte, ma non vi è dubbio che il diritto penale
tradizionale sia in via di completo esaurimento, in quanto oggi anche le Corti Native
applicano il diritto penale italiano o il diritto dei proclami dell’Amministrazione
Britannica.
Materia essenziale del nostro corso sarà quindi il diritto famigliare, il diritto
successorio, i diritti reali con speciale riferimento all’ordinamento delle proprietà
terriere. E ci occuperemo anche del diritto processuale, in quanto conserva tutt’ora
forme caratteristiche consuetudinarie, dalle quali non si può ancora prescindere e che
sono utili a conoscere per l’esatta comprensione dello stesso diritto sostanziale.
Un grave problema s’impone oggi, nell’imminenza della creazione di uno Stato
autonomo Eritreo e cioè che questo Stato, oltre ad avere, come avrà certamente, un
codice per il diritto delle obbligazioni e per il diritto commerciale e come avrà
certamente un proprio codice per il diritto penale, i quali trarranno ispirazione dalle più
recenti legislazioni, debba egualmente avere un vero e proprio codice civile, i cui principi
derivino dalle legislazioni più progredite d’Europa o d’America.
Io non credo che ciò possa realizzarsi, in quanto i principi del diritto
consuetudinario di famiglia, delle successioni e dei diritti reali hanno caratteristiche tali
che un codice, il quale prescindesse da esse, non potrebbe avere applicazione pratica.
Il nuovo Stato Eritreo avrà i suoi capaci legislatori: ma questi avranno l’accortezza
di adeguare un diritto, che da secoli è rimasto statico alle nuove forme delle legislazioni
più evolute: ma non bisognerà introdurre il vin nuovo in un otre nuovo: il nuovo diritto
che i legislatori formuleranno, dovrà essere contenuto nell’otre vecchio e cioè, parlando
senza similitudini, le nuove istituzioni giuridiche dovranno plasmarsi sulle istituzioni
consuetudinarie e tradizionali che riposano sopra un fondo etnico e storico, che non può
né deve essere dimenticato o distrutto.
Il diritto consuetudinario civile delle popolazioni nord etiopiche e quindi delle
popolazioni eritree, benché statico da secoli, ha un contenuto etico ed un profondo
senso di rigorosa giustizia che sono caratteristici dell’antica e gloriosa civiltà camitica.
Questo diritto consuetudinario, che noi studieremo ed analizzeremo nel nostro corso,
ha tutte le possibilità per evolversi verso le forme più recenti delle legislazioni moderne,
pur mantenendo quella concezione umana e giustamente severa della vita, che i camiti
ebbero ed han conservata traverso i secoli della loro tormentata storia.
Pertanto, coloro che seguiranno questo corso, avendo la necessaria preparazione
giuridica, vi troveranno il raro interesse scientifico di studiare istituzioni fisiologicamente
in atto di vita reale, mentre altrove, non potrebbero studiarle che sul freddo tavolo
anatomico della storia del diritto.
Asmara, 18 febbraio 1951
CORSO DI DIRITTO CONSUETUDINARIO COMPARATO
Lezione IIa
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SOCIETA’ NORD ETIOPICA
L’enda e i Ghebbar
Come ho detto nella prolusione, questo corso di diritto consuetudinario sarà
limitato al diritto consuetudinario civile delle popolazioni cristiano copte dell’altipiano
Eritreo, con brevi accenni al diritto processuale civile e penale e al diritto penale
tradizionale.
Le popolazioni cristiano copte dell’altipiano Eritreo sono quelle che abitano al di
qua del Mareb, in quella regione storicamente conosciuta come il medrì baar, cioè come
il territorio del mare. Queste regioni dell’altipiano (Hamasien, Seraè,Acchelè Guzai) pur
avendo avuto una vita storicamente spesso indipendente dal resto dell’Etiopia e dallo
stato Tigrai, etnicamente e geograficamente fan parte dell’Etiopia del nord, della quale
han comune la formazione antropologica e linguistica.
L’Africa, secondo una divisione linguistica, può considerarsi costituita da tre grandi
zone. Una è quella che si estende dall’equatore al sud ed è abitata da popolazioni che
parlano prevalentemente la lingua bantù; la seconda è costituita da quella regione che si
estende dall’equatore al Sahara, nella parte occidentale ed ha come confine verso
oriente il Nilo: essa è abitata da popolazioni di razza mista ed incerte: sono popolazioni a
carattere prevalentemente negroidi, misti a caratteri di razza camitica ed il cui
linguaggio ha elementi camitici, ma è abbondantemente caratterizzato da elementi
bantù; la terza zona, che è quella che ci interessa, si estende dal nord del Sahara fino al
Mediterraneo e a nord est comprende la valle del Nilo fino alla Somalia. Mentre la prima
zona presenta popolazioni di probabile sopravvivenza autoctona, la terza zona è
popolata di stirpi prevalentemente camitiche, originariamente emigrate dall’Asia, come
le razze semitiche ed ariane.
Secondo il capitolo decimo della Genesi, Cam, figlio di Noè, ebbe 4 figli: Misrain,
Cusch, Cut e Canahan. Da Misraim, discendono gli antichi Egiziani, da Cusch gli Etiopici,
da Cut forse coloro che popolarono la misteriosa terra di Punt. Per i discendenti di
Canhan è nota la maledizione di Noè.
Il ceppo delle lingue camitiche è costituito dall’antico egiziano e copto; dalle lingue
berbere o libiche parlate dalle popolazioni berbere di tutta l’Africa del nord fino alle
isole Canarie; dalle lingue più propriamente cuscite e cioè dalle lingue Begià, Sahc, Agaù,
Galla, Dancala e Somala, nonché dall’antico Abissino anteriore al Gheez e quindi dal
Tigrino, dal Tigrè, dall’Aramaico.
Il carattere prevalentemente semitico delle lingue parlate dagli etiopi non esclude
che gli etiopi siano formalmente cusciti. I filosofi ed i glossologi hanno rilevato nel gheez
e nelle lingue che ne sono derivate il persistere di elementi così nettamente camitici,
che trovano spiegazione nella storia politica dell’Etiopia. Ad ogni popolazione
autonoma, di difficile identificazione etnica ed antropologica, della quale forse
sussistono in Eritrea casi di grande importanza, quali quelle dei Baria e dei Cunama, si è
certo sovrapposta, alcuni millenni fa, una emigrazione di razze nettamente cuscite,
provenienti dal nord.
E’ poi storicamente noto che più di mille anni avanti Cristo una emigrazione
sabaica, quindi di pura razza semitica, è avvenuta dall’Arabia del sud e questa
emigrazione sabaica di cui possiamo seguire il cammino da Zula ad Axum, di civiltà
grandemente superiore a quella delle popolazioni cuscite residenti nel territorio,
assoggettò queste ed impose loro la lingua semitica, che è rimasta con prevalenza su i
nascosti caratteri linguistici conservati, di origine camitica.
Successivamente, caduta la dominazione semitica e per il prevalere di altre
imponenti emigrazioni camitiche quali quelle degli Agaù, dei Begia e ultimamente dei
Galla, il carattere camitico delle popolazioni Etiopiche è prevalso, sì che oggi noi
possiamo dire che l’Etiopia è popolata da razze cuscite, con soprastrutture di elementi
semitiche, soprattutto nell’Etiopia del nord e in modo particolare in Eritrea e che han
conservato lingue semitiche.
Questi rilievi hanno grande importanza nello studio del diritto consuetudinario
Eritreo, che è il diritto delle popolazioni nord Etiopiche, per quanto si riferisce alle
popolazioni dell’altipiano, in quanto nelle istituzioni giuridiche che studieremo, noi
troveremo elementi fondamentali di natura camitica ed elementi persistenti
caratteristici delle popolazioni sud Arabiche preislamiche.
Come sapete, gli Etiopici e soprattutto gli Eritrei, amano ricollegare la loro origine
ad una emigrazione di Tribù ebraiche e soprattutto della tribù Beniamino, della tribù di
Levi, della tribù di Giuda, in quanto Salomone avrebbe voluto che i primo-geniti di
queste tribù accompagnassero in Etiopia il figlio da lui avuto con la leggendaria Regina di
Saba, Menelik I°, che la dinastia salomonica riconosce come suo fondatore.
Si tratta probabilmente di una leggenda, come tutti i popoli ne hanno, quando han
voluto nobilitare la propria origine. Non dobbiamo però essere troppo diffidenti contro
le leggende in quanto abbiamo visto come le leggende che circondano l’origine di Roma
e che Mommsen e la critica storica del secolo XIX avevano distrutte sono state in parte
riabilitate da successive scoperte, soprattutto archeologiche.
Soprattutto in Eritrea esistono tracce formidabili che si ricollegano a questa
leggenda della Regina di Saba, nel nome di molte località e nel nome di molte stirpi.
I Decchi Menab, che costituiscono stirpi estese dell’Hamasien e dell’Acchele Guzai
sarebbero i figli di Beniamino cioè, i discendenti di quegli ebrei che, appartenendo alla
tribù di Beniamino seguirono Menelik I°. Questa leggenda è molto comune nell’Arabia
del sud e per quanto possa giustificarsi con l’avvenimento storico e certo della
emigrazione Sabaica in Etiopia, fa ritenere che un’antica civiltà semitica, che seguiva le
leggi e la religione ebraica, si sia effettivamente stabilita nell’Etiopia del nord
soprattutto nell’Eritrea. Con i guerrieri ed i legislatori ebraici, che seguirono Menelik I°
da Gerusalemme, vennero anche operai, orefici artigiani ai quali ricollegano la loro
origine i numerosi Falascià che, abitando gli alti monti del Semien, il Dembeià ed il
Quorà, hanno conservato, per secoli in Etiopia, le leggi di Mosè. A tal proposito giova
ricordare anche un’altra leggenda e che cioè i primogeniti delle tribù ebraiche, mal
contenti di lasciare Gerusalemme, abbiano nascostamente trasportato e nascosto in
Axum le tavole della Legge, già custodite nel Tempio.
Venendo ora a parlare degli elementi costitutivi della società nord etiopica noi
diremo che questa è organizzata a tipo patriarcale come una società completamente
dedita all’agricoltura, sì che l’ordinamento della proprietà terriera e l’ordinamento delle
famiglie sono strettamenta collegati.
A prescindere dalle varie forme che può assumere la proprietà terriera noi diremo
che l’organizzazione fondamentale terriera è costituita dal restì, cioè da un complesso di
terre che appartiene indiviso all’Enda, la quale è l’organismo in cui si assommano le
famiglie discendenti da un comune capostipite. Queste numerose famiglie, discendenti
da un unico capostipite e che vivono in uno stesso villaggio o in più villaggi si chiamano
con il prenome “Decchi” al quale segue normalmente il nome del progenitore o dei
progenitori. Abbiamo così i Decchi Atescim, nucleo di famiglie importantissimo
dell’Hamasien; abbiamo i Decchi Adcheme Melegà del Seraè i quali sono costituiti dai
discendenti di due fratelli Adchemè e Melgà, venuti dal Lasta; i Decchi Acchelè Guzai,
discendenti anch’essi da due fratelli Acchelè e Guzai.
Decchi numerosi occupano intiere regioni, ma l’importanza quantitativa dell’Enda è
oggi assai diversa secondo le vicende storiche subite dall’Enda stessa.
L’Enda etiopica trova in tutte le società arcaiche semitiche e non semitiche e cioè
anche ariane, forme corrispondenti nelle società patriarcali dedite all’agricoltura, simili
all’Enda quale la gens pre romana, il vicus germanico, il clan celtico, la fara longobarda,
gli Highlanders scozzesi, il vic iranico, i villaggi indiani, il mir russo.
La definizione che i romani danno della gens latina si adatta perfettamente alla
definizione della gens etiopica. Scrive infatti ilo Bonfante: “La gens è l’organismo
nazionale e politico primigenio presso i popoli italici vale a dire una aggregazione
naturale e territoriale di famiglie, ordinate a comune autonomo e sovrano”.
Non saprei dare una più precisa definizione dell’Enda etiopica, in quanto in uno
stato, che pure da millenni è retto da monarchia, l’Enda, come la gens costituisce
identità della famiglia e dello Stato.
Come scrive lo Jehring (Esprit du droit romain), per la gens anche l’Enda è “identità
della famiglia e dello stato: una famiglia con carattere politico, in cui il carattere politico
reagisce sull’elemento famigliare, come questo scolorisce l’elemento politico”. Il capo
del villaggio, che è il capo dell’Enda, è in se assistito dal consiglio degli anziani, poteri
che hanno assai oltre a quello sulla famiglia, come semplici aggregati naturali e riveste
poteri amministrativi, giudiziali e politici innanzi ai quali si arresta l’autorità dello stato e
del Sovrano, mentre dalle riunioni delle genti, che popolano un determinato territorio,
nasce l’ordinamento giudiziario e la legge che regola l’intiera vita delle stirpi ed al quale
il potere Sovrano è rimasto sempre indifferente ed estraneo.
La definizione di Paolo Diacono può bene attribuirsi ad ogni ghebbar: “gentilis
diciture t ex ecdem genere ortus et is cui simili nomine appellatur”. L’enda può
suddividersi, secondo le coincidenze tra l’estensione territoriale e il numero delle
famiglie, in varie stirpi, le quali localmente vengono designate con il prefisso “addi” al
nome della località abitata.
Naturalmente dell’Enda possono venire a far parte anche stranieri dell’Enda stessa,
che han trovato ospitalità nel villaggio pur discendendo da capostipite diverso. Su ciò
torberemo quando ci occuperemo dell’organizzazione della proprietà terriera e dei
diritti dei restegnà, i quali sono i capi dei diversi ghebbar, cioè delle famiglie che pagano
il tributo per le terre del restì, che hanno in assegnazione temporanea.
L’organizzazione politica etiopica è a fondo essenzialmente democratico, a
differenza delle popolazioni del bassopiano occidentale, cui eventi storici han dato una
organizzazione nettamente aristocratica. I diritti dei ghebbar sono identici per tutti,
nell’agglomerato dell’Enda.
Ciò non impedisce che nella regione esistano famiglie di nobili, i quali posseggano
territorialmente il gultì ed esercitino sul restante della popolazione un diritto politico
che ad essi proviene dal sovrano, ma che trova, come il potere di questo, limitazione
perentoria al nucleo politico costituito dall’Enda. Il carattere fondamentalmente
democratico della società etiopica non impedisce che esistano delle classi inferiori.
Alcuni artigiani, tra i quali gli orefici o i fabbri ferrai, sono considerati come appartenenti
a classi inferiori di fronte alla distinzione innata di coloro che esercitano invece
l’agricoltura e che sono nobilitati dalla proprietà terriera. Queste distinzioni di classe
vanno sparendo, ma bisogna pur tuttavia segnalarle in quanto hanno ancora tracce che
notevolmente permangono nei sentimenti profondi ed inconsci della popolazione. In
tempi ancora recenti io mi son dovuto occupare di processi per diffamazione o per
ingiurie promossi da orefici o da fabbri, che si ritenevano offesi dal persistere delle
manifestazioni su superstizioni, tutt’ora vive nei loro riguardi.
La schiavitù è completamente scomparsa dall’Eritrea e pertanto non esiste classe di
persone che per essere pervenute più o meno recentemente alla libertà per una
emancipazione dallo stato servile, costituisca una classe a sé stante o comunque
inferiore di fronte alle altre classi della popolazione.
Rileviamo, infine, a titolo storico, che la situazione degli schiavi in Etiopia non è
stata mai così gravemente lesiva dei diritti della persona come la schiavitù nella società
Romana e che lo schiavo ha fatto spesso parte della famiglia etiopica come un aggregato
alla stessa.
Edizione a cura dell’Associazione Italo-Eritrei
Come vedremo in seguito il pagamento del prezzo del sangue è il guidrigildo, cioè il
prezzo che l’omicida o i parenti dell’omicida pagano alla famiglia dell’ucciso per
conciliare la vendetta di sangue che nasce dall’omicidio ed estinguere il diritto degli
offesi alla vendetta stessa.
Questa parificazione della violazione del fetzmì all’omicidio è logica perché la
formula del fetzmì: “menghestì mut” “Negus mut” e cioè “muoia il governo o il sovrano,
se io non osservo la decisione”, trasferisce l’obbligazione assunta da una sfera
meramente privata, ad una sfera di diritto pubblico, mettendo di fronte il sovrano od il
governo al prestatore del fetzmì e facendo considerare l’inevasione al fetzmì come una
decisione simbolica del Re.
Tutte le controversie in materia civile, senza esclusioni, possono essere oggetto di
compromesso arbitrale e di evoluzione alla decisione degli sciumagallè, i quali, come i
nostri arbitri amichevoli compositori, decidono a maggioranza di voti e secondo i
principi di equità, inappellabilmente.
Il giudizio civile in primo grado si svolge, come abbiamo già detto innanzi al dagna,
assistito da un consiglio di notabili, che han voto soltanto consultivo e il dagna è giudice
unico. Tradizionalmente il giudizio si svolge in luogo pubblico (baitò), possibilmente
sotto un grande albero, come ogni riunione del mahaber, l’assemblea amministrativa
del villaggio.
Il processo civile consuetudinario si inizia, come il nostro processo civile, con un
atto di parte di evocazione del contenuto in giudizio e che consiste in una intimazione,
fatta direttamente dall’attore, adoperando una formula, detta ghezzì, in nome del Re o
del Governo: zeban negus, zeban menghistì.
L’intimazione del ghezzì non è un istituto soltanto processuale, ma può essere fatto
ed è fatto, per i più diversi motivi.
Il ghezzì, è pertanto talvolta gravemente abusivo e come tale deve essere
severamente punito.
Il Pollera, nella sua monografia, sull’Ordinamento Giudiziale e la procedura in
Etiopia, racconta molti esempi di ghezzì abusivo, tra i quali l’intimazione a qualcuno di
non parlare, di non mangiare, etc.; intimazioni alle quali, secondo consuetudine,
l’intimato deve obbedire e non può sciogliersene, se non ricorrendo al Giudice.
27 Febbraio 1951
Edizione a cura dell’Associazione Italo-Eritrei