Legno da ardere

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Legno da ardere
a) Legna da ardere
COMMERCIO DELLA LEGNA DA ARDERE
E DEL CARBONE VEGETALE
Sommario
LEGNA DA ARDERE
Classificazione della merce . . . . . .
Forma del contratto . . . . . . . . . . . .
Unità di base di contrattazione . . . .
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tolleranze sul peso . . . . . . . . . . . . .
Vendita sotto condizione di collaudo
Vendita a vagone . . . . . . . . . . . . . .
Trasporto della merce . . . . . . . . . . .
Obblighi del venditore . . . . . . . . . .
Obblighi del compratore . . . . . . . . .
Mediazione (provvigione) . . . . . . . .
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5
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6
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7
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8
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» 10
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» 11
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Conclusione del contratto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rispedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CARBONE DI LEGNA
VENDITA ALL’INGROSSO
Classificazione della merce . . . .
Forma e conclusione del contratto
Unità di base di contrattazione . .
Peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obblighi del venditore . . . . . . . .
Obblighi del compratore . . . . . . .
Vizi della merce . . . . . . . . . . . . .
Mediazione (provvigione) . . . . . .
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CONTRATTI FRA NEGOZIANTI E “SOSTRAI”
ITER DELL’ACCERTAMENTO
Primo accertamento:
20 marzo 1879.
Ultima revisione:
a) esame del Comitato tecnico: 4 dicembre 1968.
b) approvazione definitiva del testo dalla Commissione: 17 marzo 1970.
c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.
LEGNA DA ARDERE
Art. 1 - Classificazione della merce.
La legna da ardere si contratta
secondo la provenienza, la qualità, la
pezzatura e la stagionatura.
a) Secondo la qualità si ha legna
forte (leccio, sughero scortecciato,
rovere, cerro, faggio, carpino, olivo,
frassino, robinia) e legna dolce (pino,
pioppo, ontano, salice, tiglio, olmo,
castagno, etc.);
b) secondo la pezzatura si ha la
«pezzatura commerciale», che comprende: la legna tonda con diametro da
cm 6 a 18, con lunghezza da m 1 a
1,20; la legna in scheggia che ha una
sezione non superiore ai 18-22 cm con
una lunghezza da m 1 a 1,20; il «bacchettame» che comprende la legna
del diametro da 3 a 5 centimetri;
c) si intende legna stagionata quella
che è stata conservata, ai fini della
essiccazione, per almeno 6 mesi dall’epoca del taglio e dello spacco.
Per la legna proveniente dall’estero,
viene garantita la stagionatura di almeno quattro mesi.
Nel commercio della legna di ulivo,
il diametro normale della pezzatura
può raggiungere i 20/30 cm ed in ciascuna partita è tollerato il 50% di
ceppo pulito.
Art. 2 - Forma del contratto.
Il contratto di legna da ardere, se stipulato per iscritto attraverso la speciale
forma della copia commissione, è perfetto solo quando la copia commissione stessa sia sottoscritta dal compratore e dal venditore o dalle persone legittimate ad agire per essi.
Art. 3 - Unità di base di contrattazione.
Nelle contrattazioni di legna da
ardere, il prezzo è determinato per
quintale.
Art. 4 - Peso.
La merce si intende contrattata con il
peso riconosciuto dalle ferrovie alla
stazione di partenza. In difetto di riconoscimento di peso da parte della stazione di partenza o di stazione inter-
media, la merce si ritiene contrattata
per il peso riconosciuto dalla stazione
di arrivo. In difetto di qualsiasi accertamento di peso da parte delle ferrovie,
si intende accettato dal compratore il
peso dichiarato dal venditore all’atto
della spedizione.
Art. 5 - Tolleranze sul peso.
Sul peso della merce in arrivo è tollerato un calo naturale non superiore al
3%, avuto riguardo al grado di stagionatura pattuito.
Art. 6 - Vendita sotto condizione di collaudo.
Se la merce è contrattata sotto condizione di collaudo, questo si esegue nel
luogo di giacenza della merce. Il gradimento di un carico o vagone di campione equivale al collaudo.
Quando il trasporto della merce si
esegue con mezzi diversi dalla ferrovia, la consegna si esegue al magazzino del compratore; ivi se ne verifica la
qualità ed il peso.
La vendita può essere fatta anche su
campione.
Art. 7 - Vendita a vagone.
Nelle contrattazioni di legna da ardere «a vagone», se il contratto non indica il quantitativo convenuto, per vagone si intende un quantitativo minimo di
15 tonnellate, salvo minore capacità
del vagone assegnato dalle ferrovie.
Art. 8 - Trasporto della merce.
Quando la merce è trasportata per
ferrovia, si intende destinata alla stazione ferroviaria del luogo dove il
compratore ha la sede principale della
sua impresa.
Se la merce è spedita a terzi, secondo
disposizioni del compratore, il venditore
deve comunicare immediatamente al
compratore l’avviso di spedizione con
gli estremi della stessa, precisando
numero del vagone e peso. Il compratore in ogni caso è responsabile verso il
venditore del regolare ritiro della merce.
Art. 9 - Obblighi del venditore.
Il contratto di legna da trasportare
per ferrovia, anche se il prezzo è con-
venuto «stazione partenza», implica
l’obbligo da parte del venditore, salvo
l’ipotesi di cui all’art. 7, di caricare un
minimo di 15 tonnellate ai fini dell’applicazione delle tariffe ridotte.
Il venditore non è tenuto a coprire i
vagoni per difendere la legna dalle
intemperie. Se la legna giunge impregnata di umidità e se tale fatto deriva
da causa che abbia agito durante il
viaggio, il compratore non può reclamare alcun indennizzo. Se, invece, il
fatto suddetto deriva da causa che
abbia agito precedentemente alla spedizione, il compratore può richiedere
riduzione proporzionale di prezzo ma
non può rifiutare il ritiro della merce.
Art. 10 - Obblighi del compratore.
Il destinatario, che è tenuto allo
svincolo dei vagoni, deve, anche se la
merce gli sia stata venduta franco stazione arrivo, provvedere, sia nell’interesse proprio che del venditore, agli
eventuali reclami alle ferrovie.
Le spese di trasporto, anche se la
merce è stata venduta franco stazione
arrivo, sono pagate dal destinatario, il
quale le deduce dall’importo della fattura. Lo stesso destinatario ha l’obbligo di rimettere od esibire al venditore
al più presto i documenti di trasporto,
da cui risulti l’anticipazione delle
spese suddette.
Art. 11 - Mediazione (provvigione).
Se il contratto è concluso tramite
mediatore, allo stesso è dovuta dal solo
venditore una provvigione di € 0.005
per quintale.
CARBONE DI LEGNA
VENDITA ALL’INGROSSO
Art. 12 - Classificazione della merce.
Il carbone di legna si distingue in
«carbone di bosco» e «carbone distillato».
Per carbone di bosco si intende quello fatto con il sistema delle vecchie
carbonaie, per carbone distillato quello
proveniente dalla distillazione del
legno.
Il carbone si distingue inoltre in
«cannello», fatto con bosco ceduo non
superiore a cm 10 di diametro, costituente il tipo pregiato, e in carbone
«spacco», ottenuto con legna da fusto e
ramaglia di grosse piante.
Il carbone di qualità forte è quello di
faggio, rovere, leccio, cerro, carpino,
frassino; di qualità dolce è quello di
pino, abete, castagno, nocciolo, ontano, etc.
Art. 13 - Forma e conclusione del contratto.
Il contratto per carbone di legna, se
stipulato per iscritto attraverso la speciale forma della copia commissione, è
perfetto solo quando la copia commissione stessa sia sottoscritta dal compratore e dal venditore o dalle persone
legittimate ad agire per essi.
Art. 14 - Unità di base di contrattazione.
Il contratto è stipulato in base alla
qualità ed alla provenienza del carbone; il prezzo è stabilito per quintale.
In caso di partite importanti, il primo
vagone è considerato come campione.
Art. 15 - Peso.
Il peso del carbone è determinato
con le stesse modalità indicate per la
legna da ardere.
Art. 16 - Obblighi del venditore.
Il venditore deve procurare che il
carico sia difeso dalle intemperie.
Art. 17 - Obblighi del compratore.
Il carbone è caricato alla rinfusa. Se
il carbone è spedito in sacchi di proprietà del venditore, il compratore ha
l’obbligo di restituirli, franchi di porto,
alla stazione di partenza della merce,
entro 8 giorni dall’arrivo.
Se il carbone è trasportato a mezzo di
autocarri o carri, i sacchi sono restituiti
immediatamente con gli autocarri o
carri stessi. In caso contrario, sono dal
venditore fatturati al prezzo di costo.
Art. 18 - Vizi della merce.
Danno luogo ad azione per la riduzione del prezzo o di risoluzione del
contratto i seguenti vizi:
a) carbonizzazione incompleta;
b) carbone eccessivamente sminuzzato;
c) carbone bagnato per causa che
abbia agito precedentemente alla spedizione.
Art. 19 - Mediazione (provvigione).
Se il contratto è concluso tramite
mediatore, allo stesso è dovuta dal solo
venditore una provvigione da concordare di volta in volta.
CONTRATTI FRA NEGOZIANTI E
“SOSTRAI”.
Art. 20 - Conclusione del contratto.
I contratti di carbone di legna fra
negozianti e “sostrai” (rivenditori al
minuto) sono conclusi previa visita
della merce, la quale ha luogo o alla
stazione di arrivo o al magazzino del
venditore.
Art. 21 - Peso.
Se la consegna della merce è eseguita alla stazione di arrivo su vagone
completo, il peso è quello riconosciuto o dichiarato alla stazione di partenza; se la consegna della merce è eseguita al magazzino del venditore, il
peso è determinato nel luogo medesimo.
Art. 22 - Rispedizione.
Se la merce è rispedita fuori piazza a
mezzo ferrovia, il peso base è quello
dichiarato alla stazione di partenza
(origine) e si intende che la merce
viaggia per conto dell’acquirente.