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ISTRUZIONI INDICE ISTRUZIONE 1 Lunghezza dei binari negli stabilimenti raccordati Pag. 4 ISTRUZIONE 2 Richieste di Trasporto 4 ISTRUZIONE 3 Compilazione Lettera di Vettura 5 ISTRUZIONE 4 Ordini ulteriori del Mittente e/o modifiche del contratto di Trasporto 7 ISTRUZIONE 5 Operazioni di carico e scarico delle merci 8 ISTRUZIONE 6 Riconsegna dei carri 8 ISTRUZIONE 7 Impedimenti alla riconsegna 8 ISTRUZIONE 8 Tabella dei cali naturali e stradali 9 ISTRUZIONE 9 Verbale di accertamento della perdita o dell’avaria 12 ISTRUZIONE 10 Reclamo 12 ISTRUZIONE 11 Treni aggiuntivi 13 ISTRUZIONE 12 Terminalizzazioni di Trasporti nelle aree portuali 13 ISTRUZIONE 13 Operazioni e formalità doganali 13 Istruzioni > 3 ISTRUZIONE 1 (art. 3.1. lett. e) CGT) Lunghezza dei binari negli stabilimenti raccordati Sarà cura del Vettore mettere a disposizione del Mittente i dati relativi alla lunghezza dei binari dedicati al ricevimento dei carri nei raccordi. ISTRUZIONE 2 (art. 6 CGT) Richieste di Trasporto Paragrafo 1 La richiesta di Trasporto deve essere indirizzata al Customer Service/Gestione Merci della stazione di partenza. La richiesta di Trasporto ordinario è trattata dai paragrafi 2, 3 e 4 della presente Istruzione, mentre la richiesta di Trasporto eccezionale è trattata dai paragrafi 5, 6, 7 e 8 sempre della presente Istruzione. Paragrafo 2 La richiesta di Trasporto ordinario deve contenere le seguenti indicazioni: - generalità del Mittente; natura e peso delle merci da trasportare; luogo della messa a disposizione; giorno di effettuazione del carico; stazione di arrivo; stazione di transito in caso di trasporti diretti all’estero; eventuali necessità di servizi accessori di cui all’art. 59 CGT. Paragrafo 3 Nella richiesta deve altresì essere precisata la quantità e il tipo dei carri occorrenti e, se occorre, la relativa capacità, superficie o lunghezza. Per i carri diretti all’estero deve essere indicato anche il transito di uscita. Paragrafo 4 La richiesta deve essere presentata non prima di 60 (sessanta) giorni antecedenti il giorno indicato per l’inizio del carico e almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di detto giorno. Tuttavia, il Vettore si riserva di accettare le richieste trasmesse fuori termine, quando le circostanze lo consentano. Paragrafo 5 È considerato Trasporto eccezionale, anche qualora si svolga su un’altra Rete, quello aventi le seguenti caratteristiche: a) Il Trasporto comprendente carichi che, considerate anche le riduzioni di larghezza imposte per tener conto dell’inscrizione nelle curve, superano il più piccolo dei profili limite di carico ammessi sul percorso interessato; b) Il Trasporto comprendente carichi che per la loro massa superano il peso per asse o per metro lineare ammesso sulle linee che devono essere percorse; c) Il Trasporto comprendente carichi che non possono essere assicurati secondo le direttive di carico previste dal RIV (Regolamento Internazionale Veicoli) - Tomi 1 e 2 e per i quali non esistono assicurazioni alternative equivalenti; d) Il Trasporto effettuato su 2 o più carri muniti di selle a bilico (merci rigide di elevata lunghezza); e) Il Trasporto di merce flessibile (per es. rotaie, tondino di acciaio per calcestruzzo, tubi in plastica) aventi lunghezza superiore a 36 metri caricate su più carri; f) Il Trasporto effettuato con carri a più di 8 assi; g) Il Trasporto comprendente veicoli ferroviari di proprietà di Imprese private quando non siano muniti di apposito libretto valido per la circolazione sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero di proprietà di altre Imprese di trasporto quando siano sprovvisti di circolabilità sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale. Tr enitalia Divisione Cargo > 4 Paragrafo 6 La richiesta di Trasporto eccezionale deve essere inoltrata almeno 30 (trenta) giorni prima, ed oltre ai dati già previsti al precedente paragrafo 2 deve indicare: a) le dimensioni della merce da trasportare; nel caso di merce avente forma regolare (ad es. casse di forma parallelepipeda oppure serbatoi di forma cilindrica) sarà sufficiente indicare le tre dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) oppure il diametro in mm; in caso di merce avente forma irregolare oppure serbatoi aventi una o più sporgenze oltre il diametro, dovrà essere presentato anche un disegno quotato della merce nelle tre viste, possibilmente in scala 1:20; b) la posizione del centro di gravità nel caso di merci aventi forma irregolare oppure una distribuzione della masse non omogenea. Paragrafo 7 Unitamente all’accettazione del Trasporto eccezionale il Vettore consegna al richiedente copia dell’autorizzazione del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, che il Mittente deve allegare alla Lettera di Vettura. Paragrafo 8 Ove interessato, il Mittente può effettuare più Trasporti eccezionali, aventi le medesime caratteristiche, durante il periodo di validità dell’autorizzazione di cui al precedente paragrafo 7. ISTRUZIONE 3 (artt. 9 e 10 CGT) Compilazione Lettera di Vettura Paragrafo 1 Il mittente è obbligato a compilare le seguenti caselle della Lettera di Vettura Mod. Ci 93: Casella 5 - Stazione mittente abilitata al trasporto merci; Casella 7 - Stazione destinataria abilitata al trasporto merci; Casella 10 - Generalità complete del Mittente (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale) nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose; Casella 12 - Generalità complete del destinatario (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale) nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose; Casella 14 - Quantità totale dei carri; Casella 15 - Indicazione se la spedizione è in porto “Franco” (pagamento a cura del mittente) o in porto “Assegnato” (pagamento a cura del destinatario); Casella 17 - Indicazione se la merce rientra tra quelle previste dal RID; Casella 19 - Quantità totale dei colli; Casella 20 - Per trasporti a treno completo va indicato il peso lordo totale e, nel caso di trasporto di UTI, i relativi codici di lunghezza; Casella 23 - Tipo di imballaggio; Casella 24 - Marche dell’imballaggio; Casella 25 - Numeri delle marche dell’imballaggio; Casella 26 - Per trasporti a carro singolo o a gruppi di carri va indicato, in cifre e in lettere, il peso lordo (merce + imballaggio) e, se conosciuto, il peso netto; Casella 27 - Descrizione merceologica della merce, quantità (in cifre e in lettere) e qualità; Per le merci pericolose ammesse al trasporto va indicata, oltre ai nomi usati nel commercio ove consentiti, la designazione ufficiale del trasporto prescritta dal RID completata, nel caso di nomi generici o designazione non altrimenti specificata (n.a.s.), con il nome tecnico nonché il Numero di Pericolo ed il Codice ONU. In caso di trasporto di rifiuti di merci Istruzioni > 5 pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi) la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla menzione “RIFIUTO”, a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto prevista dal RID. In tutti gli altri casi di trasporto di rifiuti, il mittente deve comunque sempre indicare la dicitura “RIFIUTO” ed il tipo in base alla classificazione prevista dalle norme in materia (rifiuti urbani o speciali, pericolosi o non pericolosi). Nel caso di un unico carro, il cui carico è costituito da UTI va indicata, per ciascuna di esse, il codice di lunghezza, la tara, il peso in chilogrammi della merce contenuta e la relativa descrizione merceologica, il numero del sigillo, la destinazione finale e, se destinata all’imbarco, il numero identificativo della prenotazione della nave e l’indicazione del transitario; Casella 36 - Tipo del trasporto (a Treno Completo, a Gruppi di carri, a Carro singolo); Casella 46 - Nel caso di spedizioni da/per Porti o rispedizioni da/per transiti di confine va indicato il Paese di provenienza e/o di destinazione finale, e nel solo caso di rispedizione da transito di confine vanno indicati gli estremi della spedizione ferroviaria di origine; Casella 51 - Marcatura numerica del carro (11 cifre + 1 di autocontrollo); nel caso di più carri va riportata la dizione “vedi Distinta” e i dati dei carri saranno elencati su specifico documento a parte successivamente descritto; Casella 61 - Data e firma del mittente per il perfezionamento del contratto di trasporto; ulteriore data e firma del mittente per approvazione esplicita delle clausole di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.. Paragrafo 2 Il Mittente, ricorrendone i presupposti, compila le seguenti caselle: Casella 6 - Indicazione del codice del raccordo di partenza e della ragione sociale del Gestore; Casella 8 - Indicazione del codice del raccordo di arrivo e della ragione sociale del Gestore; Casella 9 - Indicazione della località di destinazione finale della merce, ove questa non corrisponda ad una stazione abilitata; Casella 11 - Generalità complete di chi è autorizzato ad agire per conto del Mittente (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale); Casella 13 - Generalità complete di chi è autorizzato ad agire per conto del Destinatario (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale); Casella 16 - Indicazione dell’eventuale Contratto commerciale; Casella 18 - Tipo di pagamento utilizzato (Pagamento Differito presso Contabilità Prodotti, Conto Corrente Centralizzato di Gestione, contanti); Casella 35 - Indicazione degli eventuali servizi accessori richiesti : a) carrellamento a domicilio del vagone; b) fornitura di copertone; c) verifica del peso della merce e/o della tara del carro (art. 12 CGT). Casella 37 - Elenco dei documenti allegati alla Lettera di Vettura; Casella 41 - Indicazione della località di svolgimento delle operazioni doganali, del soggetto incaricato dell’espletamento e se debbano avvenire o meno in ambito ferroviario; Casella 42 - Indicazione del numero della dichiarazione d’intenti, nel caso in cui il Mittente intenda usufruire della non applicazione dell’IVA; Casella 44 - Generalità complete del soggetto al quale deve essere riconsegnata la merce (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale), nonché il recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose qualora il Destinatario indicato in casella 12 non provveda allo svincolo; Casella 45 - Indicazione dell’ articolo e comma del DPR 633/72, nel caso di esenzione dall’applicazione dell’IVA. Tr enitalia Divisione Cargo > 6 Paragrafo 3 Nel caso in cui la Lettera di Vettura riguardi la spedizione di più di un carro, il mittente dovrà allegare un’apposita distinta, riportante i seguenti dati: a) numero totale dei carri; b) numero progressivo del foglio / numero totale dei fogli; c) numero progressivo del carro; d) matricola numerica del carro. Per i carri multi-modulo indicazione del modulo con lettera progressiva: “A” per il primo modulo “B” per il secondo modulo “C” per il terzo modulo “D” per il quarto modulo “E” per il quinto modulo Per ciascun carro o modulo: a) descrizione della merce caricata; b) peso netto in chilogrammi della merce; c) eventuale codice del raccordo mittente; d) eventuale codice del raccordo destinatario. Nel caso in cui il carico sia composto da UTI, oltre alle suddette informazioni, per ciascun carro o modulo, verranno indicate quelle caricate e, per ciascuna di esse: a) il codice di lunghezza (20, 30, 40 o 45); b) la tara; c) il peso in chilogrammi della merce contenuta e la relativa descrizione merceologica, d) il numero del sigillo; e) il numero identificativo della prenotazione della nave e l’indicazione del transitario; f) l’effettiva destinazione. Paragrafo 4 Nel caso di merci provenienti da Paesi Terzi, viaggianti tra due località italiane sotto vincolo doganale, il documento di trasporto da utilizzare è la Lettera di Vettura denominata “CIM Speciale”, simile a quella utilizzata in Servizio Internazionale, di cui ricalca anche la compilazione. Paragrafo 5 Nel caso di trasporto cumulativo di merci, il Mittente si avvale della Lettera di Vettura Mod.Ci 96, per la quale valgono le medesime regole di compilazione di cui al presente articolo. ISTRUZIONE 4 (art. 15 CGT) Ordini ulteriori del Mittente e/o modifiche del contratto di Trasporto Il Mittente impartirà eventuali ordini ulteriori e/o modifiche al contratto al Customer Service/Gestione Merci della stazione di partenza o della stazione di arrivo del Trasporto ovvero ad una stazione intermedia abilitata posta lungo il percorso, usando il modulo all’uopo previsto e presentando il duplicato della Lettera di Vettura, che gli viene restituito con l’annotazione delle disposizioni impartite. Istruzioni > 7 ISTRUZIONE 5 (art. 18 e 31 CGT) Operazioni di carico e scarico delle merci Paragrafo 1 Il Mittente/Destinatario deve valutare il tempo occorrente al carico/scarico di ogni singolo carro in modo da completare tali operazioni (compresa la piombatura del carro) entro l’orario di chiusura dello scalo così come indicato nel sito istituzionale internet del Vettore. Paragrafo 2 Nel caso di carico di più UTI sul medesimo carro, queste, dopo la piombatura, devono essere collocate porta contro porta in modo da impedirne l’apertura in corso di viaggio. Qualora ciò non sia possibile le porte, oltre che piombate, devono essere assicurate con barra fermaporta. ISTRUZIONE 6 (art. 33 CGT) Riconsegna dei carri Paragrafo 1 La riconsegna dei carri implica anche lo scarico degli imballaggi, dei mezzi di assicurazione e di quant’altro utilizzato per il Trasporto. Paragrafo 2 Qualora il Mittente riutilizzi gli stessi carri per un ciclo di trasporti di merci della stessa tipologia, la pulizia può essere effettuata una sola volta alla fine del ciclo. Paragrafo 3 Ad operazioni ultimate, il Destinatario restituisce il carro al Customer Service/Gestione Merci della Stazione di arrivo, il quale procede alla verifica della regolarità della riconsegna. ISTRUZIONE 7 (art. 34 CGT) Impedimenti alla riconsegna Paragrafo 1 A titolo esemplificativo e non esaustivo si verifica impedimento alla riconsegna nel caso di: a) impossibilità di rintracciare il Destinatario; b) rifiuto da parte del Destinatario di svincolare la merce; c) sequestro della merce da parte dell’Autorità; d) pignoramento della merce da parte di terzi. Paragrafo 2 Nei casi di cui al paragrafo precedente, il Customer Service/Gestione Merci della stazione di destinazione della merce comunica al Mittente, in forma scritta con il mezzo più sollecito, gli impedimenti che sorgono alla riconsegna della merce. Paragrafo 3 Il Mittente, deve impartire, in forma scritta, le proprie istruzioni al Customer Service/Gestione Merci della stazione di partenza o di quella di arrivo. Paragrafo 4 Nel caso in cui il Vettore ritenga di dare seguito alle disposizioni del Mittente, annota le variazioni sul duplicato della Lettera di Vettura, che restituisce al Mittente. In caso contrario, il Vettore procederà, dopo averne informato il Mittente, a dar corso alle operazioni di cui all’art. 36 CGT. Tr enitalia Divisione Cargo > 8 ISTRUZIONE 8 (art. 44 CGT) Tabella dei cali naturali e stradali Coefficienti percentuali di calo CATEGORIA DELLE MERCI Nelle prime Per ogni 24 24 ore ore successive indivisibili indivisibili Calo massimo presunto I. - MERCI IL CUI CALO È COMMISURATO AL TEMPO A) Materie di origine animale 1. Animali morti e parti di animali: a) carni per alimentazione, polleria e cacciagione, allo stato fresco, sotto pelle o sotto piuma - come sopra, spellate o spiumate - come sopra, allo stato secco o comunque conservate 2 3 1/2 1 1 1/2 3 4 1 b) pesce od altri prodotti della pesca per alimentazione, allo stato fresco, spediti con ghiaccio - come sopra, spediti senza ghiaccio - come sopra, allo stato secco o comunque conservato 5 1/2 3 1 1/2 6 1 c) avanzi o residui carnosi di materie animali (carniccio, cartilagini, piedi di agnello per colla, residui carnosi delle macellerie e pescherie, crisalidi e bigattoni e simili - allo stato fresco - allo stato secco 2 1/2 1 1/2 3 1 a) vivi 3 2 5 b) morti, sfarfallati, non finiti (faloppe), di scarto (rugginosi, macchiati, tarlati), gallettame 1 1/2 2 2 1 1 1/2 4 2 a) lana sudicia 1/2 1/2 1 b) lana lavata ed altre fibre animali (pelle, capelli, crine, ecc.) 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 3 1/2 1 1/2 6 1 7. Piume e penne di uccelli (calugine, penne miste quali provengono dalla spennatura) 1/2 1/2 1 8. Seta greggia e cascami di seta 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 2 1 2. Bozzoli reali, anche doppi: 3. Corna, ossa e materie animali affini (balena, tartaruga, corna ed unghie, avorio, ossa, ecc.): a) allo stato naturale b) sgrassate e sgelatinate anche in polvere od in minuzzoli 4. Fibre animali e cascami di fibre animali: 5. Grascie animali o membrane adipose (lardo, sego, sugna) e da altre grascie animali 6. Pelli e membrane animali (budella e vesciche, tendini, pelli comuni, pellicce o pelli fine col pelo): a) allo stato fresco b) allo stato secco oppure conciate (cuoi od altrimenti preparate) 9. Spugne animali: a) gregge b) purgate Istruzioni > 9 Coefficienti percentuali di calo Nelle prime Per ogni 24 24 ore ore successive indivisibili indivisibili segue CATEGORIA DELLE MERCI Calo massimo presunto B) Materie di origine vegetale 1. Vegetali e prodotti vegetali d’ogni sorta per consumo o da lavoro: a) cereali, cibarie e semi oleosi, anche macinati (farine amidacee e farine oleose), droghe aromatiche ed officinali, vegetali tintoriali e tannici, anche ridotti in polvere, eccetto quelli legnosi (lettera h) 1/2 1/2 1 b) fibre vegetali tessili e cascami di fibre vegetali 1/2 1/2 1 2 6 1/2 2 3 8 8 2 6 5 1 2 15 4 10 c) frutta a polpa ed ortaggi (agli, cipolle, rape, patate ed altri tuberi, pomodori, cavoli, carciofi, asparagi, legumi freschi, insalata, ecc.), erbe pratesi ed altri vegetali e prodotti vegetali erbacei o carnosi allo stato fresco d) funghi e tartufi allo stato fresco e) impasti di fibre vegetali (pasta per carta, cellulosa, legnosa, ecc.), in tavole od in grumi, - allo stato umido - come sopra, allo stato secco f) sansa vergine od esausta alla rinfusa o in sacchi g) avanzi o residui di vegetali carnosi, erbacei e pagliosi, provenienti dalla cerna, dalla decozione, dalla distillazione, dalla spremitura, ecc.: - allo stato umido - allo stato secco 3 1 5 1/2 1/2 1 h) vegetali e prodotti vegetali legnosi (frutta, legni, cortecce, radici, ecc., officinali, tintoriali e tannici), avanzi o residui di vegetali legnosi, legni da costruzione e da opera, cascami della lavorazione del legno, legna da ardere, tutti stagionati 1/2 1/2 1 i) legname da costruzione e da opera, legna da ardere ed altri materiali legnosi, tutti non stagionati, avanzi di vegetali legnosi e residui della lavorazione del legno, non secchi. 4 4 8 2. Piante vive di ogni specie 6 5 14 3. Piante recise e parti di piante per ornamento (erbe, foglie, fronde, fiori, ecc.): a) allo stato fresco o di raccolta recente b) allo stato secco 4 1 5 1 1/2 2 4. Burro fresco non in ghiaccio, margarina 3 2 5 5. Concimi naturali (spazzature) 1 1 2 6. Composti chimici in polvere 1/2 1/2 1 7. Foglie di gelso 2 1 4 8. Formaggi e latticini: a) freschi b) stagionati 4 2 2 1 6 4 9. Gelatine, colle, mucillagini, gomme ed altre sostanze 1 - 2 10. Liquidi fermentati od alcolici, in fusti, in serbatoi, ecc. (vedi anche vini) 1 1/2 2 11. Miele, melassa, glucosio ed altre sostanze zuccherine 1 1/2 2 12. Mosto 2 2 5 13. Olio in fusti 1 - 2 Tr enitalia Divisione Cargo > 10 Coefficienti percentuali di calo segue CATEGORIA DELLE MERCI Nelle prime Per ogni 24 24 ore ore successive indivisibili indivisibili Calo massimo presunto 14. Sale comune 1/2 1/2 2 15. Sapone: a) non imballato b) in casse 2 1/2 1/2 4 2 16. Sughi, polpe, salse, paste di polpe 2 1 3 17. Uva fresca da tavola in ceste chiuse 2 - 3 18. Uva fresca da vino in ceste o mastelli (non pigiata) 5 - 8 19. Uva fresca da vino (pigiata) 2 1 5 20. Vinacce in sacchi 2 2 15 A) Materie di origine minerale 1. Metalli e leghe metalliche (ferro, piombo, zinco, stagno, rame, alluminio, nichelio, ecc.): a) in pani o in pezzi b) in rottami, in polvere, in limatura o altri cascami della lavorazione 1 1 2 2. Minerali, rocce e terre di ogni sorta, comprese le scorie, le ceneri, il vetro, le paste ceramiche, lo zolfo e la grafite: a) in pezzi o in masse compatte b) in masse friabili o in polvere 1/2 1/2 1 3. Pirite 1 1 2 4. Carboni vegetali 2 1/2 3 5. Ligniti naturali 3 2 5 B) Materie diverse 1. Bottiglie, bottiglioni, damigiane, fiaschi (non rivestiti e senza imballaggio) 3 1 5 2. Terraglie, maioliche, porcellane, senza imballaggio e vetrerie non incassate 3 1 7 3. Laterizi forati 3 1 5 4. Mattoni 2 1 4 1/2 1/2 1 6. Tubi di gres 1 1 3 7. Uova di gallinacci e di altri volatili 1 1/2 3 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1 II. - MERCI IL CUI CALO È COMMISURATO ALLA DISTANZA PERCORSA 5. Saccarosio greggio o raffinato ed altri zuccheri, contenuti in sacchi di canapa, juta e simili 8. Vini: a) in fiaschi e senza imballaggio b) in bottiglia o in fiaschi riposti in casse o in ceste c) in fusti Istruzioni > 11 ISTRUZIONE 9 (art. 45 CGT) Verbale di accertamento della perdita o dell’avaria Paragrafo 1 Il verbale di accertamento della perdita o avaria (Mod. CH 100) contiene i seguenti dati: - impianto mittente e destinatario; numero e data della spedizione; numero e data di arrivo; generalità complete del Mittente (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale); generalità complete del Destinatario (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale); eventuale trasporto anteriore, in caso di rispedizione; numero del/i carro/i, specificandone le caratteristiche; natura e peso della merce secondo quanto indicato in Lettera di Vettura; numero di matricola del copertone, se presente; quantità complessiva dei piombi e suggelli, provenienza e numero identificativo di ciascuno di essi; eventuali annotazioni sui documenti di trasporto per irregolarità riscontrate ai piombi. Nel verbale è altresì evidenziata la natura e le cause dell’evento e, se possibile, il momento in cui si è verificato. Paragrafo 2 Il verbale è sottoscritto dal Vettore, dal Destinatario e dai periti di parte ove intervenuti i quali redigeranno apposita relazione separata, che entra a far parte integrante del verbale e viene allegata ad esso. Paragrafo 3 Ove necessario, vengono allegate al verbale altresì documenti contabili, fotografie, disegni, analisi di laboratorio e atti o documenti emessi dall’Autorità che le Parti ritengono necessari ai fini dell’accertamento. Paragrafo 4 Il verbale è redatto in doppio originale, uno per ciascuna delle Parti. ISTRUZIONE 10 (art. 51 CGT) Reclamo Paragrafo 1 Il reclamo deve essere presentato al Customer Service /Gestione Merci della stazione di partenza o di arrivo, se riferito al rimborso delle somme percepite in eccesso dal Vettore, può essere, in alternativa, presentato direttamente a “Trenitalia S.p.A., Contabilità Prodotti di Torino, Corso Peschiera 83, 10141 Torino”. Paragrafo 2 Il reclamo deve essere redatto su due originali in carta semplice intestata della Ditta. In esso l’avente titolo descrive i motivi per i quali presenta il reclamo, riportando tutti i dati necessari all’esatta individuazione della fattispecie. Il reclamo relativo alla richiesta di risarcimento dei danni è corredato dell’originale del verbale di cui all’art. 45 CGT, dell’originale del duplicato della Lettera di Vettura nel caso del Mittente o del bollettino di consegna nel caso del Destinatario, nonché di eventuali documenti utili alla definizione del reclamo medesimo. Paragrafo 3 Il Customer Service/Gestione Merci riporta sul duplicato della Lettera di Vettura/bollettino di consegna l’attestazione dell’avvenuta presentazione del reclamo e lo restituisce all’avente titolo unitamente ad uno dei due originali del reclamo con timbro dell’ufficio, data e sottoscrizione per ricevuta. Tr enitalia Divisione Cargo > 12 ISTRUZIONE 11 (art. 53 CGT) Treni aggiuntivi Paragrafo 1 La richiesta di Treni aggiuntivi deve essere effettuata il lunedì di ogni settimana e deve riferirsi a Trasporti da effettuarsi nel periodo ricompreso tra il martedì della settimana successiva e il lunedì di quella ancora seguente, secondo la seguente formula: date tre settimane successive A, B e C, la richiesta viene comunicata al Vettore entro il lunedì della settimana A per i treni aggiuntivi da effettuarsi nel periodo di sette giorni compreso fra il martedì della settimana B ed il lunedì della settimana C. Paragrafo 2 Il Vettore darà comunicazione dell’approvazione o meno della richiesta entro il quarto giorno dalla data di quest’ultima. ISTRUZIONE 12 (art. 59 lett. d) CGT) Terminalizzazioni di Trasporti nelle aree portuali Il Mittente che abbia richiesto il servizio di terminalizzazione in arrivo/partenza del Trasporto in un’area portuale, deve specificare sulla Lettera di Vettura il sito dell’area portuale di destinazione/origine del trasporto nonché l’impianto ferroviario di terminalizzazione, scelto tra quelli messi a disposizione del Vettore, il cui elenco è visibile sul sito www.cargo.trenitalia.it/main/impiantiecentri/select, sul quale è altresì evidenziata la possibilità di effettuare trasporti di merci pericolose. ISTRUZIONE 13 (art. 59 lett. e) CGT) Operazioni e formalità doganali Paragrafo 1 Il Mittente deve indicare in Lettera di Vettura il luogo e il soggetto che effettua le operazioni e formalità doganali. Nel caso in cui si avvalga del servizio offerto dal Vettore relativo all’espletamento di dette operazioni, a questi è dovuto il corrispettivo stabilito nell’apposita Sezione del Listino, il cui ammontare deve essere annotato in Lettera di Vettura. Ove le formalità doganali effettuate in corso di trasporto non siano espletate in concomitanza con le operazione doganali, esse sono obbligatoriamente eseguite dal Vettore. Paragrafo 2 Qualora in corso di Trasporto o dopo lo svincolo, il Mittente intenda incaricare il Vettore dell’espletamento delle formalità e delle operazioni doganali, può farlo con richiesta scritta che il Vettore si riserva di accettare. Paragrafo 3 Il Vettore ha diritto di assistere alle formalità e alle operazioni doganali eseguite in corso di Trasporto dal Mittente, dal Destinatario o dal terzo incaricato. Il Mittente e il Destinatario (o il terzo incaricato) possono assistere alle operazioni doganali eseguite dal Vettore solo per fornire le informazioni necessarie. Paragrafo 4 Dopo lo Svincolo, il Destinatario potrà effettuare a propria cura le formalità e le operazioni doganali relative a merci che siano sottoposte a vincolo doganale con garanzia del Vettore, in una stazione non sede di dogana o fuori dell’ambito ferroviario, depositando presso la stazione destinataria copia dell’autorizzazione o del nulla osta della Dogana competente, e facendo apporre dal Mittente la dicitura “Operazioni doganali a destino - Autorizzazione n. ...” sui documenti di trasporto. Paragrafo 5 La rimozione e la successiva apposizione di nuovi suggelli alle unità di carico effettuate in occasione di formalità ed operazioni doganali eseguite in corso di Trasporto a cura del Mittente/Destinatario o del terzo incaricato vengono effettuate dal Vettore. Istruzioni > 13