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ISTRUZIONI
INDICE
ISTRUZIONE 1
Lunghezza dei binari negli stabilimenti raccordati
Pag.
4
ISTRUZIONE 2
Richieste di Trasporto
4
ISTRUZIONE 3
Compilazione Lettera di Vettura
5
ISTRUZIONE 4
Ordini ulteriori del Mittente e/o modifiche del contratto di Trasporto
7
ISTRUZIONE 5
Operazioni di carico e scarico delle merci
8
ISTRUZIONE 6
Riconsegna dei carri
8
ISTRUZIONE 7
Impedimenti alla riconsegna
8
ISTRUZIONE 8
Tabella dei cali naturali e stradali
9
ISTRUZIONE 9
Verbale di accertamento della perdita o dell’avaria
12
ISTRUZIONE 10
Reclamo
12
ISTRUZIONE 11
Treni aggiuntivi
13
ISTRUZIONE 12
Terminalizzazioni di Trasporti nelle aree portuali
13
ISTRUZIONE 13
Operazioni e formalità doganali
13
Istruzioni > 3
ISTRUZIONE 1 (art. 3.1. lett. e) CGT)
Lunghezza dei binari negli stabilimenti raccordati
Sarà cura del Vettore mettere a disposizione del Mittente i dati relativi alla lunghezza dei binari dedicati al
ricevimento dei carri nei raccordi.
ISTRUZIONE 2 (art. 6 CGT)
Richieste di Trasporto
Paragrafo 1
La richiesta di Trasporto deve essere indirizzata al Customer Service/Gestione Merci della stazione di
partenza. La richiesta di Trasporto ordinario è trattata dai paragrafi 2, 3 e 4 della presente Istruzione, mentre
la richiesta di Trasporto eccezionale è trattata dai paragrafi 5, 6, 7 e 8 sempre della presente Istruzione.
Paragrafo 2
La richiesta di Trasporto ordinario deve contenere le seguenti indicazioni:
-
generalità del Mittente;
natura e peso delle merci da trasportare;
luogo della messa a disposizione;
giorno di effettuazione del carico;
stazione di arrivo;
stazione di transito in caso di trasporti diretti all’estero;
eventuali necessità di servizi accessori di cui all’art. 59 CGT.
Paragrafo 3
Nella richiesta deve altresì essere precisata la quantità e il tipo dei carri occorrenti e, se occorre, la relativa
capacità, superficie o lunghezza. Per i carri diretti all’estero deve essere indicato anche il transito di uscita.
Paragrafo 4
La richiesta deve essere presentata non prima di 60 (sessanta) giorni antecedenti il giorno indicato per
l’inizio del carico e almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di detto giorno. Tuttavia, il Vettore si riserva di
accettare le richieste trasmesse fuori termine, quando le circostanze lo consentano.
Paragrafo 5
È considerato Trasporto eccezionale, anche qualora si svolga su un’altra Rete, quello aventi le seguenti
caratteristiche:
a) Il Trasporto comprendente carichi che, considerate anche le riduzioni di larghezza imposte per tener
conto dell’inscrizione nelle curve, superano il più piccolo dei profili limite di carico ammessi sul
percorso interessato;
b) Il Trasporto comprendente carichi che per la loro massa superano il peso per asse o per metro lineare
ammesso sulle linee che devono essere percorse;
c) Il Trasporto comprendente carichi che non possono essere assicurati secondo le direttive di carico
previste dal RIV (Regolamento Internazionale Veicoli) - Tomi 1 e 2 e per i quali non esistono
assicurazioni alternative equivalenti;
d) Il Trasporto effettuato su 2 o più carri muniti di selle a bilico (merci rigide di elevata lunghezza);
e) Il Trasporto di merce flessibile (per es. rotaie, tondino di acciaio per calcestruzzo, tubi in plastica)
aventi lunghezza superiore a 36 metri caricate su più carri;
f) Il Trasporto effettuato con carri a più di 8 assi;
g) Il Trasporto comprendente veicoli ferroviari di proprietà di Imprese private quando non siano muniti
di apposito libretto valido per la circolazione sull’Infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero di
proprietà di altre Imprese di trasporto quando siano sprovvisti di circolabilità sull’Infrastruttura
ferroviaria nazionale.
Tr enitalia Divisione Cargo > 4
Paragrafo 6
La richiesta di Trasporto eccezionale deve essere inoltrata almeno 30 (trenta) giorni prima, ed oltre ai dati
già previsti al precedente paragrafo 2 deve indicare:
a) le dimensioni della merce da trasportare; nel caso di merce avente forma regolare (ad es. casse di
forma parallelepipeda oppure serbatoi di forma cilindrica) sarà sufficiente indicare le tre dimensioni
(lunghezza x larghezza x altezza) oppure il diametro in mm; in caso di merce avente forma irregolare
oppure serbatoi aventi una o più sporgenze oltre il diametro, dovrà essere presentato anche un disegno
quotato della merce nelle tre viste, possibilmente in scala 1:20;
b) la posizione del centro di gravità nel caso di merci aventi forma irregolare oppure una distribuzione
della masse non omogenea.
Paragrafo 7
Unitamente all’accettazione del Trasporto eccezionale il Vettore consegna al richiedente copia
dell’autorizzazione del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, che il Mittente deve allegare alla Lettera di
Vettura.
Paragrafo 8
Ove interessato, il Mittente può effettuare più Trasporti eccezionali, aventi le medesime caratteristiche,
durante il periodo di validità dell’autorizzazione di cui al precedente paragrafo 7.
ISTRUZIONE 3 (artt. 9 e 10 CGT)
Compilazione Lettera di Vettura
Paragrafo 1
Il mittente è obbligato a compilare le seguenti caselle della Lettera di Vettura Mod. Ci 93:
Casella 5
- Stazione mittente abilitata al trasporto merci;
Casella 7
- Stazione destinataria abilitata al trasporto merci;
Casella 10 - Generalità complete del Mittente (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale)
nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose;
Casella 12 - Generalità complete del destinatario (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice
Fiscale) nonché recapito telefonico in caso di trasporto di merci pericolose;
Casella 14 - Quantità totale dei carri;
Casella 15 - Indicazione se la spedizione è in porto “Franco” (pagamento a cura del mittente) o in porto
“Assegnato” (pagamento a cura del destinatario);
Casella 17 - Indicazione se la merce rientra tra quelle previste dal RID;
Casella 19 - Quantità totale dei colli;
Casella 20 - Per trasporti a treno completo va indicato il peso lordo totale e, nel caso di trasporto di UTI,
i relativi codici di lunghezza;
Casella 23 - Tipo di imballaggio;
Casella 24 - Marche dell’imballaggio;
Casella 25 - Numeri delle marche dell’imballaggio;
Casella 26 - Per trasporti a carro singolo o a gruppi di carri va indicato, in cifre e in lettere, il peso lordo
(merce + imballaggio) e, se conosciuto, il peso netto;
Casella 27 - Descrizione merceologica della merce, quantità (in cifre e in lettere) e qualità;
Per le merci pericolose ammesse al trasporto va indicata, oltre ai nomi usati nel commercio
ove consentiti, la designazione ufficiale del trasporto prescritta dal RID completata, nel caso
di nomi generici o designazione non altrimenti specificata (n.a.s.), con il nome tecnico
nonché il Numero di Pericolo ed il Codice ONU. In caso di trasporto di rifiuti di merci
Istruzioni > 5
pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi) la designazione ufficiale di trasporto deve essere
preceduta dalla menzione “RIFIUTO”, a meno che questo termine non faccia già parte della
designazione ufficiale di trasporto prevista dal RID. In tutti gli altri casi di trasporto di rifiuti,
il mittente deve comunque sempre indicare la dicitura “RIFIUTO” ed il tipo in base alla
classificazione prevista dalle norme in materia (rifiuti urbani o speciali, pericolosi o non
pericolosi).
Nel caso di un unico carro, il cui carico è costituito da UTI va indicata, per ciascuna di
esse, il codice di lunghezza, la tara, il peso in chilogrammi della merce contenuta e la
relativa descrizione merceologica, il numero del sigillo, la destinazione finale e, se destinata
all’imbarco, il numero identificativo della prenotazione della nave e l’indicazione del
transitario;
Casella 36 - Tipo del trasporto (a Treno Completo, a Gruppi di carri, a Carro singolo);
Casella 46 - Nel caso di spedizioni da/per Porti o rispedizioni da/per transiti di confine va indicato il
Paese di provenienza e/o di destinazione finale, e nel solo caso di rispedizione da transito
di confine vanno indicati gli estremi della spedizione ferroviaria di origine;
Casella 51 - Marcatura numerica del carro (11 cifre + 1 di autocontrollo); nel caso di più carri va riportata
la dizione “vedi Distinta” e i dati dei carri saranno elencati su specifico documento a parte
successivamente descritto;
Casella 61 - Data e firma del mittente per il perfezionamento del contratto di trasporto;
ulteriore data e firma del mittente per approvazione esplicita delle clausole di cui agli artt.
1341 e 1342 c.c..
Paragrafo 2
Il Mittente, ricorrendone i presupposti, compila le seguenti caselle:
Casella 6
- Indicazione del codice del raccordo di partenza e della ragione sociale del Gestore;
Casella 8
- Indicazione del codice del raccordo di arrivo e della ragione sociale del Gestore;
Casella 9
- Indicazione della località di destinazione finale della merce, ove questa non corrisponda ad
una stazione abilitata;
Casella 11 - Generalità complete di chi è autorizzato ad agire per conto del Mittente (Ragione Sociale,
indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale);
Casella 13 - Generalità complete di chi è autorizzato ad agire per conto del Destinatario (Ragione
Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale);
Casella 16 - Indicazione dell’eventuale Contratto commerciale;
Casella 18 - Tipo di pagamento utilizzato (Pagamento Differito presso Contabilità Prodotti, Conto
Corrente Centralizzato di Gestione, contanti);
Casella 35 - Indicazione degli eventuali servizi accessori richiesti :
a) carrellamento a domicilio del vagone;
b) fornitura di copertone;
c) verifica del peso della merce e/o della tara del carro (art. 12 CGT).
Casella 37 - Elenco dei documenti allegati alla Lettera di Vettura;
Casella 41 - Indicazione della località di svolgimento delle operazioni doganali, del soggetto incaricato
dell’espletamento e se debbano avvenire o meno in ambito ferroviario;
Casella 42 - Indicazione del numero della dichiarazione d’intenti, nel caso in cui il Mittente intenda
usufruire della non applicazione dell’IVA;
Casella 44 - Generalità complete del soggetto al quale deve essere riconsegnata la merce (Ragione
Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale), nonché il recapito telefonico in caso di
trasporto di merci pericolose qualora il Destinatario indicato in casella 12 non provveda
allo svincolo;
Casella 45 - Indicazione dell’ articolo e comma del DPR 633/72, nel caso di esenzione dall’applicazione
dell’IVA.
Tr enitalia Divisione Cargo > 6
Paragrafo 3
Nel caso in cui la Lettera di Vettura riguardi la spedizione di più di un carro, il mittente dovrà allegare
un’apposita distinta, riportante i seguenti dati:
a) numero totale dei carri;
b) numero progressivo del foglio / numero totale dei fogli;
c) numero progressivo del carro;
d) matricola numerica del carro.
Per i carri multi-modulo indicazione del modulo con lettera progressiva:
“A” per il primo modulo
“B” per il secondo modulo
“C” per il terzo modulo
“D” per il quarto modulo
“E” per il quinto modulo
Per ciascun carro o modulo:
a) descrizione della merce caricata;
b) peso netto in chilogrammi della merce;
c) eventuale codice del raccordo mittente;
d) eventuale codice del raccordo destinatario.
Nel caso in cui il carico sia composto da UTI, oltre alle suddette informazioni, per ciascun carro o modulo,
verranno indicate quelle caricate e, per ciascuna di esse:
a) il codice di lunghezza (20, 30, 40 o 45);
b) la tara;
c) il peso in chilogrammi della merce contenuta e la relativa descrizione merceologica,
d) il numero del sigillo;
e) il numero identificativo della prenotazione della nave e l’indicazione del transitario;
f) l’effettiva destinazione.
Paragrafo 4
Nel caso di merci provenienti da Paesi Terzi, viaggianti tra due località italiane sotto vincolo doganale, il
documento di trasporto da utilizzare è la Lettera di Vettura denominata “CIM Speciale”, simile a quella
utilizzata in Servizio Internazionale, di cui ricalca anche la compilazione.
Paragrafo 5
Nel caso di trasporto cumulativo di merci, il Mittente si avvale della Lettera di Vettura Mod.Ci 96, per la
quale valgono le medesime regole di compilazione di cui al presente articolo.
ISTRUZIONE 4 (art. 15 CGT)
Ordini ulteriori del Mittente e/o modifiche del contratto di Trasporto
Il Mittente impartirà eventuali ordini ulteriori e/o modifiche al contratto al Customer Service/Gestione
Merci della stazione di partenza o della stazione di arrivo del Trasporto ovvero ad una stazione intermedia
abilitata posta lungo il percorso, usando il modulo all’uopo previsto e presentando il duplicato della Lettera
di Vettura, che gli viene restituito con l’annotazione delle disposizioni impartite.
Istruzioni > 7
ISTRUZIONE 5 (art. 18 e 31 CGT)
Operazioni di carico e scarico delle merci
Paragrafo 1
Il Mittente/Destinatario deve valutare il tempo occorrente al carico/scarico di ogni singolo carro in modo
da completare tali operazioni (compresa la piombatura del carro) entro l’orario di chiusura dello scalo così
come indicato nel sito istituzionale internet del Vettore.
Paragrafo 2
Nel caso di carico di più UTI sul medesimo carro, queste, dopo la piombatura, devono essere collocate
porta contro porta in modo da impedirne l’apertura in corso di viaggio. Qualora ciò non sia possibile le
porte, oltre che piombate, devono essere assicurate con barra fermaporta.
ISTRUZIONE 6 (art. 33 CGT)
Riconsegna dei carri
Paragrafo 1
La riconsegna dei carri implica anche lo scarico degli imballaggi, dei mezzi di assicurazione e di quant’altro
utilizzato per il Trasporto.
Paragrafo 2
Qualora il Mittente riutilizzi gli stessi carri per un ciclo di trasporti di merci della stessa tipologia, la pulizia
può essere effettuata una sola volta alla fine del ciclo.
Paragrafo 3
Ad operazioni ultimate, il Destinatario restituisce il carro al Customer Service/Gestione Merci della Stazione
di arrivo, il quale procede alla verifica della regolarità della riconsegna.
ISTRUZIONE 7 (art. 34 CGT)
Impedimenti alla riconsegna
Paragrafo 1
A titolo esemplificativo e non esaustivo si verifica impedimento alla riconsegna nel caso di:
a) impossibilità di rintracciare il Destinatario;
b) rifiuto da parte del Destinatario di svincolare la merce;
c) sequestro della merce da parte dell’Autorità;
d) pignoramento della merce da parte di terzi.
Paragrafo 2
Nei casi di cui al paragrafo precedente, il Customer Service/Gestione Merci della stazione di destinazione
della merce comunica al Mittente, in forma scritta con il mezzo più sollecito, gli impedimenti che sorgono
alla riconsegna della merce.
Paragrafo 3
Il Mittente, deve impartire, in forma scritta, le proprie istruzioni al Customer Service/Gestione Merci della
stazione di partenza o di quella di arrivo.
Paragrafo 4
Nel caso in cui il Vettore ritenga di dare seguito alle disposizioni del Mittente, annota le variazioni sul
duplicato della Lettera di Vettura, che restituisce al Mittente. In caso contrario, il Vettore procederà, dopo
averne informato il Mittente, a dar corso alle operazioni di cui all’art. 36 CGT.
Tr enitalia Divisione Cargo > 8
ISTRUZIONE 8 (art. 44 CGT)
Tabella dei cali naturali e stradali
Coefficienti percentuali di calo
CATEGORIA DELLE MERCI
Nelle prime Per ogni 24
24 ore
ore successive
indivisibili
indivisibili
Calo
massimo
presunto
I. - MERCI IL CUI CALO È COMMISURATO AL TEMPO
A) Materie di origine animale
1. Animali morti e parti di animali:
a) carni per alimentazione, polleria e cacciagione, allo stato fresco, sotto
pelle o sotto piuma
- come sopra, spellate o spiumate
- come sopra, allo stato secco o comunque conservate
2
3
1/2
1
1
1/2
3
4
1
b) pesce od altri prodotti della pesca per alimentazione, allo stato
fresco, spediti con ghiaccio
- come sopra, spediti senza ghiaccio
- come sopra, allo stato secco o comunque conservato
5
1/2
3
1
1/2
6
1
c) avanzi o residui carnosi di materie animali (carniccio, cartilagini,
piedi di agnello per colla, residui carnosi delle macellerie e
pescherie, crisalidi e bigattoni e simili
- allo stato fresco
- allo stato secco
2
1/2
1
1/2
3
1
a) vivi
3
2
5
b) morti, sfarfallati, non finiti (faloppe), di scarto (rugginosi, macchiati,
tarlati), gallettame
1
1/2
2
2
1
1
1/2
4
2
a) lana sudicia
1/2
1/2
1
b) lana lavata ed altre fibre animali (pelle, capelli, crine, ecc.)
1/2
1/2
1
1/2
1/2
1
3
1/2
1
1/2
6
1
7. Piume e penne di uccelli (calugine, penne miste quali provengono dalla
spennatura)
1/2
1/2
1
8. Seta greggia e cascami di seta
1/2
1/2
1
1
1/2
1/2
1/2
2
1
2. Bozzoli reali, anche doppi:
3. Corna, ossa e materie animali affini (balena, tartaruga, corna ed unghie,
avorio, ossa, ecc.):
a) allo stato naturale
b) sgrassate e sgelatinate anche in polvere od in minuzzoli
4. Fibre animali e cascami di fibre animali:
5. Grascie animali o membrane adipose (lardo, sego, sugna) e da altre
grascie animali
6. Pelli e membrane animali (budella e vesciche, tendini, pelli comuni,
pellicce o pelli fine col pelo):
a) allo stato fresco
b) allo stato secco oppure conciate (cuoi od altrimenti preparate)
9. Spugne animali:
a) gregge
b) purgate
Istruzioni > 9
Coefficienti percentuali di calo
Nelle prime Per ogni 24
24 ore
ore successive
indivisibili
indivisibili
segue CATEGORIA DELLE MERCI
Calo
massimo
presunto
B) Materie di origine vegetale
1. Vegetali e prodotti vegetali d’ogni sorta per consumo o da lavoro:
a) cereali, cibarie e semi oleosi, anche macinati (farine amidacee e
farine oleose), droghe aromatiche ed officinali, vegetali tintoriali e
tannici, anche ridotti in polvere, eccetto quelli legnosi (lettera h)
1/2
1/2
1
b) fibre vegetali tessili e cascami di fibre vegetali
1/2
1/2
1
2
6
1/2
2
3
8
8
2
6
5
1
2
15
4
10
c) frutta a polpa ed ortaggi (agli, cipolle, rape, patate ed altri tuberi,
pomodori, cavoli, carciofi, asparagi, legumi freschi, insalata, ecc.),
erbe pratesi ed altri vegetali e prodotti vegetali erbacei o carnosi allo
stato fresco
d) funghi e tartufi allo stato fresco
e) impasti di fibre vegetali (pasta per carta, cellulosa, legnosa, ecc.), in
tavole od in grumi,
- allo stato umido
- come sopra, allo stato secco
f) sansa vergine od esausta alla rinfusa o in sacchi
g) avanzi o residui di vegetali carnosi, erbacei e pagliosi, provenienti
dalla cerna, dalla decozione, dalla distillazione, dalla spremitura, ecc.:
- allo stato umido
- allo stato secco
3
1
5
1/2
1/2
1
h) vegetali e prodotti vegetali legnosi (frutta, legni, cortecce, radici, ecc.,
officinali, tintoriali e tannici), avanzi o residui di vegetali legnosi,
legni da costruzione e da opera, cascami della lavorazione del legno,
legna da ardere, tutti stagionati
1/2
1/2
1
i) legname da costruzione e da opera, legna da ardere ed altri materiali
legnosi, tutti non stagionati, avanzi di vegetali legnosi e residui della
lavorazione del legno, non secchi.
4
4
8
2. Piante vive di ogni specie
6
5
14
3. Piante recise e parti di piante per ornamento (erbe, foglie, fronde, fiori, ecc.):
a) allo stato fresco o di raccolta recente
b) allo stato secco
4
1
5
1
1/2
2
4. Burro fresco non in ghiaccio, margarina
3
2
5
5. Concimi naturali (spazzature)
1
1
2
6. Composti chimici in polvere
1/2
1/2
1
7. Foglie di gelso
2
1
4
8. Formaggi e latticini:
a) freschi
b) stagionati
4
2
2
1
6
4
9. Gelatine, colle, mucillagini, gomme ed altre sostanze
1
-
2
10. Liquidi fermentati od alcolici, in fusti, in serbatoi, ecc. (vedi anche vini)
1
1/2
2
11. Miele, melassa, glucosio ed altre sostanze zuccherine
1
1/2
2
12. Mosto
2
2
5
13. Olio in fusti
1
-
2
Tr enitalia Divisione Cargo > 10
Coefficienti percentuali di calo
segue CATEGORIA DELLE MERCI
Nelle prime Per ogni 24
24 ore
ore successive
indivisibili
indivisibili
Calo
massimo
presunto
14. Sale comune
1/2
1/2
2
15. Sapone:
a) non imballato
b) in casse
2
1/2
1/2
4
2
16. Sughi, polpe, salse, paste di polpe
2
1
3
17. Uva fresca da tavola in ceste chiuse
2
-
3
18. Uva fresca da vino in ceste o mastelli (non pigiata)
5
-
8
19. Uva fresca da vino (pigiata)
2
1
5
20. Vinacce in sacchi
2
2
15
A) Materie di origine minerale
1. Metalli e leghe metalliche (ferro, piombo, zinco, stagno, rame,
alluminio, nichelio, ecc.):
a) in pani o in pezzi
b) in rottami, in polvere, in limatura o altri cascami della lavorazione
1
1
2
2. Minerali, rocce e terre di ogni sorta, comprese le scorie, le ceneri, il
vetro, le paste ceramiche, lo zolfo e la grafite:
a) in pezzi o in masse compatte
b) in masse friabili o in polvere
1/2
1/2
1
3. Pirite
1
1
2
4. Carboni vegetali
2
1/2
3
5. Ligniti naturali
3
2
5
B) Materie diverse
1. Bottiglie, bottiglioni, damigiane, fiaschi (non rivestiti e senza imballaggio)
3
1
5
2. Terraglie, maioliche, porcellane, senza imballaggio e vetrerie non incassate
3
1
7
3. Laterizi forati
3
1
5
4. Mattoni
2
1
4
1/2
1/2
1
6. Tubi di gres
1
1
3
7. Uova di gallinacci e di altri volatili
1
1/2
3
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1
1
1
II. - MERCI IL CUI CALO È COMMISURATO ALLA DISTANZA
PERCORSA
5. Saccarosio greggio o raffinato ed altri zuccheri, contenuti in sacchi di
canapa, juta e simili
8. Vini:
a) in fiaschi e senza imballaggio
b) in bottiglia o in fiaschi riposti in casse o in ceste
c) in fusti
Istruzioni > 11
ISTRUZIONE 9 (art. 45 CGT)
Verbale di accertamento della perdita o dell’avaria
Paragrafo 1
Il verbale di accertamento della perdita o avaria (Mod. CH 100) contiene i seguenti dati:
-
impianto mittente e destinatario;
numero e data della spedizione;
numero e data di arrivo;
generalità complete del Mittente (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale);
generalità complete del Destinatario (Ragione Sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale);
eventuale trasporto anteriore, in caso di rispedizione;
numero del/i carro/i, specificandone le caratteristiche;
natura e peso della merce secondo quanto indicato in Lettera di Vettura;
numero di matricola del copertone, se presente;
quantità complessiva dei piombi e suggelli, provenienza e numero identificativo di ciascuno di essi;
eventuali annotazioni sui documenti di trasporto per irregolarità riscontrate ai piombi.
Nel verbale è altresì evidenziata la natura e le cause dell’evento e, se possibile, il momento in cui si è
verificato.
Paragrafo 2
Il verbale è sottoscritto dal Vettore, dal Destinatario e dai periti di parte ove intervenuti i quali redigeranno
apposita relazione separata, che entra a far parte integrante del verbale e viene allegata ad esso.
Paragrafo 3
Ove necessario, vengono allegate al verbale altresì documenti contabili, fotografie, disegni, analisi di
laboratorio e atti o documenti emessi dall’Autorità che le Parti ritengono necessari ai fini dell’accertamento.
Paragrafo 4
Il verbale è redatto in doppio originale, uno per ciascuna delle Parti.
ISTRUZIONE 10 (art. 51 CGT)
Reclamo
Paragrafo 1
Il reclamo deve essere presentato al Customer Service /Gestione Merci della stazione di partenza o di
arrivo, se riferito al rimborso delle somme percepite in eccesso dal Vettore, può essere, in alternativa,
presentato direttamente a “Trenitalia S.p.A., Contabilità Prodotti di Torino, Corso Peschiera 83, 10141
Torino”.
Paragrafo 2
Il reclamo deve essere redatto su due originali in carta semplice intestata della Ditta. In esso l’avente titolo
descrive i motivi per i quali presenta il reclamo, riportando tutti i dati necessari all’esatta individuazione
della fattispecie. Il reclamo relativo alla richiesta di risarcimento dei danni è corredato dell’originale del
verbale di cui all’art. 45 CGT, dell’originale del duplicato della Lettera di Vettura nel caso del Mittente o
del bollettino di consegna nel caso del Destinatario, nonché di eventuali documenti utili alla definizione
del reclamo medesimo.
Paragrafo 3
Il Customer Service/Gestione Merci riporta sul duplicato della Lettera di Vettura/bollettino di consegna
l’attestazione dell’avvenuta presentazione del reclamo e lo restituisce all’avente titolo unitamente ad uno
dei due originali del reclamo con timbro dell’ufficio, data e sottoscrizione per ricevuta.
Tr enitalia Divisione Cargo > 12
ISTRUZIONE 11 (art. 53 CGT)
Treni aggiuntivi
Paragrafo 1
La richiesta di Treni aggiuntivi deve essere effettuata il lunedì di ogni settimana e deve riferirsi a Trasporti
da effettuarsi nel periodo ricompreso tra il martedì della settimana successiva e il lunedì di quella ancora
seguente, secondo la seguente formula: date tre settimane successive A, B e C, la richiesta viene
comunicata al Vettore entro il lunedì della settimana A per i treni aggiuntivi da effettuarsi nel periodo di
sette giorni compreso fra il martedì della settimana B ed il lunedì della settimana C.
Paragrafo 2
Il Vettore darà comunicazione dell’approvazione o meno della richiesta entro il quarto giorno dalla data
di quest’ultima.
ISTRUZIONE 12 (art. 59 lett. d) CGT)
Terminalizzazioni di Trasporti nelle aree portuali
Il Mittente che abbia richiesto il servizio di terminalizzazione in arrivo/partenza del Trasporto in un’area
portuale, deve specificare sulla Lettera di Vettura il sito dell’area portuale di destinazione/origine del
trasporto nonché l’impianto ferroviario di terminalizzazione, scelto tra quelli messi a disposizione del
Vettore, il cui elenco è visibile sul sito www.cargo.trenitalia.it/main/impiantiecentri/select, sul quale è
altresì evidenziata la possibilità di effettuare trasporti di merci pericolose.
ISTRUZIONE 13 (art. 59 lett. e) CGT)
Operazioni e formalità doganali
Paragrafo 1
Il Mittente deve indicare in Lettera di Vettura il luogo e il soggetto che effettua le operazioni e formalità
doganali. Nel caso in cui si avvalga del servizio offerto dal Vettore relativo all’espletamento di dette
operazioni, a questi è dovuto il corrispettivo stabilito nell’apposita Sezione del Listino, il cui ammontare
deve essere annotato in Lettera di Vettura. Ove le formalità doganali effettuate in corso di trasporto non
siano espletate in concomitanza con le operazione doganali, esse sono obbligatoriamente eseguite dal
Vettore.
Paragrafo 2
Qualora in corso di Trasporto o dopo lo svincolo, il Mittente intenda incaricare il Vettore dell’espletamento
delle formalità e delle operazioni doganali, può farlo con richiesta scritta che il Vettore si riserva di
accettare.
Paragrafo 3
Il Vettore ha diritto di assistere alle formalità e alle operazioni doganali eseguite in corso di Trasporto dal
Mittente, dal Destinatario o dal terzo incaricato. Il Mittente e il Destinatario (o il terzo incaricato) possono
assistere alle operazioni doganali eseguite dal Vettore solo per fornire le informazioni necessarie.
Paragrafo 4
Dopo lo Svincolo, il Destinatario potrà effettuare a propria cura le formalità e le operazioni doganali
relative a merci che siano sottoposte a vincolo doganale con garanzia del Vettore, in una stazione non sede
di dogana o fuori dell’ambito ferroviario, depositando presso la stazione destinataria copia
dell’autorizzazione o del nulla osta della Dogana competente, e facendo apporre dal Mittente la dicitura
“Operazioni doganali a destino - Autorizzazione n. ...” sui documenti di trasporto.
Paragrafo 5
La rimozione e la successiva apposizione di nuovi suggelli alle unità di carico effettuate in occasione di
formalità ed operazioni doganali eseguite in corso di Trasporto a cura del Mittente/Destinatario o del terzo
incaricato vengono effettuate dal Vettore.
Istruzioni > 13