Società,sìallaratifica diattiextra-statuto

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Società,sìallaratifica diattiextra-statuto
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Il Sole 24 Ore Norme e tributi Lunedì 21 Aprile 2008 - N. 110
Giustizia e sentenze
Cassazione. Il superamento dei confini non sempre determina nullità
Società, sì alla ratifica
di atti extra-statuto
L’amministratore che eccede può essere «salvato»
Giovanni Negri
La società può ratificare
l’atto compiuto dall’amministratoreal di fuori dei poteri attribuitigli. Lo precisa la Corte
di cassazione con la sentenza
n. 9905 della Prima sezione civile depositata il 15 aprile. La
pronuncia si è occupata del ricorso presentato da un gruppo
di banche nei confronti di una
società a responsabilità limitatacheavevaconcessoun’ipoteca su alcuni beni di proprietà
per i crediti vantati dagli istituti di credito nei confronti di un
gruppo industriale. Gruppo industriale nei confronti del quale, però, la Srl non aveva alcun
legame azionario, né diretto né
indiretto. Per questo, la società
avevachiestochevenisseannullata per carenza d’interesse la
delibera presa dall’assemblea,
in contrasto con lo statuto, con
la quale veniva autorizzata la
concessione delle garanzie.
Nell’affrontare la questione
e nell’accogliere il ricorso delle banche contro la pronuncia
della Corte d’appello che aveva riconosciuto, tra l’altro, come la delibera assembleare
non era idonea a rimuovere
ogni limite al potere di agire
degli amministratori e, quindi, della società, la sentenza introduce una sorta da possibilità di sanatoria con efficacia retroattiva. Secondo la lettura
della Corte l’«eccedenza»
dell’atto rispetto ai limiti posti
dall’oggetto sociale e dallo statuto, come pure la sua realizza-
zione al di fuori dei poteri conferiti, non va a costituire un caso di nullità, ma semmai di
inefficacia e di difficoltà a opporre l’atto stesso nei confronti di eventuali terzi.
Vistopoichetoccaallasocietà, e solo a lei, respingere gli effettidell’attoformalmenteirregolare, deve nello stesso tempo essere riconosciuto alla medesimasocietàilpoterediassumere quegli effetti con valore
retroattivo attraverso una misuradiratifica.Inalternativaalla ratifica è invece sempre possibile una delibera autorizzativa, in grado di rimuovere "ora
per allora" i limiti in capo
all’amministratore.Una specie
disanatoria,insomma, lacuidiscrezionalità spetta comunque
sempre a una manifestazione
di assenso da parte della società. «Ne deriva – sottolinea la
Corte–cheogniquestionerelativaall’estraneitàdell’attocompiuto dall’amministratore rispetto all’oggetto sociale è da
ritenersi irrilevante a seguito e
pereffettodell’adozione di una
delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società,
posto che tale delibera impegna la società medesima alla
condotta di essa esecutiva e ad
essa conforme posta in essere
dall’organo di gestione, idonea
omenoche siaal perseguimento dell’oggetto sociale».
Si tratta di una conseguenza in qualche modo collegata,
osserva ancora la Cassazione,
al regime della rappresentan-
Effetto sanatoria
1 Cassazione civile
sentenza n. 9905 del 2008
6.1. QuestaCortehaaffermato
ilprincipio,condivisodal
collegio,percuiintemadi
societàdicapitali,l’eccedenza
dell’attorispettoailimiti
dell’oggettosociale,ovveroil
suocompimento
aldifuorideipotericonferiti,
nonintegraun’ipotesi
dinullitàdell’attomedesimo,
ma,alpiù,diinefficacia
ediinopponibilitàneirapporti
coniterzi;epostocheè
rimessoallasocietà,
esoloaessa,direspingere
glieffettidell’atto,deve
correlativamenteessere
riconosciutoallasocietà
ilpoteredi assumereexTunc
queglieffettivi,attraverso
laratifica,ovverodi farli
preventivamentepropri,
attraversounadelibera
autorizzativa,capace
dirimuovereilimitidel
potererappresentativo
dell’amministratore.
Nederivacheogniquestione
relativaallaestraneità
dell’attocompiuto
dall’amministratorerispetto
all’oggettosocialeè
daritenersiirrilevante
aseguitoepereffetto
dell’adozionediunadelibera
diautorizzazionepreventiva
adottatadallasocietà(...).
za. Per cui, se l’inefficacia
dell’atto è conseguenza proprio di questo regime e della
fuoriuscita dai limiti di un corretto mandato, se il rappresentato in via preventiva o successiva con la ratifica fa proprio
l’atto del rappresentante, non
può verificarsi una lesione
dell’interesse tutelato e non
può configurarsi il problema
dell’inefficacia dell’atto nei
confronti del terzo.
Una possibilità di regolarizzazione retroattiva che i giudici di merito non hanno tenuto
presenteeche laCorte haadesso contestato richiamandoli al
rispetto del principio. Hanno
infatti preferito percorrere
una strada che li portava a
escludere l’efficacia della delibera assembleare della Srl nel
rimuovere ogni ostacolo al potere di agire degli amministratori. Per la Corte d’appello, così, non è possibile annullare
ogni differenza tra limiti ai poteri gestori dell’amministratore e limiti alla capacità di agire
della società; inoltre per i giudici di secondo grado va precisato che l’interesse della società non può essere identificato
con quello attuato con delibera assunta dall’assemblea ordinaria anche se all’unanimità
«poiché la sua determinazione deve prescindere, per esigenze di certezza giuridica,
dallamutevolezza delle valutazioni e dei motivi che determinano occasionali e transeunti
maggioranze».
Danni. Niente risarcimento ai vicini di casa per il disturbo procurato dall’animale
Can che abbaia ... non paga
Paolo Russo
Can che abbaia… non costringe i propri padroni a risarcire i danni ai vicini di casa. Se il
regolamentocondominialeimpone di evitare disturbi ai vicini di casa, è necessario che i padronidell’amico a quattrozampe vi si conformino e facciano
in modo che la presenza di animalinon sialesivadei dirittidegli altri condomini, riducendo
alminimoleoccasionididisturbo e prevenendo le possibili
causediagitazioneedeccitazionedell’animale,soprattuttonelle ore notturne. Tuttavia, non
sono tenuti a risarcire i vicini
per il disturbo.
Lo ha stabilito la Cassazione
con la sentenza 7856/08 a conferma delle decisioni dei giudicidimerito. La vicendatrae originedalle doglianzediuninqui-
lino di un condominio che aveva citato una coppia proprietaria di un cane che abbaiava di
continuo.Ilgiudice dipaceaveva ingiunto diosservare ilregolamento condominiale, evitando l’abbaiare del loro cane; aveva rigettato, però, la domanda
di risarcimento dei danni. Ad
analoga conclusione si era pervenuti in appello, evidenziandosi in sentenza: a) che
«dall’istruttoria testimoniale
era emerso con certezza che il
cane di proprietà dei convenuti aveva la tendenza ad abbaiare ogni qualvolta sentiva suonareil campanelloo quandoavvertiva la presenza di persone
all’interno dello stabile, e spesso anche nelle ore notturne»;
b) che «la natura dell’animale
non poteva essere coartata al
punto da impedirgli del tutto
diabbaiaree cheepisodi saltuari di disturbo da parte del cane
potevano e dovevano essere
tollerati dai vicini, in nome dei
principi del vivere civile»; c)
chequesto non toglie però l’obbligo dei padroni dell’animale
«di conformarsi al regolamento condominiale».
Controtaledecisioneiconiugi ricorrevano in Cassazione,
deducendo anzitutto che i giudici avevano trascurato di considerare che il regolamento di
condominio non fissava parametri più rigorosi di quelli previsti dall’articolo 844 del Codice civile, «per cui la occasionaleesistenza di rumori noncomportava automaticamente la
violazione della disposizione
codicistica,laqualeavrebbepotuto considerarsi realizzata solo ove fosse stato provato il su-
peramento della normale tollerabilità».LaSuprema Corte, invece, rigettando l’assunto in
questione, ha evidenziato comeigiudicidimerito:a)avessero ritenuto «non occasionale»
l’abbaiare del cane, «con superamento della normale tollerabilità di immissioni di rumore e
la esattezza di tale considerazione non viene censurata»; b)
avessero altresì ritenuto nella
specie sussistente «la violazione del regolamento del condominio per il continuo ed ingiustificato abbaiare del cane, anche volendo tenere conto della
naturadell’animalechenonpoteva essere coartata, fino ad impedirgli di abbaiare del tutto».
Nel confermare la decisione,
la Corte ha però chiarito come i
padroni dell’animale, pur dovendo impegnarsi per evitare i
rumori molesti, non sono comunque tenuti ad assicurare ai
vicini alcun risarcimento per il
disturbo arrecato.
LEMASSIME
A CURA DELLA RIVISTA Il Merito
DIRITTO D’AUTORE
Dvd falsi, scatta
anche la ricettazione
In materia di tutela del diritto
d’autore sulle opere
dell’ingegno, per le condotte
poste in essere dopo l’entrata
in vigore del Dlgs 68/03, che
ha abrogato l’articolo 16 della
legge 248/00, è configurabile
il concorso tra il reato di
ricettazione e quello di
commercio di prodotti
audiovisivi abusivamente
riprodotti quando l’agente,
oltre a ricevere supporti
audiovisivi, fonografici,
informatici o multimediali
non conformi alle
prescrizioni legali, li detenga
al fine di commercializzarli.
(F.Cia.)
Tribunale di Avellino, sentenza
1926/07 - Giudice monocratico
Sicuranza
PROSTITUZIONE
Il concorso
del favoreggiamento
Il reato di sfruttamento della
prostituzione può concorrere
con quello di
favoreggiamento, data la
diversità dell’elemento
materiale, di quello
psicologico e del bene
giuridico protetto. Infatti,
mentre quest’ultimo è
ravvisabile in qualsiasi
attività che renda possibile
l’esercizio del meretricio di
altra persona, ossia che risulti
idonea a procurare favorevoli
condizioni per l’esercizio
della prostituzione, realizzata
con la consapevolezza di
agevolare, con il proprio
apporto, il commercio altrui
del proprio corpo, senza che
abbia rilievo il movente che
determina l’azione, il quale
deve essere ritenuto
ininfluente ai fini della
sussistenza del reato, nel
reato di sfruttamento della
prostituzione ha luogo la
partecipazione totale o
parziale del lenone ai
proventi di detta attività,
qualunque siano le modalità
di partecipazione e anche in
presenza di una dazione
spontanea da parte della
prostituta. (F.Cia.)
Tribunale di Crotone, Sezione
Gip-Gup, sentenza 73/07 - Giudice
Lucente
FURTO
L’aggravante
della violenza
In tema di furto, l’aggravante
della violenza sulle cose di cui
al n. 2 dell’articolo 625 del
Codice penale è integrata
ogni qual volta l’opera posta
dall’uomo a difesa o a tutela
del suo patrimonio sia stata
manomessa in modo tale che,
per riportarla ad assolvere la
sua normale funzione, sia
necessaria un’attività di
ripristino. (F.Cia.)
Tribunale di Napoli, Sezione I,
sentenza 7041/07 - Giudice
monocratico Di Stefano
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Maria Adele Cerizza
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dell’Ue (all’indirizzo internet
ec.europa.eu/justice
_home/funding/intro/funding_intro_en.htm)
tutti i documenti utili per la
presentazione dei progetti riguardanti i programmi Daph-
LE MATERIE
Dai diritti fondamentali
alla sicurezza
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queste le scelte
della Commissione
ne III, Diritti fondamentali e
cittadinanza, Giustizia civile,
Giustizia Penale e Prevenzione e informazione in materia
di droga, che fanno parte del
Programma generale diritti
fondamentali e giustizia . Così come, nell’ambito del programma generale Sicurezza
e tutela delle libertà sono
aperti gli inviti per il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e altri rischi
correlati» e «Prevenzione e
lotta contro la criminalità».
Tutti questi programmi,
che rispondono a scelte mirate dell’Unione europea, sono
appunto gestiti direttamente
dalla Commissione, con la metodologia degli inviti a presentare proposte (call for proposals) cui possono partecipare
soggetti in cooperazione tran-
LEPROPOSTEDEL SOLE
Il nuovo processo fallimentare:
327 formule con evoluzione normativa,
note di commento e giurisprudenza
Directories
Le prossime scadenze
snazionale. Questo significa
che i progetti devono essere
presentati da almeno tre partner provenienti da diversi Paesi Ue. I progetti presentati
devono essere perfetti dal
punto di vista formale e molto
interessanti per quanto riguarda i contenuti. In genere,
la Commissione valuta tre
aspetti riguardanti il richiedente un finanziamento: l’ammissibilità "legale" del richiedente (essere persone giuridiche), la capacità "finanziaria"
– questo significa che l’organizzazione richiedente deve
essere in grado di finanziare
le sue stesse attività e deve altresì disporre di entrate stabili e sufficienti da permetterle
di proseguire le sue attività
durante l’azione ed, eventualmente, co-finanziarla – e la capacità "tecnica". Per dimostrare di possedere la capacità tecnica richiesta, l’organizzazione dovrà accludere a
eventuali domande di sovvenzione il curriculum vitae
di ciascun membro del personale che parteciperà all’azione, ovvero fornire dettagli
sull’eventuale partecipazione, presente o passata, ad
azioni finanziate dalla Commissione, i contratti conclusi
con i servizi della Commissione e qualunque altra informazione rilevante (attività per
conto di altre organizzazioni
internazionali o Stati membri dell’Unione europea).
I contributi vengono accordati sempre a fondo perduto e coprono percentuali
che in media sono pari al
50% del costo del progetto; i
massimali di finanziamento
sono generalmente riportati
negli inviti a presentare proposte. La parte del budget
non coperta dal sostegno Ue
deve quindi necessariamente essere cofinanziata dai
partners del progetto stesso.
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