in quali occasioni viene revocata la patente, come

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in quali occasioni viene revocata la patente, come
Revoca dei documenti di guida quale sanzione accessoria
per violazioni amministrative
AUTORE
Protospataro dott. Giandomenico - funzionario di Polizia stradale
Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia
dipendente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 219.
CONTENUTO
Sommario:
0865.0
QUADRO GENERALE
0865.1
REVOCA DELLA PATENTE O DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI
QUALE SANZIONE ACCESSORIA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA
0865.2
REVOCA DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI AL CDS COSTITUENTI REATO
0865.3
REVOCA DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI CON DANNI ALLE PERSONE
0865.4
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA
0865.5
GUIDA CON PATENTE REVOCATA
0865.6
RICORSI
0865.7
SINTESI DEI CASI DI REVOCA DELLA PATENTE
0865.0
QUADRO GENERALE
Le ipotesi di revoca della patente di guida o del certificato di idoneità per la guida di
ciclomotori (3) disciplinate dal Codice della strada (1) sono sostanzialmente riconducibili a due categorie di
provvedimenti:
•
revoca quale provvedimento di autotutela, adottato dall'amministrazione a seguito della sopravvenuta
mancanza dei requisiti in base ai quali l'atto fu emanato (v. inPratica 456) (2);
•
revoca quale sanzione accessoria:
di sanzione amministrativa per violazione di norme del Codice della strada,
per violazioni del Codice della strada costituenti reato,
per violazioni del Codice della strada costituenti o non reato ma da cui sono derivati danni alle persone.
Sotto il profilo sostanziale la revoca priva definitivamente la patente di guida o il certificato di idoneità per la
guida di ciclomotori di efficacia e validità; quindi il suo titolare viene a trovarsi nella stessa condizione di chi
non ha mai conseguito questi documenti.
0865.1
REVOCA DELLA PATENTE O DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI
QUALE SANZIONE ACCESSORIA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA
Il Codice della strada prevede la revoca della patente e, quando ricorre il caso, del CIGC per le seguenti
violazioni:
•
servizio taxi senza licenza, alla seconda violazione in 3 anni dell'art. 86 c. 2;
•
circolare con patente sospesa ai sensi dell'art. 128;
•
eccesso di velocità di oltre 60 km/h, alla seconda violazione in 2 anni dell'art. 149 c. 9 bis;
•
in autostrada invertire il senso di marcia, attraversare lo spartitraffico o percorrere la carreggiata in senso
opposto a quello consentito (art. 176 c. 1a);
•
alterazione del limitatore di velocità (art. 179 c. 2 bis);
•
circolazione abusiva durante il periodo di sospensione del titolo abilitativo (art. 218, c. 6) (5).
L'organo che accerta i presupposti per la revoca ne dà comunicazione (6) entro 5 giorni al prefetto che
emetterà il provvedimento di revoca e di consegna dell'abilitazione alla guida.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo 2 anni da quando il provvedimento di
revoca è divenuto definitivo (art. 219, c. 3 bis).
0865.2
REVOCA DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI AL CDS COSTITUENTI REATO
Il Codice della strada prevede la revoca di patente (o CIGC) per alcune violazioni costituenti reato:
•
contravvenire ai divieti di organizzare o partecipare a competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a
motore (art. 9 bis CDS) o al divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (art. 9 ter CDS) quando
dalla violazione derivano lesioni personali gravi o gravissime (7) ovvero la morte di una o più persone;
•
guida in stato di ebbrezza alcolica con TA > 1,5 g/l: alla prima violazione in caso di conducenti che hanno
provocato un incidente o che guidano autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t; alla seconda
violazione nel triennio per i conducenti di cui al comma 1 voci a), b) e) dell'art. 186 bis; alla seconda
violazione nel biennio per gli altri conducenti;
•
guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti;
•
rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza o dell'uso di stupefacenti da parte di soggetto già
condannato per lo stesso reato nei due anni precedenti.
L'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al
rapporto, entro 10 giorni alla prefettura-UTG del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti,
dispone la sospensione della patente fino a un massimo di 2 anni e adotta successivamente, entro 15 giorni
dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna, il provvedimento di revoca.
La revoca della patente disposta in uno dei tre ultimi casi sopra elencati, cioè a seguito delle violazioni di cui
agli artt. 186, 186 bis e 187, non consente di conseguire una nuova patente prima di 3 anni dalla data di
accertamento del reato (15); e inoltre, nel caso di conducenti professionali, costituisce giusta causa di
licenziamento (art. 219 c. 3 quater).
0865.3
REVOCA DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI CON DANNI ALLE PERSONE
Quando dalla violazione di norme del Codice della strada, anche non costituente reato, conseguono danni a
persone, ai sensi dell'art. 222, c. 3, CDS, con la sentenza di condanna il giudice può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ove ricorra l'ipotesi di "recidiva reiterata
specifica infraquinquennale" (8).
La competenza a disporre la revoca è del prefetto del luogo della commessa violazione. Per conseguire una
nuova patente di guida occorre, in questo caso, il provvedimento di riabilitazione (9).
L'art. 222 CDS, prevede la revoca della patente anche quando si sia provocata la morte di una persona a
seguito della violazione di una norma di comportamento (artt. 140÷193 CDS) commessa in stato di
ubriachezza (con tasso alcolemico di 1,5 g/l o più) o sotto l'effetto di stupefacenti (4).
0865.4
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA
Il provvedimento è portato a conoscenza del titolare della patente o del certificato di idoneità per la guida di
ciclomotori mediante notificazione. La giurisprudenza, sia pure con riferimento alle norme del codice
abrogato, ha sottolineato che la notificazione non è atto richiesto ai fini del perfezionamento della revoca, per
i cui effetti sarebbe quindi sufficiente che l'interessato ne venga comunque a conoscenza, anche a mezzo di
comunicazione verbale.
Riguardo alla procedura da seguire dopo l'emissione del provvedimento di revoca, se il titolo abilitativo è
ancora in possesso del suo titolare gli viene intimato con lo stesso atto di consegnarlo entro 5 giorni dalla
data della notifica (o direttamente agli agenti che gli danno comunicazione dell'avvenuto provvedimento). Se
il titolare rifiuta o ritarda la consegna si può disporre che il titolo abilitativo sia sequestrato dagli organi
competenti di polizia giudiziaria, con applicazione dell'art. 650 CP (disobbedienza a un ordine dell'autorità).
0865.5
GUIDA CON PATENTE REVOCATA
Chiunque guida un veicolo dopo che la sua patente è stata revocata commette l'illecito previsto dall'art. 116
c. 13 (guida senza patente). La revoca della patente, infatti, ne comporta l'inefficacia assoluta e permanente,
equivalendo, in sostanza, alla sua mancanza (10). Chi, invece, conduce un ciclomotore dopo che il certificato
di idoneità per la guida di ciclomotori è stato revocato, commette l'illecito amministrativo di cui all'art. 116 c.
13 bis.
Ai fini della configurabilità della violazione in esame è sufficiente che il provvedimento sia stato portato
comunque a conoscenza del soggetto, anche verbalmente, da parte degli organi di polizia (11): il
provvedimento di revoca, infatti, è immediatamente esecutivo, di conseguenza i suoi effetti decorrono dalla
sua emissione. Pertanto, commette l'illecito di guida senza patente il titolare di patente che continua a
guidare dopo l'emissione del provvedimento di revoca del quale ha avuto conoscenza in qualsiasi modo (12),
anche se non ancora notificatogli ufficialmente. Infatti, dal momento stesso in cui viene disposta, la revoca
toglie validità ed efficacia alla patente che quindi non esiste più, anche se ancora materialmente in possesso
del titolare.
La violazione si configura anche se il conducente è ancora materialmente in possesso dell'abilitazione alla
guida perché non ha ottemperato all'ordine di restituirla entro 5 giorni. La giurisprudenza ha stabilito infatti
che "... durante il periodo ... di revoca della patente il mancato ritiro materiale del documento è irrilevante.
Pertanto, commette il reato di cui all'art. 80 TU (ora violazione dell'art. 116 c. 13 CDS) chi guidi un veicolo
dopo la notifica del provvedimento ... di revoca nonostante il possesso del documento di abilitazione" (13).
0865.6
RICORSI
Avverso il provvedimento di revoca della patente disposto dal prefetto ai sensi dell'art. 120 CDS per
mancanza dei requisiti morali è ammesso ricorso al Ministero dell'interno, il quale decide entro 60 giorni di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 120, c. 3).
Nel caso, invece, di revoca disposta dall'UMC ai sensi dell'art. 130 CDS, per mancanza dei requisiti psichici
e fisici prescritti, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Va tuttavia ricordato che,
se il provvedimento di revoca è disposto per perdita permanente dei requisiti, esso costituisce atto definitivo
(art. 130, c. 2 bis) che non consente ricorso gerarchico ma solo ricorso giurisdizionale (al TAR) o
straordinario (al Presidente della Repubblica). Il ricorso al TAR è ammesso anche contro la decisione del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul ricorso gerarchico di cui sopra.
Anche il provvedimento di revoca disposto dal prefetto come sanzione amministrativa accessoria per
violazione di norme del Codice della strada è atto definitivo (14).
Il ricorso non ha effetto sospensivo e quindi, nelle more del procedimento, la patente resta comunque
revocata.
Avverso la revoca conseguente a sentenza dell'autorità giudiziaria si può ricorrere ai successivi gradi di
giudizio. Se in appello, infatti, la sentenza di condanna inflitta in primo grado viene cancellata, cade
automaticamente anche la revoca della patente.
0865.7
SINTESI DEI CASI DI REVOCA DELLA PATENTE
Si riassumono le previsioni di revoca della patente così come si presentano dopo le modifiche al CDS
introdotte dal DPR n. 575/1994 e dalla legge n. 120/2010.
1
Revoca amministrativa emessa dall'UMC:
a
per cessazione permanente dei requisiti fisico-psichici;
b
per inidoneità alla guida riscontrata a seguito di revisione ai sensi dell'art. 128 CDS;
c
per conversione della patente italiana in patente estera.
2
Revoca amministrativa per cessazione dei requisiti morali previsti dall'art. 120 CDS: emessa dal prefetto del
luogo di residenza del titolare.
3
Revoca come sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del CDS, emessa dal prefetto del
luogo della commessa violazione. Il caso ricorre alla seconda violazione in 2 anni dell'art. 142 c. 9 bis; per le
violazioni di cui all'art. 176 c. 1a); per alterazione del limitatore di velocità (art. 179 cc. 2 bis e 9); per
circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente (o del CIGC) (art. 218, c. 6) e alla
seconda violazione in 3 anni dell'art. 86 c. 2 (servizio taxi senza licenza). È prevista anche la revoca per
circolazione con patente sospesa ai sensi dell'art. 128 c. 2.
L'organo che accerta i presupposti della revoca per infrazione amministrativa ne dà comunicazione entro 5
giorni al prefetto che, se dispone la revoca, ordina la consegna immediata del documento (art. 219 CDS).
4
Revoca per violazioni del CDS costituenti reato, e cioè: guida di determinati veicoli pesanti sotto l'influenza di
alcool o stupefacenti o comunque recidiva nel biennio del reato di guida sotto il loro effetto (v. artt. 186 (per
TA > 1,5 g/l) e 187); rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza (ai sensi degli artt. 186 e 187) di
soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato; partecipazione a competizioni in
velocità non autorizzate, o a gare di velocità, con veicoli a motore dal cui svolgimento siano derivate lesioni o
morti (v. artt. 9 bis e 9 ter CDS).
In questi casi, se possibile, la patente (o il CIGC) è subito ritirata e trasmessa unitamente al rapporto entro
10 giorni al prefetto.
5
Revoca come sanzione amministrativa accessoria quando dalla violazione, di per sé non costituente reato,
di norme del CDS conseguono danni a persone (art. 222 CDS). In questi casi la patente (o il CIGC) è subito
ritirata e copia del verbale della violazione contestata, assieme al rapporto di rilevamento del sinistro, è
trasmessa entro 10 giorni al prefetto, che può intanto disporre la sospensione provvisoria, fermo restando
l'obbligo di notizia al PM ai sensi dell'art. 220 CDS. Sarà poi il giudice, nell'ipotesi di recidiva reiterata
specifica, o in caso di omicidio colposo per guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti (art. 222 CDS), a
disporne la revoca.
In caso di revoca non può essere conseguita una nuova patente se non sono trascorsi almeno:
•
2 anni dal momento in cui il provvedimento prefettizio di revoca è divenuto definitivo, o
•
3 anni dall'accertamento del reato (15) nei casi di revoca disposta per violazione degli artt. 186, 186 bis e
187.
Agli effetti sanzionatori la guida con patente revocata equivale a guida senza patente.
NOTE 22/06/2015 (Circ. MIT 18.6.2015 prot. n. 14549 - Integrata nota 15).
Documento gentilmente concesso da EGAF