16.12.2011 il Regolamento Dublino
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16.12.2011 il Regolamento Dublino
Dublino Il Regolamento (CE) , 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce I criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli stati membri da un cittadino di un paese terzo La natura giuridica Si tratta di un regolamento e non di una direttiva Norma immediatamente applicabile nell’ordinamento interno degli stati membri Sviluppo della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 Gli obiettivi dichiarati Determinare con rapidità lo stato competente ad esaminare la domanda evitando il fenomeno dei rifugiati in orbita Evitare l’asylum shopping Problematiche di fondo Il regolamento limita fortemente la libertà di scelta del richiedente rispetto al paese in cui chiedere asilo Il regolamento afferma (preambolo, paragrafo 15) di rispettare il diritto d’asilo come configurato nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; nel fare ciò presuppone che vi sia una sostanziale uniformità tra i paesi membri nel modo in cui trattare le domande di asilo, garantire diritti minimi uguali ai richiedenti e garantire adeguate condizioni di accoglienza. E’ almeno da dubitare che tale implicito presupposto corrisponda ad una realtà effettiva Punti di attenzione Lo straniero sottoposto alle verifica della competenza Dublino è comunque un richiedente asilo nelle more dell’accertamento sulla competenza Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento. (d.lgs 25/08 art. 30) Segue… Lo stato italiano può dichiararsi competente all’esame delle domande del richiedente di cui è disposta l’accoglienza o il trattenimento, salvo i casi di accoglienza disposta per accertare l’identità o la nazionalità (esame prioritario delle domande – d.lgs 25/08 art. 28 co.3) necessità di chiare disposizioni attuative in sede regolamentare? Principi generali (art. 3) Un unico Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo, tuttavia, qualsiasi Stato membro può decidere di assumersi la responsabilità per l’esame del merito della domanda di asilo ricevuta, anche se tale esame non gli compete in base all’applicazione dei criteri stabiliti dal Regolamento (art. 3, c. 2): cd. clausola di sovranità. il richiedente è informato, in una lingua che può comprendere, dell’applicazione del regolamento e degli Il procedimento prende avvio non appena è stata presentata la domanda Primo gruppo di principi - il primo criterio ha come obiettivo di riunire il minore non accompagnato, che ha presentato una domanda d’asilo, con un familiare già presente sul territorio dell’Unione: se il richiedente asilo è un minore non accompagnato è competente per l’esame della sua domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, esclusivamente se ciò corrisponda al miglior interesse del minore, ed in mancanza di un familiare, è competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di asilo (art. 6); - se un familiare del richiedente asilo è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro, allora sarà tale Stato a dover esaminare la sua domanda d’asilo. L’applicabilità di tale criterio è subordinata al consenso degli interessati (art. 7); - se un familiare del richiedente asilo ha, anteriormente, presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora presa una decisione nel merito, lo Stato competente per la prima domanda lo sarà anche per la seconda. L’applicabilità di tale criterio è subordinata al consenso degli interessati (art. 8). Questo criterio permette una valutazione più approfondita delle domande, e maggiore coerenza nelle decisioni adottate nei confronti dei membri di una stessa famiglia. Ai sensi dell’art. 2, lett. i, è “familiare”, il coniuge del richiedente asilo, il partner non legato da vincoli di matrimonio, i figli minori non sposati e a carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali oppure adottivi ed anche, il padre, la madre o l’eventuale tutore del minore richiedente asilo e non sposato. La complessità del concetto di famiglia e l’ampiezza delle sfumature che può assumere a seconda delle diverse culture, impone di valutare, in modo flessibile, ogni singolo caso, prendendo in considerazione di volta in volta i fattori sociali e quelli culturali, ma anche valutare le ragioni che hanno determinato la richiesta di asilo, e che potrebbero influenzare in modo diverso la decisione. Gerarchia dei criteri (art. 5,6.7,8,9,10,11,12,13,14) Ordine applicabile al momento in cui il richiedente presenta la domanda L’esame della domanda di un famigliare di un rifugiato o di un richiedente compete allo stato membro in cui si trova il componente della famiglia che ha fatto la prima domanda La competenza è dello stato che ha autorizzato l’ingresso (visto) o il soggiorno Competenza dello stato che non ha posto l’obbligo di visto Segue… Titolo di soggiorno scaduto da meno di due anni o visto scaduto da meno di sei mesi – richiedente non ha lasciato I territori degli stati membri –competenza dello stato che aveva rilasciato il soggiorno/visto Titolo di soggiorno scaduto da più di due anni o visto scaduto da più di sei mesi – richiedente non ha lasciato I territori degli stati membri – competenza dello stato in cui è presentata la domanda … segue (art. 10) Ingresso irregolare in provenienza da un paese terzo – competenza del paese di ingresso Responsabilità cessa 12 mesi dopo l’ingresso Accertamento sulla base di elementi di prova e prove indiziarie di cui al Regolamento 1560/2003 Competenza dello stato nel quale il richiedente che ha fatto ingresso irregolare o un ingresso di cui non si possono verificare le circostanze, soggiorna per un periodo di cinque mesi Clausola umanitaria (art. 15) Lo stato membro non competente può accettare la competenza su richiesta degli interessati per : - Riunificazione dei membri di una stessa famiglia - Ragioni umanitarie fondate in modo particolare su motivi famigliari o culturali - Ricongiungimento ad un altro parente in caso di maternità recente, malattia, handicap, età avanzata Obbligo di presa in carico Di un richiedente che, in pendenza dell’esame della domanda si sia recato in un altro paese membro Obbligo di garantire accoglienza Di un richiedente la cui domanda è stata respinta e che si trova nel territorio di uno stato terzo Se la richiesta di presa in carico non è formulata entro mesi dalla presentazione della domanda, è competente il paese nel quale la domanda è stata presentata Trasferimenti ed obblighi connessi Risposta dello stato interpellato entro due mesi /uno in caso di urgenza Mancata risposta – equivale ad accettazione Trasferimento entro sei mesi Entro 12 in caso di detenzione del richiedente Entro 18 se il richiedente è irreperibile Ma Dublino è per sempre? La competenza decade se il cittadino dello stato terzo ha lasciato il territorio degli stati membri da almeno tre mesi Elenco di prove (timbri di uscita e altre prove, documenti rilasciati da stati terzi) art. 16 c.3 del Regolamento 343/03 " gli obblighi di cui al paragrafo 1 (di presa in carico) vengono meno se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal territorio di uno degli stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un paese terzo non sia titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo stato membro competente Partecipazione al procedimento il richiedente asilo ha diritto, dietro richiesta, di conoscere i dati trattati che lo riguardano" (Regolamento 343/03 art. 21 co.9) - Diritto di accesso agli atti - Conoscenza delle fonti di prova utilizzate Ricorso Il ricorso o la revisione non hanno effetto sospensivo, salvo che la legislazione nazionale preveda che l’autorità giudiziaria possa decidere sulla richiesta di sospensiva Riflessione Il regolamento Dublino non può portare a prescindere da una valutazione, in concreto, dell’effettivo sufficiente livello di protezione offerto da un paese al quale il regolamento si applica Obbligo comunque da parte della PA di valutare in concreto il rischio di gravi violazioni dei diritti umani in paesi terzi Esame della domanda A seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, la Questura competente trasmette l’istanza alla Commissione Territoriale e rilascia il relativo permesso di soggiorno per “richiesta asilo” oppure l’attestato nominativo Nel caso in cui le generalità, le dichiarazioni rese o i rilievi fotodattiloscopici facciano emergere dubbi circa la competenza dello Stato italiano all’esame della domanda di protezione, la Questura che ha ricevuto la domanda trasmette il fascicolo all’Unità Dublino, dando avvio alla procedura per la determinazione dello Stato membro competente. L’avvio della procedura per la determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale è comunicato alla Commissione Territoriale competente, che quindi ne sospende l’esame in attesa della conclusione della procedura: - se l’Unità Dublino conferma la competenza dello Stato italiano, la procedura di esame del merito della domanda si riavvia, e la Commissione Territoriale procede come di consueto - se l’Unità Dublino determina la competenza di un altro Stato membro, la Commissione Territoriale dichiara l’estinzione del procedimento (art. 30, d.lgs. n. 30/07). Giurisprudenza Corte Europea dei diritti umani Caso di M.S.S. Contro il Belgio e la Grecia Application n. 30696/09 del 21/01/2011 Richieste di trasferimento R ic h ie s t e d i t r a s f e r im e n t o P E R IO D O GE N - DIC 2008 GEN - DIC 2009 T o t a le R ic h ie s te d a lla Ita lia a i Pa e s i Me m b ri 1 .8 9 5 1 .3 7 7 R ic h ie s te d a i Pa e s i Me m b ri a ll'Ita lia 5 .6 7 6 1 0 .5 9 6 1 6 .2 7 2 TO TALE 7 .5 7 1 1 1 .9 7 3 1 9 .5 4 4 3 .2 7 2 Trasferimenti effettuati T r a s f e r im e n t i e f f e t t u a t i P ER IO DO R ic h ie s te d a lla Ita lia a i Pa e s i R ic h ie s te d a i Pa e s i Me m b ri T O T AL E GE N - D IC 2008 124 1 .3 0 8 1 .4 3 2 GE N - D IC 2009 47 2 .6 8 8 2 .7 3 5