16.12.2011 il Regolamento Dublino

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16.12.2011 il Regolamento Dublino
Dublino
Il Regolamento (CE) , 343/2003 del Consiglio
del 18 febbraio 2003 che stabilisce I criteri e i
meccanismi di determinazione dello stato
membro competente per l’esame di una
domanda di asilo presentata in uno degli stati
membri da un cittadino di un paese terzo
La natura giuridica
Si tratta di un regolamento e non di una direttiva
Norma immediatamente applicabile nell’ordinamento
interno degli stati membri
Sviluppo della Convenzione di Dublino del 15 giugno
1990
Gli obiettivi dichiarati
Determinare con rapidità lo stato
competente ad esaminare la domanda
evitando il fenomeno dei rifugiati in orbita
Evitare l’asylum shopping
Problematiche di fondo
Il regolamento limita fortemente la libertà di scelta del
richiedente rispetto al paese in cui chiedere asilo
Il regolamento afferma (preambolo, paragrafo 15) di
rispettare il diritto d’asilo come configurato nella Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione; nel fare ciò
presuppone che vi sia una sostanziale uniformità tra i
paesi membri nel modo in cui trattare le domande di
asilo, garantire diritti minimi uguali ai richiedenti e
garantire adeguate condizioni di accoglienza. E’ almeno
da dubitare che tale implicito presupposto corrisponda
ad una realtà effettiva
Punti di attenzione
Lo straniero sottoposto alle verifica della competenza
Dublino è comunque un richiedente asilo nelle more
dell’accertamento sulla competenza
Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento
(CE) n. 343/2003 la Commissione territoriale
sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata
determinata la competenza territoriale di altro Stato,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione
dichiara l'estinzione del procedimento. (d.lgs 25/08
art. 30)
Segue…
Lo stato italiano può dichiararsi competente
all’esame delle domande del richiedente di cui è
disposta l’accoglienza o il trattenimento, salvo i casi
di accoglienza disposta per accertare l’identità o la
nazionalità
(esame prioritario delle domande – d.lgs 25/08 art. 28
co.3)
necessità di chiare disposizioni attuative in sede
regolamentare?
Principi generali (art. 3)
Un unico Stato membro è competente per l’esame di una
domanda di asilo, tuttavia, qualsiasi Stato membro può
decidere di assumersi la responsabilità per l’esame del
merito della domanda di asilo ricevuta, anche se tale esame non
gli compete in base all’applicazione dei criteri stabiliti dal
Regolamento (art. 3, c. 2): cd. clausola di sovranità.
il richiedente è informato, in una lingua che può comprendere,
dell’applicazione del regolamento e degli
Il procedimento prende avvio non appena è stata presentata la
domanda
Primo gruppo di principi
- il primo criterio ha come obiettivo di riunire il minore non accompagnato, che ha presentato
una domanda d’asilo, con un familiare già presente sul territorio dell’Unione: se il richiedente
asilo è un minore non accompagnato è competente per l’esame della sua domanda di asilo lo
Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, esclusivamente se ciò
corrisponda al miglior interesse del minore, ed in mancanza di un familiare, è competente lo
Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di asilo (art. 6);
- se un familiare del richiedente asilo è stato autorizzato a soggiornare in qualità di
rifugiato in uno Stato membro, allora sarà tale Stato a dover esaminare la sua domanda
d’asilo. L’applicabilità di tale criterio è subordinata al consenso degli interessati (art. 7);
- se un familiare del richiedente asilo ha, anteriormente, presentato una domanda di asilo
sulla quale non sia stata ancora presa una decisione nel merito, lo Stato competente per la
prima domanda lo sarà anche per la seconda. L’applicabilità di tale criterio è subordinata al
consenso degli interessati (art. 8). Questo criterio permette una valutazione più approfondita
delle domande, e maggiore coerenza nelle decisioni adottate nei confronti dei membri di una
stessa famiglia.
Ai sensi dell’art. 2, lett. i, è “familiare”, il coniuge del richiedente asilo, il partner non legato da
vincoli di matrimonio, i figli minori non sposati e a carico, indipendentemente dal fatto che siano
legittimi, naturali oppure adottivi ed anche, il padre, la madre o l’eventuale tutore del minore
richiedente asilo e non sposato.
La complessità del concetto di famiglia e l’ampiezza delle sfumature che può assumere a
seconda delle diverse culture, impone di valutare, in modo flessibile, ogni singolo caso,
prendendo in considerazione di volta in volta i fattori sociali e quelli culturali, ma anche valutare
le ragioni che hanno determinato la richiesta di asilo, e che potrebbero influenzare in modo
diverso la decisione.
Gerarchia dei criteri
(art. 5,6.7,8,9,10,11,12,13,14)
Ordine applicabile al momento in cui il richiedente
presenta la domanda
L’esame della domanda di un famigliare di un
rifugiato o di un richiedente compete allo stato
membro in cui si trova il componente della famiglia
che ha fatto la prima domanda
La competenza è dello stato che ha autorizzato
l’ingresso (visto) o il soggiorno
Competenza dello stato che non ha posto l’obbligo di
visto
Segue…
Titolo di soggiorno scaduto da meno di due
anni o visto scaduto da meno di sei mesi –
richiedente non ha lasciato I territori degli stati
membri –competenza dello stato che aveva
rilasciato il soggiorno/visto
Titolo di soggiorno scaduto da più di due anni
o visto scaduto da più di sei mesi – richiedente
non ha lasciato I territori degli stati membri –
competenza dello stato in cui è presentata la
domanda
… segue (art. 10)
Ingresso irregolare in provenienza da un
paese terzo – competenza del paese di
ingresso
Responsabilità cessa 12 mesi dopo l’ingresso
Accertamento sulla base di elementi di prova
e prove indiziarie di cui al Regolamento
1560/2003
Competenza dello stato nel quale il
richiedente che ha fatto ingresso irregolare o un
ingresso di cui non si possono verificare le
circostanze, soggiorna per un periodo di cinque
mesi
Clausola umanitaria (art. 15)
Lo stato membro non competente può accettare la
competenza su richiesta degli interessati per :
- Riunificazione dei membri di una stessa famiglia
- Ragioni umanitarie fondate in modo particolare su
motivi famigliari o culturali
- Ricongiungimento ad un altro parente in caso di
maternità recente, malattia, handicap, età avanzata
Obbligo di presa in carico
Di un richiedente che, in pendenza dell’esame della
domanda si sia recato in un altro paese membro
Obbligo di garantire accoglienza
Di un richiedente la cui domanda è stata respinta e
che si trova nel territorio di uno stato terzo
Se la richiesta di presa in carico non è formulata entro
mesi dalla presentazione della domanda, è competente
il paese nel quale la domanda è stata presentata
Trasferimenti ed obblighi connessi
Risposta dello stato interpellato entro due
mesi /uno in caso di urgenza
Mancata risposta – equivale ad accettazione
Trasferimento entro sei mesi
Entro 12 in caso di detenzione del richiedente
Entro 18 se il richiedente è irreperibile
Ma Dublino è per sempre?
La competenza decade se il cittadino dello stato terzo ha lasciato
il territorio degli stati membri da almeno tre mesi
Elenco di prove (timbri di uscita e altre prove, documenti rilasciati
da stati terzi)
art. 16 c.3 del Regolamento 343/03
" gli obblighi di cui al paragrafo 1 (di presa in carico) vengono
meno se il cittadino di un paese terzo si è allontanato dal territorio
di uno degli stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto
cittadino di un paese terzo non sia titolare di un permesso di
soggiorno in corso di validità rilasciato dallo stato membro
competente
Partecipazione al procedimento
il richiedente asilo ha diritto, dietro richiesta,
di conoscere i dati trattati che lo riguardano"
(Regolamento 343/03 art. 21 co.9)
- Diritto di accesso agli atti
- Conoscenza delle fonti di prova utilizzate
Ricorso
Il ricorso o la revisione non hanno effetto
sospensivo, salvo che la legislazione nazionale
preveda che l’autorità giudiziaria possa
decidere sulla richiesta di sospensiva
Riflessione
Il regolamento Dublino non può portare a
prescindere da una valutazione, in concreto,
dell’effettivo sufficiente livello di protezione
offerto da un paese al quale il regolamento si
applica
Obbligo comunque da parte della PA di
valutare in concreto il rischio di gravi violazioni
dei diritti umani in paesi terzi
Esame della domanda
A seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale, la
Questura competente trasmette l’istanza alla Commissione Territoriale e rilascia il
relativo permesso di soggiorno per “richiesta asilo” oppure l’attestato nominativo
Nel caso in cui le generalità, le dichiarazioni rese o i rilievi fotodattiloscopici
facciano emergere dubbi circa la competenza dello Stato italiano all’esame della
domanda di protezione, la Questura che ha ricevuto la domanda trasmette il
fascicolo all’Unità Dublino, dando avvio alla procedura per la determinazione dello
Stato membro competente.
L’avvio della procedura per la determinazione dello Stato competente all’esame
della domanda di protezione internazionale è comunicato alla Commissione
Territoriale competente, che quindi ne sospende l’esame in attesa della
conclusione della procedura:
- se l’Unità Dublino conferma la competenza dello Stato italiano, la procedura
di esame del merito della domanda si riavvia, e la Commissione Territoriale
procede come di consueto
- se l’Unità Dublino determina la competenza di un altro Stato membro, la
Commissione Territoriale dichiara l’estinzione del procedimento (art. 30, d.lgs. n.
30/07).
Giurisprudenza
Corte Europea dei diritti umani
Caso di M.S.S. Contro il Belgio e la Grecia
Application n. 30696/09 del 21/01/2011
Richieste di trasferimento
R ic h ie s t e d i t r a s f e r im e n t o
P E R IO D O
GE N - DIC 2008
GEN - DIC 2009
T o t a le
R ic h ie s te d a lla Ita lia a i Pa e s i
Me m b ri
1 .8 9 5
1 .3 7 7
R ic h ie s te d a i Pa e s i Me m b ri
a ll'Ita lia
5 .6 7 6
1 0 .5 9 6
1 6 .2 7 2
TO TALE
7 .5 7 1
1 1 .9 7 3
1 9 .5 4 4
3 .2 7 2
Trasferimenti effettuati
T r a s f e r im e n t i e f f e t t u a t i
P ER IO DO
R ic h ie s te d a lla Ita lia a i Pa e s i
R ic h ie s te d a i Pa e s i Me m b ri
T O T AL E
GE N - D IC 2008
124
1 .3 0 8
1 .4 3 2
GE N - D IC 2009
47
2 .6 8 8
2 .7 3 5