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QUADRO SINTETICO
DELLE RACCOMANDAZIONI
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ISBN
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Pagina 2
978-88-8342-798-5
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QUADRO SINTETICO DELLE “RACCOMANDAZIONI”
Vengono qui richiamati, per facilitare la lettura, i criteri utilizzati
dal gruppo di lavoro per definire il livello di consenso tra esperti e la
forza delle raccomandazioni; per ulteriori specifiche si veda par. 1.2.
del testo.
LIVELLI DI CONSENSO TRA GLI ESPERTI/DI PROVA
I.
Procedura o prova la cui utilità, validità o efficacia e/o pertinenza è
sostenuta dagli esperti del gruppo con un forte consenso e/o da almeno alcune prove scientifiche. La procedura o la prova è esplicitata e descritta in almeno una pubblicazione scientifica.
II. Procedura o prova la cui utilità, validità o efficacia e/o pertinenza è
sostenuta dagli esperti con un sufficiente consenso, ma non da prove scientifiche. La procedura o la prova è esplicitata e descritta in almeno una pubblicazione scientifica.
III. Procedura o prova la cui utilità, validità o efficacia e/o pertinenza è
negata dagli esperti e che è priva di prove scientifiche o ha prove
scientifiche negative. Il livello è assegnato anche alle procedure o
prove valutative non descritte in alcuna pubblicazione scientifica.
FORZA DELLE RACCOMANDAZIONI
A.
L’applicazione di quella particolare procedura o della prova valutativa è fortemente raccomandata. Indica una particolare raccomandazione sostenuta dal consenso generale degli esperti e/o da alcune
prove scientifiche, unite a considerazioni positive circa praticabilità,
accettabilità e costo della procedura.
B. Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o
prova valutativa debba essere raccomandata. Il consenso degli
esperti è prevalente, ma non completo e/o non esistono prove scientifiche a sostegno e/o esistono dubbi sulla praticabilità, l’accettabilità e i costi della procedura.
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C.
Vi è consenso degli esperti sul fatto che la procedura o la prova valutativa sia inutile, non pertinente o non valida e/o vi sono prove
scientifiche sulla mancanza di validità o di efficacia.
D. Si sconsiglia fortemente l’applicazione di quella particolare procedura o l’uso di quella prova. Gli esperti sono d’accordo sulla sua
dannosità oppure esistono specifici motivi di ordine deontologico o
giuridico che ne sconsigliano l’esecuzione.
Le raccomandazioni seguenti sono state organizzate in due distinti
schemi; il primo relativo alle procedure consigliate in base alla forza
delle raccomandazioni di carattere A e B e il secondo inerente tutte le
procedure sconsigliate con forza delle raccomandazioni di tipo D.
Schema 1. Pratiche consigliate
RACCOMANDAZIONE
Forza della
raccomandazione
Lo psicologo presta particolare attenzione al rischio
di manipolazione dei bisogni/necessità del soggetto
più debole, cioè del minore, e al possibile uso distorto/strumentale della consultazione, soprattutto in situazioni di elevata conflittualità.
A
All’avvio delle indagini giudiziarie civili o penali, lo
psicologo garantisce sempre la continuità del diritto
alla cura del minore in difficoltà: la sospensione della stessa non ha alcuna ragion d’essere.
In base alle norme processuali vigenti, lo psicologo
non assume incarichi di CTU se ha effettuato o ha in
corso un lavoro psicoterapeutico con un minore – a
favore del quale viene disposta dall’autorità giudiziaria la CTU – o con la sua famiglia oppure con uno dei
membri della stessa.
Anche se non esiste un preciso divieto di legge, lo
psicologo opera una valutazione molto attenta e prudente del caso prima di accettare l’incarico di CTP, se
ha in cura uno dei membri della famiglia.
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RACCOMANDAZIONE
Forza della
raccomandazione
Distinti CTU incaricati o operatori incaricati da istituzioni giudiziarie diverse (TM, TO, Corte d’Appello,
autorità giudiziaria penale) cercano un confronto/intesa/raccordo per evitare di reiterare gli accertamenti psicologici sul minore.
A
Lo psicologo tiene presente che la presenza del CTP
vale ad impedire l’interferenza dell’avvocato di parte
nel corso dell’espletamento della CTU.
In assenza del CTP, lo psicologo CTU tutela, comunque, la procedura impedendo che l’avvocato di parte interferisca nell’attività peritale.
A
Lo psicologo che interviene in casi di separazioni
conflittuali o meno, nei rapporti con i magistrati, gli
avvocati e le parti, salvaguarda la propria autonomia
professionale.
Quando è incaricato come CTU, si limita a fornire all’autorità giudiziaria dati obiettivi e a desumere da
questi valutazioni tecniche. Nel redigere le relazioni e
nel rispondere alle domande, utilizza un linguaggio accessibile evitando termini troppo specialistici e prestando particolare attenzione alla distinzione tra i fatti
e le riflessioni/conclusioni professionali cui perviene.
Come CTU o CTP rende note la propria impostazione
teorica di riferimento e la metodologia che ha informato il proprio operato.
Lo psicologo declina incarichi in qualità di CTU o CTP
o consulente di qualunque natura, allorché abbia
svolto un ruolo terapeutico per il minore o per qualche membro della famiglia o se ci siano altre implicazioni che potrebbero comprometterne l’obiettività.
Lo psicologo basa la propria valutazione non solo su
dati provenienti dai soggetti, ma anche su elementi
emersi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra loro (salvo specifiche controindicazioni di
carattere clinico e/o giudiziario), sia da eventuali Servizi o operatori che abbiano o abbiano avuto in carico minore e/o famiglia o parte di essa.
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A
(Consenso degli
esperti basato
anche su fonti
normative
specifiche).
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RACCOMANDAZIONE
Forza della
raccomandazione
Nei procedimenti che coinvolgono un minore, è
sempre richiesta molta prudenza nell’esprimere un
parere sullo stesso senza averlo adeguatamente esaminato e senza aver ascoltato entrambi i genitori ed
eventuali altri adulti significativi.
Quando effettua colloqui con il minore, il consulente o CTU o CTP si preoccupa di chiarirne allo stesso le
finalità, utilizzando modalità adeguate all’età ed alla
capacità di comprensione del minore e presta attenzione a non influenzarne le risposte. Si adopera, inoltre, per evitare che il bambino imputi a se stesso la
responsabilità dei fatti e degli esiti che il procedimento produrrà.
Lo psicologo tende a concentrare i colloqui con il
minore – al fine di ridurre al minimo lo stress subito
dal bambino – ponendo attenzione alle eventuali influenze esercitate dall’uno e dall’altro genitore ed
alle informazioni da questi veicolate.
(Consenso degli
esperti basato
anche su fonti
normative
specifiche).
Lo psicologo valuta non solo il minore, i genitori e i
contributi che essi possono offrire al figlio, ma anche
il gruppo sociale e l’ambiente in cui si trova a vivere
presso l’uno o l’altro genitore (chi sono gli altri con
cui il figlio si verrebbe a trovare, compresi i nuovi
partner ed i figli di precedenti relazioni).
Lo psicologo favorisce la valorizzazione delle risorse
familiari residue ai fini del ripristino del ruolo dei genitori, evitando una loro delegittimazione sociale a
meno di fondati motivi.
Lo psicologo nel ruolo di CTU o CTP o consulente ha
l’obiettivo di salvaguardare il benessere psicofisico
del minore, pur non avendo finalità esplicitamente
terapeutiche.
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RACCOMANDAZIONE
Forza della
raccomandazione
Durante la prima valutazione psicologica, lo psicologo tiene presente che:
– è necessaria una buona integrazione con tutte le figure professionali che intervengono o sono intervenute sul caso specifico;
– è preferibile la programmazione di interventi realizzabili (anche se circoscritti) nel “qui ed ora”,
possibili proprio in quanto basati sulla conoscenza
dei tempi dei Servizi e dei Tribunali;
– è iatrogeno favorire l’aumento della conflittualità
tra i genitori ed è, invece, fondamentale trovare
strategie per facilitare i rapporti.
A
Lo psicologo è consapevole che la valutazione della
genitorialità:
– si basa su modelli, costrutti, caratteristiche psicologiche e attitudini declinati e verificati nella concretezza delle singole situazioni;
– riguarda sempre e solo la funzione, in un dato momento, per quel particolare figlio naturale, o adottato/da adottare all’interno del quadro delle funzioni generali;
– riguarda i costrutti sui quali esistono evidenze:
adattabilità (percettività, responsività e flessibilità); empatia; riflessività; regolazione; organizzazione; partecipazione; vitalità; qualità della relazione;
cogenitorialità; intersoggettività.
A
Se opera in un contesto di valutazione su mandato
del giudice, lo psicologo fa in modo che il genitore
abbia chiaro qual è il contesto (salve le esigenze di segreto istruttorio in corso di indagini penali) e che al
giudice si riferiranno gli esiti degli accertamenti.
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RACCOMANDAZIONE
Forza della
raccomandazione
Lo psicologo che opera la prima valutazione psicologica tiene presente che:
– è indispensabile l’anamnesi psicologica e relazionale di ciascuno dei genitori;
– il figlio può essere coinvolto, riferendo la propria
rappresentazione, con modalità compatibili con la
sua età, della coppia genitoriale e di ciascun membro della coppia;
– se il minore è stato allontanato, i dati sulla rappresentazione che il figlio ha dei genitori possono essere raccolti dall’osservazione quotidiana di educatori o affidatari competenti e discreti, evitando al
minore faticosi colloqui.
A
Qualora l’accertamento preveda una valutazione diretta del minore, lo psicologo presta attenzione ai seguenti elementi:
– il primo atto da compiere è la presentazione dello
psicologo; questa deve essere fatta da un adulto affettivamente significativo per il minore;
– la seconda azione è la spiegazione del contesto, soprattutto nel caso di forte protezione del minore
(es. allontanamento), unita alla comprensione di
quali informazioni il minore abbia ricevuto sulla
sua situazione personale e familiare, utilizzando i
necessari correttivi rispetto alle informazioni palesemente distorte e/o false e/o omissive;
– il terzo elemento cui prestare attenzione è il formato da utilizzare. È da preferire la seduta congiunta
genitori-figlio o un genitore alla volta con il bambino, ad esclusione dei casi di abuso sessuale; in
questi casi e simili può essere privilegiata la seduta
congiunta con tutti i fratelli.
– La quarta ed ultima attenzione riguarda la scelta
dell’operatore che lavorerà con il minore da solo. È
preferibile che si tratti dello stesso psicologo che
ha lavorato con i genitori e che lavorerà con gli
eventuali fratelli.
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RACCOMANDAZIONE
Forza della
raccomandazione
Nel realizzare interventi di osservazione delle interazioni genitori-figli, lo psicologo:
– prevede la compresenza di due osservatori per
confrontare i diversi punti di vista;
– si avvale di protocolli basati sul consenso tra esperti, quali quelli spagnoli messi a punto da Barudy e
coll. (in corso di pubblicazione);
– integra la valutazione basata sull’osservazione dell’interazione genitori-figli con gli altri strumenti
standardizzati.
A
Nello stendere la relazione finale di valutazione/perizia/consulenza, lo psicologo è consapevole che essa:
– non può essere relativa ad un unico incontro valutativo;
– contempla almeno una visita domiciliare e/o nell’ambiente di vita;
– utilizza termini non generici, ma specifici e dettagliati, nonché comprensibili anche ai non addetti
ai lavori, eventualmente utilizzando spiegazioni del
significato di alcuni termini;
– è basata anche su fonti di informazione diverse dai
genitori;
– dà menzione delle eventuali precedenti relazioni
sullo stesso tema;
– fornisce la cronologia della valutazione con il tipo
degli strumenti/test utilizzati e la data di somministrazione;
– spiega, se utilizza categorie diagnostiche, cosa queste significhino, gli elementi base per la diagnosi e
come questa diagnosi possa condizionare la genitorialità;
– inquadra i risultati dei test nell’ambito di una
cornice complessiva e significativa, evitando di
attribuirvi un valore maggiore rispetto alla valutazione clinica ed alla valutazione degli operatori
competenti che hanno con il minore contatti frequenti;
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RACCOMANDAZIONE
Forza della
raccomandazione
– contiene un esame dettagliato sulla qualità delle relazioni tra genitori e figli, e dei comportamenti del
“prendersi cura”;
– spiega le inferenze logiche che legano i dati/fatti/risultati con l’interpretazione;
– indica i limiti degli strumenti utilizzati, dei metodi
di osservazione adoperati (ad es. per le osservazioni) e della valutazione nel suo complesso;
– indica la possibilità di spiegazioni alternative dei
dati raccolti.
AA
Con gli utenti inviati coattivamente dal Tribunale, lo
psicologo:
– mantiene una doppia trasparenza del contesto di
valutazione, cioè non tiene nascosto al giudice
niente di rilevante su quanto emerso nel suo lavoro con il genitore, ma allo stesso modo non ha dei
contatti col magistrato o con gli altri operatori della rete all’insaputa dell’utente;
– illustra i contenuti della relazione per il Tribunale
all’utente.
A
Con gli utenti inviati coattivamente dal Tribunale, lo
psicologo si adopera affinché l’équipe incaricata della valutazione della recuperabilità dei genitori nella
prima seduta con la famiglia coinvolga tutta la rete
degli operatori.
A
Con gli utenti inviati coattivamente dal Tribunale, lo
psicologo:
– assume un atteggiamento di contrasto delle resistenze appoggiandosi sugli elementi giustificativi
contenuti nel decreto del giudice e nelle relazioni
dei colleghi circa i comportamenti inaccettabili che
i genitori hanno tenuto;
– agisce il contrasto delle resistenze in senso clinico,
cioè modulandolo attraverso un’attribuzione di
senso al comportamento maltrattante.
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RACCOMANDAZIONE
Forza della
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Con gli utenti inviati coattivamente dal Tribunale, fin
dalla prima seduta, lo psicologo alterna, dosandoli
con cura, gli interventi di contrasto della negazione
con quelli di formulazione di un’ipotesi sul comportamento maltrattante.
A
Con gli utenti inviati coattivamente dal Tribunale, lo
psicologo:
– struttura convinzioni sul progresso dei genitori basate non esclusivamente sulle loro parole, ma soprattutto su un riscontro esterno che avvalori o
smentisca i loro racconti;
– raccoglie, prima di ogni seduta di valutazione, il
materiale in possesso degli altri operatori con cui
lavora in rete (sanitari, assistenti sociali, educatori
ed eventualmente psicologo che effettua una psicoterapia con il bambino).
Con gli utenti inviati coattivamente dal Tribunale, lo
psicologo tiene presente che:
– le sedute con il solo minore devono essere messe in
relazione alla valutazione della recuperabilità del
genitore;
– l’indicazione per uno spazio individuale di ascolto
per il minore aumenta al crescere della sua età;
– la convocazione dei familiari può dare un contributo determinante per stimolare il cambiamento
del genitore, anche se una riconciliazione vera e
propria non avesse luogo;
– obiettivo della valutazione di recuperabilità è che
un genitore carente possa, rivedendo i propri rapporti di figlio alla luce delle sue mancanze odierne
come genitore, trarne lo stimolo per cambiare.
Durante il processo prognostico, lo psicologo è consapevole che gli indicatori utilizzabili nella valutazione della recuperabilità dei genitori (che vanno letti
più come elementi sulle competenze/incompetenze
parentali o capacità/incapacità che sulla recuperabilità) sono quattro:
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RACCOMANDAZIONE
– è avvenuto il superamento della negazione dell’accaduto perché viene attribuito un effetto protettivo alla capacità del genitore di entrare in contatto
con i bisogni del figlio, di essere empatico con le
sue sofferenze;
– l’ipotesi eziopatogenetica del clinico ha prodotto
un cambiamento sull’ipotesi eziopatogenetica dell’utente, quindi il genitore ha manifestato un allargamento della sua consapevolezza con un correlato emotivo coerente;
– il genitore ha trovato in sé una motivazione, almeno parziale, alla cura;
– esiste un riscontro esterno, relativamente indipendente dal valutatore, che conferma che esistono
cambiamenti fattuali nei rapporti genitori-figlio.
Forza della
raccomandazione
A
In caso di prognosi negativa, lo psicologo, consapevole che il bene primario di un minore è conservare
il legame con i genitori ma non “a tutti i costi”, segnala in modo inequivocabile all’apparato giudiziario l’assenza di cambiamento.
A
Durante il processo prognostico, lo psicologo tiene
presente che l’interruzione del comportamento lesivo da parte del genitore non determina di per se stessa la risoluzione degli effetti dannosi generati sulla
mente del minore.
B
Nei casi in cui la prognosi di recuperabilità dei genitori sia negativa, ma non sia percorribile o sia sconsigliata l’adozione, lo psicologo tiene presente che:
– la famiglia affidataria, la comunità o la comunità di
famiglie devono essere informate chiaramente della prognosi e devono esprimere esplicitamente la
propria disponibilità a esercitare una funzione sostitutiva del ruolo affettivo ed educativo dei genitori;
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RACCOMANDAZIONE
Forza della
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– è opportuno non confondere la famiglia affidataria,
la comunità o la comunità di famiglie con richieste
contraddittorie quali quella di aiutare il minore a ripristinare un buon rapporto con i familiari;
– se è necessario che i contatti tra il ragazzo e i genitori biologici non siano del tutto interrotti, bisogna
comunque ridurli al minimo e monitorarli con cura.
A
Nei casi in cui il minore deve andare in adozione o
comunque in una situazione stabile, lo psicologo:
– dice al minore in modo adeguato alla sua capacità
di comprensione e alla sua condizione emotiva che
chi lo ha messo al mondo non era capace, o non è
più stato capace, di fare il genitore e che i nuovi genitori verranno scelti dal giudice;
– assume il ruolo di “testimone partecipe”, cioè sostiene il bambino senza giustificare i genitori, ma
anche senza istigarlo contro di loro.
A
Schema 2. Pratiche fortemente sconsigliate
RACCOMANDAZIONE
Lo psicologo vede/valuta/esamina e redige la relazione conclusiva su un minore senza il preventivo e
scritto consenso informato di entrambi i genitori, se
non decaduti dalla potestà, fatte salve le esigenze di
tutela del minore così come previste e disciplinate
dall’ordinamento giuridico e il CTU e/o l’operatore
dei Servizi territoriali che agisce su incarico dell’autorità giudiziaria.
Lo psicologo esprime valutazioni e giudizi professionali relativi a persone (genitore non committente o
nonni) e in assenza di conoscenza professionale diretta delle stesse, ovvero senza documentazione adeguata ed attendibile.
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Forza della
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D
(In base a
norme
giuridico-deontologiche).
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Forza della
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Lo psicologo utilizza modalità conflittuali nella gestione di CTU complesse e pluriprofessionali.
D
Lo psicologo riceve contemporaneamente vittima e
aggressore.
D
Con gli utenti inviati coattivamente dal Tribunale lo
psicologo considera il maltrattamento e la trascuratezza come fenomeni autoevidenti, che non necessitano di essere indagati, compresi e spiegati.
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Estratto da
Buone pratiche per la valutazione della genitorialità:
raccomandazioni per gli psicologi