L`abilitazione all`esercizio della libera professione - periti

Transcript

L`abilitazione all`esercizio della libera professione - periti
L'abilitazione all'esercizio della libera professione
L'abilitazione all'esercizio della libera professione consiste in un esame di Stato che si svolge in
sessione annuale presso un I.T.I.S. o Università scelta dal MIURST (in genere, nei mesi di
ottobre-novembre) comprendente tre prove: due scritte ed una orale. Dai contenuti strettamente
specialistici e professionali l'esame di abilitazione è aperto a coloro che, in possesso di un
diploma di maturità tecnica o diploma di Stato di perito industriale (quindi, fino all'a.s.
2013/2014) abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
- abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno
studi tecnico professionale con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; (*)
oppure
- abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali,
finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma; (*)
oppure
- abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con apposito contratto
presso uno studio tecnico professionale con mansioni proprie della specializzazione relativa al
diploma; (*)
1/3
L'abilitazione all'esercizio della libera professione
oppure
- abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito
industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti nelle competenze
professionali della specializzazione relativa al diploma. (*)
Coloro i quali sono invece in possesso:
- del diploma universitario (D.U.) in Edilizia; Ingegneria logistica e della produzione;
Ingegneria meccanica; Ingegneria delle telecomunicazioni; Ingegneria energetica; Metodologie
fisiche; Analisi chimico-biologiche; Chimica; Informatica; Ingegneria aerospaziale; Ingegneria
chimica; Ingegneria dell'automazione; Ingegneria delle materie plastiche; Ingegneria elettrica;
Ingegneria elettronica; Ingegneria informatica; Scienze e tecniche cartarie; Tecnologie
alimentari.
Vedi Tabella
oppure
- della laurea triennale (L) in una delle seguenti classi: classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la
classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettrotecnica ed
automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole;
industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con
specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale;
termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie
alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria
tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia
nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno
di tessuti).
Vedi Tabella
oppure
- della laurea magistrale (LM), specialistica (LS) o quinquennale vecchio ordinamento (DL)
2/3
L'abilitazione all'esercizio della libera professione
in una delle discipline individuate dal MIUR equivalenti a quelle delle lauree di primo livello.
Vedi Tabella
ai sensi degli artt. 8 e 55 del dPR 328/01 possono accedere all'esame di stato di perito
industriale laureato previo svolgimento di un tirocinio semestrale.
A questi ultimi, ai sensi del citato dPR, spetterà -una volta abilitati- il titolo di PERITO
INDUSTRIALE LAUREATO.
I testi delle prove degli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale -di tutte le specializzazioni- sono disponibili nell'apposita sezione del sito
www.periti-industriali.com
Leggi anche: competenze professionali .
(*)NOTA: l'articolo 9, comma 6, della legge n. 27/2012 (decreto liberalizzazioni), ha introdotto il
tirocinio di una durata massima di 18 mesi. Pertanto, tutti i periodi di praticantato sopra esposti,
dovranno essere ricondotti a 18 mesi.
Il diploma di perito industriale verrà accettato per l'iscrizione nel registro dei praticanti
presumibilmente non oltre il 2020 (si sta attendendo decreto ministeriale in G.U.).
3/3