Norme in materia di cauzioni delle bombole
Transcript
Norme in materia di cauzioni delle bombole
Nota esplicativa in materia di svincolo delle cauzioni OGGETTO: Applicazione art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 – Norme in materia di cauzioni delle bombole. Si fa seguito alla nota relativa all’applicazione dell’art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 , in materia di cauzioni delle bombole. Si evidenzia, a tale proposito, che è stata segnalata, da parte di numerose Aziende che hanno richiesto l’autorizzazione allo svincolo delle cauzioni, la difficoltà ad individuare correttamente il beneficiario della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, da stipulare a garanzia della restituzione all’utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo. La copia della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria deve essere infatti inviata a questa Amministrazione al termine dell’iter istruttorio, per il rilascio del relativo decreto di svincolo delle cauzioni . Si chiarisce, al riguardo, che beneficiario di tale documento non può essere questo Ministero, bensì lo stesso utente finale al quale è stata consegnata, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza e pertanto la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria riporteranno, quali soggetti garantiti, i depositari dei depositi cauzionali, quali risultano da apposito registro matricole (dicitura questa da riportare sul documento). Si ricorda infine che, come già detto precedentemente, l’entità della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria deve essere commisurata all’ammontare del monte cauzioni che si intende svincolare e che dovranno essere stipulate per un tempo non inferiore a cinque anni ed alla scadenza del quinquennio si dovrà procedere al rinnovo delle stesse, dandone comunicazione a questa Amministrazione. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO dott.ssa Laura Vecchi Ulteriore nota esplicativa in materia di svincolo delle cauzioni OGGETTO: Applicazione art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 – Norme in materia di cauzioni delle bombole. Ulteriore precisazione. Si fa seguito alle note relative all’applicazione dell’art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 , in materia di cauzioni delle bombole. Si chiarisce ulteriormente che, insieme con la copia dei titoli di spesa da inviare a questa Amministrazione, la Società richiedente dovrà trasmettere anche apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia del documento di identità del sottoscrivente, nella quale dichiari l’autenticità della documentazione relativa ai titoli di spesa inviati. . IL DIRETTORE DELL’UFFICIO dott.ssa Laura Vecchi PB