Norme in materia di cauzioni delle bombole

Transcript

Norme in materia di cauzioni delle bombole
Nota esplicativa in materia di svincolo delle cauzioni
OGGETTO:
Applicazione art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 – Norme in
materia di cauzioni delle bombole.
Si fa seguito alla nota relativa all’applicazione dell’art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio
2006, n° 128 , in materia di cauzioni delle bombole.
Si evidenzia, a tale proposito, che è stata segnalata, da parte di numerose Aziende che hanno
richiesto l’autorizzazione allo svincolo delle cauzioni, la difficoltà ad individuare correttamente il
beneficiario della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, da stipulare a garanzia
della restituzione all’utente finale delle cauzioni oggetto dello svincolo.
La copia della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria deve essere infatti
inviata a questa Amministrazione al termine dell’iter istruttorio, per il rilascio del relativo decreto
di svincolo delle cauzioni .
Si chiarisce, al riguardo, che beneficiario di tale documento non può essere questo Ministero,
bensì lo stesso utente finale al quale è stata consegnata, per ogni cauzione ricevuta, una quietanza e
pertanto la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria riporteranno, quali soggetti garantiti,
i depositari dei depositi cauzionali, quali risultano da apposito registro matricole (dicitura
questa da riportare sul documento).
Si ricorda infine che, come già detto precedentemente, l’entità della polizza di
assicurazione o della fideiussione bancaria deve essere commisurata all’ammontare del monte
cauzioni che si intende svincolare e che dovranno essere stipulate per un tempo non inferiore a
cinque anni ed alla scadenza del quinquennio si dovrà procedere al rinnovo delle stesse, dandone
comunicazione a questa Amministrazione.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
dott.ssa Laura Vecchi
Ulteriore nota esplicativa in materia di svincolo delle cauzioni
OGGETTO:
Applicazione art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128 – Norme in
materia di cauzioni delle bombole. Ulteriore precisazione.
Si fa seguito alle note relative all’applicazione dell’art. 10 del decreto legislativo 22 febbraio
2006, n° 128 , in materia di cauzioni delle bombole.
Si chiarisce ulteriormente che, insieme con la copia dei titoli di spesa da inviare a questa
Amministrazione, la Società richiedente dovrà trasmettere anche apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia del
documento di identità del sottoscrivente, nella quale dichiari l’autenticità della documentazione
relativa ai titoli di spesa inviati.
.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
dott.ssa Laura Vecchi
PB